Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.
NOTE
Nota all'art. 1 della legge:
La convenzione sull'aviazione civile internazionale e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 2 maggio 1983, n. 306 .
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.
NOTE
Nota all'art. 1 della legge:
La convenzione sull'aviazione civile internazionale e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 2 maggio 1983, n. 306 .