Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 1.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7696/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 19/7/1963 a Catania, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anselmi Vittorio Antonio;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. ODORIZZI MARTA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ nato il [...], visitato su domanda del 31-3-2023, Parte_1 riconosciuto invalido 100% e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità
(art. 3 co 3 L. 104/92), è affetto da “insufficienza renale cronica in fase uremico terminale in trattamento emodialitico a cadenza trisettimanale, cardiopatia ipertensiva”. Lo stesso non è meritevole dell'indennità di accompagnamento”.
L'opponente ha così concluso: “statuire che il sig. è affetto da Parte_1 patologie gravi e permanenti tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e che danno diritto al beneficio CP_ dell'indennità di accompagnamento, e conseguentemente condannare l' a liquidare la detta indennità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “il Sig. è affetto da: Parte_1
1) “Insufficienza renale in fase uremica terminale in trattamento emodialitico tri e quadrisettimanale per il non efficiente stato depurativo. Cardiopatia ipertensiva”.
2) La patologia rende lo stesso inabile al 100% e con bisogno di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente. Lo stesso pertanto si ritiene abbia diritto all'indennità di accompagnamento (Leggi 18/80 e
508/88), con decorrenza da Dicembre 2024.
Con revisione al triennio Dicembre 2027.
3) ai sensi della L. 104/92 è riconosciuto: “Portatore di Handicap in situazione di gravità
(comma 3 art. 3)””.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di dicembre 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 01/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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