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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 12121/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1 C.F._1
QUINTINO, 40 10121 TORINO presso lo studio degli avv.ti CHIARA ALISA SERRA e STEFANIA
BERTACCHI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2 CAIROLI, 32 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. BUMMA MADDALENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di precisazione presentate congiuntamente 12/11/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nata il [...] dalla relazione tra e Parte_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 05/07/2024 ha chiesto la modifica del provvedimento Parte_1
assunto da questo Tribunale in data 16-19/11/2020 relativamente al contributo al mantenimento della figlia nel dettaglio, ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento perché si sono Pt_2
interrotti i rapporti e la figlia non dimora più presso il padre.
Con memoria depositata l'8/11/2024si è costituito , il quale ha rappresentato Controparte_1
che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo.
Con note del 12/11/2024 le parti depositavano condizioni congiunte di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, insistendo nelle loro comuni intenzioni.
All'udienza dell'11/12/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori;
il giudice relatore, previa lettura delle condizioni congiunte rassegnate dalle parti, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia maggiorenne (attualmente impegnata in un tirocinio formativo, della durata di 6 mesi con rimborso spese pari a 300,00), non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 16-19/11/2020:
DISPONE che:
1)A modifica del provvedimento 16 novembre 2020 emesso nel procedimento recante il numero
21331/2020 RGVG, la signora si impegna, dal mese di novembre e solo sino al mese di luglio Pt_1
2025 compreso, a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla stessa Pt_2
la somma di euro 275,00 (euro duecentosettantacinque/00) con bonifico bancario (IBAN
[...]
[...] CC intesa San Paolo intestato ad ) entro e non Parte_2
oltre il 30 di ogni mese. Resta inteso che, se alla conclusione del tirocinio attualmente in Pt_2
corso e comunque prima della fine del mese di luglio 2025, reperirà una stabile occupazione che la renda economicamente indipendente, la signora non sarà, a partire dal mese successivo, più Pt_1
tenuta a corrispondere il predetto contributo.
DISPONE che:
2) Il signor rinuncia al contributo versato dalla signora per il mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia convivente e dichiara di non aver nulla più a che pretendere dalla stessa signora . Pt_2 Pt_1
DÀ ATTO che:
3) Le spese legali saranno compensate tra le parti.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/01/2025.
Il Presidente rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 12121/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1 C.F._1
QUINTINO, 40 10121 TORINO presso lo studio degli avv.ti CHIARA ALISA SERRA e STEFANIA
BERTACCHI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2 CAIROLI, 32 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. BUMMA MADDALENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di precisazione presentate congiuntamente 12/11/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nata il [...] dalla relazione tra e Parte_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 05/07/2024 ha chiesto la modifica del provvedimento Parte_1
assunto da questo Tribunale in data 16-19/11/2020 relativamente al contributo al mantenimento della figlia nel dettaglio, ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento perché si sono Pt_2
interrotti i rapporti e la figlia non dimora più presso il padre.
Con memoria depositata l'8/11/2024si è costituito , il quale ha rappresentato Controparte_1
che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo.
Con note del 12/11/2024 le parti depositavano condizioni congiunte di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, insistendo nelle loro comuni intenzioni.
All'udienza dell'11/12/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori;
il giudice relatore, previa lettura delle condizioni congiunte rassegnate dalle parti, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia maggiorenne (attualmente impegnata in un tirocinio formativo, della durata di 6 mesi con rimborso spese pari a 300,00), non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 16-19/11/2020:
DISPONE che:
1)A modifica del provvedimento 16 novembre 2020 emesso nel procedimento recante il numero
21331/2020 RGVG, la signora si impegna, dal mese di novembre e solo sino al mese di luglio Pt_1
2025 compreso, a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla stessa Pt_2
la somma di euro 275,00 (euro duecentosettantacinque/00) con bonifico bancario (IBAN
[...]
[...] CC intesa San Paolo intestato ad ) entro e non Parte_2
oltre il 30 di ogni mese. Resta inteso che, se alla conclusione del tirocinio attualmente in Pt_2
corso e comunque prima della fine del mese di luglio 2025, reperirà una stabile occupazione che la renda economicamente indipendente, la signora non sarà, a partire dal mese successivo, più Pt_1
tenuta a corrispondere il predetto contributo.
DISPONE che:
2) Il signor rinuncia al contributo versato dalla signora per il mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia convivente e dichiara di non aver nulla più a che pretendere dalla stessa signora . Pt_2 Pt_1
DÀ ATTO che:
3) Le spese legali saranno compensate tra le parti.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/01/2025.
Il Presidente rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.