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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NI De CO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6538/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1 CE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 19/06/2025 proponeva ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art.445 bis c.p.c. chiedendo, previo espletamento di CTU medico legale, il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento, negata in sede di revisione, e condannare l al pagamento delle spese processuali. CP_1
Integrato il contraddittorio, l concludeva per il rigetto del ricorso rilevando che “ parte CP_1 ricorrente aveva già presentato ricorso (avverso il medesimo verbale sanitario che qui si impugna) recante n. rgl 2436/25. Il detto procedimento si è concluso con sentenza che ne dichiarava
l'improcedibilità per notifica oltre il termine perentorio (all. 2). Pertanto, considerato che la fase ATP si
è ormai conclusa seppur con una sentenza di improcedibilità, si chiede che l'odierno ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto proposto erroneamente ai sensi dell'art. 445 bis cpc e non nelle forme ordinaria”.
pagina 1 di 3 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
1) Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dall , è infondata. CP_1
Infatti, il giudizio n.2436/2025 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo verbale sanitario oggetto del presente procedimento, è stato definito con sentenza di improcedibilità, per omessa notifica del ricorso introduttivo.
Non essendovi stata pronuncia nel merito, legittimamente il ricorrente ha proposto, nei termini di legge, un nuovo procedimento ex art.445 bis c.p.c..
2) Parte ricorrente ha promosso innanzi all'intestato Tribunale un primo procedimento per ATPO iscritto al n. 7012/2023 R.G.L. per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento della indennità di accompagnamento, negato in via amministrativa.
In data 7.2.2025, pendente il detto procedimento, l'istituto ha sottoposto la ricorrente a visita di revisione, confermando in tale sede il giudizio precedentemente espresso relativo alla insussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento.
Sulla scorta di detto verbale la ricorrente ha promosso in data 19.6.2025 il presente procedimento per l'accertamento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento ritenendo anche detto verbale di tenore negativo.
Tanto premesso deve rilevarsi che nelle more si è concluso il giudizio n. 7012/2023 R.G.L. con l'emissione del decreto del 16.4.2025, che ha omologato l'accertamento riconoscendo il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Nel merito, deve essere pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Orbene, risulta dagli atti di causa che con l'emissione del decreto di omologa intervenuta nel giudizio n. 7012/2023 R.G.L. l'iniziale contrasto tra le parti è dunque venuto meno in corso di giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve invero, ritenersi che sussistano adeguate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va opportunamente premesso che, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice deve accertare sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, pagina 2 di 3 l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario (Cass. sent.
n. 8932 del 05/05/2015).
Fatta questa premessa, si osserva che, ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui
“Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto
l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Nella fattispecie il verbale di revisione, impugnato in questa sede, ha semplicemente confermato quanto accertato nel precedente verbale in ordine alla insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
In buona sostanza la revisione non ha riguardato l'accompagnamento, non essendo stato tale beneficio riconosciuto dal precedente verbale.
Per le ragioni sopra esposte deve dubitarsi che l'azione proposta potesse superare il vaglio della proponibilità, sicché la parte ricorrente non può essere riconosciuta vittoriosa ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_1 dell'espletamento della CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 19/06/2025 , nella causa iscritta al n. 6538 /2025 R.G.A.C. così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al CTU;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Foggia, 03/10/2025
Il Giudice
NI De CO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NI De CO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6538/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1 CE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 19/06/2025 proponeva ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art.445 bis c.p.c. chiedendo, previo espletamento di CTU medico legale, il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento, negata in sede di revisione, e condannare l al pagamento delle spese processuali. CP_1
Integrato il contraddittorio, l concludeva per il rigetto del ricorso rilevando che “ parte CP_1 ricorrente aveva già presentato ricorso (avverso il medesimo verbale sanitario che qui si impugna) recante n. rgl 2436/25. Il detto procedimento si è concluso con sentenza che ne dichiarava
l'improcedibilità per notifica oltre il termine perentorio (all. 2). Pertanto, considerato che la fase ATP si
è ormai conclusa seppur con una sentenza di improcedibilità, si chiede che l'odierno ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto proposto erroneamente ai sensi dell'art. 445 bis cpc e non nelle forme ordinaria”.
pagina 1 di 3 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
1) Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dall , è infondata. CP_1
Infatti, il giudizio n.2436/2025 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo verbale sanitario oggetto del presente procedimento, è stato definito con sentenza di improcedibilità, per omessa notifica del ricorso introduttivo.
Non essendovi stata pronuncia nel merito, legittimamente il ricorrente ha proposto, nei termini di legge, un nuovo procedimento ex art.445 bis c.p.c..
2) Parte ricorrente ha promosso innanzi all'intestato Tribunale un primo procedimento per ATPO iscritto al n. 7012/2023 R.G.L. per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento della indennità di accompagnamento, negato in via amministrativa.
In data 7.2.2025, pendente il detto procedimento, l'istituto ha sottoposto la ricorrente a visita di revisione, confermando in tale sede il giudizio precedentemente espresso relativo alla insussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento.
Sulla scorta di detto verbale la ricorrente ha promosso in data 19.6.2025 il presente procedimento per l'accertamento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento ritenendo anche detto verbale di tenore negativo.
Tanto premesso deve rilevarsi che nelle more si è concluso il giudizio n. 7012/2023 R.G.L. con l'emissione del decreto del 16.4.2025, che ha omologato l'accertamento riconoscendo il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Nel merito, deve essere pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Orbene, risulta dagli atti di causa che con l'emissione del decreto di omologa intervenuta nel giudizio n. 7012/2023 R.G.L. l'iniziale contrasto tra le parti è dunque venuto meno in corso di giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve invero, ritenersi che sussistano adeguate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va opportunamente premesso che, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice deve accertare sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, pagina 2 di 3 l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario (Cass. sent.
n. 8932 del 05/05/2015).
Fatta questa premessa, si osserva che, ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui
“Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto
l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Nella fattispecie il verbale di revisione, impugnato in questa sede, ha semplicemente confermato quanto accertato nel precedente verbale in ordine alla insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
In buona sostanza la revisione non ha riguardato l'accompagnamento, non essendo stato tale beneficio riconosciuto dal precedente verbale.
Per le ragioni sopra esposte deve dubitarsi che l'azione proposta potesse superare il vaglio della proponibilità, sicché la parte ricorrente non può essere riconosciuta vittoriosa ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_1 dell'espletamento della CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 19/06/2025 , nella causa iscritta al n. 6538 /2025 R.G.A.C. così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al CTU;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Foggia, 03/10/2025
Il Giudice
NI De CO
pagina 3 di 3