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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2024, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Presidente EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricors, Penale Sent. Sez. 4 Num. 1874 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da UT NC in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa il 10 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'istante è stato privato della libertà dal 12 febbraio 2020 all'8 ottobre 2021 ma assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Milano con sentenza divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2022. 2. NC UT propone ricorso censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. per erroneo giudizio di sussistenza dell'ipotesi di colpa grave nonché contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente evidenzia come il comportamento gravemente colposo causalmente efficiente rispetto all'adozione della misura custodiale a suo carico sia stato individuato dalla Corte di appello sulla base di una conversazione telefonica intercettata tra NC UT e ND SE PO in data 16 marzo 2019 alla quale gli inquirenti avevano collegato il significato di un appuntamento finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, nonché il riferimento a una cessione avvenuta quattro giorni prima. Un'ulteriore intercettazione ambientale del 3 aprile 201.9 in cui si concordava la cessione di cocaina sarebbe stata ancora attribuita a NC UT. Il ricorrente evidenzia, tuttavia, che nella sentenza assolutoria l'unica condotta a lui ascrivibile è quella di aver partecipato a una conversazione telefonica avvenuta alle ore 19:39 del 16 marzo 2019, di circa 45 secondi, in cui il UT aveva preso appuntamento con PO senza alcun riferimento a prezzi o quantità di sostanza stupefacente;
evidenzia, in particolare, che la pronuncia assolutoria è stata giustificata con il dubbio sull'identificazione del cedente, essendo la prova secondo il giudice della cognizione contraddittoria e insufficiente. Inoltre, l'unica conversazione attribuita al UT non contiene alcun riferimento di valore indiziario. La Corte territoriale ha travisato tale conversazione affermando che in essa le parti facessero chiaro riferimento a quantità, qualità e prezzi della sostanza stupefacente. Sebbene il giudice della riparazione possa valorizzare circostanze diverse da quelle esaminate nella sentenza di proscioglimento, tanto non significa che possa rivisitare gli elementi già valutati dal giudice della cognizione e posti a base della pronuncia assolutoria. 2 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. con riferimento all'esercizio della facoltà di cui all'art. 64, comma 3 lett. b), cod. proc. pen. e alla sua incidenza sul diritto alla riparazione. La Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto anche il silenzio serbato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, in contrasto con la modifica normativa operata dall'art. 4, comrna 1 lett.b) d. Igs. 8 novembre 2021, n.188; secondo tale disposizione, l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riguardo al primo motivo, nel ricorso si è riprodotto l'intero passo della sentenza assolutoria dal quale si evince che il giudice della cognizione ha ritenuto insufficiente e comunque contraddittoria la prova circa l'identificazione personale del soggetto autore delle cessioni in favore di ND SE PO. 2.1. La Corte territoriale ha, poi, fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sugli elementi valutati dal giudice per le indagini preliminari, segnatamente le intercettazioni ambientali nell'autovettura del PO e le risultanze dell'attività di localizzazione GPS a bordo dell'autovettura in uso al medesimo, riproponendo acriticamente le valutazioni formulate dal giudice della cautela. 2.2. Vi è solo un generico accenno al fatto che l'assoluzione sia stata fondata sulla sussistenza di dubbi in ordine all'identificazione di NC UT quale autore delle cessioni di sostanza stupefacente poste in essere in Albiate nel periodo fra il 12 marzo e il 3 aprile 2019, ma l'ordinanza tace totalmente circa il rapporto tra le valutazioni del giudice della cognizione e i fatti posti a base della misura custodiale. 2.3. Dalla lettura della sentenza assolutoria, che argomenta con estrema analisi le ragioni per le quali vi fossero plurimi aspetti irrisolti nel compendio probatorio, si evince che il giudice della cognizione ha ritenuto contraddetta sul piano logico l'ipotesi accusatoria, ha escluso la gravità e precisione dell'elemento 3 indiziario e non ha ritenuto provato che fosse il UT la persona incontrata dal PO il 16 marzo 2019 o la persona alla quale l'accusa aveva attribuito le cessioni del 12 marzo 2019 e del 3 aprile 2019. 2.4. Si è ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma .ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 2.5. Nel caso concreto, ad avviso del Collegio, a fronte di un articolato costrutto motivazionale a sostegno della pronuncia assolutoria, il contenuto decisorio del provvedimento impugnato si caratterizza per una evidente carenza di motivazione proprio con riferimento agli elementi non specificamente confutati nella sentenza di merito e, in quanto tali,, ancora idonei a essere valutati per sostenere il giudizio di sussistenza della condotta ostativa. La decisione impugnata, nella parte in cui afferma la gravità della colpa che ha caratterizzato la condotta di NC UT, appare pertanto sorretta da una motivazione insufficiente. 3. Con riguardo al secondo motivo, si osserva che i giudici della riparazione hanno erroneamente valorizzato, a sostegno del mantenimento della misura, il solo fatto che l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Ma il d.lgs. n.188/2021, concernente «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva ((JE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricors, Penale Sent. Sez. 4 Num. 1874 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da UT NC in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa il 10 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'istante è stato privato della libertà dal 12 febbraio 2020 all'8 ottobre 2021 ma assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Milano con sentenza divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2022. 2. NC UT propone ricorso censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. per erroneo giudizio di sussistenza dell'ipotesi di colpa grave nonché contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente evidenzia come il comportamento gravemente colposo causalmente efficiente rispetto all'adozione della misura custodiale a suo carico sia stato individuato dalla Corte di appello sulla base di una conversazione telefonica intercettata tra NC UT e ND SE PO in data 16 marzo 2019 alla quale gli inquirenti avevano collegato il significato di un appuntamento finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, nonché il riferimento a una cessione avvenuta quattro giorni prima. Un'ulteriore intercettazione ambientale del 3 aprile 201.9 in cui si concordava la cessione di cocaina sarebbe stata ancora attribuita a NC UT. Il ricorrente evidenzia, tuttavia, che nella sentenza assolutoria l'unica condotta a lui ascrivibile è quella di aver partecipato a una conversazione telefonica avvenuta alle ore 19:39 del 16 marzo 2019, di circa 45 secondi, in cui il UT aveva preso appuntamento con PO senza alcun riferimento a prezzi o quantità di sostanza stupefacente;
evidenzia, in particolare, che la pronuncia assolutoria è stata giustificata con il dubbio sull'identificazione del cedente, essendo la prova secondo il giudice della cognizione contraddittoria e insufficiente. Inoltre, l'unica conversazione attribuita al UT non contiene alcun riferimento di valore indiziario. La Corte territoriale ha travisato tale conversazione affermando che in essa le parti facessero chiaro riferimento a quantità, qualità e prezzi della sostanza stupefacente. Sebbene il giudice della riparazione possa valorizzare circostanze diverse da quelle esaminate nella sentenza di proscioglimento, tanto non significa che possa rivisitare gli elementi già valutati dal giudice della cognizione e posti a base della pronuncia assolutoria. 2 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. con riferimento all'esercizio della facoltà di cui all'art. 64, comma 3 lett. b), cod. proc. pen. e alla sua incidenza sul diritto alla riparazione. La Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto anche il silenzio serbato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, in contrasto con la modifica normativa operata dall'art. 4, comrna 1 lett.b) d. Igs. 8 novembre 2021, n.188; secondo tale disposizione, l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riguardo al primo motivo, nel ricorso si è riprodotto l'intero passo della sentenza assolutoria dal quale si evince che il giudice della cognizione ha ritenuto insufficiente e comunque contraddittoria la prova circa l'identificazione personale del soggetto autore delle cessioni in favore di ND SE PO. 2.1. La Corte territoriale ha, poi, fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sugli elementi valutati dal giudice per le indagini preliminari, segnatamente le intercettazioni ambientali nell'autovettura del PO e le risultanze dell'attività di localizzazione GPS a bordo dell'autovettura in uso al medesimo, riproponendo acriticamente le valutazioni formulate dal giudice della cautela. 2.2. Vi è solo un generico accenno al fatto che l'assoluzione sia stata fondata sulla sussistenza di dubbi in ordine all'identificazione di NC UT quale autore delle cessioni di sostanza stupefacente poste in essere in Albiate nel periodo fra il 12 marzo e il 3 aprile 2019, ma l'ordinanza tace totalmente circa il rapporto tra le valutazioni del giudice della cognizione e i fatti posti a base della misura custodiale. 2.3. Dalla lettura della sentenza assolutoria, che argomenta con estrema analisi le ragioni per le quali vi fossero plurimi aspetti irrisolti nel compendio probatorio, si evince che il giudice della cognizione ha ritenuto contraddetta sul piano logico l'ipotesi accusatoria, ha escluso la gravità e precisione dell'elemento 3 indiziario e non ha ritenuto provato che fosse il UT la persona incontrata dal PO il 16 marzo 2019 o la persona alla quale l'accusa aveva attribuito le cessioni del 12 marzo 2019 e del 3 aprile 2019. 2.4. Si è ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma .ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 2.5. Nel caso concreto, ad avviso del Collegio, a fronte di un articolato costrutto motivazionale a sostegno della pronuncia assolutoria, il contenuto decisorio del provvedimento impugnato si caratterizza per una evidente carenza di motivazione proprio con riferimento agli elementi non specificamente confutati nella sentenza di merito e, in quanto tali,, ancora idonei a essere valutati per sostenere il giudizio di sussistenza della condotta ostativa. La decisione impugnata, nella parte in cui afferma la gravità della colpa che ha caratterizzato la condotta di NC UT, appare pertanto sorretta da una motivazione insufficiente. 3. Con riguardo al secondo motivo, si osserva che i giudici della riparazione hanno erroneamente valorizzato, a sostegno del mantenimento della misura, il solo fatto che l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Ma il d.lgs. n.188/2021, concernente «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva ((JE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo