Articolo 10 della Legge 23 dicembre 1994, n. 726
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 gennaio 1995
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1994 sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 1995.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1995