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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 795/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 795 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BRUSA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: ), con sede legale in Varese, viale Borri n. Controparte_1 P.IVA_1
57, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
ORELLI ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ORELLI ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. NATOLA MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: “Responsabilità professionale medica”.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, Pt_1
eccezione e deduzione disattesa le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. della Parte_2
Dott.ssa e di in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1 tempore, nella causazione dell'evento de quo, e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore quantificati nella misura di € 129.627,00 o in quella minore o maggiore somma che emergerà nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Richiamata la memoria depositata in data 26.08.2024 e i suoi allegati si insiste affinché il
Giudice rimetta la causa in istruttoria al fine di richiamare il consulente tecnico di ufficio al fine di valutare gli aggravamenti del danno subito dalla signora verificatasi Pt_1 successivamente alla chiusura della fase istruttoria e al deposito della CTU.”;
Per parte convenuta e per parte convenuta REGGIORI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_1
Varese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via pregiudiziale/preliminare:
• rilevare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del Dott. rispetto ai fatti oggetto di Causa per le ragioni esposte in atti e/o Parte_2
per ogni altra, anche differente, ragione che fosse ritenuta di Giustizia e per l'effetto respingere ogni domanda proposta nei confronti del suddetto convenuto;
• in ogni caso rilevare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'invalidità della domanda proposta da controparte per i motivi esposti in atti o per ogni altro motivo, anche differente, che dovesse risultare di Giustizia;
in subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusioni sopra esposte, in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dell' e del Dott. in quanto integralmente infondate, sia Controparte_1 Parte_2 in fatto che in Diritto, sia relativamente all'an che, subordinatamente, nel quantum, per i
pagina 2 di 15 motivi esposti in atti e/o per ogni altra anche differente ragione che fosse ritenuta di
Giustizia.
I n via ulteriormente gradata : nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte limitare l'eventuale risarcimento richiesto da controparte contenendolo entro gli stretti limiti del giusto e del provato provvedendo altresì a graduare, in termini percentuali, le quote di responsabilità addebitabili a ciascuno dei sanitari convenuti in Giudizio quindi escludendo qualsiasi profilo o quota di responsabilità in capo al
Dott. Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese.
Per la denegata ipotesi di prosecuzione istruttoria e/o di ulteriore grado di Giudizio non si rinuncia alle richieste di prova già ritualmente articolate nella memoria ex art.183 VI° comma n2 c.p.c., che viene qui richiamata, e che per i suddetti fini vengono qui di seguito ritrascritte.
Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “vero che in occasione dell'intervento eseguito in data 4/3/2014 al quale venne sottoposta
l'odierna attrice, sig.ra , il Dott. ha svolto attività di Parte_1 Parte_2
secondo operatore come da doc.n.5 dei convenuti che mi viene rammostrato e che confermo”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
2. “vero che durante l'effettuazione dell'intervento di colecistectomia per via laparoscopica al quale venne sottoposta in data 4/3/2014 l'odierna attrice, sig.ra , la Parte_1 manovra di introduzione del “trocar ottico” fu effettuata dal primo operatore che è l'unico ad avere la visione del campo operatorio necessaria per l'esecuzione di tale manovra”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
3. “vero che durante l'effettuazione dell'intervento di colecistectomia per via laparoscopica, ed in particolare in occasione dell'intervento al quale venne sottoposta in data 4/3/2014
l'odierna attrice, sig.ra , al secondo operatore è inibita la possibilità di Parte_1 aver visone delle modalità di introduzione del c.d. “trocar ottico” e di aver diretta percezione del tragitto percorso dallo strumento chirurgico e del suo posizionamento nel lume del vaso/della vena cava”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
4. “vero che durante l'effettuazione dell'intervento di colecistectomia per via laparoscopica, ed in particolare in occasione dell'intervento al quale venne sottoposta in data 4/3/2014
l'odierna attrice, sig.ra , il secondo operatore, ed in particolare il Dott. Parte_1
si occupa di tenere in posizione la telecamera che viene utilizzata dal primo Parte_2
pagina 3 di 15 operatore per eseguire le manovre laparoscopiche fra le quali l'introduzione del c.d. “trocar attico” nella vena cava del paziente”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
5. “vero che prima di essere sottoposta all'intervento di colecistectomia videolaparoscopica del 4/3/2014, più precisamente in data 12/2/2014, la sig.ra è stata Parte_1
informata sulla natura, sulle finalità cliniche della prestazione sanitaria e sulle sue possibili conseguenze nonché sull'orientamento diagnostico, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle possibili conseguenze della terapia e della mancata terapia come da doc.
n.6 dei convenuti e che mi viene rammostrato e che confermo”; testimone: CP_1 Pt_2
Dott. di Varese;
Testimone_2
6. “vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo la paziente ha riferito di aver ricevuto un'informazione chiara e completa e di non aver necessità di ulteriori chiarimenti
e/o informazioni come da doc. n.6 dei convenuti e che mi viene rammostrato e CP_1 Pt_2 che confermo ”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_2
7. “vero che ho redatto le relazioni prodotte dai convenuti sub. Doc. n.2 e doc. n.3 che mi vengono rammostrate e che confermo”; testimone: Dott. di Varese.”; Testimone_3
Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, respinta ogni CP_2
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare : in via pregiudiziale/preliminare: rilevare e dichiarare l'inammissibilità della azione proposta
e della relativa domanda per i motivi esposti in parte narrativa/in trattandosi di danno integralmente sanato in sede penale in accordo con il disposto di cui all'art. 162 ter c.p. in ogni caso e nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della dr.ssa in quanto infondate, in fatto e diritto sia in relazione all'an sia, in CP_2 ogni caso, in relazione al quantum attese le risultanze consulenziali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 21/03/2022, la sig.ra ha convenuto in giudizio la locale Parte_1 Controparte_1
nonché i dottori e , al fine di vederne accertata e Parte_2 CP_2
dichiarata la responsabilità professionale medica in relazione alla intervenuta lacerazione intraoperatoria in occasione dell'intervento 04/03/2014 presso l'Ospedale di IO (VA), con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, che quantifica in €
129.627,00 ovvero la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite.
pagina 4 di 15 A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che in occasione dell'intervento di colecistectomia del 04.03.2014 a IO (VA) si sarebbe verificata una lacerazione intraoperatoria con conseguente necessità di trasferimento presso l'Ospedale di
Varese e sottoposizione ad ulteriore intervento chirurgico, dimessa poi in data 10.04.2014.
Parte attrice ha poi rappresentato come, in conseguenza di tali condotte e dei danni derivati, si è svolto giudizio penale RGNR 4351/14 nei confronti dei due medici persone fisiche anche oggi convenuti, procedimento estintori con sentenza n. 1064/2020 per condotte riparatorie (€ 130.000,00), con la precisazione che tale sentenza non potrebbe produrre alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile, la quale risulta legittimata ad adire il giudice civile laddove ritenga le somme ricevute non esaustive del danno sofferto.
Parte attrice ha quantificato il danno complessivamente subito in € 264.627,12, di cui
€ 3.960,00 per inabilità temporanea assoluta, € 16.706,25 per inabilità temporanea parziale al
75% per 225 giorni, € 8.910,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per 180 giorni, €
230.612,00 per invalidità permanente al 40%, oltre ad € 4.438,87 per danno emergente relativo a spese mediche sostenute, oltre a previste spese mediche future per l'acquisto periodico di calze elastocompressive.
Si sono costituiti in giudizio con difesa comune la e il Controparte_1
Dott. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione Parte_2
passiva ovvero la carenza di titolarità passiva del rapporto in relazione al Dott. in Pt_2 quanto lo stesso, presente in sala operatoria, non sarebbe stato 'primo operatore' né avrebbe concretamente posto in essere la manovra di introduzione del trocar ottico che nella allegazione attorea avrebbe provocato la lesione per cui è causa, non potendo nella fattispecie neppure ricorrere l'ipotesi della responsabilità di equipe.
Ancora, è stata eccepita l'inammissibilità dell'azione in relazione al già intervenuto pagamento operato in sede penale da quale responsabile civile, richiamando la norma CP_1 dell'art. 162 ter c.p. secondo la quale le condotte riparatorie estinguono il reato allorquando, fra le altre ipotesi “l'imputato da riparato interamente (…) il danno cagionato dal reato”; oltre all'ulteriore pagamento in tal sede intervenuto, per € 5.000,00 ad opera della dott.ssa
[...]
Poiché tali somme sono state ritenute dal giudice penale congrue, il risarcimento CP_2
deve intendersi già integralmente satisfattivo e la presente azione civile inammissibile.
In subordine, è stato contestato sia l'an che il quantum della pretesa, deducendo difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi.
pagina 5 di 15 Si è costituita in giudizio la Dott.ssa , contestando ogni pretesa CP_2
svolta nei suoi confronti e chiedendo il rigetto delle domande svolte;
in particolare, la difesa convenuta ha evidenziato come parte attrice abbia del tutto trascurato di allegare e provare la causa petendi, limitandosi a richiamare il procedimento penale e concentrandosi sulla quantificazione della pretesa;
la difesa poi ha aderito alla eccezione di CP_2 inammissibilità dell'azione, in subordine altresì contestando l'an e il quantum della pretesa, richiamando come in sede penale la stessa attrice avrebbe richiesto la diversa e ben minore somma di € 180.000,00, con diversa quantificazione rispetto a quella in questa sede azionata.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza riservata 12/05/2023 è stata ammessa prova orale testimoniale, nonché
CTU medico legale.
Con Decreto n. 15/2023 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata in perequazione a questo Giudicante.
All'esito dell'istruttoria ammessa, all'udienza 08/10/2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. L'eccezione preliminare relativa al Dott. Pt_2
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva relativa al Dott. non è Pt_2
fondata.
Invero, il convenuto è astrattamente titolare del rapporto controverso, Pt_2 essendo egli effettivamente medico sanitario intervenuto in occasione dell'operazione chirurgica durante la quale si sono verificate le condotte allegate da parte attrice come foriere di danni da risarcire.
Ogni valutazione, poi, circa la titolarità passiva del rapporto e quindi la fondatezza o meno della domanda svolta nei suoi confronti, trattandosi di questione di merito, viene trattata infra nell'opportuna sede, secondo l'ordine logico delle questioni.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione
Le parti convenute tutte hanno eccepito l'inammissibilità della presente azione civile di risarcimento del danno da responsabilità professionale sanitaria, allegando come dirimente pagina 6 di 15 la circostanza per cui il procedimento penale risulta già definito nel 2020 con sentenza relativa all'estinzione del reato per intervenute condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162 ter
c.p.
L'eccezione, pur con le precisazioni di cui infra, non viene in questa sede accolta.
Ed invero, nonostante la dicitura lettera dell'art. 162 ter c.p. che prevede il requisito dell'integralità del risarcimento al fine di poter accedere all'istituto in questione di estinzione del reato per condotte riparatorie, al contempo alcuna norma dell'ordinamento attribuisce a tale sentenza efficacia nel giudizio civile, come il presente.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato: “Non sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162-ter cod. pen., in quanto essa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile” – cfr. Cass. pen., sez.
5, sentenza n. 10390 del 14/02/2019, nonché “In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna.” – cfr. Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 39252 del 22/06/2021.
L'eccezione di inammissibilità non è quindi fondata.
3. Il merito della domanda attorea
La domanda non è fondata.
3.1. L'onere di allegazione
Parte attrice, seppur in modo scarno e per relationem con rinvio agli allegati dell'atto di citazione (in particolare la relazione medico legale di parte) nonché al procedimento penale intercorso, ha debitamente allegato e dedotto gli elementi essenziali delle fattispecie che invoca, in relazione ai fatti per cui è causa (intervento senza necessità terapeutica;
lesione intraoperatoria;
omessa informativa circa possibili controindicazioni), all'evento dannoso pagina 7 di 15 conseguente (danno biologico, sia temporaneo che permanente, oltre che al danno patirmoniale passato e futuro), nonché al nesso causale fra tali elementi.
3.2. Gli aspetti istruttori
In relazione alla allegazione di tali assunti, è stata esperita istruttoria tecnica a mezzo di CTU medico-legale (cfr. relazione collegiale 15.01.2024), le cui conclusioni vengono fatte integralmente proprie da questo giudicante, in quanto congruamente e logicamente argomentate, anche e soprattutto in replica alle osservazioni dei CTP delle parti nel contraddittorio tecnico.
Ancora, risultano infondate, per come già anche argomentato nelle ordinanze istruttorie in atti, le richieste di parte attrice di integrazione della CTU, al fine di consentire la valutazione dell'aggravamento dei danni patiti dalla parte attrice, in conseguenza di un evento medico sopravvenuto nel marzo 2024, trattandosi appunto di elemento sopravvenuto, come tale certamente non tempestivamente allegato e dedotto negli ordinari atti introduttivi al fine di garantire il contraddittorio nelle domande risarcitorie svolte;
peraltro, anche la nuova relazione tecnica di parte allegata a sostegno dell'originaria istanza 26/08/2024, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, si esprime in termini meramente probabilistici in relazione al nesso causale fra i fatti per cui è causa, risalenti al 2014, e l'evento di occlusione intestinale verificatosi a inizio marzo 2024.
Infine, le istanze istruttorie reiterate in sede conclusionale dalle altre parti sono state avanzate solo subordinatamente alla eventuale remissione della causa in fase istruttoria e, dunque, assorbite.
3.3. L'an della responsabilità professionale – la colpa medica
All'esito dell'istruttoria, è risultata provata la (sola) condotta relativa a colpa professionale della dott.ssa nell'introduzione del trocar ottico, con conseguente CP_2
lesione intraoperatoria nella paziente, odierna attrice;
ne discende altresì la responsabilità della struttura ospedaliera presso cui ha operato detto sanitario ( , Controparte_1
secondo le ordinarie regole di responsabilità medica vigenti.
La relazione di CTU, in modo molto chiaro e comprensibile, ricostruisce infatti “Si può pertanto affermare che la lesione della vena cava fu causata dall'erroneo inserimento del primo trocar, che fu spinto all'interno della cavità causando la lesione, configurando un quadro di imperizia.
pagina 8 di 15 L'intervento si presentava come ordinario in quanto la paziente non presentava problemi ana-tomici, per cui si ritiene che l'operatore che eseguì l'inserimento del primo trocar omise di at-tenersi alle regole acquisite all'epoca al corredo scientifico e pratico del settore, per im-perizia.
Da sottolineare che la responsabilità della lesione cavale è da attribuirsi all' operatore che eseguì il posizionamento del primo trocar, manovra eseguita di routine da un unico chirurgo.
Nel caso in specie tale manovra fu verosimilmente eseguita dalla Dott.ssa CP_2
quale primo operatore.
La lesione prodotta era prevenibile adottando la cautela di inserimento del primo trocar e tutti i danni fisici conseguenti all'intervento chirurgico furono conseguenza dell'atto di imperizia all'inserimento del primo trocar, attribuito alla Dott.ssa CP_2
Nulla da eccepire sull' intervento degli altri sanitari.” – cfr. pag. 22 della CTU.
3.4. L'an della responsabilità professionale – le omesse informative
In relazione alle altre condotte di cui al capo di imputazione penale, richiamate dall'attrice, non risulta alcun elemento a loro specifico fondamento.
Ed infatti, entrambe le doglianze dedotte (operazione chirurgica eseguita senza necessità terapeutica;
omessa informazione circa possibili controindicazioni del trattamento) afferiscono a profili di difetto di consenso informato del paziente, in relazione ai quali però parte attrice omette di far discendere le opportune conseguenze, in punto di allegazione.
Invero, sul punto, appare sufficiente il richiamo alla nota giurisprudenza di legittimità c.d.
Sentenze SA NO BI (in particolare, sentenza n. 28985/2019 sui requisiti di allegazione e prova del danno da violazione del consenso informato). In particolare, la terza sezione della
Corte di Cassazione, manifestando la propria volontà di dare seguito, implementandola e perfezionandola, all'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, rileva preliminarmente come la violazione dell'obbligo del consenso informato (che trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost.) possa astrattamente provocare due diverse tipologie di danno: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, onde non subirne le pregiudizievoli conseguenze;
b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rilevabile se, a causa dell'omessa informazione, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (per la cui risarcibilità, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze n. 26972 e n. 26975
pagina 9 di 15 del 2008, è necessario l'obiettivo superamento della soglia della serietà/gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento
(omessa informazione) e danno (violazione del diritto alla autodeterminazione ovvero vera e propria lesione al diritto alla salute). Ebbene, in relazione a tali elementi non solo non vi è istanza di prova da parte dell'attrice, ma neppure vi è deduzione di sorta (anche solo in relazione alla scelta di autodeterminazione di sottoporsi o meno al trattamento, una volta ricevute, per ipotesi, le informazioni invocate come omesse). Non può certo configurarsi ipso facto un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni in re ipsa nell'attuale sistema della responsabilità civile.
3.5. L'an della responsabilità professionale – la posizione del dott. Pt_2
Alcuna responsabilità può essere ascritta al medico convenuto Pt_2
Ed infatti, all'esito dell'istruttoria orale e tecnica è emerso che fosse la dott.ssa
[...]
l c.d. “primo operatore”, il quale ha fattivamente posto in essere la condotta colposa CP_2
di cui supra.
Sul punto la CTU ha congruamente argomentato: “Da sottolineare che la responsabilità della lesione cavale è da attribuirsi all' operatore che eseguì il posizionamento del primo trocar, manovra eseguita di routine da un unico chirurgo.
Nel caso in specie tale manovra fu verosimilmente eseguita dalla Dott.ssa CP_2
quale primo operatore.
La lesione prodotta era prevenibile adottando la cautela di inserimento del primo trocar e tutti i danni fisici conseguenti all'intervento chirurgico furono conseguenza dell'atto di imperizia all'inserimento del primo trocar, attribuito alla Dott.ssa CP_2
Nulla da eccepire sull' intervento degli altri sanitari.” – cfr. pag. 22 della CTU.
La certezza dell'accertamento di chi fosse il medico primo operatore (in relazione alla quale la CTU si esprime in termini di mera verosimiglianza) è pervenuta dall'escussione testimoniale del teste , anestesista presente in sala operatoria e della Testimone_1
cui attendibilità non vi è motivo di dubitare risultando egli estraneo ai fatti per cui è causa, il quale ha espressamente confermato la circostanza – cfr. verbale di udienza 05/07/2023.
Alcuna responsabilità professionale può essere attribuita al e, dunque, Pt_2
ogni domanda nei suoi confronti dovrà trovare rigetto.
pagina 10 di 15 3.6. Il quantum
Parte attrice invoca danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, sia inabilità temporanea che invalidità permanente, nonché danno patirmoniale.
In via generale, con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi sin dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008, secondo cui tale tipologia di danno è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, rispetto alla quale la tutela risarcitoria, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Pertanto, in presenza di una lesione di diritti inviolabili, come quello alla salute, il risarcimento del danno alla persona deve essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima e, quindi, liquidato in modo unitario ed omnicomprensivo, mentre non trova più spazio la risarcibilità autonoma delle figure di danno precedentemente accostate dalla giurisprudenza al puro danno biologico, quali il danno morale, inteso come patema d'animo, e il c.d. danno esistenziale, categorie queste ultime che sono state per effetto del nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità tutte degradate ad un livello meramente descrittivo del danno non patrimoniale. Il noto principio è stato anche di recente ribadito e chiarito dalla autorevole pronuncia della Corte di Cassazione n. 7513 del 27/003/2018.
Al fine della quantificazione di tale voce di danno è stato dato ingresso in giudizio a
CTU medico legale. Tale consulenza ha accertato, con motivazione pienamente condivisibile, frutto di un iter logico ineccepibile, da cui questo giudicante non ha motivo di discostarsi, che l'attrice in conseguenza della responsabilità sanitaria accertata, ha riportato la Pt_1
lesione intraoperatoria causa dei danni patiti, stimati dal CTU in un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta differenziale di giorni 37, di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 150, di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 100 e di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 50.
Il sinistro ha, inoltre, lasciato in capo all'attrice postumi permanenti nella misura del
20%.
La liquidazione monetaria di tale danno biologico va eseguita alla luce dei parametri liquidatori fissati con le Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano in quanto ritenuti condivisibili, adeguati, e comunque reputati dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408/2011; ma pagina 11 di 15 anche Cass. civ., sent. n. 38077/2021); devono applicarsi le Tabelle milanesi 2024, ultima versione pubblicata, secondo l'insegnamento di Cass. civ. n. 33770/2019 che ha specificato la necessità di applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento del verificarsi del sinistro.
Come noto, tali tabelle mirano a consentire la liquidazione congiunta di tutte le componenti del danno non patrimoniale: ed invero, il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00 (€
84,00 + € 31,00), importo questo comprensivo sia del danno biologico (oggi definito
“dinamico-relazionale”), sia del danno morale temporaneo (oggi definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Pur non escludendo le tabelle milanesi un adattamento all'effettivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso attraverso adeguamenti dei valori standard individuati, essendo la sofferenza e la lesione della dignità umana non necessariamente proporzionali all'entità della lesione biologica, “l'aumento personalizzato” dalle stesse contemplato (fino a +50%) postula sempre la sussistenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, meritevoli di un aumento.
Nel caso di specie ritiene, dunque, il giudicante che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, pari ad € 115,00, comprensivo anche della sofferenza soggettiva interiore, sia sufficiente a rendere adeguato il risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore e già comprensivo di ogni sua componente.
Sulla base, quindi, dei parametri dettati dalle tabelle giudiziali sopra evocate, nonché degli indici indicati dal CTU, considerata la durata dell'invalidità temporanea, il danno non patrimoniale temporaneo subito all'attrice, di anni 56 all'epoca dei fatti, va liquidato in moneta attuale in complessivi € 24.380,00 (derivante dalla sommatoria di I.T.T. €
115,00*37gg= € 4.255,00; I.T.P. 75% di € 115,00*150gg= € 12.937,50; I.T.P. 50% di €
115,00*100gg= € 5.750,00; I.T.P. 25% di € 115,00*50gg= € 1.437,50).
Sulla base, poi, dei medesimi parametri indicati, considera la percentuale complessivamente individuata dal CTU per il pregiudizio permanente all'integrità psicofisica nella misura del 20%, il danno non patrimoniale permanente subito dall'attrice, di anni 56 all'epoca dei fatti, implicante un punto base danno non patrimoniale di € 5.181,26 (€ 3.809,75 punto base danno biologico + € 1.371,51 incremento per sofferenza), va liquidato in moneta attuale in complessivi € 75.128,00 (€ 55.241,00 + € 19.887,00).
pagina 12 di 15 Non risulta in atti allegata alcuna particolare circostanza a dimostrazione di peculiari e specifiche cause di sofferenza o di pregiudizio soggettivo derivante dalla lesione all'integrità fisica, e non può quindi essere applicato alcun aumento in termini di incremento del punto base, né in termini di personalizzazione ulteriore;
invero, sono rimaste a livello di mere deduzioni di parte le doglianze inerenti “disturbi ansiosi reattivi all'evento” ovvero “spunti depressivi”, non riscontrati dal CTU, il quale anzi ha rilevato ordinaria incidenza della malattia sul “fare quotidiano” senza incidenza di tipo psicologico, temporanea o permanente, sulla stessa.
Al contempo, però, può essere disposto un incremento della liquidazione complessiva per incremento per sofferenza del danno biologico patito, in considerazione dell'allegazione relativa alla necessità di sottoporsi a ulteriore intervento chirurgico per la risoluzione della lesione verificatasi, nuovo intervento ospedaliero che non può ritenersi ordinariamente affliggente qualsivoglia lesione subita per imperizia medica.
In definitiva, il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, da liquidarsi in favore dell'attore è pari a complessivi € 110.000,00 (€ 24.380,00 + € 75.128,00 di cui sopra, oltre ad incremento equitativo per particolare sofferenza), in moneta attuale.
Quanto poi al danno patirmoniale, a fronte di una richiesta in citazione per € 4.438,87, non meglio dettagliati, la CTU ha riconosciuto come rimborsabile solo la minor somma di €
1.088,39 in relazione alle spese documentate al doc. 3 in allegato alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Inoltre, il CTU ha statuito “Relativamente al quesito in merito alla necessità di spese mediche future, si segnala che la paziente necessiterà in cronico di calze elastiche, con rinnovo 2 volte all' anno, a prezzo di mercato.” – cfr. pag. 28 CTU. pertanto, applicato criterio equitativo, ancorato alle spese documentate dalla parte attrice per le stesse, rapportato all'aspettativa di vita media italiana secondo i dati ISTAT (83 anni), risulta una cifra pari ad €
3.800,00 (€ 100,00*2 per le annualità dall'introduzione del giudizio all'83esimo anno di età dell'attrice).
3.7. Conclusivamente
Sono accertate le somme spettanti all'attrice, per come sopra.
Occorre, però, al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, da tale somma, complessivamente accertata come dovuta in questa sede, detrarre da tali somme pagina 13 di 15 l'importo di € 135.000,00 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione – sentenza penale) già pacificamente percepito dall'attrice, pur nel contesto penale delle condotte riparatorie estinguenti il reato;
invero, tali somme sono state peraltro corrisposte allo specifico titolo di risarcimento del danno conseguente alle condotte di responsabilità professionale di cui al capo di imputazione, la cui fattualità è alla base anche del presente giudizio civile.
Al fine di operare la deduzione di tale importo fra importi aventi la medesima natura,
l'acconto va sottratto dal credito risarcitorio liquidato in questa sede attraverso le seguenti operazioni, secondo il noto meccanismo di cui alle Sezioni Unite n. 1712/1995:
- al fine di rendere le poste omogenee, l'importo risarcitorio liquidato in questa sede (€
114.888,39, pari ad € 110.000,00+1.088,39+€3.800,00) va devalutato dalla data odierna sino all'epoca del sinistro (e cioè alla data del 04/03/2014); del pari, l'acconto già percepito (€ 135.000,00) va devalutato dalla data di effettiva percezione sino all'epoca del sinistro (e cioè alla data del 04/03/2014);
- compiuta tale operazione, si potrà procedere alla operazione aritmetica di sottrazione della seconda posta dalla prima;
- sulla somma risultante da tale differenza, trattandosi di debito di valore, si computerebbero la rivalutazione monetaria e gli interessi in misura legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data del sinistro (mora ex re a norma dell'art. 1219 c.c.) al saldo effettivo.
Operati i conteggi, però, risulta come la pretesa di parte attrice sia già del tutto stata soddisfatta tramite le dazioni di denaro intervenute in sede penale, necessarie all'estinzione del reato in quel procedimento.
Pertanto, alcuna somma ulteriore potrà essere liquidata in favore dell'attrice.
Ne consegue, in questa sede, il rigetto della domanda attorea.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte attrice.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 52.001,00 e € 260.000,00 (domanda giudiziale per € 129.627,00 oltre accessori), in misura inferiore alla media valutata ogni pagina 14 di 15 circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria svolta, nonché dell'esito della lite, con parziale decurtazione in ragione dell'accertamento comunque effettuato in favore di parte attrice. Le spese della parte convenuta e CP_1 Pt_2
costituiti con unica difesa, sono liquidate con unica posizione, incrementata del 20% a norma dell'art. 4 co. 2 del D.M. n. 55/2014.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU già liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono poste, nei rapporti fra le parti, integralmente a carico di parte attrice soccombente;
per l'effetto, ne consegue pronuncia di condanna della stessa a rilevare indenni le altre parti di quanto da queste eventualmente sborsato tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità medica della dott.ssa in CP_2 solido con in occasione dell'intervento chirurgico Controparte_1
04.03.2014;
2) RIGETTA le ulteriori domande avanzate da parte attrice;
3) NN parte attrice al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. CP_2
n. 55/2014 s.m.i., in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) NN parte attrice al pagamento in favore delle parti Parte_1
convenute e , delle spese di lite, Controparte_3 Parte_2 che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5) PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU Parte_1 già liquidate in corso di causa con separato provvedimento e, per l'effetto, NN la stessa a rilevare indenni le altre parti di quanto da queste eventualmente sborsato tale titolo.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 08/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 795 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BRUSA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: ), con sede legale in Varese, viale Borri n. Controparte_1 P.IVA_1
57, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
ORELLI ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ORELLI ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. NATOLA MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: “Responsabilità professionale medica”.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, Pt_1
eccezione e deduzione disattesa le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. della Parte_2
Dott.ssa e di in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1 tempore, nella causazione dell'evento de quo, e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore quantificati nella misura di € 129.627,00 o in quella minore o maggiore somma che emergerà nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Richiamata la memoria depositata in data 26.08.2024 e i suoi allegati si insiste affinché il
Giudice rimetta la causa in istruttoria al fine di richiamare il consulente tecnico di ufficio al fine di valutare gli aggravamenti del danno subito dalla signora verificatasi Pt_1 successivamente alla chiusura della fase istruttoria e al deposito della CTU.”;
Per parte convenuta e per parte convenuta REGGIORI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_1
Varese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via pregiudiziale/preliminare:
• rilevare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del Dott. rispetto ai fatti oggetto di Causa per le ragioni esposte in atti e/o Parte_2
per ogni altra, anche differente, ragione che fosse ritenuta di Giustizia e per l'effetto respingere ogni domanda proposta nei confronti del suddetto convenuto;
• in ogni caso rilevare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'invalidità della domanda proposta da controparte per i motivi esposti in atti o per ogni altro motivo, anche differente, che dovesse risultare di Giustizia;
in subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusioni sopra esposte, in ogni caso rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dell' e del Dott. in quanto integralmente infondate, sia Controparte_1 Parte_2 in fatto che in Diritto, sia relativamente all'an che, subordinatamente, nel quantum, per i
pagina 2 di 15 motivi esposti in atti e/o per ogni altra anche differente ragione che fosse ritenuta di
Giustizia.
I n via ulteriormente gradata : nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte limitare l'eventuale risarcimento richiesto da controparte contenendolo entro gli stretti limiti del giusto e del provato provvedendo altresì a graduare, in termini percentuali, le quote di responsabilità addebitabili a ciascuno dei sanitari convenuti in Giudizio quindi escludendo qualsiasi profilo o quota di responsabilità in capo al
Dott. Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese.
Per la denegata ipotesi di prosecuzione istruttoria e/o di ulteriore grado di Giudizio non si rinuncia alle richieste di prova già ritualmente articolate nella memoria ex art.183 VI° comma n2 c.p.c., che viene qui richiamata, e che per i suddetti fini vengono qui di seguito ritrascritte.
Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “vero che in occasione dell'intervento eseguito in data 4/3/2014 al quale venne sottoposta
l'odierna attrice, sig.ra , il Dott. ha svolto attività di Parte_1 Parte_2
secondo operatore come da doc.n.5 dei convenuti che mi viene rammostrato e che confermo”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
2. “vero che durante l'effettuazione dell'intervento di colecistectomia per via laparoscopica al quale venne sottoposta in data 4/3/2014 l'odierna attrice, sig.ra , la Parte_1 manovra di introduzione del “trocar ottico” fu effettuata dal primo operatore che è l'unico ad avere la visione del campo operatorio necessaria per l'esecuzione di tale manovra”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
3. “vero che durante l'effettuazione dell'intervento di colecistectomia per via laparoscopica, ed in particolare in occasione dell'intervento al quale venne sottoposta in data 4/3/2014
l'odierna attrice, sig.ra , al secondo operatore è inibita la possibilità di Parte_1 aver visone delle modalità di introduzione del c.d. “trocar ottico” e di aver diretta percezione del tragitto percorso dallo strumento chirurgico e del suo posizionamento nel lume del vaso/della vena cava”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
4. “vero che durante l'effettuazione dell'intervento di colecistectomia per via laparoscopica, ed in particolare in occasione dell'intervento al quale venne sottoposta in data 4/3/2014
l'odierna attrice, sig.ra , il secondo operatore, ed in particolare il Dott. Parte_1
si occupa di tenere in posizione la telecamera che viene utilizzata dal primo Parte_2
pagina 3 di 15 operatore per eseguire le manovre laparoscopiche fra le quali l'introduzione del c.d. “trocar attico” nella vena cava del paziente”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_1
5. “vero che prima di essere sottoposta all'intervento di colecistectomia videolaparoscopica del 4/3/2014, più precisamente in data 12/2/2014, la sig.ra è stata Parte_1
informata sulla natura, sulle finalità cliniche della prestazione sanitaria e sulle sue possibili conseguenze nonché sull'orientamento diagnostico, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle possibili conseguenze della terapia e della mancata terapia come da doc.
n.6 dei convenuti e che mi viene rammostrato e che confermo”; testimone: CP_1 Pt_2
Dott. di Varese;
Testimone_2
6. “vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo la paziente ha riferito di aver ricevuto un'informazione chiara e completa e di non aver necessità di ulteriori chiarimenti
e/o informazioni come da doc. n.6 dei convenuti e che mi viene rammostrato e CP_1 Pt_2 che confermo ”; testimone: Dott. di Varese;
Testimone_2
7. “vero che ho redatto le relazioni prodotte dai convenuti sub. Doc. n.2 e doc. n.3 che mi vengono rammostrate e che confermo”; testimone: Dott. di Varese.”; Testimone_3
Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, respinta ogni CP_2
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare : in via pregiudiziale/preliminare: rilevare e dichiarare l'inammissibilità della azione proposta
e della relativa domanda per i motivi esposti in parte narrativa/in trattandosi di danno integralmente sanato in sede penale in accordo con il disposto di cui all'art. 162 ter c.p. in ogni caso e nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della dr.ssa in quanto infondate, in fatto e diritto sia in relazione all'an sia, in CP_2 ogni caso, in relazione al quantum attese le risultanze consulenziali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 21/03/2022, la sig.ra ha convenuto in giudizio la locale Parte_1 Controparte_1
nonché i dottori e , al fine di vederne accertata e Parte_2 CP_2
dichiarata la responsabilità professionale medica in relazione alla intervenuta lacerazione intraoperatoria in occasione dell'intervento 04/03/2014 presso l'Ospedale di IO (VA), con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, che quantifica in €
129.627,00 ovvero la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite.
pagina 4 di 15 A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che in occasione dell'intervento di colecistectomia del 04.03.2014 a IO (VA) si sarebbe verificata una lacerazione intraoperatoria con conseguente necessità di trasferimento presso l'Ospedale di
Varese e sottoposizione ad ulteriore intervento chirurgico, dimessa poi in data 10.04.2014.
Parte attrice ha poi rappresentato come, in conseguenza di tali condotte e dei danni derivati, si è svolto giudizio penale RGNR 4351/14 nei confronti dei due medici persone fisiche anche oggi convenuti, procedimento estintori con sentenza n. 1064/2020 per condotte riparatorie (€ 130.000,00), con la precisazione che tale sentenza non potrebbe produrre alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile, la quale risulta legittimata ad adire il giudice civile laddove ritenga le somme ricevute non esaustive del danno sofferto.
Parte attrice ha quantificato il danno complessivamente subito in € 264.627,12, di cui
€ 3.960,00 per inabilità temporanea assoluta, € 16.706,25 per inabilità temporanea parziale al
75% per 225 giorni, € 8.910,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per 180 giorni, €
230.612,00 per invalidità permanente al 40%, oltre ad € 4.438,87 per danno emergente relativo a spese mediche sostenute, oltre a previste spese mediche future per l'acquisto periodico di calze elastocompressive.
Si sono costituiti in giudizio con difesa comune la e il Controparte_1
Dott. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione Parte_2
passiva ovvero la carenza di titolarità passiva del rapporto in relazione al Dott. in Pt_2 quanto lo stesso, presente in sala operatoria, non sarebbe stato 'primo operatore' né avrebbe concretamente posto in essere la manovra di introduzione del trocar ottico che nella allegazione attorea avrebbe provocato la lesione per cui è causa, non potendo nella fattispecie neppure ricorrere l'ipotesi della responsabilità di equipe.
Ancora, è stata eccepita l'inammissibilità dell'azione in relazione al già intervenuto pagamento operato in sede penale da quale responsabile civile, richiamando la norma CP_1 dell'art. 162 ter c.p. secondo la quale le condotte riparatorie estinguono il reato allorquando, fra le altre ipotesi “l'imputato da riparato interamente (…) il danno cagionato dal reato”; oltre all'ulteriore pagamento in tal sede intervenuto, per € 5.000,00 ad opera della dott.ssa
[...]
Poiché tali somme sono state ritenute dal giudice penale congrue, il risarcimento CP_2
deve intendersi già integralmente satisfattivo e la presente azione civile inammissibile.
In subordine, è stato contestato sia l'an che il quantum della pretesa, deducendo difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi.
pagina 5 di 15 Si è costituita in giudizio la Dott.ssa , contestando ogni pretesa CP_2
svolta nei suoi confronti e chiedendo il rigetto delle domande svolte;
in particolare, la difesa convenuta ha evidenziato come parte attrice abbia del tutto trascurato di allegare e provare la causa petendi, limitandosi a richiamare il procedimento penale e concentrandosi sulla quantificazione della pretesa;
la difesa poi ha aderito alla eccezione di CP_2 inammissibilità dell'azione, in subordine altresì contestando l'an e il quantum della pretesa, richiamando come in sede penale la stessa attrice avrebbe richiesto la diversa e ben minore somma di € 180.000,00, con diversa quantificazione rispetto a quella in questa sede azionata.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza riservata 12/05/2023 è stata ammessa prova orale testimoniale, nonché
CTU medico legale.
Con Decreto n. 15/2023 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata in perequazione a questo Giudicante.
All'esito dell'istruttoria ammessa, all'udienza 08/10/2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********
1. L'eccezione preliminare relativa al Dott. Pt_2
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva relativa al Dott. non è Pt_2
fondata.
Invero, il convenuto è astrattamente titolare del rapporto controverso, Pt_2 essendo egli effettivamente medico sanitario intervenuto in occasione dell'operazione chirurgica durante la quale si sono verificate le condotte allegate da parte attrice come foriere di danni da risarcire.
Ogni valutazione, poi, circa la titolarità passiva del rapporto e quindi la fondatezza o meno della domanda svolta nei suoi confronti, trattandosi di questione di merito, viene trattata infra nell'opportuna sede, secondo l'ordine logico delle questioni.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione
Le parti convenute tutte hanno eccepito l'inammissibilità della presente azione civile di risarcimento del danno da responsabilità professionale sanitaria, allegando come dirimente pagina 6 di 15 la circostanza per cui il procedimento penale risulta già definito nel 2020 con sentenza relativa all'estinzione del reato per intervenute condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162 ter
c.p.
L'eccezione, pur con le precisazioni di cui infra, non viene in questa sede accolta.
Ed invero, nonostante la dicitura lettera dell'art. 162 ter c.p. che prevede il requisito dell'integralità del risarcimento al fine di poter accedere all'istituto in questione di estinzione del reato per condotte riparatorie, al contempo alcuna norma dell'ordinamento attribuisce a tale sentenza efficacia nel giudizio civile, come il presente.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato: “Non sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162-ter cod. pen., in quanto essa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile” – cfr. Cass. pen., sez.
5, sentenza n. 10390 del 14/02/2019, nonché “In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna.” – cfr. Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 39252 del 22/06/2021.
L'eccezione di inammissibilità non è quindi fondata.
3. Il merito della domanda attorea
La domanda non è fondata.
3.1. L'onere di allegazione
Parte attrice, seppur in modo scarno e per relationem con rinvio agli allegati dell'atto di citazione (in particolare la relazione medico legale di parte) nonché al procedimento penale intercorso, ha debitamente allegato e dedotto gli elementi essenziali delle fattispecie che invoca, in relazione ai fatti per cui è causa (intervento senza necessità terapeutica;
lesione intraoperatoria;
omessa informativa circa possibili controindicazioni), all'evento dannoso pagina 7 di 15 conseguente (danno biologico, sia temporaneo che permanente, oltre che al danno patirmoniale passato e futuro), nonché al nesso causale fra tali elementi.
3.2. Gli aspetti istruttori
In relazione alla allegazione di tali assunti, è stata esperita istruttoria tecnica a mezzo di CTU medico-legale (cfr. relazione collegiale 15.01.2024), le cui conclusioni vengono fatte integralmente proprie da questo giudicante, in quanto congruamente e logicamente argomentate, anche e soprattutto in replica alle osservazioni dei CTP delle parti nel contraddittorio tecnico.
Ancora, risultano infondate, per come già anche argomentato nelle ordinanze istruttorie in atti, le richieste di parte attrice di integrazione della CTU, al fine di consentire la valutazione dell'aggravamento dei danni patiti dalla parte attrice, in conseguenza di un evento medico sopravvenuto nel marzo 2024, trattandosi appunto di elemento sopravvenuto, come tale certamente non tempestivamente allegato e dedotto negli ordinari atti introduttivi al fine di garantire il contraddittorio nelle domande risarcitorie svolte;
peraltro, anche la nuova relazione tecnica di parte allegata a sostegno dell'originaria istanza 26/08/2024, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, si esprime in termini meramente probabilistici in relazione al nesso causale fra i fatti per cui è causa, risalenti al 2014, e l'evento di occlusione intestinale verificatosi a inizio marzo 2024.
Infine, le istanze istruttorie reiterate in sede conclusionale dalle altre parti sono state avanzate solo subordinatamente alla eventuale remissione della causa in fase istruttoria e, dunque, assorbite.
3.3. L'an della responsabilità professionale – la colpa medica
All'esito dell'istruttoria, è risultata provata la (sola) condotta relativa a colpa professionale della dott.ssa nell'introduzione del trocar ottico, con conseguente CP_2
lesione intraoperatoria nella paziente, odierna attrice;
ne discende altresì la responsabilità della struttura ospedaliera presso cui ha operato detto sanitario ( , Controparte_1
secondo le ordinarie regole di responsabilità medica vigenti.
La relazione di CTU, in modo molto chiaro e comprensibile, ricostruisce infatti “Si può pertanto affermare che la lesione della vena cava fu causata dall'erroneo inserimento del primo trocar, che fu spinto all'interno della cavità causando la lesione, configurando un quadro di imperizia.
pagina 8 di 15 L'intervento si presentava come ordinario in quanto la paziente non presentava problemi ana-tomici, per cui si ritiene che l'operatore che eseguì l'inserimento del primo trocar omise di at-tenersi alle regole acquisite all'epoca al corredo scientifico e pratico del settore, per im-perizia.
Da sottolineare che la responsabilità della lesione cavale è da attribuirsi all' operatore che eseguì il posizionamento del primo trocar, manovra eseguita di routine da un unico chirurgo.
Nel caso in specie tale manovra fu verosimilmente eseguita dalla Dott.ssa CP_2
quale primo operatore.
La lesione prodotta era prevenibile adottando la cautela di inserimento del primo trocar e tutti i danni fisici conseguenti all'intervento chirurgico furono conseguenza dell'atto di imperizia all'inserimento del primo trocar, attribuito alla Dott.ssa CP_2
Nulla da eccepire sull' intervento degli altri sanitari.” – cfr. pag. 22 della CTU.
3.4. L'an della responsabilità professionale – le omesse informative
In relazione alle altre condotte di cui al capo di imputazione penale, richiamate dall'attrice, non risulta alcun elemento a loro specifico fondamento.
Ed infatti, entrambe le doglianze dedotte (operazione chirurgica eseguita senza necessità terapeutica;
omessa informazione circa possibili controindicazioni del trattamento) afferiscono a profili di difetto di consenso informato del paziente, in relazione ai quali però parte attrice omette di far discendere le opportune conseguenze, in punto di allegazione.
Invero, sul punto, appare sufficiente il richiamo alla nota giurisprudenza di legittimità c.d.
Sentenze SA NO BI (in particolare, sentenza n. 28985/2019 sui requisiti di allegazione e prova del danno da violazione del consenso informato). In particolare, la terza sezione della
Corte di Cassazione, manifestando la propria volontà di dare seguito, implementandola e perfezionandola, all'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, rileva preliminarmente come la violazione dell'obbligo del consenso informato (che trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost.) possa astrattamente provocare due diverse tipologie di danno: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, onde non subirne le pregiudizievoli conseguenze;
b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rilevabile se, a causa dell'omessa informazione, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (per la cui risarcibilità, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze n. 26972 e n. 26975
pagina 9 di 15 del 2008, è necessario l'obiettivo superamento della soglia della serietà/gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento
(omessa informazione) e danno (violazione del diritto alla autodeterminazione ovvero vera e propria lesione al diritto alla salute). Ebbene, in relazione a tali elementi non solo non vi è istanza di prova da parte dell'attrice, ma neppure vi è deduzione di sorta (anche solo in relazione alla scelta di autodeterminazione di sottoporsi o meno al trattamento, una volta ricevute, per ipotesi, le informazioni invocate come omesse). Non può certo configurarsi ipso facto un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni in re ipsa nell'attuale sistema della responsabilità civile.
3.5. L'an della responsabilità professionale – la posizione del dott. Pt_2
Alcuna responsabilità può essere ascritta al medico convenuto Pt_2
Ed infatti, all'esito dell'istruttoria orale e tecnica è emerso che fosse la dott.ssa
[...]
l c.d. “primo operatore”, il quale ha fattivamente posto in essere la condotta colposa CP_2
di cui supra.
Sul punto la CTU ha congruamente argomentato: “Da sottolineare che la responsabilità della lesione cavale è da attribuirsi all' operatore che eseguì il posizionamento del primo trocar, manovra eseguita di routine da un unico chirurgo.
Nel caso in specie tale manovra fu verosimilmente eseguita dalla Dott.ssa CP_2
quale primo operatore.
La lesione prodotta era prevenibile adottando la cautela di inserimento del primo trocar e tutti i danni fisici conseguenti all'intervento chirurgico furono conseguenza dell'atto di imperizia all'inserimento del primo trocar, attribuito alla Dott.ssa CP_2
Nulla da eccepire sull' intervento degli altri sanitari.” – cfr. pag. 22 della CTU.
La certezza dell'accertamento di chi fosse il medico primo operatore (in relazione alla quale la CTU si esprime in termini di mera verosimiglianza) è pervenuta dall'escussione testimoniale del teste , anestesista presente in sala operatoria e della Testimone_1
cui attendibilità non vi è motivo di dubitare risultando egli estraneo ai fatti per cui è causa, il quale ha espressamente confermato la circostanza – cfr. verbale di udienza 05/07/2023.
Alcuna responsabilità professionale può essere attribuita al e, dunque, Pt_2
ogni domanda nei suoi confronti dovrà trovare rigetto.
pagina 10 di 15 3.6. Il quantum
Parte attrice invoca danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, sia inabilità temporanea che invalidità permanente, nonché danno patirmoniale.
In via generale, con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi sin dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008, secondo cui tale tipologia di danno è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, rispetto alla quale la tutela risarcitoria, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Pertanto, in presenza di una lesione di diritti inviolabili, come quello alla salute, il risarcimento del danno alla persona deve essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima e, quindi, liquidato in modo unitario ed omnicomprensivo, mentre non trova più spazio la risarcibilità autonoma delle figure di danno precedentemente accostate dalla giurisprudenza al puro danno biologico, quali il danno morale, inteso come patema d'animo, e il c.d. danno esistenziale, categorie queste ultime che sono state per effetto del nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità tutte degradate ad un livello meramente descrittivo del danno non patrimoniale. Il noto principio è stato anche di recente ribadito e chiarito dalla autorevole pronuncia della Corte di Cassazione n. 7513 del 27/003/2018.
Al fine della quantificazione di tale voce di danno è stato dato ingresso in giudizio a
CTU medico legale. Tale consulenza ha accertato, con motivazione pienamente condivisibile, frutto di un iter logico ineccepibile, da cui questo giudicante non ha motivo di discostarsi, che l'attrice in conseguenza della responsabilità sanitaria accertata, ha riportato la Pt_1
lesione intraoperatoria causa dei danni patiti, stimati dal CTU in un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta differenziale di giorni 37, di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 150, di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 100 e di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 50.
Il sinistro ha, inoltre, lasciato in capo all'attrice postumi permanenti nella misura del
20%.
La liquidazione monetaria di tale danno biologico va eseguita alla luce dei parametri liquidatori fissati con le Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano in quanto ritenuti condivisibili, adeguati, e comunque reputati dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408/2011; ma pagina 11 di 15 anche Cass. civ., sent. n. 38077/2021); devono applicarsi le Tabelle milanesi 2024, ultima versione pubblicata, secondo l'insegnamento di Cass. civ. n. 33770/2019 che ha specificato la necessità di applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento del verificarsi del sinistro.
Come noto, tali tabelle mirano a consentire la liquidazione congiunta di tutte le componenti del danno non patrimoniale: ed invero, il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00 (€
84,00 + € 31,00), importo questo comprensivo sia del danno biologico (oggi definito
“dinamico-relazionale”), sia del danno morale temporaneo (oggi definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Pur non escludendo le tabelle milanesi un adattamento all'effettivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso attraverso adeguamenti dei valori standard individuati, essendo la sofferenza e la lesione della dignità umana non necessariamente proporzionali all'entità della lesione biologica, “l'aumento personalizzato” dalle stesse contemplato (fino a +50%) postula sempre la sussistenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, meritevoli di un aumento.
Nel caso di specie ritiene, dunque, il giudicante che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, pari ad € 115,00, comprensivo anche della sofferenza soggettiva interiore, sia sufficiente a rendere adeguato il risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore e già comprensivo di ogni sua componente.
Sulla base, quindi, dei parametri dettati dalle tabelle giudiziali sopra evocate, nonché degli indici indicati dal CTU, considerata la durata dell'invalidità temporanea, il danno non patrimoniale temporaneo subito all'attrice, di anni 56 all'epoca dei fatti, va liquidato in moneta attuale in complessivi € 24.380,00 (derivante dalla sommatoria di I.T.T. €
115,00*37gg= € 4.255,00; I.T.P. 75% di € 115,00*150gg= € 12.937,50; I.T.P. 50% di €
115,00*100gg= € 5.750,00; I.T.P. 25% di € 115,00*50gg= € 1.437,50).
Sulla base, poi, dei medesimi parametri indicati, considera la percentuale complessivamente individuata dal CTU per il pregiudizio permanente all'integrità psicofisica nella misura del 20%, il danno non patrimoniale permanente subito dall'attrice, di anni 56 all'epoca dei fatti, implicante un punto base danno non patrimoniale di € 5.181,26 (€ 3.809,75 punto base danno biologico + € 1.371,51 incremento per sofferenza), va liquidato in moneta attuale in complessivi € 75.128,00 (€ 55.241,00 + € 19.887,00).
pagina 12 di 15 Non risulta in atti allegata alcuna particolare circostanza a dimostrazione di peculiari e specifiche cause di sofferenza o di pregiudizio soggettivo derivante dalla lesione all'integrità fisica, e non può quindi essere applicato alcun aumento in termini di incremento del punto base, né in termini di personalizzazione ulteriore;
invero, sono rimaste a livello di mere deduzioni di parte le doglianze inerenti “disturbi ansiosi reattivi all'evento” ovvero “spunti depressivi”, non riscontrati dal CTU, il quale anzi ha rilevato ordinaria incidenza della malattia sul “fare quotidiano” senza incidenza di tipo psicologico, temporanea o permanente, sulla stessa.
Al contempo, però, può essere disposto un incremento della liquidazione complessiva per incremento per sofferenza del danno biologico patito, in considerazione dell'allegazione relativa alla necessità di sottoporsi a ulteriore intervento chirurgico per la risoluzione della lesione verificatasi, nuovo intervento ospedaliero che non può ritenersi ordinariamente affliggente qualsivoglia lesione subita per imperizia medica.
In definitiva, il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, da liquidarsi in favore dell'attore è pari a complessivi € 110.000,00 (€ 24.380,00 + € 75.128,00 di cui sopra, oltre ad incremento equitativo per particolare sofferenza), in moneta attuale.
Quanto poi al danno patirmoniale, a fronte di una richiesta in citazione per € 4.438,87, non meglio dettagliati, la CTU ha riconosciuto come rimborsabile solo la minor somma di €
1.088,39 in relazione alle spese documentate al doc. 3 in allegato alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Inoltre, il CTU ha statuito “Relativamente al quesito in merito alla necessità di spese mediche future, si segnala che la paziente necessiterà in cronico di calze elastiche, con rinnovo 2 volte all' anno, a prezzo di mercato.” – cfr. pag. 28 CTU. pertanto, applicato criterio equitativo, ancorato alle spese documentate dalla parte attrice per le stesse, rapportato all'aspettativa di vita media italiana secondo i dati ISTAT (83 anni), risulta una cifra pari ad €
3.800,00 (€ 100,00*2 per le annualità dall'introduzione del giudizio all'83esimo anno di età dell'attrice).
3.7. Conclusivamente
Sono accertate le somme spettanti all'attrice, per come sopra.
Occorre, però, al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, da tale somma, complessivamente accertata come dovuta in questa sede, detrarre da tali somme pagina 13 di 15 l'importo di € 135.000,00 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione – sentenza penale) già pacificamente percepito dall'attrice, pur nel contesto penale delle condotte riparatorie estinguenti il reato;
invero, tali somme sono state peraltro corrisposte allo specifico titolo di risarcimento del danno conseguente alle condotte di responsabilità professionale di cui al capo di imputazione, la cui fattualità è alla base anche del presente giudizio civile.
Al fine di operare la deduzione di tale importo fra importi aventi la medesima natura,
l'acconto va sottratto dal credito risarcitorio liquidato in questa sede attraverso le seguenti operazioni, secondo il noto meccanismo di cui alle Sezioni Unite n. 1712/1995:
- al fine di rendere le poste omogenee, l'importo risarcitorio liquidato in questa sede (€
114.888,39, pari ad € 110.000,00+1.088,39+€3.800,00) va devalutato dalla data odierna sino all'epoca del sinistro (e cioè alla data del 04/03/2014); del pari, l'acconto già percepito (€ 135.000,00) va devalutato dalla data di effettiva percezione sino all'epoca del sinistro (e cioè alla data del 04/03/2014);
- compiuta tale operazione, si potrà procedere alla operazione aritmetica di sottrazione della seconda posta dalla prima;
- sulla somma risultante da tale differenza, trattandosi di debito di valore, si computerebbero la rivalutazione monetaria e gli interessi in misura legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data del sinistro (mora ex re a norma dell'art. 1219 c.c.) al saldo effettivo.
Operati i conteggi, però, risulta come la pretesa di parte attrice sia già del tutto stata soddisfatta tramite le dazioni di denaro intervenute in sede penale, necessarie all'estinzione del reato in quel procedimento.
Pertanto, alcuna somma ulteriore potrà essere liquidata in favore dell'attrice.
Ne consegue, in questa sede, il rigetto della domanda attorea.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte attrice.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 52.001,00 e € 260.000,00 (domanda giudiziale per € 129.627,00 oltre accessori), in misura inferiore alla media valutata ogni pagina 14 di 15 circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria svolta, nonché dell'esito della lite, con parziale decurtazione in ragione dell'accertamento comunque effettuato in favore di parte attrice. Le spese della parte convenuta e CP_1 Pt_2
costituiti con unica difesa, sono liquidate con unica posizione, incrementata del 20% a norma dell'art. 4 co. 2 del D.M. n. 55/2014.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU già liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono poste, nei rapporti fra le parti, integralmente a carico di parte attrice soccombente;
per l'effetto, ne consegue pronuncia di condanna della stessa a rilevare indenni le altre parti di quanto da queste eventualmente sborsato tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità medica della dott.ssa in CP_2 solido con in occasione dell'intervento chirurgico Controparte_1
04.03.2014;
2) RIGETTA le ulteriori domande avanzate da parte attrice;
3) NN parte attrice al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. CP_2
n. 55/2014 s.m.i., in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) NN parte attrice al pagamento in favore delle parti Parte_1
convenute e , delle spese di lite, Controparte_3 Parte_2 che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5) PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU Parte_1 già liquidate in corso di causa con separato provvedimento e, per l'effetto, NN la stessa a rilevare indenni le altre parti di quanto da queste eventualmente sborsato tale titolo.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 08/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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