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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
2582/2022 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2582/2022
All'udienza del 16/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note di trattazione scritta: per parte appellante l'Avv. ANTONIO FESTA;
per parte appellata nessuno è comparso.
Il difensore di parte appellante conclude come da ricorso in appello.
Il difensore di parte appellante rinuncia alla lettura della sentenza, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2582/2022, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio Festa, presso il cui studio, sito in Salerno alla via R.
Zammarelli n. 12, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/3/2022 la sig.ra ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 824/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Eboli in data 22/11/2021, depositata il 25/11/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso il verbale di accertamento n. 70/17550977 del 09/8/2021 della Polizia Stradale di
Salerno, notificatole il 16/9/2021, con compensazione integrale delle spese di lite.
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza Parte appellante ha dedotto: quale unico motivo di appello, che il
Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il mancato deposito, da parte dell'Amministrazione, della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento; che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare illegittimo il verbale di accertamento dell'infrazione nella parte in cui dispone direttamente la revoca della patente di guida, trattandosi di provvedimento riservato alla competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 219 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare che nel verbale di accertamento dell'infrazione non era stato tenuto conto dello stato di malore improvviso che aveva colpito la conducente al momento del sinistro;
che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le circostanze di fatto allegate e delle prove offerte, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro e alla prova testimoniale richiesta.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 824/2021 del Giudice di Pace di Eboli, accogliere l'opposizione ed annullare il verbale di accertamento n. 700017550977 relativo al sinistro stradale del 05/8/2021, con conseguente cessazione di tutti quanti gli effetti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIANLUCA FESTA, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice disponeva un rinvio nello stato, onde consentire a parte appellante di dimostrare l'intervenuto decesso del difensore costituito;
quindi alla successiva udienza Persona_1
questo Giudice, vista la richiesta del nuovo difensore di parte appellante di essere rimesso in termini per poter notificare il ricorso in appello insieme al decreto di fissazione dell'udienza alla controparte la
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza accoglieva, concedendo nuovo termine.
L'appellante provvedeva quindi a notificare il ricorso in appello insieme al decreto di fissazione dell'udienza alla
[...]
che, tuttavia, non si costituiva Controparte_1
e non compariva, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 - In primo luogo, è fondata la censura relativa al mancato deposito da parte dell'Amministrazione resistente della documentazione relativa alla violazione. Come stabilito dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 150/2011 il
Giudice, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordina all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Dirimente appare poi anche il disposto dell'articolo 6, comma
11, D.Lgs. n. 150/2011, che stabilisce quale criterio di decisione dei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”
Nel caso di specie, nonostante tale ordine, l'Amministrazione è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e non ha depositato alcuna
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza documentazione a supporto della pretesa sanzionatoria, in particolare la prova video che, secondo quanto indicato nel verbale, sarebbe stata
"acquisita e conservata agli atti di questo ufficio, registrata dal conducente che seguiva l'Opel Zafira" e che avrebbe dovuto dimostrare
"con assoluta certezza che l'evento prodotto è stato causato solo ed esclusivamente per la manovra posta in essere dal trasgressore".
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ.,
n. 5095/1999; Cass. Civ., n. 12160/2016), nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la Pubblica Amministrazione, sebbene ricopra la veste formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è pertanto gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.
Tale principio trova conferma proprio nel dovere imposto alla P.A. di depositare la documentazione a supporto della contestazione, a dimostrazione della legittimità della pretesa sanzionatoria.
Invero, la mancata costituzione della e Controparte_1
l'omesso deposito degli atti non determinano automaticamente, “ipso facto et ipso iure”, l'accoglimento dell'opposizione, dovendo il Giudice valutare se, in assenza della documentazione che l'Amministrazione aveva l'onere di produrre, sussistano comunque prove sufficienti della violazione a carico dell'opponente.
Nel caso di specie, il mancato deposito della documentazione, ed in particolare della prova video espressamente richiamata nel verbale come elemento decisivo per dimostrare l'avvenuta invasione di corsia ad opera della conducente, impedisce di ritenere raggiunta la prova della violazione contestata.
Infatti, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n.
22629/2008; Cass. Civ., n. 9251/2010; Cass. Civ., n. 3787/2012), gli
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza atti redatti dai pubblici ufficiali in occasione di un sinistro stradale hanno piena efficacia probatoria solo circa la provenienza di essi dal pubblico ufficiale che li ha formati e i fatti che lo stesso attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche con riferimento alle modalità del sinistro stesso che vengono riferite non per constatazione diretta ma in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Nel caso in esame, gli agenti sono intervenuti solo successivamente al sinistro ed hanno ricostruito la dinamica sulla base di elementi indiziari.
In tale contesto, il mancato deposito della documentazione, ed in particolare della prova video espressamente indicata come elemento decisivo per dimostrare la violazione ascritta all'opponente, impedisce di ritenere raggiunta la prova della violazione contestata.
Risulta fondata anche la censura relativa all'illegittimità del verbale nella parte in cui dispone direttamente la revoca della patente di guida.
Come correttamente rilevato dall'appellante, l'art. 219 del Codice della
Strada prevede che il provvedimento di revoca della patente, quando costituisce sanzione amministrativa accessoria, deve essere emesso dal
Prefetto del luogo della violazione, previa comunicazione da parte dell'organo accertatore entro 5 giorni dall'accertamento.
Nel caso di specie, gli agenti della Polizia Stradale hanno dunque illegittimamente disposto direttamente la revoca della patente, esorbitando dai propri poteri che si limitano al ritiro cautelare del documento di guida e alla segnalazione al Prefetto per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.
Seppur tale doglianza risulti assorbita, come ogni altra, nella riconosciuta fondatezza del primo motivo di impugnazione, supporta il convincimento del Tribunale circa la necessità di dover vagliare gli elementi di prova posti a fondamento del percorso logico seguito dagli
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza agenti accertatori per l'irrogazione della sanzione.
Da tanto consegue, dunque, che erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione laddove avrebbe, di contro, dovuta accoglierla.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 824/2021 del Giudice di Pace di Eboli, accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
ed annulla il verbale di accertamento n. 70/17550977 del Pt_1
09/8/2021 della Polizia Stradale di Salerno e gli atti consequenziali.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza impugnata laddove, sulla base dell'erronea statuizione di rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra , ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese del primo grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico della Controparte_1
e, considerate la natura, il valore (fino
[...]
ad € 1.100,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2022), in complessivi € 134,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 33,00 per la fase di studio;
€ 33,00 per la fase introduttiva;
€ 68,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico della Controparte_1
e, considerate la natura, il valore (fino
[...]
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza ad € 1.100,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2022), in complessivi € 139,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 71,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della
[...]
; Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
824/2021 del Giudice di Pace di Eboli, accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra ed annulla il verbale di Parte_1
accertamento n. 70/17550977 del 09/8/2021 della Polizia
Stradale di Salerno e gli atti consequenziali;
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
824/2021, condanna la Controparte_1
alla refusione, in favore della sig.ra
[...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 134,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
4) Condanna la Controparte_1
alla refusione, in favore della sig.ra
[...]
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 139,00 per compensi
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter, co. 2, c.p.c. ed allegazione al verbale
Così deciso in Salerno il 16/4/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2582/2022
All'udienza del 16/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note di trattazione scritta: per parte appellante l'Avv. ANTONIO FESTA;
per parte appellata nessuno è comparso.
Il difensore di parte appellante conclude come da ricorso in appello.
Il difensore di parte appellante rinuncia alla lettura della sentenza, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2582/2022, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio Festa, presso il cui studio, sito in Salerno alla via R.
Zammarelli n. 12, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/3/2022 la sig.ra ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 824/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Eboli in data 22/11/2021, depositata il 25/11/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso il verbale di accertamento n. 70/17550977 del 09/8/2021 della Polizia Stradale di
Salerno, notificatole il 16/9/2021, con compensazione integrale delle spese di lite.
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza Parte appellante ha dedotto: quale unico motivo di appello, che il
Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il mancato deposito, da parte dell'Amministrazione, della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento; che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare illegittimo il verbale di accertamento dell'infrazione nella parte in cui dispone direttamente la revoca della patente di guida, trattandosi di provvedimento riservato alla competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 219 del Codice della Strada;
che il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare che nel verbale di accertamento dell'infrazione non era stato tenuto conto dello stato di malore improvviso che aveva colpito la conducente al momento del sinistro;
che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le circostanze di fatto allegate e delle prove offerte, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro e alla prova testimoniale richiesta.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 824/2021 del Giudice di Pace di Eboli, accogliere l'opposizione ed annullare il verbale di accertamento n. 700017550977 relativo al sinistro stradale del 05/8/2021, con conseguente cessazione di tutti quanti gli effetti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIANLUCA FESTA, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice disponeva un rinvio nello stato, onde consentire a parte appellante di dimostrare l'intervenuto decesso del difensore costituito;
quindi alla successiva udienza Persona_1
questo Giudice, vista la richiesta del nuovo difensore di parte appellante di essere rimesso in termini per poter notificare il ricorso in appello insieme al decreto di fissazione dell'udienza alla controparte la
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza accoglieva, concedendo nuovo termine.
L'appellante provvedeva quindi a notificare il ricorso in appello insieme al decreto di fissazione dell'udienza alla
[...]
che, tuttavia, non si costituiva Controparte_1
e non compariva, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 - In primo luogo, è fondata la censura relativa al mancato deposito da parte dell'Amministrazione resistente della documentazione relativa alla violazione. Come stabilito dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 150/2011 il
Giudice, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordina all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Dirimente appare poi anche il disposto dell'articolo 6, comma
11, D.Lgs. n. 150/2011, che stabilisce quale criterio di decisione dei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”
Nel caso di specie, nonostante tale ordine, l'Amministrazione è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e non ha depositato alcuna
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza documentazione a supporto della pretesa sanzionatoria, in particolare la prova video che, secondo quanto indicato nel verbale, sarebbe stata
"acquisita e conservata agli atti di questo ufficio, registrata dal conducente che seguiva l'Opel Zafira" e che avrebbe dovuto dimostrare
"con assoluta certezza che l'evento prodotto è stato causato solo ed esclusivamente per la manovra posta in essere dal trasgressore".
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ.,
n. 5095/1999; Cass. Civ., n. 12160/2016), nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la Pubblica Amministrazione, sebbene ricopra la veste formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è pertanto gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.
Tale principio trova conferma proprio nel dovere imposto alla P.A. di depositare la documentazione a supporto della contestazione, a dimostrazione della legittimità della pretesa sanzionatoria.
Invero, la mancata costituzione della e Controparte_1
l'omesso deposito degli atti non determinano automaticamente, “ipso facto et ipso iure”, l'accoglimento dell'opposizione, dovendo il Giudice valutare se, in assenza della documentazione che l'Amministrazione aveva l'onere di produrre, sussistano comunque prove sufficienti della violazione a carico dell'opponente.
Nel caso di specie, il mancato deposito della documentazione, ed in particolare della prova video espressamente richiamata nel verbale come elemento decisivo per dimostrare l'avvenuta invasione di corsia ad opera della conducente, impedisce di ritenere raggiunta la prova della violazione contestata.
Infatti, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n.
22629/2008; Cass. Civ., n. 9251/2010; Cass. Civ., n. 3787/2012), gli
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza atti redatti dai pubblici ufficiali in occasione di un sinistro stradale hanno piena efficacia probatoria solo circa la provenienza di essi dal pubblico ufficiale che li ha formati e i fatti che lo stesso attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche con riferimento alle modalità del sinistro stesso che vengono riferite non per constatazione diretta ma in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Nel caso in esame, gli agenti sono intervenuti solo successivamente al sinistro ed hanno ricostruito la dinamica sulla base di elementi indiziari.
In tale contesto, il mancato deposito della documentazione, ed in particolare della prova video espressamente indicata come elemento decisivo per dimostrare la violazione ascritta all'opponente, impedisce di ritenere raggiunta la prova della violazione contestata.
Risulta fondata anche la censura relativa all'illegittimità del verbale nella parte in cui dispone direttamente la revoca della patente di guida.
Come correttamente rilevato dall'appellante, l'art. 219 del Codice della
Strada prevede che il provvedimento di revoca della patente, quando costituisce sanzione amministrativa accessoria, deve essere emesso dal
Prefetto del luogo della violazione, previa comunicazione da parte dell'organo accertatore entro 5 giorni dall'accertamento.
Nel caso di specie, gli agenti della Polizia Stradale hanno dunque illegittimamente disposto direttamente la revoca della patente, esorbitando dai propri poteri che si limitano al ritiro cautelare del documento di guida e alla segnalazione al Prefetto per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.
Seppur tale doglianza risulti assorbita, come ogni altra, nella riconosciuta fondatezza del primo motivo di impugnazione, supporta il convincimento del Tribunale circa la necessità di dover vagliare gli elementi di prova posti a fondamento del percorso logico seguito dagli
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza agenti accertatori per l'irrogazione della sanzione.
Da tanto consegue, dunque, che erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione laddove avrebbe, di contro, dovuta accoglierla.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 824/2021 del Giudice di Pace di Eboli, accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
ed annulla il verbale di accertamento n. 70/17550977 del Pt_1
09/8/2021 della Polizia Stradale di Salerno e gli atti consequenziali.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza impugnata laddove, sulla base dell'erronea statuizione di rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra , ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese del primo grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico della Controparte_1
e, considerate la natura, il valore (fino
[...]
ad € 1.100,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2022), in complessivi € 134,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 33,00 per la fase di studio;
€ 33,00 per la fase introduttiva;
€ 68,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico della Controparte_1
e, considerate la natura, il valore (fino
[...]
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza ad € 1.100,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2022), in complessivi € 139,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 71,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della
[...]
; Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
824/2021 del Giudice di Pace di Eboli, accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra ed annulla il verbale di Parte_1
accertamento n. 70/17550977 del 09/8/2021 della Polizia
Stradale di Salerno e gli atti consequenziali;
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
824/2021, condanna la Controparte_1
alla refusione, in favore della sig.ra
[...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 134,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
4) Condanna la Controparte_1
alla refusione, in favore della sig.ra
[...]
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 139,00 per compensi
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter, co. 2, c.p.c. ed allegazione al verbale
Così deciso in Salerno il 16/4/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 2582/2022 - Sentenza