Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3503 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 24.3.2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Caprio Angela;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferro Valentino;
Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
appello a sentenza del Giudice di Pace di Acri n.
75/2023
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha evocato dinanzi al giudice di pace di Acri la Controparte_1 Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 4.896,16 a
[...]
titolo di ristoro dei danni materiali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data
12.8.2020, quando , mentre stava percorrendo a velocità moderata la Persona_1
Provinciale 239 nella direttrice Acri - Bisignano, alla guida della autovettura Fiat 500 tg
EB866VD intestata alla medesima, giunto nei pressi di contrada Campoville, perdeva il controllo della vettura a causa delle pessime condizioni del fondo stradale, allagato e privo di guard rail a protezione della carreggiata, finiva fuori strada, nei campi che costeggiavano la strada.
Espletata prova orale la causa, quindi, è stata decisa con totale accoglimento della domanda risarcitoria.
Ha interposto gravame l'ente provinciale, sulla scorta della errata valutazione delle risultanze probatorie nonché dell'erronea esclusione del caso fortuito invocato dall'ente provinciale che ha chiesto, in via principale e nel merito, “accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della nella causazione dei danni lamentati dalla Sig.ra e, Parte_1 Pt_2 per l'effetto, rigettare la domanda attrice per come proposta, per tutte le motivazioni esposte, poiché infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso non provata, anche nel quantum, per eccessiva quantificazione dei danni, senza nesso di causalità tra fatto ed effetto;
subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la prevalente
e/o concorrente responsabilità del conducente del veicolo nella determinazione del danno, riducendo, per l'effetto, la misura del risarcimento richiesto dall'attore in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno;
2) nell'inconcessa ipotesi che l'Ecc.mo Tribunale adito ritenga logica e motivata la Sentenza appellata la riformi, comunque, nel quantum;
3) provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite in ragione della riforma della Sentenza impugnata, condannando l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Ritiene l'appellante, invero, che la condotta di guida del conducente di per sé costituirebbe una condotta non diligente e tale da comportare la esclusione del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia, avendo, in sostanza, il conducente fatto della cosa un uso improprio e non avendo il medesimo adottato le idonee cautele occorrenti per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto, tenuto conto delle condizioni di ottimale visibilità del manto stradale, nonché dell'assenza di obblighi di installazione di recinzione della strada a mezzo di guard rail.
L'odierna appellata, resistendo al gravame, eccepisce l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, contesta l'avversa prospettazione, valorizzando l'adeguatezza e logicità delle motivazioni utilizzate dal Giudice di Pace quanto alla prova della domanda ed alla ritenuta responsabilità del danno in capo alla ed al riscontro dei danni materiali Parte_1
lamentati. Così compendiati l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, e venendo alle eccezioni di inammissibilità dell'appello, deve escludersi, innanzitutto, che la mancata indicazione dell'avvertimento sulla difesa tecnica obbligatoria in tutti i giudizi innanzi il Tribunale, o quello relativo alla possibilità – sussistenti tutti i presupposti - di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avvertimenti, determini la nullità del gravame.
Ed invero, in tema di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'articolo 163, n. 7, del Cpc, l'articolo 164, comma 3, del Cpc, laddove esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, che eccepisca tali nullità
- con l'effetto della necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini -, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza svolgere le proprie difese nel merito (principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc), come avvenuto nella specie.
Va ancora rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. avendo l'ente provinciale espressamente indicato i punti motivazionali della sentenza gravata oggetto di censura e le ragioni delle rispettive doglianze.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte attrice emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
La Cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013]. La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n.
23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle].
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. [cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014; in applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato -transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato].
Va, a questo punto, osservato che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di applicare al caso in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della
Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Gravava, quindi, sull'attore in prime cure l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Tale prova è stata raggiunta nel corso dell'istruttoria espletata in prime cure, sia alla stregua della prova orale espletata che della documentazione fotografica coeva all'evento prodotta in giudizio. Nel caso in esame, peraltro, non appare articolata idonea contestazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo di custodia gravante sull'Amministrazione convenuta in relazione alla strada in questione.
A ciò deve aggiungersi che il geometra teste sentito nell'interesse della Testimone_1
, ha confermato che sul luogo del sinistro non vi è nessun scolo dell'acqua, Parte_1 nessuna cunetta e né canale di scolo, e, quindi, la condizione di accumulo di acqua sul fondo stradale in presenza di abbondanti precipitazioni, atteso che “l'acqua si accumula perché non sopporta il carico dell'acqua proveniente dalla strada”.
La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., invero, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode, in forza del rapporto qualificato di godimento e di custodia che ha con la res, e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, consistente nel fatto naturale, nel fatto del terzo o nel fatto del danneggiato, contraddistinto dai caratteri della oggettiva imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità, il cui onere probatorio incombe, per effetto dell'inversione prevista ex lege, sul custode medesimo, qualora sia preventivamente accertato, come nel caso di specie, il nesso di causalità fra la res in custodia e l'evento di danno.
Precipuamente, la prova liberatoria del caso fortuito, consistente nel fatto del terzo o nel fatto del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno, a carico del custode, stante la peculiare inversione dell'onere probatorio prevista dall' art. 2051 c.c., deve sostanziarsi in una condotta negligente del danneggiato, obiettivamente imprevedibile, eccezionale ed in quanto tale inevitabile per il custode, secondo il criterio della regolarità causale, non potendosi risolvere in un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento a carico del danneggiato (Cassazione civile , sez. III ,
09/03/2020 , n. 6651).
Pertanto, una volta che il danneggiato abbia fornito la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento di danno, sarà onere del custode provare che il danneggiato abbia tenuto una condotta colposa, oggettivamente imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, tale da recidere il nesso di causalità materiale fra l'evento lesivo e la res, e, non già, fornire la prova della mera prevedibilità dell'evento da parte del danneggiato.
Non può, quindi, ritenersi che con una condotta sufficientemente diligente e adeguata allo stato dei luoghi, il conducente del veicolo ben avrebbe potuto evitare la perdita di controllo del mezzo.
Ed invero, sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dal testimone sentito nell'interesse della appare plausibile il verificarsi dell'acqua planning a seguito di Parte_1
forti precipitazioni atmosferiche, data l'incapacità delle opere di evacuare l'acqua dal manto stradale.
Nel corso del giudizio, sono state acquisite alcune testimonianze che hanno confermato la presenza di acqua sul manto stradale.
Per le ragioni suesposte, non essendo stata data la prova circa l'intervento del caso fortuito dovendosi addebitare il sinistro non tanto alle forti precipitazioni quanto all'insufficienze delle opere di manutenzione stradale, deve affermarsi la responsabilità della per Parte_1 danno cagionato da cosa in custodia.
Per esigenze di completezza si rileva che neppure la circostanza che l'incidente si sia verificato dopo una cospicua pioggia è idonea ad integrare il caso fortuito, non potendo di certo una precipitazione metereologica ordinaria come la pioggia assurgere a fatto naturale del tutto imprevedibile, eccezionale, ed autonomo, tale da impedire il repentino intervento manutentivo del custode, ed essendo altresì dimostrato che il tratto di strada de quo si allagasse regolarmente, ogniqualvolta piovesse, a riprova del mancato espletamento dell'attività di controllo da parte della , e della integrale ascrivibilità Parte_1 dell' evento di danno alla pericolosità intrinseca della res (Cassazione civile , sez. III ,
10/06/2020 , n. 11096).
A questo punto occorre esaminare l'esistenza di un eventuale concorso di colpa dell'attrice, appellata.
Orbene sul punto giova precisare che sia dalla prova orale svolta è emerso che il sinistro è avvenuto su una semicurva e che la visibilità era buona.
Si trattava inoltre di giorno, in periodo estivo, in assenza di pioggia in corso.
Il conducente ha, peraltro, ammesso di viaggiare ad una velocità non conforme alle prescrizioni previste per il tratto di strada di cui si discute, ovvero di almeno 10 km superiore a quella consentita
Inoltre dalla documentazione fotografica acclusa dalla odierna appellata emerge che i danni all'autovettura sono stati notevoli. Deve quindi ritenersi che non sia stata tenuta una velocità adeguata alla condizione dei luoghi.
Infatti, ove fosse avvenuto diversamente il conducente si sarebbe potuto accorgere della presenza dell'acqua ed evitarla. Invero, o l'acqua aveva una consistenza tale da essere visibile in quelle condizioni, e quindi occorreva particolare prudenza, ovvero l'attraversamento era contenuto e quindi la guida ad una velocità moderata avrebbe evitato o attenuato l'impatto.
Si ritiene, quindi, che ai sensi dell'art. 1227 c.c. sussista un concorso di colpa del danneggiato che si reputa di quantificare nella misura del 20%.
Non appare, infine, fondata la censura relativa all'insufficienza di riscontro dei danni riconosciuti in prime cure, atteso che il preventivo di spesa prodotto è stato confermato e non risulta contestata con specificità la mancata riferibilità dei danni riscontrati sul mezzo
– quali evincibili dalla documentazione fotografica prodotta - e la spesa necessaria ad eliminarli.
Conclusivamente, accertato che il sinistro per cui è causa è imputabile per l'80 % alla e per il 20% al danneggiato appellato, la deve essere Parte_1 Parte_1
condannata al pagamento in favore di della minor somma di euro Controparte_1
3.916,93 oltre interessi come da domanda.
Quanto al governo delle spese di lite, deve evidenziarsi che nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n.
19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv.
639353-01).
A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 14 ottobre 2021, n. 28048, (richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria) - hanno affermato che "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c. p. c., (Cass. Sez.
Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01), vale a dire in presenza di giusti motivi, "la cui insussistenza", giova ribadirlo, "il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01).
Ora, proprio in conformità a tale principio, tenuto conto che del riconoscimento di una corresponsabilità nella misura del 20% in capo al danneggiato e l'attribuzione di una somma inferiore a quella richiesta, ad avviso del Tribunale sussistevano i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un terzo, dovendo per la restante parte gravare sulla , rimasta soccombente prevalentemente. Parte_1
Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa in relazione alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio ed applicati i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche).
Avuto riguardo all'accoglimento di un solo motivo del presente gravame, con il riconoscimento di un minimo concorso di colpa in capo alla parte danneggiata, le spese della presente fase devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di prime cure condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 3.916,93 oltre interessi come da domanda;
- compensa le spese del primo grado del giudizio nella misura di un terzo e condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, della residua parte, liquidandola Parte_1
per l'intero in euro 900,00 per compensi;
- compensa le spese di lite della presente fase.
Cosenza, 24.3.2025
Il giudice dott.ssa Germana Maffei