Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 cod. civ. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative (nel caso di specie le S. U. hanno escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 cod, civ. la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano tra loro o con i privati, ritenendo conseguentemente che il Consiglio di Stato non aveva esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione, invadendo le attribuzioni riservate al giudice ordinario in tema di querela di falso, affermando l'obiettiva non corrispondenza al vero di una nota di tale corrispondenza).
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 24/01/2013 n. 2 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 24 gennaio 2013
Con l\'istanza di consulenza specificata in oggetto, concernente l\'applicazione dell\'imposta di registro ai verbali di apertura delle cassette di sicurezza, \è stato esposto il seguente Quesito L\'articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce che, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, le cassette di sicurezza possano essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell\'amministrazione finanziaria o di un notaio che redige l\'inventario del contenuto allo scopo di determinare esattamente l\'attivo ereditario. La Direzione Regionale del \u0085 chiede di conoscere se il verbale di inventario redatto ai sensi della richiamata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
T.I. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO BRANCACCIO, giusta procura speciale del Notaio dott. Salvatore D'Alesio, depositata in data 18/03/1998, in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VIETRI SUL MARE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'Avvocato SANDRO AMOROSINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati FRANCO MASSIMO LANOCITA, GIUSEPPE LANOCITA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEBUONO 5, presso lo studio dell'avvocato MARIADOLORES FURLANETTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANCRAZIO CUTELLÈ, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, REGIONE CAMPANIA, ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI SALERNO;
- intimati -
avverso la decisione definitiva n. 114/98 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 28/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati Giuseppe GUARINO, Antonio BRANCACCIO, per la ricorrente, Sandro AMOROSINO per il Comune di Vietri controricorrente, Pancrazio CUTELLÈ, per la Associazione Legambiente controricorrente, Pier Giorgio FERRI, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "T.I." s.r.l., avente causa di una "T.I." s.p.a., impugnò, a suo tempo, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, il decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali in data 14 giugno 1990 recante annullamento della delibera della Giunta della Regione Campania n. 336 del 30 gennaio 1990, con la quale, a mente dell'art. 32 L. 28.II.1985 n. 47, le era stato rilasciato parere favorevole alla condonabilità a sensi della citata legge di sanatoria di un complesso turistico-alberghiero realizzato dalla sua sunnominata autrice in un'area del territorio del Comune di Vietri sul Mare sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il tribunale amministrativo regionale, con sentenza del 29 ottobre 1992, rigettò l'impugnativa. Sull'appello della "T.I." s.r.l., il Consiglio di Stato, con decisione del 28 gennaio 1998, resa nel contraddittorio del Ministero per i beni culturali ed ambientali, della Sovraintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino, della Regione Campania, del Comune di Vietri sul mare, nonché degli interventori Associazione Legambiente ed Associazione albergatori di Salerno, disattesa l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice.
Il Consiglio di Stato, per quanto ancora interessa nella presente sede, motivò la decisione evidenziando doversi ritenere essere stato il contestato decreto ministeriale tempestivamente adottato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere regionale annullato stabilito dall'art. 82, comma 9, d.p.r. 24.VII.1977 n. 616, nel testo novellato dall'art. 1 L.
8.VIII.1985 n. 431: premesso, al riguardo, che, à sensi della norma in argomento i secondo cui "le regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i beni ambientali e culturali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione", "ad integrare il presupposto della decorrenza del (discusso) termine per l'esercizio del potere di annullamento ministeriale non basta la semplice comunicazione del parere favorevole espresso dall'autorità regionale o subregionale, ma è necessaria, altresì, la contestuale trasmissione della documentazione amministrativa sulla cui base il parere è stato formulato", osservò ricavarsi la dimostrazione della non avvenuta trasmissione della documentazione in argomento alle autorità statuali dai testi e della nota n.1016 del 14 marzo 1990, con la quale l'Assessore all'urbanistica della Regione Campania aveva rimesso, fra l'altro irritualmente, il parere di cui trattasi al Ministero per i beni culturali ed ambientali, e della nota n. 7012 del 30 giugno 1990, con la quale il capo di gabinetto del ministero anzidetto aveva "inoltrato" la "pratica" considerata, "per il seguito di competenza, alla Sovraintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino;
doversi ritenere, perciò, non aver mai preso a decorrere, e non essersi mai consumato, il termine per l'esercizio della potestà di annullamento in discussione.
Il Consiglio di Stato, sempre con riferimento all'esaminato profilo della vertenza, dopo aver dato atto dell'esistenza nell'incarto processuale di una nota dell'Assessore regionale all'urbanistica della Campania n. 2247 dell'1 giugno 1990, "diretta, fra gli altri, al Soprintendente ed al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Salerno", nella quale il mittente dichiarava che "la documentazione predetta è stata già integralmente trasmessa al Ministero (per l'ambiente) con nota n. 1016 del 14 marzo 1990, unitamente alla deliberazione n. 336 del 30 gennaio 1990, ed è pervenuta a codesto Ministero il 15 marzo 1990, protocollata il 19 marzo 1990 con il n. 2291.", puntualizzò che, in contrasto con quanto sostenuto dalla società appellante, alla richiamata nota assessoriale non poteva essere riconosciuta la valenza di atto pubblico assistito da fede privilegiata al sensi degli artt. 2699 e s. cod. civ. e, quindi, sino a querela di falso, l'attitudine a certificare la veridicità dell'affermazione dell'avvenuta trasmissione di documenti, posto che, per legge essendo "l'atto pubblico il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel luogo dove l'atto è formato", alla stregua del dato normativo, "era facile osservare come l'invocata nota dell'assessore regionale non potesse integrare un atto pubblico in senso stretto". La "T.I." s.r.l. ricorre, con due motivi, per la cassazione della suindicata decisione del Consiglio di Stato, per quanto consta, non notificata.
Il Ministero per i beni ambientali e culturali, l'Associazione Legambiente ed il Comune di Vietri sul Mare resistono al ricorso, ad essi notificato fra l'11 e il 12 marzo 1998, con separati controricorsi del 7, 21 e 14 aprile 1998.
La Sovraintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino e l'Associazione albergatori di Salerno, alle quali pure il ricorso è stato notificato marzo 1998, si sono astenute da ogni attività difensiva in questa sede.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consiglio di Stato, con la decisione qui contestata, ha disatteso l'impugnativa proposta davanti ai giudici amministrativi dalla "T.I." s.r.l. avverso il dianzi citato decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali in data 14 giugno 1990, come più sopra evidenziato, recante annullamento del parere regionale favorevole alla "condonabilità" ex L. 28.II.1985 n.47 della costruzione di cui in narrativa, avendo ritenuto tale decreto adottato ritualmente e validamente, nel rispetto del termine, di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione da parte del ministero del parere annullato e della correlativa documentazione di supporto, stabilito dall'art. 82, comma 9, d.p.r. 24.VII.1977 n. 616, come modificato dall'art. 1 L.
8.VIII.1985 n. 431.
Il Consiglio di Stato è pervenuto alla pronuncia considerata nella, nei sensi illustrati, ravvisata non veridicità del contenuto di una nota n. 2247 dell'1 giugno 1990, con la quale l'Assessore all'urbanistica della regione Campania ebbe a significare, fra gli altrì, ad un organo periferico del ministero attuale controricorrente (e, cioè, all'odierna intimata Sovraintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino) ed al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Salerno di aver trasmesso la documentazione cennata ai competenti uffici ministeriali, insieme al discusso parere, risultante da delibera della giunta regionale n. 366 del 30 gennaio 1990, con "raccomandata a mano" n.1016 del 14 marzo 1990, pervenuta alle pp.aa. destinatarie il 15 marzo 1990 e dalle medesime protocollata il 19 marzo 1990 con il n. 2291: ha osservato, al riguardo che, contrariamente a quanto prospettato dalla "T.I." s.r.l., la ridetta nota non può essere ricondotta nel paradigma dell'atto pubblico delineato dall'art. 2699 cod. civ. (per il quale "l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato"), e che, di conseguenza, alla stessa non può essere riconosciuta l'attitudine a far piena prova, al sensi dell'art. 2700 cod. civ., fino a querela di falso in ordine all'asserzione di fatti in essa contenute;
ha puntualizzato, quindi, che, in contrasto con le affermazioni risultanti dalla discussa nota n. 2247 dell'1 giugno 1990, da emergenze ricavabili dall'altra ripetuta nota del sunnominato assessore regionale n. 1016 del 14 marzo 1990 e da una nota n.7212 del 30 giugno 1990 del Gabinetto del Ministro per i beni ambientali e culturali è dato desumere la prova positiva del fatto che la documentazione in argomento non venne mai trasmessa agli uffici statuali ai quali avrebbe dovuto essere inviata.
La "T.I." s.r.l., con il primo motivo di ricorso, deduce che nella decisione così resa dal Consiglio di Stato sarebbe riscontrabile "violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., artt. 41, 42 e 43 r.d. 17.VIII.1907 n. 642, artt. 221, 222 e ss. c.p.c. in relazione agli artt. 360, lo comma n.1, e 362 c.p.c.": sulla premessa della riducibilità della più volte menzionata nota dell'Assessore all'urbanistica della Regione Campania alla nozione di atto pubblico di cui all'art. 2699 cod. civ. e della, conseguente, attitudine delle affermazioni contenute in tale documento a costituire, fino a querela di falso, prova incontestabile dei fatti affermati, facendo presente che "la rispondenza al vero di un dato documentale che debba processualmente essere tenuto conforme al vero può essere contestata nel processo ... amministrativo solo mediante lo speciale procedimento della querela di falso senza che il giudice amministrativo possa sindacarne in via autonoma la veridicità, così facendo sostituire la propria convinzione all'accertamento da svolgere in quello specifico giudizio", sostiene, in particolare che, nella fattispecie, il Consiglio di Stato "avrebbe dovuto arrestarsi di fronte alla nota n. 2247/90, limitandosi a constatare che non era stata proposta querela di falso", e che "andando oltre esso ha esercitato la giurisdizione in merito ad un oggetto che gli era precluso in modo assoluto ed ... ha invaso la giurisdizione del giudice ordinario che, ove vi fosse stata querela di falso, sarebbe stato l'unico ad avere giurisdizione ai sensi degli artt. 221, 222 e segg. c.p.c.". La "T.I." s.r.l., quindi, con il secondo motivo di ricorso, prospetta evidenziarsi nella censurata pronuncia del giudice amministrativo "violazione dell'art. 479 c.p. e dell'art. 331 c.p.p. in relazione all'art. 360, 1^ comma n.1, e 362 c.p.c.", in definitiva sostenendo che detto giudice, quando "ha ritenuto che la nota assessorile n. 2247/90 fosse non veritiera (e) ... sostanziasse una ipotesi di falso", nella, a suo dire, "indiscutibile natura di atto pubblico" di detto documento, avrebbe violato "i limiti della giurisdizione amministrativa, con invasione della sfera di competenza del giudice penale", omettendo così di "ottemperare all'obbligo di denuncia dell'art. 331 c.p.p.". I motivi, da esaminarsi insieme, perché, nella realtà, connessi, sono infondati.
A)- Le doglianze della ricorrente si basano tutte sul presupposto, allegato, che la ripetuta nota dell'Assessore regionale all'urbanistica della Campania n. 2247 dell'1 giugno 1990, in quanto atto redatto da un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, dovrebbe essere considerata integrante atto pubblico di fede privilegiata al sensi dell'art. 2699 cod. civ., e che, di conseguenza, la veridicità di ogni asserzione in detta nota contenuta - nella specie, di quella affermante l'intervenuta trasmissione alle pp.aa. statuali della documentazione in controversia il 14 marzo 1990 - dovrebbe essere ritenuta, a mente dell'art. 2700 cod. civ., se non contestata per il tramite di querela di falso à termini degli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.. Il considerato presupposto, però, non può essere condiviso. Ed invero, non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali sono atti di fede privilegiata à sensi del dianzi citato art. 2699 cod. civ.: rientrano nella previsione della norma in discorso soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge;
esulano, viceversa, da tale previsione tutti gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di dette funzioni certificative.
In particolare, per quanto qui interessa, va rilevato che deve essere ritenuta non riducibile nel paradigma degli atti integranti espressione di funzioni certificative la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano fra loro o con i privati, essendo, di massima, estranea agli atti per il tramite dei quali tale corrispondenza si svolge ogni diretta finalità certificativa e probatoria.
Alla stregua del principio qui enunciato, appalesandosi indiscutibile la riducibilità della nota in discorso fra gli atti integranti corrispondenza, devono escludersi la riscontrabilità in tale documento di ogni finalità certificativa e la attitudine del documento medesimo a configurarsi come atto dotato di fede privilegiata a norma dei ripetuti artt. 2699 e ss. cod. civ.. Corollario di ciò è che l'accertamento della non corrispondenza al vero delle asserzioni risultanti da detta nota non postulava, e non postula, l'esperimento della querela di falso, potendo essere operato da ogni giudice nell'esercizio degli ordinari poteri che gli competono con riferimento alla verifica della concreta valenza del materiale probatorio acquisito agli incarti processuali sottoposti alla sua cognizione.
Deve escludersi, di conseguenza, che il Consiglio di Stato, affermando l'obbiettiva non corrispondenza al vero della nota di cui trattasi, abbia esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione ed invaso la sfera delle attribuzioni giurisdizionali riservate al giudice ordinario dalla normativa in materia di querela di falso. B)- L'assunto dalla ricorrente prospettato in sede di discussione, secondo il quale gli artt. 2699 e 2700 cod. civ. andrebbero ravvisati sospetti di incostituzionalità, siccome contrastanti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per aver posto nel quadro della generale categoria degli atti provenienti dai pubblici ufficiali una distinzione fra atti dotati di fede privilegiata ed atti non facenti prova fino a querela di falso è manifestamente infondata.
La scelta della valenza probatoria da attribuire ai diversi tipi di atti, ed in ispecie ai diversi tipi di atti pubblici, rientra, di massima, nella discrezionalità del legislatore, che, con riferimento al tema in discorso, si rivela esercitata razionalmente tenendo conto delle finalità specifiche di ciascuna delle classi di atti considerati.
C)- Il Consiglio di Stato ha verificato, e dichiarato l'inattendibilità probatoria obiettiva della nota di cui è causa ed è da escludere, pertanto, che detto giudice abbia invaso il campo delle attribuzioni, giurisdizionali del giudice penale. D)- La, accampata, violazione da parte del summenzionato giudice amministrativo dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., non può avere alcun rilievo ai fini della questione di giurisdizione posta in questa sede dalla ricorrente. Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata infondatezza dei motivi articolati per suffragarlo, va rigettato.
Le spese fra la ricorrente ed i controricorrenti seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della prima.
L'Associazione albergatori di Salerno e, per quanto di ragione, la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino, intimate, non hanno svolto attività difensiva nella presente sede, e, quindi, non si deve provvedere su loro spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in L.459.000 = oltre L.12.000.000 di onorari per ciascuno dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di. consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 3 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999