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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConSIliere dott. Roberto Pascarelli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 67/2024 RGA avverso la sentenza n. 765/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 08.11.2023, notificata in data 08.01.2024; avente ad oggetto: licenziamento disciplinare del Dirigente e pagamento somme;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 05/06/2025; promossa da: ( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Jacopo Mannini e Stefano Zanoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in via Nazario Sauro, 2, Bologna;
APPELLANTE/APPELLATO IN VI INCIDENTALE
contro
C.F. e P.VA , in persona del Presidente e Controparte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, SI. e Controparte_2 Controparte_3
(C.F. P.VA , in persona del
[...] P.VA_2 P.VA_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, SI. rappresentate e Controparte_2 difese, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Carlo Zoli e dall'Avv. Michele Masi, con elezione di domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Carlo Zoli, sito in Bologna, Piazza Aldrovandi n. 3; APPELLATE/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE, udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente
1 riassunti nella sentenza gravata, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., poi riuniti, entrambi depositati in data 15.7.2021, conveniva in giudizio rispettivamente ed Parte_1 Controparte_1 [...]
davanti al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del Controparte_3 lavoro. Il ricorrente allegava che:
- era stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1.6.1988 dalla Associazione Enoteca Regionale Emilia Romagna, oggi con sede in Dozza (BO), con la qualifica di impiegato di II livello, poi divenuto di I livello e, successivamente, quadro, nel corso del rapporto dall'1.11.2004 al 31.10.2007;
- dall'1.11.2007 era stato distaccato presso la società società della Controparte_1 quale la detiene - e deteneva all'epoca dei fatti di Controparte_3 causa- il 100% delle quote;
- in data 31.3.2008 era stato licenziato per motivo oggettivo dalla Controparte_3
, individuato nella scelta aziendale di “dislocare la parte operativa
[...] dell'attività aziendale alla nostra controllata;
Controparte_1
- nella lettera di licenziamento era stato anche previsto che l'attività del ricorrente sarebbe comunque proseguita, senza soluzione di continuità, sin dall'1.4.2008, alle dipendenze della e che la si era Controparte_1 Controparte_3 impegnata a riassumere il qualora l' avesse cessato la propria Pt_1 Controparte_1 attività, cessato di essere controllata da o avesse Controparte_3 cessato di svolgere le attività da quest'ultima demandatele;
- in data 1.4.2008 il ricorrente veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dalla
con la medesima qualifica di quadro;
Controparte_1
- con decorrenza dall'1.7.2010 il ricorrente veniva nominato dirigente di Controparte_1 per svolgere le mansioni di Direttore del Settore Progetti ed Eventi percependo,
[...] come da contratto, una retribuzione fissa ed una variabile “premio annuo” connessa ai risultati commerciali;
- nel mese di giugno del 2015, veniva nominato amministratore della società di Pt_1 diritto tedesco, integralmente controllata da;
Parte_2
- in data 30.6.2016, il ricorrente veniva nuovamente assunto da Controparte_3 con contratto a tempo indeterminato (doc.6) part time (20 ore settimanali), la
[...] qualifica di dirigente e le mansioni di direttore;
- dall'1.7.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente era stato titolare di due contratti di lavoro part time l'uno alle dipendenze di e l'altro Controparte_1 alle dipendenze di , qualifica di dirigente con Controparte_3 entrambi i contratti e retribuzione mensile lorda di € 3.100,00 (per ciascuno dei due rapporti) con applicazione del CCNL dei dirigenti per il settore terziario e mansioni di
“direttore”;
2 - all'inizio dell'anno 2020 presentava le proprie dimissioni dal ruolo di Pt_1
Amministratore Unico di , incarico dallo stesso ricoperto senza ricevere Parte_2 alcun compenso;
- a seguito di tali dimissioni il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto alla corresponsione di un compenso per tale incarico, senza alcun esito;
- nello stesso periodo, in particolare nel corso del ConSIlio di Amministrazione del 21.2.2020 veniva condivisa la necessità di procedere ad una riorganizzazione interna, da effettuarsi mediante una più efficace razionalizzazione delle forze lavoro, mediante la risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti e , attività Parte_3 Per_1 che veniva approvata dal ConSIlio stesso, ed avvallata dal Presidente in carica;
- contestualmente, il ricorrente aveva sondato la disponibilità datoriale ad acconsentire ad un piano di esodo incentivato del rapporto che non veniva condiviso dal ConSIlio di Amministrazione, che aveva invitato il ricorrente a proseguire la propria attività;
- nel corso del 2020 vi era stato un avvicendamento alla guida della società: al presidente, dott. , era succeduto il dott. Controparte_4 Persona_2
- in data 29.12.2020 il ricorrente aveva ricevuto una contestazione disciplinare (n.d.r. una da parte di ciascuna delle società datrici di lavoro) con la quale gli veniva contestato di avere tenuto condotte discriminatorie, denigratorie e vessatorie nei confronti dei dipendenti e a partire dal 2016, di avere riservato trattamenti Parte_3 Per_1 di favore al dipendente , di avere tenuto una non corretta gestione dei Persona_3 rapporti con i fornitori, “citando avvenimenti risalenti all'anno 2017”, di fumare regolarmente in azienda, “citando avvenimenti risalenti all'anno 2017”, di essersi fatto consegnare (in data 11.7.2019) il documento contenente tutte le password dei computer e delle mail aziendali, di essersi fatto indebitamente corrispondere 48.720,00 euro a titolo di premi non dovuti dal 2013;.
- il ricorrente aveva fornito le proprie giustificazioni e aveva evidenziato, sotto il profilo formale. la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, stante l'intempestività della contestazione di fatti risalenti, e sotto il profilo sostanziale, l'infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni mosse nei suoi confronti;
- il datore di lavoro con lettera del 12.1.2021, non avendo accolto le giustificazioni del lavoratore, aveva irrogato il licenziamento per giusta causa (n.d.r. uno da parte di ciascuna delle società datrici di lavoro). Nei processi, poi riuniti, il ricorrente deduceva l'illegittimità del recesso da parte di entrambe le società convenute per violazione dell'art. 7 S.d.L. sotto il profilo dell'intempestività, l'infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni mosse nei suoi confronti da ciascuna delle società datrici di lavoro. Il ricorrente svolgeva ulteriori domande volte ad accertare il suo diritto al pagamento di somme per retribuzioni arretrate e compensi, come analiticamente dedotto nei ricorsi riuniti. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni, coerenti con le premesse:
3 Nel ricorso n. 1324/31: - nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente al SI e, per gli effetti, Parte_1 condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con sede in Dozza (BO), C.F. a corrispondere al ricorrente P.VA_2
l'importo di € 60.267,53 per la dovuta indennità di preavviso, nonché € 83.697,16 per la dovuta indennità supplementare o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare che il SI a svolto negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 Pt_1 ore di lavoro straordinario a favore della resistente e, per gli effetti, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Dozza (BO), a corrispondere al ricorrente l'importo di € 38.342,08 o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento comminato al SI Pt_1
e, per gli effetti, condannare la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Dozza (BO), C.F. a corrispondere P.VA_2 al ricorrente il corrispondente risarcimento del danno da parametrarsi ad un importo pari ad una annualità di retribuzione o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Dozza (BO), C.F. a corrispondere P.VA_2 al ricorrente € 1.637,50 per la 14ma mensilità, € 2.611,42 per ferie residue ed € 870,21 per permessi non goduti e, quindi, complessivamente, € 5.119,13. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite. Nel ricorso n. 1325/2021: “nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente al SI e, per gli effetti, Parte_1 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a corrispondere al P.VA_1 ricorrente l'importo di € 60.267,53 per la dovuta indennità di preavviso, nonché € 83.697,16 per la dovuta indennità supplementare o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare che il SI a svolto negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 Pt_1 ore di lavoro straordinario a favore della resistente e, per gli effetti, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Dozza Controparte_1
(BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a corrispondere al ricorrente l'importo di P.VA_1
€ 34.109,46 o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto del SI percepire il compenso per l'attività Pt_1 di amministratore dallo stesso svolta a favore della società e, per gli Parte_2 effetti, condannare la la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a P.VA_1
4 corrispondere al ricorrente l'importo di € 520.000,00 o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento comminato al SI Pt_1
e, per gli effetti, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a P.VA_1 corrispondere al ricorrente il corrispondente risarcimento del danno da parametrarsi ad un importo pari ad una annualità di retribuzione o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare che nell'anno 2020 si sono perfezionati i requisiti contrattualmente previsti per il diritto del SI al versamento in suo favore del Pt_1
“premio annuo” e, per gli effetti condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F.
a corrispondere al ricorrente l'importo di € 12.200,00; P.VA_1
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a corrispondere al P.VA_1 ricorrente l'importo di € 1.637,50 per la 14ma mensilità, € 3.007,54 per ferie residue ed
€ 1.806,71 per permessi non goduti e, quindi, complessivamente, ad € 6.451,75. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, entrambe le società convenute resistevano argomentando dell'effettiva sussistenza delle ragioni giustificative del recesso e contestando le ulteriori domande del ricorrente di cui chiedevano l'integrale rigetto. Le resistenti rivendicavano il loro diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di straordinari festivi o per lavoro supplementare, allegando che, nonostante l'incarico dirigenziale escluda il diritto alla corresponsione degli straordinari e nonostante la percezione in busta paga di 1.176,35 € lordi mensili quale compenso forfettizzato per l'assenza di limiti all'orario di lavoro, il ricorrente aveva dato disposizione all'ufficio amministrativo di corrispondergli ingenti somme a titolo di lavoro supplementare o di straordinario festivo non dovute. Precisavano, in particolare, che da gennaio 2017 Pt_1 avrebbe sfruttato il doppio incarico dirigenziale per farsi corrispondere, in aggiunta agli straordinari forfettizzati, anche la retribuzione per ore di lavoro supplementare che affermava di avere svolto. Essendo stato riferire all'ufficio amministrativo quante Pt_1 ore di lavoro “supplementare” aveva asseritamente svolto e di dare disposizione di pagargliele, egli stesso aveva percepito da la somma di 22.946,09 € Controparte_3 lordi e da la somma di 22.776,09 € lordi quale retribuzione per lavoro Controparte_1 supplementare, senza averne alcun titolo. Successivamente, in particolare a giugno 2017, veva dato disposizione di corrispondergli 7.775,24 € quale compenso per asserite Pt_1
160 ore di lavoro straordinario festivo svolti in passato e per il futuro di corrispondergli ogni mese almeno 5 ore di straordinari festivi, indipendentemente dal fatto che vi fossero
5 fiere in essere o che avesse effettivamente prestato attività nel corso di giorni festivi. Dunque, le convenute formulavano le conclusioni di seguito trascritte. Quanto a
[...]
A) in ordine all'impugnazione del licenziamento intimato al SI. Controparte_5 Pt_1 in via principale, rigettare l'impugnazione del licenziamento de quo perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento sia ritenuto privo di giusta causa, accertare la giustificatezza del licenziamento e riconoscere il diritto del ricorrente al solo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 8 mensilità; in via ulteriormente subordinata, disporre il pagamento dell'indennità supplementare nella misura minima prevista dal CCNL;
B) sempre in via principale, respingere le ulteriori pretese avversarie relative al risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso e al pagamento degli straordinari per i motivi esposti nei paragrafi sub B.1) e B.2); C) in via riconvenzionale, condannare il SI. lla restituzione della somma di 33.520,00 € lordi a titolo di premi non dovuti Pt_1 per mancato raggiungimento degli obbiettivi, della somma di 46.747,00 € lordi in quanto eccedente il premio massimo erogabile, della somma di 22.946,09 € lordi a titolo di lavoro supplementare, nonché della somma di € 13.505,70 a titolo di straordinari festivi e così complessivamente 116.718,79 € fatti erroneamente corrispondere all'Associazione e non dovuti. Con espressa riserva di agire per gli ulteriori danni che dovessero ulteriormente emergere. Con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge.“ Quanto a “…A) con riferimento alla richiesta di pagamento del Controparte_1 compenso di Amministratore Unico di : in via preliminare, respingere in Parte_2 limine litis la domanda avversaria relativa al pagamento del compenso di Amministratore Unico di per difetto di legittimazione passiva di Parte_2 Controparte_1 in via principale, respingere la domanda avversaria relativa al pagamento del compenso di Amministratore Unico di in quanto infondata in fatto e in diritto;
in Parte_2 via subordinata, nella denegata ipotesi di legittimazione passiva e del riconoscimento del diritto del SI. a percepire il compenso di amministratore, ridurre le pretese Pt_1 avversarie per i motivi esposti sub paragrafo A.3.; B) in ordine all'impugnazione del licenziamento intimato al SI. in via principale, Pt_1 rigettare l'impugnazione del licenziamento de quo perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento sia ritenuto privo di giusta causa, accertare la giustificatezza del licenziamento e ridurre le pretese risarcitorie avversarie;
in via ulteriormente subordinata, disporre il pagamento dell'indennità supplementare nella misura minima prevista dal CCNL;
C) sempre in via principale, respingere le ulteriori pretese avversarie relative al risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso, al pagamento del premio relativo al
6 2020 e al pagamento degli straordinari per i motivi esposti nei paragrafi sub C.1), C.2) e C.3); D) in via riconvenzionale, condannare il SI. alla restituzione della somma di Pt_1
17.200,00 € lordi a titolo di premi non dovuti per mancato raggiungimento degli obbiettivi, della somma di 22.776,09 € a titolo di lavoro supplementare, della somma di 5.983,89 € a titolo di straordinari festivi, nonché della somma di 3.203,24 € relativi alle multe non rimborsate e così complessivamente 49.163,22 €. Con espressa riserva di agire per gli ulteriori danni che dovessero ulteriormente emergere. Con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge”. Con rituali memorie difensive replicava alle predette domande Parte_1 riconvenzionali allegandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto per le articolate ragioni esposte nelle predette memorie. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni ammessi e l'esame dei documenti allegati dalla parti e acquisiti al processo, veniva discussa oralmente all'udienza dell'8.11.2023 e decisa come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia. (…)>>. Il Tribunale di Bologna, in particolare, ha definito la vertenza con la sentenza n. 765/2023 R.S, così statuendo: “(…) • dichiara la legittimità del licenziamento intimato ad in data 12.1.2021; Parte_1
• dichiara tenuta e condanna a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1 di € 6.451,75, oltre accessori per i titoli retributivi indicati in ricorso;
• dichiara tenuta e condanna a corrispondere al Controparte_3 ricorrente la somma di € 5.119,13, oltre accessori per i titoli retributivi indicati in ricorso;
• dichiara tenuto e condanna a restituire a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.203,24, oltre accessori;
• in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, di ed Controparte_1
dichiara tenuto e condanna il ricorrente alla restituzione di € Controparte_5
46.747,00 oltre accessori;
• respinge le restanti domande proposte dalle parti;
• compensa le spese di lite. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riepilogata la vicenda sottoposta alla sua valutazione, alla luce del compendio probatorio in atti: a) ha ritenuto la tempestività delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti del SI. Parte_1 dalle società allora resistente, sue ex datrice di lavoro e, comunque, ha escluso che sul punto si sia verificata alcuna lesione del suo diritto di difesa;
b) ha ritenuto provati i singoli addebiti mossi nei confronti del Dirigente, allora ricorrente, ritenendo che gli stessi integrassero giusta causa di licenziamento;
c) ha ritenuto fondata la contestazione delle società allora resistenti di erogazione indebita all'allora ricorrente “di premi annui,
7 indipendentemente dal raggiungimento del risultato e senza alcuna intesa con il presidente dell'epoca ”, con conseguente condanna restitutoria emessa nei confronti del CP_4 lavoratore (per € 46.747,00 oltre accessori); d) ha rilevato che il SI, Parte_1 aveva riconosciuto “di essere tenuto al versamento delle multe per violazione del Codice della Strada, il cui pagamento viene anticipato dalla Società, per la somma di € 3.203,24”, con conseguente condanna del lavoratore al pagamento della predetta somma nei confronti di e) ha ritenuto dovute in favore del lavoratore le somme indicate Controparte_1 nelle sue ultime buste paga, la cui debenza non era stata contestata dalle ex datrici di lavoro, rispettivamente pari ad € 6.451,75 oltre accessori a carico di Controparte_1 ed € 5.119,13 oltre accessori a carico di f) ha escluso Controparte_3 la debenza in favore del lavoratore di somme a titolo di lavoro straordinario, rilevando, sul punto, che “come è noto, i dirigenti sono categoria esclusa, per la peculiarità delle funzioni svolte e l'assenza di un orario fisso di lavoro, dalla disciplina del lavoro straordinario. A ciò va aggiunto che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato che le ore di lavoro che afferma di avere svolto sarebbero state esorbitanti in maniera tale da avere superato in modo sistematico un ipotetico orario massimo ragionevole in rapporto alla tutela del diritto costituzionale alla salute”; g) ha, poi, ritenuto non dovuto all'allora ricorrente “alcun compenso per la carica di amministratore unico della ”, Parte_2 essendo emerso trattarsi di incarico assunto a titolo gratuito;
h) ha respinto le restanti domande formulate dalle parti, “non essendo stata fornita in giudizio la prova univoca della loro fondatezza”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 05.02.2024, il SI. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, vogli accogliere integralmente le domande da lui formulate nel giudizio a quo, qui pedissequamente riproposte, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, il SI. ha censurato la sentenza gravata Parte_1 sulla scorta di cinque motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “A. Erronea valutazione in merito alla tardività delle contestazioni disciplinari e della conseguente ontologica inidoneità delle circostanze contestate a fondare una giusta causa di licenziamento”; “B. Erronea valutazione dei fatti contestati alla luce delle risultanze istruttorie, nonché della loro gravità e della loro inidoneità a ledere il vincolo fiduciario con la società”; “C. Erronea valutazione e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di ciascuno dei procedimenti disciplinari ovvero alla idoneità di condotte asseritamente tenute quale dipendente di a Parte_4 legittimare il licenziamento comminato da ; “D. Erronea Controparte_1 valutazione e difetto di motivazione in relazione al rigetto delle domande del ricorrente di corresponsione di somme”; “E. Erronea valutazione e incongruente motivazione in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente”.
8 Con i suesposti motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata, tutte le prospettazioni, difese ed eccezioni già formulate nel giudizio a quo e disattese dal Tribunale di Bologna. Le società appellate, ritualmente costituitesi in giudizio con un'unica memoria difensiva, hanno diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame ed hanno proposto appello incidentale censurando la sentenza gravata nella parte in cui ha parzialmente rigettato le proprie pretese restitutorie. ed Controparte_1 [...]
in particolare, hanno chiesto che questa Corte voglia: “(…) Controparte_3
a) in via principale, rigettare il ricorso in appello proposto dal lavoratore in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 4; b) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i licenziamenti siano ritenuti privi di giusta causa, accertarne la giustificatezza e riconoscere il diritto del ricorrente al solo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 8 mensilità per e 10 mensilità per per i motivi di cui al Controparte_3 Controparte_1
§ 2; c) in via ulteriormente subordinata, disporre il pagamento dell'indennità supplementare nella misura minima prevista dal CCNL, per i motivi di cui al § 3; d) sempre in via subordinata, ridurre le ulteriori pretese economiche avversarie per i motivi di cui ai §§ 4.1. e 5; e) in accoglimento dell'appello incidentale e, quindi, in riforma della sentenza 765/2023 del 8.11.2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, condannare il SI. lla restituzione: Pt_1
- della somma di 36.960,00 € (di cui 21.760,00 € a favore di e Controparte_3
15.200,00 € a favore di a titolo di premi non dovuti per il mancato Controparte_1 raggiungimento degli obiettivi, per i motivi di cui al § 7.1.; 47
- della somma di 45.722,18 € (di cui 22.946,09 € a favore di e Controparte_3
22.776,09 € a favore di a titolo di retribuzione per lavoro supplementare Controparte_1 non dovuta, per i motivi di cui al § 7.2.;
- della somma di 19.489,59 € (di cui 13.505,70 € a favore di e 5.983,89 Controparte_3
€ a favore di a titolo di straordinari festivi non dovuti per i motivi di cui Controparte_1 al § 7.2.;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio da determinarsi secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, il procedimento è stato istruito mediante acquisizione del compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va osservato che con il primo motivo di impugnazione, l'odierno appellante, citando innumerevoli sentenze di merito e di
9 legittimità, espressione di noti principi di diritto, ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo in merito alla ritenuta tempestività delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti del SI. e che hanno condotto al suo licenziamento per giusta causa Pt_1 da parte di entrambe le parti appellate. Al riguardo, ritine la Corte di dover confermare la correttezza formale dei procedimenti disciplinari posti in essere contestualmente da e da Controparte_3 Controparte_1 che hanno avuto avvio al termine delle opportune e approfondite verifiche compiute dalle società, nella persona dell'allora neoeletto Presidente SI. a seguito Persona_2 della rinnovata denuncia del 25 novembre 2020 di una dipendente e della sua caduta in malattia per le condotte mobbizzanti subite da parte del SI. Pt_1
In tema di tempestività della contestazione, è opportuno ricordare che per unanime giurisprudenza la tempestività è intesa in modo non assoluto, bensì con riferimento alla particolarità delle infrazioni medesime, al periodo eventualmente richiesto per il loro accertamento e al momento di piena conoscenza delle condotte. È, infatti, consolidato il principio secondo il quale l'immediatezza va intesa in senso relativo, essendo compatibile, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un variabile intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, rilevando, altresì, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2016, n. 10839). Ciò, tanto più, laddove – come nella fattispecie in esame, considerata la comune tipologia degli addebiti e la loro non episodicità – si rientri nell'ipotesi della convergenza di una serie di fatti in un'unica condotta: poiché è necessaria
“una valutazione globale ed unitaria …, l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo” dei fatti contestati, “anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti” (Cass.
4.10.2012 n. 16860, cit. v. anche Cass. 22.9.2009, n. 20404 e Cass. 17.9.2008, n. 23739.). Del resto, non è configurabile in capo al datore di lavoro alcun onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare e quindi di attivare il relativo procedimento, a maggior ragione nel rapporto di lavoro dirigenziale in cui non sono previste sanzioni conservative. I predetti principi sono stati ribaditi in una decisione con cui la Suprema Corte., in netta condivisione con l'operato della Corte territoriale, ha osservato che non è ravvisabile alcuna violazione dei citati canoni, anche sotto “il peculiare profilo della tutela dell'affidamento del lavoratore incolpato, nello svolgere un'indagine, volta ad accertare l'illecito disciplinare, non solo più vasta, da un punto di vista temporale, ma anche più accurata, fino ad implicare l'assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate le spese di cui se ne richiede il rimborso”, diventando irrilevante, ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, il tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine (cfr. Cass., 6 aprile 2020, n. 7703; v. ancora, in fattispecie
10 relativa al rimborso di spese per missioni mai effettuate, Cass., 27 settembre 2017, n. 22610, ove è stata esclusa l'intempestività dell'addebito sollevato nell'ottobre 2009 e relativo al periodo dicembre 2004 - aprile 2009, in considerazione del necessario “lungo lasso di tempo per il definitivo accertamento degli ammanchi, vista l'entità della somma ed attesa la loro risalenza nel tempo e frequenza, tenuto altresì conto delle notevoli dimensioni aziendali”). Ciò tanto più - ha sottolineato la Corte - se l'esito dell'indagine dà conto del carattere fraudolento della condotta del lavoratore. Ed ancora, va segnalata la decisione con cui, avuto riguardo al potere di controllo datoriale, la Cassazione ha SInificativamente precisato che tale potere non si traduce in un obbligo, atteso che “non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro. Né siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 16196/09): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, che fa sì che normalmente il datore di lavoro conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli” (cfr. Cass., 17 maggio 2016, n. 10069, che dunque ha confermato come la tempestività della contestazione disciplinare vada valutata “in relazione al momento in cui il datore di lavoro abbia acquisito piena conoscenza dell'infrazione”; v. ancora di recente Cass., 12 maggio 2020, n. 8803, che ha ritenuto i requisiti della immediatezza e tempestività, condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa, compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, eSIono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro). Il Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione dei predetti principi nella sentenza gravata ed ha rilevato la tempestività delle contestazioni, anche considerato che la Società e l'Associazione, sono venute a conoscenza dei fatti e della gravità delle condotte del SI. olo “dopo lo svolgimento dell'istruttoria interna”. Pt_1
Le censure avanzate dall'appellante sono irrilevanti e infondate tanto in fatto quanto in diritto. In primo luogo, il conteggio dell'appellante principale del tempo intercorso tra la data in cui gli illeciti sono stati commessi e la data della contestazione disciplinare è assolutamente irrilevante e non vale in alcun modo a far venir meno la valenza disciplinare delle gravi condotte. Come è noto, ciò che rileva è il momento di piena conoscenza dei fatti da contestare.
ed non hanno in alcun modo “perdonato” o “tollerato” Controparte_3 Controparte_1 gli illeciti commessi dal SI. ma hanno scoperto le condotte contestate e il modus Pt_1 operandi dell'ex Direttore Generale, solamente dopo le denunce dei lavoratori pervenute al nuovo Presidente, e alla successiva e attenta istruttoria interna. Persona_2
In secondo luogo, con il ricorso in appello il SI. rova poi a sostenere che Pt_1 [...]
[...]
[...] [...]
e avessero già conoscenza dell'operato del SI. ma così CP_6 Controparte_1 Pt_1 non è. In particolare, secondo l'appellante, con le denunce dei lavoratori
[...]
e avrebbero appreso solamente la “volontà di questi ultimi di CP_3 Controparte_1 far valere loro diritti…” rispetto a “quanto occorso e ben conosciuto” e non le condotte denunciate, che sarebbero state note “fin dal momento della loro commissione” (ricorso in appello pag. 13). Tuttavia, ad avviso di questa Corte, l'affermazione che le condotte contestate fossero conosciute, tollerate o approvate dalle datrici di lavoro, odierne appellate, non corrisponde al vero. Il SI. era il vertice apicale di entrambe le datrici di lavoro ed era lui che Pt_1 rappresentava l'operato e l'andamento aziendale al CdA e al Presidente. Il CdA e il Presidente conoscevano quindi solo quanto riferito dal SI. il quale, ovviamente, Pt_1 si asteneva dal riferire dei propri illeciti. Anche quanto discusso durante il ConSIlio di Amministrazione del 21.2.2020 è esemplificativo di ciò. Intanto, lo stesso verbale precisa che “il dr. egge una relazione sull'attività svolta e comunicando al conSIlio alcune Pt_1 proposte di riorganizzazione aziendale…”. Tale riorganizzazione aziendale comportava l'esternalizzazione dei servizi OCM e, guarda caso, la soppressione del posto dei mal tollerati dipendenti e Nello specifico, il verbale del ConSIlio Pt_3 Per_1
d'Amministrazione precisa: “In relazione alla necessità di una riorganizzazione aziendale, il dr. rosegue nella lettura della propria relazione sul tema ed evidenzia Pt_1 che, a suo avviso, la dipendente (impiegata prima in amministrazione, poi Per_1 nella comunicazione e infine in reception, non avendo competenze specifiche nei precedenti ruoli), non è una figura utile e risulta in esubero nell'ambito dell'organizzazione, ne suggerisce quindi il licenziamento al rientro della malattia, con pagamento del periodo di preavviso dovuto. Anche si legge nella Parte_3 relazione del Direttore, sarebbe in esubero perché adesso la relativa attività nell'ambito dell'OCM è stata esternalizzata e affidata alla in modo da ridurre i costi” Controparte_7
(Verbale ConSIlio d'Amministrazione del 21.2.2020). Controparte_3
Quindi è il SI. figura apicale di che ha proposto al CdA una Pt_1 Controparte_3 riorganizzazione per motivi oggettivi senza nulla (ovviamente) rilevare in merito agli intenti punitivi e vessatori della riorganizzazione. Sulla “trasparenza” dell'odierno appellante nei confronti del CdA, si richiama altresì quanto accaduto a fine 2020, quando il SI. ha comunicato al ConSIlio dati previsionali assolutamente gonfiati e Pt_1 inveritieri: rispetto ad un presunto pareggio di bilancio annunciato dal SI. ottobre Pt_1
2020, la società ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita di € 800.000,00. Allo stesso modo, solamente a seguito dei controlli è emerso che il SI. i era fatto Pt_1 corrispondere premi che non erano dovuti in quanto non erano stati raggiunti gli obiettivi. I documenti richiamati a pag. 16 del ricorso in appello (v. doc. 29 dell'appellante principale uno relativo a l'altro a non dicono né che Controparte_3 Controparte_1
12 i premi erano dovuti, né che le datrici di lavoro sapessero che il SI. si stava Pt_1 appropriando impropriamente di somme. Si tratta, invero, di documenti riepilogativi trasmessi da al SI. dove viene esclusivamente riportata la voce CP_8 Pt_1 complessiva degli emolumenti riconosciuti al lavoratore e non le singole voci retributive, tra cui i premi o gli straordinari. Successivamente, è altresì emerso che il dott. veva sfruttato la propria posizione Pt_1 per dare disposizione all'ufficio amministrativo di raddoppiare il premio massimo contrattualmente previsto, facendolo pagare una parte a e altra parte a Controparte_3
e nascondendo così i maggior costi (tali somme sono oggetto di autonoma Controparte_1 domanda restitutoria Nemmeno i controlli, effettuati dopo che il Presidente ha ricevuto le Persona_2 denunce dei dipendenti il 28.7.2020, il 25.9.2020 e il 25.11.2020 (v. docc. 7 e 10 delle parti appellate), possono essere considerati tardivi. Non è, infatti, configurabile alcun onere del datore di lavoro di adottare per ciascuna inadempienza un singolo provvedimento disciplinare, a maggior ragione nel rapporto di lavoro dirigenziale in cui non sono previste sanzioni conservative. Solamente con le denunce dei predetti dipendenti, le datrici di lavoro sono venute a conoscenza dei trattamenti che il SI. a riservato nei confronti della SI.ra e del dott. Pt_1 Per_1 Pt_3
Considerata la gravità delle accuse avanzate dai dipendenti, le datrici di lavoro hanno, quindi, deciso di controllare attentamente l'operato del proprio Direttore Generale. Le verifiche hanno fatto emergere i gravi comportamenti tenuti nei confronti dei dipendenti e, in generale, il modus operandi del SI. che aveva fino ad allora agito in modo Pt_1 del tutto incontrastato e incontrollato. Ciò ha richiesto ulteriori accertamenti, anche con riguardo all'utilizzo del potere direttivo esercitato dallo stesso. Ne è seguita una delicata attività volta a verificare anche le somme che il SI. i era fatto erogare, anche se Pt_1 non dovute, approfittando della propria posizione apicale. Nel corso degli approfondimenti, la situazione della SI.ra è poi precipitata con la caduta in Per_1 malattia e le dimissioni per giusta causa avvenute il 22 dicembre 2020, al che
[...]
e sono immediatamente intervenute contestando quanto emerso CP_3 Controparte_1 fino a quel momento. Alla luce di tale complessa ed articolata attività, che certamente non poteva essere effettuata dal precedente presidente rimasto in carica fino a luglio 2020, vuoi per CP_4 connivenza con il SI. vuoi per disinteresse o lontananza, non può essere messa in Pt_1 discussione la tempestività delle contestazioni in esame, trasmesse il 29.12.2020, non appena le predette verifiche ed indagini sono state chiuse ed è emersa a carico del dirigente una situazione del tutto inaccettabile, come espressamente riportato in sede di addebito disciplinare (v. docc. 20 e 21 delle parti appellate). Tra l'altro, anche successivamente al licenziamento sono emersi altrettanti e gravi illeciti
– evidentemente non noti alla datrici di lavoro nemmeno al momento del licenziamento
13 –, posti in essere dal SI. quali l'indebita percezione degli straordinari, l'indebita Pt_1 trasformazione del premio da lordo a netto, le false informazioni al ConSIlio. Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello, ad avviso della Corte, va respinto. Va, poi, esaminato e disatteso il terzo motivo di gravame, contraddistinto dalla lettera C), logicamente prioritario rispetto al secondo (riguardante la sussistenza degli addebiti contestati), a mezzo del quale ci si duole, in sintesi, che “(..) il ricorrente è stato colpito da due differenti provvedimenti espulsivi, comminati da due differenti società, sulla base di distinte condotte e ha proposto impugnazione avverso ciascuno di essi. Ancorché i ricorsi siano poi stati riuniti per parziale identità delle questioni trattate, si era evidenziato come, ai fini della decisione, il Giudicante avrebbe dovuto considerare partitamente i due provvedimenti adottati dalle resistenti, ed esprimersi sulla legittimità
o meno di ciascuno di essi. Anche in sede di note conclusive si era ribadito come, pur ritenendosi, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, complessivamente infondate le contestazioni delle resistenti, non potesse in ogni caso applicarsi alcun automatismo in forza del quale la non creduta pronunzia di legittimità di uno dei due provvedimenti espulsivi, dovesse implicare una automatica liceità dell'altro. Sul punto la sentenza nulla dice. (…)”. Ebbene, nonostante la sentenza gravata, ad onor del vero, non illustri le ragioni per le quali appaia doveroso considerare unitariamente gli illeciti disciplinari posti in essere dal SI. tanto nei confronti di che nei confronti di Pt_1 Controparte_3
tale scelta risulta indubbiamente corretta in quanto come Controparte_1 puntualmente dedotto dalla difesa dell'odierne parte appellate le gravissime condotte tenute dall'allora ricorrente “nei confronti del personale di rilevano Controparte_3 altresì per, e sono state contestate da, in quanto i dipendenti di Controparte_1 [...] svolgono servizi anche nei confronti della controllante in virtù CP_3 Controparte_1 del contratto di service vigente tra le stesse (testimonianze SI.ri e . Il Tes_1 Pt_3 SI. dirigeva dipendenti e operava indistintamente come direttore di Pt_1 [...]
e di e le condotte sono state contestualmente contestate da CP_3 Controparte_1 entrambe le società ed hanno determinato una valutazione complessiva dell'operato del ricorrente”. Effettivamente, come emerso dall'istruttoria, ed sono Controparte_3 Controparte_1 fortemente connesse e il SI. i rivolgeva ai dipendenti e li dirigeva indistintamente Pt_1 come direttore di e di Anche per questo le condotte Controparte_3 Controparte_1 sono state contestate da entrambe le datrici di lavoro, senza distinzione A ciò va aggiunto che, anche laddove non si condividesse tale valutazione, gli illeciti disciplinari posti in essere dall'odierno appellante nei confronti di ciascuna parte appellata, anche ove considerati in maniera distinta ed autonoma, sarebbero di per sé idonei a suffragare i licenziamenti per giusta causa disposti nei confronti del SI. Pt_1
14 A tanto consegue la reiezione anche del terzo motivo di appello. Ciò posto, si osserva che con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante, in merito ai licenziamenti per giusta causa disposti nei suoi confronti, censura le valutazioni del compendio probatorio in atti effettuate dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, sostenendo che una sua corretta disamina dovrebbe condurre ad una “valutazione della irrilevanza disciplinare dei comportamenti attribuiti al lavoratore”. Anche tale doglianza non coglie nel segno in quanto le prove acquisite nel corso del giudizio di prime cure hanno dato piena contezza di tutti gli illeciti disciplinari commessi dall'odierno appellante. Al riguardo, si osserva che per ragioni di chiarezza espositiva appare opportuno analizzare distintamente le singole contestazioni. Per quanto riguarda le condotte poste in essere in danno di si osserva Controparte_1 che al SI. stato contestato, in primo luogo, di aver sfruttato la propria posizione Pt_1 apicale per dare disposizione agli impiegati amministrativi di non trattenergli in busta paga il rimborso delle multe stradali che gli erano state inflitte, in violazione delle regole e della prassi aziendale secondo cui le multe vengono anticipate dalla società, ma devono essere rimborsate dal, e trattenute al, lavoratore che ha compiuto l'infrazione. Nel libello introduttivo del giudizio, il SI. a riconosciuto la debenza delle somme Pt_1 richieste a titolo di rimborso delle multe pari ad € 3.203,24 per le 24 multe ricevute dal 31.8.2018 al 31.12.2019 e non pagate. L'allora ricorrente ha provato a giustificarsi sostenendo di essere stato sempre disponibile a rimborsare le predette multe e di non essersi mai attivato per non farle trattenere in busta paga. In realtà, contrariamente a quanto riportato dal SI. è sempre stato lo stesso appellante a imporre alla SI.ra di Pt_1 Pt_5 non rimborsare tali spese, come confermato dalla chiare ed univoche deposizioni testimoniali assunte sul punto in prime cure1. Ebbene, ad avviso della Corte, il fatto contestato sussiste e ben testimonia il contegno del SI. i ritenersi al di sopra delle regole aziendali, a differenza di tutti gli altri, nonché Pt_1 il convincimento di poter disporre delle risorse della società a proprio vantaggio. ha, poi, contestato al SI. la mancanza di trasparenza nei Controparte_1 Pt_1 rapporti con alcuni fornitori. Ebbene, anche in questo caso, l'istruttoria condotta in prime cure ha confermato la gestione non corretta e poco trasparente dei contratti con alcuni fornitori. Contrariamente a quanto riferito dal SI. i contratti dovevano essere sempre controfirmati dal Pt_1 Presidente2, mentre i contratti oggetto di contestazione non sono stati sottoposti alla sottoscrizione del Presidente (v. doc. 15 fasc. di primo grado . Controparte_1
In terzo luogo, ha contestato al SI. la perdurante e reiterata Controparte_1 Pt_1 violazione del divieto di fumare in azienda. Sul punto, si osserva che tutti i testimoni hanno ribadito che, noncurante delle regole e del rispetto delle persone che aveva davanti, il SI. era solito fumare in azienda, Pt_1 nonostante il divieto di fumo in azienda3. È stato inoltre confermato che, proprio sotto la finestra dove il SI. era solito fumare, nel 2017 è scoppiato un incendio. Pt_1
Successivamente a tale episodio il ricorrente ha semplicemente cambiato luogo dove fermarsi a fumare. Quanto, poi, alle condotte tenute dall'odierno appellante nei confronti del personale dell'associazione si osserva che anche queste condotte hanno trovato Controparte_3 compiuto riscontro nell'istruttoria di prime cure. In particolare, le condotte discriminatorie tenute dall'odierno appellante nei confronti della SI.ra sono state ampiamente confermate dai testimoni escussi. Ancor Per_1 più gravemente, è emerso che il SI. non solo non ha fatto nulla per tutelare la Pt_1 lavoratrice dalle molestie avanzate da un fornitore aziendale, e non è nemmeno intervenuto quando ha personalmente assistito alle stesse, ma non ne ha mai preso le distanze e, anzi, ha addirittura deciso di organizzare una cena aziendale proprio nel ristorante del predetto fornitore4.
Nonostante le doglianze della SI.ra confermate anche dagli altri testimoni, il SI. Per_1 si è sempre ben guardato dall'intervenire e dal tutelare la lavoratrice e non ha Pt_1 nemmeno ritenuto di interrompere il rapporto commerciale con l'azienda del SI.
[...]
ma ha semplicemente atteso la naturale scadenza del contratto a primavera 2020. CP_9 Oltre a ciò, l'allora ricorrente ha deciso di organizzare una cena aziendale nel locale del SI. comportandosi come se nulla fosse successo5. CP_9
I testi escussi hanno altresì confermato le condotte vessatorie tenute personalmente dal SI. ei confronti della SI.ra nonché il demansionamento della lavoratrice. Pt_1 Per_1
In particolare, è emerso che al rientro dalla maternità, a febbraio 2017, la SI.ra da Per_1 addetta al controllo di gestione è stata adibita dal SI. a svolgere compiti di mera Pt_1 segreteria e successivamente di addetta al centralino. La SI.ra è stata poi assente Per_1 dal lavoro per sottoporsi a terapie salvavita e il SI. a affidato le sue mansioni ad Pt_1 altra dipendente6. Al suo rientro in ufficio, in data 7.1.2020, l'allora ricorrente ha “accolto” la lavoratrice facendola accomodare su una scrivania vuota in mezzo ad un corridoio e relegandola al ruolo di centralinista7.
Ad avviso di questa Corte, si tratta di condotte assolutamente inaccettabili, per di più tenute nei confronti di una lavoratrice al rientro dalla maternità e perpetuate anche dopo un periodo di assenza per seri motivi di salute. Anche il demansionamento e le condotte vessatorie riservati dal SI. al dott. Pt_1
soggetto non gradito all'allora ricorrente, sono stati ampiamente provati. Parte_3
Il dott. era account dei progetti cofinanziati, poi lo stesso ha dichiarato: Pt_3
“gradualmente mi sono state tolte le mansioni di cui mi occupavo prima e alla fine mi sono occupato solo di mansioni di segreteria”, sempre per decisione del SI. La Pt_1 testimone, SI.ra , che è stata assistente del dott. prima che il SI. Testimone_3 Pt_3 lo privasse di tale risorsa, ha altresì confermato che l'atteggiamento ostile nei Pt_1 confronti del dott. è iniziato con un'aggressione verbale da parte del SI. Pt_3 Pt_1 avvenuta perché l'allora ricorrente aveva scoperto che il dott. aveva espresso al Pt_3
Presidente pro tempore dubbi e perplessità su alcune attività dell'odierno CP_4 appellante e aveva chiesto chiarimenti su alcune procedure aziendali8. Anche il SI. ha confermato con la sua deposizione il demansionamento del SI. posto Tes_1 Pt_3 in essere dal SI. CP_10
Oltre a privarlo delle mansioni e dell'assistente, il SI. a poi dato esplicito ordine Pt_1 di inibire al dott. l'accesso al server aziendale, alla mail e di restituire il cellulare Pt_3 utilizzato, come confermato dal SI. e dalla SI.ra Pt_3 Parte_8
Contrariamente a quanto ha tentato e tenta di sostenere il SI. alla base di tali Pt_1 trattamenti e del demansionamento non vi era alcun motivo aziendale o organizzativo, ma un evidente intento punitivo, così come si evince dalla deposizione del SI. Tes_4
Oltre a ciò, per mera ripicca personale ed a scopi punitivi, il SI. ha annullato la Pt_1 partecipazione già programmata del dott. al Vinitaly 2008 “perché nei giorni Pt_3 precedenti aveva partecipato ad una riunione di presentazione di alcuni candidati al ConSIlio di Amministrazione di Enoteca alternativi al programma dell'Enoteca del SI (testimonianza del SI. . A propria difesa, l'allora ricorrente ha Pt_1 Tes_1 riferito che la privazione del ruolo di account dei progetti cofinanziati di cui sopra sarebbe dipesa alla negligenza del dott. nella gestione di una pratica per il finanziamento Pt_3 della sede. Il Presidente , tuttavia, ha negato tale circostanza (v. testimonianza CP_4 SI. ). CP_4
Le vessazioni nei confronti dei SIg.ri e sono perdurate anche nel periodo di Pt_3 Per_1 lock down, durante il quale l'odierno appellante li ha collocati in cassa integrazione in percentuali assai maggiori rispetto ai colleghi. In particolare, il SI. è intervenuto Pt_1 personalmente per modificare i turni di rotazione in CIG proposti dal SI. Tes_1 proprio al fine di penalizzare maggiormente i due lavoratori mal tollerati. Il teste ha, infatti, confermato che le modifiche alla proposta da lui predisposta di equa Tes_1 turnazione in CIG fatte a matita e a penna sul doc. 13 del fasc. di primo grado di
[...] sono del SI. CP_1 CP_11
Se fosse stato per il SI. il dott. e la SI.ra non avrebbero dovuto più Pt_1 Pt_3 Per_1 svolgere alcuna mansione, tanto che l'allora ricorrente è arrivato a presentare e a proporre al ConSIlio d'Amministrazione una riorganizzazione aziendale volta esclusivamente alla soppressione delle loro posizioni lavorative (v. Verbale ConSIlio d'Amministrazione del 21.2.2020: doc. 31 fasc. di primo grado . Controparte_3 Controparte_1
L'uso di comportamenti e di toni inappropriati nei confronti dei dipendenti emerge anche con riferimento al perdurante rifiuto del SI. i rivolgere perfino solamente la parola Pt_1 alle SI.re e Pt_5 Parte_10
Da un lato, il SI. si è rifiutato di rivolgere la parola a due dipendenti;
dall'altro Pt_1 lato, ha riservato trattamenti di favore al SI. retribuendolo con denaro Per_3 dell'Associazione per “missioni” non svolte in favore di e concedendogli altresì CP_1 rimborsi non previsti dal contratto, nonché l'utilizzo del furgone aziendale (v. doc. 14 fasc. di primo grado e testimonianza SI. . Controparte_1 Tes_1
In sintesi, la gestione del personale ed il rispetto dei diritti dei propri dipendenti da parte del SI. ben riassunta da quanto dallo stesso è stato più volte ribadito ed espresso Pt_1 anche alla presenza del SI. e della SI.ra in commento alla Tes_1 Tes_2 ricezione della pec del 25.11.2020 trasmessa dal sindacato per la tutela della SI.ra Per_1
“faccia quello che vuole, non risolve nulla…. Siamo un'azienda con meno di 10 dipendenti e faccio quello che voglio” (v. testimonianze SIg.ri e . v. Tes_2 Tes_1
Altri illeciti disciplinari contestati all'odierno appellante, riguardano l'appropriazione delle password personali dei dipendenti e la mancanza di trasparenza nei rapporti con i fornitori di . Controparte_3
Anche la sussistenza di tali addebiti, ad avviso di questa Corte, è stata confermata dall'istruttoria condotta in prime cure. Come testimoniato dalla SI.ra , il SI. pretendeva di conoscere le Tes_2 Pt_1 password di tutti dipendenti, così da poter accedere ai loro pc e controllare la loro casella di posta elettronica, in aperta violazione del loro diritto alla riservatezza14. È stata altresì confermata la gestione non corretta e poco trasparente dei contratti con alcuni fornitori. Contrariamente a quanto riferito dal SI. i contratti dovevano essere sempre Pt_1 controfirmati dal Presidente15, mentre i contratti oggetto di contestazione non sono stati sottoposti alla sottoscrizione del Presidente (v. doc. 15 fasc. di primo grado delle parti appellate). Al SI. stato poi contestato di aver sfruttato la propria posizione apicale per dare Pt_1 disposizione agli impiegati amministrativi di corrispondergli il premio di risultato indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi. Ciò in aperto contrasto con quanto contrattualmente previsto: il contratto dell'1.7.2010 stipulato con - doc. 2 Controparte_1 di parte appellata - prevedeva un premio annuale massimo di 7.200,00 € lordi per il raggiungimento degli obiettivi relativi al margine operativo lordo e di 5.000,00 € lordi per gli obiettivi legati al fatturato, per un totale massimo di 12.200,00 € lordi al raggiungimento di entrambi gli obiettivi. Successivamente, è poi emerso non solo che il SI. i era fatto corrispondere premi Pt_1 anche senza il raggiungimento degli obiettivi, ma addirittura che si era fatto corrispondere il premio in misura doppia rispetto all'importo massimo di 12.200,00 € lordi sfruttando la duplicazione del rapporto di lavoro e l'assunzione quale dirigente part time anche da parte di Quest'ultima circostanza rileva non solo ai fini disciplinari (anche Controparte_3 se non contestata perché emersa successivamente) in quanto ben testimonia il suo atteggiamento, ma anche per le domande azionate in via riconvenzionale Secondo il ricorso in appello, con “uno dei passaggi più oscuri della sentenza di primo grado” (ricorso in appello, pag. 29), il Tribunale di Bologna avrebbe confuso la circostanza oggetto di contestazione disciplinare (percezione indebita dei premi di risultato per mancato raggiungimento degli obiettivi) con i fatti oggetto di una delle domande riconvenzionali (restituzione dei premi eccedenti il massimo erogabile). Il Tribunale avrebbe fatto un errore “logico argomentativo” in quanto avrebbe ritenuto sussistente l'addebito circa la corresponsione illecita dei premi per mancato raggiungimento degli obiettivi e allo stesso tempo avrebbe rigettato la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione dei medesimi importi, accogliendo solo la domanda riconvenzionale di restituzione dei premi riconosciuti in eccedenza rispetto ai massimi previsti. In effetti, sul punto la sentenza è illogica e errata: ma non perché ha ritenuto legittimo il licenziamento, come sostenuto dal SI. ma perché ha rigettato la domanda di Pt_1 restituzione dei premi pretesi e fatti erogare nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi, aspetto oggetto di approfondita trattazione in correlazione all'appello incidentale proposto dalla società appellate. In ogni caso, si rileva che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto infondato il tentativo dell'allora ricorrente di giustificare la percezione indebita dei premi (sia perché eccedenti il massimale, sia per il mancato raggiungimento degli obiettivi) che sarebbe avvenuta negli anni secondo un asserito - e clamorosamente smentito - accordo annuale tra il SI. il Presidente . Il Tribunale di Bologna ha correttamente valutato Pt_1 CP_4 che “risulta pertanto infondata la tesi dell'attore, laddove afferma che il premio annuale, nella misura allo stesso erogata, fosse frutto di un accordo tra il presidente dell'epoca
e lo stesso (v. sentenza, pag. 12). CP_4 Pt_1
A conferma del fatto contestato il SI. ha dichiarato che: “da quando sono io Tes_1 il responsabile dell'amministrazione il SI a dato sempre disposizione che gli Pt_1 venisse riconosciuto il premio annuo nella misura massima prevista di € 12.200,00 indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi” (v. testimonianza SI. . Tes_1
20 Il testimone ha inoltre confermato il contenuto del doc. 17 e affermato che per gli anni 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 non erano stati raggiunti tutti gli obiettivi di bilancio. Nonostante questo, il SI. i era fatto corrispondere l'importo massimo (addirittura Pt_1 moltiplicato per due) del premio. Pertanto, l'addebito, già provato documentalmente (v. doc. 17 fasc. di primo grado delle parti appellate), è stato confermato dall'istruttoria svolta, come espressamente sottolineato dalla sentenza impugnata, che, sulla sussistenza della condotta confermata e sulla rilevanza disciplinare della stessa, non può che essere confermata. Osserva, poi, la Corte che le gravissime condotte tenute dal SI. sopra Pt_1 analiticamente descritte, costituiscono evidente violazione degli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro, dalla legge e dal CCNL e integrano certamente giusta causa di licenziamento sia singolarmente considerate, sia, a maggior ragione, se valutate complessivamente. Come noto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” (v., da ultimo, Cass. 26.6.2020, n. 12841). Applicando tale principio al caso di specie, non può certo dubitarsi della legittimità dei licenziamenti per giusta causa qui impugnati. Come si è visto sopra, il SI. venuto ripetutamente meno a suoi specifici compiti Pt_1
e doveri derivanti dalla legge e dal CCNL: ha maltratto i dipendenti assegnatigli, ha abusato della propria posizione e del clima di terrore e impunità creato per arricchirsi personalmente ed ha arbitrariamente disatteso specifiche direttive aziendali. Il contegno complessivo dell'odierno appellante non si riduce, dunque, ad un episodio isolato, ma è costituito da una lunga serie di gravi violazioni e abusi – ancora più eclatanti se si considerano l'incarico fiduciario e la posizione apicale dell'allora ricorrente – che dimostrano il totale disprezzo del SI. l rispetto dei dipendenti affidatigli, nonché Pt_1 della normativa e delle direttive aziendali e dell'obbligo di diligente adempimento dei suoi doveri e compiti. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di gravame va recisamente respinto. Va, poi, esaminato il quarto motivo di gravame, (rubricato “D. Erronea valutazione e difetto di motivazione in relazione al rigetto delle domande del ricorrente di corresponsione di somme”). Al riguardo, va osservato che oltre alla richiesta di
21 declaratoria di illegittimità dei provvedimenti espulsivi, con i propri ricorsi il SI Pt_1 aveva richiesto l'accertamento del proprio diritto alla percezione di ulteriori somme di denaro a titolo di differenze retributive per il lavoro supplementare asseritamente prestato, di premi non erogati, di compensi quale amministratore della società e di Parte_2 risarcimento per il licenziamento ingiurioso subito, nonché alla corresponsione di importi indicati nelle stesse buste paga redatte dalle parti appellate, ma mai versati. Con la sentenza gravata è stato riconosciuto unicamente il diritto del SI a Pt_1 percepire le somme allo stesso dovute quali emolumenti di fine rapporto relativi alle buste paga del mese di febbraio 2021, peraltro mai contestati, mentre le altre richieste economiche sono state respinte. Con il quarto motivo di impugnazione, l'odierno appellante ha censurato le valutazioni del Giudice a quo in punto alla reiezione delle sue ulteriori pretese economiche. A dispetto di quanto sostenuto dal SI. in realtà, anche tali valutazioni appaiono corrette e Pt_1 meritevoli di conferma. In particolare, per quanto riguarda la domanda dell'allora ricorrente di pagamento di una annualità di retribuzione a titolo di risarcimento per “licenziamento ingiurioso”, deve ritenersi corretto il suo rigetto da parte del Giudice a quo per mancata allegazione e, soprattutto, mancata prova dei fatti idonei a sostenerla. Il SI. chiamato proprio a testimoniare circa la natura ingiuriosa del Testimone_5 licenziamento e il discredito che ne sarebbe derivato per il SI. si è limitato a Pt_1 riferire di aver saputo del licenziamento, ma di non conoscerne i motivi16. Anche dalla testimonianza dell'ex direttore non emergono ingiurie e denigrazioni nei CP_4 confronti del SI. anzi17. Pt_1
Non vi è nient'altro a sostegno di tale pretesa risarcitoria dell'appellante, il che la dice lunga sulla sua infondatezza. Nella specie mancano del tutto le modalità offensive e ingiuriose del licenziamento, il grave pregiudizio reputazionale e finanche la lesiva pubblicità dei motivi del licenziamento. La sentenza gravata, poi, merita conferma anche nella parte in cui ha rigettato la richiesta di pagamento dell'allora ricorrente del premio 2020. L'istruttoria svolta in prime cure, infatti, ha confermato che nel 2020 non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi per la maturazione del premio di risultato del SI. Pt_1
Infatti, il margine operativo lordo (l'EBITDA) 2020 è stato inferiore al margine operativo lordo dell'anno precedente e il fatturato 2020 è stato inferiore al fatturato del 2019 (v. doc. 28 fasc. di primo grado delle odierne parti appellate). Non essendo stati raggiunti tali obiettivi, il SI. non aveva diritto di percepire il Pt_1 premio di risultato relativo al 2020 e la relativa richiesta di pagamento è stata correttamente respinta dal Giudice a quo. Allo stesso modo, la richiesta dell'allora ricorrente del pagamento di € 34.109,46 a e di € 38.342,02 a a titolo di straordinari, ad avviso di Controparte_1 Controparte_3 questa Corte, è infondata per i seguenti motivi: i) la domanda è stata avanzata da un dirigente, al quale non spettano perché non si applica la disciplina dell'orario di lavoro;
ii) il SI. ha già percepito mensilmente in busta paga da e da Pt_1 Controparte_3 straordinari forfettizzati (pari ad € 38.819,55 da ciascun datore di lavoro), Controparte_1 che erano stati contrattualmente previsti al momento dell'assunzione con conferimento dell'incarico dirigenziale, considerato un possibile intenso impegno del dirigente;
iii) oltre al pagamento di straordinari forfettizzati, come confermato dall'istruttoria, il SI. ha abusato della propria posizione apicale per farsi corrispondere in busta paga e Pt_1 ricevere il pagamento di ulteriori somme a titolo di indennità supplementare e straordinari festivi pari alla somma complessiva di € 65.211,17. Del tutto correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha rigettato tali pretese dell'odierno appellante principale, ribadendo la non debenza delle somme richieste e ricordando che al dirigente non spetta il pagamento degli straordinari, salvo che non provi
“che le ore di lavoro che afferma di aver svolto sarebbero state esorbitanti in maniera tale da avere superato in modo sistematico un ipotetico orario massimo ragionevole in rapporto alla tutela del diritto costituzionale alla salute” (sentenza, pag. 13). i) È infatti principio basilare del nostro ordinamento che ai dirigenti e al personale direttivo non si applichi la disciplina relativa all'orario di lavoro e che, pertanto, sia per loro escluso il diritto al pagamento degli straordinari Già la disciplina, di cui al decreto legge n. 962 del 15 marzo 1923, prevedeva la non applicabilità dell'orario massimo di lavoro al "personale direttivo". Parimenti, l'art. 17 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di normale di lavoro (stabilito in 40 ore settimanali dall'art. 3, D.lgs. n. 66/2003) dei dirigenti e del personale direttivo delle aziende, ovvero dei
“lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”. La Corte di Cassazione ha, inoltre, sempre stabilito che: “nei confronti del personale direttivo — categoria comprensiva non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, ma anche del personale dirigente cosiddetto minore, ossia impiegati di prima categoria con funzioni direttive, capi di singoli servizi o sezioni d'azienda, capi ufficio e capi reparto — escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può
23 sorgere nel caso in cui la normativa collettiva delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute” (Cass. 29.11.2012, n. 21253). E ancora, “non spetta alcun compenso per lavoro straordinario a chi esercita funzioni direttive, se la prestazione lavorativa non si protragga oltre il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravoso ed usurante. Tale principio, peraltro, nemmeno contrasta con l'art. 36 Cost., restando fermo il principio che chi esercita funzioni direttive deve percepire una paga adeguata. L'onere di provare tale particolare gravosità grava sul lavoratore” (Cass. 27.3.2008, n. 7916; più recentemente, Cass. 12.4.2017, n. 9380). In ragione di quanto sopra, i dirigenti hanno diritto al compenso per il lavoro straordinario esclusivamente quando sia previsto anche per essi il rispetto dell'orario normale di lavoro, oppure nel caso in cui la durata della prestazione svolta sia tale da rendere particolarmente gravosa ed usurante l'attività e da creare un pregiudizio alla salute del lavoratore: nessuna delle due condizioni ricorre nella specie. Il contratto di nomina a dirigente del 1.7.2010 dell'allora ricorrente, al punto 7, specifica che, in quanto dirigente, il SI. on sarebbe stato soggetto alla disciplina dell'orario Pt_1 di lavoro in virtù dell'art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923 e dell'art. 17, comma quinto, lettera a), d. Lgs. n. 66/2003. Viene previsto, infatti, che la prestazione lavorativa del dirigente
“non è quantificabile” e, proprio in considerazione di eventuali prestazioni rese oltre l'orario, viene riconosciuta l'indennità speciale pari a 571,43 € “che sostituisce ed assorbe fino a concorrenza ogni altro trattamento accessorio dovuto e/o connesso a tali prestazioni” (doc. 7 ex adv.). Tale indennità è sempre stata erogata al SI. Anche Pt_1 il CCNL dei Dirigenti del Terziario stabilisce all'art. 12 che: “in considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti”. L'assenza di un orario di lavoro, nonché l'impossibilità di una sua predeterminazione, valgono a maggior ragione a seguito del conferimento al SI. del doppio incarico Pt_1 di Direttore Generale. L'indicazione di “part time” al 50% è chiaramente un mero criterio per l'imputazione del trattamento economico tra le due datrici di lavoro e per l'incidenza degli istituti indiretti (maturazione ferie, ratei etc.), ma, ovviamente, non SInifica che il SI. dovesse Pt_1 timbrare, la mattina, il cartellino presso e, il pomeriggio, presso Controparte_1 [...]
o che maturasse il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni per lavoro CP_3 straordinario o supplementare al decorrere dalla 21° ora di lavoro settimanale.
24 Proprio per l'assenza di un preciso orario di lavoro, contestualmente al contratto è stata altresì stipulata un'integrazione alla lettera d'assunzione (doc. 3 fasc. di primo grado delle parti appellate) e pattuita una indennità ad personam di € 1.176,35 (558,18 € da
[...]
e 558,18 € da quale corrispettivo forfettizzato per le “eventuali CP_3 Controparte_1 ore di lavoro supplementare prestate”. Anche solo tali somme ad personam erogate al SI. in particolare 38.819,55 € da Pt_1
(analoga somma da , valgono ad assorbire Controparte_1 Controparte_3 qualsivoglia pretesa al pagamento di straordinari da parte del SI. Pt_1
Inoltre, correttamente la sentenza di primo grado ha rigettato la richiesta dell'allora ricorrente anche per la mancata prova dello svolgimento di ore di straordinario richieste e autorizzate dalla società in eccedenza rispetto a quelle forfettizzate, né tanto meno l'appellante ha dimostrato di essere stato costretto a lavorare in modo eccessivamente gravoso con una durata della prestazione oltre “i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute” (v. Cass. 29.11.2012, n. 21253). Anzi, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante principale, neppure è stata data la prova delle ore effettivamente lavorate. Il SI. ha chiarito che quelle “indicate dal SI. nel doc. 16 e di parte Tes_1 Pt_1 ricorrente erano le ore in esubero (rispetto al part time, non rispetto alle ore già retribuite) che il SI. osteneva di aver lavorato, ma non è stata data alcuna prova del fatto che Pt_1 sono state effettivamente lavorate. La tabella di cui al doc. 16 di parte ricorrente era un esempio di rendiconto, redatto dall'appallante, che veniva inviato per i progetti ai quali partecipava. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dal SI. per la partecipazione ai bandi Pt_1 CP_1 non ha mai ricevuto il rimborso diretto del costo del personale. Tale costo era una delle voci di spesa che venivano rimborsate in modo forfettizzato. Tra l'altro, il SI. Tes_1 ha confermato che: “la Regione Emilia Romagna al momento del saldo riferito all'anno 2020 ha negato a il rimborso di € 22.000,00 in quanto il costo Controparte_3 lavorativo del SI stato ritenuto eccessivo” (v. testimonianza SI. . Pt_1 Tes_1
Inoltre, era il SI. ad organizzare il proprio orario di lavoro e non può certo Pt_1 pretendere che le ore lavorative abbiano ecceduto i limiti della ragionevolezza arrecandogli un danno alla salute e che, nel caso, ciò sia imputabile alle datrici di lavoro. Da ultimo, la richiesta del pagamento di straordinari risulta infondata anche sotto un ulteriore e concorrente profilo e cioè se si considera che il SI. ha abusato della Pt_1 propria posizione apicale per farsi (già) corrispondere a titolo di ore di lavoro supplementare e di straordinari festivi, in violazione delle norme di legge e di contratto, la somma di € 28.759,98 da e la somma di €36.451,79 da Controparte_1 [...]
e così complessivamente € 65.211,17 CP_3
Alla luce di tutto quanto sopra, la sentenza di primo grado non può che essere confermata
25 anche su questo punto, con conseguente reiezione del quarto motivo di appello. Con l'ultimo motivo d'appello (§ E) il SI. a impugnato il capo della sentenza del Pt_1
Tribunale di Bologna che lo ha condannato alla restituzione della somma di € 46.747,00 per i premi percepiti in eccedenza rispetto al massimale annuo contrattualmente previsto. Come già visto in precedenza, il SI. aveva dato disposizione alle impiegate Pt_1 amministrative di corrispondergli quasi il doppio del premio previsto solo dal contratto con per di più indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi. Controparte_1
In particolare, per quanto riguarda le competenze per il 2016, 2017, 2018 e 2019 il SI. i è fatto corrispondere da € 71.782,00 e da € Pt_1 Controparte_3 Controparte_1
23.765,00 per un totale di 95.547,00 €, a fronte di un premio massimo di 48.800,00 € (12.200,00 x 4). Ne consegue che la somma di € 46.747,00 lordi che si è fatto erogare da
[...] non era dovuta in quanto eccedente il premio massimo previsto dal contratto. CP_3
Le risultanze istruttorie hanno permesso di comprendere e hanno documentato il meccanismo di duplicazione che ha portato al raddoppio dell'ammontare del premio: il SI. a sfruttato il passaggio a due rapporti di lavoro dirigenziali part time avvenuto Pt_1 nel 2016 per trasformare il premio massimo previsto dal contratto del 2010 da 12.200,00 euro lordi a 12.250,00 netti (circa 24.000,00 lordi), di fatto raddoppiandolo e nascondendo il maggior costo imputandolo e suddividendolo tra la Società e l'Associazione. Si veda al riguardo la testimonianza del SI. “il SI in quanto Tes_1 Pt_1 direttore part time di entrambe le società direi circa dal 2017 ha dato disposizione alle colleghe e , anche se essendo in un open space abbiamo sentito tutti, Pt_5 Tes_2 affinché il premio non era più lordo ma netto e doveva essere ripartito tra le due società anche se questo secondo aspetto non modificava la precedente prassi. Con questo meccanismo egli percepiva annualmente a titolo di premi € 24.000,00 lordi” (testimonianza SI. . Tale circostanza è stata ribadita anche dalla SI.ra Tes_1 Pt_5 addetta all'ufficio amministrativo che si occupa delle buste paga18.
Del tutto legittimamente la sentenza di primo grado ha, pertanto, condannato il SI. Pt_1
a restituire tali importi indebitamente percepiti. La difesa dell'odierno appellante secondo cui i premi eccedenti a quanto contrattualmente previsto sarebbero dovuti perché di volta in volta concordati e autorizzati dalla Società e dal Presidente durante appositi incontri annuali, alla presenza anche del SI. CP_4
è infondata ed è stata categoricamente smentita dall'istruttoria, come Tes_1 correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado: “è stato infatti documentato ( v. doc. n. 17 conv.) e confermato dalle testimonianze (testi e che il Tes_1 Pt_5 ricorrente che, come è noto, era direttore part time al 50% di entrambe le società) ha dato 18 “Non ricordo esattamente la cifra, ma ricordo che la cifra inizialmente era lorda poi è divenuta netta, a parte questa differenza era sempre la medesima. Non era mia competenza verificare il raggiungimento degli obiettivi. Dal 2016 il SI i ha dato disposizioni di dividere il premio previsto dal contratto di dividendolo al 50% Pt_1 Controparte_1 a carico di e al 50% a carico di (testimonianza SI.ra Controparte_3 Controparte_1 Pt_5 26 disposizione al collega di erogare in suo favore tali premi in misura doppia, Tes_1 secondo il meccanismo puntualmente descritto nella testimonianza: risulta pertanto infondata la tesi dell'attore, laddove afferma che il premio annuale, nella misura allo stesso erogata, fosse frutto di un accordo tra il presidente dell'epoca e lo stesso CP_4
(sentenza, pag. 12). Pt_1
Il presidente , chiamato a testimoniare sull'esistenza di tali accordi, non ha in CP_4 alcun modo riferito di aver concordato (annualmente e in apposite riunioni) che il SI. otesse ricevere il premio indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi o Pt_1 che l'ammontare del premio venisse trasformato da lordo a netto e così fosse raddoppiato, come invece vorrebbe far credere l'odierno appellante19. In realtà, dalle sue dichiarazioni risulta che era il SI. a quantificare i premi;
il Pt_1
Presidente non verificava mai personalmente l'ammontare del premio o il CP_4 raggiungimento degli obiettivi, ma si limitava a firmare quanto gli veniva sottoposto (come vedremo infra, sovente la firma avveniva ex post, dopo i pagamenti, non essendo spesso presente in ufficio). Invece, nonostante specifica domanda, il Presidente non ha confermato lo CP_4 svolgimento di una riunione annuale a tre con il SI. in cui veniva “concordato Tes_1
e trattato” con il SI. il premio di quest'ultimo. Il SI. nulla ha riferito in Pt_1 CP_4 merito a tale circostanza e il SI. l'ha espressamente e categoricamente Tes_1 negata20:
Ogni anno veniva, semmai, discusso tra il SI. e il Presidente il premio Pt_1 CP_4 annuale che veniva corrisposto agli altri dipendenti a Natale e che era pari a € 200,00; premio che nulla ha a che vedere con quello del SI. Pt_1
È, inoltre, emerso che nel 2019 il Presidente ha telefonato al SI. per CP_4 Tes_1 contestargli il pagamento del premio al SI. come riportato dal SI. Pt_1 Parte_13
Evidentemente il premio non era stato concordato con il SI. ! CP_4
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'allora ricorrente, il premio annuale non era in alcun modo frutto di un accordo tra il SI. il presidente derogatorio Pt_1 CP_4 rispetto all'accordo del 2010 (e comunque non è stata data alcuna prova di tali accordi), ma il SI. ha approfittato del proprio ruolo di Direttore per utilizzare le risorse Pt_1
27 aziendali a proprio personale vantaggio. Non vi erano accordi sul premio con il Presidente , anche perché aumenti del CP_4 premio avrebbero dovuto essere sottoposti al, ed approvati dal, CDA, come avvenuto nel 2016, quando è stato riconosciuto dal CDA un premio straordinario (che non è oggetto né di contestazione, né di domanda di restituzione: v. doc. 6 fasc. di primo grado parti appellate). Infine, l'odierno appellante principale aveva provato a sostenere che “l'atto dispositivo in forza del quale l'ufficio amministrativo provvedeva, poi, materialmente al versamento era sempre e comunque (come era logico che fosse) di provenienza presidenziale e sottoscritto dal Presidente Sciolette. V. doc. 25)… Le disposizioni di pagamento giungevano, sempre e comunque, dalla presidenza” (v. memoria difensiva alla riconvenzionale pag. 5), salvo poi ridimensionare l'intervento del Presidente per riferire che le disposizioni di CP_4 pagamento erano da lui firmati e che, comunque, ne fosse a conoscenza (v. ricorso in appello, pag. 44). L'istruttoria ha smentito anche tale assunto che, comunque, rimane del tutto irrilevante. I docc. 25 e 31 depositati dall'allora ricorrente in sede di memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale sono assolutamente inconferenti in quanto riguardano premi non oggetto di contestazione e che sono stati erogati sotto la presidenza del SI. Pt_14
Inoltre, anche da tali documenti emerge che i premi dovevano essere correlati al raggiungimento dei risultati. Guarda caso, invece, per i premi contestati non sono state depositate comunicazioni ad firmate dal presidente per il pagamento del CP_8 CP_4 premio. Assolutamente irrilevante è poi il fatto che le buste paga venivano sottoscritte dal SI. ; infatti, tale firma avveniva dopo i pagamenti (“I prospetti per le paghe erano CP_4 sottoscritti dal SI. e io li comunicavo all' , poi nel caso di presenza del Pt_1 CP_8
Presidente ne approfittavo per farglieli firmare, ma se non c'era la sua firma non era necessaria né vincolante, la procedura procedeva ugualmente e la firma veniva apposta con calma dal Presidente”: testimonianza SI.ra . Pt_5
I documenti non dicono certamente di una paternità della decisione del SI. , che CP_4 firmava senza controllare, come da lui confermato (“Io ho sempre firmato ciò che mi veniva sottoposto, credo anche i prospetti paga ma non lo ricordo. Era prassi che io firmassi tutti i documenti”: testimonianza SI. ). CP_4
Allo stesso modo il doc. 29 dell'allora ricorrente è un documento riepilogativo trasmesso da al SI. dove viene esclusivamente riportata la voce complessiva degli CP_8 Pt_1 emolumenti riconosciuti al lavoratore e non le singole voci retributive, tra cui i premi o gli straordinari, e quindi nulla dice in merito alla conoscenza – e soprattutto alla debenza
– dei premi in misura doppia rispetto a quanto contrattualmente previsto. Dalla sfrontatezza dimostrata nelle richieste di pagamento dei premi (e degli straordinari) emerge con chiarezza come il SI. abbia utilizzato la propria posizione apicale, Pt_1
28 approfittando della lontananza, della connivenza e del mancato controllo del Presidente
, per disporre delle risorse delle sue datrici di lavoro a proprio uso e consumo. CP_4
Tutto quanto sopra, oltre a determinare la legittimità della condanna alla restituzione dei premi erogati in misura superiore al premio massimo annuale stabilita dalla sentenza di primo grado, vale altresì a fondare la richiesta di restituzione dei premi indebitamente percepiti per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa sul punto, l'appello principale proposto dal lavoratore va integralmente respinto. Di contro, ad avviso di questa Corte, risulta fondato l'appello incidentale proposto dalle odierne parti appellate per le ragioni appresso illustrate. Le ex datrici di lavoro del SI. in particolare, hanno censurato la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui si afferma “le restanti domande formulate dalle parti non vengono accolte, non essendo stata fornita in giudizio la prova univoca della loro fondatezza” (sentenza impugnata, pag. 13). In realtà, oltre ad avere rilevanza disciplinare, le condotte illecite del SI. hanno Pt_1 altresì determinato un suo ingiusto arricchimento, a danno di e di Controparte_3
che legittima anche le seguenti richieste di restituzione dell'indebito. Controparte_1
In particolare, la sentenza del Tribunale di Bologna impugnata è errata nella parte in cui non ha accolto la domanda di restituzione delle somme che il SI. si è fatto Pt_1 corrispondere a titolo di pagamento del premio contrattualmente previsto, ma senza aver raggiunto gli obiettivi. Il Tribunale di Bologna ha, infatti, correttamente ritenuto comprovato sia “l'erogazione indebita al ricorrente di premi annui, indipendentemente dal raggiungimento del risultato e senza alcuna intesa con il presidente dell'epoca” sia che il SI. ha dato disposizione al collega di erogare in suo favore tali Pt_1 Tes_1 premi in misura doppia, secondo il meccanismo puntualmente descritto nella testimonianza” ed anche che “risulta pertanto infondata la tesi dell'attore, laddove afferma che il premio annuale, nella misura allo stesso erogata fosse frutto di un accordo tra il presidente dell'epoca e lo stesso (sentenza impugnata, pag. 12). CP_4 Pt_1
A seguito di tale accertamento, il Giudice a quo ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale volta alla restituzione dei premi erogati nella misura eccedente il massimale annuo (pari a €, 46.747,00 41 v. § 6), dimenticando però di pronunciarsi anche in merito alla restituzione dei premi, che erano stati indebitamente percepiti, considerato il mancato raggiungimento dei risultati. Al riguardo si ricorda che sin dalla nomina del SI. dirigente di Pt_1 Controparte_1 del 1.7.2010, il contratto prevedeva un premio di risultato composto di due voci: un premio annuale massimo di € 7.200,00 lordi per il raggiungimento degli obiettivi relativi al margine operativo lordo di Enoteca Regionale (EBITDA) e uno di € 5.000,00 lordi per gli obiettivi legati al fatturato, per un totale massimo di 12.200,00 € lordi al raggiungimento di tutti gli obiettivi.
29 Inoltre, è documentale che l'EBITDA e il fatturato relativi agli anni 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 erano aumentati meno rispettivamente del 20% e del 15% e che, quindi, il dirigente non avesse maturato il massimale del premio. È stato parimenti confermato che il SI. abbia dato disposizione che gli venisse Pt_1 corrisposto il premio di risultato nella misura massima (e, anzi, addirittura superiore) nonostante non avesse raggiunto gli obiettivi (v. doc. 17 delle odierne appellate). Come già riportato, sentito sul punto il SI. ha confermato che “da quando sono io il Tes_1 responsabile dell'amministrazione il SI ha dato sempre disposizione che gli Pt_1 venisse riconosciuto il premio annuo nella misura massima prevista di € 12.200,00 indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi” (testimonianza SI. . Tes_1
Dall'altro lato, la difesa dell'appellante per cui il pagamento in eccedenza a quanto previsto dal contratto e indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi era frutto di apposito accordo annuale con il Presidente è stata categoricamente smentita CP_4 dall'istruttoria, come accertato dal Giudice di primo grado. Accertata la condotta illecita e la non debenza delle somme per il mancato raggiungimento degli obiettivi, in modo erroneo la sentenza ha omesso di condannare il dirigente alla restituzione delle predette somme, limitandosi a condannarlo alla restituzione delle somme erogate quale duplicazione dei premi. A riprova della condotta dell'ex Direttore e della sua convinzione di essere al di sopra di tutto e di tutti, si evidenzia che nel 2019 lo stesso si è fatto erogare un premio di € 23.960,00, che non solo era il doppio del massimale contrattualmente previsto in caso di raggiungimento degli obiettivi, ma che non era nemmeno dovuto dal momento che gli obiettivi non erano stati raggiunti. Con riferimento alla domanda di restituzione del premio erogato a dicembre 2019 e pari a
€ 23.960,00 si precisa che la somma di 11.760,00 € è già compresa tra le somme eccedenti il massimale del premio annuo oggetto della condanna della sentenza di primo grado, mentre la somma di 12.200,00 € (che è appunto il premio annuo massimo) deve essere restituita per il mancato raggiungimento degli obiettivi. L'importo che il SI. è tenuto a restituire per il mancato raggiungimento degli Pt_1 obiettivi per i premi erogati negli anni 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 è dato dalla somma rispettivamente di € 5.000,00, 8.200,00, 2.000,00, 9.560,00 e 12.200,00 per un totale di € 36.960,00. Va, poi, ribadito che al dirigente non spetta il pagamento degli straordinari. Ciononostante, e pur percependo già € 1.176,35 lordi al mese quale compenso forfettizzato per l'assenza di limiti all'orario di lavoro, il SI. a impartito all'ufficio amministrativo precise Pt_1 istruzioni affinché gli venissero corrisposte ulteriori e SInificative somme per lavoro supplementare e straordinario festivo, assolutamente non dovute. In particolare, dal prospetto degli straordinari prodotto dalle parti appellate, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, risulta che il SI. i è fatto corrispondere in Pt_1 aggiunta all'indennità ad personam per straordinari forfettizzati (v. buste paga, doc. 17 di
30 parte appellata) la somma di € 65.211,77.
Considerato che
si tratta di somme indebitamente percepite, le stesse non possono che essere restituite rispettivamente a ed a . Controparte_1 Controparte_3
Il Tribunale di Bologna ha del tutto omesso di pronunciarsi su tale richiesta e sul punto la sentenza di primo grado deve essere riformata. In particolare, da gennaio 2017 il SI. ha sfruttato il doppio incarico dirigenziale
Pt_1 per farsi corrispondere, in aggiunta agli straordinari forfettizzati, anche la retribuzione per ore di lavoro supplementare (asseritamente) svolte. Era proprio il SI. a riferire
Pt_1 all'ufficio amministrativo quante ore di lavoro “supplementare” aveva asseritamente svolto e di pagargliele. I testimoni sentiti hanno confermato le modalità operative con le quali il SI. ava
Pt_1 disposizione all'amministrazione di corrispondergli straordinari festivi e per lavoro supplementare, in aggiunta a quelli forfettizzati, noncurante del fatto che ai dirigenti non spetta il pagamento degli straordinari. In particolare, il SI. dava indicazioni all'ufficio amministrativo delle ore di
Pt_1
“straordinario” che riteneva di aver svolto e indicava alla SI.ra di inserirle in busta Pt_5 paga;
a quel punto la SI.ra ne dava comunicazione all' , che provvedeva a Pt_5 CP_8 predisporre le buste paga, le quali venivano poi nuovamente controllate dal SI. Pt_1
Contrariamente alla ricostruzione dell'appellante principale, non vi era alcuna
“comunicazione formale proveniente dalla Presidenza” (mem. dif. alla riconvenzionale., pag. 6) che autorizzasse l'inserimento in busta paga e il pagamento degli straordinari. Come dimostrato dall'istruttoria svolta, “Nel gennaio 2017 il SI a ordinato a Pt_1 me e al SI di inserire in busta paga le ore di straordinario che riteneva di Tes_1 aver fatto. Seguendo le paghe ogni mese gli portavo i prospetti di ciascun dipendente e anche i suoi e lui mi indicava le ore di straordinario da aggiungere, nel caso” (v. testimonianza SI.ra . “L'ufficio paghe nella persona della collega Pt_5 [...]
, portava i tabulati delle ore al SI che le verificava, dopo di che li Pt_11 Pt_1 portava all' che provvedeva alla redazione delle buste paga che quando CP_8 rientravano in azienda venivano fatte vedere nuovamente al SI e Pt_1 conseguentemente pagate. Se era presente il Presidente firmava subito i bonifici CP_4 per i pagamenti degli stipendi altrimenti venivano firmate da successivamente” CP_4
(v. testimonianza SI. . Tes_1
Oltre al pagamento del lavoro supplementare, per non farsi mancar nulla, da gennaio 2017 il SI. ha poi preteso il pagamento degli straordinari festivi, prima quantificandoli Pt_1 in 8 ore a week-end, poi in 10 ore per ogni week-end in cui sosteneva di aver lavorato. Le ore venivano divise in parti uguali tra e (“Confermo Controparte_3 Controparte_1 che da giugno 2017 le ore di straordinario del SI he mi veniva detto di inserire Pt_1 nel suo cartellino sono passate da 4 ore a 5 ore per il lavoro festivo del week end. In totale per le attività svolte in favore dell'azienda nei fine settimana erano state forfettariamente
31 indicate dal SI n 10 ore da ripartire in ragione di 5 ore per ciascuna società.” Pt_1
(v. testimonianza SI.ra . Pt_5
Nel predetto iter di formazione delle buste paga e di pagamento degli straordinari è evidente che il non aveva alcun ruolo e non concordava o autorizzava Parte_15 CP_4 alcunché. La difesa del lavoratore appellante secondo cui “le disposizioni di pagamento fossero originate da un preventivo vaglio ed avallo del legale rappresentante” è smentita in quanto il SI. non interveniva nella determinazione degli straordinari e CP_4 nell'autorizzazione al pagamento, ma si limitava a firmare le buste paga, senza alcun controllo, come ben sapeva il SI. (“Io ho sempre firmato ciò che mi veniva Pt_1 sottoposto, credo anche i prospetti paga ma non lo ricordo. Era prassi che io firmassi tutti i documenti”: testimonianza SI. ); per di più la firma veniva apposta dopo che le CP_4 buste erano già state pagate (“poi nel caso di presenza del Presidente ne approfittavo per farglieli firmare, ma se non c'era, la sua firma non era necessaria né vincolante, la procedura procedeva ugualmente e la firma veniva apposta con calma dal Presidente”: testimonianza SI.ra . L'allora ricorrente ha prodotto due buste paga sottoscritte Pt_5
(docc. 27 e 28 fasc. di primo grado dell'appellante principale), ma non è dato sapere quando siano state sottoscritte, se prima o dopo il loro pagamento, e anche le firme sono diverse. È altresì smentito che il SI. on avesse ingerenza nella determinazione delle buste Pt_1 paga e nella quantificazione degli straordinari: era proprio il ricorrente a determinare e a decidere quante ore far inserire in busta paga! Inoltre, a fronte dei dubbi e delle domande avanzate dall'Amministrazione ed anche dall' , il SI. ha organizzato una CP_8 Pt_1 riunione con i consulenti paghe di , nella quale ha ordinato all' di inserire in CP_8 CP_8 busta paga le ore per il lavoro supplementare e per straordinari festivi che lui comunicava alla SI.ra Come ha riportato la SI.ra “Ricordo un appuntamento con un Pt_5 Pt_5 responsabile e la referente per le buste paga della medesima associazione in cui CP_8 in mia presenza il SI a discusso sulle sue ore di straordinario e a conclusione Pt_1
l'Associazione ha detto che avrebbe indicato nella busta paga del SI quanto Pt_1 risultava da me riportato sul cartellino” (v. testimonianza SI.ra . Pt_5
Tale episodio conferma che il non era in alcun modo coinvolto nella Parte_16 gestione del pagamento degli straordinari, tanto che non era nemmeno presente alla predetta riunione, e che è sempre stato il SI. pretendere e imporre autonomamente Pt_1 il pagamento. A tutto quanto sopra esposto si aggiunga che il SI. unico dirigente della Società, Pt_1 era anche l'unico dipendente di a vedersi retribuire gli straordinari, mentre gli CP_1 altri dipendenti in caso di straordinari godevano dei recuperi compensativi (“a noi dipendenti non venivano pagate”, v. testimonianza SI. . Il pagamento degli Tes_1 straordinari (rectius del lavoro supplementare), addirittura in aggiunta ai 1.176,35 € di
32 straordinari mensili forfettizzati, rispondeva ad una decisione dello stesso direttore Pt_1 volta al suo solo ed esclusivo vantaggio. Così facendo, tra gennaio 2017 e gennaio 2018, il SI. ha percepito da Pt_1 CP_1 la somma di € 22.776,09 lordi e da la somma di € 22.946,09
[...] Controparte_3 lordi quale retribuzione per lavoro supplementare, senza averne alcun titolo, per un totale complessivo pari a € 45.722,18. Successivamente, ed in particolare a giugno 2017, il SI. ha dato disposizione di Pt_1 corrispondergli ogni mese almeno 5 ore di straordinari festivi, indipendentemente dal fatto che vi fossero delle fiere o che avesse effettivamente prestato attività nel corso di giorni festivi. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, il SI. tenuto Pt_1
a restituire a le somme ricevute per straordinari festivi pari a € 5.983,89 e Controparte_1
a la somma di 13.505,70 €, per un totale di € 19.489,52. Controparte_3
Il SI. a, quindi, indebitamente percepito la somma complessiva di € 65.211,77 a Pt_1 titolo retribuzione per lavoro supplementare e straordinari festivi che, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, deve essere condannato a restituire. Va, poi, ricordato che, in caso di indebito retributivo, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. (in tal senso si vedano così, da ultimo, Cass. ordinanza n. 1963 del 23.01.2023 e Cass. sentenza n. 5648, depositata il 21 febbraio 2022). Ciò posto, rilevato che le società appellate hanno svolto le loro domande restitutorie riferendosi alle somme lorde pagate, la relativa condanna restitutoria deve intendersi al netto delle ritenute fiscali e contributive. Va, infine, precisato che le somme che il SI. tenuto a restituire alle ex datrici di Pt_1 lavoro andranno maggiorate di interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento in favore del lavoratore, da considerarsi in mala fede, alla data dell'effettiva restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. non trovando applicazione alla fattispecie l'art. 429, 3° co., c.p.c. Ed invero, in ipotesi di crediti restitutori in favore del datore di lavoro non si applica la norma di cui al citato art. 429, 3° comma c.p.c. non operando quindi alcun automatismo, ma dovendo il datore di lavoro provare il danno da svalutazione, ai sensi dell'art. 1224 comma 2° c.c. e la prova non può consistere nella sola qualificazione di imprenditore del creditore. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare al riguardo che: “Il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria sulle somme dovute nell'ambito del rapporto di lavoro ai sensi della norma di cui all'art. 429, 3° comma c.p.c. è previsto soltanto per il lavoratore subordinato o per il lavoratore autonomo che rientra nella fattispecie regolata dall'art. 409 c.c. n.3 c.p.c. e dunque per il lavoratore che non abbia organizzato la propria attività avvalendosi di un' autonoma struttura
33 imprenditoriale, non essendo ravvisabile in tal caso appunto un rapporto di lavoro di natura coordinata (cfr in tema di rapporto di agenzia Cass. n.3029/2015); L'art.429 comma 3 citato, infatti, fa espresso riferimento a crediti “di lavoro”, che derivano quindi dallo svolgimento di prestazione lavorativa alle dipendenze di altro soggetto, o in coordinamento con lui, non da attività lavorativa organizzata in forma societaria o d'impresa, precisando successivamente che il giudice deve determinare, oltre gli interessi, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito;
del resto men che meno può essere la natura imprenditoriale del datore di lavoro a dar diritto all' automatica liquidazione della rivalutazione monetaria, come argomentato dalla corte territoriale, in quanto la norma non legittima alcuna interpretazione in tale senso, consentendo di distinguere tra datori di lavoro imprenditori e non. Si tratta invero di una disposizione legislativa posta in essere nell'interesse del lavoratore creditore, subordinato o “co.co.pro” che sia, che garantisce un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla disciplina generale di cui all'art.1224 c.c., in caso di ritardato o mancato pagamento di un'obbligazione di valuta. Ne consegue l'esclusione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 429, 3^ comma terzo comma, c.p.c. e, quindi, dell'automatismo insito in detta previsione, riconosciuto solo in favore del lavoratore (cfr Cass. 546/2011), potendo il datore di lavoro aver diritto all'ulteriore risarcimento da svalutazione monetaria soltanto ove abbia svolto specifica domanda e dimostrato, ai sensi del comma 2^ dell'art.1224 c.c., di aver subito un danno maggiore, non ristorabile con i soli interessi moratori” (così Corte di Cassazione – Sez. Lav. – Cons. Rel. Dott.ssa Curcio – ordinanza n. 15755 del 12 giugno 2019). Nel caso di specie, le ex datrici di lavoro del SI. odierne appellanti incidentali, per Pt_1 usare le parole della Suprema Corte, non hanno offerto alcuna prova di aver subito un danno maggiore, non ristorabile con i soli interessi moratori, i soli, quindi, che sono dovuti dall'allora ricorrente. Per completezza espositiva, si osserva che con riferimento alla condanna restitutoria svolta nei confronti del SI. dal Tribunale di Bologna con la sentenza gravata, nessun Pt_1 sindacato sul quantum debeatur è operabile da parte di questa Corte in assenza di specifiche doglianze dell'allora ricorrente sul punto. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminabile della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai parametri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'eSIuità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle parti appellate). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 34 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformando sul punto la sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a la Parte_1 Controparte_3 somma netta corrispondente a quella lorda di € 21.760,00 indebitamente percepita a titolo di premi non dovuti per il mancato raggiungimento degli obiettivi;
3) sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a la somma Parte_1 Controparte_1 netta corrispondente a quella lorda di € 15.200,00 indebitamente percepita a titolo di premi non dovuti per il mancato raggiungimento degli obiettivi;
4) sempre in accoglimento dell'appello incidentale, riformando anche sul punto la sentenza impugnata, condanna il SI. a restituire a Parte_1 Controparte_3 la somma netta corrispondente a quella lorda di € 22.946,09
[...] indebitamente percepita a titolo di retribuzione per lavoro supplementare;
5) sempre in accoglimento dell'appello incidentale, riformando anche sul punto la sentenza impugnata, condanna il SI. a restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma netta corrispondente a quella lorda di € 22.776,09 indebitamente percepita
[...]
a titolo di retribuzione per lavoro supplementare;
6) accogliendo anche sul punto l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a Parte_1 Controparte_3 la somma netta corrispondente a quella lorda di € 13.505,70 indebitamente
[...] percepita a titolo di retribuzione per straordinari festivi non dovuti;
7) accogliendo anche sul punto l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a la somma Parte_1 Controparte_1 netta corrispondente a quella lorda di € 5.983,89 indebitamente percepita a titolo di retribuzione per straordinari festivi non dovuti;
8) sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara che sulle somme indicate ai capi precedenti il SI.
[...]
è tenuto a pagare ad e ad Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 gli interessi legali dalla data degli indebiti pagamenti ricevuti, così come documentati
[...] in atti, alla data dell'effettiva restituzione;
9) condanna il SI. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio che si liquidano per il primo grado, in favore di ciascuna parte appellata, in € 6.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese
35 generali, CPA ed VA che seguono come per legge e, per questo grado, nella somma complessiva di € 4.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed VA che seguono come per legge. 10) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 05.06.2025 Il ConSIliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In azienda nel caso di multe stradali per circolazione delle auto aziendali le stesse vengono anticipate dalla società e poi recuperate dal dipendente alla guida al momento dell'infrazione. La SIa mi ha riferito che il SI Pt_5 Pt_1 le aveva dato istruzioni secondo le quali a discrezione lui la rimborsava o meno. Mi pare di ricordare che le multe del SI erano circa di 3.000,00 euro ma non sono certo”: testimonianza SI. “In azienda nel caso di
Pt_1 Tes_1 multe stradali per circolazione delle auto aziendali le stesse vengono anticipate dalla società e poi recuperate dal dipendente alla guida al momento dell'infrazione. Questa regola aziendale non valeva per il SI Il SI
Pt_1 i ha dato istruzioni secondo le quali dovevo fargli vedere la multa per verificare se era impugnabile o meno e a
Pt_1 discrezione lui la rimborsava o meno. Le multe di pertinenza del SI erano abbastanza alte e non le ho sempre
Pt_1 gestite io in quanto per un periodo sono stata in maternità, non saprei indicare l'importo complessivo delle multe non rimborsate. Spesso succedeva che non le rimborsasse”: testimonianza SI.ra Pt_5 15 2 “Sempre i contratti con i fornitori debbono essere controfirmati dal Presidente. I contratti di cui alla pagina 15 della memoria di costituzione di sono stati sottoscritti solo dal SI non Controparte_3 Pt_1 controfirmati dal Presidente. Non so dire se questi contratti siano poi stati ratificati dal CDA”: v. testimonianza SI.
Tes_1
Il “SI ra solito fumare in azienda, nonostante il divieto di fumo in azienda. Egli fumava davanti a me anche Pt_1 nel periodo in cui io ero in gravidanza.” (v. testimonianza SI.ra , in senso conforme v. deposizioni della SI.ra Tes_2
del SI. e della SI.ra . Per_1 Pt_3 Pt_5
Al riguardo, si riportano le chiare ed univoche dichiarazioni della SI.ra che non necessitano di ulteriori Per_1 commenti: “Confermo che durante il mio periodo di lavoro presso la Enoteca ho subito molestie dal SI Me CP_9 ne sono lamentata con tutti in azienda, confermo che dette molestie si sono verificate anche alla presenza di alcuni colleghi la SIa e un altro fornitore il SI nonché il direttore Persona_4 Persona_5 Parte_6 SI In quell'occasione il SI on fece nulla. Le molestie si sono sostanziate in un episodio durante Pt_1 Pt_1 la manifestazione enologica a Bologna a Palazzo Re Enzo, in cui il SI ha appoggiato i suoi genitali al mio CP_9 fondo schiena, in altra occasione a Forlì al ristorante Casa di Mare di proprietà del SI ove io mi ero recata CP_9 per lavoro: a seguito della riunione in presenza di tutti mi ha chiesto se io facessi i bocchini o i soffoconi. Tutti hanno riso, ma nessuno è intervenuto. In altra occasione durante la conferenza stampa di Vinitaly in Regione Emilia Romagna il SI mi disse che sarebbe stato il momento perfetto per togliermi la maglia e succhiarmi le tettine. Dei primi CP_9 due episodi ho riferito al SI he peraltro era presente, ma il SI ha continuato a lavorare con noi. Pt_1 CP_9 Gli episodi di cui ho riferito si sono verificati tra il 2017 e il 2019 dopo il mio rientro dalla maternità. Ricordo che abbiamo organizzato una cena di Natale aziendale presso il ristorante del SI il ristorante Casa di Mare ma CP_9 non ricordo con esattezza in quale anno. Confermo che la cena aziendale è stata successiva agli episodi di molestie di cui ho sopra riferito” (testimonianza SI.ra . Per_1 16 5 “Non ricordo che durante la cena aziendale di Natale il SI bbia affrontato il SI in merito alle Pt_1 CP_9 sue frasi sconvenienti” v. testimonianza SI. Tes_1 6 come confermato anche dal Presidente : “Era stato il SI ad assegnare il suo ruolo ad altro CP_4 Pt_1 dipendente”, nonché dal dott. “anche il suo ruolo era stato affidato ad altri da parte del SI . Pt_3 Pt_1 7 “Dopo un'ulteriore assenza per malattia sono rientrata nel gennaio 2020 non ho trovato più la mia scrivania a disposizione e il SI i ha chiesto di prendere posto nella scrivania nel corridoio ove non vi era alcun computer Pt_1 ma solo un telefono. Mi ha detto che dovevo occuparmi di rispondere al telefono. In quel periodo ho richiesto i permessi di cui alla L. 104/92”, v. testimonianza SI.ra “Confermo che dopo un periodo di malattia nel 2020 circa la Per_1 SIa al suo rientro è stata invitata ad accomodarsi in una scrivania posta nel corridoio davanti all'ascensore, Per_1 dotata di un solo telefono, in quanto la sua scrivania era stata assegnata ad altro dipendente”, v. testimonianza dott.
“Confermo che dopo un'assenza della SIa per malattia il SI l suo rientro l'ha invitata ad Pt_3 Per_1 Pt_1 accomodarsi in una scrivania in corridoio che è stata attrezzata successivamente in quel momento vi era solo un telefono. Da quel momento la SIa si è occupata del centralino”, v. testimonianza SI. “Quel giorno ero al Per_1 Tes_1 lavoro ed ho visto la SIa seduta alla scrivania della reception in cui vi era un telefono che era sempre stato Per_1 lì, ma non era stata preparata la postazione, non vi era computer ma solo quel telefono”, v. testimonianza SI.ra Pt_5 8 “.. ricordo che dopo che il Dottor si era recato dal Presidente a chiedere informazioni su procedure aziendali in Pt_3 sala riunioni alla mia presenza il SI o ha aggredito verbalmente intimandogli a gran voce di non permettersi Pt_1 più di chiedere chiarimenti sulle procedure aziendali al Presidente. Dopo quell'episodio, non so essere precisa sulla data, direi tra il 2015 e il 2016, ho cessato di essere l'assistente del Dottor ed ho lavorato in autonomia per ordine Pt_3 del SI ” v. testimonianza SI.ra . Pt_7 Tes_2 17 9 “Il SI a quindi accantonato il Dottor affidandogli compiti di mera segreteria a partire dal 2016 circa Pt_1 Pt_3 e occupandosi direttamente lui dei progetti cofinanziati”, precisando altresì che “nel 2017 il SI a trasferito il Pt_1 Dottor anche fisicamente presso l'ufficio Amministrazione” v. testimonianza SI. Pt_3 Tes_1 10 “Non ricordo con esattezza la data ma confermo che nel dicembre 2019 il ricorrente mi ha detto di chiedere al provider TecHello di inibire l'accesso alle cartelle condivise solo all'account del SI Confermo, anche se non ricordo Pt_3 con esattezza il periodo, che su disposizione del Dott. stata tolta al Dottor la mail aziendale personale, il Pt_1 Pt_3 telefono aziendale e la cancellazione dell'utenza telefonica” v. testimonianza . Testimone_3 11 Il quale ha riferito al riguardo che: “il SI i aveva detto che lui non voleva più avere a che fare con il dottor Pt_1 dicendomi di prenderlo in amministrazione e di fargli fare quel che preferivo” (v. testimonianza;
il SI. Pt_3 Tes_1 ha, poi, affermato sul punto che: “tale decisione non dipendeva da mie incapacità o errori ma da mancanza di Pt_3 fedeltà nei suoi confronti” (v. testimonianza dott. . Pt_3 12 “Confermo che durante la Cassa per il COVID i dipendenti e sono stati posti in Cassa Parte_9 Pt_3 Per_1
in percentuale superiore rispetto agli altri dipendenti. Esaminato il doc. 13 delle parti resistenti che mi è Parte_9 stato rammostrato confermo riportare la proposta dei periodi di CIG dei dipendenti e le modifiche a penna sono del SI , v. testimonianza SI. Pt_1 Tes_1 18 13 “Non saprei indicare da quando ma confermo che il SI da un certo punto non rivolgeva più la parola Pt_1 direttamente alle SIe e e comunicava con loro attraverso me”, v. testimonianza Parte_11 Parte_12 SI. “Il SI on ci ha più rivolto la parola direttamente”, v. testimonianza SI.ra Tes_1 Pt_1 Pt_5 14 La SI.ra , in particolare, ha dichiarato sul punto: “Non ricordo la data, posso tuttavia confermare che per Tes_2 ordine del SI n amministrazione dovevamo sapere tutte le password di accesso alla posta elettronica e ai PC Pt_1 dei dipendenti e se gli servivano il SI eniva a chiedercele” v. testimonianza SI.ra . Pt_1 Tes_2 15 “Sempre i contratti con i fornitori debbono essere controfirmati dal Presidente. I contratti di cui alla pagina 15 della memoria di costituzione di sono stati sottoscritti solo dal SI e non Controparte_3 Pt_1 controfirmati dal Presidente. Non so dire se questi contratti siano poi stati ratificati dal CDA”: v. testimonianza SI.
Tes_1 19 16 “Alcuni miei ex colleghi direi e non ricordo con precisione altri mi hanno riferito del licenziamento del Persona_6 ricorrente, ma sinceramente non ricordo per quale motivo il licenziamento fosse stato irrogato” v. testimonianza SI.
Tes_5
“Non conosco i motivi per i quali sia stato licenziato il SI so che è stato licenziato in tronco” v. Pt_1 testimonianza dell'ex direttore . CP_4 22 19 Al riguardo si riportano le dichiarazioni del SI. : “Ricordo che aveva dei bonus commisurati all'andamento CP_4 della società, dopo l'approvazione del bilancio da parte del ConSIlio di Amministrazione, sulla base dei risultati il SI proponeva a me, tramite l'amministrazione il riconoscimento del bonus, io avendo la firma aziendale Pt_1 firmavo il risultato chiedendo all'amministrazione, in persona del SI se aveva controllato la congruità Tes_1 del bonus. Facevo così con tutte le fatture che mi venivano presentate, se non capivo chiedevo chiarimenti. Io ho sempre firmato ciò che mi veniva sottoposto, credo anche i prospetti paga ma non lo ricordo. Era prassi che io firmassi tutti i documenti”. 20 “Non mi risulta, anzi lo escludo, che siano mai state fatte riunioni in mia presenza in cui sia stato discusso un premio annuale anche per il SI v. dichiarazioni SI. Pt_1 Tes_1 21 “Quando il Presidente si accorse che avevo pagato il premio circa tra il 2018 e il 2019 nella misura massima, CP_4 mi telefonò arrabbiatissimo perché io avevo dato mandato di pagamento, e che non avrei dovuto farlo. Gli risposi che io avevo eseguito gli ordini che mi erano stati impartiti dal mio direttore” v. dichiarazioni SI. Tes_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConSIliere dott. Roberto Pascarelli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 67/2024 RGA avverso la sentenza n. 765/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 08.11.2023, notificata in data 08.01.2024; avente ad oggetto: licenziamento disciplinare del Dirigente e pagamento somme;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 05/06/2025; promossa da: ( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Jacopo Mannini e Stefano Zanoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in via Nazario Sauro, 2, Bologna;
APPELLANTE/APPELLATO IN VI INCIDENTALE
contro
C.F. e P.VA , in persona del Presidente e Controparte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, SI. e Controparte_2 Controparte_3
(C.F. P.VA , in persona del
[...] P.VA_2 P.VA_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, SI. rappresentate e Controparte_2 difese, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Carlo Zoli e dall'Avv. Michele Masi, con elezione di domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Carlo Zoli, sito in Bologna, Piazza Aldrovandi n. 3; APPELLATE/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE, udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente
1 riassunti nella sentenza gravata, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., poi riuniti, entrambi depositati in data 15.7.2021, conveniva in giudizio rispettivamente ed Parte_1 Controparte_1 [...]
davanti al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del Controparte_3 lavoro. Il ricorrente allegava che:
- era stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1.6.1988 dalla Associazione Enoteca Regionale Emilia Romagna, oggi con sede in Dozza (BO), con la qualifica di impiegato di II livello, poi divenuto di I livello e, successivamente, quadro, nel corso del rapporto dall'1.11.2004 al 31.10.2007;
- dall'1.11.2007 era stato distaccato presso la società società della Controparte_1 quale la detiene - e deteneva all'epoca dei fatti di Controparte_3 causa- il 100% delle quote;
- in data 31.3.2008 era stato licenziato per motivo oggettivo dalla Controparte_3
, individuato nella scelta aziendale di “dislocare la parte operativa
[...] dell'attività aziendale alla nostra controllata;
Controparte_1
- nella lettera di licenziamento era stato anche previsto che l'attività del ricorrente sarebbe comunque proseguita, senza soluzione di continuità, sin dall'1.4.2008, alle dipendenze della e che la si era Controparte_1 Controparte_3 impegnata a riassumere il qualora l' avesse cessato la propria Pt_1 Controparte_1 attività, cessato di essere controllata da o avesse Controparte_3 cessato di svolgere le attività da quest'ultima demandatele;
- in data 1.4.2008 il ricorrente veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dalla
con la medesima qualifica di quadro;
Controparte_1
- con decorrenza dall'1.7.2010 il ricorrente veniva nominato dirigente di Controparte_1 per svolgere le mansioni di Direttore del Settore Progetti ed Eventi percependo,
[...] come da contratto, una retribuzione fissa ed una variabile “premio annuo” connessa ai risultati commerciali;
- nel mese di giugno del 2015, veniva nominato amministratore della società di Pt_1 diritto tedesco, integralmente controllata da;
Parte_2
- in data 30.6.2016, il ricorrente veniva nuovamente assunto da Controparte_3 con contratto a tempo indeterminato (doc.6) part time (20 ore settimanali), la
[...] qualifica di dirigente e le mansioni di direttore;
- dall'1.7.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente era stato titolare di due contratti di lavoro part time l'uno alle dipendenze di e l'altro Controparte_1 alle dipendenze di , qualifica di dirigente con Controparte_3 entrambi i contratti e retribuzione mensile lorda di € 3.100,00 (per ciascuno dei due rapporti) con applicazione del CCNL dei dirigenti per il settore terziario e mansioni di
“direttore”;
2 - all'inizio dell'anno 2020 presentava le proprie dimissioni dal ruolo di Pt_1
Amministratore Unico di , incarico dallo stesso ricoperto senza ricevere Parte_2 alcun compenso;
- a seguito di tali dimissioni il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto alla corresponsione di un compenso per tale incarico, senza alcun esito;
- nello stesso periodo, in particolare nel corso del ConSIlio di Amministrazione del 21.2.2020 veniva condivisa la necessità di procedere ad una riorganizzazione interna, da effettuarsi mediante una più efficace razionalizzazione delle forze lavoro, mediante la risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti e , attività Parte_3 Per_1 che veniva approvata dal ConSIlio stesso, ed avvallata dal Presidente in carica;
- contestualmente, il ricorrente aveva sondato la disponibilità datoriale ad acconsentire ad un piano di esodo incentivato del rapporto che non veniva condiviso dal ConSIlio di Amministrazione, che aveva invitato il ricorrente a proseguire la propria attività;
- nel corso del 2020 vi era stato un avvicendamento alla guida della società: al presidente, dott. , era succeduto il dott. Controparte_4 Persona_2
- in data 29.12.2020 il ricorrente aveva ricevuto una contestazione disciplinare (n.d.r. una da parte di ciascuna delle società datrici di lavoro) con la quale gli veniva contestato di avere tenuto condotte discriminatorie, denigratorie e vessatorie nei confronti dei dipendenti e a partire dal 2016, di avere riservato trattamenti Parte_3 Per_1 di favore al dipendente , di avere tenuto una non corretta gestione dei Persona_3 rapporti con i fornitori, “citando avvenimenti risalenti all'anno 2017”, di fumare regolarmente in azienda, “citando avvenimenti risalenti all'anno 2017”, di essersi fatto consegnare (in data 11.7.2019) il documento contenente tutte le password dei computer e delle mail aziendali, di essersi fatto indebitamente corrispondere 48.720,00 euro a titolo di premi non dovuti dal 2013;.
- il ricorrente aveva fornito le proprie giustificazioni e aveva evidenziato, sotto il profilo formale. la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, stante l'intempestività della contestazione di fatti risalenti, e sotto il profilo sostanziale, l'infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni mosse nei suoi confronti;
- il datore di lavoro con lettera del 12.1.2021, non avendo accolto le giustificazioni del lavoratore, aveva irrogato il licenziamento per giusta causa (n.d.r. uno da parte di ciascuna delle società datrici di lavoro). Nei processi, poi riuniti, il ricorrente deduceva l'illegittimità del recesso da parte di entrambe le società convenute per violazione dell'art. 7 S.d.L. sotto il profilo dell'intempestività, l'infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni mosse nei suoi confronti da ciascuna delle società datrici di lavoro. Il ricorrente svolgeva ulteriori domande volte ad accertare il suo diritto al pagamento di somme per retribuzioni arretrate e compensi, come analiticamente dedotto nei ricorsi riuniti. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni, coerenti con le premesse:
3 Nel ricorso n. 1324/31: - nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente al SI e, per gli effetti, Parte_1 condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con sede in Dozza (BO), C.F. a corrispondere al ricorrente P.VA_2
l'importo di € 60.267,53 per la dovuta indennità di preavviso, nonché € 83.697,16 per la dovuta indennità supplementare o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare che il SI a svolto negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 Pt_1 ore di lavoro straordinario a favore della resistente e, per gli effetti, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Dozza (BO), a corrispondere al ricorrente l'importo di € 38.342,08 o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento comminato al SI Pt_1
e, per gli effetti, condannare la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Dozza (BO), C.F. a corrispondere P.VA_2 al ricorrente il corrispondente risarcimento del danno da parametrarsi ad un importo pari ad una annualità di retribuzione o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Dozza (BO), C.F. a corrispondere P.VA_2 al ricorrente € 1.637,50 per la 14ma mensilità, € 2.611,42 per ferie residue ed € 870,21 per permessi non goduti e, quindi, complessivamente, € 5.119,13. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite. Nel ricorso n. 1325/2021: “nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente al SI e, per gli effetti, Parte_1 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a corrispondere al P.VA_1 ricorrente l'importo di € 60.267,53 per la dovuta indennità di preavviso, nonché € 83.697,16 per la dovuta indennità supplementare o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare che il SI a svolto negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 Pt_1 ore di lavoro straordinario a favore della resistente e, per gli effetti, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Dozza Controparte_1
(BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a corrispondere al ricorrente l'importo di P.VA_1
€ 34.109,46 o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto del SI percepire il compenso per l'attività Pt_1 di amministratore dallo stesso svolta a favore della società e, per gli Parte_2 effetti, condannare la la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a P.VA_1
4 corrispondere al ricorrente l'importo di € 520.000,00 o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento comminato al SI Pt_1
e, per gli effetti, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a P.VA_1 corrispondere al ricorrente il corrispondente risarcimento del danno da parametrarsi ad un importo pari ad una annualità di retribuzione o la differente somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare che nell'anno 2020 si sono perfezionati i requisiti contrattualmente previsti per il diritto del SI al versamento in suo favore del Pt_1
“premio annuo” e, per gli effetti condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F.
a corrispondere al ricorrente l'importo di € 12.200,00; P.VA_1
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Dozza (BO), Via Ca' Bruciata, 36 C.F. a corrispondere al P.VA_1 ricorrente l'importo di € 1.637,50 per la 14ma mensilità, € 3.007,54 per ferie residue ed
€ 1.806,71 per permessi non goduti e, quindi, complessivamente, ad € 6.451,75. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, entrambe le società convenute resistevano argomentando dell'effettiva sussistenza delle ragioni giustificative del recesso e contestando le ulteriori domande del ricorrente di cui chiedevano l'integrale rigetto. Le resistenti rivendicavano il loro diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di straordinari festivi o per lavoro supplementare, allegando che, nonostante l'incarico dirigenziale escluda il diritto alla corresponsione degli straordinari e nonostante la percezione in busta paga di 1.176,35 € lordi mensili quale compenso forfettizzato per l'assenza di limiti all'orario di lavoro, il ricorrente aveva dato disposizione all'ufficio amministrativo di corrispondergli ingenti somme a titolo di lavoro supplementare o di straordinario festivo non dovute. Precisavano, in particolare, che da gennaio 2017 Pt_1 avrebbe sfruttato il doppio incarico dirigenziale per farsi corrispondere, in aggiunta agli straordinari forfettizzati, anche la retribuzione per ore di lavoro supplementare che affermava di avere svolto. Essendo stato riferire all'ufficio amministrativo quante Pt_1 ore di lavoro “supplementare” aveva asseritamente svolto e di dare disposizione di pagargliele, egli stesso aveva percepito da la somma di 22.946,09 € Controparte_3 lordi e da la somma di 22.776,09 € lordi quale retribuzione per lavoro Controparte_1 supplementare, senza averne alcun titolo. Successivamente, in particolare a giugno 2017, veva dato disposizione di corrispondergli 7.775,24 € quale compenso per asserite Pt_1
160 ore di lavoro straordinario festivo svolti in passato e per il futuro di corrispondergli ogni mese almeno 5 ore di straordinari festivi, indipendentemente dal fatto che vi fossero
5 fiere in essere o che avesse effettivamente prestato attività nel corso di giorni festivi. Dunque, le convenute formulavano le conclusioni di seguito trascritte. Quanto a
[...]
A) in ordine all'impugnazione del licenziamento intimato al SI. Controparte_5 Pt_1 in via principale, rigettare l'impugnazione del licenziamento de quo perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento sia ritenuto privo di giusta causa, accertare la giustificatezza del licenziamento e riconoscere il diritto del ricorrente al solo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 8 mensilità; in via ulteriormente subordinata, disporre il pagamento dell'indennità supplementare nella misura minima prevista dal CCNL;
B) sempre in via principale, respingere le ulteriori pretese avversarie relative al risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso e al pagamento degli straordinari per i motivi esposti nei paragrafi sub B.1) e B.2); C) in via riconvenzionale, condannare il SI. lla restituzione della somma di 33.520,00 € lordi a titolo di premi non dovuti Pt_1 per mancato raggiungimento degli obbiettivi, della somma di 46.747,00 € lordi in quanto eccedente il premio massimo erogabile, della somma di 22.946,09 € lordi a titolo di lavoro supplementare, nonché della somma di € 13.505,70 a titolo di straordinari festivi e così complessivamente 116.718,79 € fatti erroneamente corrispondere all'Associazione e non dovuti. Con espressa riserva di agire per gli ulteriori danni che dovessero ulteriormente emergere. Con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge.“ Quanto a “…A) con riferimento alla richiesta di pagamento del Controparte_1 compenso di Amministratore Unico di : in via preliminare, respingere in Parte_2 limine litis la domanda avversaria relativa al pagamento del compenso di Amministratore Unico di per difetto di legittimazione passiva di Parte_2 Controparte_1 in via principale, respingere la domanda avversaria relativa al pagamento del compenso di Amministratore Unico di in quanto infondata in fatto e in diritto;
in Parte_2 via subordinata, nella denegata ipotesi di legittimazione passiva e del riconoscimento del diritto del SI. a percepire il compenso di amministratore, ridurre le pretese Pt_1 avversarie per i motivi esposti sub paragrafo A.3.; B) in ordine all'impugnazione del licenziamento intimato al SI. in via principale, Pt_1 rigettare l'impugnazione del licenziamento de quo perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento sia ritenuto privo di giusta causa, accertare la giustificatezza del licenziamento e ridurre le pretese risarcitorie avversarie;
in via ulteriormente subordinata, disporre il pagamento dell'indennità supplementare nella misura minima prevista dal CCNL;
C) sempre in via principale, respingere le ulteriori pretese avversarie relative al risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso, al pagamento del premio relativo al
6 2020 e al pagamento degli straordinari per i motivi esposti nei paragrafi sub C.1), C.2) e C.3); D) in via riconvenzionale, condannare il SI. alla restituzione della somma di Pt_1
17.200,00 € lordi a titolo di premi non dovuti per mancato raggiungimento degli obbiettivi, della somma di 22.776,09 € a titolo di lavoro supplementare, della somma di 5.983,89 € a titolo di straordinari festivi, nonché della somma di 3.203,24 € relativi alle multe non rimborsate e così complessivamente 49.163,22 €. Con espressa riserva di agire per gli ulteriori danni che dovessero ulteriormente emergere. Con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge”. Con rituali memorie difensive replicava alle predette domande Parte_1 riconvenzionali allegandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto per le articolate ragioni esposte nelle predette memorie. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni ammessi e l'esame dei documenti allegati dalla parti e acquisiti al processo, veniva discussa oralmente all'udienza dell'8.11.2023 e decisa come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia. (…)>>. Il Tribunale di Bologna, in particolare, ha definito la vertenza con la sentenza n. 765/2023 R.S, così statuendo: “(…) • dichiara la legittimità del licenziamento intimato ad in data 12.1.2021; Parte_1
• dichiara tenuta e condanna a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1 di € 6.451,75, oltre accessori per i titoli retributivi indicati in ricorso;
• dichiara tenuta e condanna a corrispondere al Controparte_3 ricorrente la somma di € 5.119,13, oltre accessori per i titoli retributivi indicati in ricorso;
• dichiara tenuto e condanna a restituire a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.203,24, oltre accessori;
• in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, di ed Controparte_1
dichiara tenuto e condanna il ricorrente alla restituzione di € Controparte_5
46.747,00 oltre accessori;
• respinge le restanti domande proposte dalle parti;
• compensa le spese di lite. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riepilogata la vicenda sottoposta alla sua valutazione, alla luce del compendio probatorio in atti: a) ha ritenuto la tempestività delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti del SI. Parte_1 dalle società allora resistente, sue ex datrice di lavoro e, comunque, ha escluso che sul punto si sia verificata alcuna lesione del suo diritto di difesa;
b) ha ritenuto provati i singoli addebiti mossi nei confronti del Dirigente, allora ricorrente, ritenendo che gli stessi integrassero giusta causa di licenziamento;
c) ha ritenuto fondata la contestazione delle società allora resistenti di erogazione indebita all'allora ricorrente “di premi annui,
7 indipendentemente dal raggiungimento del risultato e senza alcuna intesa con il presidente dell'epoca ”, con conseguente condanna restitutoria emessa nei confronti del CP_4 lavoratore (per € 46.747,00 oltre accessori); d) ha rilevato che il SI, Parte_1 aveva riconosciuto “di essere tenuto al versamento delle multe per violazione del Codice della Strada, il cui pagamento viene anticipato dalla Società, per la somma di € 3.203,24”, con conseguente condanna del lavoratore al pagamento della predetta somma nei confronti di e) ha ritenuto dovute in favore del lavoratore le somme indicate Controparte_1 nelle sue ultime buste paga, la cui debenza non era stata contestata dalle ex datrici di lavoro, rispettivamente pari ad € 6.451,75 oltre accessori a carico di Controparte_1 ed € 5.119,13 oltre accessori a carico di f) ha escluso Controparte_3 la debenza in favore del lavoratore di somme a titolo di lavoro straordinario, rilevando, sul punto, che “come è noto, i dirigenti sono categoria esclusa, per la peculiarità delle funzioni svolte e l'assenza di un orario fisso di lavoro, dalla disciplina del lavoro straordinario. A ciò va aggiunto che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato che le ore di lavoro che afferma di avere svolto sarebbero state esorbitanti in maniera tale da avere superato in modo sistematico un ipotetico orario massimo ragionevole in rapporto alla tutela del diritto costituzionale alla salute”; g) ha, poi, ritenuto non dovuto all'allora ricorrente “alcun compenso per la carica di amministratore unico della ”, Parte_2 essendo emerso trattarsi di incarico assunto a titolo gratuito;
h) ha respinto le restanti domande formulate dalle parti, “non essendo stata fornita in giudizio la prova univoca della loro fondatezza”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 05.02.2024, il SI. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, vogli accogliere integralmente le domande da lui formulate nel giudizio a quo, qui pedissequamente riproposte, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, il SI. ha censurato la sentenza gravata Parte_1 sulla scorta di cinque motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “A. Erronea valutazione in merito alla tardività delle contestazioni disciplinari e della conseguente ontologica inidoneità delle circostanze contestate a fondare una giusta causa di licenziamento”; “B. Erronea valutazione dei fatti contestati alla luce delle risultanze istruttorie, nonché della loro gravità e della loro inidoneità a ledere il vincolo fiduciario con la società”; “C. Erronea valutazione e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di ciascuno dei procedimenti disciplinari ovvero alla idoneità di condotte asseritamente tenute quale dipendente di a Parte_4 legittimare il licenziamento comminato da ; “D. Erronea Controparte_1 valutazione e difetto di motivazione in relazione al rigetto delle domande del ricorrente di corresponsione di somme”; “E. Erronea valutazione e incongruente motivazione in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente”.
8 Con i suesposti motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata, tutte le prospettazioni, difese ed eccezioni già formulate nel giudizio a quo e disattese dal Tribunale di Bologna. Le società appellate, ritualmente costituitesi in giudizio con un'unica memoria difensiva, hanno diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame ed hanno proposto appello incidentale censurando la sentenza gravata nella parte in cui ha parzialmente rigettato le proprie pretese restitutorie. ed Controparte_1 [...]
in particolare, hanno chiesto che questa Corte voglia: “(…) Controparte_3
a) in via principale, rigettare il ricorso in appello proposto dal lavoratore in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 4; b) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i licenziamenti siano ritenuti privi di giusta causa, accertarne la giustificatezza e riconoscere il diritto del ricorrente al solo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 8 mensilità per e 10 mensilità per per i motivi di cui al Controparte_3 Controparte_1
§ 2; c) in via ulteriormente subordinata, disporre il pagamento dell'indennità supplementare nella misura minima prevista dal CCNL, per i motivi di cui al § 3; d) sempre in via subordinata, ridurre le ulteriori pretese economiche avversarie per i motivi di cui ai §§ 4.1. e 5; e) in accoglimento dell'appello incidentale e, quindi, in riforma della sentenza 765/2023 del 8.11.2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, condannare il SI. lla restituzione: Pt_1
- della somma di 36.960,00 € (di cui 21.760,00 € a favore di e Controparte_3
15.200,00 € a favore di a titolo di premi non dovuti per il mancato Controparte_1 raggiungimento degli obiettivi, per i motivi di cui al § 7.1.; 47
- della somma di 45.722,18 € (di cui 22.946,09 € a favore di e Controparte_3
22.776,09 € a favore di a titolo di retribuzione per lavoro supplementare Controparte_1 non dovuta, per i motivi di cui al § 7.2.;
- della somma di 19.489,59 € (di cui 13.505,70 € a favore di e 5.983,89 Controparte_3
€ a favore di a titolo di straordinari festivi non dovuti per i motivi di cui Controparte_1 al § 7.2.;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio da determinarsi secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, il procedimento è stato istruito mediante acquisizione del compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va osservato che con il primo motivo di impugnazione, l'odierno appellante, citando innumerevoli sentenze di merito e di
9 legittimità, espressione di noti principi di diritto, ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo in merito alla ritenuta tempestività delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti del SI. e che hanno condotto al suo licenziamento per giusta causa Pt_1 da parte di entrambe le parti appellate. Al riguardo, ritine la Corte di dover confermare la correttezza formale dei procedimenti disciplinari posti in essere contestualmente da e da Controparte_3 Controparte_1 che hanno avuto avvio al termine delle opportune e approfondite verifiche compiute dalle società, nella persona dell'allora neoeletto Presidente SI. a seguito Persona_2 della rinnovata denuncia del 25 novembre 2020 di una dipendente e della sua caduta in malattia per le condotte mobbizzanti subite da parte del SI. Pt_1
In tema di tempestività della contestazione, è opportuno ricordare che per unanime giurisprudenza la tempestività è intesa in modo non assoluto, bensì con riferimento alla particolarità delle infrazioni medesime, al periodo eventualmente richiesto per il loro accertamento e al momento di piena conoscenza delle condotte. È, infatti, consolidato il principio secondo il quale l'immediatezza va intesa in senso relativo, essendo compatibile, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un variabile intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, rilevando, altresì, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2016, n. 10839). Ciò, tanto più, laddove – come nella fattispecie in esame, considerata la comune tipologia degli addebiti e la loro non episodicità – si rientri nell'ipotesi della convergenza di una serie di fatti in un'unica condotta: poiché è necessaria
“una valutazione globale ed unitaria …, l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo” dei fatti contestati, “anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti” (Cass.
4.10.2012 n. 16860, cit. v. anche Cass. 22.9.2009, n. 20404 e Cass. 17.9.2008, n. 23739.). Del resto, non è configurabile in capo al datore di lavoro alcun onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare e quindi di attivare il relativo procedimento, a maggior ragione nel rapporto di lavoro dirigenziale in cui non sono previste sanzioni conservative. I predetti principi sono stati ribaditi in una decisione con cui la Suprema Corte., in netta condivisione con l'operato della Corte territoriale, ha osservato che non è ravvisabile alcuna violazione dei citati canoni, anche sotto “il peculiare profilo della tutela dell'affidamento del lavoratore incolpato, nello svolgere un'indagine, volta ad accertare l'illecito disciplinare, non solo più vasta, da un punto di vista temporale, ma anche più accurata, fino ad implicare l'assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate le spese di cui se ne richiede il rimborso”, diventando irrilevante, ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, il tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine (cfr. Cass., 6 aprile 2020, n. 7703; v. ancora, in fattispecie
10 relativa al rimborso di spese per missioni mai effettuate, Cass., 27 settembre 2017, n. 22610, ove è stata esclusa l'intempestività dell'addebito sollevato nell'ottobre 2009 e relativo al periodo dicembre 2004 - aprile 2009, in considerazione del necessario “lungo lasso di tempo per il definitivo accertamento degli ammanchi, vista l'entità della somma ed attesa la loro risalenza nel tempo e frequenza, tenuto altresì conto delle notevoli dimensioni aziendali”). Ciò tanto più - ha sottolineato la Corte - se l'esito dell'indagine dà conto del carattere fraudolento della condotta del lavoratore. Ed ancora, va segnalata la decisione con cui, avuto riguardo al potere di controllo datoriale, la Cassazione ha SInificativamente precisato che tale potere non si traduce in un obbligo, atteso che “non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro. Né siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 16196/09): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, che fa sì che normalmente il datore di lavoro conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli” (cfr. Cass., 17 maggio 2016, n. 10069, che dunque ha confermato come la tempestività della contestazione disciplinare vada valutata “in relazione al momento in cui il datore di lavoro abbia acquisito piena conoscenza dell'infrazione”; v. ancora di recente Cass., 12 maggio 2020, n. 8803, che ha ritenuto i requisiti della immediatezza e tempestività, condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa, compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, eSIono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro). Il Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione dei predetti principi nella sentenza gravata ed ha rilevato la tempestività delle contestazioni, anche considerato che la Società e l'Associazione, sono venute a conoscenza dei fatti e della gravità delle condotte del SI. olo “dopo lo svolgimento dell'istruttoria interna”. Pt_1
Le censure avanzate dall'appellante sono irrilevanti e infondate tanto in fatto quanto in diritto. In primo luogo, il conteggio dell'appellante principale del tempo intercorso tra la data in cui gli illeciti sono stati commessi e la data della contestazione disciplinare è assolutamente irrilevante e non vale in alcun modo a far venir meno la valenza disciplinare delle gravi condotte. Come è noto, ciò che rileva è il momento di piena conoscenza dei fatti da contestare.
ed non hanno in alcun modo “perdonato” o “tollerato” Controparte_3 Controparte_1 gli illeciti commessi dal SI. ma hanno scoperto le condotte contestate e il modus Pt_1 operandi dell'ex Direttore Generale, solamente dopo le denunce dei lavoratori pervenute al nuovo Presidente, e alla successiva e attenta istruttoria interna. Persona_2
In secondo luogo, con il ricorso in appello il SI. rova poi a sostenere che Pt_1 [...]
[...]
[...] [...]
e avessero già conoscenza dell'operato del SI. ma così CP_6 Controparte_1 Pt_1 non è. In particolare, secondo l'appellante, con le denunce dei lavoratori
[...]
e avrebbero appreso solamente la “volontà di questi ultimi di CP_3 Controparte_1 far valere loro diritti…” rispetto a “quanto occorso e ben conosciuto” e non le condotte denunciate, che sarebbero state note “fin dal momento della loro commissione” (ricorso in appello pag. 13). Tuttavia, ad avviso di questa Corte, l'affermazione che le condotte contestate fossero conosciute, tollerate o approvate dalle datrici di lavoro, odierne appellate, non corrisponde al vero. Il SI. era il vertice apicale di entrambe le datrici di lavoro ed era lui che Pt_1 rappresentava l'operato e l'andamento aziendale al CdA e al Presidente. Il CdA e il Presidente conoscevano quindi solo quanto riferito dal SI. il quale, ovviamente, Pt_1 si asteneva dal riferire dei propri illeciti. Anche quanto discusso durante il ConSIlio di Amministrazione del 21.2.2020 è esemplificativo di ciò. Intanto, lo stesso verbale precisa che “il dr. egge una relazione sull'attività svolta e comunicando al conSIlio alcune Pt_1 proposte di riorganizzazione aziendale…”. Tale riorganizzazione aziendale comportava l'esternalizzazione dei servizi OCM e, guarda caso, la soppressione del posto dei mal tollerati dipendenti e Nello specifico, il verbale del ConSIlio Pt_3 Per_1
d'Amministrazione precisa: “In relazione alla necessità di una riorganizzazione aziendale, il dr. rosegue nella lettura della propria relazione sul tema ed evidenzia Pt_1 che, a suo avviso, la dipendente (impiegata prima in amministrazione, poi Per_1 nella comunicazione e infine in reception, non avendo competenze specifiche nei precedenti ruoli), non è una figura utile e risulta in esubero nell'ambito dell'organizzazione, ne suggerisce quindi il licenziamento al rientro della malattia, con pagamento del periodo di preavviso dovuto. Anche si legge nella Parte_3 relazione del Direttore, sarebbe in esubero perché adesso la relativa attività nell'ambito dell'OCM è stata esternalizzata e affidata alla in modo da ridurre i costi” Controparte_7
(Verbale ConSIlio d'Amministrazione del 21.2.2020). Controparte_3
Quindi è il SI. figura apicale di che ha proposto al CdA una Pt_1 Controparte_3 riorganizzazione per motivi oggettivi senza nulla (ovviamente) rilevare in merito agli intenti punitivi e vessatori della riorganizzazione. Sulla “trasparenza” dell'odierno appellante nei confronti del CdA, si richiama altresì quanto accaduto a fine 2020, quando il SI. ha comunicato al ConSIlio dati previsionali assolutamente gonfiati e Pt_1 inveritieri: rispetto ad un presunto pareggio di bilancio annunciato dal SI. ottobre Pt_1
2020, la società ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita di € 800.000,00. Allo stesso modo, solamente a seguito dei controlli è emerso che il SI. i era fatto Pt_1 corrispondere premi che non erano dovuti in quanto non erano stati raggiunti gli obiettivi. I documenti richiamati a pag. 16 del ricorso in appello (v. doc. 29 dell'appellante principale uno relativo a l'altro a non dicono né che Controparte_3 Controparte_1
12 i premi erano dovuti, né che le datrici di lavoro sapessero che il SI. si stava Pt_1 appropriando impropriamente di somme. Si tratta, invero, di documenti riepilogativi trasmessi da al SI. dove viene esclusivamente riportata la voce CP_8 Pt_1 complessiva degli emolumenti riconosciuti al lavoratore e non le singole voci retributive, tra cui i premi o gli straordinari. Successivamente, è altresì emerso che il dott. veva sfruttato la propria posizione Pt_1 per dare disposizione all'ufficio amministrativo di raddoppiare il premio massimo contrattualmente previsto, facendolo pagare una parte a e altra parte a Controparte_3
e nascondendo così i maggior costi (tali somme sono oggetto di autonoma Controparte_1 domanda restitutoria Nemmeno i controlli, effettuati dopo che il Presidente ha ricevuto le Persona_2 denunce dei dipendenti il 28.7.2020, il 25.9.2020 e il 25.11.2020 (v. docc. 7 e 10 delle parti appellate), possono essere considerati tardivi. Non è, infatti, configurabile alcun onere del datore di lavoro di adottare per ciascuna inadempienza un singolo provvedimento disciplinare, a maggior ragione nel rapporto di lavoro dirigenziale in cui non sono previste sanzioni conservative. Solamente con le denunce dei predetti dipendenti, le datrici di lavoro sono venute a conoscenza dei trattamenti che il SI. a riservato nei confronti della SI.ra e del dott. Pt_1 Per_1 Pt_3
Considerata la gravità delle accuse avanzate dai dipendenti, le datrici di lavoro hanno, quindi, deciso di controllare attentamente l'operato del proprio Direttore Generale. Le verifiche hanno fatto emergere i gravi comportamenti tenuti nei confronti dei dipendenti e, in generale, il modus operandi del SI. che aveva fino ad allora agito in modo Pt_1 del tutto incontrastato e incontrollato. Ciò ha richiesto ulteriori accertamenti, anche con riguardo all'utilizzo del potere direttivo esercitato dallo stesso. Ne è seguita una delicata attività volta a verificare anche le somme che il SI. i era fatto erogare, anche se Pt_1 non dovute, approfittando della propria posizione apicale. Nel corso degli approfondimenti, la situazione della SI.ra è poi precipitata con la caduta in Per_1 malattia e le dimissioni per giusta causa avvenute il 22 dicembre 2020, al che
[...]
e sono immediatamente intervenute contestando quanto emerso CP_3 Controparte_1 fino a quel momento. Alla luce di tale complessa ed articolata attività, che certamente non poteva essere effettuata dal precedente presidente rimasto in carica fino a luglio 2020, vuoi per CP_4 connivenza con il SI. vuoi per disinteresse o lontananza, non può essere messa in Pt_1 discussione la tempestività delle contestazioni in esame, trasmesse il 29.12.2020, non appena le predette verifiche ed indagini sono state chiuse ed è emersa a carico del dirigente una situazione del tutto inaccettabile, come espressamente riportato in sede di addebito disciplinare (v. docc. 20 e 21 delle parti appellate). Tra l'altro, anche successivamente al licenziamento sono emersi altrettanti e gravi illeciti
– evidentemente non noti alla datrici di lavoro nemmeno al momento del licenziamento
13 –, posti in essere dal SI. quali l'indebita percezione degli straordinari, l'indebita Pt_1 trasformazione del premio da lordo a netto, le false informazioni al ConSIlio. Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello, ad avviso della Corte, va respinto. Va, poi, esaminato e disatteso il terzo motivo di gravame, contraddistinto dalla lettera C), logicamente prioritario rispetto al secondo (riguardante la sussistenza degli addebiti contestati), a mezzo del quale ci si duole, in sintesi, che “(..) il ricorrente è stato colpito da due differenti provvedimenti espulsivi, comminati da due differenti società, sulla base di distinte condotte e ha proposto impugnazione avverso ciascuno di essi. Ancorché i ricorsi siano poi stati riuniti per parziale identità delle questioni trattate, si era evidenziato come, ai fini della decisione, il Giudicante avrebbe dovuto considerare partitamente i due provvedimenti adottati dalle resistenti, ed esprimersi sulla legittimità
o meno di ciascuno di essi. Anche in sede di note conclusive si era ribadito come, pur ritenendosi, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, complessivamente infondate le contestazioni delle resistenti, non potesse in ogni caso applicarsi alcun automatismo in forza del quale la non creduta pronunzia di legittimità di uno dei due provvedimenti espulsivi, dovesse implicare una automatica liceità dell'altro. Sul punto la sentenza nulla dice. (…)”. Ebbene, nonostante la sentenza gravata, ad onor del vero, non illustri le ragioni per le quali appaia doveroso considerare unitariamente gli illeciti disciplinari posti in essere dal SI. tanto nei confronti di che nei confronti di Pt_1 Controparte_3
tale scelta risulta indubbiamente corretta in quanto come Controparte_1 puntualmente dedotto dalla difesa dell'odierne parte appellate le gravissime condotte tenute dall'allora ricorrente “nei confronti del personale di rilevano Controparte_3 altresì per, e sono state contestate da, in quanto i dipendenti di Controparte_1 [...] svolgono servizi anche nei confronti della controllante in virtù CP_3 Controparte_1 del contratto di service vigente tra le stesse (testimonianze SI.ri e . Il Tes_1 Pt_3 SI. dirigeva dipendenti e operava indistintamente come direttore di Pt_1 [...]
e di e le condotte sono state contestualmente contestate da CP_3 Controparte_1 entrambe le società ed hanno determinato una valutazione complessiva dell'operato del ricorrente”. Effettivamente, come emerso dall'istruttoria, ed sono Controparte_3 Controparte_1 fortemente connesse e il SI. i rivolgeva ai dipendenti e li dirigeva indistintamente Pt_1 come direttore di e di Anche per questo le condotte Controparte_3 Controparte_1 sono state contestate da entrambe le datrici di lavoro, senza distinzione A ciò va aggiunto che, anche laddove non si condividesse tale valutazione, gli illeciti disciplinari posti in essere dall'odierno appellante nei confronti di ciascuna parte appellata, anche ove considerati in maniera distinta ed autonoma, sarebbero di per sé idonei a suffragare i licenziamenti per giusta causa disposti nei confronti del SI. Pt_1
14 A tanto consegue la reiezione anche del terzo motivo di appello. Ciò posto, si osserva che con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante, in merito ai licenziamenti per giusta causa disposti nei suoi confronti, censura le valutazioni del compendio probatorio in atti effettuate dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, sostenendo che una sua corretta disamina dovrebbe condurre ad una “valutazione della irrilevanza disciplinare dei comportamenti attribuiti al lavoratore”. Anche tale doglianza non coglie nel segno in quanto le prove acquisite nel corso del giudizio di prime cure hanno dato piena contezza di tutti gli illeciti disciplinari commessi dall'odierno appellante. Al riguardo, si osserva che per ragioni di chiarezza espositiva appare opportuno analizzare distintamente le singole contestazioni. Per quanto riguarda le condotte poste in essere in danno di si osserva Controparte_1 che al SI. stato contestato, in primo luogo, di aver sfruttato la propria posizione Pt_1 apicale per dare disposizione agli impiegati amministrativi di non trattenergli in busta paga il rimborso delle multe stradali che gli erano state inflitte, in violazione delle regole e della prassi aziendale secondo cui le multe vengono anticipate dalla società, ma devono essere rimborsate dal, e trattenute al, lavoratore che ha compiuto l'infrazione. Nel libello introduttivo del giudizio, il SI. a riconosciuto la debenza delle somme Pt_1 richieste a titolo di rimborso delle multe pari ad € 3.203,24 per le 24 multe ricevute dal 31.8.2018 al 31.12.2019 e non pagate. L'allora ricorrente ha provato a giustificarsi sostenendo di essere stato sempre disponibile a rimborsare le predette multe e di non essersi mai attivato per non farle trattenere in busta paga. In realtà, contrariamente a quanto riportato dal SI. è sempre stato lo stesso appellante a imporre alla SI.ra di Pt_1 Pt_5 non rimborsare tali spese, come confermato dalla chiare ed univoche deposizioni testimoniali assunte sul punto in prime cure1. Ebbene, ad avviso della Corte, il fatto contestato sussiste e ben testimonia il contegno del SI. i ritenersi al di sopra delle regole aziendali, a differenza di tutti gli altri, nonché Pt_1 il convincimento di poter disporre delle risorse della società a proprio vantaggio. ha, poi, contestato al SI. la mancanza di trasparenza nei Controparte_1 Pt_1 rapporti con alcuni fornitori. Ebbene, anche in questo caso, l'istruttoria condotta in prime cure ha confermato la gestione non corretta e poco trasparente dei contratti con alcuni fornitori. Contrariamente a quanto riferito dal SI. i contratti dovevano essere sempre controfirmati dal Pt_1 Presidente2, mentre i contratti oggetto di contestazione non sono stati sottoposti alla sottoscrizione del Presidente (v. doc. 15 fasc. di primo grado . Controparte_1
In terzo luogo, ha contestato al SI. la perdurante e reiterata Controparte_1 Pt_1 violazione del divieto di fumare in azienda. Sul punto, si osserva che tutti i testimoni hanno ribadito che, noncurante delle regole e del rispetto delle persone che aveva davanti, il SI. era solito fumare in azienda, Pt_1 nonostante il divieto di fumo in azienda3. È stato inoltre confermato che, proprio sotto la finestra dove il SI. era solito fumare, nel 2017 è scoppiato un incendio. Pt_1
Successivamente a tale episodio il ricorrente ha semplicemente cambiato luogo dove fermarsi a fumare. Quanto, poi, alle condotte tenute dall'odierno appellante nei confronti del personale dell'associazione si osserva che anche queste condotte hanno trovato Controparte_3 compiuto riscontro nell'istruttoria di prime cure. In particolare, le condotte discriminatorie tenute dall'odierno appellante nei confronti della SI.ra sono state ampiamente confermate dai testimoni escussi. Ancor Per_1 più gravemente, è emerso che il SI. non solo non ha fatto nulla per tutelare la Pt_1 lavoratrice dalle molestie avanzate da un fornitore aziendale, e non è nemmeno intervenuto quando ha personalmente assistito alle stesse, ma non ne ha mai preso le distanze e, anzi, ha addirittura deciso di organizzare una cena aziendale proprio nel ristorante del predetto fornitore4.
Nonostante le doglianze della SI.ra confermate anche dagli altri testimoni, il SI. Per_1 si è sempre ben guardato dall'intervenire e dal tutelare la lavoratrice e non ha Pt_1 nemmeno ritenuto di interrompere il rapporto commerciale con l'azienda del SI.
[...]
ma ha semplicemente atteso la naturale scadenza del contratto a primavera 2020. CP_9 Oltre a ciò, l'allora ricorrente ha deciso di organizzare una cena aziendale nel locale del SI. comportandosi come se nulla fosse successo5. CP_9
I testi escussi hanno altresì confermato le condotte vessatorie tenute personalmente dal SI. ei confronti della SI.ra nonché il demansionamento della lavoratrice. Pt_1 Per_1
In particolare, è emerso che al rientro dalla maternità, a febbraio 2017, la SI.ra da Per_1 addetta al controllo di gestione è stata adibita dal SI. a svolgere compiti di mera Pt_1 segreteria e successivamente di addetta al centralino. La SI.ra è stata poi assente Per_1 dal lavoro per sottoporsi a terapie salvavita e il SI. a affidato le sue mansioni ad Pt_1 altra dipendente6. Al suo rientro in ufficio, in data 7.1.2020, l'allora ricorrente ha “accolto” la lavoratrice facendola accomodare su una scrivania vuota in mezzo ad un corridoio e relegandola al ruolo di centralinista7.
Ad avviso di questa Corte, si tratta di condotte assolutamente inaccettabili, per di più tenute nei confronti di una lavoratrice al rientro dalla maternità e perpetuate anche dopo un periodo di assenza per seri motivi di salute. Anche il demansionamento e le condotte vessatorie riservati dal SI. al dott. Pt_1
soggetto non gradito all'allora ricorrente, sono stati ampiamente provati. Parte_3
Il dott. era account dei progetti cofinanziati, poi lo stesso ha dichiarato: Pt_3
“gradualmente mi sono state tolte le mansioni di cui mi occupavo prima e alla fine mi sono occupato solo di mansioni di segreteria”, sempre per decisione del SI. La Pt_1 testimone, SI.ra , che è stata assistente del dott. prima che il SI. Testimone_3 Pt_3 lo privasse di tale risorsa, ha altresì confermato che l'atteggiamento ostile nei Pt_1 confronti del dott. è iniziato con un'aggressione verbale da parte del SI. Pt_3 Pt_1 avvenuta perché l'allora ricorrente aveva scoperto che il dott. aveva espresso al Pt_3
Presidente pro tempore dubbi e perplessità su alcune attività dell'odierno CP_4 appellante e aveva chiesto chiarimenti su alcune procedure aziendali8. Anche il SI. ha confermato con la sua deposizione il demansionamento del SI. posto Tes_1 Pt_3 in essere dal SI. CP_10
Oltre a privarlo delle mansioni e dell'assistente, il SI. a poi dato esplicito ordine Pt_1 di inibire al dott. l'accesso al server aziendale, alla mail e di restituire il cellulare Pt_3 utilizzato, come confermato dal SI. e dalla SI.ra Pt_3 Parte_8
Contrariamente a quanto ha tentato e tenta di sostenere il SI. alla base di tali Pt_1 trattamenti e del demansionamento non vi era alcun motivo aziendale o organizzativo, ma un evidente intento punitivo, così come si evince dalla deposizione del SI. Tes_4
Oltre a ciò, per mera ripicca personale ed a scopi punitivi, il SI. ha annullato la Pt_1 partecipazione già programmata del dott. al Vinitaly 2008 “perché nei giorni Pt_3 precedenti aveva partecipato ad una riunione di presentazione di alcuni candidati al ConSIlio di Amministrazione di Enoteca alternativi al programma dell'Enoteca del SI (testimonianza del SI. . A propria difesa, l'allora ricorrente ha Pt_1 Tes_1 riferito che la privazione del ruolo di account dei progetti cofinanziati di cui sopra sarebbe dipesa alla negligenza del dott. nella gestione di una pratica per il finanziamento Pt_3 della sede. Il Presidente , tuttavia, ha negato tale circostanza (v. testimonianza CP_4 SI. ). CP_4
Le vessazioni nei confronti dei SIg.ri e sono perdurate anche nel periodo di Pt_3 Per_1 lock down, durante il quale l'odierno appellante li ha collocati in cassa integrazione in percentuali assai maggiori rispetto ai colleghi. In particolare, il SI. è intervenuto Pt_1 personalmente per modificare i turni di rotazione in CIG proposti dal SI. Tes_1 proprio al fine di penalizzare maggiormente i due lavoratori mal tollerati. Il teste ha, infatti, confermato che le modifiche alla proposta da lui predisposta di equa Tes_1 turnazione in CIG fatte a matita e a penna sul doc. 13 del fasc. di primo grado di
[...] sono del SI. CP_1 CP_11
Se fosse stato per il SI. il dott. e la SI.ra non avrebbero dovuto più Pt_1 Pt_3 Per_1 svolgere alcuna mansione, tanto che l'allora ricorrente è arrivato a presentare e a proporre al ConSIlio d'Amministrazione una riorganizzazione aziendale volta esclusivamente alla soppressione delle loro posizioni lavorative (v. Verbale ConSIlio d'Amministrazione del 21.2.2020: doc. 31 fasc. di primo grado . Controparte_3 Controparte_1
L'uso di comportamenti e di toni inappropriati nei confronti dei dipendenti emerge anche con riferimento al perdurante rifiuto del SI. i rivolgere perfino solamente la parola Pt_1 alle SI.re e Pt_5 Parte_10
Da un lato, il SI. si è rifiutato di rivolgere la parola a due dipendenti;
dall'altro Pt_1 lato, ha riservato trattamenti di favore al SI. retribuendolo con denaro Per_3 dell'Associazione per “missioni” non svolte in favore di e concedendogli altresì CP_1 rimborsi non previsti dal contratto, nonché l'utilizzo del furgone aziendale (v. doc. 14 fasc. di primo grado e testimonianza SI. . Controparte_1 Tes_1
In sintesi, la gestione del personale ed il rispetto dei diritti dei propri dipendenti da parte del SI. ben riassunta da quanto dallo stesso è stato più volte ribadito ed espresso Pt_1 anche alla presenza del SI. e della SI.ra in commento alla Tes_1 Tes_2 ricezione della pec del 25.11.2020 trasmessa dal sindacato per la tutela della SI.ra Per_1
“faccia quello che vuole, non risolve nulla…. Siamo un'azienda con meno di 10 dipendenti e faccio quello che voglio” (v. testimonianze SIg.ri e . v. Tes_2 Tes_1
Altri illeciti disciplinari contestati all'odierno appellante, riguardano l'appropriazione delle password personali dei dipendenti e la mancanza di trasparenza nei rapporti con i fornitori di . Controparte_3
Anche la sussistenza di tali addebiti, ad avviso di questa Corte, è stata confermata dall'istruttoria condotta in prime cure. Come testimoniato dalla SI.ra , il SI. pretendeva di conoscere le Tes_2 Pt_1 password di tutti dipendenti, così da poter accedere ai loro pc e controllare la loro casella di posta elettronica, in aperta violazione del loro diritto alla riservatezza14. È stata altresì confermata la gestione non corretta e poco trasparente dei contratti con alcuni fornitori. Contrariamente a quanto riferito dal SI. i contratti dovevano essere sempre Pt_1 controfirmati dal Presidente15, mentre i contratti oggetto di contestazione non sono stati sottoposti alla sottoscrizione del Presidente (v. doc. 15 fasc. di primo grado delle parti appellate). Al SI. stato poi contestato di aver sfruttato la propria posizione apicale per dare Pt_1 disposizione agli impiegati amministrativi di corrispondergli il premio di risultato indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi. Ciò in aperto contrasto con quanto contrattualmente previsto: il contratto dell'1.7.2010 stipulato con - doc. 2 Controparte_1 di parte appellata - prevedeva un premio annuale massimo di 7.200,00 € lordi per il raggiungimento degli obiettivi relativi al margine operativo lordo e di 5.000,00 € lordi per gli obiettivi legati al fatturato, per un totale massimo di 12.200,00 € lordi al raggiungimento di entrambi gli obiettivi. Successivamente, è poi emerso non solo che il SI. i era fatto corrispondere premi Pt_1 anche senza il raggiungimento degli obiettivi, ma addirittura che si era fatto corrispondere il premio in misura doppia rispetto all'importo massimo di 12.200,00 € lordi sfruttando la duplicazione del rapporto di lavoro e l'assunzione quale dirigente part time anche da parte di Quest'ultima circostanza rileva non solo ai fini disciplinari (anche Controparte_3 se non contestata perché emersa successivamente) in quanto ben testimonia il suo atteggiamento, ma anche per le domande azionate in via riconvenzionale Secondo il ricorso in appello, con “uno dei passaggi più oscuri della sentenza di primo grado” (ricorso in appello, pag. 29), il Tribunale di Bologna avrebbe confuso la circostanza oggetto di contestazione disciplinare (percezione indebita dei premi di risultato per mancato raggiungimento degli obiettivi) con i fatti oggetto di una delle domande riconvenzionali (restituzione dei premi eccedenti il massimo erogabile). Il Tribunale avrebbe fatto un errore “logico argomentativo” in quanto avrebbe ritenuto sussistente l'addebito circa la corresponsione illecita dei premi per mancato raggiungimento degli obiettivi e allo stesso tempo avrebbe rigettato la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione dei medesimi importi, accogliendo solo la domanda riconvenzionale di restituzione dei premi riconosciuti in eccedenza rispetto ai massimi previsti. In effetti, sul punto la sentenza è illogica e errata: ma non perché ha ritenuto legittimo il licenziamento, come sostenuto dal SI. ma perché ha rigettato la domanda di Pt_1 restituzione dei premi pretesi e fatti erogare nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi, aspetto oggetto di approfondita trattazione in correlazione all'appello incidentale proposto dalla società appellate. In ogni caso, si rileva che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto infondato il tentativo dell'allora ricorrente di giustificare la percezione indebita dei premi (sia perché eccedenti il massimale, sia per il mancato raggiungimento degli obiettivi) che sarebbe avvenuta negli anni secondo un asserito - e clamorosamente smentito - accordo annuale tra il SI. il Presidente . Il Tribunale di Bologna ha correttamente valutato Pt_1 CP_4 che “risulta pertanto infondata la tesi dell'attore, laddove afferma che il premio annuale, nella misura allo stesso erogata, fosse frutto di un accordo tra il presidente dell'epoca
e lo stesso (v. sentenza, pag. 12). CP_4 Pt_1
A conferma del fatto contestato il SI. ha dichiarato che: “da quando sono io Tes_1 il responsabile dell'amministrazione il SI a dato sempre disposizione che gli Pt_1 venisse riconosciuto il premio annuo nella misura massima prevista di € 12.200,00 indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi” (v. testimonianza SI. . Tes_1
20 Il testimone ha inoltre confermato il contenuto del doc. 17 e affermato che per gli anni 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 non erano stati raggiunti tutti gli obiettivi di bilancio. Nonostante questo, il SI. i era fatto corrispondere l'importo massimo (addirittura Pt_1 moltiplicato per due) del premio. Pertanto, l'addebito, già provato documentalmente (v. doc. 17 fasc. di primo grado delle parti appellate), è stato confermato dall'istruttoria svolta, come espressamente sottolineato dalla sentenza impugnata, che, sulla sussistenza della condotta confermata e sulla rilevanza disciplinare della stessa, non può che essere confermata. Osserva, poi, la Corte che le gravissime condotte tenute dal SI. sopra Pt_1 analiticamente descritte, costituiscono evidente violazione degli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro, dalla legge e dal CCNL e integrano certamente giusta causa di licenziamento sia singolarmente considerate, sia, a maggior ragione, se valutate complessivamente. Come noto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” (v., da ultimo, Cass. 26.6.2020, n. 12841). Applicando tale principio al caso di specie, non può certo dubitarsi della legittimità dei licenziamenti per giusta causa qui impugnati. Come si è visto sopra, il SI. venuto ripetutamente meno a suoi specifici compiti Pt_1
e doveri derivanti dalla legge e dal CCNL: ha maltratto i dipendenti assegnatigli, ha abusato della propria posizione e del clima di terrore e impunità creato per arricchirsi personalmente ed ha arbitrariamente disatteso specifiche direttive aziendali. Il contegno complessivo dell'odierno appellante non si riduce, dunque, ad un episodio isolato, ma è costituito da una lunga serie di gravi violazioni e abusi – ancora più eclatanti se si considerano l'incarico fiduciario e la posizione apicale dell'allora ricorrente – che dimostrano il totale disprezzo del SI. l rispetto dei dipendenti affidatigli, nonché Pt_1 della normativa e delle direttive aziendali e dell'obbligo di diligente adempimento dei suoi doveri e compiti. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di gravame va recisamente respinto. Va, poi, esaminato il quarto motivo di gravame, (rubricato “D. Erronea valutazione e difetto di motivazione in relazione al rigetto delle domande del ricorrente di corresponsione di somme”). Al riguardo, va osservato che oltre alla richiesta di
21 declaratoria di illegittimità dei provvedimenti espulsivi, con i propri ricorsi il SI Pt_1 aveva richiesto l'accertamento del proprio diritto alla percezione di ulteriori somme di denaro a titolo di differenze retributive per il lavoro supplementare asseritamente prestato, di premi non erogati, di compensi quale amministratore della società e di Parte_2 risarcimento per il licenziamento ingiurioso subito, nonché alla corresponsione di importi indicati nelle stesse buste paga redatte dalle parti appellate, ma mai versati. Con la sentenza gravata è stato riconosciuto unicamente il diritto del SI a Pt_1 percepire le somme allo stesso dovute quali emolumenti di fine rapporto relativi alle buste paga del mese di febbraio 2021, peraltro mai contestati, mentre le altre richieste economiche sono state respinte. Con il quarto motivo di impugnazione, l'odierno appellante ha censurato le valutazioni del Giudice a quo in punto alla reiezione delle sue ulteriori pretese economiche. A dispetto di quanto sostenuto dal SI. in realtà, anche tali valutazioni appaiono corrette e Pt_1 meritevoli di conferma. In particolare, per quanto riguarda la domanda dell'allora ricorrente di pagamento di una annualità di retribuzione a titolo di risarcimento per “licenziamento ingiurioso”, deve ritenersi corretto il suo rigetto da parte del Giudice a quo per mancata allegazione e, soprattutto, mancata prova dei fatti idonei a sostenerla. Il SI. chiamato proprio a testimoniare circa la natura ingiuriosa del Testimone_5 licenziamento e il discredito che ne sarebbe derivato per il SI. si è limitato a Pt_1 riferire di aver saputo del licenziamento, ma di non conoscerne i motivi16. Anche dalla testimonianza dell'ex direttore non emergono ingiurie e denigrazioni nei CP_4 confronti del SI. anzi17. Pt_1
Non vi è nient'altro a sostegno di tale pretesa risarcitoria dell'appellante, il che la dice lunga sulla sua infondatezza. Nella specie mancano del tutto le modalità offensive e ingiuriose del licenziamento, il grave pregiudizio reputazionale e finanche la lesiva pubblicità dei motivi del licenziamento. La sentenza gravata, poi, merita conferma anche nella parte in cui ha rigettato la richiesta di pagamento dell'allora ricorrente del premio 2020. L'istruttoria svolta in prime cure, infatti, ha confermato che nel 2020 non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi per la maturazione del premio di risultato del SI. Pt_1
Infatti, il margine operativo lordo (l'EBITDA) 2020 è stato inferiore al margine operativo lordo dell'anno precedente e il fatturato 2020 è stato inferiore al fatturato del 2019 (v. doc. 28 fasc. di primo grado delle odierne parti appellate). Non essendo stati raggiunti tali obiettivi, il SI. non aveva diritto di percepire il Pt_1 premio di risultato relativo al 2020 e la relativa richiesta di pagamento è stata correttamente respinta dal Giudice a quo. Allo stesso modo, la richiesta dell'allora ricorrente del pagamento di € 34.109,46 a e di € 38.342,02 a a titolo di straordinari, ad avviso di Controparte_1 Controparte_3 questa Corte, è infondata per i seguenti motivi: i) la domanda è stata avanzata da un dirigente, al quale non spettano perché non si applica la disciplina dell'orario di lavoro;
ii) il SI. ha già percepito mensilmente in busta paga da e da Pt_1 Controparte_3 straordinari forfettizzati (pari ad € 38.819,55 da ciascun datore di lavoro), Controparte_1 che erano stati contrattualmente previsti al momento dell'assunzione con conferimento dell'incarico dirigenziale, considerato un possibile intenso impegno del dirigente;
iii) oltre al pagamento di straordinari forfettizzati, come confermato dall'istruttoria, il SI. ha abusato della propria posizione apicale per farsi corrispondere in busta paga e Pt_1 ricevere il pagamento di ulteriori somme a titolo di indennità supplementare e straordinari festivi pari alla somma complessiva di € 65.211,17. Del tutto correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha rigettato tali pretese dell'odierno appellante principale, ribadendo la non debenza delle somme richieste e ricordando che al dirigente non spetta il pagamento degli straordinari, salvo che non provi
“che le ore di lavoro che afferma di aver svolto sarebbero state esorbitanti in maniera tale da avere superato in modo sistematico un ipotetico orario massimo ragionevole in rapporto alla tutela del diritto costituzionale alla salute” (sentenza, pag. 13). i) È infatti principio basilare del nostro ordinamento che ai dirigenti e al personale direttivo non si applichi la disciplina relativa all'orario di lavoro e che, pertanto, sia per loro escluso il diritto al pagamento degli straordinari Già la disciplina, di cui al decreto legge n. 962 del 15 marzo 1923, prevedeva la non applicabilità dell'orario massimo di lavoro al "personale direttivo". Parimenti, l'art. 17 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di normale di lavoro (stabilito in 40 ore settimanali dall'art. 3, D.lgs. n. 66/2003) dei dirigenti e del personale direttivo delle aziende, ovvero dei
“lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”. La Corte di Cassazione ha, inoltre, sempre stabilito che: “nei confronti del personale direttivo — categoria comprensiva non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, ma anche del personale dirigente cosiddetto minore, ossia impiegati di prima categoria con funzioni direttive, capi di singoli servizi o sezioni d'azienda, capi ufficio e capi reparto — escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può
23 sorgere nel caso in cui la normativa collettiva delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute” (Cass. 29.11.2012, n. 21253). E ancora, “non spetta alcun compenso per lavoro straordinario a chi esercita funzioni direttive, se la prestazione lavorativa non si protragga oltre il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravoso ed usurante. Tale principio, peraltro, nemmeno contrasta con l'art. 36 Cost., restando fermo il principio che chi esercita funzioni direttive deve percepire una paga adeguata. L'onere di provare tale particolare gravosità grava sul lavoratore” (Cass. 27.3.2008, n. 7916; più recentemente, Cass. 12.4.2017, n. 9380). In ragione di quanto sopra, i dirigenti hanno diritto al compenso per il lavoro straordinario esclusivamente quando sia previsto anche per essi il rispetto dell'orario normale di lavoro, oppure nel caso in cui la durata della prestazione svolta sia tale da rendere particolarmente gravosa ed usurante l'attività e da creare un pregiudizio alla salute del lavoratore: nessuna delle due condizioni ricorre nella specie. Il contratto di nomina a dirigente del 1.7.2010 dell'allora ricorrente, al punto 7, specifica che, in quanto dirigente, il SI. on sarebbe stato soggetto alla disciplina dell'orario Pt_1 di lavoro in virtù dell'art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923 e dell'art. 17, comma quinto, lettera a), d. Lgs. n. 66/2003. Viene previsto, infatti, che la prestazione lavorativa del dirigente
“non è quantificabile” e, proprio in considerazione di eventuali prestazioni rese oltre l'orario, viene riconosciuta l'indennità speciale pari a 571,43 € “che sostituisce ed assorbe fino a concorrenza ogni altro trattamento accessorio dovuto e/o connesso a tali prestazioni” (doc. 7 ex adv.). Tale indennità è sempre stata erogata al SI. Anche Pt_1 il CCNL dei Dirigenti del Terziario stabilisce all'art. 12 che: “in considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti”. L'assenza di un orario di lavoro, nonché l'impossibilità di una sua predeterminazione, valgono a maggior ragione a seguito del conferimento al SI. del doppio incarico Pt_1 di Direttore Generale. L'indicazione di “part time” al 50% è chiaramente un mero criterio per l'imputazione del trattamento economico tra le due datrici di lavoro e per l'incidenza degli istituti indiretti (maturazione ferie, ratei etc.), ma, ovviamente, non SInifica che il SI. dovesse Pt_1 timbrare, la mattina, il cartellino presso e, il pomeriggio, presso Controparte_1 [...]
o che maturasse il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni per lavoro CP_3 straordinario o supplementare al decorrere dalla 21° ora di lavoro settimanale.
24 Proprio per l'assenza di un preciso orario di lavoro, contestualmente al contratto è stata altresì stipulata un'integrazione alla lettera d'assunzione (doc. 3 fasc. di primo grado delle parti appellate) e pattuita una indennità ad personam di € 1.176,35 (558,18 € da
[...]
e 558,18 € da quale corrispettivo forfettizzato per le “eventuali CP_3 Controparte_1 ore di lavoro supplementare prestate”. Anche solo tali somme ad personam erogate al SI. in particolare 38.819,55 € da Pt_1
(analoga somma da , valgono ad assorbire Controparte_1 Controparte_3 qualsivoglia pretesa al pagamento di straordinari da parte del SI. Pt_1
Inoltre, correttamente la sentenza di primo grado ha rigettato la richiesta dell'allora ricorrente anche per la mancata prova dello svolgimento di ore di straordinario richieste e autorizzate dalla società in eccedenza rispetto a quelle forfettizzate, né tanto meno l'appellante ha dimostrato di essere stato costretto a lavorare in modo eccessivamente gravoso con una durata della prestazione oltre “i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute” (v. Cass. 29.11.2012, n. 21253). Anzi, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante principale, neppure è stata data la prova delle ore effettivamente lavorate. Il SI. ha chiarito che quelle “indicate dal SI. nel doc. 16 e di parte Tes_1 Pt_1 ricorrente erano le ore in esubero (rispetto al part time, non rispetto alle ore già retribuite) che il SI. osteneva di aver lavorato, ma non è stata data alcuna prova del fatto che Pt_1 sono state effettivamente lavorate. La tabella di cui al doc. 16 di parte ricorrente era un esempio di rendiconto, redatto dall'appallante, che veniva inviato per i progetti ai quali partecipava. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dal SI. per la partecipazione ai bandi Pt_1 CP_1 non ha mai ricevuto il rimborso diretto del costo del personale. Tale costo era una delle voci di spesa che venivano rimborsate in modo forfettizzato. Tra l'altro, il SI. Tes_1 ha confermato che: “la Regione Emilia Romagna al momento del saldo riferito all'anno 2020 ha negato a il rimborso di € 22.000,00 in quanto il costo Controparte_3 lavorativo del SI stato ritenuto eccessivo” (v. testimonianza SI. . Pt_1 Tes_1
Inoltre, era il SI. ad organizzare il proprio orario di lavoro e non può certo Pt_1 pretendere che le ore lavorative abbiano ecceduto i limiti della ragionevolezza arrecandogli un danno alla salute e che, nel caso, ciò sia imputabile alle datrici di lavoro. Da ultimo, la richiesta del pagamento di straordinari risulta infondata anche sotto un ulteriore e concorrente profilo e cioè se si considera che il SI. ha abusato della Pt_1 propria posizione apicale per farsi (già) corrispondere a titolo di ore di lavoro supplementare e di straordinari festivi, in violazione delle norme di legge e di contratto, la somma di € 28.759,98 da e la somma di €36.451,79 da Controparte_1 [...]
e così complessivamente € 65.211,17 CP_3
Alla luce di tutto quanto sopra, la sentenza di primo grado non può che essere confermata
25 anche su questo punto, con conseguente reiezione del quarto motivo di appello. Con l'ultimo motivo d'appello (§ E) il SI. a impugnato il capo della sentenza del Pt_1
Tribunale di Bologna che lo ha condannato alla restituzione della somma di € 46.747,00 per i premi percepiti in eccedenza rispetto al massimale annuo contrattualmente previsto. Come già visto in precedenza, il SI. aveva dato disposizione alle impiegate Pt_1 amministrative di corrispondergli quasi il doppio del premio previsto solo dal contratto con per di più indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi. Controparte_1
In particolare, per quanto riguarda le competenze per il 2016, 2017, 2018 e 2019 il SI. i è fatto corrispondere da € 71.782,00 e da € Pt_1 Controparte_3 Controparte_1
23.765,00 per un totale di 95.547,00 €, a fronte di un premio massimo di 48.800,00 € (12.200,00 x 4). Ne consegue che la somma di € 46.747,00 lordi che si è fatto erogare da
[...] non era dovuta in quanto eccedente il premio massimo previsto dal contratto. CP_3
Le risultanze istruttorie hanno permesso di comprendere e hanno documentato il meccanismo di duplicazione che ha portato al raddoppio dell'ammontare del premio: il SI. a sfruttato il passaggio a due rapporti di lavoro dirigenziali part time avvenuto Pt_1 nel 2016 per trasformare il premio massimo previsto dal contratto del 2010 da 12.200,00 euro lordi a 12.250,00 netti (circa 24.000,00 lordi), di fatto raddoppiandolo e nascondendo il maggior costo imputandolo e suddividendolo tra la Società e l'Associazione. Si veda al riguardo la testimonianza del SI. “il SI in quanto Tes_1 Pt_1 direttore part time di entrambe le società direi circa dal 2017 ha dato disposizione alle colleghe e , anche se essendo in un open space abbiamo sentito tutti, Pt_5 Tes_2 affinché il premio non era più lordo ma netto e doveva essere ripartito tra le due società anche se questo secondo aspetto non modificava la precedente prassi. Con questo meccanismo egli percepiva annualmente a titolo di premi € 24.000,00 lordi” (testimonianza SI. . Tale circostanza è stata ribadita anche dalla SI.ra Tes_1 Pt_5 addetta all'ufficio amministrativo che si occupa delle buste paga18.
Del tutto legittimamente la sentenza di primo grado ha, pertanto, condannato il SI. Pt_1
a restituire tali importi indebitamente percepiti. La difesa dell'odierno appellante secondo cui i premi eccedenti a quanto contrattualmente previsto sarebbero dovuti perché di volta in volta concordati e autorizzati dalla Società e dal Presidente durante appositi incontri annuali, alla presenza anche del SI. CP_4
è infondata ed è stata categoricamente smentita dall'istruttoria, come Tes_1 correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado: “è stato infatti documentato ( v. doc. n. 17 conv.) e confermato dalle testimonianze (testi e che il Tes_1 Pt_5 ricorrente che, come è noto, era direttore part time al 50% di entrambe le società) ha dato 18 “Non ricordo esattamente la cifra, ma ricordo che la cifra inizialmente era lorda poi è divenuta netta, a parte questa differenza era sempre la medesima. Non era mia competenza verificare il raggiungimento degli obiettivi. Dal 2016 il SI i ha dato disposizioni di dividere il premio previsto dal contratto di dividendolo al 50% Pt_1 Controparte_1 a carico di e al 50% a carico di (testimonianza SI.ra Controparte_3 Controparte_1 Pt_5 26 disposizione al collega di erogare in suo favore tali premi in misura doppia, Tes_1 secondo il meccanismo puntualmente descritto nella testimonianza: risulta pertanto infondata la tesi dell'attore, laddove afferma che il premio annuale, nella misura allo stesso erogata, fosse frutto di un accordo tra il presidente dell'epoca e lo stesso CP_4
(sentenza, pag. 12). Pt_1
Il presidente , chiamato a testimoniare sull'esistenza di tali accordi, non ha in CP_4 alcun modo riferito di aver concordato (annualmente e in apposite riunioni) che il SI. otesse ricevere il premio indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi o Pt_1 che l'ammontare del premio venisse trasformato da lordo a netto e così fosse raddoppiato, come invece vorrebbe far credere l'odierno appellante19. In realtà, dalle sue dichiarazioni risulta che era il SI. a quantificare i premi;
il Pt_1
Presidente non verificava mai personalmente l'ammontare del premio o il CP_4 raggiungimento degli obiettivi, ma si limitava a firmare quanto gli veniva sottoposto (come vedremo infra, sovente la firma avveniva ex post, dopo i pagamenti, non essendo spesso presente in ufficio). Invece, nonostante specifica domanda, il Presidente non ha confermato lo CP_4 svolgimento di una riunione annuale a tre con il SI. in cui veniva “concordato Tes_1
e trattato” con il SI. il premio di quest'ultimo. Il SI. nulla ha riferito in Pt_1 CP_4 merito a tale circostanza e il SI. l'ha espressamente e categoricamente Tes_1 negata20:
Ogni anno veniva, semmai, discusso tra il SI. e il Presidente il premio Pt_1 CP_4 annuale che veniva corrisposto agli altri dipendenti a Natale e che era pari a € 200,00; premio che nulla ha a che vedere con quello del SI. Pt_1
È, inoltre, emerso che nel 2019 il Presidente ha telefonato al SI. per CP_4 Tes_1 contestargli il pagamento del premio al SI. come riportato dal SI. Pt_1 Parte_13
Evidentemente il premio non era stato concordato con il SI. ! CP_4
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'allora ricorrente, il premio annuale non era in alcun modo frutto di un accordo tra il SI. il presidente derogatorio Pt_1 CP_4 rispetto all'accordo del 2010 (e comunque non è stata data alcuna prova di tali accordi), ma il SI. ha approfittato del proprio ruolo di Direttore per utilizzare le risorse Pt_1
27 aziendali a proprio personale vantaggio. Non vi erano accordi sul premio con il Presidente , anche perché aumenti del CP_4 premio avrebbero dovuto essere sottoposti al, ed approvati dal, CDA, come avvenuto nel 2016, quando è stato riconosciuto dal CDA un premio straordinario (che non è oggetto né di contestazione, né di domanda di restituzione: v. doc. 6 fasc. di primo grado parti appellate). Infine, l'odierno appellante principale aveva provato a sostenere che “l'atto dispositivo in forza del quale l'ufficio amministrativo provvedeva, poi, materialmente al versamento era sempre e comunque (come era logico che fosse) di provenienza presidenziale e sottoscritto dal Presidente Sciolette. V. doc. 25)… Le disposizioni di pagamento giungevano, sempre e comunque, dalla presidenza” (v. memoria difensiva alla riconvenzionale pag. 5), salvo poi ridimensionare l'intervento del Presidente per riferire che le disposizioni di CP_4 pagamento erano da lui firmati e che, comunque, ne fosse a conoscenza (v. ricorso in appello, pag. 44). L'istruttoria ha smentito anche tale assunto che, comunque, rimane del tutto irrilevante. I docc. 25 e 31 depositati dall'allora ricorrente in sede di memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale sono assolutamente inconferenti in quanto riguardano premi non oggetto di contestazione e che sono stati erogati sotto la presidenza del SI. Pt_14
Inoltre, anche da tali documenti emerge che i premi dovevano essere correlati al raggiungimento dei risultati. Guarda caso, invece, per i premi contestati non sono state depositate comunicazioni ad firmate dal presidente per il pagamento del CP_8 CP_4 premio. Assolutamente irrilevante è poi il fatto che le buste paga venivano sottoscritte dal SI. ; infatti, tale firma avveniva dopo i pagamenti (“I prospetti per le paghe erano CP_4 sottoscritti dal SI. e io li comunicavo all' , poi nel caso di presenza del Pt_1 CP_8
Presidente ne approfittavo per farglieli firmare, ma se non c'era la sua firma non era necessaria né vincolante, la procedura procedeva ugualmente e la firma veniva apposta con calma dal Presidente”: testimonianza SI.ra . Pt_5
I documenti non dicono certamente di una paternità della decisione del SI. , che CP_4 firmava senza controllare, come da lui confermato (“Io ho sempre firmato ciò che mi veniva sottoposto, credo anche i prospetti paga ma non lo ricordo. Era prassi che io firmassi tutti i documenti”: testimonianza SI. ). CP_4
Allo stesso modo il doc. 29 dell'allora ricorrente è un documento riepilogativo trasmesso da al SI. dove viene esclusivamente riportata la voce complessiva degli CP_8 Pt_1 emolumenti riconosciuti al lavoratore e non le singole voci retributive, tra cui i premi o gli straordinari, e quindi nulla dice in merito alla conoscenza – e soprattutto alla debenza
– dei premi in misura doppia rispetto a quanto contrattualmente previsto. Dalla sfrontatezza dimostrata nelle richieste di pagamento dei premi (e degli straordinari) emerge con chiarezza come il SI. abbia utilizzato la propria posizione apicale, Pt_1
28 approfittando della lontananza, della connivenza e del mancato controllo del Presidente
, per disporre delle risorse delle sue datrici di lavoro a proprio uso e consumo. CP_4
Tutto quanto sopra, oltre a determinare la legittimità della condanna alla restituzione dei premi erogati in misura superiore al premio massimo annuale stabilita dalla sentenza di primo grado, vale altresì a fondare la richiesta di restituzione dei premi indebitamente percepiti per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa sul punto, l'appello principale proposto dal lavoratore va integralmente respinto. Di contro, ad avviso di questa Corte, risulta fondato l'appello incidentale proposto dalle odierne parti appellate per le ragioni appresso illustrate. Le ex datrici di lavoro del SI. in particolare, hanno censurato la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui si afferma “le restanti domande formulate dalle parti non vengono accolte, non essendo stata fornita in giudizio la prova univoca della loro fondatezza” (sentenza impugnata, pag. 13). In realtà, oltre ad avere rilevanza disciplinare, le condotte illecite del SI. hanno Pt_1 altresì determinato un suo ingiusto arricchimento, a danno di e di Controparte_3
che legittima anche le seguenti richieste di restituzione dell'indebito. Controparte_1
In particolare, la sentenza del Tribunale di Bologna impugnata è errata nella parte in cui non ha accolto la domanda di restituzione delle somme che il SI. si è fatto Pt_1 corrispondere a titolo di pagamento del premio contrattualmente previsto, ma senza aver raggiunto gli obiettivi. Il Tribunale di Bologna ha, infatti, correttamente ritenuto comprovato sia “l'erogazione indebita al ricorrente di premi annui, indipendentemente dal raggiungimento del risultato e senza alcuna intesa con il presidente dell'epoca” sia che il SI. ha dato disposizione al collega di erogare in suo favore tali Pt_1 Tes_1 premi in misura doppia, secondo il meccanismo puntualmente descritto nella testimonianza” ed anche che “risulta pertanto infondata la tesi dell'attore, laddove afferma che il premio annuale, nella misura allo stesso erogata fosse frutto di un accordo tra il presidente dell'epoca e lo stesso (sentenza impugnata, pag. 12). CP_4 Pt_1
A seguito di tale accertamento, il Giudice a quo ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale volta alla restituzione dei premi erogati nella misura eccedente il massimale annuo (pari a €, 46.747,00 41 v. § 6), dimenticando però di pronunciarsi anche in merito alla restituzione dei premi, che erano stati indebitamente percepiti, considerato il mancato raggiungimento dei risultati. Al riguardo si ricorda che sin dalla nomina del SI. dirigente di Pt_1 Controparte_1 del 1.7.2010, il contratto prevedeva un premio di risultato composto di due voci: un premio annuale massimo di € 7.200,00 lordi per il raggiungimento degli obiettivi relativi al margine operativo lordo di Enoteca Regionale (EBITDA) e uno di € 5.000,00 lordi per gli obiettivi legati al fatturato, per un totale massimo di 12.200,00 € lordi al raggiungimento di tutti gli obiettivi.
29 Inoltre, è documentale che l'EBITDA e il fatturato relativi agli anni 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 erano aumentati meno rispettivamente del 20% e del 15% e che, quindi, il dirigente non avesse maturato il massimale del premio. È stato parimenti confermato che il SI. abbia dato disposizione che gli venisse Pt_1 corrisposto il premio di risultato nella misura massima (e, anzi, addirittura superiore) nonostante non avesse raggiunto gli obiettivi (v. doc. 17 delle odierne appellate). Come già riportato, sentito sul punto il SI. ha confermato che “da quando sono io il Tes_1 responsabile dell'amministrazione il SI ha dato sempre disposizione che gli Pt_1 venisse riconosciuto il premio annuo nella misura massima prevista di € 12.200,00 indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi” (testimonianza SI. . Tes_1
Dall'altro lato, la difesa dell'appellante per cui il pagamento in eccedenza a quanto previsto dal contratto e indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi era frutto di apposito accordo annuale con il Presidente è stata categoricamente smentita CP_4 dall'istruttoria, come accertato dal Giudice di primo grado. Accertata la condotta illecita e la non debenza delle somme per il mancato raggiungimento degli obiettivi, in modo erroneo la sentenza ha omesso di condannare il dirigente alla restituzione delle predette somme, limitandosi a condannarlo alla restituzione delle somme erogate quale duplicazione dei premi. A riprova della condotta dell'ex Direttore e della sua convinzione di essere al di sopra di tutto e di tutti, si evidenzia che nel 2019 lo stesso si è fatto erogare un premio di € 23.960,00, che non solo era il doppio del massimale contrattualmente previsto in caso di raggiungimento degli obiettivi, ma che non era nemmeno dovuto dal momento che gli obiettivi non erano stati raggiunti. Con riferimento alla domanda di restituzione del premio erogato a dicembre 2019 e pari a
€ 23.960,00 si precisa che la somma di 11.760,00 € è già compresa tra le somme eccedenti il massimale del premio annuo oggetto della condanna della sentenza di primo grado, mentre la somma di 12.200,00 € (che è appunto il premio annuo massimo) deve essere restituita per il mancato raggiungimento degli obiettivi. L'importo che il SI. è tenuto a restituire per il mancato raggiungimento degli Pt_1 obiettivi per i premi erogati negli anni 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019 è dato dalla somma rispettivamente di € 5.000,00, 8.200,00, 2.000,00, 9.560,00 e 12.200,00 per un totale di € 36.960,00. Va, poi, ribadito che al dirigente non spetta il pagamento degli straordinari. Ciononostante, e pur percependo già € 1.176,35 lordi al mese quale compenso forfettizzato per l'assenza di limiti all'orario di lavoro, il SI. a impartito all'ufficio amministrativo precise Pt_1 istruzioni affinché gli venissero corrisposte ulteriori e SInificative somme per lavoro supplementare e straordinario festivo, assolutamente non dovute. In particolare, dal prospetto degli straordinari prodotto dalle parti appellate, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, risulta che il SI. i è fatto corrispondere in Pt_1 aggiunta all'indennità ad personam per straordinari forfettizzati (v. buste paga, doc. 17 di
30 parte appellata) la somma di € 65.211,77.
Considerato che
si tratta di somme indebitamente percepite, le stesse non possono che essere restituite rispettivamente a ed a . Controparte_1 Controparte_3
Il Tribunale di Bologna ha del tutto omesso di pronunciarsi su tale richiesta e sul punto la sentenza di primo grado deve essere riformata. In particolare, da gennaio 2017 il SI. ha sfruttato il doppio incarico dirigenziale
Pt_1 per farsi corrispondere, in aggiunta agli straordinari forfettizzati, anche la retribuzione per ore di lavoro supplementare (asseritamente) svolte. Era proprio il SI. a riferire
Pt_1 all'ufficio amministrativo quante ore di lavoro “supplementare” aveva asseritamente svolto e di pagargliele. I testimoni sentiti hanno confermato le modalità operative con le quali il SI. ava
Pt_1 disposizione all'amministrazione di corrispondergli straordinari festivi e per lavoro supplementare, in aggiunta a quelli forfettizzati, noncurante del fatto che ai dirigenti non spetta il pagamento degli straordinari. In particolare, il SI. dava indicazioni all'ufficio amministrativo delle ore di
Pt_1
“straordinario” che riteneva di aver svolto e indicava alla SI.ra di inserirle in busta Pt_5 paga;
a quel punto la SI.ra ne dava comunicazione all' , che provvedeva a Pt_5 CP_8 predisporre le buste paga, le quali venivano poi nuovamente controllate dal SI. Pt_1
Contrariamente alla ricostruzione dell'appellante principale, non vi era alcuna
“comunicazione formale proveniente dalla Presidenza” (mem. dif. alla riconvenzionale., pag. 6) che autorizzasse l'inserimento in busta paga e il pagamento degli straordinari. Come dimostrato dall'istruttoria svolta, “Nel gennaio 2017 il SI a ordinato a Pt_1 me e al SI di inserire in busta paga le ore di straordinario che riteneva di Tes_1 aver fatto. Seguendo le paghe ogni mese gli portavo i prospetti di ciascun dipendente e anche i suoi e lui mi indicava le ore di straordinario da aggiungere, nel caso” (v. testimonianza SI.ra . “L'ufficio paghe nella persona della collega Pt_5 [...]
, portava i tabulati delle ore al SI che le verificava, dopo di che li Pt_11 Pt_1 portava all' che provvedeva alla redazione delle buste paga che quando CP_8 rientravano in azienda venivano fatte vedere nuovamente al SI e Pt_1 conseguentemente pagate. Se era presente il Presidente firmava subito i bonifici CP_4 per i pagamenti degli stipendi altrimenti venivano firmate da successivamente” CP_4
(v. testimonianza SI. . Tes_1
Oltre al pagamento del lavoro supplementare, per non farsi mancar nulla, da gennaio 2017 il SI. ha poi preteso il pagamento degli straordinari festivi, prima quantificandoli Pt_1 in 8 ore a week-end, poi in 10 ore per ogni week-end in cui sosteneva di aver lavorato. Le ore venivano divise in parti uguali tra e (“Confermo Controparte_3 Controparte_1 che da giugno 2017 le ore di straordinario del SI he mi veniva detto di inserire Pt_1 nel suo cartellino sono passate da 4 ore a 5 ore per il lavoro festivo del week end. In totale per le attività svolte in favore dell'azienda nei fine settimana erano state forfettariamente
31 indicate dal SI n 10 ore da ripartire in ragione di 5 ore per ciascuna società.” Pt_1
(v. testimonianza SI.ra . Pt_5
Nel predetto iter di formazione delle buste paga e di pagamento degli straordinari è evidente che il non aveva alcun ruolo e non concordava o autorizzava Parte_15 CP_4 alcunché. La difesa del lavoratore appellante secondo cui “le disposizioni di pagamento fossero originate da un preventivo vaglio ed avallo del legale rappresentante” è smentita in quanto il SI. non interveniva nella determinazione degli straordinari e CP_4 nell'autorizzazione al pagamento, ma si limitava a firmare le buste paga, senza alcun controllo, come ben sapeva il SI. (“Io ho sempre firmato ciò che mi veniva Pt_1 sottoposto, credo anche i prospetti paga ma non lo ricordo. Era prassi che io firmassi tutti i documenti”: testimonianza SI. ); per di più la firma veniva apposta dopo che le CP_4 buste erano già state pagate (“poi nel caso di presenza del Presidente ne approfittavo per farglieli firmare, ma se non c'era, la sua firma non era necessaria né vincolante, la procedura procedeva ugualmente e la firma veniva apposta con calma dal Presidente”: testimonianza SI.ra . L'allora ricorrente ha prodotto due buste paga sottoscritte Pt_5
(docc. 27 e 28 fasc. di primo grado dell'appellante principale), ma non è dato sapere quando siano state sottoscritte, se prima o dopo il loro pagamento, e anche le firme sono diverse. È altresì smentito che il SI. on avesse ingerenza nella determinazione delle buste Pt_1 paga e nella quantificazione degli straordinari: era proprio il ricorrente a determinare e a decidere quante ore far inserire in busta paga! Inoltre, a fronte dei dubbi e delle domande avanzate dall'Amministrazione ed anche dall' , il SI. ha organizzato una CP_8 Pt_1 riunione con i consulenti paghe di , nella quale ha ordinato all' di inserire in CP_8 CP_8 busta paga le ore per il lavoro supplementare e per straordinari festivi che lui comunicava alla SI.ra Come ha riportato la SI.ra “Ricordo un appuntamento con un Pt_5 Pt_5 responsabile e la referente per le buste paga della medesima associazione in cui CP_8 in mia presenza il SI a discusso sulle sue ore di straordinario e a conclusione Pt_1
l'Associazione ha detto che avrebbe indicato nella busta paga del SI quanto Pt_1 risultava da me riportato sul cartellino” (v. testimonianza SI.ra . Pt_5
Tale episodio conferma che il non era in alcun modo coinvolto nella Parte_16 gestione del pagamento degli straordinari, tanto che non era nemmeno presente alla predetta riunione, e che è sempre stato il SI. pretendere e imporre autonomamente Pt_1 il pagamento. A tutto quanto sopra esposto si aggiunga che il SI. unico dirigente della Società, Pt_1 era anche l'unico dipendente di a vedersi retribuire gli straordinari, mentre gli CP_1 altri dipendenti in caso di straordinari godevano dei recuperi compensativi (“a noi dipendenti non venivano pagate”, v. testimonianza SI. . Il pagamento degli Tes_1 straordinari (rectius del lavoro supplementare), addirittura in aggiunta ai 1.176,35 € di
32 straordinari mensili forfettizzati, rispondeva ad una decisione dello stesso direttore Pt_1 volta al suo solo ed esclusivo vantaggio. Così facendo, tra gennaio 2017 e gennaio 2018, il SI. ha percepito da Pt_1 CP_1 la somma di € 22.776,09 lordi e da la somma di € 22.946,09
[...] Controparte_3 lordi quale retribuzione per lavoro supplementare, senza averne alcun titolo, per un totale complessivo pari a € 45.722,18. Successivamente, ed in particolare a giugno 2017, il SI. ha dato disposizione di Pt_1 corrispondergli ogni mese almeno 5 ore di straordinari festivi, indipendentemente dal fatto che vi fossero delle fiere o che avesse effettivamente prestato attività nel corso di giorni festivi. Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, il SI. tenuto Pt_1
a restituire a le somme ricevute per straordinari festivi pari a € 5.983,89 e Controparte_1
a la somma di 13.505,70 €, per un totale di € 19.489,52. Controparte_3
Il SI. a, quindi, indebitamente percepito la somma complessiva di € 65.211,77 a Pt_1 titolo retribuzione per lavoro supplementare e straordinari festivi che, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, deve essere condannato a restituire. Va, poi, ricordato che, in caso di indebito retributivo, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. (in tal senso si vedano così, da ultimo, Cass. ordinanza n. 1963 del 23.01.2023 e Cass. sentenza n. 5648, depositata il 21 febbraio 2022). Ciò posto, rilevato che le società appellate hanno svolto le loro domande restitutorie riferendosi alle somme lorde pagate, la relativa condanna restitutoria deve intendersi al netto delle ritenute fiscali e contributive. Va, infine, precisato che le somme che il SI. tenuto a restituire alle ex datrici di Pt_1 lavoro andranno maggiorate di interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento in favore del lavoratore, da considerarsi in mala fede, alla data dell'effettiva restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. non trovando applicazione alla fattispecie l'art. 429, 3° co., c.p.c. Ed invero, in ipotesi di crediti restitutori in favore del datore di lavoro non si applica la norma di cui al citato art. 429, 3° comma c.p.c. non operando quindi alcun automatismo, ma dovendo il datore di lavoro provare il danno da svalutazione, ai sensi dell'art. 1224 comma 2° c.c. e la prova non può consistere nella sola qualificazione di imprenditore del creditore. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare al riguardo che: “Il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria sulle somme dovute nell'ambito del rapporto di lavoro ai sensi della norma di cui all'art. 429, 3° comma c.p.c. è previsto soltanto per il lavoratore subordinato o per il lavoratore autonomo che rientra nella fattispecie regolata dall'art. 409 c.c. n.3 c.p.c. e dunque per il lavoratore che non abbia organizzato la propria attività avvalendosi di un' autonoma struttura
33 imprenditoriale, non essendo ravvisabile in tal caso appunto un rapporto di lavoro di natura coordinata (cfr in tema di rapporto di agenzia Cass. n.3029/2015); L'art.429 comma 3 citato, infatti, fa espresso riferimento a crediti “di lavoro”, che derivano quindi dallo svolgimento di prestazione lavorativa alle dipendenze di altro soggetto, o in coordinamento con lui, non da attività lavorativa organizzata in forma societaria o d'impresa, precisando successivamente che il giudice deve determinare, oltre gli interessi, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito;
del resto men che meno può essere la natura imprenditoriale del datore di lavoro a dar diritto all' automatica liquidazione della rivalutazione monetaria, come argomentato dalla corte territoriale, in quanto la norma non legittima alcuna interpretazione in tale senso, consentendo di distinguere tra datori di lavoro imprenditori e non. Si tratta invero di una disposizione legislativa posta in essere nell'interesse del lavoratore creditore, subordinato o “co.co.pro” che sia, che garantisce un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla disciplina generale di cui all'art.1224 c.c., in caso di ritardato o mancato pagamento di un'obbligazione di valuta. Ne consegue l'esclusione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 429, 3^ comma terzo comma, c.p.c. e, quindi, dell'automatismo insito in detta previsione, riconosciuto solo in favore del lavoratore (cfr Cass. 546/2011), potendo il datore di lavoro aver diritto all'ulteriore risarcimento da svalutazione monetaria soltanto ove abbia svolto specifica domanda e dimostrato, ai sensi del comma 2^ dell'art.1224 c.c., di aver subito un danno maggiore, non ristorabile con i soli interessi moratori” (così Corte di Cassazione – Sez. Lav. – Cons. Rel. Dott.ssa Curcio – ordinanza n. 15755 del 12 giugno 2019). Nel caso di specie, le ex datrici di lavoro del SI. odierne appellanti incidentali, per Pt_1 usare le parole della Suprema Corte, non hanno offerto alcuna prova di aver subito un danno maggiore, non ristorabile con i soli interessi moratori, i soli, quindi, che sono dovuti dall'allora ricorrente. Per completezza espositiva, si osserva che con riferimento alla condanna restitutoria svolta nei confronti del SI. dal Tribunale di Bologna con la sentenza gravata, nessun Pt_1 sindacato sul quantum debeatur è operabile da parte di questa Corte in assenza di specifiche doglianze dell'allora ricorrente sul punto. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminabile della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai parametri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'eSIuità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle parti appellate). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 34 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformando sul punto la sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a la Parte_1 Controparte_3 somma netta corrispondente a quella lorda di € 21.760,00 indebitamente percepita a titolo di premi non dovuti per il mancato raggiungimento degli obiettivi;
3) sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a la somma Parte_1 Controparte_1 netta corrispondente a quella lorda di € 15.200,00 indebitamente percepita a titolo di premi non dovuti per il mancato raggiungimento degli obiettivi;
4) sempre in accoglimento dell'appello incidentale, riformando anche sul punto la sentenza impugnata, condanna il SI. a restituire a Parte_1 Controparte_3 la somma netta corrispondente a quella lorda di € 22.946,09
[...] indebitamente percepita a titolo di retribuzione per lavoro supplementare;
5) sempre in accoglimento dell'appello incidentale, riformando anche sul punto la sentenza impugnata, condanna il SI. a restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma netta corrispondente a quella lorda di € 22.776,09 indebitamente percepita
[...]
a titolo di retribuzione per lavoro supplementare;
6) accogliendo anche sul punto l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a Parte_1 Controparte_3 la somma netta corrispondente a quella lorda di € 13.505,70 indebitamente
[...] percepita a titolo di retribuzione per straordinari festivi non dovuti;
7) accogliendo anche sul punto l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il SI. a restituire a la somma Parte_1 Controparte_1 netta corrispondente a quella lorda di € 5.983,89 indebitamente percepita a titolo di retribuzione per straordinari festivi non dovuti;
8) sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara che sulle somme indicate ai capi precedenti il SI.
[...]
è tenuto a pagare ad e ad Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 gli interessi legali dalla data degli indebiti pagamenti ricevuti, così come documentati
[...] in atti, alla data dell'effettiva restituzione;
9) condanna il SI. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio che si liquidano per il primo grado, in favore di ciascuna parte appellata, in € 6.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese
35 generali, CPA ed VA che seguono come per legge e, per questo grado, nella somma complessiva di € 4.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed VA che seguono come per legge. 10) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 05.06.2025 Il ConSIliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In azienda nel caso di multe stradali per circolazione delle auto aziendali le stesse vengono anticipate dalla società e poi recuperate dal dipendente alla guida al momento dell'infrazione. La SIa mi ha riferito che il SI Pt_5 Pt_1 le aveva dato istruzioni secondo le quali a discrezione lui la rimborsava o meno. Mi pare di ricordare che le multe del SI erano circa di 3.000,00 euro ma non sono certo”: testimonianza SI. “In azienda nel caso di
Pt_1 Tes_1 multe stradali per circolazione delle auto aziendali le stesse vengono anticipate dalla società e poi recuperate dal dipendente alla guida al momento dell'infrazione. Questa regola aziendale non valeva per il SI Il SI
Pt_1 i ha dato istruzioni secondo le quali dovevo fargli vedere la multa per verificare se era impugnabile o meno e a
Pt_1 discrezione lui la rimborsava o meno. Le multe di pertinenza del SI erano abbastanza alte e non le ho sempre
Pt_1 gestite io in quanto per un periodo sono stata in maternità, non saprei indicare l'importo complessivo delle multe non rimborsate. Spesso succedeva che non le rimborsasse”: testimonianza SI.ra Pt_5 15 2 “Sempre i contratti con i fornitori debbono essere controfirmati dal Presidente. I contratti di cui alla pagina 15 della memoria di costituzione di sono stati sottoscritti solo dal SI non Controparte_3 Pt_1 controfirmati dal Presidente. Non so dire se questi contratti siano poi stati ratificati dal CDA”: v. testimonianza SI.
Tes_1
Il “SI ra solito fumare in azienda, nonostante il divieto di fumo in azienda. Egli fumava davanti a me anche Pt_1 nel periodo in cui io ero in gravidanza.” (v. testimonianza SI.ra , in senso conforme v. deposizioni della SI.ra Tes_2
del SI. e della SI.ra . Per_1 Pt_3 Pt_5
Al riguardo, si riportano le chiare ed univoche dichiarazioni della SI.ra che non necessitano di ulteriori Per_1 commenti: “Confermo che durante il mio periodo di lavoro presso la Enoteca ho subito molestie dal SI Me CP_9 ne sono lamentata con tutti in azienda, confermo che dette molestie si sono verificate anche alla presenza di alcuni colleghi la SIa e un altro fornitore il SI nonché il direttore Persona_4 Persona_5 Parte_6 SI In quell'occasione il SI on fece nulla. Le molestie si sono sostanziate in un episodio durante Pt_1 Pt_1 la manifestazione enologica a Bologna a Palazzo Re Enzo, in cui il SI ha appoggiato i suoi genitali al mio CP_9 fondo schiena, in altra occasione a Forlì al ristorante Casa di Mare di proprietà del SI ove io mi ero recata CP_9 per lavoro: a seguito della riunione in presenza di tutti mi ha chiesto se io facessi i bocchini o i soffoconi. Tutti hanno riso, ma nessuno è intervenuto. In altra occasione durante la conferenza stampa di Vinitaly in Regione Emilia Romagna il SI mi disse che sarebbe stato il momento perfetto per togliermi la maglia e succhiarmi le tettine. Dei primi CP_9 due episodi ho riferito al SI he peraltro era presente, ma il SI ha continuato a lavorare con noi. Pt_1 CP_9 Gli episodi di cui ho riferito si sono verificati tra il 2017 e il 2019 dopo il mio rientro dalla maternità. Ricordo che abbiamo organizzato una cena di Natale aziendale presso il ristorante del SI il ristorante Casa di Mare ma CP_9 non ricordo con esattezza in quale anno. Confermo che la cena aziendale è stata successiva agli episodi di molestie di cui ho sopra riferito” (testimonianza SI.ra . Per_1 16 5 “Non ricordo che durante la cena aziendale di Natale il SI bbia affrontato il SI in merito alle Pt_1 CP_9 sue frasi sconvenienti” v. testimonianza SI. Tes_1 6 come confermato anche dal Presidente : “Era stato il SI ad assegnare il suo ruolo ad altro CP_4 Pt_1 dipendente”, nonché dal dott. “anche il suo ruolo era stato affidato ad altri da parte del SI . Pt_3 Pt_1 7 “Dopo un'ulteriore assenza per malattia sono rientrata nel gennaio 2020 non ho trovato più la mia scrivania a disposizione e il SI i ha chiesto di prendere posto nella scrivania nel corridoio ove non vi era alcun computer Pt_1 ma solo un telefono. Mi ha detto che dovevo occuparmi di rispondere al telefono. In quel periodo ho richiesto i permessi di cui alla L. 104/92”, v. testimonianza SI.ra “Confermo che dopo un periodo di malattia nel 2020 circa la Per_1 SIa al suo rientro è stata invitata ad accomodarsi in una scrivania posta nel corridoio davanti all'ascensore, Per_1 dotata di un solo telefono, in quanto la sua scrivania era stata assegnata ad altro dipendente”, v. testimonianza dott.
“Confermo che dopo un'assenza della SIa per malattia il SI l suo rientro l'ha invitata ad Pt_3 Per_1 Pt_1 accomodarsi in una scrivania in corridoio che è stata attrezzata successivamente in quel momento vi era solo un telefono. Da quel momento la SIa si è occupata del centralino”, v. testimonianza SI. “Quel giorno ero al Per_1 Tes_1 lavoro ed ho visto la SIa seduta alla scrivania della reception in cui vi era un telefono che era sempre stato Per_1 lì, ma non era stata preparata la postazione, non vi era computer ma solo quel telefono”, v. testimonianza SI.ra Pt_5 8 “.. ricordo che dopo che il Dottor si era recato dal Presidente a chiedere informazioni su procedure aziendali in Pt_3 sala riunioni alla mia presenza il SI o ha aggredito verbalmente intimandogli a gran voce di non permettersi Pt_1 più di chiedere chiarimenti sulle procedure aziendali al Presidente. Dopo quell'episodio, non so essere precisa sulla data, direi tra il 2015 e il 2016, ho cessato di essere l'assistente del Dottor ed ho lavorato in autonomia per ordine Pt_3 del SI ” v. testimonianza SI.ra . Pt_7 Tes_2 17 9 “Il SI a quindi accantonato il Dottor affidandogli compiti di mera segreteria a partire dal 2016 circa Pt_1 Pt_3 e occupandosi direttamente lui dei progetti cofinanziati”, precisando altresì che “nel 2017 il SI a trasferito il Pt_1 Dottor anche fisicamente presso l'ufficio Amministrazione” v. testimonianza SI. Pt_3 Tes_1 10 “Non ricordo con esattezza la data ma confermo che nel dicembre 2019 il ricorrente mi ha detto di chiedere al provider TecHello di inibire l'accesso alle cartelle condivise solo all'account del SI Confermo, anche se non ricordo Pt_3 con esattezza il periodo, che su disposizione del Dott. stata tolta al Dottor la mail aziendale personale, il Pt_1 Pt_3 telefono aziendale e la cancellazione dell'utenza telefonica” v. testimonianza . Testimone_3 11 Il quale ha riferito al riguardo che: “il SI i aveva detto che lui non voleva più avere a che fare con il dottor Pt_1 dicendomi di prenderlo in amministrazione e di fargli fare quel che preferivo” (v. testimonianza;
il SI. Pt_3 Tes_1 ha, poi, affermato sul punto che: “tale decisione non dipendeva da mie incapacità o errori ma da mancanza di Pt_3 fedeltà nei suoi confronti” (v. testimonianza dott. . Pt_3 12 “Confermo che durante la Cassa per il COVID i dipendenti e sono stati posti in Cassa Parte_9 Pt_3 Per_1
in percentuale superiore rispetto agli altri dipendenti. Esaminato il doc. 13 delle parti resistenti che mi è Parte_9 stato rammostrato confermo riportare la proposta dei periodi di CIG dei dipendenti e le modifiche a penna sono del SI , v. testimonianza SI. Pt_1 Tes_1 18 13 “Non saprei indicare da quando ma confermo che il SI da un certo punto non rivolgeva più la parola Pt_1 direttamente alle SIe e e comunicava con loro attraverso me”, v. testimonianza Parte_11 Parte_12 SI. “Il SI on ci ha più rivolto la parola direttamente”, v. testimonianza SI.ra Tes_1 Pt_1 Pt_5 14 La SI.ra , in particolare, ha dichiarato sul punto: “Non ricordo la data, posso tuttavia confermare che per Tes_2 ordine del SI n amministrazione dovevamo sapere tutte le password di accesso alla posta elettronica e ai PC Pt_1 dei dipendenti e se gli servivano il SI eniva a chiedercele” v. testimonianza SI.ra . Pt_1 Tes_2 15 “Sempre i contratti con i fornitori debbono essere controfirmati dal Presidente. I contratti di cui alla pagina 15 della memoria di costituzione di sono stati sottoscritti solo dal SI e non Controparte_3 Pt_1 controfirmati dal Presidente. Non so dire se questi contratti siano poi stati ratificati dal CDA”: v. testimonianza SI.
Tes_1 19 16 “Alcuni miei ex colleghi direi e non ricordo con precisione altri mi hanno riferito del licenziamento del Persona_6 ricorrente, ma sinceramente non ricordo per quale motivo il licenziamento fosse stato irrogato” v. testimonianza SI.
Tes_5
“Non conosco i motivi per i quali sia stato licenziato il SI so che è stato licenziato in tronco” v. Pt_1 testimonianza dell'ex direttore . CP_4 22 19 Al riguardo si riportano le dichiarazioni del SI. : “Ricordo che aveva dei bonus commisurati all'andamento CP_4 della società, dopo l'approvazione del bilancio da parte del ConSIlio di Amministrazione, sulla base dei risultati il SI proponeva a me, tramite l'amministrazione il riconoscimento del bonus, io avendo la firma aziendale Pt_1 firmavo il risultato chiedendo all'amministrazione, in persona del SI se aveva controllato la congruità Tes_1 del bonus. Facevo così con tutte le fatture che mi venivano presentate, se non capivo chiedevo chiarimenti. Io ho sempre firmato ciò che mi veniva sottoposto, credo anche i prospetti paga ma non lo ricordo. Era prassi che io firmassi tutti i documenti”. 20 “Non mi risulta, anzi lo escludo, che siano mai state fatte riunioni in mia presenza in cui sia stato discusso un premio annuale anche per il SI v. dichiarazioni SI. Pt_1 Tes_1 21 “Quando il Presidente si accorse che avevo pagato il premio circa tra il 2018 e il 2019 nella misura massima, CP_4 mi telefonò arrabbiatissimo perché io avevo dato mandato di pagamento, e che non avrei dovuto farlo. Gli risposi che io avevo eseguito gli ordini che mi erano stati impartiti dal mio direttore” v. dichiarazioni SI. Tes_1