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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5654/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
PALERMO Controparte_1
alle ore 11 è presente l'avv. PATTI DARIO per parte ricorrente . Nessuno è presente per parte resistente
L'avv. Patti chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa NT Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5654 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n proprio e nella qualità di legale rapp.te di Parte_2 Pt_1
, con l'avv. PATTI DARIO
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, con il dott. Controparte_2
LE UC
- resistente -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l' ordinanza ingiunzione n. 23/0990 n. prot. 32646.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, che liquida in € 3.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2024, parte ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione notificata a mezzo del messo comunale in data 13.03.2024 n. 23/0990 n. prot.
32646, del 6 dicembre 2023, che quantifica in complessivi € 28.822,10 l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta per l'asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito L. n. 73/2002, e succ. modif., come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. N.151/2015, avendo la società “impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”.
L' si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
La causa, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare secondo un consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che "il processo verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da pubblico ufficiale è espressione di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, conferito dalla legge al pubblico ufficiale;
pertanto, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti del pubblico ufficiale attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché, ovviamente, alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni)" (Cass. n. 19833 del 30 dicembre 2003).
Tuttavia, i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi … non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti. Ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. civ. Sez. lavoro, 09-07-
2002, n. 9963).
Era, pertanto, onere dell' allegare e provare i fatti addebitati Controparte_1
all'opponente, ovvero in primis l'impiego irregolare di lavoratori (nel caso di specie dei sigg.ri e ). Persona_1 Persona_2
Orbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto dall'amministrazione convenuta dichiarata decaduta dalla prova con ordinanza del 21.02.2025.
Questi i fatti rappresentati dal ricorrente.
Durante l'accesso ispettivo i carabinieri reperivano all'interno del luogo di lavoro della società (medesimo della società GENAVIA srl) l'allora amministratore della EN Pt_1 sig nonché il sig. , nato in [...] il Parte_2 Persona_1
28.05.1999 ed il sig. , nato in [...] il [...], nonché altri lavoratori. Persona_2
Il sig. ed il sig. però venivano ritenuti lavoratori in nero e venivano identificati Per_1 Per_2
Part come se fossero entrambi in servizio sia per la soc. e al contempo per la soc. EN SR
(società sanzionata con diverso verbale ispettivo ma per i medesimi dipendenti). Part Nel verbale redatto durante l'accesso nella sede di lavoro della soc. gli Ispettori hanno così testualmente riportato: …. “hanno provveduto ad identificare i dipendenti presenti sul posto delle seguenti società: 1) EN SR, in totale 1 persona presente (escussa in merito al costituito rapporto di lavoro) risultata assunta contra legem, trovata in abiti da lavoro
(pettorina catarifrangente di colore verde recante la scritta GENAVIA) intenta a svolgere la propria mansione (catering e consegna alimenti bevande agli aeromobili stazionanti nelle piazzole di sosta), meglio identificata nella sezione I del presente verbale”. 2) “ Pt_1
, in totale 1 persona presente (escussa in merito al costituito rapporto di lavoro)
[...]
risultata assunta contra legem, trovata in abiti da lavoro (pettorina catarifrangente di Parte colore verde recante la scritta ) intenta a svolgere la propria mansione (catering e consegna alimenti bevande agli aeromobili stazionanti nelle piazzole di sosta), meglio identificata nella sezione I del presente verbale”).
Il giorno successivo all'ispezione e, precisamente in data 21.12.2018, la società per il Pt_1
tramite del proprio consulente, faceva pervenire all'Ispettorato del lavoro Regionale di
Palermo la documentazione comprovante il regolare impiego del lavoratore sig. Per_2
, nato in [...] il [...], con contratto di prestazione occasionale stipulato in
[...]
data 11.09.2018 ed evidenziando, altresì, che il sig. , nato in Persona_1
Romania il 28.05.1999 non era un lavoratore della bensì della società GENAVIA SR Pt_1
e che si trovava in quel luogo di lavoro per esigenze simili, ma legate al proprio rapporto di lavoro con la EN.
Nonostante tali dichiarazioni, supportate da idonea documentazione, veniva notificato alla società oggi ricorrente il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019-143741-
PCON-1 del 17.10.2019 relativo all'accesso effettuato in data 20.12.2018, con il quale inspiegabilmente venivano irrogate nei confronti della società le sanzioni previste Pt_1
per l'impiego di n.2 lavoratori in nero, per un importo complessivo di € 24.000,00. Part Il verbale unico di accertamento notificato a riportava testualmente: “IRREGOLARITA' ACCERTATE. Dagli accertamenti effettuati, dalle dichiarazioni acquisite, nonché dalla documentazione esaminata è emerso che la società “ ha irregolarmente occupato, Pt_1
in nero e senza la prevista comunicazione di assunzione preventiva, i lavoratori:
1) , nato in [...] il [...]. Quest'ultimo è stato occupato Persona_1
in carenza di copertura previdenziale ed assicurativa dal 26.09.2018 al 20.12.2018, quale addetto al servizio catering agli aeromobili, esercitando attività lavorativa di 7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana.
2) , nato in [...] il [...]. Quest'ultimo è stato occupato in carenza Persona_2
di copertura previdenziale ed assicurativa dal 11.06.2018 al 15.09.2018, quale addetto al servizio catering agli aeromobili, esercitando attività lavorativa di 7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana”.
Riguardo la posizione dei lavoratori e , si procede Persona_1 Persona_2
con la sanzione amministrativa (c.d. Maxi – Sanzione) indicata nell'apposita sezione a seguire, con procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 Dlgs 124/2004, atteso che i giorni di irregolare occupazione sono superiori a 60 per il lavoratore e inferiore a Persona_2
30 per il lavoratore .”. Persona_3
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince che l'assunzione del sig. Per_2
sia stata antecedente rispetto alla data dell'accesso ispettivo del 20.12.2018 e che solo il sig. stava svolgendo la propria opera lavorativa in favore della e non anche il Per_2 Pt_1
sig. e che, pertanto, l'applicazione della sanzione prevista per un lavoratore in nero Per_1
non andrebbe di certo applicata per entrambe le persone identificate dagli ispettori all'interno dell'Hangar ma, semmai, solamente per una di esse ed in ogni caso lo stesso risulta regolarmente assunto con contratto di prestazione occasionale. Per_2
In assenza di qualsiasi ulteriore prova che era onere del convenuto fornire sul punto, la pretesa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza-ingiunzione opposta non può che ritenersi ingiustificata.
L' ordinanza-ingiunzione opposta va, quindi, annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 23/10/2025 Il Giudice Onorario
NT Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5654/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
PALERMO Controparte_1
alle ore 11 è presente l'avv. PATTI DARIO per parte ricorrente . Nessuno è presente per parte resistente
L'avv. Patti chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa NT Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5654 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n proprio e nella qualità di legale rapp.te di Parte_2 Pt_1
, con l'avv. PATTI DARIO
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, con il dott. Controparte_2
LE UC
- resistente -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l' ordinanza ingiunzione n. 23/0990 n. prot. 32646.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, che liquida in € 3.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2024, parte ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione notificata a mezzo del messo comunale in data 13.03.2024 n. 23/0990 n. prot.
32646, del 6 dicembre 2023, che quantifica in complessivi € 28.822,10 l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta per l'asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito L. n. 73/2002, e succ. modif., come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. N.151/2015, avendo la società “impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”.
L' si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
La causa, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare secondo un consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che "il processo verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da pubblico ufficiale è espressione di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, conferito dalla legge al pubblico ufficiale;
pertanto, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti del pubblico ufficiale attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché, ovviamente, alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni)" (Cass. n. 19833 del 30 dicembre 2003).
Tuttavia, i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi … non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti. Ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. civ. Sez. lavoro, 09-07-
2002, n. 9963).
Era, pertanto, onere dell' allegare e provare i fatti addebitati Controparte_1
all'opponente, ovvero in primis l'impiego irregolare di lavoratori (nel caso di specie dei sigg.ri e ). Persona_1 Persona_2
Orbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto dall'amministrazione convenuta dichiarata decaduta dalla prova con ordinanza del 21.02.2025.
Questi i fatti rappresentati dal ricorrente.
Durante l'accesso ispettivo i carabinieri reperivano all'interno del luogo di lavoro della società (medesimo della società GENAVIA srl) l'allora amministratore della EN Pt_1 sig nonché il sig. , nato in [...] il Parte_2 Persona_1
28.05.1999 ed il sig. , nato in [...] il [...], nonché altri lavoratori. Persona_2
Il sig. ed il sig. però venivano ritenuti lavoratori in nero e venivano identificati Per_1 Per_2
Part come se fossero entrambi in servizio sia per la soc. e al contempo per la soc. EN SR
(società sanzionata con diverso verbale ispettivo ma per i medesimi dipendenti). Part Nel verbale redatto durante l'accesso nella sede di lavoro della soc. gli Ispettori hanno così testualmente riportato: …. “hanno provveduto ad identificare i dipendenti presenti sul posto delle seguenti società: 1) EN SR, in totale 1 persona presente (escussa in merito al costituito rapporto di lavoro) risultata assunta contra legem, trovata in abiti da lavoro
(pettorina catarifrangente di colore verde recante la scritta GENAVIA) intenta a svolgere la propria mansione (catering e consegna alimenti bevande agli aeromobili stazionanti nelle piazzole di sosta), meglio identificata nella sezione I del presente verbale”. 2) “ Pt_1
, in totale 1 persona presente (escussa in merito al costituito rapporto di lavoro)
[...]
risultata assunta contra legem, trovata in abiti da lavoro (pettorina catarifrangente di Parte colore verde recante la scritta ) intenta a svolgere la propria mansione (catering e consegna alimenti bevande agli aeromobili stazionanti nelle piazzole di sosta), meglio identificata nella sezione I del presente verbale”).
Il giorno successivo all'ispezione e, precisamente in data 21.12.2018, la società per il Pt_1
tramite del proprio consulente, faceva pervenire all'Ispettorato del lavoro Regionale di
Palermo la documentazione comprovante il regolare impiego del lavoratore sig. Per_2
, nato in [...] il [...], con contratto di prestazione occasionale stipulato in
[...]
data 11.09.2018 ed evidenziando, altresì, che il sig. , nato in Persona_1
Romania il 28.05.1999 non era un lavoratore della bensì della società GENAVIA SR Pt_1
e che si trovava in quel luogo di lavoro per esigenze simili, ma legate al proprio rapporto di lavoro con la EN.
Nonostante tali dichiarazioni, supportate da idonea documentazione, veniva notificato alla società oggi ricorrente il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019-143741-
PCON-1 del 17.10.2019 relativo all'accesso effettuato in data 20.12.2018, con il quale inspiegabilmente venivano irrogate nei confronti della società le sanzioni previste Pt_1
per l'impiego di n.2 lavoratori in nero, per un importo complessivo di € 24.000,00. Part Il verbale unico di accertamento notificato a riportava testualmente: “IRREGOLARITA' ACCERTATE. Dagli accertamenti effettuati, dalle dichiarazioni acquisite, nonché dalla documentazione esaminata è emerso che la società “ ha irregolarmente occupato, Pt_1
in nero e senza la prevista comunicazione di assunzione preventiva, i lavoratori:
1) , nato in [...] il [...]. Quest'ultimo è stato occupato Persona_1
in carenza di copertura previdenziale ed assicurativa dal 26.09.2018 al 20.12.2018, quale addetto al servizio catering agli aeromobili, esercitando attività lavorativa di 7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana.
2) , nato in [...] il [...]. Quest'ultimo è stato occupato in carenza Persona_2
di copertura previdenziale ed assicurativa dal 11.06.2018 al 15.09.2018, quale addetto al servizio catering agli aeromobili, esercitando attività lavorativa di 7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana”.
Riguardo la posizione dei lavoratori e , si procede Persona_1 Persona_2
con la sanzione amministrativa (c.d. Maxi – Sanzione) indicata nell'apposita sezione a seguire, con procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 Dlgs 124/2004, atteso che i giorni di irregolare occupazione sono superiori a 60 per il lavoratore e inferiore a Persona_2
30 per il lavoratore .”. Persona_3
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince che l'assunzione del sig. Per_2
sia stata antecedente rispetto alla data dell'accesso ispettivo del 20.12.2018 e che solo il sig. stava svolgendo la propria opera lavorativa in favore della e non anche il Per_2 Pt_1
sig. e che, pertanto, l'applicazione della sanzione prevista per un lavoratore in nero Per_1
non andrebbe di certo applicata per entrambe le persone identificate dagli ispettori all'interno dell'Hangar ma, semmai, solamente per una di esse ed in ogni caso lo stesso risulta regolarmente assunto con contratto di prestazione occasionale. Per_2
In assenza di qualsiasi ulteriore prova che era onere del convenuto fornire sul punto, la pretesa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza-ingiunzione opposta non può che ritenersi ingiustificata.
L' ordinanza-ingiunzione opposta va, quindi, annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 23/10/2025 Il Giudice Onorario
NT Di Maio