Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
364/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai SInori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita oggi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. R.G. 364/24 vertente:
TRA
nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Morelli del Foro di C.F._1
Savona, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Finale Ligure (SV), via
Stefano Cagna n. 6
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), non Controparte_1 C.F._2
costituito in fase di appello
APPELLATO
Oggetto: appello avverso il provvedimento n. cron 6405/2023 emesso ai sensi dell'articolo
473bis.39 c.p.c. il 21 dicembre 2023 dal Tribunale di Viterbo, Sezione Civile
La Corte, letti gli atti, rileva quanto segue:
Il presente appello ha per oggetto il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il
Tribunale di Viterbo ha così testualmente disposto:
“Visto l'art. 473bis 39 c.p.c.,
• Ammonisce ritenuta inadempiente in relazione al Parte_1
provvedimento adottato in data 29.09.2022 in VG 1578/2021 in merito alle condizioni di affido dei tre figli minori, invitando la stessa al rispetto di quanto già stabilito dalla parti nell'indicato provvedimento, ordinando, di conseguenza a parte resistente di trasferirsi unitamente ai tre figli ad Acquapendente, luogo della loro residenza, facendo altresì
riprendere alla minore la scuola presso l'Istituto Leonardo Persona_1
da Vinci di Acquapendente;
• Condanna al pagamento di € 500,00 a titolo di sanzione Parte_1
amministrativa a favore della Cassa delle Ammende oltre che al risarcimento del danno in favore del SI. danno che si liquida in € 5.000,00; Controparte_1
• Fissa in € 500,00 la somma dovuta da al SI. Parte_1 CP_1
per ogni violazione successiva inosservanza;
[...]
• Condanna al pagamento delle spese processuali, spese Parte_1 che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali”.
Avverso detto provvedimento, con ricorso depositato il 22 gennaio 2024 ha proposto appello contestando la sussistenza dei presupposti di cui Parte_1 all'articolo 473bis.39 c.p.c. e così concludendo: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza n. 6405/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 1978/2023 RG, si chiede che venga rigettato in toto il ricorso ex art. 473.bis 39 c.p.c. poiché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con decreto del 23 febbraio 2024 il Presidente di questa Sezione ha assegnato all'appellante termine fino al 31 ottobre 2024 per la notifica del ricorso, disponendo la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per il 6 febbraio 2025.
In data 31 gennaio 2025 il procuratore dell'appellante ha depositato copia conforme della sentenza n. 227/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Viterbo il 08.10.2024 nella procedura rubricata al n. 2177/2024 VG, evidenziando che, come stabilito al punto 6) dell'accordo intervenuto tra le parti e integralmente richiamato in detta pronuncia, la SI.ra si era in quella sede impegnata a rinunciare al Parte_1
presente appello. L'avvocato Morelli, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo di pronunciarne l'estinzione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. .
Osserva questa Corte che nella specie la dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente fatta dal procuratore del ricorrente, al quale, con la procura rilasciata per il presente grado del giudizio era stato espressamente conferito, tra l'altro, il potere di “rinunciare agli atti”.
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte 364/2024 R.G.
nei cui confronti la rinuncia è fatta si sia costituita e abbia interesse alla prosecuzione del processo.
Nel caso di specie, la rinuncia è stata fatta prima della costituzione dell'appellato, sicché non si rende necessaria alcuna accettazione da parte di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 306 III comma c.p.c. deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.
In ragione del fatto che nel caso di specie la rinuncia agli atti del giudizio è intervenuta prima della costituzione della parte appellata, non è dovuta alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 22 gennaio 2024, avverso l'ordinanza Parte_1
emessa il 21 dicembre 2023 dal Tribunale di Viterbo, visto l'articolo 306 comma III c.p.c., così dispone:
dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla per le spese della fase di reclamo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Sofia Rotunno