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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: contratti bancari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Salvaggio
e dall'Avv. Giuseppe Giardina;
-ATTRICE -
nei confronti di:
Controparte_1 con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, cod. fisc. e part. IVA , CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona dell'Avv. Daniele Peccianti nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con Funzione Legale della Banca, l.r. della medesima Banca come da delibera del C.D.A. del
27.5.2021 ai sensi del vigente Statuto Sociale e della procura speciale del 15.6.2021 in Notar di (rep. 40124, racc. 20466), registrata in il 15.6.2021 al n. 3600, Persona_1 CP_1 CP_1 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Di Miceli;
- CONVENUTA-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice premetteva di aver stipulato con
[...]
, in data 27 agosto 2003 contratto di mutuo fondiario con Controparte_2 garanzia ipotecaria (n. rep. 54848, racc. n. 16352) per la somma di € 84.000,00 da restituire in 20 anni, tasso annuo nominale (tan) del 6,15%, periodicità rata mensile, tasso di mora
9,15%.
1 Esponeva di aver regolarmente corrisposto le rate di mutuo alle scadenze stabilite e di aver perfettamente onorato il contratto.
Esponeva di aver effettuato degli approfondimenti a mezzo di un tecnico di fiducia riscontrando tassi di interesse sopra soglia usura e anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, fondato sul regime di capitalizzazione dell'interesse composto.
Deduceva quindi la nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo per anatocismo ed usura e violazione degli obblighi di trasparenza bancaria, violazione degli artt. 1283 c.c., 644 cp
116, 117, 119 e 120 T.U.B.; la nullità del mutuo per in violazione del combinato disposto degli artt. 644 cp e 1815 c.c., formulando richiesta di restituzione di indebito previa verifica della rispondenza dei tassi effettivi e di ogni altro prezzo e condizioni pattuiti rispetto a quelli effettivamente applicati.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di ritenere e dichiarare la nullità totale /parziale del contratto di mutuo,quindi disporre la restituzione dell'importo di € 61.413,92 qualora venga accertata la violazione degli artt. 1815, 1283, 1346 c.c.; ovvero la restituzione della somma di € 30.042,40 qualora venga accertata la violazione art. 117 tub.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto contestando le avverse pretese, dando atto dell'inesistenza di usura originaria e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito con mere produzioni documentali veniva posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo con un primo motivo parte attrice allega che il piano di ammortamento alla francese relativo al finanziamento in esame risulterebbe essere stato elaborato nel regime dell'interesse composto che avrebbe comportato, di fatto, un'indebita capitalizzazione degli interessi dovuti su ciascuna rata e la produzione di “interessi su interessi”, in tal modo concretizzando l'anatocismo vietato dalla normativa vigente.
Gli assunti non possono essere condivisi.
Questo Tribunale difatti ritiene - in aderenza alla prevalente giurisprudenza di merito – che il piano di ammortamento alla francese non determini di per sé alcun fenomeno anatocistico e che sia, pertanto, legittimo (cfr., sentenze Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 24/09/2024,
n.8259, Tribunale di Imperia 6.10.2023 n. 634; Tribunale di Cosenza 18.9.2023 n. 1492;
Tribunale di Alessandria 10.5.2023 n. 405; Tribunale di Roma 27.2.2023 n. 3228).
In tale sistema di ammortamento la rata costante si compone di una quota di interessi e una quota di capitale.
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del
2 principio dell'interesse composto. Tale principio non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
La peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale. Né si può fondatamente sostenere che si sia in presenza di un interesse anatocistico per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
Tale piano di ammortamento, dunque, non comporta capitalizzazione degli interessi, posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Venendo alle altre doglianze, emerge poi documentalmente l'insussistenza dell'allegata usura originaria dal momento che il tasso soglia applicabile al momento della stipula del contratto (III trimestre 2003) è pari al 6,795% entro il quale è ricompreso sia il tasso corrispettivo (6,15%) sia il tasso di mora (6,795%), così come espressamente previsti dal punto 6) del contratto a suo tempo stipulato dall'attrice.
In relazione al tasso di mora poi, non risulta che lo stesso sia stato mai concretamente applicato (la stessa parte attrice allega in citazione di aver puntualmente pagato le rate del mutuo contratto), dovendo al riguardo richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte che evidenzia che, verificatosi l'inadempimento - presupposto per l'applicazione degli interessi di mora -, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ancora, alla luce degli arresti giurisprudenziali, deve concludersi per l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta ovvero del superamento nel corso del rapporto della soglia dell'usura in relazione al tasso concordato tra mutuante e mutuatario;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il
3 solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (così, Cass. Sezioni Unite 19 ottobre 2017 n. 24675 e successive conformi).
Infine, anche l'ulteriore doglianza sulla difformità del tasso effettivo globale applicato si rivela infondata. L'indice sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, “non è un tasso, un prezzo o altra condizione la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117
t.u.b., posto che tale omissione non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto." (Cass. sent. 9.12.2021, n.
39169). Par L'errata indicazione dell' non potrebbe determinare l'applicazione dell'art. 117 comma 6
TUB che invero, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi
e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Par Siffatta disposizione non è applicabile alla fattispecie in esame in quanto l , come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento con una funzione meramente informativa.
Conseguentemente, l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla CP_1 Par per il tramite dell'erronea quantificazione dell non sarebbe neppure suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi); potendosi, al più, configurare semmai, un illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità in quanto la parte mutuataria potrebbe se del caso dedurre che, Par a causa della errata informazione sull è stata indotta a stipulare un mutuo che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa. Tuttavia nessuna allegazione e prova in tal senso è stata formulata in atti.
In definitiva, tutte le doglianze di parte attrice si rivelano prive di pregio;
per tali ragioni non è stata ammessa la c.t.u. contabile richiesta che avrebbe avuto finalità meramente esplorative.
La domanda va pertanto integramente respinta;
le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (fascia fino ad € 26.000,00 valore ai minimi di legge stante la non complessa natura delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttori), seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
RIGETTA ogni domanda di parte attrice e la CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in complessivi € 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 7 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Salvaggio
e dall'Avv. Giuseppe Giardina;
-ATTRICE -
nei confronti di:
Controparte_1 con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, cod. fisc. e part. IVA , CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona dell'Avv. Daniele Peccianti nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con Funzione Legale della Banca, l.r. della medesima Banca come da delibera del C.D.A. del
27.5.2021 ai sensi del vigente Statuto Sociale e della procura speciale del 15.6.2021 in Notar di (rep. 40124, racc. 20466), registrata in il 15.6.2021 al n. 3600, Persona_1 CP_1 CP_1 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Di Miceli;
- CONVENUTA-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice premetteva di aver stipulato con
[...]
, in data 27 agosto 2003 contratto di mutuo fondiario con Controparte_2 garanzia ipotecaria (n. rep. 54848, racc. n. 16352) per la somma di € 84.000,00 da restituire in 20 anni, tasso annuo nominale (tan) del 6,15%, periodicità rata mensile, tasso di mora
9,15%.
1 Esponeva di aver regolarmente corrisposto le rate di mutuo alle scadenze stabilite e di aver perfettamente onorato il contratto.
Esponeva di aver effettuato degli approfondimenti a mezzo di un tecnico di fiducia riscontrando tassi di interesse sopra soglia usura e anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, fondato sul regime di capitalizzazione dell'interesse composto.
Deduceva quindi la nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo per anatocismo ed usura e violazione degli obblighi di trasparenza bancaria, violazione degli artt. 1283 c.c., 644 cp
116, 117, 119 e 120 T.U.B.; la nullità del mutuo per in violazione del combinato disposto degli artt. 644 cp e 1815 c.c., formulando richiesta di restituzione di indebito previa verifica della rispondenza dei tassi effettivi e di ogni altro prezzo e condizioni pattuiti rispetto a quelli effettivamente applicati.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di ritenere e dichiarare la nullità totale /parziale del contratto di mutuo,quindi disporre la restituzione dell'importo di € 61.413,92 qualora venga accertata la violazione degli artt. 1815, 1283, 1346 c.c.; ovvero la restituzione della somma di € 30.042,40 qualora venga accertata la violazione art. 117 tub.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto contestando le avverse pretese, dando atto dell'inesistenza di usura originaria e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito con mere produzioni documentali veniva posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo con un primo motivo parte attrice allega che il piano di ammortamento alla francese relativo al finanziamento in esame risulterebbe essere stato elaborato nel regime dell'interesse composto che avrebbe comportato, di fatto, un'indebita capitalizzazione degli interessi dovuti su ciascuna rata e la produzione di “interessi su interessi”, in tal modo concretizzando l'anatocismo vietato dalla normativa vigente.
Gli assunti non possono essere condivisi.
Questo Tribunale difatti ritiene - in aderenza alla prevalente giurisprudenza di merito – che il piano di ammortamento alla francese non determini di per sé alcun fenomeno anatocistico e che sia, pertanto, legittimo (cfr., sentenze Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 24/09/2024,
n.8259, Tribunale di Imperia 6.10.2023 n. 634; Tribunale di Cosenza 18.9.2023 n. 1492;
Tribunale di Alessandria 10.5.2023 n. 405; Tribunale di Roma 27.2.2023 n. 3228).
In tale sistema di ammortamento la rata costante si compone di una quota di interessi e una quota di capitale.
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del
2 principio dell'interesse composto. Tale principio non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
La peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale. Né si può fondatamente sostenere che si sia in presenza di un interesse anatocistico per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
Tale piano di ammortamento, dunque, non comporta capitalizzazione degli interessi, posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Venendo alle altre doglianze, emerge poi documentalmente l'insussistenza dell'allegata usura originaria dal momento che il tasso soglia applicabile al momento della stipula del contratto (III trimestre 2003) è pari al 6,795% entro il quale è ricompreso sia il tasso corrispettivo (6,15%) sia il tasso di mora (6,795%), così come espressamente previsti dal punto 6) del contratto a suo tempo stipulato dall'attrice.
In relazione al tasso di mora poi, non risulta che lo stesso sia stato mai concretamente applicato (la stessa parte attrice allega in citazione di aver puntualmente pagato le rate del mutuo contratto), dovendo al riguardo richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte che evidenzia che, verificatosi l'inadempimento - presupposto per l'applicazione degli interessi di mora -, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ancora, alla luce degli arresti giurisprudenziali, deve concludersi per l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta ovvero del superamento nel corso del rapporto della soglia dell'usura in relazione al tasso concordato tra mutuante e mutuatario;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il
3 solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (così, Cass. Sezioni Unite 19 ottobre 2017 n. 24675 e successive conformi).
Infine, anche l'ulteriore doglianza sulla difformità del tasso effettivo globale applicato si rivela infondata. L'indice sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, “non è un tasso, un prezzo o altra condizione la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117
t.u.b., posto che tale omissione non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto." (Cass. sent. 9.12.2021, n.
39169). Par L'errata indicazione dell' non potrebbe determinare l'applicazione dell'art. 117 comma 6
TUB che invero, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi
e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Par Siffatta disposizione non è applicabile alla fattispecie in esame in quanto l , come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento con una funzione meramente informativa.
Conseguentemente, l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla CP_1 Par per il tramite dell'erronea quantificazione dell non sarebbe neppure suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi); potendosi, al più, configurare semmai, un illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità in quanto la parte mutuataria potrebbe se del caso dedurre che, Par a causa della errata informazione sull è stata indotta a stipulare un mutuo che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa. Tuttavia nessuna allegazione e prova in tal senso è stata formulata in atti.
In definitiva, tutte le doglianze di parte attrice si rivelano prive di pregio;
per tali ragioni non è stata ammessa la c.t.u. contabile richiesta che avrebbe avuto finalità meramente esplorative.
La domanda va pertanto integramente respinta;
le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (fascia fino ad € 26.000,00 valore ai minimi di legge stante la non complessa natura delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttori), seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
RIGETTA ogni domanda di parte attrice e la CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in complessivi € 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 7 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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