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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 17557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17557 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36649/2019 R.G. proposto da: SI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA, 142, presso lo studio dell’avvocato MANLIO MORCELLA ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato UL IN ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 17557 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/06/2024 2 di 12 nonchè contro UR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLINI N. 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ACCATTATIS ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato AR CA ([...]) -controricorrente- nonchè contro BCC UMBIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LANFRANCO BRICCA ([...]) -controricorrente- nonchè contro UR AR, SI TA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 584/2019 depositata il 19/09/2019; udito il P.G., il quale, riportandosi alle proprie conclusioni scritte, ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO. Svolgimento del processo 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti. 1.1. Il Tribunale di Terni dichiarò non opponibile nei confronti di MA RA, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Crediumbria 3 di 12 Banca di Credito Cooperativo, l’accordo raggiunto in sede conciliativa tra AR SS e la di lui madre, EN SS, sulla base del quale quest’ultima aveva riconosciuto che il figlio aveva acquistato per usucapione taluni beni immobili di cui costei era titolare, già oggetto di procedura esecutiva pendente innanzi al medesimo Tribunale, promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro, nella quale si era insinuata la Crediumbria, quale creditrice ipotecaria. Procedura definita con l’aggiudicazione dei beni in favore di MA RA. 2. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione di AR SS, sulla base del seguente argomento decisivo: <<il citato art. 2643 n. 12bis cd. civ. prevede la trascrizione dell’accordo conciliativo in materia di usucapione ai fini dell’opponibilità terzi ma con gli effetti cui all’art. 2644 c.c. per sono opponibili all’usucapiente le trascrizioni ed iscrizioni eseguite nei confronti dell’usucapito anteriormente alla accertamento dell’usucapione, inoltre 2650 è priva assenza della del relativo titolo acquisto favore>>. Doveva reputarsi, quindi, corretta la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato inopponibile l’accordo conciliativo nei confronti dei creditori e dell’acquirente dalla procedura esecutiva. Sotto altro profilo, errava l’appellante, a reputare nulla la sentenza per avere dichiarato cessata la materia del contendere tra figlio e madre, rigettando comunque la domanda d’usucapione. Ciò perché non ricorreva, conclude la sentenza, alcuna delle tassative ipotesi di nullità. 3. AR SS propone ricorso sulla base di due motivi. MA RA, ND s.p.a., procuratore di Toulosa Securitisation s.r.l. (cessionaria del credito della B.N.L.) e BCC 4 di 12 Umbria Credito Cooperativo società cooperativa, resistono con separati controricorsi. Il ricorrente e i controricorrenti RA e ND hanno depositato memorie illustrative. Il P.G., conclusioni scritte. Ragioni della decisione 4. Non occorre far luogo al vaglio dei motivi poiché il ricorso è improcedibile. 4.1. Appare utile una complessiva ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell’ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d’assicurare l’ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autoresponsabilità della parte processuale, che, adendo la Corte, è chiamata al tempestivo deposito degli atti di cui all’art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all’esame della domanda di giustizia in sede di legittimità. 4.2. Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell’onere del tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione 5 di 12 ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021). Inoltre, si è poi esteso il principio a ipotesi assimilabile, affermando che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312, 25/03/2019, Rv. 653597 – 03). Ed ancora, sempre con quest’ultima sentenza delle Sezioni unite: a) ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria;
ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la 6 di 12 decisione non risulti autenticata, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 – 04); b) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli;
nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 – 01). 2.3. In precedenza, sempre le Sezioni unite, avevano funditus misurato la normativa interna e la sua compatibilità con i principi eurounitari, disegnando con puntualità gli incombenti minimi, 7 di 12 ulteriormente non comprimibili, che il ricorrente è tenuto ad osservare ove aspiri a una pronuncia nel merito del ricorso in sede di legittimità. Scrivono le Sezioni unite nella sentenza n. 10648, 02/05/2017: <<l'art.6 § 1 della convenzione tutela il «diritto a un tribunale», di cui diritto accesso costituisce aspetto particolare. secondo la giurisprudenza corte edu, tale non è assoluto e si presta limitazioni implicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello stato, quale proposito gode consistente margine apprezzamento (cfr cedu, 18-02-1999, waite c. gov . germania federale) soprattutto quanto riguarda le condizioni ricevibilità ricorso. strasburgo ha sempre ritenuto che queste restrizioni possano limitare l'accesso in causa maniera o punto tali suo tribunale venga leso nella sostanza. ogni limitazione concilia con l'articolo 6 soltanto se tende ad uno scopo legittimo esiste ragionevole rapporto proporzionalità tra i mezzi utilizzati lo perseguito eur. du 16. 6. 2015 ric. mazzoni n. 20485 06). verifica giudici nazionali devono condurre quindi relativa all'esistenza meno restrizione sproporzionata al (cfr. ultimo sentenza 15.9.2016 sul ricorso 32610 07 trevisanato, quesito regolato dall'art. 366 bis c.p.c.). tanto l'ordinanza rimessione recente cass. su 25513 2016 hanno censito altre pronunce esprimendo piena consapevolezza necessaria continua ricerca equilibrio, che, riguardo ai limiti alle impugnazioni, consenta bilanciare esigenza funzionale porre regole impugnazioni quella equo processo, 8 12 celebrare tempi ragionevoli, come prescritto, minore forza, dall'art.47 carta nizza>>. <>, chiariscono le Sezioni unite, <<nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante relata di notifica) tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, quanto frequenti, in linea principio non sono giustificabili. si tratta adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, intuitiva utilità attivare il compito giudice modo "trasandato" e conseguente con fine pervenire sollecitamente alla formazione giudicato. consentire recupero omissione mediante produzione a tempo indeterminato lo strumento cui all'art. 372 c.p.c. vanificherebbe senso duplice adempimento nel meccanismo processuale. l’improcedibilità, infatti, differenza previsto altre "situazioni procedurali" trova sua ragione presidiare, efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola sequenza avvio determinato processo. È stato insegnato anche essa è compatibile diritto accesso al se configurata nelle fasi impugnazione, risolvendosi altrimenti una ragionevole compressione difesa (cfr., applicazione quest'ultimo su n. 1238 05). selezione delle impugnazioni scrutinare merito va perciò compiuta i termini fissati dal legislatore procedimentale siano stati rispettati, salvo stessi (e gli prescritti) risultino insignificanti>>. In perfetta sintonia con il riportato ragionamento si è, perciò, affermato che ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato 9 di 12 esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Sez. 6, n. 15832, 07/06/2021, Rv. 661874 – 01). Perfettamente aderente alla ricostruzione sistematica, sia pure per sintesi, riportata risulta l’affermazione secondo la quale deve escludersi la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - 10 di 12 mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (S.U. n. 21349, 06/07/2022, Rv. 665188 - 02). Ove si contemperi con la dovuta attenzione l’obiettivo di assicurare, ad un tempo, il rispetto per gli adempimenti, solo in presenza dei quali il Giudice della legittimità deve ritenersi investito del giudizio (e, sotto altro profilo, la parte evocata onerata d’approntare la difesa), e, per altro verso, portare a ragionevolezza l’interpretazione dell’art. 369 cod. proc. civ., privando di significato quegli inadempimenti tempestivamente ovviati, sia pure con modalità non testualmente previamente individuate dal legislatore, a questo punto è chiaro che il ricorrente non può ambire allo scrutinio del ricorso, senza aver previamente (quindi, tempestivamente, nei termini indicati dalla norma) dimostrato di non essere incorso in decadenza. Allora è del tutto evidente che se il ricorrente abbia affermato essere stato avviato il termine breve per ricorrere, decorrenti ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., col fatto stesso di aver dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata dalla controparte, è suo preciso onere processuale (art. 369, co. 2, n. 2 cod. proc. civ.) dimostrare la non consumazione del dies ad quem, depositando la relata di notifica della sentenza in questione. Nel caso in cui una tale assenza non sia altrimenti surrogabile nei termini di cui sopra si è detto, la sanzione dell’improcedibilità è inevitabile. Come si è avuto modo di riprendere dalle sentenze richiamate la verifica della procedibilità non può che avvenire con assoluta priorità, così da impedire il protrarsi del processo per un tempo che alla fine risulterebbe irragionevole, sia, inoltre, per evitare alla parte intimata di dover fronteggiare nel merito un’impugnazione destinata a non epilogare in una decisione nel merito dei motivi. La non procrastinabilità dell’accertamento di procedibilità, da effettuarsi in limine litis, ha come logica conseguenza che la 11 di 12 dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (S.U. n. 21349, 06/07/2022, Rv. 665188 - 01). Nel caso in cui, per contro, tra la data di deposito della sentenza e la notifica del ricorso, non sia trascorso il termine breve di sessanta giorni il ricorso deve dirsi procedibile (Sez. 6, n. 11386, 30/04/2019), così evitandosi una interpretazione inutilmente rigoristica, nella logica di contemperazione prima richiamata. 4.4. Alla luce delle riflessioni svolte il ricorso, come anticipato, deve essere dichiarato improcedibile. Non è dubbio, né controverso che la relata di notifica della sentenza impugnata non venne tempestivamente prodotta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, n. 2), cod. proc. civ., il quale, per contro, ebbe a dichiarare in ricorso che la sentenza gli era stata notificata. Poiché tra la data di deposito della sentenza (19/9/2019) e la notifica del ricorso in data 2/12/2019 (l’avvio del procedimento notificatorio corrisponde con la sua effettiva notifica, essendosi trattato di notificazione telematica) è trascorso un lasso di tempo maggiore del termine breve di sessanta giorni, non v’è modo di supplire alla mancanza. 12 di 12 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti MA RA e ND s.p.a., per ciascuna di esse, in euro 4.500,00 e, in favore della controricorrente BCC Umbria Credito Cooperativo, in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 marzo
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO. Svolgimento del processo 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti. 1.1. Il Tribunale di Terni dichiarò non opponibile nei confronti di MA RA, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Crediumbria 3 di 12 Banca di Credito Cooperativo, l’accordo raggiunto in sede conciliativa tra AR SS e la di lui madre, EN SS, sulla base del quale quest’ultima aveva riconosciuto che il figlio aveva acquistato per usucapione taluni beni immobili di cui costei era titolare, già oggetto di procedura esecutiva pendente innanzi al medesimo Tribunale, promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro, nella quale si era insinuata la Crediumbria, quale creditrice ipotecaria. Procedura definita con l’aggiudicazione dei beni in favore di MA RA. 2. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione di AR SS, sulla base del seguente argomento decisivo: <<il citato art. 2643 n. 12bis cd. civ. prevede la trascrizione dell’accordo conciliativo in materia di usucapione ai fini dell’opponibilità terzi ma con gli effetti cui all’art. 2644 c.c. per sono opponibili all’usucapiente le trascrizioni ed iscrizioni eseguite nei confronti dell’usucapito anteriormente alla accertamento dell’usucapione, inoltre 2650 è priva assenza della del relativo titolo acquisto favore>>. Doveva reputarsi, quindi, corretta la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato inopponibile l’accordo conciliativo nei confronti dei creditori e dell’acquirente dalla procedura esecutiva. Sotto altro profilo, errava l’appellante, a reputare nulla la sentenza per avere dichiarato cessata la materia del contendere tra figlio e madre, rigettando comunque la domanda d’usucapione. Ciò perché non ricorreva, conclude la sentenza, alcuna delle tassative ipotesi di nullità. 3. AR SS propone ricorso sulla base di due motivi. MA RA, ND s.p.a., procuratore di Toulosa Securitisation s.r.l. (cessionaria del credito della B.N.L.) e BCC 4 di 12 Umbria Credito Cooperativo società cooperativa, resistono con separati controricorsi. Il ricorrente e i controricorrenti RA e ND hanno depositato memorie illustrative. Il P.G., conclusioni scritte. Ragioni della decisione 4. Non occorre far luogo al vaglio dei motivi poiché il ricorso è improcedibile. 4.1. Appare utile una complessiva ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell’ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d’assicurare l’ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autoresponsabilità della parte processuale, che, adendo la Corte, è chiamata al tempestivo deposito degli atti di cui all’art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all’esame della domanda di giustizia in sede di legittimità. 4.2. Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell’onere del tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione 5 di 12 ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021). Inoltre, si è poi esteso il principio a ipotesi assimilabile, affermando che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312, 25/03/2019, Rv. 653597 – 03). Ed ancora, sempre con quest’ultima sentenza delle Sezioni unite: a) ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria;
ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la 6 di 12 decisione non risulti autenticata, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 – 04); b) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli;
nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 – 01). 2.3. In precedenza, sempre le Sezioni unite, avevano funditus misurato la normativa interna e la sua compatibilità con i principi eurounitari, disegnando con puntualità gli incombenti minimi, 7 di 12 ulteriormente non comprimibili, che il ricorrente è tenuto ad osservare ove aspiri a una pronuncia nel merito del ricorso in sede di legittimità. Scrivono le Sezioni unite nella sentenza n. 10648, 02/05/2017: <<l'art.6 § 1 della convenzione tutela il «diritto a un tribunale», di cui diritto accesso costituisce aspetto particolare. secondo la giurisprudenza corte edu, tale non è assoluto e si presta limitazioni implicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello stato, quale proposito gode consistente margine apprezzamento (cfr cedu, 18-02-1999, waite c. gov . germania federale) soprattutto quanto riguarda le condizioni ricevibilità ricorso. strasburgo ha sempre ritenuto che queste restrizioni possano limitare l'accesso in causa maniera o punto tali suo tribunale venga leso nella sostanza. ogni limitazione concilia con l'articolo 6 soltanto se tende ad uno scopo legittimo esiste ragionevole rapporto proporzionalità tra i mezzi utilizzati lo perseguito eur. du 16. 6. 2015 ric. mazzoni n. 20485 06). verifica giudici nazionali devono condurre quindi relativa all'esistenza meno restrizione sproporzionata al (cfr. ultimo sentenza 15.9.2016 sul ricorso 32610 07 trevisanato, quesito regolato dall'art. 366 bis c.p.c.). tanto l'ordinanza rimessione recente cass. su 25513 2016 hanno censito altre pronunce esprimendo piena consapevolezza necessaria continua ricerca equilibrio, che, riguardo ai limiti alle impugnazioni, consenta bilanciare esigenza funzionale porre regole impugnazioni quella equo processo, 8 12 celebrare tempi ragionevoli, come prescritto, minore forza, dall'art.47 carta nizza>>. <
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti MA RA e ND s.p.a., per ciascuna di esse, in euro 4.500,00 e, in favore della controricorrente BCC Umbria Credito Cooperativo, in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 marzo