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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg14723 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14723 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GRANATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Comunale Ottaviano n. 126,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
GRANATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Comunale Ottaviano n. 126,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/08/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/09/2013 e che dalla loro unione non sono nati figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Perugia in data 19.01.2021, era intervenuta separazione in forza di del 20/01/2021 resa nel procedimento RG Pt_3
n.2556/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto
2 lett. b L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli il 05.09.2013 tra i signori e e trascritto negli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Napoli anno 2013, Atto n.7, p.I, s. sez.L),
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 05/09/2013 (atto n.7, parte I, s., sez. L, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in
2 copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14723 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GRANATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Comunale Ottaviano n. 126,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
GRANATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Comunale Ottaviano n. 126,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/08/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/09/2013 e che dalla loro unione non sono nati figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Perugia in data 19.01.2021, era intervenuta separazione in forza di del 20/01/2021 resa nel procedimento RG Pt_3
n.2556/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto
2 lett. b L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli il 05.09.2013 tra i signori e e trascritto negli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Napoli anno 2013, Atto n.7, p.I, s. sez.L),
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 05/09/2013 (atto n.7, parte I, s., sez. L, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in
2 copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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