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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 2669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2669/2024 R.G. V.G.
avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
Parte rappresentata e difesa dall' Avv. Aquili Roberta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall' Avv. Favre Clitia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Parte_2
Comune di Ciriè, in data 23.10.1994.
Dalla unione sono nati figli a Ciriè il 1/3/1996 e a Torino il 26/11/2001, entrambi Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti .
Con ricorso iscritto in data 2.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale tra i signori e ordinando Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ciriè (TO), di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di omologa a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 23 ottobre 1994 – Atto n.
86 - parte II - Serie A – Anno 1994 ed agli ulteriori incombenti omologare la separazione alle seguenti CONDIZIONI
1) il signor a semplice richiesta della OR ed entro due mesi dal Parte_1 Parte_2
passaggio in giudicato della sentenza di separazione si impegna ed obbliga a trasferire a favore della stessa, la propria quota di comproprietà pari al 50% della casa già coniugale e pertinenze, locali facenti parte del complesso residenziale denominato “SIRIO 2000”, sito in Nole, Via San Vito, e in particolare compresi nell'edificio elevato in parte a due ed in parte a tre piani fuori terra oltre piano interrato e sottotetto, denominato “LOTTO C”, servito da tre scale, entrostante a terreno distinto nella mappa catastale con la particella 1009 (già 965, 967, e 979) del foglio 11, e precisamente:
- al piano secondo (terzo fuori terra) alloggio con accesso alla scala C civico numero 96 di via San Vito, composto di ingresso-soggiorno con angolo cottura, una camera, servizio ed accessori, quale risulta contraddistinto con la sigla A32 nella pianta del piano relativo facente parte della planimetria che, previa vidimazione e constatazione ai sensi di legge, si allega al presente atto con la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, omessane, per dispensa, la lettura delle parti scritte, coerenti: aria su aree in uso esclusivo agli alloggi del piano terreno a due lati, alloggio A29, vano ascensore, pianerottolo ed alloggio
A31; - al piano sottotetto: locale non abitabile, quale risulta contraddistinto con la sigla A32 nella pianta del piano relativo facente parte del disegno citato, coerenti: aria su aree in uso esclusivo agli alloggi del piano terreno a due lati, sottotetto A29, locale comune, sottotetto A30 e sottotetto A31;
- al piano interrato: un vano di cantina, quale risulta contraddistinto con la sigla C29 nella pianta del piano relativo facente parte del disegno citato, coerenti: cantina C30, muro perimetrale, cantina C28 e corridoio.
Detti locali risultano censiti al Catasto Fabbricati come segue:
Foglio 11 mappale 1009 subalterno 87, Via San Vito n. 96, piano S1-2-3, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita (proposta ai sensi del D.M. 701/94) Euro 258,49; acquistato in data 26 marzo 2003 con OG
Notaio – Rep. N. 102.334 – Racc. n. 2.888. Persona_3
Adempimento da effettuarsi presso un Notaio scelto dalla OR e spese a carico di Parte_2
quest'ultima.
2) la OR fino alla data di trasferimento di cui sopra potrà continuare ad abitare in Parte_2
via esclusiva nella casa già coniugale sita in Nole (TO), Via San Vito 96 con l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti che diventeranno di proprietà della stessa;
3) la OR previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione a semplice Parte_2
richiesta del signor entro tre mesi dall'avvenuto saldo della somma di euro 15.000,00 Parte_1 di cui al successivo punto 5), si impegna a trasferire a favore dello stesso, la propria quota di comproprietà pari al 50% del locale e pertinenze facente parte dello stabile sito in Comune di San Maurizio Canavese
(TO), Piazza Marconi n.16:
- al piano terreno, un vano ad uso negozio fra le coerenze: piazza Marconi, proprietà Topino e Corso
Mameli, salvo veriori od aventi causa detto locale risulta così censito in Catasto Fabbricati ed è esattamente intestato:
Foglio 6 (sei) numero 123 (centoventitre) sub 9 (nove), Piazza Marconi n.16/B, piano terreno, categoria
C/1, classe 3, mq. 30, R.C. Euro 464,81; acquistato in data 29 novembre 2010, OG Notaio Persona_4
– Rep. N.110.303/22.042.
Adempimento da effettuarsi presso un Notaio scelto dal signor a spese a carico dello stesso;
Parte_1
4) il signor sino alla data del rogito di cui al punto 3) potrà continuare ad utilizzare per Parte_1
lo svolgimento della professione di parrucchiere in via esclusiva l'immobile sito in San Maurizio C.se (TO),
Piazza Marconi 16 con l'uso di tutti i mobili e gli arredi che diventeranno di proprietà dello stesso;
5) il signor inoltre, a mero fine conciliativo, si obbliga a versare alla OR Parte_1 Parte_2
la somma di euro 15.000,00 con le seguenti modalità: euro 1.000,00 al deposito del presente
[...] ricorso, euro 1.500,00 entro il 31 gennaio 2025, euro 2.500,00 entro tre giorni dalla fissanda data di udienza di separazione (qualora l'udienza venga fissata in data anteriore a marzo 2025, detto rateo verrà versato entro il mese di aprile 2025), euro 2.500,00 entro il 31 luglio 2025; la residua somma di euro
7.500,00 in n. 12 rate mensili di euro 625,00 cadauna a decorrere dal mese di settembre 2025 (entro la fine di ogni mese - ultima rata agosto 2026) a mezzo bonifici sulle coordinate bancarie già note;
5 bis) in caso di omesso versamento anche solo di una rata di cui al punto 5) il sig. decadrà dal Parte_1
beneficio del termine e la sig.ra avrà diritto, in caso di mancato saldo, non solo a trattenere Parte_2
quanto già percepito nelle more ma sarà anche liberata dall'obbligazione di trasferimento prevista al punto 3); con il saldo del residuo in unica rata entro 30 giorni dalla rata scaduta e non pagata, dovrà essere rispettato quanto di cui al punto 3);
6 le parti danno atto di aver definito e concordato i tempi, le modalità e l'importo delle quote pertoccanti a ciascuno di essi volte al pagamento del mutuo cointestato RE BA (Anagrafico
0000000028182130 – Rapporto 000/7489130/000) sino all'estinzione;
7 qualora i coniugi non addivengano a separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso per esclusiva volontà della OR , la stessa sarà tenuta alla restituzione al signor Parte_2
di tutte le somme fino ad allora dallo stesso versate, fermo restando quanto previsto Parte_1
e concordato in ordine al pagamento della rata di mutuo;
8 a decorrere dal mese di gennaio 2025 ciascuna parte provvederà in via esclusiva al pagamento di tasse, oneri e quant'altro di pertinenza dell'immobile in uso (OR dell'immobile in Nole e signor Parte_2
dell'immobile in San Maurizio C.se); Parte_1
9 i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto ai punti 1), 2), 3), 4), 5) 6), 7) e 8) delle condizioni concordate e di cui al presente ricorso, non avendo alcuna altra questione economico – patrimoniale da definire, nulla avranno più a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione avendo appunto definito qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso;
10 ciascuna parte provvederà al pagamento delle spettanze del rispettivo legale che ha già sottoscritto il ricorso introduttivo anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno rassegnato le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025. Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2669/2024 R.G. V.G.
avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
Parte rappresentata e difesa dall' Avv. Aquili Roberta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall' Avv. Favre Clitia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Parte_2
Comune di Ciriè, in data 23.10.1994.
Dalla unione sono nati figli a Ciriè il 1/3/1996 e a Torino il 26/11/2001, entrambi Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti .
Con ricorso iscritto in data 2.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale tra i signori e ordinando Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ciriè (TO), di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di omologa a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 23 ottobre 1994 – Atto n.
86 - parte II - Serie A – Anno 1994 ed agli ulteriori incombenti omologare la separazione alle seguenti CONDIZIONI
1) il signor a semplice richiesta della OR ed entro due mesi dal Parte_1 Parte_2
passaggio in giudicato della sentenza di separazione si impegna ed obbliga a trasferire a favore della stessa, la propria quota di comproprietà pari al 50% della casa già coniugale e pertinenze, locali facenti parte del complesso residenziale denominato “SIRIO 2000”, sito in Nole, Via San Vito, e in particolare compresi nell'edificio elevato in parte a due ed in parte a tre piani fuori terra oltre piano interrato e sottotetto, denominato “LOTTO C”, servito da tre scale, entrostante a terreno distinto nella mappa catastale con la particella 1009 (già 965, 967, e 979) del foglio 11, e precisamente:
- al piano secondo (terzo fuori terra) alloggio con accesso alla scala C civico numero 96 di via San Vito, composto di ingresso-soggiorno con angolo cottura, una camera, servizio ed accessori, quale risulta contraddistinto con la sigla A32 nella pianta del piano relativo facente parte della planimetria che, previa vidimazione e constatazione ai sensi di legge, si allega al presente atto con la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, omessane, per dispensa, la lettura delle parti scritte, coerenti: aria su aree in uso esclusivo agli alloggi del piano terreno a due lati, alloggio A29, vano ascensore, pianerottolo ed alloggio
A31; - al piano sottotetto: locale non abitabile, quale risulta contraddistinto con la sigla A32 nella pianta del piano relativo facente parte del disegno citato, coerenti: aria su aree in uso esclusivo agli alloggi del piano terreno a due lati, sottotetto A29, locale comune, sottotetto A30 e sottotetto A31;
- al piano interrato: un vano di cantina, quale risulta contraddistinto con la sigla C29 nella pianta del piano relativo facente parte del disegno citato, coerenti: cantina C30, muro perimetrale, cantina C28 e corridoio.
Detti locali risultano censiti al Catasto Fabbricati come segue:
Foglio 11 mappale 1009 subalterno 87, Via San Vito n. 96, piano S1-2-3, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita (proposta ai sensi del D.M. 701/94) Euro 258,49; acquistato in data 26 marzo 2003 con OG
Notaio – Rep. N. 102.334 – Racc. n. 2.888. Persona_3
Adempimento da effettuarsi presso un Notaio scelto dalla OR e spese a carico di Parte_2
quest'ultima.
2) la OR fino alla data di trasferimento di cui sopra potrà continuare ad abitare in Parte_2
via esclusiva nella casa già coniugale sita in Nole (TO), Via San Vito 96 con l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti che diventeranno di proprietà della stessa;
3) la OR previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione a semplice Parte_2
richiesta del signor entro tre mesi dall'avvenuto saldo della somma di euro 15.000,00 Parte_1 di cui al successivo punto 5), si impegna a trasferire a favore dello stesso, la propria quota di comproprietà pari al 50% del locale e pertinenze facente parte dello stabile sito in Comune di San Maurizio Canavese
(TO), Piazza Marconi n.16:
- al piano terreno, un vano ad uso negozio fra le coerenze: piazza Marconi, proprietà Topino e Corso
Mameli, salvo veriori od aventi causa detto locale risulta così censito in Catasto Fabbricati ed è esattamente intestato:
Foglio 6 (sei) numero 123 (centoventitre) sub 9 (nove), Piazza Marconi n.16/B, piano terreno, categoria
C/1, classe 3, mq. 30, R.C. Euro 464,81; acquistato in data 29 novembre 2010, OG Notaio Persona_4
– Rep. N.110.303/22.042.
Adempimento da effettuarsi presso un Notaio scelto dal signor a spese a carico dello stesso;
Parte_1
4) il signor sino alla data del rogito di cui al punto 3) potrà continuare ad utilizzare per Parte_1
lo svolgimento della professione di parrucchiere in via esclusiva l'immobile sito in San Maurizio C.se (TO),
Piazza Marconi 16 con l'uso di tutti i mobili e gli arredi che diventeranno di proprietà dello stesso;
5) il signor inoltre, a mero fine conciliativo, si obbliga a versare alla OR Parte_1 Parte_2
la somma di euro 15.000,00 con le seguenti modalità: euro 1.000,00 al deposito del presente
[...] ricorso, euro 1.500,00 entro il 31 gennaio 2025, euro 2.500,00 entro tre giorni dalla fissanda data di udienza di separazione (qualora l'udienza venga fissata in data anteriore a marzo 2025, detto rateo verrà versato entro il mese di aprile 2025), euro 2.500,00 entro il 31 luglio 2025; la residua somma di euro
7.500,00 in n. 12 rate mensili di euro 625,00 cadauna a decorrere dal mese di settembre 2025 (entro la fine di ogni mese - ultima rata agosto 2026) a mezzo bonifici sulle coordinate bancarie già note;
5 bis) in caso di omesso versamento anche solo di una rata di cui al punto 5) il sig. decadrà dal Parte_1
beneficio del termine e la sig.ra avrà diritto, in caso di mancato saldo, non solo a trattenere Parte_2
quanto già percepito nelle more ma sarà anche liberata dall'obbligazione di trasferimento prevista al punto 3); con il saldo del residuo in unica rata entro 30 giorni dalla rata scaduta e non pagata, dovrà essere rispettato quanto di cui al punto 3);
6 le parti danno atto di aver definito e concordato i tempi, le modalità e l'importo delle quote pertoccanti a ciascuno di essi volte al pagamento del mutuo cointestato RE BA (Anagrafico
0000000028182130 – Rapporto 000/7489130/000) sino all'estinzione;
7 qualora i coniugi non addivengano a separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso per esclusiva volontà della OR , la stessa sarà tenuta alla restituzione al signor Parte_2
di tutte le somme fino ad allora dallo stesso versate, fermo restando quanto previsto Parte_1
e concordato in ordine al pagamento della rata di mutuo;
8 a decorrere dal mese di gennaio 2025 ciascuna parte provvederà in via esclusiva al pagamento di tasse, oneri e quant'altro di pertinenza dell'immobile in uso (OR dell'immobile in Nole e signor Parte_2
dell'immobile in San Maurizio C.se); Parte_1
9 i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto ai punti 1), 2), 3), 4), 5) 6), 7) e 8) delle condizioni concordate e di cui al presente ricorso, non avendo alcuna altra questione economico – patrimoniale da definire, nulla avranno più a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione avendo appunto definito qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso;
10 ciascuna parte provvederà al pagamento delle spettanze del rispettivo legale che ha già sottoscritto il ricorso introduttivo anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno rassegnato le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025. Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba