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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3314/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa ES BA Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. IO Troisi Giudice est. /rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 4/09/2024 dai coniugi nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla via Ambra n.4, presso lo studio dell'avv. Francesco Frezza che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Piazza Duomo n.40, presso lo studio dell'avv. Luigi Ciriello che la rappresenta e difende, come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis
51c.p.c.; tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Aversa (CE) in data 2/06/2014, in regime di separazione di beni e che dalla loro unione nascevano due figli, (il 3.6.2019) e (il 29.10.2020) Per_1 Per_2
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-
bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento come da annotazione di cancelleria;
ritenuto, in diritto, che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la residenza familiare, con tutto il mobilio, unitamente agli arredi ed agli
elettrodomestici che compongono l'immobile, sita in Aversa (CE) alla via
Mancone, 26, di proprietà della sig.ra , resta assegnata alla Parte_2
pag. 2/5 sig.ra , che la abiterà unitamente alla prole con obbligo per il Parte_2
marito di allontanarsene già dalla sottoscrizione della presente e, comunque,
non oltre il giorno 29 agosto 2024;
3) la sig.ra fin da ora si dichiara edotta che il marito si Parte_2
sottoporrà ad un precorso di recupero dalla dipendenza da stupefacenti presso
la comunità di San Patrignano che potrà avere anche la durata di alcuni anni;
4) i figli minori, e saranno affidati in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2
che li terrà con sè presso la casa coniugale assegnatale. Il padre - e ciò in
considerazione dello stato di dipendenza da stupefacenti - potrà esercitare il
diritto di visita dei figli, previo accordo con la madre, tenuto conto in primo
luogo delle esigenze scolastiche, di salute e domestiche degli stessi e, in secondo
luogo, del programma del percorso di recupero dalla dipendenza da stupefacenti
da intraprendere;
5) Tra i coniugi si pattuisce che, durante il periodo e fino a che il sig. Pt_1
resterà sottoposto al programma di recupero presso la comunita di “San
Patrignano”, sarà la sig.ra a provvedere al mantenimento dei Parte_2
figli e Cessato, per qualsiasi motivo a chiunque riferito -e Per_1 Per_2
dunque, anche per volontà unilaterale del sig. il percorso presso Parte_1
la comunità di recupero, il marito verserà a titolo di mantenimento dei figli la
somma mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese tramite versamento sul conto
corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie IBAN Parte_2
pag. 3/5 che verranno comunicate, con l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle
spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Tale somma sarà
annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) L'assegno unico familiare verrà corrisposto interamente in favore della
moglie ; 7) i coniugi danno inoltre sin d'ora reciproco Parte_2
consenso al rilascio di passaporto, porto d'armi e qualsivoglia documento valido
per l'espatrio che richieda l'autorizzazione del coniuge;
8) per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice e la
normativa tutta che regola la materia;
9) le parti danno in tal modo atto di aver definito i rapporti patrimoniali tra gli
stessi e di non aver pertanto null'altro a pretendere.
10) Le parti si danno atto che alcun piano genitoriale viene sottoscritto ed
allegato in ragione dell'imminente avvio da parte del sig. del Parte_1
percorso di recupero presso la “Comunità San Patrignano” sita in Coriano
(Rimini) alla via San Patrignano n. 53
rilevato che tali condizioni risultano conformi all'interesse dei minori e non appaiono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
osservato che i compensi dovuti al difensore del ricorrente Parte_1
pag. 4/5 ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del
3.10.2024 prot. n. 869/24, saranno liquidati con separato decreto;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nato ad [...] Parte_1
(CE) il 16/06/1982 e nata ad [...] il Parte_2
2/06/1988, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D, D.p.r 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (CE), (atto n°38, Parte II,
Serie A, Atti di matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.134 R.D.
9.7.1939 n.1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art.10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Aversa il 17.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott, IO Troisi Dott.ssa ES BA
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3314/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa ES BA Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. IO Troisi Giudice est. /rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 4/09/2024 dai coniugi nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla via Ambra n.4, presso lo studio dell'avv. Francesco Frezza che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Piazza Duomo n.40, presso lo studio dell'avv. Luigi Ciriello che la rappresenta e difende, come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis
51c.p.c.; tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Aversa (CE) in data 2/06/2014, in regime di separazione di beni e che dalla loro unione nascevano due figli, (il 3.6.2019) e (il 29.10.2020) Per_1 Per_2
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-
bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento come da annotazione di cancelleria;
ritenuto, in diritto, che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la residenza familiare, con tutto il mobilio, unitamente agli arredi ed agli
elettrodomestici che compongono l'immobile, sita in Aversa (CE) alla via
Mancone, 26, di proprietà della sig.ra , resta assegnata alla Parte_2
pag. 2/5 sig.ra , che la abiterà unitamente alla prole con obbligo per il Parte_2
marito di allontanarsene già dalla sottoscrizione della presente e, comunque,
non oltre il giorno 29 agosto 2024;
3) la sig.ra fin da ora si dichiara edotta che il marito si Parte_2
sottoporrà ad un precorso di recupero dalla dipendenza da stupefacenti presso
la comunità di San Patrignano che potrà avere anche la durata di alcuni anni;
4) i figli minori, e saranno affidati in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2
che li terrà con sè presso la casa coniugale assegnatale. Il padre - e ciò in
considerazione dello stato di dipendenza da stupefacenti - potrà esercitare il
diritto di visita dei figli, previo accordo con la madre, tenuto conto in primo
luogo delle esigenze scolastiche, di salute e domestiche degli stessi e, in secondo
luogo, del programma del percorso di recupero dalla dipendenza da stupefacenti
da intraprendere;
5) Tra i coniugi si pattuisce che, durante il periodo e fino a che il sig. Pt_1
resterà sottoposto al programma di recupero presso la comunita di “San
Patrignano”, sarà la sig.ra a provvedere al mantenimento dei Parte_2
figli e Cessato, per qualsiasi motivo a chiunque riferito -e Per_1 Per_2
dunque, anche per volontà unilaterale del sig. il percorso presso Parte_1
la comunità di recupero, il marito verserà a titolo di mantenimento dei figli la
somma mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese tramite versamento sul conto
corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie IBAN Parte_2
pag. 3/5 che verranno comunicate, con l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle
spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Tale somma sarà
annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) L'assegno unico familiare verrà corrisposto interamente in favore della
moglie ; 7) i coniugi danno inoltre sin d'ora reciproco Parte_2
consenso al rilascio di passaporto, porto d'armi e qualsivoglia documento valido
per l'espatrio che richieda l'autorizzazione del coniuge;
8) per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice e la
normativa tutta che regola la materia;
9) le parti danno in tal modo atto di aver definito i rapporti patrimoniali tra gli
stessi e di non aver pertanto null'altro a pretendere.
10) Le parti si danno atto che alcun piano genitoriale viene sottoscritto ed
allegato in ragione dell'imminente avvio da parte del sig. del Parte_1
percorso di recupero presso la “Comunità San Patrignano” sita in Coriano
(Rimini) alla via San Patrignano n. 53
rilevato che tali condizioni risultano conformi all'interesse dei minori e non appaiono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
osservato che i compensi dovuti al difensore del ricorrente Parte_1
pag. 4/5 ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del
3.10.2024 prot. n. 869/24, saranno liquidati con separato decreto;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nato ad [...] Parte_1
(CE) il 16/06/1982 e nata ad [...] il Parte_2
2/06/1988, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D, D.p.r 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (CE), (atto n°38, Parte II,
Serie A, Atti di matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.134 R.D.
9.7.1939 n.1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art.10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Aversa il 17.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott, IO Troisi Dott.ssa ES BA
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