TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2360/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 16 aprile 1962; rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Ferraroni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Correggio (RE), Viale Cottafavi n. 1
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 15 CP_1 C.F._2 agosto 1974;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 8 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Correggio (RE) il 25/06/2006 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Correggio al n. 23 Parte 2 Serie A,
Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Correggio (RE) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge n.
898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori e con collocamento preferenziale presso la residenza del padre, sig. sita in Correggio (RE), via Parte_1
Antonio Pacinotti n. 4, int. 3, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo quanto previsto nelle condizioni di separazione consensuale e nel piano genitoriale ex art. 473 bis. 12 c.p.c. (cfr. doc. n. 6) e più precisamente statuendo che la sig.ra potrà trascorrere CP_1 con la figlia due fine settimana ogni mese, a partire Persona_2 dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 07,00 del lunedì mattina, nonché due mercoledì pomeriggio ogni mese, dalle ore 13,00 alle ore
21,00, e due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi di volta per volta. Resta salvala facoltà dei coniugi di concordare diverse modalità e tempistiche, che tengano conto del preminente interesse della figlia;
c) stabilire a carico della sig.ra il versamento a favore CP_1 del sig. a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
2 di 8 della figlia , di una somma pari ad euro 200,00 mensili, da Per_1 versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Stabilire, inoltre, a carico della sig.ra CP_1 il versamento a favore del sig. il 50% delle
[...] Parte_1 spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia , Per_1 previamente concordate tra loro e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta
e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, etc.), le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, etc);
d) i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con , dalla quale era CP_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa reso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 9 maggio 2016.
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia
(nata il [...]), chiedeva un aumento del Per_1 contributo al mantenimento ordinario della minore da € 100,00 ad €
200,00 al mese, con conferma di tutte le ulteriori statuizioni
3 di 8 concordate in sede di separazione in punto di affidamento condiviso della minore, collocamento prevalente della stessa presso il padre, regime delle visite materne e paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 25 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. , che in data 9 settembre 2024 riceveva a mani CP_1 proprie il plico contenente la notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del
6 dicembre 2024, nel corso della quale, sentito personalmente
, la causa veniva rimessa in decisione sulla Parte_1 dichiarata la contumacia della convenuta e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
4 di 8 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Correggio
(RE) in data 25 giugno 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
3 maggio 2016) definito con decreto di omologa reso emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 9 maggio 2016.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 17 anni. Per_1
Quanto al regime di affidamento (condiviso), alla collocazione della minore (presso il padre) ed alla disciplina del diritto di visita spettante al genitore non collocatario, non vi sono ragioni per
5 di 8 disattendere le richieste dell'attore, che sono del tutto identiche a quelle già concordate dalle parti in sede di separazione consensuale.
Quanto, invece, al profilo economico, il padre, genitore collocatario, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento della figlia a carico della madre da € 100,00 ad € 200,00, e ciò unicamente sul presupposto dell'aumento delle esigenze di vita della minore, che all'epoca della separazione aveva 8 anni mentre ora ne ha 17.
A riguardo, giova ricordare che l'aumento delle esigenze dei figli
è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e che l'accrescimento delle esigenze della prole, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass.
13664/2022, Cass. 400/2010, Cass. 17055/2007).
Nel caso di specie, se sono senz'altro presumibilmente aumentate le esigenze della minore in relazione all'età, è però altrettanto vero che, come riconosciuto dallo stesso attore (sia nel piano genitoriale, sia a verbale d'udienza del 5 dicembre 2024), la madre era al momento della separazione e continua ancora ad essere disoccupata, sicché appare equo e congruo disporre un aumento del contributo a carico della donna per il mantenimento della figlia in misura ad € 150,00 al mese, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia nonché della mancata redazione di scritti conclusivi, con esclusione, dunque, dei compensi
6 di 8 per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
L'attore ha anche diritto al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 123,10 (di cui € 98,00 per C.U. ed € 25,10 per notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito
[...] concordatario a Correggio (RE) in data 25 giugno 2006 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2006 parte II serie A numero 23;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso il padre
; Parte_1
4. dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori da assumere nel preminente interesse della figlia, la madre possa CP_1 vedere e tenere con sé la figlia minore per due fine settimana Per_1 ogni mese, a partire dalle ore 19.00 del venerdì e sino alle ore 7.00 del lunedì mattina, per due mercoledì pomeriggio ogni mese, dalle ore 13.00 alle ore 21.00, nonché per due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi di volta per volta;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ,
[...] Per_1 entro il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00,
7 di 8 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6. condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 123,10 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2360/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 16 aprile 1962; rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Ferraroni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Correggio (RE), Viale Cottafavi n. 1
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 15 CP_1 C.F._2 agosto 1974;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 8 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Correggio (RE) il 25/06/2006 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Correggio al n. 23 Parte 2 Serie A,
Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Correggio (RE) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge n.
898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori e con collocamento preferenziale presso la residenza del padre, sig. sita in Correggio (RE), via Parte_1
Antonio Pacinotti n. 4, int. 3, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo quanto previsto nelle condizioni di separazione consensuale e nel piano genitoriale ex art. 473 bis. 12 c.p.c. (cfr. doc. n. 6) e più precisamente statuendo che la sig.ra potrà trascorrere CP_1 con la figlia due fine settimana ogni mese, a partire Persona_2 dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 07,00 del lunedì mattina, nonché due mercoledì pomeriggio ogni mese, dalle ore 13,00 alle ore
21,00, e due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi di volta per volta. Resta salvala facoltà dei coniugi di concordare diverse modalità e tempistiche, che tengano conto del preminente interesse della figlia;
c) stabilire a carico della sig.ra il versamento a favore CP_1 del sig. a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
2 di 8 della figlia , di una somma pari ad euro 200,00 mensili, da Per_1 versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Stabilire, inoltre, a carico della sig.ra CP_1 il versamento a favore del sig. il 50% delle
[...] Parte_1 spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia , Per_1 previamente concordate tra loro e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta
e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, etc.), le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, etc);
d) i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con , dalla quale era CP_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa reso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 9 maggio 2016.
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia
(nata il [...]), chiedeva un aumento del Per_1 contributo al mantenimento ordinario della minore da € 100,00 ad €
200,00 al mese, con conferma di tutte le ulteriori statuizioni
3 di 8 concordate in sede di separazione in punto di affidamento condiviso della minore, collocamento prevalente della stessa presso il padre, regime delle visite materne e paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 25 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. , che in data 9 settembre 2024 riceveva a mani CP_1 proprie il plico contenente la notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del
6 dicembre 2024, nel corso della quale, sentito personalmente
, la causa veniva rimessa in decisione sulla Parte_1 dichiarata la contumacia della convenuta e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
4 di 8 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Correggio
(RE) in data 25 giugno 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
3 maggio 2016) definito con decreto di omologa reso emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 9 maggio 2016.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 17 anni. Per_1
Quanto al regime di affidamento (condiviso), alla collocazione della minore (presso il padre) ed alla disciplina del diritto di visita spettante al genitore non collocatario, non vi sono ragioni per
5 di 8 disattendere le richieste dell'attore, che sono del tutto identiche a quelle già concordate dalle parti in sede di separazione consensuale.
Quanto, invece, al profilo economico, il padre, genitore collocatario, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento della figlia a carico della madre da € 100,00 ad € 200,00, e ciò unicamente sul presupposto dell'aumento delle esigenze di vita della minore, che all'epoca della separazione aveva 8 anni mentre ora ne ha 17.
A riguardo, giova ricordare che l'aumento delle esigenze dei figli
è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e che l'accrescimento delle esigenze della prole, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass.
13664/2022, Cass. 400/2010, Cass. 17055/2007).
Nel caso di specie, se sono senz'altro presumibilmente aumentate le esigenze della minore in relazione all'età, è però altrettanto vero che, come riconosciuto dallo stesso attore (sia nel piano genitoriale, sia a verbale d'udienza del 5 dicembre 2024), la madre era al momento della separazione e continua ancora ad essere disoccupata, sicché appare equo e congruo disporre un aumento del contributo a carico della donna per il mantenimento della figlia in misura ad € 150,00 al mese, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia nonché della mancata redazione di scritti conclusivi, con esclusione, dunque, dei compensi
6 di 8 per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
L'attore ha anche diritto al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 123,10 (di cui € 98,00 per C.U. ed € 25,10 per notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito
[...] concordatario a Correggio (RE) in data 25 giugno 2006 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2006 parte II serie A numero 23;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso il padre
; Parte_1
4. dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori da assumere nel preminente interesse della figlia, la madre possa CP_1 vedere e tenere con sé la figlia minore per due fine settimana Per_1 ogni mese, a partire dalle ore 19.00 del venerdì e sino alle ore 7.00 del lunedì mattina, per due mercoledì pomeriggio ogni mese, dalle ore 13.00 alle ore 21.00, nonché per due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi di volta per volta;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ,
[...] Per_1 entro il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00,
7 di 8 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6. condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 123,10 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8