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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 2369/2022 r.g. promossa da:
(P.IVA/C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alfonso Di Benedetto (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA/C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Carolina Controparte_1 P.IVA_2
AR (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
*
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 12,32 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dott.ssa Sonia Ricci nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'Avv. Stefano Baggianti in sostituzione dell'Avv. Di Benedetto: Per parte appellata l'Avv. AR
Il Collegio invita le parti alla discussione.
pagina 1 di 13 I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 2369/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2369/2022 promossa da:
(P.IVA/C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alfonso Di Benedetto (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA/C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Carolina AR (C.F. ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1202/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 15.11.2022
CONCLUSIONI pagina 2 di 13 In data 10.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza 1202/2022, per tutte le argomentazioni ed eccezioni nell'atto di gravame svolte e previa immediata sospensione inaudita o, in subordine, in audita altera parte dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza n. 1202/2022 impugnata: -ammettere la querela di falso siccome proposta in via incidentale in primo grado;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'inefficacia del sequestro conservativo e dell'Ordinanza autorizzativa e, per questa via, accertare e dichiarare l'inammissibilità della conversione del sequestro conservativo in pignoramento e disporre la revoca di tale conversione;
- vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare il proposto atto di appello con contestuale istanza ex artt. 283 e 351, comma 2, C.P.C. per le ragioni e motivazioni esposte nella presente memoria poiché completamente destituito di fondamento sia in punto di fatto, sia in punto di diritto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza e rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite Parte_1 (compenso ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte d'Appello, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_1
“ ), proponendo gravame avverso la sentenza n. 1202/2022, emessa dal Tribunale di CP_1
Arezzo e pubblicata in data 15.11.2022, che, nel giudizio di merito instaurato dalla a seguito CP_1 della concessione del sequestro conservativo nei confronti della , aveva così deciso: “
1. Pt_1 conferma il diniego di autorizzazione alla presentazione al collegio della querela di falso, proposta dalla parte convenuta in via incidentale, come già disposto con l'ordinanza del 14.01.2020; 2. rigetta l'eccezione preliminare di inefficacia dell'ordinanza di sequestro, per violazione del termine di trenta giorni, di cui all'art. 675 c.p.c.; 3. dichiara debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
, per il mancato pagamento del residuo del corrispettivo della fornitura Controparte_2 eseguita e della manutenzione effettuata dalla parte attrice;
4. per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, nei confronti della parte attrice, della somma di euro 108.365,55, oltre interessi di mora dalla data della messa in mora e sino al saldo;
5. dichiara inammissibile, ex art.
686 c.p.c., la richiesta di conferma del contenuto del sequestro emesso in seno alla procedura
R.G. Tribunale di Arezzo n. 1109/2019, con convalida di ogni eventuale esecuzione intrapresa da
in danno di 6. dichiara ogni altra domanda ed eccezione assorbita nella CP_1 Parte_1 presente decisione;
7. condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 13 spese di lite che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 12.433,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute”.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: CP_1 Parte_1
- di avere, in data 08.04.2019, proposto ricorso per sequestro conservativo in cui aveva dedotto:
i) di essere creditrice di per aver effettuato, in favore di quest'ultima, una fornitura delle Parte_1 componenti di una cucina industriale, di un impianto di aerazione e di condizionamento, nonché per avere eseguito attività di riparazione e manutenzione relativa agli impianti medesimi;
ii) che, in relazione alla fornitura, erano state emesse fatture e documenti di trasporto, controfirmati dalla convenuta e mai da quest'ultima disconosciuti;
iii) che, a seguito degli acconti versati, il debito residuo di risultava pari ad € 108.365,55; iv) che i documenti di trasporto recavano la Pt_1 chiara indicazione che la vendita era stata effettuata con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.; v) che aveva offerto un pagamento rateale della somma dovuta, senza, tuttavia, dare seguito Pt_1
a tale proposta;
- che nell'ambito del procedimento cautelare si era costituita , chiedendo la reiezione del Pt_1 ricorso e deducendo che: a) i documenti di trasporto, non recando alcun timbro della società, risultavano privi di una valida sottoscrizione e, pertanto, la medesima intendeva disconoscerli ex art. 214 c.p.c.; b) la fornitura e la posa in opera dei materiali era stata dalla stessa contestata per la presenza di vizi, la cui esistenza era stata ammessa dalla medesima c) i vizi in parola CP_1 emergevano anche dalla perizia tecnica allegata e fatta redigere a seguito dell'incendio verificatosi in data 24.03.2018, nella quale era stato accertato che i materiali utilizzati per la posa in opera della canna fumaria non erano idonei al tipo di installazione;
d) non aveva mai Parte_1 riconosciuto l'esistenza del debito a suo carico, né aveva firmato la scrittura privata del
12.03.2019, prodotta da che veniva formalmente disconosciuta;
CP_1
- che il tribunale aveva accolto il ricorso ex art. 671 c.p.c. e, perdurando l'inadempimento di
, si era vista costretta ad instaurare il giudizio merito, rassegnando le seguenti Pt_1 CP_1 conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare debitrice della e per Parte_1 CP_1
l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di euro 108.365,55 a titolo di prezzo della fornitura eseguita e per come dettagliata in atti, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola fattura sino all'effettivo saldo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento alla domanda di cui al punto precedente accertata e dichiarata la qualifica di debitore in capo a e in favore di condannare la resistente al pagamento della Parte_1 CP_1 somma ritenuta di giustizia o comunque quella emessa a seguito di istruttoria oltre interessi di mora dalla data di ogni singola fattura sino all'effettivo saldo;
in ogni caso confermare il contenuto pagina 4 di 13 del sequestro emesso in seno alla procedura R.G. Tribunale di Arezzo n. 1101/2019 con convalida di ogni eventuale esecuzione intrapresa da in danno di Con vittoria di spese, CP_1 Parte_1 funzioni ed onorari del presente giudizio”.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda di , perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza CP_1 anche in ordine alle spese del giudizio.
In particolare, la convenuta deduceva di aver proposto reclamo, ex art. 669 terdecies cpc, avverso l'ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro conservativo dei propri beni e di avere, in tale sede, dedotto l'insussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e di aver, altresì, eccepito l'inefficacia del provvedimento reclamato, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni imposto dall'art. 675 c.p.c. rilevava, invero, di aver contestato, in sede di reclamo, la documentazione (verbale di Parte_1 sequestro e la relata negativa del 25.06.2019) prodotta da e di aver appurato le CP_1 seguenti circostanze: - il Funzionario UNEP, in data 24.06.2019, aveva effettuato un accesso in loco, con esito negativo, senza che fosse stato redatto alcun verbale;
- in data 25.06.2019, era stato effettuato un secondo accesso ed era stata redatta relata di omessa notifica;
- in data
02.07.2019, era stato svolto un terzo accesso, nel quale erano state raccolte le dichiarazioni rese da le quali, tuttavia, erano state falsamente inserite nel verbale del 25.06.2019; - Testimone_1 tale ultimo fatto era anche provato documentalmente, tramite la produzione in giudizio di una dichiarazione confessoria, rilasciata dal funzionario Unep.
Alla luce di quanto sopra, proponeva in via incidentale querela di falso avverso il verbale di Pt_1 sequestro e la relata di notifica ed eccepiva l'intervenuta inefficacia del provvedimento cautelare, in quanto eseguito soltanto in data 02.07.2019, ovvero oltre il termine di trenta giorni, di cui all'art. 675 c.p.c.
Per il resto, riproponeva le contestazioni, avverso il credito azionato da già esposte in sede CP_1 cautelare.
Concludeva, quindi, chiedendo: “(…) piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, rimettere le parti al collegio ex art. 225 c.p.c. per la depositata querela di falso sub all.to 9 del presente atto;
- nel merito, dichiarare la intervenuta inefficacia ex art. 674 c.pc. della ordinanza autorizzativa del sequestro perché fondata su un verbale di sequestro e pedissequa relata di notifica falsi, indi nulli, per i motivi tutti significati nella querela di falso de qua;
- in subordine, nella denegata ipotesi, rigettare la domanda ex adverso coltivata perché del tutto infondata nei fatti e nel diritto per i motivi tutti sopra significati;
- in ogni caso, con vittoria si spese e compensi di lite da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario (…)”. pagina 5 di 13 1.3 – Non autorizzata la presentazione della querela di falso ed istruita la causa con prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) andava ribadita la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso, difettando la stessa del requisito della decisività, giacché anche qualora fosse stata accertata la circostanza dedotta dalla convenuta (e cioè che soltanto in occasione dell'accesso del 02.07.2019 erano state raccolte le dichiarazioni di e che l'ufficiale giudiziario aveva retrodatato tali dichiarazioni, Testimone_1 inserendole nel verbale negativo del 25.06.2019) ciò non avrebbe consentito di giungere ad una declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, con il quale era stato disposto il sequestro conservativo;
(-) difatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “(…) al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro (…)” (cfr. tra le altre, Cass. civ., sentenza n. 3679 del
14.04.1999). In altre parole, se l'art. 675 c.p.c. certamente stabilisce che “(…) il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia (…)”, per dare esecuzione al provvedimento cautelare – e, dunque, interrompere la decorrenza di tale termine - era da ritenersi sufficiente che l'esecuzione avesse avuto inizio entro il termine di trenta giorni, circostanza, quest'ultima, che era da considerarsi integrata anche qualora fosse stato redatto un verbale negativo di sequestro;
(-) dal momento che, nel caso in esame, era pacifico e documentato che il verbale negativo di sequestro fosse stato redatto in data 25.06.2019 e, quindi, entro il termine di trenta giorni - che risultava scadere l'1.07.2019 – dall'emissione dell'ordinanza di sequestro, quest'ultima, avendo avuto un inizio di esecuzione entro il termine di cui all'art. 675 c.p.c., non risultava aver perso efficacia;
(-) nel merito, la domanda era fondata, dal momento che i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio non erano stati oggetto di contestazione da parte della convenuta;
(-) in particolare, quanto all'eccezione relativa alla insussistenza del patto di riservato dominio per la mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto prodotti dalla attrice, la stessa era irrilevante, giacché anche laddove la fattispecie fosse stata considerata alla stregua di una compravendita pura e semplice, la circostanza del mancato pagamento, da parte di di Parte_1 una parte assai consistente del prezzo di acquisto delle merce – circostanza da quest'ultima non contestata – integrava, in ogni caso, gli estremi dell'inadempimento non di scarsa importanza tale pagina 6 di 13 da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto o, comunque, la domanda di adempimento e, pertanto, la richiesta di pagamento immediato da parte della;
CP_1
(-) quanto, poi, alla asserita presenza di vizi nella merce consegnata che avrebbero cagionato un incendio nei locali della convenuta, provocandole ingenti danni economici, appariva fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dall'attrice, non risultando alcun atto di riconoscimento dell'esistenza dei vizi de quibus da parte di quest'ultima, né gli stessi potevano essere qualificati come occulti, sicché non ricorreva alcuna delle ipotesi relativamente alle quali la denuncia dei vizi non era dovuta, ex art. 1495, comma 2, c.c.; pertanto, dal momento che dalla documentazione in atti risultava che aveva scoperto i presunti vizi già in data Parte_1
27.03.2018 ed aveva presentato il primo atto formale di denuncia soltanto in data 25.03.2019, non restava che accogliere l'eccezione di decadenza dalla garanzia, sollevata da parte attrice;
(-) relativamente alla conclusione di un accordo verbale di natura transattiva, con il quale CP_1 avendo riconosciuto la presenza di difetti nei materiali forniti e preso atto del parziale pagamento del corrispettivo da parte di avrebbe rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, Parte_1 occorreva rammentare che l'art. 1967 c.c. stabilisce espressamente che “(…) la transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo (…)”; quindi, non avendo parte convenuta prodotto alcun documento da cui fosse possibile evincere la conclusione di un accordo transattivo tra le parti, non restava che rigettare la relativa eccezione;
(-) Decla, dunque, doveva essere condannata al pagamento, nei confronti di della somma di CP_1 euro 108.365,55, oltre interessi dalla data della messa in mora e sino al saldo;
(-) quanto, infine, alla richiesta di parte attrice di “(…) confermare il contenuto del sequestro […] con convalida di ogni eventuale esecuzione intrapresa da in danno di (…)”, CP_1 Parte_1 occorreva evidenziare che, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva cosicché, essendo la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., tale richiesta doveva considerarsi inammissibile in quanto del tutto superflua;
(-) ogni altra domanda ed eccezione doveva considerarsi assorbita.
(-) Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ammesso la querela di falso, ritenendola irrilevante.
Difatti, l'accertamento della falsità delle dichiarazioni apparentemente rese da nel Testimone_1 verbale di accesso dell'ufficiale giudiziario del 25.06.2019, per l'esecuzione del sequestro pagina 7 di 13 conservativo de quo, avrebbe comportato l'inesistenza o, quantomeno, la nullità dell'intero verbale e dunque l'inefficacia del sequestro conservativo. Deduceva, poi, l'appellante che il tribunale – anche laddove avesse riconosciuto validità al verbale di accesso negativo del
25.06.2019 dell'ufficiale giudiziario e, quindi, avesse ritenuto che il sequestro aveva avuto un inizio di esecuzione nei termini di legge – avrebbe dovuto rilevare che non aveva CP_1 compiuto alcun ulteriore atto esecutivo volto ad eseguire il provvedimento cautelare entro il termine di chiusura dell'istruttoria del giudizio di merito.
Il primo giudice, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la definitiva perdita di efficacia del sequestro conservativo, con conseguente mancata conversione dello stesso in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.
2) Con il secondo motivo, rilevava come nel nostro ordinamento non fosse pignorabile né quindi sequestrabile l'universitas rerum costituita dal complesso aziendale, ovvero dal complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, sicché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 671 c.p.c. in quanto avente ad oggetto proprio l'azienda di titolarità di . Pt_1
Per tali ragioni veniva formulata da richiesta di riforma della sentenza gravata in Pt_1 accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, CP_1 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – Con ordinanza del 28.05.2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retro esteso verbale.
***
3. L'esame del gravame.
3.1. – L'appello è inammissibile, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1.1. – Invero, l'appellante ha censurato la decisione gravata per aver confermato il diniego di autorizzazione alla presentazione della querela di falso, dalla stessa proposta in via incidentale, e per non aver dichiarato l'inammissibilità e l'inefficacia del sequestro conservativo, senza in alcun modo contrastare la statuizione con cui è stata condannata al pagamento della somma di €
108.365,55 (oltre interessi) nei confronti di CP_1
pagina 8 di 13 Come noto, l'art. 342 c.p.c. (nel testo novellato dal d.l. 22-6-2012 n. 83 convertito nella l. 7-8-
2012 n. 134) impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo
Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte» (così, con riguardo all'art. 434 c.p.c., Cass., 5-2-2015
n. 2143; con riguardo all'art. 342 c.p.c., v. Cass., 5-5-2017 n. 10916; v. anche, Cass., sez. un.,
6-4-2017 n. 8895).
Perché si possa procedere all'esame dell'impugnazione è, quindi, necessaria l'allegazione di ragioni specifiche, che denuncino gli errori commessi dal giudice di prima istanza;
ragioni da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Orbene, nella specie, l'appellante ha completamente omesso di censurare le statuizioni di merito contenute nella sentenza impugnata, da sole idonee a sorreggere completamente la decisione, appuntando le sue difese solo sulle questioni di rito.
Del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, più volte anche recentemente ribadito, qualora la decisione di merito su una domanda si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico-giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre – stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate – alla caducazione della decisione (v. Cass. 11.2.2011, n. 3386 Cass.
20.11.2009, n. 24540; Cass. 30.9.2009, n. 21035; Cass. 13.3.2007, n. 5832;Cass. 18.9.2006, n.
20118; Cass. 8.2.2006, n. 2811).
È evidente, allora, la carenza di interesse dell'appellante a far valere solo l'inefficacia del sequestro conservativo, in mancanza di censure volte a contestare le statuizioni di merito contenute nella sentenza gravata.
3.1.2. – D'altronde, come affermato sempre dal massimo organo nomofilattico, laddove la sentenza impugnata abbia deciso in senso sfavorevole all'appellante anche nel merito,
"l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito […] è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cpc. Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, pagina 9 di 13 contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., n.
402/2019).
Pertanto, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti che consentano la rimessione al giudice di primo grado, è necessario che l'appellante deduca anche le questioni di merito, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. n. 24612 del 03.12.2015; Cass. n. 27296 del 09.12.2005;
Cass. n. 19159 del 29 settembre 2005; Cass. n. 8033 del 27.04.2004; Cass. n. 1831 del
17.02.2003; Cass. sez. Unite n. 12541 del 14.12.1998).
Principio certamente applicabile nel caso in esame, dal momento che i vizi denunciati, anche qualora ritenuti esistenti, non comporterebbero la remissione della causa al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.
3.1.3. – Ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che competente a pronunciarsi sull'inefficacia del sequestro conservativo ex art. 675 c.p.c. è il giudice che ha concesso il provvedimento cautelare.
Invero, sebbene l'art. 669-novies c.p.c. non richiami espressamente l'art. 675 c.p.c., l'analogia della fattispecie disciplinata da tale ultima norma con quelle previste dall'art. 669-novies, primo comma, è evidente, atteso che nell'uno e negli altri la perdita di efficacia consegue ad un'inerzia della parte interessata, ed il carattere generale della norma introdotta dalla novella sul rito cautelare uniforme per disciplinare le forme e le modalità della dichiarazione di inefficacia induce a ritenere applicabili tali forme e modalità anche al caso dell'inefficacia del sequestro conseguente alla mancata esecuzione nel termine dettato dall'art. 675 c.p.c.
Pertanto, la questione dell'inefficacia del provvedimento cautelare non poteva essere devoluta al giudice del merito e, dunque, non può costituire motivo di appello.
3.2. – In ogni caso, le censure articolate risultano anche infondate.
3.2.1. – Correttamente, infatti, il tribunale ha negato ingresso alla querela di falso, in quanto priva del requisito di rilevanza e decisività.
In proposito, si presenta certamente pertinente il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a Cass. civ., n. 3679/1999 secondo cui “al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell'istruttoria del giudizio di convalida”. pagina 10 di 13 Quindi, il sequestrante, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza di sequestro, deve dare inizio all'esecuzione ma non necessariamente esaurirla, sicché è da ritenere idoneo ad evitare la sanzione dell'inefficacia anche l'atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per attuare il provvedimento, non vi sia riuscito per la materiale impossibilità di apprendere alcun bene, essendo sufficiente in proposito il verbale negativo dell'ufficiale giudiziario (cfr. pure Cass. civ., n. 2672/1983; n. 11789/1993;
331/1991).
Nella specie, dal verbale del 25.6.2019 si evince l'esito negativo del sequestro tentato dall'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando che il predetto verbale riporti anche le dichiarazioni rilasciate da
[...]
solo in data 2.7.2019. Tes_1
Del resto, non si comprende come l'eventuale nullità in parte qua del verbale sarebbe idonea a trasmettersi alle intere operazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario.
Al riguardo, giova considerare che, ai sensi dell'art. 159, comma 2, c.p.c. “la nullità della parte di un atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti” e, nel caso in esame, le dichiarazioni rilasciate dal (ovvero che all'indirizzo non c'era più la sede di bensì quella di altra Tes_1 Pt_1 società – Farnia s.r.l.s – in virtù di contratto di affitto di azienda), a quanto pare solo in data
2.7.2019, non inficiano le altre operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario (accesso alla sede della ed attestazione dell'esito negativo del sequestro per mancato rinvenimento di Parte_1 beni riferibili alla società debitrice), data la loro indipendenza.
3.2.2. – Non pertinente, poi, è il riferimento, da parte dell'appellante, a Cass. civ. n. 11789/1993
(“in presenza di un verbale negativo di sequestro conservativo, la possibilità di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare la cautela è consentita fino alla chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida, atteso che gli ulteriori atti di esecuzione non potrebbero formare oggetto del giudizio di convalida. Pertanto, qualora al momento della chiusura dell'istruttoria del procedimento di convalida non risulti sequestrato alcun bene, la convalida deve essere negata, non per l'inefficacia del provvedimento cautelare - essendo sufficiente, per evitare la perdita di efficacia del sequestro, dare inizio in termini all'esecuzione, anche se l'esito è infruttuoso - ma per mancanza dell'oggetto materiale della cautela”), in quanto il relativo principio risulta coniato con riferimento ai previgenti articoli 680-683 c.p.c. (che disciplinavano il procedimento di convalida del sequestro), che sono stati abrogati dall'art. 89, comma primo, della l.n. 353/1990.
3.2.3. – Destituita di fondamento è, infine, la tesi dell'appellante secondo cui il ricorso per sequestro conservativo doveva essere dichiarato inammissibile perché concernente il complesso aziendale della e, quindi, un bene asseritamente immateriale. Parte_1
pagina 11 di 13 In realtà, aveva chiesto “il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del debitore CP_1
[…] nonché delle somme e cose alla stessa dovute, ivi compresi i singoli beni, somme Parte_1
e crediti facenti parte del complesso aziendale”, il che rende evidente come la domanda non avesse ad oggetto un'entità astratta, bensì proprio i singoli beni materiali di proprietà di . Pt_1
4 – Per quanto esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 52.001-
260.000)
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 9.603,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione della ridotta attività espletata.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1202/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 15.11.2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.603,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 10.12.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
pagina 12 di 13 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 2369/2022 r.g. promossa da:
(P.IVA/C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alfonso Di Benedetto (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA/C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Carolina Controparte_1 P.IVA_2
AR (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
*
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 12,32 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dott.ssa Sonia Ricci nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'Avv. Stefano Baggianti in sostituzione dell'Avv. Di Benedetto: Per parte appellata l'Avv. AR
Il Collegio invita le parti alla discussione.
pagina 1 di 13 I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 2369/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2369/2022 promossa da:
(P.IVA/C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alfonso Di Benedetto (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA/C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Carolina AR (C.F. ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1202/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 15.11.2022
CONCLUSIONI pagina 2 di 13 In data 10.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza 1202/2022, per tutte le argomentazioni ed eccezioni nell'atto di gravame svolte e previa immediata sospensione inaudita o, in subordine, in audita altera parte dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza n. 1202/2022 impugnata: -ammettere la querela di falso siccome proposta in via incidentale in primo grado;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'inefficacia del sequestro conservativo e dell'Ordinanza autorizzativa e, per questa via, accertare e dichiarare l'inammissibilità della conversione del sequestro conservativo in pignoramento e disporre la revoca di tale conversione;
- vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare il proposto atto di appello con contestuale istanza ex artt. 283 e 351, comma 2, C.P.C. per le ragioni e motivazioni esposte nella presente memoria poiché completamente destituito di fondamento sia in punto di fatto, sia in punto di diritto e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza e rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite Parte_1 (compenso ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte d'Appello, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_1
“ ), proponendo gravame avverso la sentenza n. 1202/2022, emessa dal Tribunale di CP_1
Arezzo e pubblicata in data 15.11.2022, che, nel giudizio di merito instaurato dalla a seguito CP_1 della concessione del sequestro conservativo nei confronti della , aveva così deciso: “
1. Pt_1 conferma il diniego di autorizzazione alla presentazione al collegio della querela di falso, proposta dalla parte convenuta in via incidentale, come già disposto con l'ordinanza del 14.01.2020; 2. rigetta l'eccezione preliminare di inefficacia dell'ordinanza di sequestro, per violazione del termine di trenta giorni, di cui all'art. 675 c.p.c.; 3. dichiara debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
, per il mancato pagamento del residuo del corrispettivo della fornitura Controparte_2 eseguita e della manutenzione effettuata dalla parte attrice;
4. per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, nei confronti della parte attrice, della somma di euro 108.365,55, oltre interessi di mora dalla data della messa in mora e sino al saldo;
5. dichiara inammissibile, ex art.
686 c.p.c., la richiesta di conferma del contenuto del sequestro emesso in seno alla procedura
R.G. Tribunale di Arezzo n. 1109/2019, con convalida di ogni eventuale esecuzione intrapresa da
in danno di 6. dichiara ogni altra domanda ed eccezione assorbita nella CP_1 Parte_1 presente decisione;
7. condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 13 spese di lite che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 12.433,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute”.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: CP_1 Parte_1
- di avere, in data 08.04.2019, proposto ricorso per sequestro conservativo in cui aveva dedotto:
i) di essere creditrice di per aver effettuato, in favore di quest'ultima, una fornitura delle Parte_1 componenti di una cucina industriale, di un impianto di aerazione e di condizionamento, nonché per avere eseguito attività di riparazione e manutenzione relativa agli impianti medesimi;
ii) che, in relazione alla fornitura, erano state emesse fatture e documenti di trasporto, controfirmati dalla convenuta e mai da quest'ultima disconosciuti;
iii) che, a seguito degli acconti versati, il debito residuo di risultava pari ad € 108.365,55; iv) che i documenti di trasporto recavano la Pt_1 chiara indicazione che la vendita era stata effettuata con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.; v) che aveva offerto un pagamento rateale della somma dovuta, senza, tuttavia, dare seguito Pt_1
a tale proposta;
- che nell'ambito del procedimento cautelare si era costituita , chiedendo la reiezione del Pt_1 ricorso e deducendo che: a) i documenti di trasporto, non recando alcun timbro della società, risultavano privi di una valida sottoscrizione e, pertanto, la medesima intendeva disconoscerli ex art. 214 c.p.c.; b) la fornitura e la posa in opera dei materiali era stata dalla stessa contestata per la presenza di vizi, la cui esistenza era stata ammessa dalla medesima c) i vizi in parola CP_1 emergevano anche dalla perizia tecnica allegata e fatta redigere a seguito dell'incendio verificatosi in data 24.03.2018, nella quale era stato accertato che i materiali utilizzati per la posa in opera della canna fumaria non erano idonei al tipo di installazione;
d) non aveva mai Parte_1 riconosciuto l'esistenza del debito a suo carico, né aveva firmato la scrittura privata del
12.03.2019, prodotta da che veniva formalmente disconosciuta;
CP_1
- che il tribunale aveva accolto il ricorso ex art. 671 c.p.c. e, perdurando l'inadempimento di
, si era vista costretta ad instaurare il giudizio merito, rassegnando le seguenti Pt_1 CP_1 conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare debitrice della e per Parte_1 CP_1
l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di euro 108.365,55 a titolo di prezzo della fornitura eseguita e per come dettagliata in atti, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola fattura sino all'effettivo saldo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento alla domanda di cui al punto precedente accertata e dichiarata la qualifica di debitore in capo a e in favore di condannare la resistente al pagamento della Parte_1 CP_1 somma ritenuta di giustizia o comunque quella emessa a seguito di istruttoria oltre interessi di mora dalla data di ogni singola fattura sino all'effettivo saldo;
in ogni caso confermare il contenuto pagina 4 di 13 del sequestro emesso in seno alla procedura R.G. Tribunale di Arezzo n. 1101/2019 con convalida di ogni eventuale esecuzione intrapresa da in danno di Con vittoria di spese, CP_1 Parte_1 funzioni ed onorari del presente giudizio”.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda di , perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza CP_1 anche in ordine alle spese del giudizio.
In particolare, la convenuta deduceva di aver proposto reclamo, ex art. 669 terdecies cpc, avverso l'ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro conservativo dei propri beni e di avere, in tale sede, dedotto l'insussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e di aver, altresì, eccepito l'inefficacia del provvedimento reclamato, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni imposto dall'art. 675 c.p.c. rilevava, invero, di aver contestato, in sede di reclamo, la documentazione (verbale di Parte_1 sequestro e la relata negativa del 25.06.2019) prodotta da e di aver appurato le CP_1 seguenti circostanze: - il Funzionario UNEP, in data 24.06.2019, aveva effettuato un accesso in loco, con esito negativo, senza che fosse stato redatto alcun verbale;
- in data 25.06.2019, era stato effettuato un secondo accesso ed era stata redatta relata di omessa notifica;
- in data
02.07.2019, era stato svolto un terzo accesso, nel quale erano state raccolte le dichiarazioni rese da le quali, tuttavia, erano state falsamente inserite nel verbale del 25.06.2019; - Testimone_1 tale ultimo fatto era anche provato documentalmente, tramite la produzione in giudizio di una dichiarazione confessoria, rilasciata dal funzionario Unep.
Alla luce di quanto sopra, proponeva in via incidentale querela di falso avverso il verbale di Pt_1 sequestro e la relata di notifica ed eccepiva l'intervenuta inefficacia del provvedimento cautelare, in quanto eseguito soltanto in data 02.07.2019, ovvero oltre il termine di trenta giorni, di cui all'art. 675 c.p.c.
Per il resto, riproponeva le contestazioni, avverso il credito azionato da già esposte in sede CP_1 cautelare.
Concludeva, quindi, chiedendo: “(…) piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, rimettere le parti al collegio ex art. 225 c.p.c. per la depositata querela di falso sub all.to 9 del presente atto;
- nel merito, dichiarare la intervenuta inefficacia ex art. 674 c.pc. della ordinanza autorizzativa del sequestro perché fondata su un verbale di sequestro e pedissequa relata di notifica falsi, indi nulli, per i motivi tutti significati nella querela di falso de qua;
- in subordine, nella denegata ipotesi, rigettare la domanda ex adverso coltivata perché del tutto infondata nei fatti e nel diritto per i motivi tutti sopra significati;
- in ogni caso, con vittoria si spese e compensi di lite da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario (…)”. pagina 5 di 13 1.3 – Non autorizzata la presentazione della querela di falso ed istruita la causa con prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) andava ribadita la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso, difettando la stessa del requisito della decisività, giacché anche qualora fosse stata accertata la circostanza dedotta dalla convenuta (e cioè che soltanto in occasione dell'accesso del 02.07.2019 erano state raccolte le dichiarazioni di e che l'ufficiale giudiziario aveva retrodatato tali dichiarazioni, Testimone_1 inserendole nel verbale negativo del 25.06.2019) ciò non avrebbe consentito di giungere ad una declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, con il quale era stato disposto il sequestro conservativo;
(-) difatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “(…) al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro (…)” (cfr. tra le altre, Cass. civ., sentenza n. 3679 del
14.04.1999). In altre parole, se l'art. 675 c.p.c. certamente stabilisce che “(…) il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia (…)”, per dare esecuzione al provvedimento cautelare – e, dunque, interrompere la decorrenza di tale termine - era da ritenersi sufficiente che l'esecuzione avesse avuto inizio entro il termine di trenta giorni, circostanza, quest'ultima, che era da considerarsi integrata anche qualora fosse stato redatto un verbale negativo di sequestro;
(-) dal momento che, nel caso in esame, era pacifico e documentato che il verbale negativo di sequestro fosse stato redatto in data 25.06.2019 e, quindi, entro il termine di trenta giorni - che risultava scadere l'1.07.2019 – dall'emissione dell'ordinanza di sequestro, quest'ultima, avendo avuto un inizio di esecuzione entro il termine di cui all'art. 675 c.p.c., non risultava aver perso efficacia;
(-) nel merito, la domanda era fondata, dal momento che i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio non erano stati oggetto di contestazione da parte della convenuta;
(-) in particolare, quanto all'eccezione relativa alla insussistenza del patto di riservato dominio per la mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto prodotti dalla attrice, la stessa era irrilevante, giacché anche laddove la fattispecie fosse stata considerata alla stregua di una compravendita pura e semplice, la circostanza del mancato pagamento, da parte di di Parte_1 una parte assai consistente del prezzo di acquisto delle merce – circostanza da quest'ultima non contestata – integrava, in ogni caso, gli estremi dell'inadempimento non di scarsa importanza tale pagina 6 di 13 da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto o, comunque, la domanda di adempimento e, pertanto, la richiesta di pagamento immediato da parte della;
CP_1
(-) quanto, poi, alla asserita presenza di vizi nella merce consegnata che avrebbero cagionato un incendio nei locali della convenuta, provocandole ingenti danni economici, appariva fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dall'attrice, non risultando alcun atto di riconoscimento dell'esistenza dei vizi de quibus da parte di quest'ultima, né gli stessi potevano essere qualificati come occulti, sicché non ricorreva alcuna delle ipotesi relativamente alle quali la denuncia dei vizi non era dovuta, ex art. 1495, comma 2, c.c.; pertanto, dal momento che dalla documentazione in atti risultava che aveva scoperto i presunti vizi già in data Parte_1
27.03.2018 ed aveva presentato il primo atto formale di denuncia soltanto in data 25.03.2019, non restava che accogliere l'eccezione di decadenza dalla garanzia, sollevata da parte attrice;
(-) relativamente alla conclusione di un accordo verbale di natura transattiva, con il quale CP_1 avendo riconosciuto la presenza di difetti nei materiali forniti e preso atto del parziale pagamento del corrispettivo da parte di avrebbe rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, Parte_1 occorreva rammentare che l'art. 1967 c.c. stabilisce espressamente che “(…) la transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo (…)”; quindi, non avendo parte convenuta prodotto alcun documento da cui fosse possibile evincere la conclusione di un accordo transattivo tra le parti, non restava che rigettare la relativa eccezione;
(-) Decla, dunque, doveva essere condannata al pagamento, nei confronti di della somma di CP_1 euro 108.365,55, oltre interessi dalla data della messa in mora e sino al saldo;
(-) quanto, infine, alla richiesta di parte attrice di “(…) confermare il contenuto del sequestro […] con convalida di ogni eventuale esecuzione intrapresa da in danno di (…)”, CP_1 Parte_1 occorreva evidenziare che, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva cosicché, essendo la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., tale richiesta doveva considerarsi inammissibile in quanto del tutto superflua;
(-) ogni altra domanda ed eccezione doveva considerarsi assorbita.
(-) Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ammesso la querela di falso, ritenendola irrilevante.
Difatti, l'accertamento della falsità delle dichiarazioni apparentemente rese da nel Testimone_1 verbale di accesso dell'ufficiale giudiziario del 25.06.2019, per l'esecuzione del sequestro pagina 7 di 13 conservativo de quo, avrebbe comportato l'inesistenza o, quantomeno, la nullità dell'intero verbale e dunque l'inefficacia del sequestro conservativo. Deduceva, poi, l'appellante che il tribunale – anche laddove avesse riconosciuto validità al verbale di accesso negativo del
25.06.2019 dell'ufficiale giudiziario e, quindi, avesse ritenuto che il sequestro aveva avuto un inizio di esecuzione nei termini di legge – avrebbe dovuto rilevare che non aveva CP_1 compiuto alcun ulteriore atto esecutivo volto ad eseguire il provvedimento cautelare entro il termine di chiusura dell'istruttoria del giudizio di merito.
Il primo giudice, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la definitiva perdita di efficacia del sequestro conservativo, con conseguente mancata conversione dello stesso in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.
2) Con il secondo motivo, rilevava come nel nostro ordinamento non fosse pignorabile né quindi sequestrabile l'universitas rerum costituita dal complesso aziendale, ovvero dal complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, sicché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 671 c.p.c. in quanto avente ad oggetto proprio l'azienda di titolarità di . Pt_1
Per tali ragioni veniva formulata da richiesta di riforma della sentenza gravata in Pt_1 accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, CP_1 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – Con ordinanza del 28.05.2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retro esteso verbale.
***
3. L'esame del gravame.
3.1. – L'appello è inammissibile, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1.1. – Invero, l'appellante ha censurato la decisione gravata per aver confermato il diniego di autorizzazione alla presentazione della querela di falso, dalla stessa proposta in via incidentale, e per non aver dichiarato l'inammissibilità e l'inefficacia del sequestro conservativo, senza in alcun modo contrastare la statuizione con cui è stata condannata al pagamento della somma di €
108.365,55 (oltre interessi) nei confronti di CP_1
pagina 8 di 13 Come noto, l'art. 342 c.p.c. (nel testo novellato dal d.l. 22-6-2012 n. 83 convertito nella l. 7-8-
2012 n. 134) impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo
Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte» (così, con riguardo all'art. 434 c.p.c., Cass., 5-2-2015
n. 2143; con riguardo all'art. 342 c.p.c., v. Cass., 5-5-2017 n. 10916; v. anche, Cass., sez. un.,
6-4-2017 n. 8895).
Perché si possa procedere all'esame dell'impugnazione è, quindi, necessaria l'allegazione di ragioni specifiche, che denuncino gli errori commessi dal giudice di prima istanza;
ragioni da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Orbene, nella specie, l'appellante ha completamente omesso di censurare le statuizioni di merito contenute nella sentenza impugnata, da sole idonee a sorreggere completamente la decisione, appuntando le sue difese solo sulle questioni di rito.
Del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, più volte anche recentemente ribadito, qualora la decisione di merito su una domanda si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico-giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre – stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate – alla caducazione della decisione (v. Cass. 11.2.2011, n. 3386 Cass.
20.11.2009, n. 24540; Cass. 30.9.2009, n. 21035; Cass. 13.3.2007, n. 5832;Cass. 18.9.2006, n.
20118; Cass. 8.2.2006, n. 2811).
È evidente, allora, la carenza di interesse dell'appellante a far valere solo l'inefficacia del sequestro conservativo, in mancanza di censure volte a contestare le statuizioni di merito contenute nella sentenza gravata.
3.1.2. – D'altronde, come affermato sempre dal massimo organo nomofilattico, laddove la sentenza impugnata abbia deciso in senso sfavorevole all'appellante anche nel merito,
"l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito […] è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cpc. Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, pagina 9 di 13 contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., n.
402/2019).
Pertanto, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti che consentano la rimessione al giudice di primo grado, è necessario che l'appellante deduca anche le questioni di merito, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. n. 24612 del 03.12.2015; Cass. n. 27296 del 09.12.2005;
Cass. n. 19159 del 29 settembre 2005; Cass. n. 8033 del 27.04.2004; Cass. n. 1831 del
17.02.2003; Cass. sez. Unite n. 12541 del 14.12.1998).
Principio certamente applicabile nel caso in esame, dal momento che i vizi denunciati, anche qualora ritenuti esistenti, non comporterebbero la remissione della causa al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.
3.1.3. – Ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che competente a pronunciarsi sull'inefficacia del sequestro conservativo ex art. 675 c.p.c. è il giudice che ha concesso il provvedimento cautelare.
Invero, sebbene l'art. 669-novies c.p.c. non richiami espressamente l'art. 675 c.p.c., l'analogia della fattispecie disciplinata da tale ultima norma con quelle previste dall'art. 669-novies, primo comma, è evidente, atteso che nell'uno e negli altri la perdita di efficacia consegue ad un'inerzia della parte interessata, ed il carattere generale della norma introdotta dalla novella sul rito cautelare uniforme per disciplinare le forme e le modalità della dichiarazione di inefficacia induce a ritenere applicabili tali forme e modalità anche al caso dell'inefficacia del sequestro conseguente alla mancata esecuzione nel termine dettato dall'art. 675 c.p.c.
Pertanto, la questione dell'inefficacia del provvedimento cautelare non poteva essere devoluta al giudice del merito e, dunque, non può costituire motivo di appello.
3.2. – In ogni caso, le censure articolate risultano anche infondate.
3.2.1. – Correttamente, infatti, il tribunale ha negato ingresso alla querela di falso, in quanto priva del requisito di rilevanza e decisività.
In proposito, si presenta certamente pertinente il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a Cass. civ., n. 3679/1999 secondo cui “al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell'istruttoria del giudizio di convalida”. pagina 10 di 13 Quindi, il sequestrante, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza di sequestro, deve dare inizio all'esecuzione ma non necessariamente esaurirla, sicché è da ritenere idoneo ad evitare la sanzione dell'inefficacia anche l'atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per attuare il provvedimento, non vi sia riuscito per la materiale impossibilità di apprendere alcun bene, essendo sufficiente in proposito il verbale negativo dell'ufficiale giudiziario (cfr. pure Cass. civ., n. 2672/1983; n. 11789/1993;
331/1991).
Nella specie, dal verbale del 25.6.2019 si evince l'esito negativo del sequestro tentato dall'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando che il predetto verbale riporti anche le dichiarazioni rilasciate da
[...]
solo in data 2.7.2019. Tes_1
Del resto, non si comprende come l'eventuale nullità in parte qua del verbale sarebbe idonea a trasmettersi alle intere operazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario.
Al riguardo, giova considerare che, ai sensi dell'art. 159, comma 2, c.p.c. “la nullità della parte di un atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti” e, nel caso in esame, le dichiarazioni rilasciate dal (ovvero che all'indirizzo non c'era più la sede di bensì quella di altra Tes_1 Pt_1 società – Farnia s.r.l.s – in virtù di contratto di affitto di azienda), a quanto pare solo in data
2.7.2019, non inficiano le altre operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario (accesso alla sede della ed attestazione dell'esito negativo del sequestro per mancato rinvenimento di Parte_1 beni riferibili alla società debitrice), data la loro indipendenza.
3.2.2. – Non pertinente, poi, è il riferimento, da parte dell'appellante, a Cass. civ. n. 11789/1993
(“in presenza di un verbale negativo di sequestro conservativo, la possibilità di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare la cautela è consentita fino alla chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida, atteso che gli ulteriori atti di esecuzione non potrebbero formare oggetto del giudizio di convalida. Pertanto, qualora al momento della chiusura dell'istruttoria del procedimento di convalida non risulti sequestrato alcun bene, la convalida deve essere negata, non per l'inefficacia del provvedimento cautelare - essendo sufficiente, per evitare la perdita di efficacia del sequestro, dare inizio in termini all'esecuzione, anche se l'esito è infruttuoso - ma per mancanza dell'oggetto materiale della cautela”), in quanto il relativo principio risulta coniato con riferimento ai previgenti articoli 680-683 c.p.c. (che disciplinavano il procedimento di convalida del sequestro), che sono stati abrogati dall'art. 89, comma primo, della l.n. 353/1990.
3.2.3. – Destituita di fondamento è, infine, la tesi dell'appellante secondo cui il ricorso per sequestro conservativo doveva essere dichiarato inammissibile perché concernente il complesso aziendale della e, quindi, un bene asseritamente immateriale. Parte_1
pagina 11 di 13 In realtà, aveva chiesto “il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del debitore CP_1
[…] nonché delle somme e cose alla stessa dovute, ivi compresi i singoli beni, somme Parte_1
e crediti facenti parte del complesso aziendale”, il che rende evidente come la domanda non avesse ad oggetto un'entità astratta, bensì proprio i singoli beni materiali di proprietà di . Pt_1
4 – Per quanto esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 52.001-
260.000)
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 9.603,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione della ridotta attività espletata.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1202/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 15.11.2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.603,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 10.12.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
pagina 12 di 13 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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