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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/06/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Francesco Dente, domiciliati in Nocera Superiore (SA) alla via Pecorari n. 6;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- già – con il patrocinio dell'Avv. Licia Polizio, domiciliata in Salerno alla via
[...] CP_3
Cassese n. 19;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta l'11.04.2024 da Parte_2
e avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 100.000,00 ad Parte_3 Parte_1 essi notificato in data 01.02.2024 ad istanza di – per il tramite della Controparte_1 mandataria – quale cessionaria del credito in origine vantato da CP_2 Controparte_4
(già , fusasi per incorporazione in con
[...] Controparte_5 Controparte_4
1 atto del 19.10.2010.
Il credito in executivis origina dal decreto ingiuntivo n. 2049/2009 emesso in data 01.07.2009 dal Tribunale di Nola nei confronti degli opponenti e di (dichiarata fallita Controparte_6 dall'intestato Tribunale con sentenza n. 26/2010); il provvedimento monitorio è passato in giudicato per effetto dell'interruzione del giudizio di opposizione giusta ordinanza del 15.03.2011 e mancata riassunzione dello stesso.
Come si legge nel precetto, ha dedotto di essere cessionaria del credito di Controparte_1
giusto atto di cessione cd. in blocco di crediti concluso il 14.07.2017, il cui avviso è stato CP_4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08.08.2017, poi integrato con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 26.10.2019.
Gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'inesistenza del diritto di di agire Controparte_1
in executivis nei loro confronti, sul presupposto della intervenuta prescrizione del credito per decorso di oltre dieci anni tra l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (anno 2011) e la notifica del precetto (anno 2024).
Si è ritualmente costituita la società convenuta, eccependo di aver interrotto il termine di prescrizione con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento
[...]
(nell'anno 2011) e con la notifica di un atto di pignoramento immobiliare nei confronti di CP_6
e (anno 2012) che ha radicato la procedura esecutiva r.g.e. n. Parte_3 CP_7 Parte_1
131/2012, quest'ultima definita il 14.05.2019 con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.
Con la memoria n. 2 gli attori hanno eccepito anche la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante per mancata prova della cessione del credito ed in ogni caso l'inidoneità degli atti da questa prodotti ad interrompere il termine di prescrizione nei confronti di Parte_2 quest'ultimo rimasto estraneo alla procedura esecutiva n. 131/2012.
Con i successivi atti di causa le parti hanno reiterato le rispettive deduzioni e conclusioni.
Tanto premesso, assume priorità logica l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, secondo i quali la precettante non avrebbe provato l'intervenuta cessione del credito in suo favore e, in ogni caso, l'inclusione del credito in executivis tra quelli oggetto del negozio di cessione concluso il 14.07.2017.
Al riguardo, occorre premettere che l'operazione riguarda una cessione di crediti cd. in blocco effettuata ai sensi della legge n. 130/1999, il cui art. 4 richiama l'art. 58 del testo unico bancario.
Quest'ultima disposizione prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
2 Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 [ovvero ai sensi della legge n.
130/1999, che all'art. 4 co. 1 richiama l'art. 58 t.u.b.], è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 15884/2019 e n. 31118/2017).
Recentemente i giudici di legittimità hanno ribadito che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ. n.
4277/2023).
E' stato infatti osservato che “il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n.
10200)”.
I medesimi principi sono stati ancor più recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di
3 legittimità, ove si consideri che:
- con la decisione n. 21821/2023 è stato affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”;
- con la pronuncia n. 17944/2023 è stato precisato che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello
4 specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”;
- con la pronuncia n. 3405/2024 è stato ribadito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116)”.
Richiamati i più recenti principi di legittimità in materia, occorre osservare che nel caso di specie – pur se non con sufficiente precisione - gli opponenti hanno contestato sia la conclusione dell'operazione di cessione, sia la possibilità di provare l'inclusione del credito in executivis tra i crediti ceduti attraverso la sola produzione della Gazzetta Ufficiale, insistendo per l'inidoneità a tal fine degli altri documenti depositati in atti.
Lo scrivente magistrato ritiene invece che la documentazione prodotta sia idonea a dar conto sia della conclusione del negozio giuridico di cessione di crediti cd. in blocco, sia della titolarità in capo a del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 2049/2009. Controparte_1
In primo luogo, l'avviso di cessione in gazzetta ufficiale relativo alla cessione del 2017 tra e fa riferimento ai crediti derivanti – tra le altre cose – da Controparte_4 Controparte_1
“contratti di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016” e, dunque, aventi le medesime caratteristiche del credito in executivis, ove si consideri che lo stesso origina da un decreto ingiuntivo emesso con riferimento al rapporto di c/c n. 300050073 ed al rapporto per anticipi n. 30051591 in titolarità di e garantiti dagli odierni opponenti (cfr. la documentazione in atti). Controparte_6
5 ha altresì prodotto la dichiarazione sottoscritta da con la Controparte_1 Controparte_4 quale quest'ultima ha confermato di aver ceduto il credito alla società precettante.
Invero, la dichiarazione di cessione proveniente dal cedente e depositata dal cessionario non è priva di effetto, bensì costituisce un elemento avente valore indiziario che, unito agli altri documenti, può dar conto della titolarità del credito.
Ancora, a dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione, la precettante ha depositato l'elenco dei rapporti ceduti, il quale contiene il numero ndg riconducibile al rapporto per cui è causa (1936780264).
E' stato poi depositato l'atto del 2010, con il quale (già Controparte_4
, è fusa per incorporazione in Controparte_5 Controparte_4
Da ultimo, la titolarità del credito in capo a trova solida conferma nei Controparte_1
seguenti ulteriori documenti depositati in atti:
- il titolo esecutivo originariamente rilasciato ad ossia il documento probatorio del CP_4
credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario al momento della conclusione del negozio di cessione;
- l'atto di pignoramento della procedura n. 131/2012 notificato da CP_4
- il progetto di distribuzione del 2019 relativo alla citata procedura esecutiva, dall'epigrafe del quale si evince che già in quella sede il ricavato della vendita è stato attribuito a
[...]
; CP_1
- la domanda di ammissione al passivo del 2011 presentata da ed il correlato CP_4
provvedimento del giudice delegato.
Peraltro, a fronte del quadro documentale sopra descritto, gli opponenti si sono limitati ad eccepire il difetto di legittimazione attiva della creditrice, senza però offrite alcuna allegazione o documentazione idonea a provare la titolarità del credito in capo a soggetti diversi (es. persistenti richieste di pagamento da parte di etc,). CP_4
Infondato è anche il motivo di opposizione avente ad oggetto la prescrizione del credito.
Difatti, posto che il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo nel 2011 (per effetto dell'estinzione del giudizio di opposizione) e che l'atto di precetto è stato notificato nel 2024, ha Controparte_1
depositato l'atto di pignoramento notificato nel 2012 a e con il Parte_3 Controparte_8
quale è stata avviata la procedura esecutiva r.g.e. n. 131/2012, definita il 14.05.2019 con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.
Pertanto, tale atto nel 2012 ha interrotto il termine di prescrizione (cfr. art. 2943 co. 1 c.c.) e lo stesso – per effetto del carattere permanente dell'effetto interruttivo (cfr. art. 2945) – ha ripreso a
6 decorrere soltanto alla data in cui è stato approvato il progetto di distribuzione (in questi termini cfr.
Cass. civ. n. 12239/2019, Cass. civ. n. 6170/2020, n. 8217/2021: “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea – e non già permanente - della prescrizione)”.
Diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, l'interruzione del termine di prescrizione nei confronti degli esecutati e certamente spiega effetto anche rispetto Parte_3 Controparte_8
a . Parte_2
Sul punto, è sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 1310 c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Invero, a nulla rileva che il pignoramento del 2012 sia stato notificato dalla cedente e CP_4
non da , in quanto la cessionaria subentra nella medesima posizione della cedente Controparte_1
e che, peraltro, dalla lettura del progetto di distribuzione si evince che la cessionaria è anche intervenuta nella procedura esecutiva al fine di ottenere l'attribuzione del ricavato in suo favore.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 5572014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 Parte_1
2) condanna e al pagamento in via Parte_2 Parte_3 Parte_1
7 solidale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 6.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 20/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Francesco Dente, domiciliati in Nocera Superiore (SA) alla via Pecorari n. 6;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- già – con il patrocinio dell'Avv. Licia Polizio, domiciliata in Salerno alla via
[...] CP_3
Cassese n. 19;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta l'11.04.2024 da Parte_2
e avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 100.000,00 ad Parte_3 Parte_1 essi notificato in data 01.02.2024 ad istanza di – per il tramite della Controparte_1 mandataria – quale cessionaria del credito in origine vantato da CP_2 Controparte_4
(già , fusasi per incorporazione in con
[...] Controparte_5 Controparte_4
1 atto del 19.10.2010.
Il credito in executivis origina dal decreto ingiuntivo n. 2049/2009 emesso in data 01.07.2009 dal Tribunale di Nola nei confronti degli opponenti e di (dichiarata fallita Controparte_6 dall'intestato Tribunale con sentenza n. 26/2010); il provvedimento monitorio è passato in giudicato per effetto dell'interruzione del giudizio di opposizione giusta ordinanza del 15.03.2011 e mancata riassunzione dello stesso.
Come si legge nel precetto, ha dedotto di essere cessionaria del credito di Controparte_1
giusto atto di cessione cd. in blocco di crediti concluso il 14.07.2017, il cui avviso è stato CP_4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08.08.2017, poi integrato con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 26.10.2019.
Gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'inesistenza del diritto di di agire Controparte_1
in executivis nei loro confronti, sul presupposto della intervenuta prescrizione del credito per decorso di oltre dieci anni tra l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (anno 2011) e la notifica del precetto (anno 2024).
Si è ritualmente costituita la società convenuta, eccependo di aver interrotto il termine di prescrizione con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento
[...]
(nell'anno 2011) e con la notifica di un atto di pignoramento immobiliare nei confronti di CP_6
e (anno 2012) che ha radicato la procedura esecutiva r.g.e. n. Parte_3 CP_7 Parte_1
131/2012, quest'ultima definita il 14.05.2019 con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.
Con la memoria n. 2 gli attori hanno eccepito anche la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante per mancata prova della cessione del credito ed in ogni caso l'inidoneità degli atti da questa prodotti ad interrompere il termine di prescrizione nei confronti di Parte_2 quest'ultimo rimasto estraneo alla procedura esecutiva n. 131/2012.
Con i successivi atti di causa le parti hanno reiterato le rispettive deduzioni e conclusioni.
Tanto premesso, assume priorità logica l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, secondo i quali la precettante non avrebbe provato l'intervenuta cessione del credito in suo favore e, in ogni caso, l'inclusione del credito in executivis tra quelli oggetto del negozio di cessione concluso il 14.07.2017.
Al riguardo, occorre premettere che l'operazione riguarda una cessione di crediti cd. in blocco effettuata ai sensi della legge n. 130/1999, il cui art. 4 richiama l'art. 58 del testo unico bancario.
Quest'ultima disposizione prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
2 Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 [ovvero ai sensi della legge n.
130/1999, che all'art. 4 co. 1 richiama l'art. 58 t.u.b.], è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n. 15884/2019 e n. 31118/2017).
Recentemente i giudici di legittimità hanno ribadito che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ. n.
4277/2023).
E' stato infatti osservato che “il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n.
10200)”.
I medesimi principi sono stati ancor più recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di
3 legittimità, ove si consideri che:
- con la decisione n. 21821/2023 è stato affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”;
- con la pronuncia n. 17944/2023 è stato precisato che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello
4 specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”;
- con la pronuncia n. 3405/2024 è stato ribadito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116)”.
Richiamati i più recenti principi di legittimità in materia, occorre osservare che nel caso di specie – pur se non con sufficiente precisione - gli opponenti hanno contestato sia la conclusione dell'operazione di cessione, sia la possibilità di provare l'inclusione del credito in executivis tra i crediti ceduti attraverso la sola produzione della Gazzetta Ufficiale, insistendo per l'inidoneità a tal fine degli altri documenti depositati in atti.
Lo scrivente magistrato ritiene invece che la documentazione prodotta sia idonea a dar conto sia della conclusione del negozio giuridico di cessione di crediti cd. in blocco, sia della titolarità in capo a del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 2049/2009. Controparte_1
In primo luogo, l'avviso di cessione in gazzetta ufficiale relativo alla cessione del 2017 tra e fa riferimento ai crediti derivanti – tra le altre cose – da Controparte_4 Controparte_1
“contratti di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016” e, dunque, aventi le medesime caratteristiche del credito in executivis, ove si consideri che lo stesso origina da un decreto ingiuntivo emesso con riferimento al rapporto di c/c n. 300050073 ed al rapporto per anticipi n. 30051591 in titolarità di e garantiti dagli odierni opponenti (cfr. la documentazione in atti). Controparte_6
5 ha altresì prodotto la dichiarazione sottoscritta da con la Controparte_1 Controparte_4 quale quest'ultima ha confermato di aver ceduto il credito alla società precettante.
Invero, la dichiarazione di cessione proveniente dal cedente e depositata dal cessionario non è priva di effetto, bensì costituisce un elemento avente valore indiziario che, unito agli altri documenti, può dar conto della titolarità del credito.
Ancora, a dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione, la precettante ha depositato l'elenco dei rapporti ceduti, il quale contiene il numero ndg riconducibile al rapporto per cui è causa (1936780264).
E' stato poi depositato l'atto del 2010, con il quale (già Controparte_4
, è fusa per incorporazione in Controparte_5 Controparte_4
Da ultimo, la titolarità del credito in capo a trova solida conferma nei Controparte_1
seguenti ulteriori documenti depositati in atti:
- il titolo esecutivo originariamente rilasciato ad ossia il documento probatorio del CP_4
credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario al momento della conclusione del negozio di cessione;
- l'atto di pignoramento della procedura n. 131/2012 notificato da CP_4
- il progetto di distribuzione del 2019 relativo alla citata procedura esecutiva, dall'epigrafe del quale si evince che già in quella sede il ricavato della vendita è stato attribuito a
[...]
; CP_1
- la domanda di ammissione al passivo del 2011 presentata da ed il correlato CP_4
provvedimento del giudice delegato.
Peraltro, a fronte del quadro documentale sopra descritto, gli opponenti si sono limitati ad eccepire il difetto di legittimazione attiva della creditrice, senza però offrite alcuna allegazione o documentazione idonea a provare la titolarità del credito in capo a soggetti diversi (es. persistenti richieste di pagamento da parte di etc,). CP_4
Infondato è anche il motivo di opposizione avente ad oggetto la prescrizione del credito.
Difatti, posto che il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo nel 2011 (per effetto dell'estinzione del giudizio di opposizione) e che l'atto di precetto è stato notificato nel 2024, ha Controparte_1
depositato l'atto di pignoramento notificato nel 2012 a e con il Parte_3 Controparte_8
quale è stata avviata la procedura esecutiva r.g.e. n. 131/2012, definita il 14.05.2019 con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.
Pertanto, tale atto nel 2012 ha interrotto il termine di prescrizione (cfr. art. 2943 co. 1 c.c.) e lo stesso – per effetto del carattere permanente dell'effetto interruttivo (cfr. art. 2945) – ha ripreso a
6 decorrere soltanto alla data in cui è stato approvato il progetto di distribuzione (in questi termini cfr.
Cass. civ. n. 12239/2019, Cass. civ. n. 6170/2020, n. 8217/2021: “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea – e non già permanente - della prescrizione)”.
Diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, l'interruzione del termine di prescrizione nei confronti degli esecutati e certamente spiega effetto anche rispetto Parte_3 Controparte_8
a . Parte_2
Sul punto, è sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 1310 c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Invero, a nulla rileva che il pignoramento del 2012 sia stato notificato dalla cedente e CP_4
non da , in quanto la cessionaria subentra nella medesima posizione della cedente Controparte_1
e che, peraltro, dalla lettura del progetto di distribuzione si evince che la cessionaria è anche intervenuta nella procedura esecutiva al fine di ottenere l'attribuzione del ricavato in suo favore.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 5572014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 Parte_1
2) condanna e al pagamento in via Parte_2 Parte_3 Parte_1
7 solidale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 6.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 20/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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