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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 27/01/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1100/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12170/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: "contrariis reiectis, eccezione e deduzione voglia annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui Roma Capitale:
−considera quale superficie assoggettabile alla Ta.Ri. ed alla TEFA il 100 per cento della superficie catastale in luogo dell'80 per cento della stessa, come previsto dallo stesso Regolamento Ta.Ri. comunale al fine di individuare ai fini dell'accertamento la superficie calpestabile da tassare;
−ha applicato, in riferimento al predetto immobile di categoria catastale C6, i coefficienti tariffari previsti per la categoria n. 11, anziché quelli corretti previsti per la categoria n. 4A.
Con vittoria di spese ed onorari, ogni altro diritto riservato".
Resistente: "rigettare parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 con declaratoria di debenza del minor importo dovuto a seguito del provvedimento n. U251000246325, con compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato con ricorso in data 15 dicembre 2024 l'avviso di accertamento n. 112401429536 del 4 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre 2024 ed emesso da Roma Capitale ai fini
Ta.Ri. e TEFA, in relazione al contratto Ta.Ri. n. 0003496923, codice utenza n. 0003184127, riguardante n. 1 immobile ubicato in Indirizzo_1, Roma, per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo complessivo a titolo di imposta, interessi e sanzioni pari ad € 1.410,00 (in All.to n. 2).
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1. Illegittimità ed infondatezza dell'avviso per errata determinazione della superficie assoggettabile alle imposte Ta.Ri e TEFA;
2. Illegittimità ed infondatezza dell'avviso per errata individuazione della categoria di utenza applicabile.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità.
A supporto del ricorso ha depositato in atti visure catastali.
Con successiva Memoria la difesa della Ricorrente_1 ha ribadito i rilievi avverso l'atto impugnato.
Ha allegato copia di: 1 C.G.T.I. di Roma sentenza n. 8702/20/2025; 2 C.G.T.I. di Roma sentenza n.
7549/40/2025; 3 C.G.T.I. di Roma sentenza n. 11207/31/2025; 4 C.G.T.I. di Roma sentenza n. 12563/1/2025.
-B) Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha rappresentato di aver adottato provvedimento di sgravio parziale e, per il resto, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A seguire all'udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'atto contestando due errori di calcolo dell'imponibile e, quindi, dell'imposta: (i.) uno attinente alla determinazione della superficie assoggettabile all'imposta determinata nell'avviso nella misura del 100 per cento della superficie catastale, in luogo della misura corretta dell'80 per cento prevista 'ai fini dell'accertamento' dal Regolamento Ta.Ri. di Roma Capitale;
(ii.) l'altro riguardante l'individuazione della categoria di utenza non domestica applicabile e quindi dei coefficienti utilizzati per il calcolo dell'imposta: nell'avviso Roma Capitale fa riferimento ai parametri previsti per “banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali”, nonostante la Fondazione non sia un istituto di credito.
In data 31 gennaio 2025, la Fondazione ha altresì presentato istanza di annullamento in autotutela tributaria.
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha rappresentato di aver adottato provvedimento di sgravio parziale modificando la Categoria delle Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani utenze domestiche dall'undicesima
(“banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali) alla quarta (“Autorimesse. Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita” ).
All'esito del procedimento di riesame l'Ente impositore ha emesso il seguente provvedimento di annullamento parziale in cui si legge: “Oggetto: autotutela utenza Ta.Ri (Codice Utente 0020021409) - avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n. 112401429536 del 04/10/2024. Spett.le Ricorrente_1
, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401429536 del 04/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo;
Considerato che
questo Ente persegue un interesse pubblico per sanare gli atti impositivi viziati ed eventualmente suscettibili di contenzioso, con aggravio di spese processuali. Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: a seguito dell'istruttoria effettuata, la categoria TARI precedentemente applicata viene rettificata dalla categoria 11 alla categoria 04, in conformità con gli accertamenti eseguiti sulle caratteristiche dell'immobile e sulla relativa destinazione d'uso effettiva. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”.
-) Quanto al computo della superficie si condivide la sentenza n. 7549/40/2025 e le sentenze 12563/1/2025,
8702/2025 emesse da altre sezioni di questa Corte di Giustizia che hanno ritenuto fondata l'eccezione di computabilità del solo 80% anziché del 100% della superficie “dovendosi avere riguardo a quanto in tal senso indicato nel regolamento TARI di Roma Capitale circa la necessità di computare la superficie prevista ai fini dell'accertamento” e ancora: “La affermazione dell'Ricorrente_1 circa la computabilità del solo 80% è fondata, dovendosi avere riguardo a quanto in tal senso indicato nel regolamento TARI di Roma Capitale circa la necessità di computare la sola superficie calpestabile. Il ricorso va pertanto accolto in relazione alla parte ancora formalmente oggetto di contestazione”.
Il ricorso va accolto quindi avuto riguardo alla determinazione della misura impositiva calcolata oltre all'80% della superficie.
-)Quanto alla reclamata categoria tariffaria “A4” si osserva che nella fattispecie l'immobile oggetto del tributo appartiene alla categoria catastale C/6 come da visura catastale nella quale si legge: “dati dati catastali_1 .
Tale cespite destinato a posto auto, coerentemente con la relativa categoria catastale “C6” identifica immobili destinati a stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (garage, box auto, posti auto coperti/scoperti) privi di fine di lucro, che può logicamente rientrare nella categoria d'utenza “4A”.
Orbene, nella “categoria 4” della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Utenze domestiche rientrano
“Autorimesse. Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita” che non sembrano assimilabili a “posto auto”, mentre nella categoria “4A°” si trovano: “Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali”.
Al riguardo l'assenza di fini di lucro e l'assenza di collegamento con altre attività commerciali appare coerente con le finalità della Fondazione e porta a ritenere maggiormente aderente la categoria “4A” e ad escludere la categoria tariffaria “4”.
Conclusivamente il ricorso per i suesposti motivi va accolto alla luce delle considerazioni che precedono.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene applicabile la compensazione delle spese di lite per gravi motivi legati alla particolarità della vicenda, tenuto conto dello sgravio parziale sul primo motivo e dell'esito del giudizio per entrambe le parti .
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 27.11.2025
Il giudice
(ER NT)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429536 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12170/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: "contrariis reiectis, eccezione e deduzione voglia annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui Roma Capitale:
−considera quale superficie assoggettabile alla Ta.Ri. ed alla TEFA il 100 per cento della superficie catastale in luogo dell'80 per cento della stessa, come previsto dallo stesso Regolamento Ta.Ri. comunale al fine di individuare ai fini dell'accertamento la superficie calpestabile da tassare;
−ha applicato, in riferimento al predetto immobile di categoria catastale C6, i coefficienti tariffari previsti per la categoria n. 11, anziché quelli corretti previsti per la categoria n. 4A.
Con vittoria di spese ed onorari, ogni altro diritto riservato".
Resistente: "rigettare parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 con declaratoria di debenza del minor importo dovuto a seguito del provvedimento n. U251000246325, con compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato con ricorso in data 15 dicembre 2024 l'avviso di accertamento n. 112401429536 del 4 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre 2024 ed emesso da Roma Capitale ai fini
Ta.Ri. e TEFA, in relazione al contratto Ta.Ri. n. 0003496923, codice utenza n. 0003184127, riguardante n. 1 immobile ubicato in Indirizzo_1, Roma, per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo complessivo a titolo di imposta, interessi e sanzioni pari ad € 1.410,00 (in All.to n. 2).
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1. Illegittimità ed infondatezza dell'avviso per errata determinazione della superficie assoggettabile alle imposte Ta.Ri e TEFA;
2. Illegittimità ed infondatezza dell'avviso per errata individuazione della categoria di utenza applicabile.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità.
A supporto del ricorso ha depositato in atti visure catastali.
Con successiva Memoria la difesa della Ricorrente_1 ha ribadito i rilievi avverso l'atto impugnato.
Ha allegato copia di: 1 C.G.T.I. di Roma sentenza n. 8702/20/2025; 2 C.G.T.I. di Roma sentenza n.
7549/40/2025; 3 C.G.T.I. di Roma sentenza n. 11207/31/2025; 4 C.G.T.I. di Roma sentenza n. 12563/1/2025.
-B) Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha rappresentato di aver adottato provvedimento di sgravio parziale e, per il resto, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A seguire all'udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'atto contestando due errori di calcolo dell'imponibile e, quindi, dell'imposta: (i.) uno attinente alla determinazione della superficie assoggettabile all'imposta determinata nell'avviso nella misura del 100 per cento della superficie catastale, in luogo della misura corretta dell'80 per cento prevista 'ai fini dell'accertamento' dal Regolamento Ta.Ri. di Roma Capitale;
(ii.) l'altro riguardante l'individuazione della categoria di utenza non domestica applicabile e quindi dei coefficienti utilizzati per il calcolo dell'imposta: nell'avviso Roma Capitale fa riferimento ai parametri previsti per “banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali”, nonostante la Fondazione non sia un istituto di credito.
In data 31 gennaio 2025, la Fondazione ha altresì presentato istanza di annullamento in autotutela tributaria.
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha rappresentato di aver adottato provvedimento di sgravio parziale modificando la Categoria delle Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani utenze domestiche dall'undicesima
(“banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali) alla quarta (“Autorimesse. Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita” ).
All'esito del procedimento di riesame l'Ente impositore ha emesso il seguente provvedimento di annullamento parziale in cui si legge: “Oggetto: autotutela utenza Ta.Ri (Codice Utente 0020021409) - avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n. 112401429536 del 04/10/2024. Spett.le Ricorrente_1
, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401429536 del 04/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo;
Considerato che
questo Ente persegue un interesse pubblico per sanare gli atti impositivi viziati ed eventualmente suscettibili di contenzioso, con aggravio di spese processuali. Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: a seguito dell'istruttoria effettuata, la categoria TARI precedentemente applicata viene rettificata dalla categoria 11 alla categoria 04, in conformità con gli accertamenti eseguiti sulle caratteristiche dell'immobile e sulla relativa destinazione d'uso effettiva. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”.
-) Quanto al computo della superficie si condivide la sentenza n. 7549/40/2025 e le sentenze 12563/1/2025,
8702/2025 emesse da altre sezioni di questa Corte di Giustizia che hanno ritenuto fondata l'eccezione di computabilità del solo 80% anziché del 100% della superficie “dovendosi avere riguardo a quanto in tal senso indicato nel regolamento TARI di Roma Capitale circa la necessità di computare la superficie prevista ai fini dell'accertamento” e ancora: “La affermazione dell'Ricorrente_1 circa la computabilità del solo 80% è fondata, dovendosi avere riguardo a quanto in tal senso indicato nel regolamento TARI di Roma Capitale circa la necessità di computare la sola superficie calpestabile. Il ricorso va pertanto accolto in relazione alla parte ancora formalmente oggetto di contestazione”.
Il ricorso va accolto quindi avuto riguardo alla determinazione della misura impositiva calcolata oltre all'80% della superficie.
-)Quanto alla reclamata categoria tariffaria “A4” si osserva che nella fattispecie l'immobile oggetto del tributo appartiene alla categoria catastale C/6 come da visura catastale nella quale si legge: “dati dati catastali_1 .
Tale cespite destinato a posto auto, coerentemente con la relativa categoria catastale “C6” identifica immobili destinati a stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (garage, box auto, posti auto coperti/scoperti) privi di fine di lucro, che può logicamente rientrare nella categoria d'utenza “4A”.
Orbene, nella “categoria 4” della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Utenze domestiche rientrano
“Autorimesse. Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita” che non sembrano assimilabili a “posto auto”, mentre nella categoria “4A°” si trovano: “Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali”.
Al riguardo l'assenza di fini di lucro e l'assenza di collegamento con altre attività commerciali appare coerente con le finalità della Fondazione e porta a ritenere maggiormente aderente la categoria “4A” e ad escludere la categoria tariffaria “4”.
Conclusivamente il ricorso per i suesposti motivi va accolto alla luce delle considerazioni che precedono.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene applicabile la compensazione delle spese di lite per gravi motivi legati alla particolarità della vicenda, tenuto conto dello sgravio parziale sul primo motivo e dell'esito del giudizio per entrambe le parti .
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 27.11.2025
Il giudice
(ER NT)