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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7199 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al numero R.G. 2122/2024
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso ai Parte_1 C.F._1 fini del presente atto dagli avvocati Sergio PP (c.f. ) ed Andrea C.F._2
PP (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Civita C.F._3
Castellana (VT), Via Rio Fratta n. 48/w
APPELLANTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), in proprio ed nella Controparte_1 C.F._4 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il Persona_1
20.05.2020, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Nebuloso, dal quale è rappresentata e difesa
APPELLATO
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IT n. 341/2024 pubblicata il 7.03.2024 – accertamento di paternità, regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento di figlio minore, rimborso spese e risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20 settembre 2021 la sig.ra in proprio e nella qualità di unico genitore Controparte_1 esercente la responsabilità sul figlio minore ha adito il Tribunale Ordinario di IT Persona_1 affinché venisse accertato e dichiarato che è padre di (chiedendo altresì Parte_1 Persona_1
l'aggiunta del cognome paterno a quello materno), sul presupposto che il pur avendo più Pt_1 volte dichiarato di voler riconoscere il figlio, aveva poi sempre desistito, non volendo contribuire nella giusta misura al relativo mantenimento. La ricorrente ha chiesto anche l'emissione dei conseguenti provvedimenti, e in particolare l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre e il collocamento presso la stessa, con assegnazione della casa familiare alla e predisposizione Per_1 di un calendario di visite per il nonché il contributo di € 1.300 al mese a carico del padre, Pt_1 per il mantenimento del figlio.
Nell'adire il giudice di prime cure, la sig.ra ha chiesto, inoltre, la condanna del convenuto Per_1 al versamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 12.000,00, a titolo di rimborso pro quota delle spese da lei sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio sin dalla sua nascita (20.05.2020,) oltre all'accertamento della responsabilità del per la lesione del rapporto Pt_1 parentale nei confronti del figlio minore e per la causazione del danno morale/esistenziale subito personalmente dalla nella misura in entrambi i casi da determinare in via equitativa. Per_1
In base alla ricostruzione della vicenda effettuata dalla nel mese di ottobre 2018 Per_1 quest'ultima aveva intrapreso una relazione sentimentale con il sig. presso il quale si era Pt_1 trasferita a vivere tra gennaio e febbraio del 2019 a Nepi, via Protomartiri d'Occidente n. 5.
A fine ottobre 2019, dopo circa otto mesi di convivenza, la sig.ra era rimasta incinta. Per_1
La sera di Natale dello stesso anno, dopo l'ennesima lite con il la attrice aveva chiamato i Pt_1
Carabinieri, i quali avevano fatto intervenire anche un'autoambulanza che aveva portato la Per_1 presso l'Ospedale Belcolle di IT. Una volta dimessa dall'ospedale, l'attrice aveva preferito ritornare a vivere presso la casa dei suoi genitori.
Durante la gravidanza, la e il si erano incontrati tre o quattro volte, per cercare una Per_1 Pt_1 soluzione della vicenda, senza alcun successo.
Il 20 maggio 2020, all'inizio del settimo mese di gravidanza, era nato presso l'Ospedale Gemelli Per_1 di Roma, riconosciuto solo dalla madre.
Nel primo anno e mezzo di vita di erano stati pochi gli incontri tra padre e figlio, influenzati Per_1 anche dal fallimento delle trattative tra i legali delle parti, finalizzate a stabilire le modalità del riconoscimento nonché le condizioni di affido e di mantenimento del minore, ma non concretizzatesi per essersi il reso più volte irreperibile. Pt_1
In seguito alla notifica dell'atto introduttivo, si è costituito in giudizio il il quale, pur Pt_1 ammettendo di essere il padre naturale del piccolo ha tuttavia contestato tutto quanto dedotto Per_1
2 dalla sia relativamente a suo disinteresse al riconoscimento del figlio, sia in relazione alle Per_1 sue capacità economiche, e ha concluso affinché il Tribunale, dichiarata la paternità del minore
[...] in capo al convenuto, ne disponesse l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, disciplina degli incontri con il padre e obbligo, a carico di quest'ultimo, di versare quale contributo per il mantenimento del figlio € 250,00 al mese, oltre alle spese straordinarie nella percentuale del 50%. Ha chiesto infine il rigetto di ogni altra domanda dell'attrice.
Nel corso del processo di primo grado, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale, CTU ematologica e produzione (parziale) della documentazione fiscale.
In data 29 febbraio 2024 il Tribunale di IT si è così definitivamente pronunciato: “il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nato a [...] il [...] è il padre di (nato a [...] il Parte_1 Persona_1
20.5.2020);
2) ordina che il minore aggiunga il cognome paterno posposto a quello materno;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente di effettuare la prescritta annotazione di paternità dell'atto di nascita di Persona_1
4) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la sig.ra Per_1
5) dispone che i SS di Nepi effettuino incontri assisiti tra il minore e il padre almeno due volte a settimana;
6) pone a carico del sig. per il mantenimento del figlio la somma di € 500 mensili, Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il Per_1
70% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo tra i genitori, sulla base del Protocollo adottato presso il Tribunale di IT;
7) condanna a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 quale esercente la responsabilità genitoriale su alla corresponsione di € 9.200, oltre Persona_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda;
8) condanna altresì a corrispondere a a titolo di rimborso della quota Parte_1 Controparte_1 parte delle spese in favore del minore, la somma di € 4.800, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., a decorrere dalla domanda;
9) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di Pt_1
€ 7.200 per compensi, oltre accessori di legge;
10) pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il contestualmente formulando istanza di Pt_1 sospensione dell'esecutività delle relative disposizioni.
Con il primo motivo, nell'impugnare la parte della sentenza relativa al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno endofamiliare in favore del figlio, il ha rilevato che il Tribunale di Pt_1
IT averbbe errato nel considerare il padre assente, basando su tale presunta volontaria assenza
3 l'an del risarcimento. Secondo l'appellante, dai messaggi scambiati con la sig.ra e dalle Per_1 ammissioni della stessa, risulterebbe, invece, che il ha sempre cercato di essere presente nella Pt_1 vita del figlio (le ha sempre detto che, per qualsiasi cosa, lui c'era). Ha inoltre evidenziato che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che nei primi mesi di gravidanza era stata la stessa Per_1
a opporsi al riconoscimento, il che dimostrerebbe la non configurabilità del danno non patrimoniale riconducibile alla privazione della figura genitoriale.
Ferma restando la contestazione nell'an, l'appellante ha criticato, in via subordinata, anche la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice, sostenendo che il Tribunale di IT non avrebbe indicato i criteri seguiti per il relativo calcolo in via equitativa, necessari affinché la decisione non sconfini nell'arbitrarietà.
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato il capo relativo al mantenimento, affermando che il Tribunale di IT non avrebbe motivato in ordine alle prove che lo avevano portato a determinare per la somma stabilita in sentenza. Secondo l'assunto del il giudice di prime cure, pur Pt_1 affermando che i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie entrate e risorse, avrebbe poi considerato le sole risorse economiche del padre, peraltro ricostruite sulla base di presunzioni, senza considerare, invece, quelle della in violazione Per_1 dell'art. 337 ter c.c.
Il ha poi impugnato il capo relativo al diritto di regresso, ritenendo la relativa decisione non Pt_1 ancorata alla effettiva capacità reddituale delle parti. Ha inoltre aggiunto che il Tribunale di IT non aveva tenuto conto degli esborsi effettivi sostenuti dalla madre a partire dalla nascita di fino Per_1 al presente giudizio, ma solamente della capacità reddituale del padre.
Infine, il ha contestato la parte della sentenza relativa alle spese, sostenendo che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe errato nel condannarlo al totale pagamento, nonostante il rigetto di una parte delle domande formulate dall'attrice in primo grado.
L'appellante ha infine così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectiis,
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrative, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 321/2024 emessa dal Tribunale di IT, nel giudizio R.G. 2395/2021, depositata in cancelleria il 7.03.2024, notificata il 14.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ed in particolare, Voglia l'Ecc.ma Corte:
1) Dichiarare la paternità del concludente del minore affidarlo congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, consentendo al padre di vederlo e tenerlo con sé, almeno un giorno a settimana ed alternativamente ogni fine settimana il sabato e la domenica, così come durante le festività natalizie per sei giorni consecutivi e pasquali per 4 giorni consecutivi;
dieci giorni durante le ferie estive da concordare.
2) Disporre il versamento per il contributo di mantenimento, in considera-zione dei motivi, sopra svolti e dei redditi dei genitori, in € 300,00 mensili da rivalutare e spese straordinarie al 50% ciascuno.
4 3) Integrale compensazione di spese e conseguentemente disattendere tutte le ulteriori diverse domande dell'appellata svolte dinanzi al Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ovvero con compensazione di spese”.
In data 22 luglio 2024 si è costituita in giudizio la la quale si è opposta all'istanza di Per_1 sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in quanto generica, avendo l'appellante omesso di illustrare il gravissimo danno che gli sarebbe derivato dall'esecuzione della sentenza.
Parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità del primo e del terzo motivo di gravame, sostenendo che l'appellante aveva omesso di denunciare le violazioni che il Tribunale avrebbe commesso nel riconoscere il risarcimento del menzionato danno endofamiliare, e inoltre che non era chiara la censura che con il terzo motivo l'appellante aveva mosso al giudice di prime cure.
Nel merito, la ha rilevato l'infondatezza di tutti i motivi, confutando tutto quanto sostenuto Per_1 dal e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Pt_1
Fissata l'udienza del 12 settembre 2024 per la trattazione della sola istanza di sospensione, con decreto del 24 luglio 2024 il Presidente di questa Sezione ne ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di brevi note fino al giorno di udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali questa Corte avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
In data 3 settembre 2024 il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto del 17 settembre 2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 3 luglio 2025, successivamente sostituita con il deposito di note scritte.
In seguito al deposito delle menzionate note, in data 8 luglio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle note conclusionali e ulteriore termine di giorni 20 per eventuali repliche, riservandosi, all'esito, di decidere la causa in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla con riferimento al primo e terzo motivo, risultando relativamente a Per_1 detti punti esaustivamente enunciati i motivi di censura dell'appellante.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, il contesta il capo della sentenza relativo al Pt_1 risarcimento del danno posto a suo carico in favore del figlio minore laddove il Persona_1
Tribunale di IT ha stabilito che “in caso di procreazione a cui non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi connessi al ruolo di genitore, la violazione degli stessi integra un'ipotesi di illecito endofamiliare che, ledendo il diritto costituzionalmente garantito di cui all'art 30 Cost, può generare un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Il mancato riconoscimento, per poter essere rilevante ex art. 2059 c.c. deve essere causalmente determinante e foriero di un danno ingiusto e colpevole rappresentato dalla privazione della figura genitoriale”.
5 Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che nel caso di specie il pur consapevole del Pt_1 concepimento e della nascita del figlio, ha scelto di non concorrere al relativo mantenimento e all'educazione, sottraendosi così ai suoi doveri morali e materiali.
L'appellante contesta, in primo luogo, l'an del risarcimento e, in via subordinata, la quantificazione del danno stabilita dal giudice di prime cure.
Con riferimento all'an, il sostiene che il primo giudice sarebbe caduto in errore, laddove ha Pt_1 motivato la spettanza del risarcimento sulla base della presunta totale assenza del padre nella vita del figlio nonché sulla volontarietà di tale presunta assenza, senza considerare che era stata invece la stessa a opporsi al riconoscimento del piccolo da parte del padre. Secondo la Per_1 Per_1 appellante, non sussisterebbe, dunque, alcuna privazione della figura genitoriale e nessun conseguente danno risarcibile.
Da parte sua, la nel contestare, tutto quanto dedotto dal rimarca che ciò che emerge Per_1 Pt_1 dagli atti è esclusivamente il disinteresse dell'appellante nei confronti del figlio, con conseguente spettanza del risarcimento. Sostiene, in particolare, la appellata, l'irrilevanza delle rassicurazioni del tutto teoriche con le quali il mostrava la propria disponibilità e offriva il proprio supporto, Pt_1 non avendo lo stesso mutato il suo atteggiamento, neppure quando era venuto a conoscenza del disturbo autistico diagnosticato al piccolo nel settembre 2023. Evidenzia che il giudice aveva Per_1 considerato del tutto irrilevante la solo iniziale “opposizione” della madre al riconoscimento del minore da parte del padre, essendo stato dimostrato che in seguito la donna aveva chiaramente manifestato la sua volontà di far riconoscere il figlio dal il quale aveva però temporeggiato, Pt_1 preferendo continuare per la via giudiziale,, anziché intraprendere il riconoscimento in via amministrativa.
Il primo motivo deve essere accolto.
Il danno endofamiliare, con specifico riferimento al rapporto di filiazione, è il risultato della tutela del diritto alla bigenitorialità, riconosciuto e protetto ex art. 2 e 30 Cost. nonché del primario interesse del minore. Presupposto quindi dell'illecito endofamiliare risulta essere la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass. civ. n. 22496/2021).
Qualora il genitore ometta di svolgere il ruolo derivante dalla procreazione, così non adempiendo agli obblighi nascenti ai sensi degli articoli 315 bis c.c. e 316 bis c.c., rischia di danneggiare il minore che, senza sua colpa, si trova ad essere mantenuto, istruito ed educato solamente da uno dei due genitori.
Ciò comporta che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione verso la prole non trova sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla relazione familiare con entrambi i genitori, presupposto per una crescita equilibrata. La suddetta lesione può pertanto dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento
6 dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. civ. n. 5652/2012; Cass. civ. n. 3079/2015; Cass civ. 34986/2022; Cass. civ. 375/2025).
Configurandosi in tali casi un illecito civile, affinché possa delinearsi un danno risarcibile, il mancato riconoscimento dei figli dovrà possedere i caratteri del menzionato illecito, quindi “essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto” (Cass. civ. n. 22496/2021).
La violazione dei doveri familiari rappresenta dunque la condizione necessaria ma non sufficiente per legittimare il rimedio risarcitorio, essendo necessaria l'esistenza di un danno subito dal figlio. Il diritto ad avere una relazione con entrambi i genitori comporta che il disinteresse manifestato da uno dei due abbia privato il minore, oltre che dei rapporti patrimoniali, anche di beni immateriali essenziali per un corretto ed equilibrato sviluppo del minore.
Ciò che deve essere valutato e verificato dal giudice sono le conseguenze pregiudizievoli subite dal minore a causa del disinteresse e dell'indifferenza del genitore, con riferimento sia a quelle subite nella sfera interiore, quali il danno morale, la paura, il dolore, sia a quelle subite sotto il profilo dinamico-relazionale, che si spiegano nell'ambito delle relazioni di vita esterne.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno in questione risulta necessaria una compiuta istruttoria, finalizzata all'accertamento del danno in concreto e non in astratto, ovvero volta a verificare la concreta lesione e il conseguente danno procurato ai diritti protetti in tema di filiazione. In particolare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve dare ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, includendo il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, proprio al fine di valutare le conseguenze subite dal danneggiato (Cassazione civile n.28551/2023; Cass. civ. n. 23469/2018; Cass. civ. n. 901/2018)
Nel caso di specie, il pur avendo “informalmente” sempre riconosciuto il minore come Pt_1 proprio figlio, affermando di aver “sempre desiderato riconoscere come proprio figlio il piccolo
, si è in parte distaccato dalla sua educazione e mantenimento. A partire dalla nascita e fino al Per_1 primo anno e mezzo di vita del minore, non sono state numerose le occasioni di incontro tra padre e figlio, che viveva insieme alla madre nella casa dei nonni materni.
Non si può, tuttavia, parlare di un totale disinteresse o abbandono del padre, avendo egli, in periodi alternati, riallacciato i rapporti con il figlio e comunque mostrato, sebbene solo a parole, la propria disponibilità ad essere presente nella vita del minore, qualora ve ne fosse stato bisogno. Si citano a tal proposito gli incontri avvenuti a novembre 2020, a pochi mesi dalla nascita del figlio, risalente al 20 maggio 2020, nonché l'incontro avvenuto in occasione del primo compleanno del minore.
Ad ogni modo, ciò che difetta ai fini del riconoscimento del danno endofamiliare, nel caso de quo, è proprio la prova del danno che il piccolo avrebbe subito. Non si può, infatti, parlare di danno Per_1 in re ipsa, per il semplice disinteresse del genitore, dovendosi invece, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dimostrare l'incidenza che la mancanza della figura genitoriale avrebbe avuto sullo sviluppo del minore.
È vero che, come recentemente stabilito dalla Corte di cassazione, deve essere messa in risalto l'importanza del doveroso bilanciamento tra il principio che richiede anche per il danno non
7 patrimoniale la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ., con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute (Cass. civ. n. 24719/2025).
Tuttavia, nel caso di specie, considerata la tenera età del minore e l'assenza di qualsiasi prova fornita dalla relativamente ad un possibile danno da questo subito, non può parlarsi di disinteresse Per_1 genitoriale che abbia inciso sulla progressiva formazione della personalità dell'individuo, condizionandone lo sviluppo. Neppure si può stabilire che tale assenza abbia determinato un'influenza sul piano psicologico ed esistenziale del piccolo né si può ancora parlare di Per_1 disinteresse che abbia determinato l'impossibilità del minore di affermarsi in maniera più soddisfacente a livello sociale o di svolgere determinati studi, considerata la tenerissima età del minore (poco più di un anno e mezzo).
Nel valutare il pregiudizio subito deve infatti guardarsi al modo in cui l'assenza della figura genitoriale si ripercuote negativamente nella quotidianità del figlio, influenzando le sue scelte di vita o le sue possibilità, il suo modo comportarsi e la sua interiorità. Non essendo stata raggiunta tale prova, non può in questa sede affermarsi alcun danno subito dal minore.
La domanda di risarcimento del danno che avrebbe subito per lil ritardato riconoscimento da Per_1 parte del padre non può, quindi, trovare accoglimento.
Ritenuto insussistente l'an della domanda di risarcimento del danno endofamiliare, risulta assorbito il motivo relativo al quantum.
Con riferimento al secondo motivo, il sig. contesta il capo relativo al mantenimento, nella Pt_1 parte in cui il Tribunale di IT ha disposto a suo carico un contributo di euro 500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, rilevando che il giudice di primo grado, pur svendo richiamato il principio secondo cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie sostanze, avrebbe poi omesso di considerare le risorse a disposizione di entrambi i genitori, in violazione dell'art. 337 ter c.c., soffermandosi esclusivamente su quelle dell'appellante, valutate peraltro solo in via presuntiva.
La resistente ritiene infondato anche questo motivo, evidenziando che il contrariamente alla Pt_1 resistente, non sarebbe stato affatto trasparente nel fornire la sua documentazione fiscale e reddituale. Tutti i documenti relativi alla situazione patrimoniale dell'appellante sono stati infatti offerti dalla stessa la quale ha chiesto indagini tributarie nei confronti del padre del minore. Lo stesso Per_1 giudice di primo grado, riconosciuta la non verosimiglianza di quanto dichiarato dal ha Pt_1 pertanto ricostruito la relativa situazione patrimoniale in via presuntiva e ha disposto l'ammontare del mantenimento tenendo conto delle diverse risorse economiche facenti capo ai due genitori.
Il motivo risulta fondato.
Il Tribunale di IT ha correttamente affermato che il contributo in favore dei figli debba essere determinato alla stregua dei criteri indicati ex art. 337 ter c.p.c. in punto di risorse economiche dei
8 genitori. Ha poi ricostruito, anche per il tramite di presunzioni, la situazione patrimoniale e reddituale del individuando i cespiti immobiliari dei quali egli è proprietario, per la maggior parte nella Pt_1 quota di 1/6, nonché la sua attività lavorativa, essendo al tempo stesso l'appellante titolare del 15% (unitamente al fratello e alla madre) delle quote della società Young Style s.r.l., che si occupa della gestione dell'attività di palestra, svolta nei locali di proprietà dei soci, in cui lavorano gli stessi familiari oltre a 3 o 4 dipendenti (non 20, come affermato dalla sig.ra , ridimensionando Per_1 anche le descrizioni relative alla casa dell'appellante, trattandosi non di una lussuosa villa ma di una porzione trifamiliare, e al personale in essa occupato, non essendo stata dimostrata la presenza né di una colf fissa né di un giardiniere, come invece sostenuto dalla Il Tribunale ha inoltre Per_1 rilevato l'omesso deposito degli estratti conto trimestrali del convenuto, in primo grado.
Sulla base di tali risultanze, il giudice di primo grado ha ritenuto equo porre a carico dell'appellante il contributo di euro 500,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, in considerazione della forte sperequazione esistente tra i redditi dei genitori.
Alla luce di quanto emerso dagli atti processuali, questa Corte ritiene non congruo il contributo posto a carico del In primo luogo, il Tribunale, pur avendo ben evidenziato, anche Pt_1 ridimensionandole, le sostanze dell'appellante, ha tuttavia omesso di considerare che la a Per_1 partire da maggio 2022, lavora come vigile urbano presso l'amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia, percependo uno stipendio di circa € 1.800,00 al mese. Anche negli anni precedenti, la stessa non era del tutto sprovvista di entrate, avendo ella percepito nel periodo tra il 2019 e il 2021 la NASPI, sostituita per una parte del 2020 dalla maternità, per poi stabilizzarsi nel 2022 con un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia.
Si aggiunga che la vivendo prima con i genitori, poi con il nuovo compagno, non ha dovuto Per_1 mai affrontare spese di abitazione, e che la stessa risulta inoltre proprietaria di due autovetture.
Inoltre, occorre considerare la mutata situazione economica del quest'ultimo, infatti, alla fine Pt_1 del 2024, ha dovuto cedere la propria quota del 15% della palestra di Nepi, unica sua fonte di reddito, al fine di ottenere dal giudice dell'esecuzione il pagamento quietanzato di € 30.351,20 e saldare così il debito nei confronti della per il pagamento degli arretrati del mantenimento, nonché delle Per_1 spese poste a carico del dalla sentenza qui appellata. Pt_1
In considerazione delle entrate percepite dalla madre del minore a titolo di Naspi, prima, e di stipendio quale vigile urbano, poi, nonché della successiva variazione reddituale dell'appellante, attualmente disoccupato, si ritiene di dover rideterminare la quota a carico del sig. nella somma di euro Pt_1
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con riferimento al terzo motivo, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del Tribunale di IT, degli esborsi effettivamente sostenuti dalla madre, evidenziando che il giudice di prime cure avrebbe a tal fine considerato esclusivamente i redditi del Pt_1
Secondo la resistente invece, la somma stabilita per il regresso non risulterebbe sproporzionata, anche in relazione all'importo determinato a carico del padre per il mantenimento del minore.
Tale motivo non merita accoglimento.
9 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, citata sia dal giudice di prime cure che dall'appellante, il diritto di regresso “trova il limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione della sostanza e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori” (Cass n. 22506/2010).
Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato la necessità di considerare gli esborsi effettivamente sostenuti dalla madre per il mantenimento del figlio, in mancanza di riscontri certi e obiettivi ha stabilito la quota dovuta in € 300,00 al mese per 16 mensilità, corrispondenti al periodo in cui la ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del minore. Per_1
In assenza di qualsiasi documentazione fornita dall'odierna resistente in merito a quanto speso in questo arco temporale, ritiene questa Corte che la spesa media possa essere ricavata in base a parametri attendibili, quali i dati raccolti dall' (Osservatorio Nazionale Federconsumatori) sui CP_2 costi per mantenere un bambino nel primo anno di vita. In particolare, con riferimento al 2023, emerge che il costo complessivo per mantenere un bambino nei suoi primi 12 mesi di vita varia da un minimo di euro 7.065,07 fino ad un massimo di euro 17.030,33, costo aumentato del 5% rispetto al 2021. Ciò significa che in media, all'epoca della nascita di il costo mensile di mantenimento di un Per_1 bambino, fino ad un anno di vita, poteva variare da euro 550,00 fino a euro 1.300,00 al mese.
Pertanto, sulla base della spesa media nel quadro dei suddetti dati, la somma stabilita dal Tribunale di IT risulta adeguata, in considerazione del contributo che entrambi i genitori devono fornire al mantenimento del figlio.
Infine, relativamente alle doglianze sulle spese del primo grado di giudizio, questa Corte ritiene che anche in ragione della riforma della sentenza di primo grado operata in questa sede, il motivo meriti accoglimento, con la integrale compensazione delle spese di primo grado, essendo il risultato Pt_1 solo parzialmente soccombente.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della particolare rilevanza degli interessi sottesi alla domanda e del solo parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 9 aprile 2024, Parte_1 avverso la sentenza n. 321/2024 emessa dal Tribunale di IT in data 29.02.2024 e pubblicata il 7.03.2024 nel proc. R.G. 2395/2021, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così dispone:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare in favore del minore
[...]
Per_1
10 2) determina in euro 300,00 al mese l'importo del contributo a carico di per il Parte_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3) compensa per intero tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
4) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
La presente sentenza è stata redatta con la partecipazione del MOT dott.ssa Camilla Raco
11
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al numero R.G. 2122/2024
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso ai Parte_1 C.F._1 fini del presente atto dagli avvocati Sergio PP (c.f. ) ed Andrea C.F._2
PP (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Civita C.F._3
Castellana (VT), Via Rio Fratta n. 48/w
APPELLANTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), in proprio ed nella Controparte_1 C.F._4 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il Persona_1
20.05.2020, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Nebuloso, dal quale è rappresentata e difesa
APPELLATO
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IT n. 341/2024 pubblicata il 7.03.2024 – accertamento di paternità, regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento di figlio minore, rimborso spese e risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20 settembre 2021 la sig.ra in proprio e nella qualità di unico genitore Controparte_1 esercente la responsabilità sul figlio minore ha adito il Tribunale Ordinario di IT Persona_1 affinché venisse accertato e dichiarato che è padre di (chiedendo altresì Parte_1 Persona_1
l'aggiunta del cognome paterno a quello materno), sul presupposto che il pur avendo più Pt_1 volte dichiarato di voler riconoscere il figlio, aveva poi sempre desistito, non volendo contribuire nella giusta misura al relativo mantenimento. La ricorrente ha chiesto anche l'emissione dei conseguenti provvedimenti, e in particolare l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre e il collocamento presso la stessa, con assegnazione della casa familiare alla e predisposizione Per_1 di un calendario di visite per il nonché il contributo di € 1.300 al mese a carico del padre, Pt_1 per il mantenimento del figlio.
Nell'adire il giudice di prime cure, la sig.ra ha chiesto, inoltre, la condanna del convenuto Per_1 al versamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 12.000,00, a titolo di rimborso pro quota delle spese da lei sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio sin dalla sua nascita (20.05.2020,) oltre all'accertamento della responsabilità del per la lesione del rapporto Pt_1 parentale nei confronti del figlio minore e per la causazione del danno morale/esistenziale subito personalmente dalla nella misura in entrambi i casi da determinare in via equitativa. Per_1
In base alla ricostruzione della vicenda effettuata dalla nel mese di ottobre 2018 Per_1 quest'ultima aveva intrapreso una relazione sentimentale con il sig. presso il quale si era Pt_1 trasferita a vivere tra gennaio e febbraio del 2019 a Nepi, via Protomartiri d'Occidente n. 5.
A fine ottobre 2019, dopo circa otto mesi di convivenza, la sig.ra era rimasta incinta. Per_1
La sera di Natale dello stesso anno, dopo l'ennesima lite con il la attrice aveva chiamato i Pt_1
Carabinieri, i quali avevano fatto intervenire anche un'autoambulanza che aveva portato la Per_1 presso l'Ospedale Belcolle di IT. Una volta dimessa dall'ospedale, l'attrice aveva preferito ritornare a vivere presso la casa dei suoi genitori.
Durante la gravidanza, la e il si erano incontrati tre o quattro volte, per cercare una Per_1 Pt_1 soluzione della vicenda, senza alcun successo.
Il 20 maggio 2020, all'inizio del settimo mese di gravidanza, era nato presso l'Ospedale Gemelli Per_1 di Roma, riconosciuto solo dalla madre.
Nel primo anno e mezzo di vita di erano stati pochi gli incontri tra padre e figlio, influenzati Per_1 anche dal fallimento delle trattative tra i legali delle parti, finalizzate a stabilire le modalità del riconoscimento nonché le condizioni di affido e di mantenimento del minore, ma non concretizzatesi per essersi il reso più volte irreperibile. Pt_1
In seguito alla notifica dell'atto introduttivo, si è costituito in giudizio il il quale, pur Pt_1 ammettendo di essere il padre naturale del piccolo ha tuttavia contestato tutto quanto dedotto Per_1
2 dalla sia relativamente a suo disinteresse al riconoscimento del figlio, sia in relazione alle Per_1 sue capacità economiche, e ha concluso affinché il Tribunale, dichiarata la paternità del minore
[...] in capo al convenuto, ne disponesse l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, disciplina degli incontri con il padre e obbligo, a carico di quest'ultimo, di versare quale contributo per il mantenimento del figlio € 250,00 al mese, oltre alle spese straordinarie nella percentuale del 50%. Ha chiesto infine il rigetto di ogni altra domanda dell'attrice.
Nel corso del processo di primo grado, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale, CTU ematologica e produzione (parziale) della documentazione fiscale.
In data 29 febbraio 2024 il Tribunale di IT si è così definitivamente pronunciato: “il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nato a [...] il [...] è il padre di (nato a [...] il Parte_1 Persona_1
20.5.2020);
2) ordina che il minore aggiunga il cognome paterno posposto a quello materno;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente di effettuare la prescritta annotazione di paternità dell'atto di nascita di Persona_1
4) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la sig.ra Per_1
5) dispone che i SS di Nepi effettuino incontri assisiti tra il minore e il padre almeno due volte a settimana;
6) pone a carico del sig. per il mantenimento del figlio la somma di € 500 mensili, Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il Per_1
70% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo tra i genitori, sulla base del Protocollo adottato presso il Tribunale di IT;
7) condanna a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 quale esercente la responsabilità genitoriale su alla corresponsione di € 9.200, oltre Persona_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda;
8) condanna altresì a corrispondere a a titolo di rimborso della quota Parte_1 Controparte_1 parte delle spese in favore del minore, la somma di € 4.800, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., a decorrere dalla domanda;
9) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di Pt_1
€ 7.200 per compensi, oltre accessori di legge;
10) pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il contestualmente formulando istanza di Pt_1 sospensione dell'esecutività delle relative disposizioni.
Con il primo motivo, nell'impugnare la parte della sentenza relativa al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno endofamiliare in favore del figlio, il ha rilevato che il Tribunale di Pt_1
IT averbbe errato nel considerare il padre assente, basando su tale presunta volontaria assenza
3 l'an del risarcimento. Secondo l'appellante, dai messaggi scambiati con la sig.ra e dalle Per_1 ammissioni della stessa, risulterebbe, invece, che il ha sempre cercato di essere presente nella Pt_1 vita del figlio (le ha sempre detto che, per qualsiasi cosa, lui c'era). Ha inoltre evidenziato che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che nei primi mesi di gravidanza era stata la stessa Per_1
a opporsi al riconoscimento, il che dimostrerebbe la non configurabilità del danno non patrimoniale riconducibile alla privazione della figura genitoriale.
Ferma restando la contestazione nell'an, l'appellante ha criticato, in via subordinata, anche la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice, sostenendo che il Tribunale di IT non avrebbe indicato i criteri seguiti per il relativo calcolo in via equitativa, necessari affinché la decisione non sconfini nell'arbitrarietà.
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato il capo relativo al mantenimento, affermando che il Tribunale di IT non avrebbe motivato in ordine alle prove che lo avevano portato a determinare per la somma stabilita in sentenza. Secondo l'assunto del il giudice di prime cure, pur Pt_1 affermando che i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie entrate e risorse, avrebbe poi considerato le sole risorse economiche del padre, peraltro ricostruite sulla base di presunzioni, senza considerare, invece, quelle della in violazione Per_1 dell'art. 337 ter c.c.
Il ha poi impugnato il capo relativo al diritto di regresso, ritenendo la relativa decisione non Pt_1 ancorata alla effettiva capacità reddituale delle parti. Ha inoltre aggiunto che il Tribunale di IT non aveva tenuto conto degli esborsi effettivi sostenuti dalla madre a partire dalla nascita di fino Per_1 al presente giudizio, ma solamente della capacità reddituale del padre.
Infine, il ha contestato la parte della sentenza relativa alle spese, sostenendo che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe errato nel condannarlo al totale pagamento, nonostante il rigetto di una parte delle domande formulate dall'attrice in primo grado.
L'appellante ha infine così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectiis,
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrative, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 321/2024 emessa dal Tribunale di IT, nel giudizio R.G. 2395/2021, depositata in cancelleria il 7.03.2024, notificata il 14.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ed in particolare, Voglia l'Ecc.ma Corte:
1) Dichiarare la paternità del concludente del minore affidarlo congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, consentendo al padre di vederlo e tenerlo con sé, almeno un giorno a settimana ed alternativamente ogni fine settimana il sabato e la domenica, così come durante le festività natalizie per sei giorni consecutivi e pasquali per 4 giorni consecutivi;
dieci giorni durante le ferie estive da concordare.
2) Disporre il versamento per il contributo di mantenimento, in considera-zione dei motivi, sopra svolti e dei redditi dei genitori, in € 300,00 mensili da rivalutare e spese straordinarie al 50% ciascuno.
4 3) Integrale compensazione di spese e conseguentemente disattendere tutte le ulteriori diverse domande dell'appellata svolte dinanzi al Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ovvero con compensazione di spese”.
In data 22 luglio 2024 si è costituita in giudizio la la quale si è opposta all'istanza di Per_1 sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in quanto generica, avendo l'appellante omesso di illustrare il gravissimo danno che gli sarebbe derivato dall'esecuzione della sentenza.
Parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità del primo e del terzo motivo di gravame, sostenendo che l'appellante aveva omesso di denunciare le violazioni che il Tribunale avrebbe commesso nel riconoscere il risarcimento del menzionato danno endofamiliare, e inoltre che non era chiara la censura che con il terzo motivo l'appellante aveva mosso al giudice di prime cure.
Nel merito, la ha rilevato l'infondatezza di tutti i motivi, confutando tutto quanto sostenuto Per_1 dal e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Pt_1
Fissata l'udienza del 12 settembre 2024 per la trattazione della sola istanza di sospensione, con decreto del 24 luglio 2024 il Presidente di questa Sezione ne ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di brevi note fino al giorno di udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali questa Corte avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
In data 3 settembre 2024 il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto del 17 settembre 2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 3 luglio 2025, successivamente sostituita con il deposito di note scritte.
In seguito al deposito delle menzionate note, in data 8 luglio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle note conclusionali e ulteriore termine di giorni 20 per eventuali repliche, riservandosi, all'esito, di decidere la causa in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla con riferimento al primo e terzo motivo, risultando relativamente a Per_1 detti punti esaustivamente enunciati i motivi di censura dell'appellante.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, il contesta il capo della sentenza relativo al Pt_1 risarcimento del danno posto a suo carico in favore del figlio minore laddove il Persona_1
Tribunale di IT ha stabilito che “in caso di procreazione a cui non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi connessi al ruolo di genitore, la violazione degli stessi integra un'ipotesi di illecito endofamiliare che, ledendo il diritto costituzionalmente garantito di cui all'art 30 Cost, può generare un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Il mancato riconoscimento, per poter essere rilevante ex art. 2059 c.c. deve essere causalmente determinante e foriero di un danno ingiusto e colpevole rappresentato dalla privazione della figura genitoriale”.
5 Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che nel caso di specie il pur consapevole del Pt_1 concepimento e della nascita del figlio, ha scelto di non concorrere al relativo mantenimento e all'educazione, sottraendosi così ai suoi doveri morali e materiali.
L'appellante contesta, in primo luogo, l'an del risarcimento e, in via subordinata, la quantificazione del danno stabilita dal giudice di prime cure.
Con riferimento all'an, il sostiene che il primo giudice sarebbe caduto in errore, laddove ha Pt_1 motivato la spettanza del risarcimento sulla base della presunta totale assenza del padre nella vita del figlio nonché sulla volontarietà di tale presunta assenza, senza considerare che era stata invece la stessa a opporsi al riconoscimento del piccolo da parte del padre. Secondo la Per_1 Per_1 appellante, non sussisterebbe, dunque, alcuna privazione della figura genitoriale e nessun conseguente danno risarcibile.
Da parte sua, la nel contestare, tutto quanto dedotto dal rimarca che ciò che emerge Per_1 Pt_1 dagli atti è esclusivamente il disinteresse dell'appellante nei confronti del figlio, con conseguente spettanza del risarcimento. Sostiene, in particolare, la appellata, l'irrilevanza delle rassicurazioni del tutto teoriche con le quali il mostrava la propria disponibilità e offriva il proprio supporto, Pt_1 non avendo lo stesso mutato il suo atteggiamento, neppure quando era venuto a conoscenza del disturbo autistico diagnosticato al piccolo nel settembre 2023. Evidenzia che il giudice aveva Per_1 considerato del tutto irrilevante la solo iniziale “opposizione” della madre al riconoscimento del minore da parte del padre, essendo stato dimostrato che in seguito la donna aveva chiaramente manifestato la sua volontà di far riconoscere il figlio dal il quale aveva però temporeggiato, Pt_1 preferendo continuare per la via giudiziale,, anziché intraprendere il riconoscimento in via amministrativa.
Il primo motivo deve essere accolto.
Il danno endofamiliare, con specifico riferimento al rapporto di filiazione, è il risultato della tutela del diritto alla bigenitorialità, riconosciuto e protetto ex art. 2 e 30 Cost. nonché del primario interesse del minore. Presupposto quindi dell'illecito endofamiliare risulta essere la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass. civ. n. 22496/2021).
Qualora il genitore ometta di svolgere il ruolo derivante dalla procreazione, così non adempiendo agli obblighi nascenti ai sensi degli articoli 315 bis c.c. e 316 bis c.c., rischia di danneggiare il minore che, senza sua colpa, si trova ad essere mantenuto, istruito ed educato solamente da uno dei due genitori.
Ciò comporta che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione verso la prole non trova sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla relazione familiare con entrambi i genitori, presupposto per una crescita equilibrata. La suddetta lesione può pertanto dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento
6 dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. civ. n. 5652/2012; Cass. civ. n. 3079/2015; Cass civ. 34986/2022; Cass. civ. 375/2025).
Configurandosi in tali casi un illecito civile, affinché possa delinearsi un danno risarcibile, il mancato riconoscimento dei figli dovrà possedere i caratteri del menzionato illecito, quindi “essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto” (Cass. civ. n. 22496/2021).
La violazione dei doveri familiari rappresenta dunque la condizione necessaria ma non sufficiente per legittimare il rimedio risarcitorio, essendo necessaria l'esistenza di un danno subito dal figlio. Il diritto ad avere una relazione con entrambi i genitori comporta che il disinteresse manifestato da uno dei due abbia privato il minore, oltre che dei rapporti patrimoniali, anche di beni immateriali essenziali per un corretto ed equilibrato sviluppo del minore.
Ciò che deve essere valutato e verificato dal giudice sono le conseguenze pregiudizievoli subite dal minore a causa del disinteresse e dell'indifferenza del genitore, con riferimento sia a quelle subite nella sfera interiore, quali il danno morale, la paura, il dolore, sia a quelle subite sotto il profilo dinamico-relazionale, che si spiegano nell'ambito delle relazioni di vita esterne.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno in questione risulta necessaria una compiuta istruttoria, finalizzata all'accertamento del danno in concreto e non in astratto, ovvero volta a verificare la concreta lesione e il conseguente danno procurato ai diritti protetti in tema di filiazione. In particolare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve dare ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, includendo il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, proprio al fine di valutare le conseguenze subite dal danneggiato (Cassazione civile n.28551/2023; Cass. civ. n. 23469/2018; Cass. civ. n. 901/2018)
Nel caso di specie, il pur avendo “informalmente” sempre riconosciuto il minore come Pt_1 proprio figlio, affermando di aver “sempre desiderato riconoscere come proprio figlio il piccolo
, si è in parte distaccato dalla sua educazione e mantenimento. A partire dalla nascita e fino al Per_1 primo anno e mezzo di vita del minore, non sono state numerose le occasioni di incontro tra padre e figlio, che viveva insieme alla madre nella casa dei nonni materni.
Non si può, tuttavia, parlare di un totale disinteresse o abbandono del padre, avendo egli, in periodi alternati, riallacciato i rapporti con il figlio e comunque mostrato, sebbene solo a parole, la propria disponibilità ad essere presente nella vita del minore, qualora ve ne fosse stato bisogno. Si citano a tal proposito gli incontri avvenuti a novembre 2020, a pochi mesi dalla nascita del figlio, risalente al 20 maggio 2020, nonché l'incontro avvenuto in occasione del primo compleanno del minore.
Ad ogni modo, ciò che difetta ai fini del riconoscimento del danno endofamiliare, nel caso de quo, è proprio la prova del danno che il piccolo avrebbe subito. Non si può, infatti, parlare di danno Per_1 in re ipsa, per il semplice disinteresse del genitore, dovendosi invece, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dimostrare l'incidenza che la mancanza della figura genitoriale avrebbe avuto sullo sviluppo del minore.
È vero che, come recentemente stabilito dalla Corte di cassazione, deve essere messa in risalto l'importanza del doveroso bilanciamento tra il principio che richiede anche per il danno non
7 patrimoniale la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ., con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute (Cass. civ. n. 24719/2025).
Tuttavia, nel caso di specie, considerata la tenera età del minore e l'assenza di qualsiasi prova fornita dalla relativamente ad un possibile danno da questo subito, non può parlarsi di disinteresse Per_1 genitoriale che abbia inciso sulla progressiva formazione della personalità dell'individuo, condizionandone lo sviluppo. Neppure si può stabilire che tale assenza abbia determinato un'influenza sul piano psicologico ed esistenziale del piccolo né si può ancora parlare di Per_1 disinteresse che abbia determinato l'impossibilità del minore di affermarsi in maniera più soddisfacente a livello sociale o di svolgere determinati studi, considerata la tenerissima età del minore (poco più di un anno e mezzo).
Nel valutare il pregiudizio subito deve infatti guardarsi al modo in cui l'assenza della figura genitoriale si ripercuote negativamente nella quotidianità del figlio, influenzando le sue scelte di vita o le sue possibilità, il suo modo comportarsi e la sua interiorità. Non essendo stata raggiunta tale prova, non può in questa sede affermarsi alcun danno subito dal minore.
La domanda di risarcimento del danno che avrebbe subito per lil ritardato riconoscimento da Per_1 parte del padre non può, quindi, trovare accoglimento.
Ritenuto insussistente l'an della domanda di risarcimento del danno endofamiliare, risulta assorbito il motivo relativo al quantum.
Con riferimento al secondo motivo, il sig. contesta il capo relativo al mantenimento, nella Pt_1 parte in cui il Tribunale di IT ha disposto a suo carico un contributo di euro 500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, rilevando che il giudice di primo grado, pur svendo richiamato il principio secondo cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie sostanze, avrebbe poi omesso di considerare le risorse a disposizione di entrambi i genitori, in violazione dell'art. 337 ter c.c., soffermandosi esclusivamente su quelle dell'appellante, valutate peraltro solo in via presuntiva.
La resistente ritiene infondato anche questo motivo, evidenziando che il contrariamente alla Pt_1 resistente, non sarebbe stato affatto trasparente nel fornire la sua documentazione fiscale e reddituale. Tutti i documenti relativi alla situazione patrimoniale dell'appellante sono stati infatti offerti dalla stessa la quale ha chiesto indagini tributarie nei confronti del padre del minore. Lo stesso Per_1 giudice di primo grado, riconosciuta la non verosimiglianza di quanto dichiarato dal ha Pt_1 pertanto ricostruito la relativa situazione patrimoniale in via presuntiva e ha disposto l'ammontare del mantenimento tenendo conto delle diverse risorse economiche facenti capo ai due genitori.
Il motivo risulta fondato.
Il Tribunale di IT ha correttamente affermato che il contributo in favore dei figli debba essere determinato alla stregua dei criteri indicati ex art. 337 ter c.p.c. in punto di risorse economiche dei
8 genitori. Ha poi ricostruito, anche per il tramite di presunzioni, la situazione patrimoniale e reddituale del individuando i cespiti immobiliari dei quali egli è proprietario, per la maggior parte nella Pt_1 quota di 1/6, nonché la sua attività lavorativa, essendo al tempo stesso l'appellante titolare del 15% (unitamente al fratello e alla madre) delle quote della società Young Style s.r.l., che si occupa della gestione dell'attività di palestra, svolta nei locali di proprietà dei soci, in cui lavorano gli stessi familiari oltre a 3 o 4 dipendenti (non 20, come affermato dalla sig.ra , ridimensionando Per_1 anche le descrizioni relative alla casa dell'appellante, trattandosi non di una lussuosa villa ma di una porzione trifamiliare, e al personale in essa occupato, non essendo stata dimostrata la presenza né di una colf fissa né di un giardiniere, come invece sostenuto dalla Il Tribunale ha inoltre Per_1 rilevato l'omesso deposito degli estratti conto trimestrali del convenuto, in primo grado.
Sulla base di tali risultanze, il giudice di primo grado ha ritenuto equo porre a carico dell'appellante il contributo di euro 500,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, in considerazione della forte sperequazione esistente tra i redditi dei genitori.
Alla luce di quanto emerso dagli atti processuali, questa Corte ritiene non congruo il contributo posto a carico del In primo luogo, il Tribunale, pur avendo ben evidenziato, anche Pt_1 ridimensionandole, le sostanze dell'appellante, ha tuttavia omesso di considerare che la a Per_1 partire da maggio 2022, lavora come vigile urbano presso l'amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia, percependo uno stipendio di circa € 1.800,00 al mese. Anche negli anni precedenti, la stessa non era del tutto sprovvista di entrate, avendo ella percepito nel periodo tra il 2019 e il 2021 la NASPI, sostituita per una parte del 2020 dalla maternità, per poi stabilizzarsi nel 2022 con un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia.
Si aggiunga che la vivendo prima con i genitori, poi con il nuovo compagno, non ha dovuto Per_1 mai affrontare spese di abitazione, e che la stessa risulta inoltre proprietaria di due autovetture.
Inoltre, occorre considerare la mutata situazione economica del quest'ultimo, infatti, alla fine Pt_1 del 2024, ha dovuto cedere la propria quota del 15% della palestra di Nepi, unica sua fonte di reddito, al fine di ottenere dal giudice dell'esecuzione il pagamento quietanzato di € 30.351,20 e saldare così il debito nei confronti della per il pagamento degli arretrati del mantenimento, nonché delle Per_1 spese poste a carico del dalla sentenza qui appellata. Pt_1
In considerazione delle entrate percepite dalla madre del minore a titolo di Naspi, prima, e di stipendio quale vigile urbano, poi, nonché della successiva variazione reddituale dell'appellante, attualmente disoccupato, si ritiene di dover rideterminare la quota a carico del sig. nella somma di euro Pt_1
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con riferimento al terzo motivo, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del Tribunale di IT, degli esborsi effettivamente sostenuti dalla madre, evidenziando che il giudice di prime cure avrebbe a tal fine considerato esclusivamente i redditi del Pt_1
Secondo la resistente invece, la somma stabilita per il regresso non risulterebbe sproporzionata, anche in relazione all'importo determinato a carico del padre per il mantenimento del minore.
Tale motivo non merita accoglimento.
9 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, citata sia dal giudice di prime cure che dall'appellante, il diritto di regresso “trova il limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione della sostanza e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori” (Cass n. 22506/2010).
Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato la necessità di considerare gli esborsi effettivamente sostenuti dalla madre per il mantenimento del figlio, in mancanza di riscontri certi e obiettivi ha stabilito la quota dovuta in € 300,00 al mese per 16 mensilità, corrispondenti al periodo in cui la ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del minore. Per_1
In assenza di qualsiasi documentazione fornita dall'odierna resistente in merito a quanto speso in questo arco temporale, ritiene questa Corte che la spesa media possa essere ricavata in base a parametri attendibili, quali i dati raccolti dall' (Osservatorio Nazionale Federconsumatori) sui CP_2 costi per mantenere un bambino nel primo anno di vita. In particolare, con riferimento al 2023, emerge che il costo complessivo per mantenere un bambino nei suoi primi 12 mesi di vita varia da un minimo di euro 7.065,07 fino ad un massimo di euro 17.030,33, costo aumentato del 5% rispetto al 2021. Ciò significa che in media, all'epoca della nascita di il costo mensile di mantenimento di un Per_1 bambino, fino ad un anno di vita, poteva variare da euro 550,00 fino a euro 1.300,00 al mese.
Pertanto, sulla base della spesa media nel quadro dei suddetti dati, la somma stabilita dal Tribunale di IT risulta adeguata, in considerazione del contributo che entrambi i genitori devono fornire al mantenimento del figlio.
Infine, relativamente alle doglianze sulle spese del primo grado di giudizio, questa Corte ritiene che anche in ragione della riforma della sentenza di primo grado operata in questa sede, il motivo meriti accoglimento, con la integrale compensazione delle spese di primo grado, essendo il risultato Pt_1 solo parzialmente soccombente.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della particolare rilevanza degli interessi sottesi alla domanda e del solo parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 9 aprile 2024, Parte_1 avverso la sentenza n. 321/2024 emessa dal Tribunale di IT in data 29.02.2024 e pubblicata il 7.03.2024 nel proc. R.G. 2395/2021, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così dispone:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare in favore del minore
[...]
Per_1
10 2) determina in euro 300,00 al mese l'importo del contributo a carico di per il Parte_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3) compensa per intero tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
4) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
La presente sentenza è stata redatta con la partecipazione del MOT dott.ssa Camilla Raco
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