Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2023, proposto da
IO AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Prandelli e Filippo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Prandelli in Milano, via Kramer 22;
contro
Ministero della Difesa, Comando Brigata Paracadutisti Folgore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
del provvedimento della Brigata Paracadutisti “Folgore” n. M_D E12963 REG2020 0036849 del 15 dicembre 2020, con il quale si negava l'autorizzazione al ricorrente a svolgere l'attività aviolancistica continuativa fuori corpo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Brigata Paracadutisti Folgore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RT XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, incardinato dinanzi a questo Tribunale all’esito della riassunzione del giudizio proposto davanti al TAR Toscana, dichiaratosi territorialmente incompetente con l’Ordinanza 704/2023, il Cap. IO AL ha impugnato il provvedimento adottato dal Generale della Brigata Paracadutisti “Folgore ” 0036849 del 15 dicembre 2020, con il quale gli è stata negata l’autorizzazione a svolgere l’attività aviolancistica continuativa fuori corpo, oltre agli atti correlati.
2. Espone il ricorrente di aver svolto, in qualità di Capitano dell’Esercito Italiano, dapprima servizio presso la Brigata Paracadutisti “ Folgore ” e, dal 30.08.2020, presso il Reggimento Logistico Sassari.
3. In data 28.09.2020, il Cap. AL presentava istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica c.d. “ fuori corpo ”.
3.1. Precisa il ricorrente che tale attività costituisce addestramento periodico cui sono interessati i paracadutisti militari “ fuori corpo ” (militari fuoriusciti dalle unità operative delle aviotruppe delle Forze Armate), al fine di mantenere i livelli operativi previsti per l’impiego nelle aviotruppe e che lo svolgimento della stessa comporta, oltre alle connesse implicazioni relative all’impiego, anche effetti di natura economica quali la corresponsione della c.d. “ indennità per paracadutisti militari fuori corpo”.
4. L’istanza presentata veniva rigettata con provvedimento datato 16.10.2020 per la rilevata insussistenza, ad avviso dell’Amministrazione, dei requisiti di rendimento previsti.
5. A seguito della proposizione di istanza di autotutela, l’Autorità militare disponeva dapprima l’annullamento d’ufficio in via di autotutela dell’originario provvedimento di non autorizzazione del 16.10.2020 e, successivamente, con provvedimento del 01.12.2020, comunicava ex art. 10 bis della L. 241/1990 i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa per paracadutisti militari c.d. fuori corpo in quanto « secondo quanto previsto dalla vigente Direttiva “P-001 – Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito – Edizione 2017”, per la concessione dell’autorizzazione oggetto dell’istanza, il Cap. IO SALARIS, in base all’esame delle qualifiche dallo stesso riportate nei documenti caratteristici degli ultimi tre anni, sarebbe privo di uno dei necessari requisiti previsti, avendo riportato il giudizio di “Molto buono” nel rapporto informativo riferito al periodo 30.09.2019 – 30.03.2020 ».
6. Parte ricorrente presentava, in data 10 dicembre 2020 apposite controdeduzioni che, tuttavia, non venivano ritenute utili a superare i motivi ostativi al rilascio.
7. Avverso tali determinazioni è insorta parte ricorrente con tre motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge 241/90, oltre a eccesso di potere per difetto assoluto ed erroneità della motivazione.
7.1.1. Si duole il ricorrente del fatto che l’amministrazione, nel confermare il diniego dell’autorizzazione richiesta, abbia omesso di prendere posizione rispetto alle osservazioni presentate dall’istante a seguito del ricevimento della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Assume, in particolare, il ricorrente di aver dedotto in maniera puntuale, analitica e specifica le ragioni atte a confutare gli asseriti motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione; conseguentemente, l’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della non condivisibilità delle controdeduzioni poste alla sua attenzione.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego dell’autorizzazione si sarebbe limitato ad una affermazione del tutto apodittica, priva di un seppur minimo vaglio della bontà e pertinenza delle argomentazioni difensive formulate dall’istante, con conseguente impossibilità di comprendere il ragionamento logico giuridico sotteso alla determinazione assunta dall’Amministrazione.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 1025, comma 3° e 1026 del D.Lgs n° 66/2010; dell’art. 623 e ss., 688 e 692 del dpr n° 90/2010, la violazione della Direttiva P-001 delle procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito-Edizione 2017, par. 11.3.1., oltre a eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto assoluto dei presupposti, carenza d’istruttoria e illogicità.
7.2.1. Espone il ricorrente che i presupposti per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica “fuori corpo ”, a mente della Direttiva P-001 - Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito - Edizione 2017 (vigente ratione temporis al momento della presentazione nel luglio 2020 della domanda da parte dell’odierno ricorrente), sono i seguenti:
a.) possesso lo status di Ufficiale, Sottufficiale, Graduato già in servizio nelle Aviotruppe;
b.) qualifica di paracadutista militare, ai sensi delle pubblicazioni di F.A.;
c.) idoneità psicofisica quale paracadutista;
d.) esperienza attestata dalla permanenza nella forza effettiva delle U.o. paracadutiste di F.A./Interforze non inferiore a 3 anni anche non consecutivi e nel possesso della qualifica di paracadutista da almeno 3 anni;
e.) rendimento, ricavabile dalla c.d. documentazione caratteristica, riportante qualifica “ eccellente” negli ultimi 3 anni;
f.) parere favorevole del Comandante di Corpo delle U.O. paracadutiste dalla quale si è trasferiti, quale responsabile della validazione dell’istanza.
7.2.2. Il ricorrente evidenzia come il diniego al rilascio della richiesta autorizzazione si fondi sul mancato possesso del requisito sub. lettera e), in quanto al medesimo sarebbe stato contestato nel provvedimento gravato di aver riportato il giudizio di “ Molto buono ” nel rapporto informativo riferito al periodo 30.09.2019 – 30.03.2020 e, tuttavia, tale punto di approdo sarebbe erroneo in quanto solo la Scheda Valutativa contemplata dagli artt. 1025 e 1026 del D.Lgs 66/2010 condurrebbe, all’esito del procedimento valutativo, nell’assegnazione di una qualifica tra quelle indicate in modo tassativo dal citato art. del Codice dell’ordinamento militare (eccellente, superiore alla media; nella media; inferiore alla media, insufficiente).
Per converso, il Rapporto Informativo pur seguendo la disciplina di compilazione della Scheda valutativa, afferirebbe a ipotesi specifiche (quali - per esempio - il caso di valutazione di servizi relativi a periodi di tempo pari o superiori a 180 giorni, allorché il valutando frequenti corsi di istruzione), e condurrebbe alla formulazione di un giudizio complessivo finale senza attribuzione della qualifica.
Pertanto, conclude il ricorrente, il Rapporto Informativo sarebbe inidoneo all’integrazione del requisito del rendimento richiesto ex lege ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività aviolancistica.
7.2.3. Evidenzia, altresì, parte ricorrente di aver preso parte, nel periodo di tempo compreso tra il 30 settembre 2019 e il 7 maggio 2020, al 145° Corso di Stato Maggiore, la cui disciplina si rinviene agli artt. 623 e ss., D.P.R. n. 90/2010.
Gli artt. 628 e 629, D.P.R. n. 90/2010 prevedono l’accertamento del grado di capacità e preparazione degli ufficiali frequentatori mediante prove (scritte o di stampo pratico) in itinere, nonché mediante un esame finale.
All’esito di detto esame finale, l’odierno ricorrente ha riportato anche una valutazione di profitto afferente alla frequenza del Corso, con il giudizio di « MOLTO BUONO »; tuttavia, tale giudizio, riguarderebbe solo ed esclusivamente il periodo di svolgimento del Corso di Stato Maggiore e non potrebbe concorrere alla formazione della documentazione caratteristica valevole per la sussistenza del requisito del rendimento nella procedura autorizzatoria per l’attività aviolancistica che, invece, necessita della specifica qualifica apicale («eccellente») ai sensi del disposto normativo dell’art. 1026, Codice dell’ordinamento militare.
In tale contesto, evidenzia l’esponente, risulterebbe contraddittorio quanto affermato dall’amministrazione che, da un lato, si riferisce all’esame delle qualifiche riportate dal medesimo ma, dall’altro, cita il giudizio di “Molto buono” riportato nel rapporto informativo.
7.2.4. Parte ricorrente osserva ulteriormente che l’arco temporale di riferimento per la valutazione della documentazione caratteristica, dovrebbe ritenersi esclusivamente quello afferente alle Schede valutative e alle relative qualifiche per gli anni 2019, 2018 e 2017, in ragione del fatto che, al momento di presentazione dell’istanza, il periodo relativo all’anno 2020 non poteva dirsi ancora compiuto ai fini della consegna dell’ultima Scheda valutativa.
7.2.5. Inoltre, sottolinea che, all’epoca della presentazione dell’istanza, era vigente l’Edizione 2017 della Direttiva P001 che disponeva nel senso argomentato dalla scrivente e che, solo successivamente detta Direttiva ha subito una modifica, a far data dal 31.12.2020, al Par. 11.3, essendo stata aggiunta quanto alla voce « rendimento » la necessaria sussistenza di documentazione caratteristica con qualifica «eccellente » « o ottimo all’interno della voce n. 27 “rendimento”, in caso di Rapporto Informativo ».
7.3. Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente deduce eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria.
7.3.1. Sottolinea parte ricorrente che la stessa amministrazione ha conferito in data 19 novembre 2019 al medesimo un « Encomio semplice » e pertanto si rivelerebbero palesemente contraddittorie le gravate determinazioni assunte dall’amministrazione che, con riferimento al medesimo periodo, avrebbero fatto unicamente leva su una supposta flessione di rendimento del Militare in ragione del conseguito giudizio « Molto buono » (in luogo di “ Ottimo ”) all’esito della frequenza del 145° Corso di Stato Maggiore.
8. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha instato per l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in ragione della mancata impugnazione dell’atto presupposto, rappresentato dalla nota del DIPE con la quale si precisa l’irretroattività delle modifiche introdotte nel paragrafo 11. Direttiva DIPE P001 edizione 2021 con le quali sono stati esclusi, ai fini del vaglio dei requisiti per l’autorizzazione all’aviolancio “ fuori corpo ”, i corsi di istruzione/formazione/specializzazione e nel merito ha instato per la reiezione del ricorso.
9. La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza del 25 marzo 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione avanzata dalla difesa erariale a mente della quale la mancata impugnazione della nota del 12 febbraio 2021, emendativa della Direttiva P-001 “ Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito Ed. 2021 ” avrebbe fatto sorgere una carenza d’interesse del ricorrente alla coltivazione del presente gravame in quanto, tale nota, nel precisare che le modifiche non avrebbero potuto avere effetto retroattivo, avrebbe introdotto un ordine vincolante e preclusivo al conseguimento del bene della vita preteso dal ricorrente.
1.1. Osserva, in realtà, il Collegio che tale provvedimento interviene sulla Direttiva ed. 2021 e non su quella 2017 la cui violazione o falsa applicazione è censurata da parte ricorrente.
1.1.1. Tale direttiva (annualità 2021) annoverava tra i requisiti per la concessione dell’autorizzazione all’attività aviolancistica fuori corpo, il rendimento così declinato “ documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” (o “ottimo”, all’interno della voce n. 27 “rendimento”, in caso di Rapporto Informativo) negli ultimi 3 anni;”.
La modifica introdotta esclude espressamente dalla documentazione caratteristica rilevante ai fini del rilascio della predetta autorizzazione i “ periodi coperti da Rapporti Informativi relativi alle valutazioni connesse ai corsi di formazione di durata superiore a 60 gg .”.
1.1.2. E’, pertanto, evidente come l’eventuale lesione derivante dall’affermata irretroattività della modifica in questione concerna il personale destinatario degli effetti della predetta direttiva “ 2021 ” ante modifica, e non anche il personale, come il ricorrente, che, invece, rivendica la corretta applicazione della direttiva dell’anno 2017 la cui dicitura, con riguardo al requisito del rendimento, era la seguente “ rendimento: documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” negli ultimi 3 anni;”.
1.1.3. In definitiva, in capo al ricorrente non sussisteva alcun onere d’impugnazione della clausola d’irretroattività degli emendamenti introdotti alla direttiva 2011 proprio in ragione del fatto che assume che tale direttiva non debba trovare, ratione temporis , applicazione alla fattispecie.
2. Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento rivelandosi fondato, con portata assorbente, il secondo motivo di gravame.
2.1. La controversia verte sulla corretta interpretazione del requisito del rendimento previsto dalla Direttiva P-001 edizione 2017 ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa “ fuori corpo ”.
Come già evidenziato, tale disposizione richiede espressamente la presenza di “ documentazione caratteristica con qualifica ‘eccellente’ negli ultimi tre anni ”.
2.2. Occorre pertanto verificare se, nell’ambito della documentazione caratteristica rilevante ai fini di tale valutazione, possano essere ricompresi anche i rapporti informativi redatti in occasione della frequenza di corsi di formazione.
2.3. A tal fine viene in rilievo l’art. 692 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), secondo cui la documentazione caratteristica del personale militare comprende, tra l’altro, la scheda valutativa e il rapporto informativo.
La scheda valutativa costituisce il documento destinato alla valutazione dei servizi di durata non inferiore a centottanta giorni e si conclude con l’espressione del giudizio finale e con l’attribuzione di una delle qualifiche previste dall’art. 1026 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
2.4. Quest’ultima disposizione stabilisce che i giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l’attribuzione di una delle seguenti qualifiche: “ eccellente”, “superiore alla media”, “nella media”, “inferiore alla media”, “insufficiente ”.
Diversamente, il rapporto informativo si conclude con la formulazione di un giudizio complessivo finale ma non comporta l’attribuzione di una qualifica formale tra quelle tipizzate dal legislatore.
3. Dal coordinato disposto delle richiamate disposizioni emerge, pertanto, che solo la scheda valutativa si conclude con l’attribuzione di una “ qualifica ” in senso proprio, mentre il rapporto informativo reca esclusivamente un giudizio valutativo privo di formale attribuzione di qualifica.
3.1. Ne consegue che il riferimento contenuto nella Direttiva P-001 edizione 2017 alla “ documentazione caratteristica con qualifica eccellente” non può che essere riferito ai documenti caratteristici che contemplano, per loro natura, l’attribuzione di una qualifica formale, ossia alle schede valutative.
3.2. Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato ha fondato il diniego dell’autorizzazione richiesta dal ricorrente sul giudizio di “ molto buono” riportato in un rapporto informativo redatto in occasione della frequenza del 145° Corso di Stato Maggiore.
Tale giudizio, tuttavia, oltre a non costituire una “ qualifica” in senso tecnico, risulta altresì riferito a un documento caratteristico diverso da quello cui la Direttiva 2017 collega espressamente il requisito del rendimento.
4. L’amministrazione contesta l’argomentazione di parte ricorrente laddove questo evidenzia che l’inserimento della frase “(o “ottimo”, all’interno della voce n. 27 “rendimento”, in caso di Rapporto Informativo) ”, nel punto 11.3.1. della Direttiva P-001 ed. 2021 avrebbe portata innovativa, non potendosi applicare alla fattispecie in esame, risalente ad un’istanza presentata pacificamente prima dell’entrata in vigore della edizione 2021 della Direttiva in questione.
L’Autorità militare, in particolare assume che (cfr. pag. 4 della memoria dell’amministrazione) “ La modifica recata dalla versione 2021 della Direttiva P-001, lungi dall’essere una novità, è semplicemente un recepimento, a livello di normativa interna, di una prassi preater legem che si era già venuta a creare in precedenza.”.
4.1. Tale prospettazione non può essere condivisa.
4.1.1. La modifica introdotta con la Direttiva P-001 edizione 2021 presenta infatti evidente carattere innovativo.
Se, infatti, anche nella disciplina previgente i rapporti informativi fossero stati idonei a soddisfare il requisito del rendimento richiesto dalla Direttiva, non vi sarebbe stata alcuna necessità di introdurre una specifica previsione diretta a contemplare espressamente tale ipotesi.
L’intervento normativo appare dunque finalizzato proprio ad ampliare l’ambito della documentazione rilevante ai fini della verifica del requisito del rendimento, includendovi espressamente anche i giudizi contenuti nei rapporti informativi.
Tale portata innovativa si palesa comprovata anche alla luce del repentino cambio di rotta (formalizzato con la nota del 12 febbraio 2021 che, come detto, va espressamente ad incidere sul paragrafo “ 11.3.1. della Direttiva P-001 “Procedure per l’impiego del personale Militare dell’Esercito. Ed. 2021 ”). Infatti, proprio sulla questione dell’incidenza dei giudizi (spesso non apicali) espressi nei rapporti informativi redatti al termine dei corsi di formazione seguiti dai militari, ravvisava l’esigenza di sottrarre tali valutazioni dagli elementi rilevanti ai fini di ritenere soddisfatto il requisito di rendimento per poter svolgere l’attività in questione.
Va anche evidenziato che l’interpretazione patrocinata dall’amministrazione finirebbe per attribuire rilevanza determinante, ai fini della valutazione complessiva del rendimento del militare, a un giudizio espresso all’interno di un più circoscritto ambito, quale la votazione riportata all’esito della frequentazione del corso di formazione e dunque ad un elemento inidoneo a rappresentare la totalità della performance del militare stesso.
4.1.2. Tale considerazione trova, peraltro, conferma nella stessa documentazione prodotta dall’amministrazione resistente (cfr. in particolare doc. 1 prot. 37017 del 16.12.2020), nella quale si evidenzia che la frequenza di un corso costituisce attività peculiare che non consente di valutare tutte le qualità professionali e gli aspetti della personalità del militare.
Con specifico riferimento al Corso di Stato Maggiore frequentato dal ricorrente, la stessa amministrazione ha, inoltre, evidenziato che tale attività formativa non presenta una diretta attinenza con l’impiego quale paracadutista, con la conseguenza che il giudizio espresso all’esito della frequenza del corso non appare di per sé idoneo a fondare il rigetto delle istanze dirette all’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa “ fuori corpo”.
5. Ne consegue che l’amministrazione ha fatto erronea applicazione della Direttiva P-001 edizione 2017, valorizzando, ai fini della verifica del requisito del rendimento, un giudizio contenuto in un rapporto informativo privo di attribuzione di qualifica formale e riferito, peraltro, alla sola frequenza di un corso di formazione.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione gravato, dovendo l’amministrazione rideterminarsi sull’istanza del ricorrente mediante riesercizio del potere, nel rispetto dei principi e del vincolo conformativo discendenti dalla presente sentenza, non potendo l’annullamento giurisdizionale comportare l’attribuzione diretta del bene della vita richiesto, la cui eventuale concessione resta rimessa alla rinnovata valutazione dell’autorità competente, ivi compresa l’acquisizione del prescritto parere favorevole del Comandante di Corpo ai fini della validazione dell’istanza.
7. I profili peculiari della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso siccome proposto, l’accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Brigata Paracadutisti “Folgore” n. M_D E12963 REG2020 0036849 del 15 dicembre 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL ER, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RT XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT XI | UL ER |
IL SEGRETARIO