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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 144/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO CP_1 CP_2
PAPALIA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, e premettevano di CP_1 CP_2 aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'“ Controparte_3
” con sede a Gioia Tauro, con la qualifica collaboratore scolastico con contratto
[...]
a tempo determinato per 2 ore settimanali, precisando, la prima, di essere stata assunta in data
15.01.2019 (rapporto cessato con le dimissioni rassegnate in data 8.05.2019), il secondo in data il
15.01.2019 (rapporto cessato con le dimissioni rassegnate in data 11.08.2019).
Riferivano he con due distinte comunicazioni veniva notificato loro un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l' Controparte_3
di Gioia Tauro per l'anno 2019 per carenza dei requisiti prescritti dall' articolo 2094 cc., a
[...]
conclusione del procedimento di accertamento ispettivo contenuto nel verbale numero 2019002599/
DDL del 31 07 2019.
Lamentavano di non aver mai potuto apprendere le ragioni del disconoscimento del loro rapporto di lavoro in quanto sia l' che l' nonostante la richiesta di Pt_1 Controparte_3
accesso agli atti, non avevano provveduto a rilasciare copia del verbale ispettivo, per motivazioni attinenti al rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Adivano, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto scolastico.
L' si costituiva, rilevando che l'insussistenza del rapporto di lavoro era emersa in sede di Pt_1
accertamento ispettivo, relativo al periodo dal 1 01.2014 al 30.04.2019, conclusosi in data 31 luglio
2019 che aveva indotto gli ispettori ad annullare i rapporti di lavoro denunciati come personale
ATA, tra cui quello degli odierni appellati, giudicati fittizi e finalizzati all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali ed assicurative.
Con la sentenza impugnata, il giudice riteneva che le emergenze documentali consentivano di ritenere provati i rapporti di lavoro nonché l'adempimento del datore di lavoro, rilevando inoltre che la regolarizzazione dei contratti di volontariato avvenuta nel 2018, riportata nel verbale, non poteva riguardare i ricorrenti entrambi assunti nel 2019 e, pertanto, accoglieva la domanda, riconoscendo ai ricorrenti il conseguente diritto al ripristino della posizione contributiva e assicurativa.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si sono costituiti la e il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 CP_4
il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2024.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' eccepisce il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte Pt_1
dei lavoratori, atteso che la documentazione prodotta dagli stessi, che il giudicante aveva ritenuto sufficiente a dimostrare la sussistenza di un reale rapporto di lavoro a tempo determinato, non aveva alcun rilievo probatorio, posto perché si riferiva ad un rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento, in quanto appariva giuridicamente esistente solo su un piano puramente formale: a ragionare altrimenti, sarebbe sufficiente la mera stipula di un contratto di lavoro per ritenere incontestabile la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata
I lavoratori omettendo, di articolare istanze istruttori, non avevano assolto all'onere probatorio su di essi incombente.
Con il secondo motivo l' ha eccepito che dal verbale di accertamento era emerso la Pt_1
fittizietà dei rapporti.
L'accertamento aveva consentito di verificare che il personale ATA (tra cui i sigg. e CP_1
) risultava assunto per una, due o tre ore settimanali. CP_2
Gli ispettori della DTL avevano evidenziato nel verbale come le suddette circostanze di fatto erano state confermate dalle dichiarazioni acquisite (del legale rappresentante e dei dipendenti).
Dalle dichiarazioni acquisite in sede di accesso ispettivo da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti convocati era emerso che non sussistevano gli elementi caratterizzanti la subordinazione, essendo risultato che non vi era un sistema organizzativo definito, non vi era alcuna correlazione tra la presenza del personale all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della struttura stessa.
A tal proposito l' evidenziava che era stato riscontrato un elevatissimo numero di CP_3
personale ATA che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza.
Sul punto il legale rappresentante aveva riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina. In definitiva non risultava alcuna determinazione di un orario di lavoro fisso
Anche i lavoratori ascoltati avevano confermato detta circostanza.
Gli appellati, costituendosi, hanno contestato la fondatezza dell'appello, rilevando di avere articolato prova per testi e sottolineando di non aver mai dichiarato di non aver percepito la retribuzione, così come erroneamente affermato dall' Pt_1
In ordine al secondo motivo, la e il hanno dedotto che “pare incredibilmente CP_1 CP_2 sfuggire all'Istituto che i rapporti di lavoro e non sono indicati nel Parte_2 CP_1 CP_2 verbale (l'elenco dei lavoratori coinvoltiè alle pagg. da 14 ad 84 del verbale prodotto dall' , Pt_1 poiché l'attività ispettiva afferisce il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, mentre gli appellati sono stati assunti entrambi il 15 gennaio 2019.
In sostanza, nel mentre l' ha scrutinato i rapporti di lavoro avviati tra il 2014 ed il CP_5
2018, l' ha disconosciuto anche quelli sorti entro il 30 aprile 2019, estendendo gli effetti del Pt_1 verbale (v. pag. 13 verbale prodotto dall' . Pt_1
Da tale circostanza, discende l'irrilevanza – rectius l'inconsistenza – delle deduzioni dell' che indebitamente riconduce ai signori e fatti, affermazioni e Pt_1 CP_1 CP_2
conclusioni riferibili a rapporti di lavoro altri, rispetto ai quali gli odierni appellati sono del tutto estranei.”
L'appello è fondato.
Innanzitutto si rileva che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, il periodo oggetto dell'ispezione è quello che va dall'1.1. 2014 al 30.4. 2019, come chiaramente indicato a pag 2 del verbale.
Così come destituita di ogni fondamento appare l'allegazione in base alla quale i nominativi dei due appellati non siano inseriti “nell'elenco delle persone coinvolte.”
In realtà l'elenco a cui fanno riferimento gli appellati, pagine da 15 a 84 del verbale ispettivo, si riferisce al personale docente, per il quale, dovendosi ricalcolare le differenze retributive è stata disposta la regolarizzazione contributiva (pag. 4 del verbale).
Ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente, “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è Pt_1
legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti
"ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenzialeassicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Sez. L , Ordinanza n. 809 del
19/01/2021).
Nel caso in esame, se è vero che gli appellati hanno articolato prova per testi è altrettanto vero che la stessa si appalesava inammissibile, in quanto inidonea a colmare le lacune di allegazione del ricorso introduttivo.
Nello stesso infatti non viene fatto alcun cenno al tipo di attività in concreto svolta, alla collocazione settimanale/ giornaliera delle due ore di lavoro dedotte in contratto, alla necessità di osservare in maniera rigida il pur scarno orario previsto in contratto, alla sussistenza di ordine e direttive
A fronte della totale assenza di un seppur vaga deduzione della sussistenza dei caratteri tipici della subordinazione non poteva risultare utile l'ammissione della prova per testi in quanto le circostanze non soltanto erano del tutto generiche (es.: vero o meno che ha prestato CP_1 la propria opera alle dipendenze dell'“ ” Controparte_3
corrente in Gioia Tauro con la qualifica di impiegato, liv. 1, Area Amministrativa, mansione
Collaboratore Scolastico, dal 15.01.2019 all'8.05.2019; 2. vero o meno che nell'arco di tale periodo ha percepito una retribuzione fissa mensile, correlata alla prestazione lavorativa;
3. vero o meno che nell'arco di tale periodo ha lavorato per n. 2 ore settimanali, sulla base delle esigenze del datore di lavoro) ma anche intrinsecamente contraddittorie (es.:vero o meno che era sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
5. vero o meno che era libera
di decidere quando recarsi presso la sede per rendere lapropria prestazione).
Non soltanto a fronte di un verbale ispettivo denso di rilievi puntuali e analitici, in ordine all'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato -visto che non era stato riscontrato un sistema organizzativo compiuto, né era stata rilevata alcuna correlazione tra la presenza del personale ATA all'interno della struttura e le esigenze organizzative dalla stessa, non era stato individuato un orario di lavoro fisso, lo stesso legale rappresentante aveva riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina - i lavoratori non hanno integrato le istanze istruttorie, articolandone delle suppletive volte a dimostare l'effettività del loro rapporto di lavoro.
In definitiva tutti gli elementi emersi dal verbale ispettivo depongono per la fittizietà del rapporto di lavoro funzionalizzato solo a far maturare ai presunti lavoratori il punteggio ai fini delle graduatorie del personale ATA.
Tali rilievi sono idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere appellati fornire prova adeguata di tale prestazione lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente, vista l'inammissibilità della prova testimoniale articolata, non può essere integrata dalla ricevuta del versamento dei contributi da parte della società e de libretto di lavoro, poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui quei versamenti erano finalizzati a costituire una fittizia posizione previdenziale.
Né vale obiettare che ai lavoratori non sia stato comunicato il verbale ispettivo, poiché costoro avrebbero dovuto replicare al contenuto di tale documento in giudizio, una volta che lo stesso era stato prodotto, essendosi chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che “Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.” (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008).
Tali principi, enunciati con riferimento alle ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ben possono essere estesi anche al tema della contestazione del diritto all'accredito contributivo. Ora, a seguito della rituale costituzione in giudizio dell' , i Pt_1
ricorrenti non hanno formulato alcuna istanza istruttoria volta volta a contrastare gli esiti dell'accertamento con riferimendo alla loro posizione dimostrando l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro denunciato come assunzione di personale ATA.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia. .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato da
contro
E Pt_1 CP_1
avverso la sentenza n. 473/22 emessa in data 10/3/2022 dal Tribunale Gl di CP_2
Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda.
2) pone a carico degli appellati in solido le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per il primo grado ed € 1984,00, oltre IVA, CPA e spese generali, per il presente grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 144/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO CP_1 CP_2
PAPALIA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, e premettevano di CP_1 CP_2 aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'“ Controparte_3
” con sede a Gioia Tauro, con la qualifica collaboratore scolastico con contratto
[...]
a tempo determinato per 2 ore settimanali, precisando, la prima, di essere stata assunta in data
15.01.2019 (rapporto cessato con le dimissioni rassegnate in data 8.05.2019), il secondo in data il
15.01.2019 (rapporto cessato con le dimissioni rassegnate in data 11.08.2019).
Riferivano he con due distinte comunicazioni veniva notificato loro un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l' Controparte_3
di Gioia Tauro per l'anno 2019 per carenza dei requisiti prescritti dall' articolo 2094 cc., a
[...]
conclusione del procedimento di accertamento ispettivo contenuto nel verbale numero 2019002599/
DDL del 31 07 2019.
Lamentavano di non aver mai potuto apprendere le ragioni del disconoscimento del loro rapporto di lavoro in quanto sia l' che l' nonostante la richiesta di Pt_1 Controparte_3
accesso agli atti, non avevano provveduto a rilasciare copia del verbale ispettivo, per motivazioni attinenti al rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Adivano, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto scolastico.
L' si costituiva, rilevando che l'insussistenza del rapporto di lavoro era emersa in sede di Pt_1
accertamento ispettivo, relativo al periodo dal 1 01.2014 al 30.04.2019, conclusosi in data 31 luglio
2019 che aveva indotto gli ispettori ad annullare i rapporti di lavoro denunciati come personale
ATA, tra cui quello degli odierni appellati, giudicati fittizi e finalizzati all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali ed assicurative.
Con la sentenza impugnata, il giudice riteneva che le emergenze documentali consentivano di ritenere provati i rapporti di lavoro nonché l'adempimento del datore di lavoro, rilevando inoltre che la regolarizzazione dei contratti di volontariato avvenuta nel 2018, riportata nel verbale, non poteva riguardare i ricorrenti entrambi assunti nel 2019 e, pertanto, accoglieva la domanda, riconoscendo ai ricorrenti il conseguente diritto al ripristino della posizione contributiva e assicurativa.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si sono costituiti la e il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 CP_4
il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2024.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' eccepisce il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte Pt_1
dei lavoratori, atteso che la documentazione prodotta dagli stessi, che il giudicante aveva ritenuto sufficiente a dimostrare la sussistenza di un reale rapporto di lavoro a tempo determinato, non aveva alcun rilievo probatorio, posto perché si riferiva ad un rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento, in quanto appariva giuridicamente esistente solo su un piano puramente formale: a ragionare altrimenti, sarebbe sufficiente la mera stipula di un contratto di lavoro per ritenere incontestabile la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata
I lavoratori omettendo, di articolare istanze istruttori, non avevano assolto all'onere probatorio su di essi incombente.
Con il secondo motivo l' ha eccepito che dal verbale di accertamento era emerso la Pt_1
fittizietà dei rapporti.
L'accertamento aveva consentito di verificare che il personale ATA (tra cui i sigg. e CP_1
) risultava assunto per una, due o tre ore settimanali. CP_2
Gli ispettori della DTL avevano evidenziato nel verbale come le suddette circostanze di fatto erano state confermate dalle dichiarazioni acquisite (del legale rappresentante e dei dipendenti).
Dalle dichiarazioni acquisite in sede di accesso ispettivo da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti convocati era emerso che non sussistevano gli elementi caratterizzanti la subordinazione, essendo risultato che non vi era un sistema organizzativo definito, non vi era alcuna correlazione tra la presenza del personale all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della struttura stessa.
A tal proposito l' evidenziava che era stato riscontrato un elevatissimo numero di CP_3
personale ATA che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza.
Sul punto il legale rappresentante aveva riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina. In definitiva non risultava alcuna determinazione di un orario di lavoro fisso
Anche i lavoratori ascoltati avevano confermato detta circostanza.
Gli appellati, costituendosi, hanno contestato la fondatezza dell'appello, rilevando di avere articolato prova per testi e sottolineando di non aver mai dichiarato di non aver percepito la retribuzione, così come erroneamente affermato dall' Pt_1
In ordine al secondo motivo, la e il hanno dedotto che “pare incredibilmente CP_1 CP_2 sfuggire all'Istituto che i rapporti di lavoro e non sono indicati nel Parte_2 CP_1 CP_2 verbale (l'elenco dei lavoratori coinvoltiè alle pagg. da 14 ad 84 del verbale prodotto dall' , Pt_1 poiché l'attività ispettiva afferisce il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, mentre gli appellati sono stati assunti entrambi il 15 gennaio 2019.
In sostanza, nel mentre l' ha scrutinato i rapporti di lavoro avviati tra il 2014 ed il CP_5
2018, l' ha disconosciuto anche quelli sorti entro il 30 aprile 2019, estendendo gli effetti del Pt_1 verbale (v. pag. 13 verbale prodotto dall' . Pt_1
Da tale circostanza, discende l'irrilevanza – rectius l'inconsistenza – delle deduzioni dell' che indebitamente riconduce ai signori e fatti, affermazioni e Pt_1 CP_1 CP_2
conclusioni riferibili a rapporti di lavoro altri, rispetto ai quali gli odierni appellati sono del tutto estranei.”
L'appello è fondato.
Innanzitutto si rileva che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, il periodo oggetto dell'ispezione è quello che va dall'1.1. 2014 al 30.4. 2019, come chiaramente indicato a pag 2 del verbale.
Così come destituita di ogni fondamento appare l'allegazione in base alla quale i nominativi dei due appellati non siano inseriti “nell'elenco delle persone coinvolte.”
In realtà l'elenco a cui fanno riferimento gli appellati, pagine da 15 a 84 del verbale ispettivo, si riferisce al personale docente, per il quale, dovendosi ricalcolare le differenze retributive è stata disposta la regolarizzazione contributiva (pag. 4 del verbale).
Ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente, “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è Pt_1
legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti
"ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenzialeassicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Sez. L , Ordinanza n. 809 del
19/01/2021).
Nel caso in esame, se è vero che gli appellati hanno articolato prova per testi è altrettanto vero che la stessa si appalesava inammissibile, in quanto inidonea a colmare le lacune di allegazione del ricorso introduttivo.
Nello stesso infatti non viene fatto alcun cenno al tipo di attività in concreto svolta, alla collocazione settimanale/ giornaliera delle due ore di lavoro dedotte in contratto, alla necessità di osservare in maniera rigida il pur scarno orario previsto in contratto, alla sussistenza di ordine e direttive
A fronte della totale assenza di un seppur vaga deduzione della sussistenza dei caratteri tipici della subordinazione non poteva risultare utile l'ammissione della prova per testi in quanto le circostanze non soltanto erano del tutto generiche (es.: vero o meno che ha prestato CP_1 la propria opera alle dipendenze dell'“ ” Controparte_3
corrente in Gioia Tauro con la qualifica di impiegato, liv. 1, Area Amministrativa, mansione
Collaboratore Scolastico, dal 15.01.2019 all'8.05.2019; 2. vero o meno che nell'arco di tale periodo ha percepito una retribuzione fissa mensile, correlata alla prestazione lavorativa;
3. vero o meno che nell'arco di tale periodo ha lavorato per n. 2 ore settimanali, sulla base delle esigenze del datore di lavoro) ma anche intrinsecamente contraddittorie (es.:vero o meno che era sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
5. vero o meno che era libera
di decidere quando recarsi presso la sede per rendere lapropria prestazione).
Non soltanto a fronte di un verbale ispettivo denso di rilievi puntuali e analitici, in ordine all'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato -visto che non era stato riscontrato un sistema organizzativo compiuto, né era stata rilevata alcuna correlazione tra la presenza del personale ATA all'interno della struttura e le esigenze organizzative dalla stessa, non era stato individuato un orario di lavoro fisso, lo stesso legale rappresentante aveva riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina - i lavoratori non hanno integrato le istanze istruttorie, articolandone delle suppletive volte a dimostare l'effettività del loro rapporto di lavoro.
In definitiva tutti gli elementi emersi dal verbale ispettivo depongono per la fittizietà del rapporto di lavoro funzionalizzato solo a far maturare ai presunti lavoratori il punteggio ai fini delle graduatorie del personale ATA.
Tali rilievi sono idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere appellati fornire prova adeguata di tale prestazione lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente, vista l'inammissibilità della prova testimoniale articolata, non può essere integrata dalla ricevuta del versamento dei contributi da parte della società e de libretto di lavoro, poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui quei versamenti erano finalizzati a costituire una fittizia posizione previdenziale.
Né vale obiettare che ai lavoratori non sia stato comunicato il verbale ispettivo, poiché costoro avrebbero dovuto replicare al contenuto di tale documento in giudizio, una volta che lo stesso era stato prodotto, essendosi chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che “Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.” (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008).
Tali principi, enunciati con riferimento alle ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ben possono essere estesi anche al tema della contestazione del diritto all'accredito contributivo. Ora, a seguito della rituale costituzione in giudizio dell' , i Pt_1
ricorrenti non hanno formulato alcuna istanza istruttoria volta volta a contrastare gli esiti dell'accertamento con riferimendo alla loro posizione dimostrando l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro denunciato come assunzione di personale ATA.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia. .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato da
contro
E Pt_1 CP_1
avverso la sentenza n. 473/22 emessa in data 10/3/2022 dal Tribunale Gl di CP_2
Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda.
2) pone a carico degli appellati in solido le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per il primo grado ed € 1984,00, oltre IVA, CPA e spese generali, per il presente grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)