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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4441/2024
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4441 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione
Civile, n. 895/2024 pubblicata il 5.3.2024 non notificata, avente ad oggetto “Opposizione a ingiunzione di pagamento”, contributi consortili, riservato dal giudice istruttore alla decisione del collegio con ordinanza in data
2.04.2025, pendente
TRA
Comune di Macerata Campania (c.f.: 80011970615), in persona del Sindaco avv.
Giovanni Battista Di Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Tartaglione Michelangelo
(c.f.: ), in virtù di delibera n. 455 del 26.09.2024 di C.F._1 conferimento dell'incarico, e di procura ad litem rilasciata su foglio separato.
Appellante
E
R.G. n. 4441/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sezione Prima Civile Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (c.f.:
), rappresentato e difeso, giusta mandato allegata alla memoria, dall'avv. P.IVA_1
Enrico Giuseppe Detta (c.f.: ). C.F._2
Appellato
Campania Bonifiche, Concessionario della riscossione per il Consorzio Generale di 2
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (c.f.: come indicato nella P.IVA_2
nota di iscrizione a ruolo), in persona del l.r.p.t., sede in Via Nuova Poggioreale centro
Inail, Torre 7, Napoli
Appellato contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di appello ad oggetto l'impugnativa della sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere che ha statuito sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 201743 con la quale il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino
Inferiore del Volturno aveva intimato il pagamento di euro 220.684,29 per contributi, non pagati, relativi alla bonifica ed allo scarico di acque nei canali consortili, dovuti per il periodo intercorso tra il 2008 ed il 2016.
Il tribunale ha respinto la domanda in opposizione e confermato l'ordinanza ingiunzione, condannando il Comune attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha fatto appello il comune di Macerata Campania;
si è costituito il Consorzio di Bonifica chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato.
E' rimasto contumace il concessionario della riscossione dei contributi consortili, la società Campania Bonifiche s.r.l..
Alla trattazione scritta del 12.3.2025 il Consigliere Istruttore non avendo le parti depositato note scritte ha assegnato nuovo termine per note scritte fino al 18 marzo
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 17 marzo 2025 le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto accordo transattivo.
Il Consigliere Istruttore, preso atto, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
***
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da tutte le parti costituite a motivo della transazione tra le stesse intervenuta e del pagamento delle somme ivi concordate.
R.G. n. 4441/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sezione Prima Civile In particolare, con note scritte depositate il 17 marzo 2025 sia l'appellante Comune che il Consorzio appellato hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, documentando che a seguito di accordo transattivo hanno regolato tra loro il regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi per le annualità 2008-
2024, dunque anche per ulteriori annualità in aggiunta a tutte quelle che sono oggetto 3 del presente giudizio.
L'atto transattivo depositato prevede che il Comune ha riconosciuto il suo debito verso il Consorzio relativo a contributi per aver recapitato le acque meteoriche e fognarie nei canali consortili;
nella transazione è stato altresì pattuito il pagamento dilazionato e le relative scadenze. E' parte della transazione anche il concessionario della riscossione dei contributi consortili, la società Campania Bonifiche s.r.l., rimasta contumace nel presente giudizio ed anche in primo grado.
Vale evidenziare che le parti costituite chiedono concordemente una pronuncia di cessata materia, nonchè di compensazione delle spese di lite;
né vi pone alcun ostacolo la mancata costituzione di Campania Bonifiche, che non può avere un interesse contrario, essendo incaricata di riscuotere i contributi che sono stati oggetto dell'accordo ed avendo partecipato essa stessa alla transazione.
Quanto al governo delle spese vale rilevare che sulla base delle reciproche concessioni fatte con l'accordo transattivo la soccombenza reciproca virtuale avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese di lite;
a ciò si aggiunge il rilievo che le parti sono già d'accordo per la compensazione delle spese.
Ne consegue la sussistenza di ragioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, n. 895/2024 pubblicata il
5.3.2024 non notificata, così provvede:
--dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
--compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 4441/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sezione Prima Civile
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4441 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione
Civile, n. 895/2024 pubblicata il 5.3.2024 non notificata, avente ad oggetto “Opposizione a ingiunzione di pagamento”, contributi consortili, riservato dal giudice istruttore alla decisione del collegio con ordinanza in data
2.04.2025, pendente
TRA
Comune di Macerata Campania (c.f.: 80011970615), in persona del Sindaco avv.
Giovanni Battista Di Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Tartaglione Michelangelo
(c.f.: ), in virtù di delibera n. 455 del 26.09.2024 di C.F._1 conferimento dell'incarico, e di procura ad litem rilasciata su foglio separato.
Appellante
E
R.G. n. 4441/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sezione Prima Civile Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (c.f.:
), rappresentato e difeso, giusta mandato allegata alla memoria, dall'avv. P.IVA_1
Enrico Giuseppe Detta (c.f.: ). C.F._2
Appellato
Campania Bonifiche, Concessionario della riscossione per il Consorzio Generale di 2
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (c.f.: come indicato nella P.IVA_2
nota di iscrizione a ruolo), in persona del l.r.p.t., sede in Via Nuova Poggioreale centro
Inail, Torre 7, Napoli
Appellato contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di appello ad oggetto l'impugnativa della sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere che ha statuito sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 201743 con la quale il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino
Inferiore del Volturno aveva intimato il pagamento di euro 220.684,29 per contributi, non pagati, relativi alla bonifica ed allo scarico di acque nei canali consortili, dovuti per il periodo intercorso tra il 2008 ed il 2016.
Il tribunale ha respinto la domanda in opposizione e confermato l'ordinanza ingiunzione, condannando il Comune attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha fatto appello il comune di Macerata Campania;
si è costituito il Consorzio di Bonifica chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato.
E' rimasto contumace il concessionario della riscossione dei contributi consortili, la società Campania Bonifiche s.r.l..
Alla trattazione scritta del 12.3.2025 il Consigliere Istruttore non avendo le parti depositato note scritte ha assegnato nuovo termine per note scritte fino al 18 marzo
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 17 marzo 2025 le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto accordo transattivo.
Il Consigliere Istruttore, preso atto, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
***
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da tutte le parti costituite a motivo della transazione tra le stesse intervenuta e del pagamento delle somme ivi concordate.
R.G. n. 4441/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sezione Prima Civile In particolare, con note scritte depositate il 17 marzo 2025 sia l'appellante Comune che il Consorzio appellato hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, documentando che a seguito di accordo transattivo hanno regolato tra loro il regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi per le annualità 2008-
2024, dunque anche per ulteriori annualità in aggiunta a tutte quelle che sono oggetto 3 del presente giudizio.
L'atto transattivo depositato prevede che il Comune ha riconosciuto il suo debito verso il Consorzio relativo a contributi per aver recapitato le acque meteoriche e fognarie nei canali consortili;
nella transazione è stato altresì pattuito il pagamento dilazionato e le relative scadenze. E' parte della transazione anche il concessionario della riscossione dei contributi consortili, la società Campania Bonifiche s.r.l., rimasta contumace nel presente giudizio ed anche in primo grado.
Vale evidenziare che le parti costituite chiedono concordemente una pronuncia di cessata materia, nonchè di compensazione delle spese di lite;
né vi pone alcun ostacolo la mancata costituzione di Campania Bonifiche, che non può avere un interesse contrario, essendo incaricata di riscuotere i contributi che sono stati oggetto dell'accordo ed avendo partecipato essa stessa alla transazione.
Quanto al governo delle spese vale rilevare che sulla base delle reciproche concessioni fatte con l'accordo transattivo la soccombenza reciproca virtuale avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese di lite;
a ciò si aggiunge il rilievo che le parti sono già d'accordo per la compensazione delle spese.
Ne consegue la sussistenza di ragioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, n. 895/2024 pubblicata il
5.3.2024 non notificata, così provvede:
--dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
--compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 4441/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sezione Prima Civile