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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1260 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia Bertolino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- ricorrente -
contro
cod. fisc. , già socio di C.S. NORD srl, Controparte_1 C.F._1 residente in [...] nonché contro
cod. fisc. , già socio di C.S. Controparte_2 C.F._2
NORD srl, residente in [...](Vt) loc. Prataline snc
- resistenti -
Oggetto: Altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 28/05/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare che il credito residuo del ricorrente per tfr nei confronti della C.S. NORD srl, cancellata dal Registro delle Imprese, è pari ad € 2.426,35 lordi, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att.
1 c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.” con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze di C.S.
NORD srl dall'1 gennaio 2018 all'11 novembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (37,5%), in base al quale la ricorrente veniva inquadrata al livello
2 ai sensi del ccnl Pulizie Industria e di essere rimasta creditrice delle retribuzioni di cui alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre 2022, oltre i ratei e le competenze di fine rapporto.
La ricorrente riferiva di aver trasmesso domanda tardiva di ammissione al passivo, ma la liquidazione veniva chiusa senza alcun riparto per assenza di fondi senza ammettere il ricorrente al passivo. La società veniva, quindi, cancellata dal registro delle imprese ed agiva quindi in questa sede per sentir accertare l'entità del proprio credito.
***
La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia in prima udienza come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha lavorato alle dipendenze C.S. NORD srl dall'1 gennaio 2018 all'11 novembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (37,5%), in base al quale la ricorrente veniva inquadrata al livello 2 ai sensi del ccnl Pulizie Industria.
Dal CU del 2023 risulta un TFR pari a € 2.426,35 lordi
La resistente è stata cancellata dal registro delle imprese ed occorre quindi ricordare che l'art. 2495, comma, 2 c.c. (a mente del quale, “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”) disciplina una “responsabilità di tipo successorio” del socio in relazione ai debiti della società di capitali cancellata nel registro delle imprese (cfr. Cass. S.U. 6070/2013), seppur con il limite di quanto riscosso dal socio in sede di bilancio finale di liquidazione. 2 In questa sede sussiste quindi l'interesse della ricorrente all'accertamento del proprio credito nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia.
Va pertanto accertato che il ricorrente è creditore della somma di € 2.426,35, a titolo di TFR, nei confronti di C.S. NORD s.r.l..
In considerazione della particolarità del caso e le ragioni che sottendono all'accertamento svolto, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando
1) accerta che la sig.ra è creditrice della somma di € 2.426,35, a titolo di Parte_1
TFR, nei confronti di C.S. NORD s.r.l.;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia Bertolino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- ricorrente -
contro
cod. fisc. , già socio di C.S. NORD srl, Controparte_1 C.F._1 residente in [...] nonché contro
cod. fisc. , già socio di C.S. Controparte_2 C.F._2
NORD srl, residente in [...](Vt) loc. Prataline snc
- resistenti -
Oggetto: Altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 28/05/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare che il credito residuo del ricorrente per tfr nei confronti della C.S. NORD srl, cancellata dal Registro delle Imprese, è pari ad € 2.426,35 lordi, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att.
1 c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.” con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze di C.S.
NORD srl dall'1 gennaio 2018 all'11 novembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (37,5%), in base al quale la ricorrente veniva inquadrata al livello
2 ai sensi del ccnl Pulizie Industria e di essere rimasta creditrice delle retribuzioni di cui alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre 2022, oltre i ratei e le competenze di fine rapporto.
La ricorrente riferiva di aver trasmesso domanda tardiva di ammissione al passivo, ma la liquidazione veniva chiusa senza alcun riparto per assenza di fondi senza ammettere il ricorrente al passivo. La società veniva, quindi, cancellata dal registro delle imprese ed agiva quindi in questa sede per sentir accertare l'entità del proprio credito.
***
La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia in prima udienza come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha lavorato alle dipendenze C.S. NORD srl dall'1 gennaio 2018 all'11 novembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (37,5%), in base al quale la ricorrente veniva inquadrata al livello 2 ai sensi del ccnl Pulizie Industria.
Dal CU del 2023 risulta un TFR pari a € 2.426,35 lordi
La resistente è stata cancellata dal registro delle imprese ed occorre quindi ricordare che l'art. 2495, comma, 2 c.c. (a mente del quale, “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”) disciplina una “responsabilità di tipo successorio” del socio in relazione ai debiti della società di capitali cancellata nel registro delle imprese (cfr. Cass. S.U. 6070/2013), seppur con il limite di quanto riscosso dal socio in sede di bilancio finale di liquidazione. 2 In questa sede sussiste quindi l'interesse della ricorrente all'accertamento del proprio credito nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia.
Va pertanto accertato che il ricorrente è creditore della somma di € 2.426,35, a titolo di TFR, nei confronti di C.S. NORD s.r.l..
In considerazione della particolarità del caso e le ragioni che sottendono all'accertamento svolto, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando
1) accerta che la sig.ra è creditrice della somma di € 2.426,35, a titolo di Parte_1
TFR, nei confronti di C.S. NORD s.r.l.;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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