Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36287/2023, introdotta da nata a [...] il [...] (c.f. C.F. 1Parte 1
), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE ANNARITA e avv. VELTRI ANNARITA, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] ONparte_1
(c.f.
), con il patrocinio dell'avv. BRUGNOLI ALESSANDRO e D'ANDREA SERGIO, C.F. 2 giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento).
Ragioni di fatto e di diritto
ONparte 1 , premesso che in data 06/10/2001 Parte 1 e avevano contratto matrimonio a AR (VI) con rito civile, che dalla loro unione era nata la figlia Persona 1 (16/11/2004), che con sentenza non definitiva n. 7145/2024 pubblicata in data
24.04.2024 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione alle condizioni previste dalle parti, che da quel momento le parti non si erano più riconciliate, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. Chiedevano, quindi,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il SI. EN assume l'obbligo di mantenere la figlia maggiorenne, NO CL
EN. A tal fine corrisponderà ogni mese, tramite versamento su un conto corrente loro cointestato (suo e del padre), la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
affinché possa sostenere tra le altre, anche le spese di vitto, alloggio, e le rette per l'iscrizione e la frequenza alla Facoltà ed all'Ateneo presso il quale avrà ottenuto l'ammissione. Tale obbligo sarà a carico esclusivo del SI. EN fino al compimento del ventisettesimo anno di età della loro figlia NO.
Successivamente al ventisettesimo anno di età, qualora la figlia NO non avesse raggiunto l'indipendenza economica, alle necessità della stessa provvederanno i genitori in parti uguali.
Qualora la somma di € 1.500,00 mensili non risultasse sufficiente a causa di spese straordinarie necessarie, urgenti ed improrogabili, provvederanno entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, previa valutazione di sostenibilità della spesa e pianificazione della stessa.
3. La casa condotta in locazione, sita in Via dell'Amba Aradam, attualmente adibita a casa coniugale, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI.ra ON a partire dal 31
Agosto 2023, da quella data tutte le spese relative alla suddetta casa (affitto, utenze,
condominio ecc.) saranno ad esclusivo carico della SI.ra ON.
4. Le parti, tenendo nella giusta considerazione gli anni di vita matrimoniale trascorsi insieme, concordano, di distribuire tra loro quanto accantonato nel corso della convivenza.
Il SI. EN riconoscerà in favore della SI.ra ON, la complessiva somma di €
109.00,00 (centonovemila/00), di cui € 37.700,00 (trentasettemilasettecento/00) già
depositati sul conto Banco BPM n.[...] che rimarranno nella disponibilità esclusiva della SI.ra ON;
riguardo ad € 71.300,00
(settantunomilatrecento/00) il SI. EN si impegna a versare a favore della SI.ra
ON con le seguenti modalità:
quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) entro sette giorni dalla data della omologazione della separazione;
quanto ad € 51.300,00 (cinquantunomilatrecento/00) entro sette giorni da lla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti precisano che la somma di € 20.000,00 (ventimila) attualmente depositata sul conto cointestato di UN ([...]) è esclusivamente del
SI. EN.
Si precisa che la SI.ra ON si avvarrà altresì dei seguenti investimenti:
1) del piano di accumulo "pension line" a fronte del quale sono stati versati € 4.000,00; 2)
della liquidazione del fondo di investimento del valore nominale di € 50.000,00 la cui scadenza è contrattualmente prevista per l'anno 2035; 3) dell'intera somma del deposito cauzionale della casa coniugale sita in Roma, Via dell'Amba Aradam 21 pari ad € 18.600,00
(diciottomilaseicento/00); 4) della polizza "investimento sicuramente protetto" per la quale sono stati versati, a tutt'oggi, € 5.000,00; 5) della rinuncia da parte del SI. EN di un credito familiare pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) tutte somme afferenti al patrimonio comune. Si precisa altresì che la SI.ra ON rimarrà proprietaria esclusiva ed avrà il possesso esclusivo dell'appartamento, del locale commerciale e della cantina di pertinenza tutti siti in Roma, Via Beata Maria de Mattias, n. 2/4, acquistati per un valore di €
269.000,00 (duecentosessantanovemila/00) piu tasse, agenzia e notaio.
Le parti precisano che le somme versate alla SI.ra ON in virtù degli accordi intercorsi e sanciti con il presente atto, sono integralmente sostitutive di qualsiasi richiesta di somme periodiche a qualsiasi titolo a suo favore e di cui la SI.ra ON si dichiara completamente soddisfatta non avendo null'altro a pretendere.
5. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso."
All'udienza del 10/04/2024 le parti hanno precisato:
"quanto alle somme indicate nell'accordo, che saranno divise tra i coniugi ed in particolare quanto alla somma di euro 51.300 riconosciuta alla moglie da versarsi entro sette giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, si tratta di versamento "una tantum" a titolo di assegno divorzile."
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/10/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36287/2023
R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AR (VI) in data 06/10/2001 tra Pt 1
C.F. 1 ) e
[...] ONparte_1(c.f. (c.f.
C.F. 2
) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AR (VI) al n.
31, Parte II, Serie C, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 24/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Marta lenzi