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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 852/2024 in grado di appello avverso la sentenza n. 438/2024 del Tribunale di Chieti, pronunciata all'esito del giudizio n. r. g. 522/2024, pubblicata in data 06.08.2024, promossa
DA
, (d'ora in poi per brevità “ ”) in Parte_1 Pt_1
persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante Dott.
, con sede legale Milano, via San Prospero, 4, P.I. Controparte_1
, e per essa la mandataria in P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma via Controparte_3
Eufemiano 8 (P. VA , giusta procura del 27.11.2019 a P.IVA_2
rogito del Notaio (Rep. n. 44029 Racc. n. 13796) (doc. a Persona_1
- fascicolo monitorio) rappresentata e difesa dalla Controparte_4
Pa
avvocati (P. IVA ) e per essa dall'avv.
[...] P.IVA_3
TA OR (C.F. ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo VII, 4 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
e al numero di fax Email_1
065741908
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_5
Cont (d'ora in poi per brevità, “ ”) in persona del Direttore
[...]
Generale e legale rapp.te pro – tempore Dott. (C.f. CP_7
), con sede in Via dei Vestini snc (C.F. C.F._2 CP_5
e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Di P.IVA_4
Tizio (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio di questa sito in Francavilla al Mare Via F.P. Tosti n.
37, nonché presso il suo domicilio digitale:
,: fax 0854429627. Email_2
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(d'ora in poi, brevemente “ ”) con socio CP_8 CP_8
unico, codice fiscale, iscrizione Registro Imprese di Pescara e partita iva , con sede in Piazza Pierangeli, 1, 65124 Pescara, in P.IVA_5
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, dott. nato a [...] il Controparte_9
27/05/1959, codice fiscale in questa procedura C.F._4
rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su separato foglio e depositata nel primo grado di giudizio (doc. 1 fascicolo di parte giudizio di primo grado) – dall'avv. Enzo Paolini, nello studio del quale sito in Cosenza, Viale della Repubblica, 110, elettivamente domicilia (numero di telefax 0984-34518 e indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: . Email_3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata: “Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società a Parte_1
mezzo della mandataria ha chiesto che sia Controparte_2
ingiunto alla il pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 14.832,38, oltre agli interessi come previsti dal d. lgs. n. 231/02. A sostegno di quanto richiesto ha rappresentato, tra l'altro, che: con contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla legge n. 130/99, sottoscritto in data 25 febbraio
2020 e pubblicato nella ZE CI n. 34 del 19 marzo 2020, la società ha ceduto alla società i CP_8 Parte_1
crediti vantati nei confronti della Parte_2
impegnandosi a cederle, con separati e successivi contratti di cessione, gli ulteriori crediti (c.d.“Portafogli Successivi”); con successivo atto di cessione di crediti “Portafoglio Successivo” del 18 dicembre 2020 la cedente ha poi ceduto i crediti indicati nelle fatture nn. 171/2, 172/2, 173/2, 174/2, 175/2, tutte emesse in data 9 dicembre
2020; il predetto atto di cessione è stato comunicato a mezzo pec/raccomandata a/r in data 21 dicembre 2020/30 dicembre 2020; ai sensi del d.l. n.145/13, la cedente ha eseguito nell'anno CP_8
2020 prestazioni di specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con la Regione Abruzzo, in forza dell'accordo ex art.
8 quinquies d.lgs n. 502/1992 sottoscritto per il 2019 con le aziende sanitarie e la Regione Abruzzo, la cui disciplina regolatoria è stata confermata e prorogata giusta DGR 728/2019, come da comunicazione Prot. RA/0040357/20 dell'11 febbraio 2020; in relazione alle prestazioni eseguite in favore di nel mese di Pt_2 novembre dell'anno 2020 la cedente ha maturato un credito residuo pari ad € 14.832,38, a fronte delle fatture insolute sopra indicate.
Opponendosi al decreto ingiuntivo n. 72/22, con il quale questo
Tribunale di Chieti le ha ingiunto il pagamento della somma di €
14.832,38, oltre interessi, la dopo aver Parte_2 contestato la carenza di legittimazione attiva e l'assenza di titolarità del diritto di credito della per inopponibilità della Parte_1
Part cessione all' nel merito ha rappresentato che i crediti oggetto del decreto ingiuntivo sono insussistenti.
A sostegno della sua posizione, per quanto rileva ai fini della decisione della controversia, ha spiegato, tra l'altro, che: il contratto relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese per l'anno
Part 2019 non è mai stato sottoscritto tra la e l' come si CP_8
evince dalla mancanza delle firme sul documento prodotto da controparte;
neanche è stato mai sottoscritto, tra le medesime parti, un contratto per gli anni 2020 e 2021; l'assenza del contratto ex art. Part 8 quinquies tra la società e l' rende inesigibili le CP_8
fatture emesse dalla prima, dato che, secondo l'art. 8 quater d.lgs.
502/92, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le a corrispondere la remunerazione delle Parte_3
prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all' Part art. 8 quinquies della stessa legge;
l' ha continuato a versare gli acconti per le prestazioni che, comunque, la ha CP_8
continuato ad erogare in regime di accreditamento sia per l'anno
2019 che per l'anno 2020, non avendo la Regione Abruzzo comunicato alcun provvedimento assunto nei confronti della CP_8
in relazione al grave inadempimento contestatole con il procedimento ex art. 17 del contratto sottoscritto nell'anno 2018, la cui vicenda è Part meglio descritta nell'atto di citazione;
l' infatti, ha provveduto a pagare, tra gli altri, anche gli acconti relativi alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, riferite alle prestazioni rese nel mese di novembre 2020; il pagamento degli acconti sulle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, infatti, è stato eseguito in data 9 marzo
2021 senza alcuna contestazione o reclamo da parte delle presunte società cedente e cessionaria del credito;
il pagamento degli acconti
Part nella misura dell'85% degli importi fatturati da parte dell' non costituisce in alcun modo un riconoscimento della debenza dell'intero importo di essi, dato che il pagamento del saldo degli importi è condizionato al perfezionamento dell'accordo tra la e CP_8
Part l' ed alla valutazione della congruità delle fatture, secondo i criteri e le procedure stabiliti dall'accordo medesimo;
non essendosi concluso l'accordo tra i predetti soggetti per l'anno 2020, la CP_8
non può esigere il pagamento del saldo delle fatture 171-172-
[...]
173-174-175/2020 e, tantomeno, può esigerlo la cessionaria Parte_1
.
[...]
I.2. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i Cont contratti della P.A., inclusi quelli delle con le aziende sanitarie private accreditate, debbano rivestire la forma scritta a pena di nullità; che il contratto scritto per il 2019 non era stato prorogato e quindi non poteva essere titolo valido ai fini del riconoscimento dei compensi per le prestazioni rese dalla società nel 2020; che il contratto CP_8 stipulato per l'anno 2020 è stato prodotto dalla solo dopo la Pt_1 proposizione della domanda e l'instaurazione del giudizio.
I.3. La mancanza del titolo del credito determinava per il Tribunale
l'assorbimento della questione secondaria circa la cessione del credito medesimo e, per l'effetto, l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo che veniva revocato.
I.4. Conseguentemente il Tribunale pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando in persona del dott. Alessandro Chiauzzi, così provvede:
I) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_4
revoca il decreto ingiuntivo n. 72/22, emesso dal
[...]
Tribunale di Chieti;
II) condanna parte convenuta opposta alla refusione, in favore della parte attrice opponente, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
III) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice opponente e la terza intervenuta.”
I.5. Con atto di citazione in appello impugna la sentenza Pt_1 sopra indicata chiedendo quanto segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in riforma della Sentenza n. 438/2024 del Tribunale di
Chieti, dott. Chiauzzi, pubblicata in data 06/08/2024 e notificata in data 08/08/2024 dalla accogliere l'appello Controparte_10 per i motivi di gravame esposti e, per l'effetto:
- condannare la al pagamento in favore Controparte_10 dell'istante della somma di € 14.832,38, o del maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre gli interessi così come previsti dal D. Lgs. n. 231/02 s.m.i dalla scadenza delle fatture, nonché, in ogni caso, dalla domanda giudiziale, ex art. 1284 comma 4 c.c. e D.
Lgs. 231/2002 e smi.
- In via di subordine, condannare la al Controparte_10 pagamento in favore dell'istante della somma di € 14.832,38, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre gli interessi così come previsti dal D. Lgs. n. 231/02 s.m.i dalla scadenza delle fatture, nonché, in ogni caso, dalla domanda giudiziale, ex art.
1284 comma 4 c.c. e D. Lgs. 231/2002 e smi, in virtù del principio della tutela dell'affidamento e per lesione del principio della buona fede, ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041
Cod. Civ.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Cont I.6. La costituitasi ha concluso come segue: “Voglia l'On.le
Corte di Appello adito, contrariis reiectis: In via preliminare: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito: a) rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i Parte_1
motivi esposti nel presente atto, confermando la sentenza appellata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite;
b) rigettare, altresì, qualsiasi domanda che dovesse essere proposta nel presente giudizio dal terzo intervenuto in CP_8
quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto, confermando la sentenza appellata e condannando la terza intervenuta, soc. in solido con la CP_8
, alla refusione delle spese e competenze del presente Parte_1
giudizio. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla Parte_1
o della soc. liquidare l'effettiva somma dovuta,
[...] CP_8
secondo quanto previsto dalle pattuizioni contrattuali ed escludendo, sulla somma liquidanda, l'applicazione di interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs 231/2002, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente atto, con compensazione integrale o quantomeno
Cont parziale delle spese e competenze di lite”. La contesta anche la domanda poi introdotta da , appresso descritta, chiedendone CP_8
la declaratoria di inammissibilità e infondatezza nel merito.
I.7. Si costituisce anche che chiede quanto si riporta: CP_8
“Voglia l'adita Corte D'Appello: - in via principale accogliere l'appello proposto dalla cessionaria
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 72/2022 Parte_1
del Tribunale di Chieti.
- in via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per Parte_1 inefficacia/invalidità della cessione dei crediti, voglia l'adita Corte condannare l' al pagamento, in favore Parte_5
della deducente e per le causali di cui in narrativa, della CP_8 complessiva somma di € 14.832,38, oltre interessi ex D.lgs 231/2002.
Vinte, in ogni caso, le spese tutte di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.”
I.8. L'udienza del 21.10.2025, fissata per la rimessione in decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
I.9. Con ordinanza del 23.10.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
II. Motivazioni della decisione.
II.
1. Motivi di impugnazione.
II.
2. Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione delle norme di legge che sorreggono il SSN.
Sull'esistenza del contratto ex D.lgs. 502/92 per l'anno di riferimento”.
II.3. Con il primo motivo di gravame, la , cessionaria, come Pt_1
visto, del credito della nei confronti della CP_8 [...]
da questa effettuate in regime di accreditamento Parte_6 nell'anno 2020, contesta al Tribunale di aver trascurato l'esistenza di Cont un contratto scritto tra e avente ad oggetto quelle CP_8
prestazioni e prodotto in giudizio dopo che la domanda era stata spiegata.
II.4. L'iter logico seguito dalla decisione impugnata muove dall'assunto che i contratti della P.A. debbano essere di forma scritta a pena di nullità e che l'unico contratto scritto esistente tra e CP_8
Cont riguardava le prestazioni sanitarie eseguite nell'anno 2019; il contratto del 2019 non era stato prorogato per l'anno 2020 sia in ragione del contenuto della presunta proroga (una comunicazione Cont unilaterale della che si sarebbe limitata a portare a conoscenza la del fatto “che per il triennio 2020-2022 erano stati CP_8
confermati i valori complessivi di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati dal 2019 e che, pertanto, questi parametri dovevano essere tenuti come riferimento “per la prossima tornata contrattuale”, lasciando chiaramente intendere che
i contratti, dai quali sarebbe poi scaturito l'obbligo, dovevano essere ancora stipulatic” sentenza impugnata,, pagina 5) sia in ragione dell'assenza di un vero e proprio contratto scritto.
II.5. Il Tribunale ha però escluso che il contratto stipulato per Cont iscritto tra e la per il biennio 2020/2021 e prodotto in CP_8 giudizio in primo grado da all'udienza per la precisazione Pt_1
delle conclusioni, fosse idoneo a colmare la lacuna relativa all'assenza del titolo in ragione del fatto che la sottoscrizione del contratto per il
2020 e la sua relativa produzione interveniva successivamente alla domanda giudiziale e all'instaurazione del giudizio.
II.6. A questa ricostruzione l'appellante oppone che il contratto stipulato nel 2020 in corso di anno ha efficacia retroattiva e che nelle more della redazione del nuovo contratto la Regione Abruzzo con la nota n. RA/0040357/20 dell'11/02/2020 ha di fatto autorizzato le strutture ad erogare le prestazioni tenendo come riferimento il volume di spesa di cui al contratto per l'anno 2019. Questa è l'operatività delle Regioni, del sistema sanitario e delle aziende accreditate, come fotografata dalla giurisprudenza amministrativa citata nell'atto di appello come qui apprezzo riportata: “È fisiologica la fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa anche in una fase avanzata dell'anno atteso che essa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno alla stregua di una tempistica obiettivamente complessa”. (Consiglio di Stato, n. 598/2013; cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2012, n. 2857; 8 ottobre 2012,
n. 5217; 30 novembre 2012, n. 6136; 14 dicembre 2012, n. 6432; 3 gennaio 2013, n. 2; 5 febbraio 2013, n. 679; 11 febbraio 2013, n. 742
e n. 773; 13 marzo 2013, n. 1506; 9 maggio 2013, n. 2526; 18 giugno
2013, n. 3327; 8 luglio 2013, n. 3590; 20 maggio 2014, n. 2594; 3 agosto 2015, n. 3801).” (pagina 8 dell'atto di appello). II.7. Tanto più che i contratti di cui si discute sono contratti imposti la cui adozione e il cui contenuto non sono frutto di libera
Cont determinazione dell' la quale si limita a recepire l'esito del complesso procedimento amministrativo culminante nell'adozione definitiva dei tetti di spesa, dopo una fase di proroga che si esaurisce in corso d'anno (anche avanzato).
II.8. La censura dell'appellante è indubbiamente fondata.
II.9. Può essere utile, allo scopo di motivare l'accoglimento della prima ragione di gravame, citare una recente decisione della Corte di
Cassazione su cui questo Collegio conviene (Cassazione civile sez. I,
17/06/2025, (ud. 13/06/2025, dep. 17/06/2025), n.16221
II.10. Nella citata sentenza, dopo un approfondito ed esaurente excursus normativo e giurisprudenziale in cui sono poste a confronto due diverse soluzioni interpretative: a) l'invalidità del contratto stipulato prima dell'effettuazione delle prestazioni sanitarie a cui il contratto si riferisce;
b) la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie, sempre che sia prevista la retroattività; la Cassazione propende per la seconda prospettazione interpretativa.
II.11. A motivo della preferenza la Cassazione cita proprio la dottrina sui “contratti imposti” e il raccordo strutturale tra procedimento amministrativo e negozio privatistico sicché il primo determina e si combina inestricabilmente con il secondo. Da tale natura discende una limitata autonomia negoziale sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale che si giustifica sia alla luce del principio di legalità dell'azione amministrativa sia in funzione dell'obbiettivo di assicurare il risultato di interesse pubblico:
“Altro principio fondamentale è quello del "risultato", inserito all'art.
1 del D.Lgs. n. 36 del 2023.
Per risultato si intende l'interesse pubblico primario che stazioni appaltanti e enti concedenti devono perseguire la rapidità di affidamento della commessa e della sua conseguente esecuzione, coordinata con il migliore rapporto possibile tra qualità realizzativa e prezzo dovuto per la realizzazione.” (Cass. n. 16221/2025).
II.12. Da questa ricostruzione ermeneutica descritta in modo estremamente succinto deriva il seguente principio di diritto: "In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli".
II.13. Gli anni particolarmente delicati dal punto di vista del funzionamento del sistema sanitario nel periodo 2020-2022 a causa dell'epidemia da Covid appaiono giustificative della tardiva Cont sottoscrizione (avvenuta nel periodo 27.10.2022, firma della -
02.05.2023 – firma di ) tanto più che il contratto del 2022 ha CP_8
riguardato il biennio 2020-2021 consente di ritenere che i tempi della sottoscrizione sono stati pur sempre ragionevoli.
II.14. Risulta anche comprovata la natura retroattiva del contratto che menziona esplicitamente le prestazioni eseguite nel 2020. Infatti, nel contratto relativo al biennio 2020-2021 le parti hanno inteso disciplinare le prestazioni rese dal 01/01/2020 al 31/12/2021 come esplicito nell'articolo 2 “Durata” dove esse hanno convenuto che: “1.
Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.
II.15. Ciò supera l'obbiezione del giudice di primo grado il quale ha ritenuto insussistente il titolo al momento della domanda, dacché nulla vieta (lo conferma la sentenza più volte menzionata della Suprema
Corte n. 16221/20925 ma anche la successiva n. 16684/2025) che le parti concordemente facciano ricorso alla fictio iuris di far retroagire gli effetti di un contratto ad un momento antecedente alla stipula del medesimo. Questa soluzione è ulteriormente corroborata dalla
Cont condotta della stessa che, dopo aver presentato opposizione al decreto ingiuntivo lamentando la mancanza del contratto per il 2020, ha firmato il contratto retroattivo per quello stesso anno senza escludere le prestazioni già eseguite o i pagamenti già effettuati in acconto. Il che conferma indirettamente anche la natura “imposta” del contratto stesso e gli effetti di tale qualificazione sulla già vista ricostruzione ordinamentale della confluenza del procedimento amministrativo nella successiva 8logicamente e temporalmente) fase contrattuale di recepimento.
II.16. Del pari la produzione del contratto siccome decisivo ai fini di causa, non può essere considerata tardiva in quanto documento formatosi successivamente al termine finale delle memorie istruttorie ma precedentemente al deposito delle memorie conclusionali.
II.17. La fondatezza di questo primo motivo di appello comporta il riesame delle questioni assorbite dalla pronuncia di primo grado la quale, negando l'esistenza del credito oggetto del procedimento monitorio, ha coerentemente ritenuto superfluo soffermarsi sulla questione della cessione dei crediti, nella forma di cartolarizzazione, oggetto di causa da a così come sulla domanda CP_8 Pt_1
subordinata della . La sentenza impugnata afferma infatti a CP_8 pagina 6: “In assenza della prova del credito, ogni questione relativa alla prova della cessione e, quindi, alla titolarità del credito deve ritenersi assorbita, in applicazione del principio della ragione più liquida, in forza del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (per tutte, si veda Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014). Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla il Parte_2
decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere rigettata ogni pretesa creditoria sia della convenuta opposta che della terza intervenuta.”
II.18. Difatti, la , quale cessionaria dei crediti in contenzioso, Pt_1
ha rappresentato in primo grado che: con contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla legge n. 130/99, sottoscritto in data 25 febbraio 2020 e pubblicato nella ZE CI n. 34 del 19 marzo
2020, la società ha ceduto alla società CP_8 Parte_1 i crediti vantati nei confronti della
[...] Parte_7
impegnandosi a cederle, con separati e successivi contratti di
[...]
cessione, gli ulteriori crediti (c.d. “Portafogli Successivi”); appunto con atto di cessione di crediti “Portafoglio Successivo” del 18 dicembre 2020 la cedente ha poi ceduto i crediti indicati nelle CP_8
fatture nn. 171/2, 172/2, 173/2, 174/2, 175/2, tutte emesse in data 9 dicembre 2020, atto di cessione comunicato a mezzo pec/raccomandata a/r in data 21 dicembre 2020/30 dicembre 2020. Cont II.19. In questo grado, la difesa della torna a contestare l'opponibilità della cessione cui corrisponde, in ultima analisi, il difetto di titolarità del credito in capo alla . Pt_1
Cont II.20. Argomenta l'appellata che la cessione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sarebbe stata stipulata tra la
[...]
e la soc. in data 18.12.2020 trattandosi di crediti Parte_1 CP_8
relativi a prestazioni rese da a novembre 2020 e fatturate a CP_8 dicembre 2020. A tale data, però, era già in vigore l'art. 117 comma 4 bis del D.L. 34/2020, così come modificato dalla L. 77/2020, secondo cui: “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con
l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione”. II.21. La disposizione di legge in commento, avrebbe, secondo Cont l'appellata integrato la normativa speciale applicabile in materia di cessione dei crediti verso gli enti del SSN eliminando, di fatto, la deroga speciale che era contenuta nell'art. 4 comma 4 – bis della L.
130/1999, ed ha condizionato l'opponibilità della cessione dei crediti vantati nei confronti dei medesimi enti, quali le Aziende Sanitarie
Locali, non solo alla notificazione ma anche all'accettazione della cessione da parte degli stessi.
II.22. Poiché, dunque, i crediti oggetto di causa non sono certificati sulla piattaforma elettronica e la loro cessione non è stata mai Cont accettata dalla si è formato il silenzio rigetto previsto dalla norma in commento e, di conseguenza, essa non è opponibile alla
Cont
Cont II.23. A questo argomento soggiunge la che comunque la cessione dei crediti in parola è inopponibile perché nei contratti con la stipulati per l'anno 2018, per l'anno 2019 e nello schema CP_8
contrattuale per il biennio 2020 – 2021, esisterebbe una clausola che condiziona la cessione dei crediti scaturenti dagli stessi contratti
Cont all'accettazione da parte dell' e della Regione (v. doc. 1 fasc. Part monitorio, doc. 2 fasc. I° grado e doc. 20 fasc I° cp). La suddetta clausola pattizia, nota alla , quale cessionaria della da Pt_1 CP_8
Cont molti anni - tanto da aver avuto anche altri contenziosi con l' sempre dinanzi il Tribunale di Chieti figura in tutti i contratti stipulati
Cont tra e la e condiziona la cessione dei crediti derivanti CP_8 dall'esecuzione dei citati contratti all'accettazione del ceduto. Nelle stesse condizioni generali della proposta di cessione prodotta da
, è contemplato l'art. 13 che recita: “Anche ai fini e per gli Pt_1 effetti dell'art. 1262 c.c. la Documentazione relativa ai Crediti, le
Fatture relative ai Crediti ed i Contratti sottostanti su supporto cartaceo o su supporto informatico non ritrascrivibile sarà consegnata dalla Cedente all'Acquirente (o ad un suo incaricato) prima e comunque non oltre l'invio della Proposta di Atto di cessione”(v. doc. 1 fasc. opposta).
II.24. Da questo conseguirebbe l'esistenza di un obbligo del cedente di comunicare le condizioni della cessione alla cessionaria, trasmettendo anche il contratto da cui origina il credito ceduto in tal modo rendendo note al terzo le condizioni convenzionali per l'opponibilità della cessione. Cont II.25. Infine, rileva la di aver proceduto al pagamento alla
(cedente dei crediti) dell'85% delle fatture oggetto del CP_8
decreto ingiuntivo opposto (v.doc.12), senza che la eccepisse Pt_1
l'erroneo pagamento ma anzi agendo in giudizio unicamente per la differenza, ossia per il residuo 15%
II.26. La afferma invece che la cessione dei crediti oggetto Pt_1
di causa è avvenuta secondo la disciplina della cartolarizzazione che consente il ricorso al factoring ossia al trasferimento mediante contratto quadro di cessione dei crediti - ai sensi della previsione di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 130/1999 che rinvia al disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio
1991, n. 52 (c.d. legge factoring). In forza del comma 2 dell'art. 5 citato: “È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”. Per tale ragione nel contratto ai sensi dell'art.
8.1. denominato
“Pubblicazione in ZE CI” è stato previsto che la pubblicazione sarebbe stata eseguita solo in relazione al contratto quadro e che per i portafogli successivi, come nella specie, le parti avvalendosi dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 avrebbero compiuto il seguente adempimento:
“a) il cessionario provvederà alla notifica della cessione dei crediti ai debitori a mezzo PEC”. Ne consegue che per la cessione dei portafogli successivi non era richiesta ulteriore pubblicazione sulla
ZE CI.
II.27. Quanto invece alla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) modificativo del
Decreto Rilancio, essa ha introdotto all'art.117, comma 4 bis, una nuova regola in base alla quale la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale, (essenzialmente le Regioni e le Aziende Sanitarie
Locali) si perfeziona solo a seguito della espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'accettazione deve avvenire in maniera espressa entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione senza che sia avvenuta la espressa accettazione, la cessione è priva di effetti.
II.28. La difesa della ritiene che manchino i presupposti Pt_1
Cont perché la norma invocata dalla si applichi al caso in oggetto, dato che i crediti oggetto di causa non erano crediti certi, liquidi ed esigibili.
II.29. Infine, circa la restrizione convenzionale di cessione dei Cont crediti, subordinata all'accettazione della ceduta, la Pt_1 deduce l'inopponibilità della restrizione per il difetto di prova di conoscenza in capo alla del pactum de non cedendo;
la nullità Pt_1 del patto per violazione dell'articolo 1379 c.c. o comunque la natura vessatoria della medesima clausola.
II.30. Preliminarmente, merita un'analisi l'interferenza tra la modalità di cessione dei crediti di cui al “decreto rilancio” sopra citato e l'articolo 4, comma 4-bis, della legge 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti poiché le due normative sembrano porsi almeno all'apparenza su piani antitetici. La seconda normativa, introdotta nel 2013, ha infatti aperto la strada alla cartolarizzazione dei crediti sanitari superando ogni formalismo non coincidente con quello previsto dalla l. 130/1999. La prima ha introdotto limitazioni alla cessione dei crediti sanitari, per esigenze connesse al periodo emergenziale, derogando in tal modo alla deroga di segno opposto già introdotta dall'articolo 4, comma 4-bis della l. 130/1999.
II.31. Ora, ad una prima lettura, la norma sembra voler ridurre significativamente lo spazio operativo delle cessioni dei crediti sanitari, rimettendo alla decisione del debitore pubblico la sorte della circolazione dei crediti sanitari. Ad un esame più approfondito la norma sembra catturare solo la cessione dei crediti che siano certi liquidi ed esigibili di modo che, per converso, la cessione dei crediti sanitari che non abbiano tali requisiti, non siano cioè certi liquidi ed esigibili seguirà la normativa generale in tema di cartolarizzazione, factoring o cessione dei crediti, a seconda dei casi.
II.32. Il tema della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti è stato spesso affrontato dalla giurisprudenza in relazione al tema della compensazione ammettendosi che due crediti possano reciprocamente estinguersi (in tutto o in parte) solo quando abbiano certezza, liquidità ed esigibilità. In proposito, sulle orme delle Sezioni Unite (Cass. ss.uu. 15.11.2016, n. 23225) è stato chiarito che: “Come hanno precisato le menzionate Sezioni unite, enunciando principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 1, credito "liquido" - espressione che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie oppure omogenee e fungibili - è in sé quello determinato nell'ammontare in base al titolo (cfr. anche art. 1208 c.c., n. 3 e art.
1282 c.c., art. 633 c.p.c.), mentre il requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla lettera della disposizione. Peraltro, essendo la finalità dell'istituto della compensazione la c.d. estinzione satisfattoria reciproca (il che, per inciso, postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), è giocoforza che il controcredito non sia meramente
"provvisorio" ed incerto. Donde il principio che, per l'operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, quale credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur (Cass. n. 6820 del 2002, n. 8338 del 2011).
Quanto alla locuzione contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, soltanto
l'accertamento pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito - e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire - può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale (da suo canto certo, liquido ed esigibile) onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto: il vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguarda una ragione di equità, perché non è giusto - continuano le s.u. 15-11-2016, n. 23225 - che sia condannato all'adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito”.
II.33. Ne consegue che crediti certi liquidi ed esigibili sono quelli che l'autorità giudiziaria abbia accertato con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o non opposto dal debitore oppure per il credito sia stato accertato con sentenza che sia passata in giudicato o che sia comunque esecutiva. E persino in questo ultimo caso, la
Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.27113), esclude la compensazione del credito contestato siccome difettoso del requisito della certezza (salvo che l'accertamento del controcredito penda dinanzi al medesimo giudice che potrà accertare l'esistenza del controcredito in uno con la delibazione dell'eccezione di compensazione).
II.34. La riflessione svolta conduce quindi a ritenere che la norma introdotta con l'art. 117, comma 4-bis, riguardi i soli crediti accertati con decreto ingiuntivo (non opposto o provvisoriamente esecutivo) o tra quelli accertati con sentenza passata in giudicato (o esecutiva), nel qual caso, essi potranno essere ceduti solo dopo l'accettazione tempestiva del debitore ceduto.
II.35. Se ne può dedurre che il legislatore ha ritenuto di voler evitare la cessione dei crediti litigiosi, oggetto di accertamento giudiziario, mentre rimangono fuori dalla sfera di applicazione della normativa del citato “decreto rilancio” i crediti che non siano stati oggetto di decreto ingiuntivo (non opposto e/o provvisoriamente esecutivo) o di sentenza definitiva, per i quali la cessione potrà aver luogo senza accettazione da parte del debitore ceduto.
II.36. È di tutta evidenza che, nel caso qui esaminato, non si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili ma anzi di debiti contestati nella loro stessa esistenza - benché ne sia certo l'ammontare per la mancata contestazione della somma – e a fortiori privi di questi stessi requisiti al momento della cessione che, per giunta, ha riguardato anche crediti futuri, poi individuati attraverso i singoli portafogli ceduti.
II.37. Tuttavia, ostano alla efficacia della cessione due distinti argomenti.
II.38. In primo luogo, la circostanza che la retroattività, eccezionalmente riconosciuta nell'ambito dei contratti “imposti” sulla scorta della giurisprudenza di legittimità già prima citata, opera convenzionalmente tra le sole parti del contratto che l'hanno prevista e ai limitati fini del medesimo contratto che tale retroattività contempla secondo il principio generale di cui all'articolo 1321 c.c., indirettamente confermato dall'articolo 1411 c.c. che preclude l'ingresso degli effetti di un contratto nella sfera giuridica dei terzi senza il consenso di questi e indipendentemente dalla natura favorevole o sfavorevole dell'effetto prodotto. Conseguentemente l'invalida cessione del credito inesistente al momento della cessione non può dirsi retroattivamente “sanata” per effetto del contratto Cont stipulato tra la e la . Alternativamente, se si ritenesse che CP_8
la cessione avrebbe acquisito efficacia nel 2023 con la firma del
Cont contratto e non per effetto della retroattività voluta dai contraenti e , la cessione sarebbe comunque inopponibile all'ente CP_8
pubblico in ragione del patto limitativo della circolazione del credito Cont lì dove impone l'accettazione della e della Regione Abruzzo.
II.39. Difatti, quanto al divieto di cessione del credito e alla sua opponibilità ex articolo 1260, comma 2, c.c. si deve osservare quanto segue. Le limitazioni pattizie alla cedibilità del credito sono da considerarsi eccezione ad un regime ordinamentale improntato alla circolazione libera di beni e di interessi patrimoniali. Di ciò vi è conferma nella giurisprudenza di legittimità: “La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, esprimendo un orientamento a cui il
Collegio intende dare continuità, che, "per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole 13 fondamentali. La prima deriva dall'art. 1260 c.c., comma 1, che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore. La seconda è desumibile dall'art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto. La terza deriva dall'art. 1260 c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza"(Cass. n. 825/2015)”. (Cassazione civile sez. I,
26/02/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5129).
II.40. Il favor verso la circolazione della ricchezza mobiliare e, in special modo, dei crediti, si rinviene anche nella disciplina del factoring (l. n. 52/1991) e della cartolarizzazione dei crediti (l. n.
130/1999) che prevede anche una deroga al formalismo della cessione dei crediti nei confronti degli enti pubblici. La succitata normativa di cui al d.l. n. 34/2020 non infirma questa conclusione ed anzi per la sua stessa durata connessa al fenomeno emergenziale dell'epidemia
COVID del periodo 2020-2022, nonché per il suo limitato oggetto (i crediti certi, liquidi ed esigibili nel solo settore sanitario) indirettamente corrobora il principio generale sopra descritto.
II.41. Questa ricostruzione delle coordinate ordinamentali, fa dire alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5129/2020 sopra citata) che l'interpretazione dell'articolo 1260, comma 2, c.c. deve seguire criteri rigorosi che discendano da un'interpretazione restrittiva: “L'interpretazione restrittiva dell'art. 1260 c.c., comma 2, nel senso precisato, si giustifica per ragioni testuali (art. 1260, comma 2: "se non si prova che egli lo conosceva"), finalistiche
(certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche
(massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte), così da ritenere necessario che la prova verta non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione”.
Cont II.42. La adduce come prova di tale conoscenza che: i) la
è cessionaria di crediti della per gli anni 2018 e 2019 Pt_1 CP_8 oltre che per diversi anni e quindi conosce l'esistenza della clausola limitativa della cessione;
ii) nelle condizioni generali di cui alla proposta di cessione è inserito l'art. 13 che testualmente recita:
“Anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1262 c.c. la Documentazione relativa ai Crediti, le Fatture relative ai Crediti ed i Contratti sottostanti su supporto cartaceo o su supporto informatico non ritrascrivibile sarà consegnata dalla Cedente all'Acquirente (o ad un suo incaricato) prima e comunque non oltre l'invio della Proposta di Cont Atto di cessione”(v. doc. 1 fasc. opposta).”; iii) la molto tempo dopo la cessione, ha pagato a l'85% delle fatture oggetto del CP_8
decreto ingiuntivo opposto senza che la eccepisse alcunché. Pt_1
AN la , con il decreto ingiuntivo opposto, ha agito Pt_1
direttamente per ottenere il pagamento del residuo delle citate fatture.
II.43. Le circostanze di cui ai punti i) e ii) provano, integrando gli estremi dell'articolo 2729 c.c., la conoscenza effettiva e attuale del patto di non alienazione/limitazione di alienazione del credito. Difatti, la , nel costituirsi in giudizio, ha prodotto il contratto Parte_1
Part sottoscritto tra la e l' per l'anno 2019, ovvero l'anno CP_8
antecedente a quello oggetto di causa e nel predetto contratto vi è una clausola, all'art. 13, nella quale viene specificato che i crediti derivanti dal medesimo contratto non sono cedibili senza l'assenso Part dell' e della Regione Abruzzo. La clausola non è il frutto di una negoziazione estemporanea e singolare ma risponde alle condizioni generali di contratto conosciute da tutti gli operatori sanitari, come e professionali, come , la quale ha provveduto al CP_8 Parte_1
deposito del contratto per gli anni 2020-2021, contenenti le medesime clausole, frutto della loro natura “imposta”, già sopra accennata e quindi di un modello, non semplicemente conoscibile ma effettivamente conosciuto.
II.44. La conoscenza effettiva della clausola è inoltre desumibile dai diversi contenziosi dinanzi ai Tribunali abruzzesi e dinanzi a questa stessa Corte che coinvolgono la medesima quale società Pt_1
cessionaria della (ad es. Trib. Chieti sent. 83/2023; Corte CP_8
appello L'Aquila, 03/07/2024, n. 914).
II.45. Deve quindi concludersi che o perché invalida o perché Cont inopponibile nei confronti della la cessione dei crediti intervenuta tra e è inefficace, quantomeno nei CP_8 Pt_1
confronti del debitore ceduto ponendo indirettamente la questione se il creditore legittimato sia quindi , cedente della cessione CP_8
Cont inopponibile alla e quindi creditore dell'ente pubblico.
II.46. Domanda della . CP_8
II.47. Invero, le conclusioni raggiunte in merito ai primi due motivi di appello, impongono di considerare la domanda subordinata avanzata da . Essa, in questo giudizio ha infatti domandato: CP_8
“- in via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_1
per inefficacia/invalidità della cessione dei crediti, voglia
[...]
l'adita Corte condannare l' al Parte_5
pagamento, in favore della deducente e per le causali di cui CP_8 in narrativa, della complessiva somma di € 14.832,38, oltre interessi ex D.lgs 231/2002. Vinte, in ogni caso, le spese tutte di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.”.
II.48. Difatti il precipitato delle statuizioni pronunciate sui primi due Cont motivi è che il credito nei confronti della si estingue con il pagamento del dovuto nelle mani di e non di . CP_8 Pt_1
Cont II.49. In proposito, tuttavia, la eccepisce che la domanda di doveva essere proposta con appello incidentale. Secondo la CP_8
Cont difesa della stante la pronuncia del Tribunale di Chieti che deduceva dall'inesistenza del credito il rigetto di tutte le domande creditorie (“il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere rigettata ogni pretesa creditoria sia della convenuta opposta che della terza intervenuta”), avrebbe dovuto proporre tempestivo CP_8
appello incidentale nel termine di 20 giorni anteriori alla data fissata per la comparizione delle parti a pena d'inammissibilità. Poiché la si è costituita con atto del 14.2.2024, quando l'udienza CP_8 di comparizione nell'atto di appello era indicata al 11.2.2024, rinviata d'ufficio al 18.2.2024, essa sarebbe decaduta dalla possibilità di riproporre con appello incidentale le domande respinte dal giudice di primo grado. Part II.50. L'eccezione della da accogliere.
II.51. Non è contestato che la costituzione della sia CP_8 avvenuta oltre il termine di 20 giorni di cui all'articolo 343 c.p.c.
II.52. La risulta essere parte soccombente in primo grado CP_8
stante il rigetto della propria domanda sia pure per effetto della motivazione dell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il principio applicabile quanto alle impugnazioni, espresso efficacemente da Cassazione civile sez. II, 16/02/2018, (ud.
24/10/2017, dep. 16/02/2018), n.3843, seguendo l'impostazione del problema da parte delle sezioni unite (n. 12067 del 2007) è che l'impugnazione mediante appello incidentale di eccezioni o domande non accolte ma assorbite può essere esclusa nei casi di soccombenza teorica ma è necessaria dove vi sia soccombenza pratica (“'un interesse ad impugnare sussiste solo in presenza della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all'avversario, ed abbia, quindi, concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte. Una situazione di soccombenza in primo grado che sia, invece, soltanto teorica - ravvisabile quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, od anche abbia visto accolte le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse ad appellare, e non legittima un'impugnazione, nè principale, nè incidentale, ma impone alla parte, vittoriosa nel merito, soltanto
l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande e ad eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c..”).
II.53. In tema di impugnazioni civili, soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. n. 28875/2019), sicché in assenza di tempestiva proposizione di appello incidentale, resta all'evidenza precluso in tal sede l'esame delle censure - diverse ed ulteriori rispetto a quelle fatte valere dall'appellante principale. (in tal senso si veda anche
Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8674; Cassazione civile sez.
I, 13/05/2016, n.9889).
II.54. ha proposto di fatto una domanda, sebbene CP_8
subordinata, di revisione della sentenza di primo grado e quindi ha proposta appello incidentale ma senza rispettare il termine dettato dalla legge incorrendo nella conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
II.55. Interessi moratori.
II.56. Il rigetto delle domande di pagamento di e di Pt_1 CP_8 rende superfluo l'esame della domanda accessoria sugli interessi moratori da reputarsi assorbita nel rigetto della domanda principale.
III. Regime delle spese. III.1. Le spese seguono la soccombenza con la condanna in solido tra di esse di e al pagamento delle spese di Parte_1 CP_8
lite in favore di Controparte_5
come liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore da € 5.201,00
a €. 26.000,00 (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue, in linea generale, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
852/2024 in secondo grado sull'appello proposto da Parte_1
come rappresentata, contro in persona del Parte_8
direttore generale e legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di avverso la sentenza n. 852/2024 in grado di appello avverso CP_8
la sentenza n. 438/2024 del Tribunale di Chieti, pronunciata all'esito del giudizio n. r. g. 522/2024, pubblicata in data 06.08.2024, così provvede:
A. Rigetta l'appello principale di . Parte_1
B. Dichiara inammissibile l'appello incidentale di CP_8
C. Condanna in solido tra di esse e al Parte_1 CP_8
pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate per il presente grado di appello, Controparte_5 nell'importo di euro 3.966,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario delle spese generali.
D. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello principale proposto da
[...]
e della inammissibilità dell'appello incidentale di Parte_1 CP_8 consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del
[...] contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 20.11.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi