Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10263.2022 R.A.C.L., promossa da:
Raffaele Metrangolo
con il proc. avv. Natale dom.
CONTRO
CP
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Decidente chiedendo accertarsi la insussistenza dell'indebito CP lamentato da con nota del novembre 2019 in relazione a quanto percepito a titolo di As nel CP periodo 2015\2017 e comunque la irripetibilità della somma erogata con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Lamenta il difetto di motivazione del provvedimento;
l'insussistenza dell'indebito in considerazione dei redditi percepiti;
l'irripetibilità per buona fede dell'accipiens e comunque in relazione a quanto percepito prima del provvedimento di accertamento dell'indebito.
CP Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come l'indebito segua la domanda di ricostituzione reddituale presentata da parte
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia disposto il recupero o negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito [cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9986].
Pa L'autorità giudiziaria è chiamata non a sindacare l'atto della ma il diritto al conseguimento della prestazione previdenziale o assistenziale oggetto di recupero.
Nella specie, del resto, nella comunicazione di indebito è precisata la prestazione ed il periodo di riferimento, abilitando parte ricorrente alla prova, in relazione a detto periodo, della sussistenza delle condizioni utili al conseguimento della prestazione.
Infatti, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.,
l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito
[Cassazione civile, sez. lav., 30 gennaio 2006, n. 2032, Cass. SS.UU.
4.8.10 n.18046].
Principio questo che ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Ebbene parte ricorrente ha documentato come non risultino redditi per il periodo 2015\18 nell'anagrafe tributaria a suo nome, senza documentare tuttavia la situazione di famiglia e l'eventuale reddito coniugale.
Infatti, l'art.3 [Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale] della legge 8 agosto
1995, n. 335 [Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare] recita tra l'altro quanto segue:
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Si deve pertanto, ritenere la sussistenza dell'indebito.
Del resto, è stata assunta prova per testi da cui è emerso come, a seguito della domanda presentata da parte ricorrente in data 15.2.18, si è accertato l'indebito per cui è causa relativo agli anni 2015\18 in considerazione dei redditi del coniuge del ricorrente percepiti nel 2015
(pari ad euro 9242,00); 2016 e 2017 (pari ad euro 8038,00 annui); che è quanto ha determinato la riliquidazione della prestazione.
Premesso che nella specie non si verte in tema di prestazione pensionistica deve ritenersi, in difetto di previsioni normative puntuali diversamente orientate, l'operatività dell'art.2033 c.c..
Né varrebbe a coonestare una diversa soluzione l'art.3 ter dl 850.1976 conv. recita: “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento."; trattandosi di norma non riferita alla prestazione per cui è causa.
Peraltro, si deve osservare come, rispetto all'intervento normativo del 1976, si sono registrati altri successivi che depongono per la ripetibilità della prestazione indebita prima ancora della data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale.
L'art. 11 della L. 24/12/1993, n. 537 [Interventi correttivi di finanza pubblica] ha previsto che:
."Previdenza e assistenza
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma
1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza".
Il comma 4 (abrogato poi dal D.L. 20/06/1996, n. 323) ha superato indenne il vaglio della 66
Consulta [Corte cost., Sent., (ud. 17/10/1996) 05-11-1996, n. 382] che ha evidenziato come
Lo scopo della norma è duplice, cioè da un canto, nell'ambito del disegno complessivo di semplificazione ed accelerazione delle procedure, quello di cercare di ridurre il contenzioso prevedibile in conseguenza di verifiche e di riesame programmato con precedenza nelle zone a più alta densità (già nel complesso anomala) di beneficiari di pensioni, assegni ed indennità in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo;
dall'altro, quello di dare un beneficio premiale, cioè di escludere completamente la ripetibilità per coloro che rinunciano al godimento dalla data dell'accertamento, realizzando un incentivo per la composizione consensuale di tutte le situazioni a rischio di revisione e di revoca per mancanza dei presupposti."
Detto comma si pone quindi in conflitto con l'art.3 ter citato.
In esecuzione di detta norma è stato poi emanato l'art.5 dPR 698.1994 prevede che il formale provvedimento di revoca “produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti" e non dalla data del provvedimento che accerta la non spettanza della prestazione assistenziale. Del resto, la consapevolezza del reddito percepito e dei limiti reddituali prescritti dall'ordinamento di per sé esclude l'emergenza di una condizione di buona fede tutelabile.
Né a dirsi che possa ritenersi la violazione di un legittimo affidamento.
Ebbene, siccome ribadito in giurisprudenza, in tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione in senso favorevole al soggetto privato;
b) dalla buona fede del
...
privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono Pa
[Cassazione civile, sez. trib., 02/04/2020, n. 7656] mentre la mera inerzia della nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo [Consiglio di
Stato sez. VI, 10/01/2020, n.254], essendo necessarie rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [Corte giustizia UE sez. X,
04/06/2020, n.812].
Il che non è nella fattispecie.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova