Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 30 aprile 2025
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- 1. TAR Campania, sezione IX, sentenza 26 marzo 2025, n. 2523https://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2026
FATTI DI CAUSA 1. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta indiceva, con deliberazione del 14 maggio 2024, un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa "Liguria" - ruolo sanitario - profilo professionale veterinario, in forza della disciplina recata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, espressamente richiamata dallo stesso avviso pubblico. All'esito della selezione, il 9 ottobre 2024 veniva pubblicata la graduatoria: al primo posto si classificava la dr.ssa Elisabetta R. e al secondo posto la dr.ssa …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2026
FATTI DI CAUSA 1. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta indiceva, con deliberazione del 14 maggio 2024, un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa "Liguria" - ruolo sanitario - profilo professionale veterinario, in forza della disciplina recata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, espressamente richiamata dallo stesso avviso pubblico. All'esito della selezione, il 9 ottobre 2024 veniva pubblicata la graduatoria: al primo posto si classificava la dr.ssa Elisabetta R. e al secondo posto la dr.ssa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03684/2025REG.PROV.COLL.
N. 00586/2025 REG.RIC.
N. 00591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 586 del 2025, proposto dal dottor NT IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Prisco e NT Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il dottor IC AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
sul ricorso in appello numero di registro generale 591 del 2025, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri e NT Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il dottor IC AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del dottor NT IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Prisco e NT Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
con entrambi i ricorsi n. 586 e n. 591 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 7408 del 2024, resa tra le parti, concernente il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa “Urologia” del P.O. Ospedale del Mare di Napoli.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio in entrambi i ricorsi del dottor IC AN e nel ricorso n. 591 del 2025 del dottor NT IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati NT Sasso e Marcello Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 2032 del 28 novembre 2022, l’Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro ha adottato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione dell’Unità operativa complessa “Urologia” del Presidio ospedaliero “Ospedale del Mare”.
1.1. Uno dei requisiti per l’ammissione era il possesso “ dell’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a concorso, ex art. 5, comma 1, lett b) del DPR 484/97. Le discipline equipollenti sono individuate dal D.M. della Sanita 30/01/1998 e successive modifiche ed integrazioni. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo quanto disposto dall'art. 10 del DPR 484/1997 ”
1.2. All’esito della valutazione la commissione esaminatrice ha definito la graduatoria finale, posizionando al primo posto il dottor NT IO, con un punteggio totale pari a 73,902/100 punti, ed al secondo posto, il dottor IC AN, con un punteggio totale pari a 70,799/100 punti.
1.3. Di conseguenza, l’incarico è stato conferito dal direttore generale al dottor IO. Tuttavia, dopo aver avuto accesso agli atti della selezione, il dottor AN ha sostenuto che il prescelto sarebbe stato privo del requisito dei 7 anni di servizio maturato nella disciplina o in disciplina equipollente. Per questa ragione, ha impugnato l’esito dell’avviso pubblico dinanzi al Tar di Napoli.
1.4. In particolare, secondo il ricorrente, il servizio prestato dal dottor IO presso l’Istituto Europeo Oncologico (di seguito indicato come IEO) non avrebbe potuto essere computato per intero ai fini dell’anzianità necessaria.
2. Il Tribunale adito, dopo aver confermato la propria giurisdizione sulla controversia, respingendo la relativa eccezione della Asl, ha accolto il ricorso, evidenziando come il beneficio dell’equiparazione dei titoli sul servizio reso riguardasse solo il personale degli enti privati che fosse stato assunto in ruolo con procedura concorsuale, dopo che gli stessi avevano adeguato il
proprio ordinamento a quello degli enti del S.S.N., anche con riguardo all’accesso ai ruoli del personale, e fossero stati per l’effetto riconosciuti ex art. 26 del d.P.R. n. 761 del 1979.
2.1. La commissione esaminatrice avrebbe quindi erroneamente valutato il servizio prestato dal dottor IO all’IEO in quanto lo stesso istituto aveva adottato il proprio regolamento utile ai fini dell’adeguamento di cui all’art. 15- undecies del d.lgs. n. 502 del 1992 in data 27 gennaio 2016, mentre l’interessato aveva superato il concorso di cui all’art.18, comma 2- bis , del d.l. n. 148 del 2017 solo in data 22 novembre 2016.
2.2. In sostanza, secondo il Tar, l’equiparazione tra il servizio prestato presso il suddetto istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato e quello svolto presso le strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale poteva riconoscersi solo dal momento in cui si erano verificati due requisiti: l’adeguamento dell’ordinamento (dal 27 gennaio 2016) e l’assunzione a seguito di procedura concorsuale (dal 22 novembre 2016). Solo da tale ultima data, cioè quella del concorso aperto anche ad esterni e con graduatoria vincolante, poteva decorrere il tempo utile ai fini di considerare integrato il requisito dei sette anni (al dottor IO è stato invece computato anche il periodo compreso fra il 27 gennaio 2016 e il 21 novembre 2016).
3. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello, con due distinti ricorsi (n. 586 e n. 591 del 2025), il dottor IO e l’Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro sulla base dei seguenti motivi di censura.
3.1. Nel ricorso n. 586 del 2025 il dottor IO prospetta innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame. Dopo aver richiamato la sentenza di questa Sezione n. 6534 del 2024, declinatoria della giurisdizione in ordine al conferimento di incarichi dirigenziali di strutture ospedaliere complesse, l’appellante sottolinea come il colloquio previsto dall’avviso pubblico fosse generico e non improntato ad una rigida applicazione di criteri (o sub criteri) predefiniti dalla procedura di selezione. L’avviso riguardava infatti il conferimento di un incarico e non necessariamente la nomina nello stesso. D’altra parte, l’incarico dirigenziale, ai sensi
dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe espressamente mantenuto nell’orbita della giurisdizione ordinaria.
3.1.1. In ogni caso, secondo l’appellante, l’inquadramento conseguente al superamento del concorso interno di urologo presso l’IEO opererebbe in virtù del regolamento del personale dello stesso istituto in maniera retroattiva, in relazione alla data di inizio del servizio prestato, vale a dire con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
3.2. La Asl nel ricorso n. 591 del 2025 prospetta anch’essa il difetto di giurisdizione (come già dedotto in primo grado) ed inoltre che l’adeguamento ordinamentale dell’IEO (avvenuto il 27 gennaio 2016) fosse da ritenersi condizione necessaria e sufficiente per ottenere l’equiparazione dei titoli (senza che potesse rilevare l’art. 18, comma 2- bis, del d.l. 148 del 2017, in quanto norma posteriore e non di interpretazione autentica, ma di carattere innovativo).
3.2.1. Per l’Amministrazione appellante la sentenza sarebbe erronea anche perché afferma che il beneficio dell’equiparazione dei titoli riguarderebbe solo il personale degli enti privati che sia stato assunto in ruolo con procedura concorsuale dopo che gli stessi avevano adeguato il proprio ordinamento a quello degli enti del S.S.N. Nel caso di specie, il dottor IO era in servizio a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2016, sulla base del contratto collettivo dei medici dipendenti da strutture sanitarie private e con la qualifica di medico dirigente presso la divisione di chirurgia urologica, e successivamente avrebbe fatto il concorso interno per urologo con inquadramento retroattivo sulla base dell’art. 29 del regolamento del personale dell’IEO al momento della data di inizio del servizio prestato.
4. Il dottor AN si è costituito in entrambi i giudizi il 7 febbraio 2025, chiedendo il rigetto degli appelli.
5. Nel ricorso n. 591 del 2025 si è poi costituito il dottor IO in adesione alla Asl Napoli 1 Centro.
6. Le parti hanno poi depositato documenti e memorie, per ultimo il 6 marzo 2023 il dott. AN, il 20 marzo 2023 il dottor IO e l’Asl Napoli 1 Centro.
7. Con ordinanza cautelare n. 625 del 14 febbraio 2025 questa Sezione, dopo avere riuniti i predetti appelli, ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata con la seguente motivazione: “ Considerato di mantenere la res adhuc integra fino all’esito dell’udienza di merito ”.
8. Le cause sono state trattenute in decisione nell’udienza pubblica del 10 aprile 2025.
9. Preliminarmente, va confermata la riunione dei ricorsi n. 586 e n. 591 del 2025, disposta in sede cautelare con la citata ordinanza di questa Sezione n. 625 del 2025, in quanto relativi all’impugnazione della medesima sentenza (cfr. art. 96, comma 1, c.p.a.).
10. I riuniti appelli sono in parte fondati per le ragioni di seguito illustrate.
11. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellanti, va evidenziato che, come affermato dal Tar, sussiste sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice amministrativo.
11.1. L'art. 15, comma 7- bis , del d.lgs. n. 502 del 1992, nella versione innovata dall'art. 20, comma 1, della legge n. 118 del 2022, applicabile alla fattispecie in esame, ha previsto che le Regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa con avviso pubblico nel quale la commissione incaricata valuta i curricula professionali degli interessati sulla base dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. All’esito della valutazione la commissione attribuisce quindi a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.
11.2. Alla luce di tale novità nella procedura di conferimento dell’incarico, questa Sezione (cfr. sentenze n. 8344 del 18 ottobre 2024 e n. 578 del 24 gennaio 2025) ha ritenuto che a seguito della citata novella legislativa il precedente momento dominante ispirato ad una logica esclusivamente fiduciaria fosse venuto meno, poiché la valutazione comparativa della commissione deve essere condotta “ secondo criteri fissati preventivamente ” e deve mettere capo ad una “ graduatoria dei candidati ” che vincola la scelta del direttore generale.
11.3. In sostanza, al di là dell’indicazione di un singolo candidato o di una terna da parte della commissione (peraltro il direttore generale ha comunque scelto il primo della graduatoria), elemento centrale della procedura deve ritenersi l’aspetto della valutazione concorrente dei candidati, nell’ambito della quale si apprezzano, sulla base di criteri predeterminati e del colloquio, i loro profili e i loro requisiti.
11.4. A ciò deve aggiungersi che l’avviso pubblico non ha escluso la partecipazione di soggetti “esterni” alla Asl e dunque non ha inciso su un rapporto di lavoro in atto con la stessa azienda, estendendo invece la selezione a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso vari istituti sanitari secondo specifici requisiti e modalità di valutazione.
11.5. Cosicché, la selezione è stata “aperta” e caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
11.6. Infine, non va trascurato che l’elemento centrale della controversia, anche ai fini del radicamento della giurisdizione, non è stata la modalità di scelta del direttore generale, ma la questione della valutazione da parte della commissione del servizio prestato dall’appellante in una struttura privata di cura a carattere scientifico.
12. Ciò premesso, non può invece essere condivisa la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla non computabilità di parte del servizio prestato dall’appellante come urologo presso l’IEO.
13. Nelle censure dei riuniti appelli, che possono essere trattate congiuntamente, si sostiene che non è vero che il beneficio dell’equiparazione dei titoli riguarderebbe solo il personale degli enti privati che sia stato assunto in ruolo con procedura concorsuale, dopo l’adeguamento del proprio ordinamento a quello degli enti del S.S.N. L’appellante, infatti, era in servizio a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2016, con CCNL dei medici dipendenti da strutture sanitarie private e con la qualifica di medico dirigente presso la divisione di chirurgia urologica, e successivamente ha partecipato al concorso interno per urologo con conseguente inquadramento retroattivo alla data di
inizio del servizio, ai sensi dell’art. 29 del regolamento del personale dell’IEO. In sostanza, le parti appellanti ritengono che anche prima dell’adeguamento dell’ordinamento dell’istituto il servizio prestato poteva essere riconosciuto.
13.1. L’appellato invece, dopo aver contestato il deposito in questo grado di giudizio di nuovi documenti relativi all’attività lavorativa e alla casistica operatoria dell’appellante presso l’IEO, ribadisce che il servizio prestato poteva essere considerato solo a decorrere dal concorso (22 novembre 2016), in quanto quest’ultimo effettuato in un momento successivo all’equiparazione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato alle strutture pubbliche (27 gennaio 2016). Solo a seguito dell’adeguamento, l’inquadramento del personale dipendente poteva essere equiparato, i fini degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le strutture pubbliche.
14. La tesi degli appellanti è quella che può essere condivisa, a prescindere dall’ammissibilità o meno dei nuovi documenti prodotti in questi grado di giudizio (per stessa ammissione di parte appellata tali documenti appaiono ininfluenti – cfr. pag. 9 della memoria di parte resistente del 6 marzo 2025).
14.1. In particolare, l’art. 15- undicies del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliva che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (cd. IRCSS) avrebbero dovuto adeguare i propri ordinamenti del personale alle disposizioni dello stesso decreto legislativo e che, a seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si sarebbero dovute applicare le disposizioni di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979 in ordine all’equiparazione dei titoli e dei servizi acquisiti con quelli corrispondenti delle unità sanitarie locali.
14.2. In sostanza, l’adeguamento dell’ordinamento del personale degli IRCSS alle disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992 (avvenuto, nel caso di specie, il 26 gennaio 2016) ha prodotto automaticamente la completa equiparazione di titoli e dei servizi maturati presso l’IEO a quelli maturati presso enti del servizio sanitario pubblico.
14.3. L’equiparazione ai sensi del citato art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979 è stata solo successivamente collegata al preventivo espletamento di un concorso dalla modifica introdotta dall’art. 18, comma 2- bis , del d.l. n. 148 del 2017 all’art. 15- undecies del d.lgs. n. 502 del 1992. Quest’ultima disposizione si sarebbe dovuta infatti interpretare nel senso che “ i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi ”.
14.4. Tuttavia, la disposizione di cui al citato art. 18, comma 2- bis , seppure dichiaratamente interpretativa e quindi astrattamente suscettibile di portata retroattiva, non può ritenersi avere nello specifico un effetto riferito al passato, altrimenti incidendo su rapporti già definiti dalla precedente disposizione che già aveva avuto una ragionevole e possibile applicazione in ordine all’equiparazione dei servizi prestati a partire dalla data di adeguamento dell’ordinamento dell’IEO.
14.5. Ed in effetti, lo stesso istituto aveva adeguato il proprio ordinamento del personale alla disciplina di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 adottando un apposito regolamento in data 27 gennaio 2016. Il regolamento nel disciplinare in concreto, sia sul piano delle modalità che su quello dell’efficacia, l’adeguamento del personale già in servizio, aveva stabilito espressamente che i dirigenti medici che, senza l’espletamento delle procedure pubbliche di selezione e valutazione, fossero in servizio anteriormente alla data di approvazione del medesimo regolamento venissero inquadrati in organico previo superamento di concorsi interni riservati (cfr. art. 31) e che al personale medico che avesse superato il medesimo concorso sarebbe stata riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’IEO (cfr. art. 29).
15. Per le ragioni sopra esposte, i riuniti appelli vanno in parte accolti e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
16. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della natura interpretativa della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui riuniti appelli n. 586 e n. 591 del 2025, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO