Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI NE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15352 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ariotto Parte_1 RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 22.08.23, la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stata dipendente del in forza Controparte_1 di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con mansioni di docente di scuola secondaria di 2° dall'a.s. 2018/2019, in servizio nel corrente a.s. presso l'I.M. “Margherita di Savoia” di Napoli;
di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che nel corso degli aa.ss. aveva stipulato i contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.194/1999 per complessivi n. 624 gg. come indicati in ricorso;
di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999; di non aver mai fruito della “carta del docente” prevista dall'art. 1, commi 121-122, L. n.
107/2015 e dal successivo DPCM n. 32313 del 23.09.2015 in quanto prevista solo a beneficio dei docenti di ruolo;
che negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022 non aveva ricevuto l'indennità per ferie e festività soppresse e non fruite secondo quanto stabilito dal CCNL e dall'art. 1, commi 54-56,
L. n. 228/2012.
Tanto premesso, concludeva: ”dichiarare tenuta e condannare il
[...]
in persona del Ministro pro- tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato versamento della Retribuzione
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Professionale Docenti (R.P.D.) della somma di € 1.823,31 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
– dichiarare tenuto e condannare il in persona del Controparte_1 _2
, al pagamento in favore della ricorrente a titolo di indennità per
[...] ferie e festività soppresse e non fruite per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022 della somma di €. 2.701, 47 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
– accertare il diritto della ricorrente a fruire della carta del docente e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il
in persona del pro- Controparte_1 _2 tempore, ad attivarla nelle forme di legge nonchè al riconoscimento in suo favore della somma di €. 500, 00 annui dall'a.s. 2018/2019 in poi quale contributo alla formazione;
– in subordine, dichiarare tenuto e condannare il in persona del pro- Controparte_1 _2 tempore, al risarcimento del danno in favore della ricorrente a seguito Cont della mancata erogazione della carta del docente per gli aa. dal
2018/2019 al 2022/2023, danni che si quantificano ai sensi dell'art. 1226
c.c. in €. 2.500, 00 oltre interessi legali dal fatto al saldo;
– condannarsi altresì il in persona del Ministro protempore, Controparte_1 al rimborso delle spese e del compenso dovuto al difensore.”
Il benché regolarmente citato, non Controparte_1 si costituiva.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della
Suprema Corte n 20015 del 2018, si osserva che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche,
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disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato,
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione",
"disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C177/10 Ro. Sa.); e 55).
La necessità di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, invece, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa Per_1 pt. 50- 51 e precedenti in essa richiamati). Le amministrazioni hanno invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non hanno allegato concrete ragioni che possano giustificare nel caso de quo una significativa diversificazione del trattamento economico applicato. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
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situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso (€ 1.823,31) e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati, vertendo le contestazioni di parte resistente unicamente sul principio di diritto applicabile e non sullo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività di docenza in virtù di supplenze temporanee per i periodi di cui in ricorso.
Quanto al capo di domanda relativo al riconoscimento della carta docenti, questo giudice ritiene la domanda parzialmente fondata nei limiti della seguente motivazione.
La Cassazione (Cass. Sez. L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023) ha sancito i seguenti principi di diritto, ai quali questo giudice intende dare adesione in virtù della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di legittimità:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6., ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
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prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'istituto della Carta
Docente va, infatti, inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio»
e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». L'art. 1, co.
124 della L. n. 107/2015, stabilisce poi che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...] unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
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delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Solo con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il beneficio viene esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI NE, del
18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che l'art. 1 comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. L'indagine è stata dunque volta alla ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. È stato ricordato, al riguardo, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Si
è dunque preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico [c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.], qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di
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insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico [c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.] si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, si è ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Pertanto, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa (che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua”) non consente, per i docenti a tempo determinato, chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere pertanto disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1,
L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
I suddetti presupposti ricorrono in parte nella fattispecie in esame.
Ed infatti la ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il in forza di «plurimi contratti annuali o fino al Controparte_1 termine delle attività di didattiche» indicando: per l'a.s. 2018/2019 un servizio dal 9.01.2019 al 25.06.2019, per l'a.s. 2019/2020 un servizio dal
1.10.2019 al 30.06.2020, per l'a.s. 2020/2021 un servizio dal 26.10.2020 al 30.06.2021, per l'a.s. 2021/2022 un servizio dal 25.01.22 al 30.06.2022; per l'a.s 2022/2023 un servizio dall'11.11.23 al 9.06.2023.
Ebbene rileva la scrivente che solo in relazione alle annualità scolastiche
2019/2020 e 2020/2021 ricorrono le tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30.6) della L.
n. 124/1999.
Non può invece in alcun modo equipararsi tale condizione al caso in cui il docente svolga pur se in modo continuativo un incarico di supplenza per l'intero anno scolastico, ma sulla base di plurimi conferimenti di supplenze temporanee. In tale ipotesi, infatti, al momento di ciascun conferimento
(momento, come si è visto, rilevante per il sorgere del diritto), in linea con la ratio sottesa ai principi affermati dalla Cassazione, stante la brevità dell'incarico non sarebbe stata ex ante necessaria né possibile alcuna formazione specifica in favore del docente.
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Con riferimento agli a.s. 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023 va pertanto respinto in parte qua il ricorso.
La parte ricorrente avrà pertanto diritto al risarcimento del danno per mancata emissione dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.
La domanda va pertanto parzialmente accolta e il convenuto deve CP_1 essere condannato, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento dell'importo di 1000,00 in favore della ricorrente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione.
Inoltre, la ricorrente lamenta, altresì, la mancata corresponsione dagli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della indennità per ferie e festività soppresse e non fruite secondo quanto stabilito dal CCNL e dall'art. 1, commi 54-56, L. n. 228/ 2012.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...". La L. n. 228 del
2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54).
Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito
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al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013". Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato.
In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Sul punto, la Cassazione con la recente ordinanza n. 16715/2024, dando seguito alla pronuncia della Corte UE di gennaio 2024 ed interpretando alla luce di questa l'art.1, c. 54, L. n. 228/2012, ha affermato: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art.7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 2.701,47 così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del
2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed
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interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6
l.n.412/91).
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. L'accoglimento solo parziale ne giustifica la compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2022/2023 e condanna il convenuto al pagamento, a tale suddetto CP_1 titolo, della somma di € 1.823,31 oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento per la mancata emissione in favore della ricorrente della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo di €
1000,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico di supplenza) al saldo;
condanna il Controparte_1 al pagamento della somma di € 2.701,47 a titolo di indennità
[...] sostitutiva per ferie e festività soppresse e non fruite su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che, compensate per CP_1 la metà, liquida in complessivi € 1313,00 oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge.
Napoli, il 31.03.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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