TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di conSIlio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16146/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SUPERTI MARCELLO e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SUPERTI MARCELLO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 03/09/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Verolanuova-BS in data 26.9.1987 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Verolanuova-BS al numero 32 parte II serie A dell'anno 1987), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica esistente tra gli stessi e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti della L. n. 74/87, il SI. cede, in sede di separazione, alla SI.ra , che accetta, Controparte_1 Parte_1
l'immobile di sua esclusiva proprietà, libero da pesi e vincoli pregiudizievoli, costituente parte integrante della casa
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
familiare, sito in Verolanuova (BS) con accesso pedonale da Via G. Bruno, n. 17 e carraio da Via Rovetta, n. 22, sito al piano primo, con due soffitte al piano secondo ed una autorimessa al piano terra, con ogni accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva, censiti nel comune Censuario di Verolanuova al NCT foglio 19, mappale 55, sub 15 e sub 8, come pervenuti con atto a rogito Notaio di Verolanuova del 16.11.2006 Rep. 168708, Racc. 15638, con ogni Per_1 arredo e suppellettile, impegnandosi a formalizzare il passaggio di proprietà tramite atto notarile da stipularsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione che accolga le presenti condizioni, con spese a proprio carico;
3) Il SI. si è già trasferito presso la abitazione di una sorella in Verolanuova BS Via Maffei, n. Controparte_1
10, ed entro la fine del corrente anno preleverà ogni suo avere dalla casa famigliare;
4) Ciascun coniuge dispone del proprio conto corrente, e la SI.ra di alcuni risparmi investiti, nulla Parte_1 dovendosi le parti in merito;
5) L'autovettura targata FA393NY di proprietà della SI.ra , resterà ad esso intestata senza che nulla Parte_1 sia dovuto alla coniuge;
6) L'immobile già di proprietà della SI.ra sito in Verolanuova dalla stessa acquistato con atto a rogito Parte_1
Notaio di Verolanuova in data 28.01.1993, (Racc. 49010 - Rep. 2614) con autorimessa ed accessori, resterà Per_1 alla medesima senza che nulla sia dovuto al coniuge;
7) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito con le pattuizioni di cui alle condizioni che precedono e con l'integrale esecuzione delle obbligazioni da esse derivanti come specificate nel presente accordo ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso in ragione del matrimonio, con ciò rinunciando ad ogni reciproca, ulteriore pretesa per alcun altro titolo, ragione o causa ad esso connesso, inerente e/o derivante.»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
Pag. 2 di 2