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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N.623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 623/2022 promossa con appello depositato in data 04 agosto 2022
da
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Parte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Venezia Piazza S. Marco, n. 63, con domicilio digitale
PEC: Email_1
-appellante-
Contro dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Controparte_1
Elefante, come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 430/22 del Tribunale di Padova-sezione Lavoro, depositata il
14.7.2022 e notificata in data 15.07.2022.
In punto: Altre ipotesi – benefici assistenziali vittime del dovere Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “…respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione, voglia riformare integralmente, accogliendo la presente impugnazione, la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare l'originario ricorso avversario in quanto infondato in diritto;
- con vittoria di spese e onorari del grado”.
Conclusioni per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. Parte_1
430/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro pubblicata in data 14 luglio 2022.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 430/22 del 14.7.2022, il Tribunale di Padova ha accertato il diritto del ricorrente, già
riconosciuto vittima del dovere, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del beneficio della “speciale elargizione”, previsto dalle leggi n.466/80 e n.302/90, dalla data della corresponsione,
condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di €24.864,00, oltre accessori.
Avverso detta sentenza propone appello il , chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Con un unico articolato motivo, il appellante, evidenziato l'evidente errore materiale Parte_1
contenuto nel dispositivo, in cui è indicato il nome di ” anziché quello del ricorrente, Persona_1
rileva l'erroneità della sentenza, che immotivatamente avrebbe fatto decorrere la retrodatazione della rivalutazione al gennaio 2003, laddove sarebbe viceversa corretta la decorrenza dal 1°.12.2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 159 del 2007, che ha esteso il beneficio anche alle vittime del dovere per eventi anteriori. L'Amministrazione richiama sul punto un parere del Consiglio di Stato e sottolinea inapplicabilità del decreto - legge 28 novembre 2003, n. 337, rubricato “Disposizioni
urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero”, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, che ha elevato l'importo massimo della speciale elargizione ad euro 200.000,00 (euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata),
perché circoscritto unicamente alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a
IR e ad Istanbul.
Parte appellata, costituendosi ritualmente, dato atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo,
contesta il motivo d'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da separato dispositivo.
*
Deve preliminarmente darsi atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, per cui laddove è
indicato il nominativo di ”, leggasi invece . Persona_1 Controparte_1
L'appello è infondato.
E' necessario preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La “speciale elargizione” è prevista a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice dall'art. 1, comma 1, legge n. 302/1990. Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto, con l'art. 2, comma 1, che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, siano elevate ad euro 200.000.
La successiva L. 3 agosto 2004, n. 206 ha previsto testualmente, con l'art. 5, comma 1, che
“L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale".
La “rivalutazione dei benefici” è contemplata dalla stessa legge n. 302/1990, che all'art. 8, intitolato per l'appunto “rivalutazione dei benefici”, prevede che “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF” e, al 2 comma estende lo stesso meccanismo alle “elargizioni previste dalla presente legge” “alla data della corresponsione”. E' evidente, anche dal tenore testuale della norma, che la “speciale elargizione”,
che a decorrere dal 1°.1.2003 è prevista nella somma massima di 200.000 euro per effetto del DL
28.11.2003 n.337, si rivaluta di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione sino al momento della corresponsione. Il legislatore ha chiaramente sottratto il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno sino a quando avverrà la corresponsione all'avente diritto e preservando in tal modo il valore della somma indicata per l'anno 2003.
E' noto che con l'art. 34 D.L.
1.10.2007 n. 159, convertito con modifiche nella legge n. 222/2007, la speciale elargizione, riconosciuta in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, è stata estesa alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.
La tesi del , secondo cui solo a partire dal 1°.12.2007, data di entrata in vigore del D.L. Parte_1
n.159/2007, potrebbe procedersi alla rivalutazione, sovrappone erroneamente la decorrenza del beneficio con l'ammontare della prestazione. La “speciale elargizione” viene attribuita alle vittime del dovere solo dal 2007, ma il suo valore alla data della corresponsione è attualizzato, al fine di consentire ai beneficiari di godere di un pari trattamento indennitario. Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Corte Appello Firenze sentenza n. 938/2018 e Corte Appello
Torino n. 517/22), la prestazione riconosciuta dal legislatore, avente natura indennitaria, deve essere corrisposta agli aventi diritto in modo da assicurare la conservazione dello stesso valore alla somma che era stata ritenuta adeguata, a detto fine, dal legislatore al momento della sua costituzione. Lo
stesso principio è del resto stato espresso dalla S.C., a Sezioni unite (v. Cass. S.U. n. 7761/2017), con riferimento alla determinazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati: “L'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle
vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile
alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in
materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al
principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria". Il medesimo principio di diritto è applicabile per analogia alla fattispecie di causa.
Il momento a partire dal quale deve essere effettuata la rivalutazione è stato correttamente individuato dal Giudice di prime cure nel gennaio 2003, ossia dalla data indicata dal D.L. n. 337/2003, in cui è
entrato in vigore il nuovo importo nominale. L'importo inizialmente era previsto dal cit. D.L. solo con riferimento alle vittime degli eccidi di IR e successivamente la platea dei Per_2
beneficiari è stata allargata con la L. n. 206/2004 a tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ed infine con la legge n. 222/2007 alle vittime del dovere. La necessità – come sopra evidenziato – che la “speciale elargizione” abbia la medesima consistenza economica sia per le vittime di attentati terroristici sia per le vittime del dovere impone di applicare la perequazione degli importi dallo stesso momento: una diversa interpretazione darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra i beneficiari, in contrasto con la volontà legislativa di effettuare una piena equiparazione delle prestazioni assistenziali tra le categorie di soggetti.
L'appello deve essere rigettato, con rifusione delle spese del grado liquidate in virtù dei parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
L'Amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero,
come statuito dalla S.C. (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio,
pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del per l'inapplicabilità dello Parte_1
speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di I grado, per cui laddove è indicato il nominativo ”, Persona_1
leggasi invece . Controparte_1
Rigetta l'appello.
Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado, che liquida in € 6.946,00, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore dell'appellato antistatario.
Venezia, 22.5.2025
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 623/2022 promossa con appello depositato in data 04 agosto 2022
da
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Parte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Venezia Piazza S. Marco, n. 63, con domicilio digitale
PEC: Email_1
-appellante-
Contro dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Controparte_1
Elefante, come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 430/22 del Tribunale di Padova-sezione Lavoro, depositata il
14.7.2022 e notificata in data 15.07.2022.
In punto: Altre ipotesi – benefici assistenziali vittime del dovere Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “…respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione, voglia riformare integralmente, accogliendo la presente impugnazione, la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare l'originario ricorso avversario in quanto infondato in diritto;
- con vittoria di spese e onorari del grado”.
Conclusioni per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. Parte_1
430/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro pubblicata in data 14 luglio 2022.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 430/22 del 14.7.2022, il Tribunale di Padova ha accertato il diritto del ricorrente, già
riconosciuto vittima del dovere, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del beneficio della “speciale elargizione”, previsto dalle leggi n.466/80 e n.302/90, dalla data della corresponsione,
condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di €24.864,00, oltre accessori.
Avverso detta sentenza propone appello il , chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Con un unico articolato motivo, il appellante, evidenziato l'evidente errore materiale Parte_1
contenuto nel dispositivo, in cui è indicato il nome di ” anziché quello del ricorrente, Persona_1
rileva l'erroneità della sentenza, che immotivatamente avrebbe fatto decorrere la retrodatazione della rivalutazione al gennaio 2003, laddove sarebbe viceversa corretta la decorrenza dal 1°.12.2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 159 del 2007, che ha esteso il beneficio anche alle vittime del dovere per eventi anteriori. L'Amministrazione richiama sul punto un parere del Consiglio di Stato e sottolinea inapplicabilità del decreto - legge 28 novembre 2003, n. 337, rubricato “Disposizioni
urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero”, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, che ha elevato l'importo massimo della speciale elargizione ad euro 200.000,00 (euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata),
perché circoscritto unicamente alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a
IR e ad Istanbul.
Parte appellata, costituendosi ritualmente, dato atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo,
contesta il motivo d'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da separato dispositivo.
*
Deve preliminarmente darsi atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, per cui laddove è
indicato il nominativo di ”, leggasi invece . Persona_1 Controparte_1
L'appello è infondato.
E' necessario preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La “speciale elargizione” è prevista a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice dall'art. 1, comma 1, legge n. 302/1990. Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto, con l'art. 2, comma 1, che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, siano elevate ad euro 200.000.
La successiva L. 3 agosto 2004, n. 206 ha previsto testualmente, con l'art. 5, comma 1, che
“L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale".
La “rivalutazione dei benefici” è contemplata dalla stessa legge n. 302/1990, che all'art. 8, intitolato per l'appunto “rivalutazione dei benefici”, prevede che “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF” e, al 2 comma estende lo stesso meccanismo alle “elargizioni previste dalla presente legge” “alla data della corresponsione”. E' evidente, anche dal tenore testuale della norma, che la “speciale elargizione”,
che a decorrere dal 1°.1.2003 è prevista nella somma massima di 200.000 euro per effetto del DL
28.11.2003 n.337, si rivaluta di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione sino al momento della corresponsione. Il legislatore ha chiaramente sottratto il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno sino a quando avverrà la corresponsione all'avente diritto e preservando in tal modo il valore della somma indicata per l'anno 2003.
E' noto che con l'art. 34 D.L.
1.10.2007 n. 159, convertito con modifiche nella legge n. 222/2007, la speciale elargizione, riconosciuta in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, è stata estesa alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.
La tesi del , secondo cui solo a partire dal 1°.12.2007, data di entrata in vigore del D.L. Parte_1
n.159/2007, potrebbe procedersi alla rivalutazione, sovrappone erroneamente la decorrenza del beneficio con l'ammontare della prestazione. La “speciale elargizione” viene attribuita alle vittime del dovere solo dal 2007, ma il suo valore alla data della corresponsione è attualizzato, al fine di consentire ai beneficiari di godere di un pari trattamento indennitario. Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Corte Appello Firenze sentenza n. 938/2018 e Corte Appello
Torino n. 517/22), la prestazione riconosciuta dal legislatore, avente natura indennitaria, deve essere corrisposta agli aventi diritto in modo da assicurare la conservazione dello stesso valore alla somma che era stata ritenuta adeguata, a detto fine, dal legislatore al momento della sua costituzione. Lo
stesso principio è del resto stato espresso dalla S.C., a Sezioni unite (v. Cass. S.U. n. 7761/2017), con riferimento alla determinazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati: “L'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle
vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile
alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in
materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al
principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria". Il medesimo principio di diritto è applicabile per analogia alla fattispecie di causa.
Il momento a partire dal quale deve essere effettuata la rivalutazione è stato correttamente individuato dal Giudice di prime cure nel gennaio 2003, ossia dalla data indicata dal D.L. n. 337/2003, in cui è
entrato in vigore il nuovo importo nominale. L'importo inizialmente era previsto dal cit. D.L. solo con riferimento alle vittime degli eccidi di IR e successivamente la platea dei Per_2
beneficiari è stata allargata con la L. n. 206/2004 a tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ed infine con la legge n. 222/2007 alle vittime del dovere. La necessità – come sopra evidenziato – che la “speciale elargizione” abbia la medesima consistenza economica sia per le vittime di attentati terroristici sia per le vittime del dovere impone di applicare la perequazione degli importi dallo stesso momento: una diversa interpretazione darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra i beneficiari, in contrasto con la volontà legislativa di effettuare una piena equiparazione delle prestazioni assistenziali tra le categorie di soggetti.
L'appello deve essere rigettato, con rifusione delle spese del grado liquidate in virtù dei parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
L'Amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero,
come statuito dalla S.C. (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio,
pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del per l'inapplicabilità dello Parte_1
speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di I grado, per cui laddove è indicato il nominativo ”, Persona_1
leggasi invece . Controparte_1
Rigetta l'appello.
Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado, che liquida in € 6.946,00, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore dell'appellato antistatario.
Venezia, 22.5.2025
La Presidente