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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 73/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18.06.2024, tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabiana Carletta del Foro di Teramo, nello studio della stessa, in Controguerra (TE), alla Via Pignotto n. 54, elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E in persona dell'Avv. , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2
difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto,
Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Coletti in L'Aquila, Via
Ulisse Nurzia n. 22, come da procura in atti;
1 APPELLATA
E
CP_3
APPELLATA
E
Controparte_4
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del
18.06.2024.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 687/2022 del 22.06.2022, pubblicata in data 24.06.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.04.2015, la società
[...]
in persona della legale rappresentante p.t. quale Parte_4 Parte_1
debitrice principale, nonché e Parte_1 Parte_3 [...]
, nella qualità di fideiussori, si opponevano al decreto ingiuntivo n. Parte_2
164/2015 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della CP_1
della somma di € 196.362,30, oltre interessi e spese della procedura, a
[...]
titolo di saldo residuo del rapporto di conto corrente affidato n. 353234.
Nell'opposizione gli opponenti eccepivano, per come correttamente sintetizzato dal primo giudice:
a) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea certificazione ex art. 50
T.U.B., mancando l'estratto conto completo dei movimenti di dare/avere;
2 b) la violazione delle prescrizioni in materia di trasparenza bancaria, essendo il rapporto caratterizzato da un conto anticipi (il n. 422047) e da un conto corrente ordinario nel quale sarebbero confluite anche le competenze relative alle operazioni di anticipazione, con conseguente confusione tra operazioni diverse e difficoltà di determinazione analitica del TAEG;
c) l'illegittimità della “prassi bancaria di capitalizzazione anatocistica” per tutta la durata del rapporto e l'usurarietà del tasso di interesse pattuito in relazione ai
“tassi soglia vigenti per tempo”, con conseguente necessità di “azzeramento” delle competenze illegittime ed eventuale condanna restitutoria;
d) l'indebito esercizio dello ius variandi, sub specie di mancata comunicazione delle variazioni, di assenza di giustificato motivo e di mancata variazione in aumento anche dei tassi creditori;
e) la spettanza del risarcimento del danno ex art. 644 c.p..
Concludevano nei termini che seguono:
“… 2) accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.322/2015 in quanto illegittimo e/o nullo e/o inefficace, e fondato su ragioni creditorie inesistenti e/o illegittime, in fatto ed in diritto, dichiarando per
l'effetto la pretesa monitoria indebita in quanto frutto, dalla data di apertura dei singoli conti, di illegittima capitalizzazione degli interessi, di indebita applicazione di tassi, di valute, di oneri e di commissioni illegali e/o ultralegali, nonché di mancata valida contrattualistica e/o di mancato adeguamento agli obblighi di motivazione o di reciprocità di cui all'art.118 TUB, ed infine perché determinata in violazione dei precetti di cui all'art. 2 l. 108/1996 e successive modifiche ed integrazioni, con le conseguenze sanzionatorie di cui agli artt. 1283
e 1815 del codice civile, e con ordine di restituzione dell'indebito precettato, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
3 3) in via riconvenzionale, accertata in capo all'Istituto di credito convenuto opposto la responsabilità civile dal reato di cui all'art.644 cod. pen. condannare lo stesso, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti, patrimoniali e non patrimoniali, nelle varie componenti del danno esistenziale – da lesione dell'interesse costituzionalmente tutelato all'iniziativa economica imprenditoriale ex artt.13 e 41 Cost., biologico e morale, danni prudenzialmente quantificati in euro 252.000,00, salva diversa valutazione, maggiore o minore, in sede di accertamento peritale e/o di giustizia, e con applicazione di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
4) in conseguenza degli accertamenti di cui ai precedenti punti, dichiarare
l'Istituto decaduto dalle garanzie fideiussorie dei singoli garanti persone fisiche, manlevando gli opponenti dalle conseguenze patrimoniali e giuridiche connesse alle prestate fideiussioni;
5) nella denegata tesi, ricondurre la pretesa ad equità, nella misura accertanda da idoneo CTU contabile, di cui fin d'ora si richiede la nomina, depurando il debito ingiunto dalle partite contabili contestate, e condannando la NC opposta alla restituzione/compensazione dell'eventuale esubero fra quanto addebitato e quanto effettivamente dovuto dalla data dell'apertura dei singoli conti, nonché dalla stipula dei relativi contratti di apertura di credito, al saldo, con aggravio di accessori di legge, e pure con condanna al risarcimento dei danni tutti arrecati per le causali di cui in narrativa”;
6) con vittoria di spese, e compensi di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, eccependo preliminarmente la nullità della citazione ex artt. 163 n. 3 e 4 c.p.c. e 164 comma IV c.p.c., per indeterminatezza della domanda e mancata indicazione delle competenze illegittime asseritamente applicate, nonché “la decadenza di ogni eccezione”, in difetto di previa contestazione degli e/c.
4 Nel merito, invocava il rigetto dell'avversa opposizione, stante:
1) la legittimità del decreto ingiuntivo emesso in base all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e la produzione, in ogni caso, dell'estratto conto
“storico”;
2) la limitazione della pretesa monitoria al saldo del rapporto n.353234, come affidato con i contratti di apertura di credito del 23.4.2013, “unici rapporti intercorsi tra le parti”;
3) la legittimità delle condizioni espressamente pattuite nel rapporto di conto corrente del 30.04.2002 e nei rapporti di affidamento e la legittimità dell'anatocismo applicato in condizioni di reciprocità;
4) la sussistenza nel rapporto di conto corrente della clausola dello ius variandi e l'adempimento della banca agli oneri comunicativi mediante l'invio degli e/c, non contestati dalla correntista;
5) l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà e della connessa domanda risarcitoria.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della domanda riconvenzionale e delle domande ad essa correlate, con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata in corso di causa l'interruzione del processo in ragione dell'intervenuto fallimento della società opponente il processo Parte_4
veniva successivamente riassunto dai fideiussori Parte_1 Parte_3
e . Si costituiva l'opposta, mentre nessuno si costituiva
[...] Parte_2
per il Fallimento della Parte_4
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita a mezzo documentale e decisa nei termini che seguono:
5 “1. dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti della Parte_4
[...]
2. accoglie solo in parte l'opposizione e, per l'effetto, anche in ossequio a quanto dichiarato sub. 1, revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2015;
3. pronunciando nel merito secondo le regole della cognizione ordinaria sulla domanda proposta dall'opposta, accoglie la domanda e - rigettando per il resto
l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da , Parte_1
e – accertato il loro inadempimento, li Parte_3 Parte_2 condanna in solido al pagamento in favore della dell'importo di € CP_1
196.326,30 oltre interessi legali dal 20.11.2014 e sino al soddisfo;
4. condanna , e , in solido Parte_1 Parte_3 Parte_2 tra loro, a corrispondere in favore dell'opposta le spese di lite che CP_1
si liquidano in euro 17.445,00 per compenso professionale al difensore - oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ove per legge”.
Nella sentenza il giudice riteneva, preliminarmente, l'improcedibilità della pretesa creditoria della società opposta, nei confronti del Controparte_1
dovendo detta pretesa essere accertata Parte_5 nell'ambito della procedura concorsuale. Per questo motivo, il decreto ingiuntivo
– emesso anche nei confronti della Fallita – doveva essere revocato, e ciò a prescindere dalla fondatezza dell'opposizione proposta (anche) dai fideiussori.
Riteneva, sempre in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione, formulata dall'opposta, di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della
“domanda”.
Quanto all'asserita mancanza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio (mancanza comunque ritenuta irrilevante ai fini del merito), il giudice riscontrava come effettivamente mancasse la produzione da parte ingiungente di un estratto conto certificato conforme all'art. 50 T.U.B. o, in alternativa, di un estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura del rapporto
6 ex artt. 1832-1857 c.c., motivo per cui le spese della fase monitoria sarebbero dovute restare a carico dell'opposta.
Nel merito dell'opposizione, il giudice rilevava come la avesse adempiuto CP_5 all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo prova documentale dei titoli alla base della propria pretesa creditoria, allegando l'avverso inadempimento, e producendo, peraltro (pur non essendo necessario), anche la quasi integralità degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente (gli estratti mancanti erano stati in ogni caso prodotti dagli stessi opponenti in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.).
Nello specifico il giudice riscontrava tra i documenti prodotti dall'opposta:
a) il contratto di apertura del rapporto di conto corrente ordinario n. 353234 del
30.4.2002 regolarmente sottoscritto dalla debitrice principale;
b) il contratto del 23.4.2013 di apertura di credito in conto corrente per euro
170.000,00, ad uso promiscuo, sottoscritto dalla debitrice principale;
c) l'ulteriore contratto, sempre del 23.4.2013, di apertura di credito in conto corrente per euro 5.000,00, pure firmato dalla Parte_4
d) il contratto di fideiussione c.d. “omnibus” del 19.5.2005, poi modificato con contratti del 20.1.2006 e del 13.7.2010, regolarmente sottoscritti dagli opponenti, con garanzia estesa all'importo massimo di euro 299.000,00.
Passando al vaglio invece delle eccezioni sollevate dagli opponenti, il giudice rilevava come parte delle stesse - nello specifico: a) quelle relative alla violazione delle prescrizioni in materia di trasparenza bancaria, alla confusione tra le operazioni ed alla determinazione del TAEG;
b) quelle relative all'indebito esercizio dello ius variandi; c) quelle (articolate nel dettaglio soltanto con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.) relative all'addebito di interessi ultralegali, spese, commissioni e valute non pattuite - dovessero essere ritenute
7 inammissibili in quanto eccezioni afferenti al rapporto garantito e non relative alla sua inesistenza, nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
Il riferimento, appena accennato dagli opponenti in comparsa conclusionale, all'exceptio doli generalis avente ad oggetto una condotta abusiva o fraudolenta della controparte, non poteva avere rilievo, posto che, “in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è
“proprio, “la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”. Detta eccezione, poteva avere riguardo all'ipotesi in cui la richiesta di pagamento fosse risultata, prima facie, frutto di un comportamento fraudolento del garantito, ma colui che formulava l'eccezione avrebbe dovuto prospettare nello specifico tale condotta fraudolenta o abusiva, dando la prova dell'esatto adempimento del debitore (e questi elementi non risultavano allegati, né tantomeno dimostrati dagli opponenti).
D'altro canto – rilevava il giudice di prime cure ad abundantiam – le eccezioni di cui sopra apparivano formulate in modo del tutto generico ed astratto. Era stato infatti dedotto un elenco generale e “standardizzato” di presunte invalidità, attraverso il richiamo a copiosi orientamenti giurisprudenziali, ma dette eccezioni non erano state mai “calate” ed ancorate alla realtà specifica e, cioè, al concreto rapporto contrattuale intrattenuto con la NC opposta (“attraverso, ad esempio,
l'indicazione dell'invalidità di concrete ed indicate clausole contrattuali,
l'indicazione delle specifiche variazioni intervenute in costanza di rapporto o della natura indebita di taluni specifici addebiti o annotazioni (v. pagg.
9-19 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di parte opponente)”.
Dunque, rilevava il giudice, “quand'anche fossero state vagliate nel merito, tali eccezioni sarebbero state parimenti rigettate per assenza di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi (non sopperibile, del resto, attraverso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio dall'evidente natura “esplorativa”)”.
8 Ritenute viceversa 'ammissibili' le eccezioni relative all'usurarietà del tasso di interesse pattuito e all'illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi, trattandosi di censure fondate sulla nullità (di clausole) del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative ex artt. 1418-1283 c.c., 120 T.U.B. e 644 c.p. (cfr. in tal senso Cass. 24011/2021; Cass. civ., 16 febbraio 2021 n. 3873) e dunque opponibili anche dai garanti del contratto autonomo, dette eccezioni venivano ritenute infondate:
1) perché, in relazione all'usura, gli opponenti non avevano fatto riferimento, come avrebbero dovuto, al tasso soglia di riferimento al momento della stipula del contratto, bensì a quello vigente “tempo per tempo” nel corso di svolgimento del rapporto (cfr. pag. 6 atto di citazione, nonché pagg. 22 e ss. memoria 183 n. 1), censurando in sostanza la c.d. usura sopravvenuta;
2) perché, in relazione all'anatocismo, anche a voler prescindere dalla genericità dell'eccezione, nel caso di specie risultava pattuita la pari periodicità trimestrale degli interessi in aderenza a quanto stabilito dalla Delibera CICR del 30.6.2001.
Al rigetto delle eccezioni – ed in particolare di quella di usurarietà - conseguiva necessariamente anche il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del correlato danno da reato formulata dagli opponenti.
Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per conformità delle stesse allo schema ABI 2003, il giudice riteneva l'eccezione inammissibile, generica e carente di prova.
Inammissibile, perché formulata tardivamente, solo in sede di precisazione delle conclusioni, e poi in comparsa conclusionale. Un enunciato, quello della tardività, valevole anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio, come quella di nullità (si veda l'art. 1421 c.c.), laddove in presenza di eccezioni non fondate su fatti accertati nel corso del processo. Gli opponenti, rilevava il giudice, avevano eccepito la predetta nullità allegando il provvedimento della NC d'IA n.55/2005 tardivamente,
9 solo dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie;
e non potendo detto documento trovare ingresso nel presente giudizio, risultava impossibile per il primo giudice il vaglio della relativa eccezione.
In ogni caso, l'eccezione appariva sfornita di prova e formulata in senso generico, poichè gli opponenti non avevano censurato le specifiche clausole della fideiussione ritenute conformi allo schema ABI;
non avevano prodotto il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, non essendo dunque possibile, sia pure in ipotesi, verificare la conformità e la dedotta nullità.
Risultava detta eccezione comunque irrilevante, considerato che l'eventuale nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI avrebbe determinato una nullità parziale ex art. 1419 c.c. (Cass. SS.UU. n. 41994/2021) in quanto non incidente, né, sulla struttura, né, sulla causa del contratto medesimo, che sarebbe rimasto valido ed efficace nelle residue parti.
Nel proporre appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 censuravano la decisione del primo giudice affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
1. Errata inclusione del contratto di fideiussione nell'alveo dei contratti autonomi di garanzia. Vizio di motivazione.
A dire degli appellanti, il giudice, nel decidere, erroneamente, in termini di
'contratto autonomo di garanzia' non avrebbe dovuto semplicisticamente affidarsi all'espressione “pagamento a semplice richiesta scritta” e non avrebbe dovuto basarsi sull'esistenza di una clausola di sopravvivenza della fideiussione, riportata peraltro solo nella fideiussione del 19.05.2005-20.01.2006, e assolutamente non menzionata nella fideiussione, sostitutiva della prima del
13.07.2010.
A dimostrazione, infatti, della volontà delle parti di legare i due contratti, la clausola prevedeva altresì che “il fideiussore è tenuto a corrispondere alla NC gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore” nonché che “l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio
10 del termine, si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”, mentre l'art. 7 richiamava la riserva della banca della “facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente stabiliti”.
Dunque – deducevano gli appellanti – non doveva essere loro preclusa la proposizione delle eccezioni relative al rapporto garantito, trattandosi, nel caso di specie, di fideiussione, e non di contratto autonomo di garanzia.
Ripercorrevano sul punto le censure già rappresentate in primo grado.
2) Violazione dell'art. 2967 c.c. sul riparto dell'onere della prova. Errata e falsa motivazione in punto di diniego della richiesta CTU.
Parte appellante, nel censurare la decisione del primo giudice sul punto, ribadiva come fosse a carico dell' , attore sostanziale, la prova dell'an e del quantum Pt_6 del credito preteso, dovendo parte opponente limitarsi “ad indicare le (sole) ragioni dell'illegittimità degli addebiti, ovvero della loro inesattezza”: un'allegazione – a dire degli appellanti - prontamente articolata dagli stessi, oltrechè supportata da analitica ricostruzione contabile nella relazione peritale prodotta. Ed infatti parte appellante aveva dedotto nello specifico tutta una serie di nullità, evidenziate anche dalla perizia di parte, smentendo in tal modo l'addebito di eccessiva genericità delle contestazioni avanzato nella sentenza impugnata.
3) Errata, contraddittoria e illogica motivazione in punto di pretesa irrilevanza dell'usura rinvenuta nel conto corrente ordinario n. 353234.
A dire di parte appellante, il giudice aveva erroneamente riscontrato la mancata prova, ed in ogni caso l'irrilevanza, del carattere usurario del TEG via via applicato sul c/c ad utilizzo promiscuo n. 353234, per inutilizzabilità della formula di rilevazione del TEG operata dal proprio CTP, Dott. e Per_1
comunque per pretesa sussunzione del caso de quo nella fattispecie dell'usura sopravvenuta, trattata e dichiarata irrilevante dalla Suprema Corte (Cass. ss. uu.,
19/10/2017 n. 24675 e ord. nr. 2311/18).
Concludevano nei termini che seguono:
11 “1 - Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente gravame e per l'effetto accertare che nulla è dovuto all'Istituto di credito ingiungente, in quanto il credito, già oggetto dell'intimazione monitoria N. 322/2015 Ing. del Tribunale di
Teramo, è in realtà inesistente e/o illegittimo, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ordinando altresì la restituzione dell'indebito percetto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
2 – In ispecie, accertata in capo all'Istituto di credito convenuto opposto la responsabilità civile dal reato di cui all'art.644 cod. pen, condannare lo stesso, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti, patrimoniali e non patrimoniali, nelle varie componenti del danno esistenziale – da lesione dell'interesse costituzionalmente tutelato all'iniziativa economica imprenditoriale ex artt.13 e 41 Cost. -, biologico e morale, danni da valutare in sede di accertamento peritale e/o di giustizia, e con applicazione di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
3 - in conseguenza degli accertamenti di cui ai precedenti punti, dichiarare
l'Istituto decaduto dalle garanzie fideiussorie dei singoli garanti persone fisiche, manlevando gli opponenti dalle conseguenze patrimoniali e giuridiche connesse alle prestate fideiussioni;
4 - nella denegata tesi, ricondurre la pretesa ad equità, nella misura accertando da idoneo CTU contabile, di cui si rinnova la richiesta di nomina, depurando il debito ingiunto dalle partite contabili contestate, e condannando la CP_5 opposta alla restituzione/compensazione dell'eventuale esubero fra quanto addebitato e quanto effettivamente dovuto dalla data dell'apertura dei singoli conti, nonché dalla stipula dei relativi contratti di apertura di credito, al saldo, con aggravio di accessori di legge, e pure con condanna al risarcimento dei danni tutti arrecati per le causali di cui in narrativa;
12 In via istruttoria, si insiste per la nomina di idoneo CTU tecnico contabile per la verifica delle poste indebite sui c/c nr. 353234 e nr. 422047, nonché CTU medico- legale per la verifica del grado della lesione alla persona dagli appellanti rispettivamente subita”.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni, ed eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire degli appellanti, essendo precluso ai fideiussori, per giurisprudenza costante, domandare il risarcimento del danno per una condotta ascrivibile alla banca o la condanna alla restituzione di importi trattenuti da quest'ultima in eccesso o, ancora, chiedere l'accertamento dell'esatto dare-avere tra debitore principale e la banca.
Da qui, eccepiva, l'assoluta inammissibilità delle richieste “restitutorie” avanzate dai RI e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Nel merito, invocava il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Concludeva nei termini che seguono:
“in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dai RI , e per i motivi esposti nel presente Pt_1 Parte_3 Pt_2
atto;
nel merito:
13 - respingere l'appello formulato dai RI , e e, per Pt_1 Parte_3 Pt_2
l'effetto, confermare la sentenza n. 687/2022, pubblicata dal Tribunale di Teramo in data 24 giugno 2022;
in via istruttoria:
- respingere la richiesta di ammissione della CTU contabile della consulenza medico legale ex adverso formulata;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
In sede di comparsa conclusionale gli appellanti evidenziavano come dovesse essere rilevata la qualifica di 'consumatore' (accertabile in ogni fase e grado del giudizio, ed anche in fase esecutiva, come da Cass. Civ., SS.UU., n. 9479/2023) di
– soggetto estraneo alla compagine amministrativa della Parte_3
società garantita - e la mancata dimostrazione da parte della Parte_4 banca dell'onere dell'assolvimento dell'obbligo della specifica trattativa sulle clausole vessatorie dei contratti di fideiussione di cui è causa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 36 del D. Lgs. n. 206/2005.
Chiedevano, quindi, di essere rimessi in termini per dimostrare la qualifica di
'consumatore' del Parte_3
Quanto alla questione di nullità della fideiussione, da intendersi comunque presunta per violazione della normativa antitrust, già rilevata in corso di giudizio, gli appellanti chiedevano la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c., essendo la competenza a decidere sullo specifico aspetto della nullità citato riservata al Tribunale delle Imprese di Roma. All'esito chiedevano che venisse dichiarato l' decaduto dall'azione di rivalsa per infruttuoso decorso del Pt_6 termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
14 Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Le eccezioni sono infondate, sia, perché, quanto all'art.342 c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze
(cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935)); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Meritevole di accoglimento appare, viceversa, l'eccezione formulata dalla di carenza di legittimazione attiva degli appellanti, nella loro Controparte_1 veste di fideiussori, con riguardo alla domanda 'restitutoria' degli indebiti asseritamente versati dalla società fallita Parte_4
Se è vero, infatti, che “il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale giacchè sussiste evidentemente il
15 suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione che determina
l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria in ragione del suo, noto, carattere accessorio (cfr. Cass. 08/07/83, n. 4605)” è altrettanto vero che, con riferimento alla domanda di ripetizione eventualmente svolta dai fideiussori per ottenere la restituzione di somme indebitamente incamerate dall'istituto di credito, il garante “non è titolare di un autonomo diritto di credito, atteso che il diritto alla restituzione delle somme versate indebitamente ex art. 2033 c.c. spetta soltanto al soggetto che ha effettuato il pagamento e, quindi, al titolare del conto corrente”.
Di nessun pregio, come meglio si evidenzierà in seguito, le richieste avanzate dagli appellanti in sede di comparsa conclusionale in appello, e ciò, non solo, perché tardive, ma anche perché non supportate da elementi probatori.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo di appello la Corte rileva quanto segue.
Come specificato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU n.
3947/2010; conformi n. 22233/2014 e n. 18572/2018) il riconoscimento della natura di contratto autonomo di garanzia postula "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale". In particolare, già le Sezioni Unite della
Suprema Corte, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: "il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra
16 prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore".
Nel caso di specie, le garanzie sottoscritte dagli appellanti, come desumibile dalle condizioni generali del contratto di fideiussione del 19.05.2005, di quello del
20.01.2006 (con mera elevazione dell'importo garantito da 125.000,00 a
250.000,00), quindi di quello del 13.07.2010 (che “altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità della fideiussione da me/noi prestata nell'interesse di/della a favore di/della Controparte_4
con lettera del 20.01.2006 il cui testo si intende sostituito Controparte_6
dal presente, con esclusione di qualsiasi novazione”), contengono, sì, la clausola
"immediatamente, a semplice richiesta scritta", ma non contengono espressamente, come all'evidenza richiesto, anche quella "senza eccezioni", da cui far emergere l'autonomia dell'obbligazione principale e la correlativa rinuncia, da parte del garante, ad opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale a mente dell'art. 1945 c.c..
Ora, è vero che la Suprema Corte ha statuito più volte (da ultimo, Cass., sez. III, sentenza n. 15091/2021) come, in materia di contratto autonomo di garanzia l'assenza dell'accessorietà della garanzia possa derivarsi anche dal tenore dell'accordo ed a prescindere, quindi, dall'utilizzo di formule sacramentali, ma è
17 anche vero che, nel caso di specie, la disamina del contenuto delle clausole della garanzia sottoscritta lascia emergere, accanto al carattere "immediatamente, a semplice richiesta scritta" (alla voce “pagamento del fideiussore”), anche una serie di indicazioni che spingono a qualificare la fideiussione sottoscritta dagli appellanti come fideiussione pura e semplice, con conseguente possibilità per il garante di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, stante il carattere dell'accessorietà propria della fideiussione (si veda l'art. 6 del contratto di fideiussione del 13.07.2010 in cui è precisato che “il fideiussore è tenuto a corrispondere alla NC gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore”, ed ancora che
“l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine, si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”; si veda altresì l'art. 7 che richiama la riserva della banca della “facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente stabiliti”). D'altro canto, la Suprema
Corte (Cass. 9 agosto 2016, n. 16825 e Cass. 28 febbraio 2020, n. 5598), chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità o meno dell'art. 1957 c.c., ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c..
Ciò detto, la Corte, non condividendo la qualificazione data dal primo giudice alla fideiussione prestata dagli appellanti, da ritenersi invero come 'fideiussione' pura e semplice, è chiamata, dunque, a pronunciarsi anche sulle eccezioni afferenti al rapporto garantito (al di là di quelle – su cui la Corte si pronuncerà a seguire - relative alla sua inesistenza, nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa); dunque, nello specifico, sulle eccezioni relative alla
18 violazione delle prescrizioni in materia di trasparenza bancaria, all'indebito esercizio dello ius variandi, nonché quelle relative all'addebito di interessi ultralegali, spese, commissioni e valute non pattuite (secondo motivo di appello).
Si tratta, invero, di eccezioni formulate in modo generico, con una elencazione di
'invalidità' e con il mero richiamo a principi di diritto e pronunce giurisprudenziali: eccezioni prive di raccordo puntuale con il rapporto intercorso tra le parti, in sostanza, non 'calate' – per come già espresso dal primo giudice - nella realtà specifica, ovvero nel rapporto contrattuale de quo (di nessun pregio la riconducibilità, da parte appellante, della rinvenuta genericità della contestazione alla mancanza di documenti specifici, tenuto conto della esaustiva produzione documentale effettuata dall'Istituto di credito in sede di costituzione nel giudizio di opposizione).
D'altro canto, per quanto emerso dall'istruttoria, la Corte rileva che:
a) il tasso di interesse ultralegale risulta indicato all'interno della documentazione contrattuale prodotta dalla CP_5
b) quanto all'esercizio dello ius variandi – la cui pattuizione si desume facilmente dall'esame della documentazione prodotta dalla già nella fase CP_5
monitoria – non sono state provate dagli opponenti intervenute modifiche in senso peggiorativo delle condizioni applicate al conto corrente, essendosi gli stessi limitati a mere affermazioni di stile prive di qualsivoglia aderenza al caso concreto;
c) con riferimento all'asserita illegittima applicazione, da parte della del CP_5
c.d. “gioco delle valute fittizie” si rileva, innanzitutto, la genericità delle deduzioni, non avendo gli opponenti fatto riferimento ad alcuna annotazione specifica, né ad una precisa tipologia di operazioni, nè hanno indicato la diversa valuta ritenuta corretta;
19 d) le contestazioni in merito alle spese risultano tardive, oltrechè correttamente oggetto di espressa pattuizione.
Di nessun pregio la censura ad un ritenuto errato riparto dell'onere della prova effettuato dal primo giudice.
La NC opposta, odierna appellata, per come emerso dal fascicolo di primo grado, nel dare prova, nella sua veste di attore in senso sostanziale, della fonte negoziale del suo diritto e del relativo termine di scadenza, ha adempiuto correttamente all'onere della prova su di essa gravante.
La ha infatti prodotto: CP_5
- il contratto di conto corrente ordinario n.353234 del 30.04.2002 (doc. 2 all. fasc. monitorio e doc. C fasc. di primo grado di parte opposta) regolarmente sottoscritto;
- la lettera raccomandata a/r del 13.12.2013 indirizzata al debitore principale
[...]
con revoca delle linee di credito, recesso dal contratto di c/c ed CP_4 intimazione di pagamento dell'importo di € 177.990,10;
- la comunicazione, in pari data, di quanto sopra ai fideiussori con intimazione al pagamento dell'importo suindicato;
- il contratto di apertura di credito in conto corrente per € 170.000,00 del
23.04.2013 (doc. 4 all. fasc. monitorio);
- il contratto di apertura credito in conto corrente per € 5.000,00 sempre del
23.04.2013 (doc. 3 all. fasc. monitorio);
- gli estratti conto (perlopiù completi, solo in parte infatti, e comunque, prodotti da parte opponente);
- il contratto di fideiussione omnibus del 19.05.2005, poi modificato negli importi con contratti del 20.01.2006 e del 13.07.2010, regolarmente sottoscritti dagli
20 opponenti, con estensione della garanzia all'importo massimo di € 299.000,00
(doc. 1 all. fasc. monitorio).
A fronte di ciò parte opponente ha formulato eccezioni - per quanto sopra ampiamente argomentato, e per quanto si dirà con l'esame del terzo motivo di appello – assolutamente infondate.
Parte appellante ha supportato la propria domanda di nullità di alcune clausole del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative ex artt. 1418 e 1283 c.c.,
120 TUB e 644 c.p. (nello specifico, le clausole da cui emergerebbe l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e l'illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi), con i conteggi elaborati dal proprio CTP.
Le argomentazioni di parte appellante – che ripropone i contenuti della perizia di parte – non convincono la Corte per più ordini di ragioni.
Ed infatti si tratta di deduzioni e conteggi che non hanno tenuto conto, non solo, di quanto pattuito nel contratto di conto corrente in esame (quanto all'anatocismo, ad esempio, la Corte rileva come nell'art. 7 del contratto di conto corrente oggetto di causa sia riportata l'espressa pattuizione del regime di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in ottemperanza a quanto sancito dalla Delibera CICR del 9.2.2000), ma anche di quanto la sentenza della
Corte di Cassazione n.12965/2016 ha affermato, ovvero che fino al 01.01.2010, nei contratti bancari, per la verifica del rispetto del tasso soglia-usura, nel calcolo del TEG non va considerata la commissione di massimo scoperto (CMS).
Le Sezioni Unite, aderendo sul punto a quanto già espresso, con la sentenza
n.16303/2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di
21 massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati“.
Già solo per questo motivo le conclusioni a cui è giunta parte appellante nel giudizio di primo grado (irrilevante qualsiasi intervenuta variazione difensiva), non sono condivisibili dovendo farsi riferimento alla formula per il calcolo del
TEG indicata nelle “Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale
Medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla NC d'IA, ed essendosi, invece, il CTP di parte appellante, e dunque gli opponenti fin dal primo grado di giudizio, ingiustificatamente ed erroneamente discostati dalle Istruzioni diramate dalla NC d'IA per la determinazione del TEG (istruzioni che invece, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sono vincolanti e non possono essere disapplicate dalle parti o dal giudice con l'uso di formule matematiche diverse).
Senza contare la mancata e tempestiva produzione in atti da parte opponente dei
Decreti Ministeriali.
Ma vi è di più. Gli opponenti hanno richiamato, nelle loro contestazioni, il tasso soglia vigente “tempo per tempo” nel corso dello svolgimento del rapporto, e non già, il tasso soglia di riferimento al momento della stipula del contratto.
Con la sentenza n.24675 del 19 ottobre 2017 la Suprema Corte, a Sezioni Unite, definendo un lungo trascorso della giurisprudenza di legittimità sul punto sia in un senso (si cfr., ex plurimis Cass. n.602/2013; Cass. n.17150/2016; Cass.n. 9405
/2017), che in un altro (si cfr. Cass.n.26499/2009; Cass.n. 22204/2013;
22 Cass.n.801/2016) ha chiarito che “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Dunque, secondo il ragionamento della S.C., l'eccedenza della soglia corrente che si dovesse verificare durante il rapporto, non comporta, né, la nullità, né, l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi. Tanto meno può dirsi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo quanto concordato, indipendentemente dal fatto che detti interessi sarebbero risultati usurari. E, sebbene la decisione delle Sezioni Unite abbia avuto ad oggetto un contratto di mutuo, come ammesso dalla stessa Corte di legittimità, i principi ivi affermati possono trovare applicazione a tutti i contratti bancari che comportano il pagamento di interessi (si cfr. Cass. 19/07/2021, n. 20626). Infatti, sebbene la
Corte non approfondisca i motivi di questa estendibilità alle altre modalità di erogazione del credito, la formulazione estremamente ampia della norma d'interpretazione autentica di cui all'art.1 D.L. 394/2000 (“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo”) non dà spazio ad alcuna forma di discriminazione tra diverse forme di credito.
Gli appellanti hanno censurato poi la mancata ammissione di una CTU contabile da parte del primo giudice. La censura non è meritevole di accoglimento. Il giudice di primo grado, rispondendo alle richieste istruttorie delle parti, in merito alla richiesta di espletamento CTU contabile, si pronunciava, specificatamente,
23 con ordinanza del 24 marzo 2021, nei termini che seguono: “ritenuta la causa matura per la decisione, senza potersi accogliere la (rinnovata) richiesta di ctu contabile effettuata dagli opponenti,
pqm
trattiene la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
La valutazione operata dal primo giudice appare alla Corte corretta e non censurabile (circostanza che rende vana la reiterazione anche in appello della medesima istanza).
La mancata ammissione della CTU da parte del primo giudice ha infatti una motivazione logica che emerge proprio dalle su riportate argomentazioni in punto di diritto. Il giudice ha rilevato, da una parte, una carenza allegatoria e probatoria,
e dall'altra, ma ancor prima, il richiamo a principi di diritto non corretti perché non in linea con la normativa di riferimento e con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria, in materia. Una CTU si sarebbe mostrata, per quanto detto, da una parte, di natura esplorativa e dunque inammissibile, non potendo il consulente tecnico supplire alle carenze allegatorie e probatorie affidate dall'ordinamento all'iniziativa della parte, e dall'altra, sicuramente difforme dalla difesa di parte opponente, invocata dalla stessa a supporto della propria difesa, elaborata però in base ad erronei principi di diritto in materia. Il motivo di appello, pertanto, cui va ricollegata la domanda di rimessione in istruttoria della causa per espletamento in questa sede di CTU contabile, va rigettato.
Parimenti da rigettare la richiesta condanna della “al risarcimento del CP_5
danno da reato, nelle sue varie componenti di danno esistenziale, biologico e morale, nella misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge” (si veda pag.
33 atto di appello), e ciò, sia, per la mancanza di elementi a sostegno della dedotta usurarietà, sia, per la mancanza di prova del pregiudizio asseritamente subito, non essendo la documentazione fornita idonea a provare il detto, asserito, disagio psicologico patito.
24 Quanto alla invocata nullità della fideiussione per “violazione dell'art.2, comma
2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) per conformità delle prodotte fideiussioni allo schema ABI 2003”, la Corte rileva quanto segue.
Come è noto, la NC d'IA, con provvedimento n.55/2005, ha valutato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato. Al riguardo, si rileva che le Sezioni Unite con la sentenza n.
41994/2021 hanno espressamente evidenziato che "la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale" e hanno, nuovamente, ribadito che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust".
Ciò detto, nel caso di specie, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione de qua gravava, comunque, per quanto detto ed indipendentemente dal riferimento temporale, sugli opponenti, che avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza della stessa con la produzione, innanzitutto, del provvedimento n. 55/2005 della NC d'IA, e quindi del modello ABI censurato da NC d'IA e della fideiussione contestata.
25 Ma la prova dell'intesa illecita sopra citata non è stata fornita dagli opponenti.
E ciò perché la documentazione che avrebbe potuto far ritenere assolto l'onere in capo agli opponenti, o comunque che avrebbe consentito al giudice il vaglio della relativa eccezione, è stata prodotta in giudizio tardivamente, dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie. Ed infatti se l'eccezione di nullità è stata avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni (e poi in comparsa conclusionale), va da sé che la documentazione su cui parte appellante ha fondato la stessa, nella sua produzione tardiva, non ha permesso al giudice l'invocato 'rilievo d'ufficio'
(si vedano documenti prodotti in sede di deposito della comparsa conclusionale in primo grado, tra cui, lo stesso contratto di fideiussione omnibus, il provvedimento di NC d'IA n. 55/2005 ed il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003).
E la mancata, meglio, tardiva, produzione del provvedimento della NC
d'IA n.55/2005 – si precisa nel dare riscontro alle deduzioni sul punto degli appellanti - ha impedito l'utilizzo del detto documento anche come prova privilegiata (“…ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla NC d'IA (laddove prodotto)” (cfr sentenza Tribunale di Napoli
n.6478/2022).
In mancanza di ciò, la domanda di nullità della fideiussione omnibus de qua non può trovare accoglimento.
Senza contare – il richiamo è a quanto dedotto in sede di conclusionale dagli appellanti – che seppure ritenuta nulla la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c., con la conseguente ritenuta vigenza della detta norma, la decadenza ivi indicata, non potendo essere rilevata in via officiosa dal giudice, doveva essere comunque tempestivamente eccepita. Dunque, deve ritenersi che risulta senza dubbio tardiva l'eccezione relativa sollevata per la prima volta dal garante successivamente all'atto di citazione in opposizione. Tale soluzione interpretativa ha trovato il consenso anche della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che
26 “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”
(cfr Cass Civ, Sez III, 5.6.2012 n. 8989).
Quanto, da ultimo, alla qualifica di 'consumatore' in capo ad uno degli appellanti - deduzione invocata solo in sede di comparsa conclusionale - la Corte, come già anticipato, ne rileva la tardività e comunque la genericità, non risultando tale qualifica dagli atti, ovvero non risultando espressamente, per come indicato dall'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che il detto appellante abbia agito, sottoscrivendo la fideiussione, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta .
Alla luce di quanto ampiamente argomentato, non sussistono margini per l'accoglimento dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dagli appellanti il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
27 la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti a rimborsare a parte appellata le spese del grado che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3. dichiara che parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07.03.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Con vittoria di spese, e compensi di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria, ed oltre spese di CTU.