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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16199/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. PANERAI ILARIA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
[...]
, con l'Avvocatura dello Stato di Controparte_1 CP_1
resistente
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, e e la nullità e/o l'annullamento del provvedimento impugnato emesso dalla
di il 16.09.2 t. 0177130 Cat. A12/2024, ed il richiamato parere della CP_1 CP_1 on oriale di del 09.09.2024, entrambi notificati al ricorrente il CP_1
24.10.2024 (All. 1) contenen tto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ex art. 19 c.
1.1 e 1.2 D. Lvo 286/98 presentata il 28.06.2023, e di ogni atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o pre e se sconosciuto e per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del Sig. al riconoscimento Parte_1 della protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 e nte ordinare alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile in lavoro ovvero, in subordine, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno che sarà ritenuto di giustizia”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Spese vinte”.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 18.11.2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ne provvedimento emesso in data il 16.09.2024, dal Questore della Provincia di notificatogli il CP_1
24.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che il richiedente ha dichiarato di aver fatto ingresso in Italia nell'ottobre 2018, soggiornando senza aver segnalato la propria presenza per quattro anni, la quale è emersa solo grazie agli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine nell'ambito di un servizio straordinario volto al contrasto del fenomeno criminale allo sfruttamento di manodopera clandestina. Il richiedente ha dunque soggiornato irregolarmente sino alla presentazione dell'istanza de qua. A livello istruttorio il richiedente ha allegato alla domanda solo documentazione relativa all'ospitalità e un'attestazione ed iscrizione a corso di italiano L2 del 14 marzo 2023 rilasciato da
“La Bottega delle Lingue Cooperativa” di Prato. Non emergono dunque elementi di radicamento sul territorio né risultano esserci legami personali rilevanti sul territorio;
a quest'ultimo proposito occorre, peraltro, evidenziare come lo stesso richiedente, nell'allegato integrativo all'istanza, abbia dichiarato di avere tutti i familiari nel Paese di origine”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale e l'attività lavorativa intrapresa in via continuativa.
1.3. In data 20 novembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il riget dice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato, con l'ausilio dell'interprete, all'udienza del 26 marzo 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo: “ADR: sto studiando l'italiano ma so ancora poche parole;
lo studio in autonomia, non seguo le lezioni in una scuola. Ogni tanto esco con alcuni amici sempre cinesi, a volte con conoscenti italiani ADR: sto lavorando a Crevalcore presso la ditta Novamec che è di un mio connazionale. E' una ditta metalmeccanica ed io sono l'addetto al controllo dei materiali importati. Sono assunto con contratto part-time a tempo indeterminato, lavoro dal lunedì a venerdì, dalle ore 14:00 fino alle 20:00. Guadagno intorno ai 900,00 euro al
Pag. 2 di 8 mese. ADR: io sono entrato in Italia nel 2018 e fino al controllo ispettivo in ditta nel 2022 ho lavorato senza avere un regolare permesso di soggiorno e sempre per quella stessa ditta. Non sapevo di dover regolarizzare la mia posizione, non ho ricevuto provvedimenti espulsione dal territorio italiano. Dormivo anche in un appartamento di proprietà del datore di lavoro nelle vicinanze della sede di lavoro. Il passaporto l'ho consegnato alla Questura di quando sono stato foto- CP_1 segnalato dopo il controllo nella ditta di lavoro, poi però non ho dato seguito alla convocazione sempre presso la Questura di del febbraio 2023 per la formalizzazione della richiesta di CP_1 protezione internazionale perché prima ho depositato domanda di protezione speciale. I miei connazionali mi riferivano che al tempo, nel 2018, sarei stato arrestato se fossi tornato nel mio paese e quindi non ho fatto richiesta di asilo per tale motivo. Non sono mai tornato in Cina dal 2018. ADR: sto bene in salute. ADR: dal mese di novembre del 2024 abito in una casa sempre vicina alla ditta dove lavoro con altri tre miei connazionali che sono tutti anche miei colleghi di lavoro. Uno solo di questi colleghi è il conduttore dell'immobile dove abito e mi ha anche rilasciato la dichiarazione di ospitalità, consegnata al Comune di Crevalcore. Io con la sola ricevuta cartacea del permesso non posso stipulare alcun contratto di affitto. Io non pago nulla per l'affitto, né per il cibo né per le utenze, tra noi cinesi si fa così, c'è questa usanza. AD: I proprietari della casa dove abita sono italiani dal contratto che mi sta esibendo ora? R: io do 100,00 euro al mese circa per le utenze, è una somma forfettaria al conduttore quale rimborso spese. ADR: non ho familiari o parenti qui in Italia. ADR: in Cina vivono mia moglie, e mio figlio di 21 anni. Sono in contatto telefonico con loro, invio denaro alla mia famiglia o meglio non ho un conto corrente sempre perché ho solo la ricevuta cartacea del permesso. Tramite il mio datore di lavoro invio soldi alla mia famiglia, tra i 300,00 e i 400,00 euro al mese, ma non tutti i mesi. So che lui spedisce il denaro tramite un'applicazione del suo telefono. ADR: il mio datore di lavoro non prende i soldi che spedisce alla mia famiglia dal mio stipendio sono io che glieli do in mano e decido io la somma e non ogni mese;
Mia moglie lavora è commessa in un negozio, mio figlio lavora come operaio. Loro vivono nel nord del Paese nella provincia di Hebei. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere, grazie”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pag. 3 di 8 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal fatto che la Questura ha ricevuto la domanda amministrativa e l'ha trasmessa alla Commissione territoriale per il parere;
parere, quest'ultimo, nel quale risulta comunque che la presentazione della domanda de qua da parte dell'istante è avvenuta in data antecedente all'11.3.23, data di entrata in vigore del citato D.L.20/23). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda (e che nel parere si dà atto che la formalizzazione è antecedente), se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
Pag. 4 di 8 "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no Per_2 reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in th,,e course of their working lives
Pag. 5 di 8 that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio e fattivo percorso di integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. parere della Commissione Territoriale di Bologna), sta svolgendo regolare attività lavorativa, percependo discreti guadagni. E' stato assunto sin dall'8.8.2023 con contratto part-time a tempo indeterminato con la mansione di tornitore di metalli presso la ditta NOVAMEC con sede a Crevalcore, in provincia di (v. docc.
3-5 ultima nota difensiva in atti: CP_1 copia contratto di lavoro a tempo indeterminato, copia Unilav del 07.08.2023 e CUD 2025), ossia presso la stessa ditta per la quale ha sempre lavorato sin dal suo ingresso in Italia e nella quale era stato rinvenuto privo di regolari documenti di soggiorno (e perciò denunciato unitamente al datore di lavoro rispettivamente ex art. 10 bis TUI e art. 12 comma 5 TUI durante un controllo delle forze dell'ordine a ciò deputate nei locali dell'azienda). Sul punto, preme evidenziare come il ricorrente, comunque, dopo tale episodio abbia prontamente tentato di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia non solo a mezzo della domanda di protezione speciale in oggetto ma anche della presentazione della domanda di protezione internazionale, poi, di fatto, quest'ultima, non più coltivata (v. parere CT sul punto). Quanto, poi, alla situazione alloggiativa, il ricorrente ha chiarito in sede giudiziale e documentato (v. doc. 6: documentazione abitativa aggiornata come da ultima nota difensiva in atti) di risiedere in un alloggio di cui è conduttore un connazionale regolare sul territorio nelle vicinanze della ditta in cui presta lavoro.
Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da diversi anni (quanto meno dal 2022, anno del foto-segnalamento all'esito dei sopracitati accertamenti di Polizia Giudiziaria), ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Pur non avendo relazioni familiari in Italia, come riportato nel parere della Ct di Bologna, il ricorrente, comunque, non ha più fatto ritorno nel proprio paese d'origine e i legami con la propria famiglia d'origine, ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti.
Né l'integrazione del ricorrente potrebbe risultare meno effettiva solo per la scarsa padronanza della lingua italiana (v. verbale d'udienza), dovendo, comunque, considerare tutti i superiori elementi (contratto a tempo indeterminato, reddito attuale disponibilità di un'abitazione al di fuori del sistema dell'accoglienza) e la loro doverosa complessiva valutazione in forza delle citate pronunce giurisprudenziali.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove
Pag. 6 di 8 detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_3 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 7 di 8 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16199/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. PANERAI ILARIA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
[...]
, con l'Avvocatura dello Stato di Controparte_1 CP_1
resistente
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, e e la nullità e/o l'annullamento del provvedimento impugnato emesso dalla
di il 16.09.2 t. 0177130 Cat. A12/2024, ed il richiamato parere della CP_1 CP_1 on oriale di del 09.09.2024, entrambi notificati al ricorrente il CP_1
24.10.2024 (All. 1) contenen tto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ex art. 19 c.
1.1 e 1.2 D. Lvo 286/98 presentata il 28.06.2023, e di ogni atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o pre e se sconosciuto e per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del Sig. al riconoscimento Parte_1 della protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 e nte ordinare alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile in lavoro ovvero, in subordine, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno che sarà ritenuto di giustizia”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Spese vinte”.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 18.11.2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ne provvedimento emesso in data il 16.09.2024, dal Questore della Provincia di notificatogli il CP_1
24.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che il richiedente ha dichiarato di aver fatto ingresso in Italia nell'ottobre 2018, soggiornando senza aver segnalato la propria presenza per quattro anni, la quale è emersa solo grazie agli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine nell'ambito di un servizio straordinario volto al contrasto del fenomeno criminale allo sfruttamento di manodopera clandestina. Il richiedente ha dunque soggiornato irregolarmente sino alla presentazione dell'istanza de qua. A livello istruttorio il richiedente ha allegato alla domanda solo documentazione relativa all'ospitalità e un'attestazione ed iscrizione a corso di italiano L2 del 14 marzo 2023 rilasciato da
“La Bottega delle Lingue Cooperativa” di Prato. Non emergono dunque elementi di radicamento sul territorio né risultano esserci legami personali rilevanti sul territorio;
a quest'ultimo proposito occorre, peraltro, evidenziare come lo stesso richiedente, nell'allegato integrativo all'istanza, abbia dichiarato di avere tutti i familiari nel Paese di origine”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale e l'attività lavorativa intrapresa in via continuativa.
1.3. In data 20 novembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il riget dice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato, con l'ausilio dell'interprete, all'udienza del 26 marzo 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo: “ADR: sto studiando l'italiano ma so ancora poche parole;
lo studio in autonomia, non seguo le lezioni in una scuola. Ogni tanto esco con alcuni amici sempre cinesi, a volte con conoscenti italiani ADR: sto lavorando a Crevalcore presso la ditta Novamec che è di un mio connazionale. E' una ditta metalmeccanica ed io sono l'addetto al controllo dei materiali importati. Sono assunto con contratto part-time a tempo indeterminato, lavoro dal lunedì a venerdì, dalle ore 14:00 fino alle 20:00. Guadagno intorno ai 900,00 euro al
Pag. 2 di 8 mese. ADR: io sono entrato in Italia nel 2018 e fino al controllo ispettivo in ditta nel 2022 ho lavorato senza avere un regolare permesso di soggiorno e sempre per quella stessa ditta. Non sapevo di dover regolarizzare la mia posizione, non ho ricevuto provvedimenti espulsione dal territorio italiano. Dormivo anche in un appartamento di proprietà del datore di lavoro nelle vicinanze della sede di lavoro. Il passaporto l'ho consegnato alla Questura di quando sono stato foto- CP_1 segnalato dopo il controllo nella ditta di lavoro, poi però non ho dato seguito alla convocazione sempre presso la Questura di del febbraio 2023 per la formalizzazione della richiesta di CP_1 protezione internazionale perché prima ho depositato domanda di protezione speciale. I miei connazionali mi riferivano che al tempo, nel 2018, sarei stato arrestato se fossi tornato nel mio paese e quindi non ho fatto richiesta di asilo per tale motivo. Non sono mai tornato in Cina dal 2018. ADR: sto bene in salute. ADR: dal mese di novembre del 2024 abito in una casa sempre vicina alla ditta dove lavoro con altri tre miei connazionali che sono tutti anche miei colleghi di lavoro. Uno solo di questi colleghi è il conduttore dell'immobile dove abito e mi ha anche rilasciato la dichiarazione di ospitalità, consegnata al Comune di Crevalcore. Io con la sola ricevuta cartacea del permesso non posso stipulare alcun contratto di affitto. Io non pago nulla per l'affitto, né per il cibo né per le utenze, tra noi cinesi si fa così, c'è questa usanza. AD: I proprietari della casa dove abita sono italiani dal contratto che mi sta esibendo ora? R: io do 100,00 euro al mese circa per le utenze, è una somma forfettaria al conduttore quale rimborso spese. ADR: non ho familiari o parenti qui in Italia. ADR: in Cina vivono mia moglie, e mio figlio di 21 anni. Sono in contatto telefonico con loro, invio denaro alla mia famiglia o meglio non ho un conto corrente sempre perché ho solo la ricevuta cartacea del permesso. Tramite il mio datore di lavoro invio soldi alla mia famiglia, tra i 300,00 e i 400,00 euro al mese, ma non tutti i mesi. So che lui spedisce il denaro tramite un'applicazione del suo telefono. ADR: il mio datore di lavoro non prende i soldi che spedisce alla mia famiglia dal mio stipendio sono io che glieli do in mano e decido io la somma e non ogni mese;
Mia moglie lavora è commessa in un negozio, mio figlio lavora come operaio. Loro vivono nel nord del Paese nella provincia di Hebei. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere, grazie”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pag. 3 di 8 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal fatto che la Questura ha ricevuto la domanda amministrativa e l'ha trasmessa alla Commissione territoriale per il parere;
parere, quest'ultimo, nel quale risulta comunque che la presentazione della domanda de qua da parte dell'istante è avvenuta in data antecedente all'11.3.23, data di entrata in vigore del citato D.L.20/23). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda (e che nel parere si dà atto che la formalizzazione è antecedente), se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
Pag. 4 di 8 "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no Per_2 reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in th,,e course of their working lives
Pag. 5 di 8 that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio e fattivo percorso di integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. parere della Commissione Territoriale di Bologna), sta svolgendo regolare attività lavorativa, percependo discreti guadagni. E' stato assunto sin dall'8.8.2023 con contratto part-time a tempo indeterminato con la mansione di tornitore di metalli presso la ditta NOVAMEC con sede a Crevalcore, in provincia di (v. docc.
3-5 ultima nota difensiva in atti: CP_1 copia contratto di lavoro a tempo indeterminato, copia Unilav del 07.08.2023 e CUD 2025), ossia presso la stessa ditta per la quale ha sempre lavorato sin dal suo ingresso in Italia e nella quale era stato rinvenuto privo di regolari documenti di soggiorno (e perciò denunciato unitamente al datore di lavoro rispettivamente ex art. 10 bis TUI e art. 12 comma 5 TUI durante un controllo delle forze dell'ordine a ciò deputate nei locali dell'azienda). Sul punto, preme evidenziare come il ricorrente, comunque, dopo tale episodio abbia prontamente tentato di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia non solo a mezzo della domanda di protezione speciale in oggetto ma anche della presentazione della domanda di protezione internazionale, poi, di fatto, quest'ultima, non più coltivata (v. parere CT sul punto). Quanto, poi, alla situazione alloggiativa, il ricorrente ha chiarito in sede giudiziale e documentato (v. doc. 6: documentazione abitativa aggiornata come da ultima nota difensiva in atti) di risiedere in un alloggio di cui è conduttore un connazionale regolare sul territorio nelle vicinanze della ditta in cui presta lavoro.
Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da diversi anni (quanto meno dal 2022, anno del foto-segnalamento all'esito dei sopracitati accertamenti di Polizia Giudiziaria), ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Pur non avendo relazioni familiari in Italia, come riportato nel parere della Ct di Bologna, il ricorrente, comunque, non ha più fatto ritorno nel proprio paese d'origine e i legami con la propria famiglia d'origine, ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti.
Né l'integrazione del ricorrente potrebbe risultare meno effettiva solo per la scarsa padronanza della lingua italiana (v. verbale d'udienza), dovendo, comunque, considerare tutti i superiori elementi (contratto a tempo indeterminato, reddito attuale disponibilità di un'abitazione al di fuori del sistema dell'accoglienza) e la loro doverosa complessiva valutazione in forza delle citate pronunce giurisprudenziali.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove
Pag. 6 di 8 detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_3 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 7 di 8 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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