TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 182
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Esclusione delle aziende speciali dalla partecipazione alla procedura di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che le aziende speciali non possano essere titolari di farmacie private, ma solo gestirne la gestione, e che quindi l'esclusione sia legittima.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi UE

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa di settore non consenta alle aziende speciali di essere titolari di farmacie private, pertanto non vi è violazione dei diritti UE invocati.

  • Rigettato
    Legittimità dell'esclusione per carenza di requisiti

    Il Tribunale ha confermato la legittimità dell'esclusione, ribadendo che le aziende speciali non rientrano tra i soggetti ammessi a partecipare alla gara per la titolarità di farmacie private.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure sull'aggiudicazione

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche le censure relative all'aggiudicazione, basate sugli stessi motivi, sono state rigettate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 182
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 182
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo