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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/08/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1284/2022 R.G. promosso in sede di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria Cremona CodiceFiscale_2
(pec: Email_1 attori in riassunzione, già appellati contro
(già , P. IVA Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Carlo Varvaro (pec: Email_2 convenuta in riassunzione, già appellante
e contro
P. IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio 2
Merlino (pec: Email_3 convenuta in riassunzione, già appellante nonché contro
P.IVA in persona del legale rappresentante CP_4 P.IVA_3 pro-tempore convenuta in riassunzione non costituita, già appellante
e contro
P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4 pro-tempore convenuta in riassunzione non costituita, già appellata contumace
e nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_6
C.F._3 convenuto in riassunzione non costituito, già appellato nonché di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_7
C.F._4 convenuta in riassunzione non costituita, già appellata
e di
P.IVA. in persona del Controparte_8 P.IVA_5 legale rappresentante pro-tempore convenuta in riassunzione non costituita, già appellata
Conclusioni per gli attori in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, quale giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa in accoglimento alla domanda proposta dai coniugi e , ed in applicazione dei Parte_1 Parte_2 principi di diritto affermati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 13342/2022, 3
preliminarmente
1) dare atto della avvenuta riassunzione della causa;
e quindi nel merito
2) statuire che i creditori procedenti hanno partecipato all'atto incassandosi le somme e quindi soddisfacendo il loro credito, così venendosi a realizzare un complesso rapporto trilaterale;
3) statuire che i creditori avevano l'obbligo di adoperarsi per fare estinguere la procedura esecutiva in modo tempestivo, obbligo al quale non hanno adempiuto;
4) statuire che quindi l'esecuzione è continuata per il colpevole ritardo con cui gli ex creditori hanno depositato le rinunce e per le modalità in cui è avvenuta la rinuncia, ha danneggiato la parte acquirente cioè i coniugi
; Controparte_9
5) statuire che il comportamento dei creditori procedenti soddisfatti ha danneggiato gli acquirenti cioè i coniugi stante che la Controparte_9 causa del negozio giuridico era liberare l'immobile, che gli acquirenti hanno acquistato dinanzi ai creditori procedenti o intervenuti, dal pignoramento immobiliare che hanno incassato le somme;
6) condannare in solido o chi di ragione e quindi Controparte_1
(già ),
[...] Controparte_2 Controparte_3
CP_
già , a risarcire il danno pari all'importo CP_4 Controparte_5 pagato nell'atto notarile ai creditori procedenti e quindi ad € 135.000,00 o all'importo che la Corte di Appello in diversa composizione ritiene dover condannare essendovi una responsabilità nella forma individuata dalla
Cassazione;
7) dare atto che nessuna domanda è avanzata nei confronti di CP_6
, Dott.ssa Notaio
[...] Controparte_7 Controparte_10
citati in riassunzione al solo fine dell'integrità della riassunzione
[...] 4
tenendo presente che anche in Cassazione il ricorso fu proposto contro i predetti, ma fu chiarito e specificato che nessuna domanda è stata avanzata nei loro confronti;
8) condannare chi di ragione alle spese legali di tutti i gradi di giudizio cioè di primo grado, di appello, di ricorso in Cassazione, di ricorso in riassunzione;
9) con espressa riserva da parte dei coniugi e di fare Parte_1 Parte_2 valere nei termini di prescrizione ogni altro diritto e risarcimento del danno derivante dall'ordinanza di Cassazione se non qua liquidata dalla Corte di
Appello in diversa composizione;
10) con espressa riserva di fare valere da parte dei coniugi CP_9
nei modi e nelle forme di legge le conseguenze positive che derivano
[...] dall'ordinanza di Cassazione per quanto afferisce all'opposizione a decreto ingiuntivo, alla provvisoria esecuzione ottenuta dalla AN OP
Sant'Angelo S.p.A., all'iscrizione di ipoteca nei quali procedimenti sono stati assistiti da altro difensore al quale è stata trasmessa da questo difensore e tramite i predetti coniugi ed in via diretta l'ordinanza per fare valere i diritti che ne conseguono;
11) condannare i creditori procedenti o chi di ragione al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, così come disposto dalla Corte
Costituzionale e dalla Cassazione, ad una somma idonea a risarcire il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni per : Controparte_11
“Chiede che la Corte di Appello respinga tutte le domande proposte dai signori e nei suoi confronti, in quanto in Parte_1 Parte_2 parte inammissibili ed in parte infondate, e conseguentemente li condanni al pagamento in suo favore delle spese del presente giudizio”.
Conclusioni per : Controparte_3 5
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: rigettare le domande formulate dai sig.ri e in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Salve le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e convennero dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Agrigento Esposito , la , la Parte_1 Controparte_11 [...]
, la la e il Notaio Controparte_3 Controparte_12 CP_4 CP_7 esponendo: di aver stipulato il 26.11.2008 con un
[...] Controparte_6 preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Licata in via
Gela n. 99, gravato da una serie di formalità (ipoteche volontarie e giudiziale) in favore, rispettivamente, di e AN Antonina Controparte_3
OP EN s.p.a. (oggi nonché di una Controparte_11 trascrizione da parte di AN NI OP EN s.p.a. incorporata nella che aveva altresì iniziato nei confronti del Controparte_11 debitore la procedura esecutiva n. 69/2007 R.G.E. dinanzi allo stesso CP_6
Tribunale di Agrigento nella quale erano intervenute la Controparte_3
e le società Killing e Tirabasso;
che in data 1.9.2009, sebbene la
[...] citata procedura esecutiva non fosse estinta né cancellate le dette ipoteche, si procedeva alla stipula del rogito in Notaio e che, in forza degli Persona_1 accordi intercorsi, avendo peraltro il venditore dichiarato di avere CP_6 perfezionato gli accordi transattivi con i suddetti creditori, i coniugi e Parte_1
provvedevano a versare il corrispettivo pattuito direttamente alle Parte_2 creditrici e la residua somma al venditore;
che eseguiti tali pagamenti, i creditori procedente e intervenuti chiedevano al G.E. di dichiarare estinta la procedura con cancellazione del pignoramento immobiliare ma il G.E., con provvedimento del 15.9.2009, dichiarava inefficaci le rinunce agli atti esecutivi presentate in 6
quanto quelle provenienti da e da erano sottoposte Controparte_2 CP_5 alla condizione dell'incasso della somma dovuta in violazione dell'art. 306 c.p.c. mentre quelle di e non erano state presentate CP_4 Controparte_3 personalmente ma a mezzo dei legali senza alcuna prova del conferimento di una procura speciale a rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.; che pertanto l'immobile acquistato dagli attori veniva egualmente sottoposto a vendita forzata e trasferito all'aggiudicatario giusta decreto del G.E. del 27.3.2010. Ritennero sussistente una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico di ciascuno dei soggetti evocati e domandarono, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale (€. 135.000,00 quale prezzo della compravendita oltre alle spese notarili) e non patrimoniale, patiti in conseguenza dei fatti sopra esposti, sostenendo, in subordine, sussistere l'obbligo del venditore Esposito di corrispondere agli attori il citato importo di €.
135.000,00 a titolo di indebito arricchimento.
Si costituirono i convenuti – ed eccezione della società rimasta CP_5 contumace – chiedendo, ciascuno, il rigetto delle richieste attoree e proponendo, inoltre: subordinata domanda riconvenzionale e di garanzia Controparte_6 nei confronti delle società , Controparte_3 Controparte_11
, e , che avevano incassato le somme corrisposte dagli
[...] CP_4 CP_5 attori per l'acquisto del bene, onde tenerlo indenne da qualsivoglia pretesa e con condanna al pagamento delle spese della procedura esecutiva;
e CP_4 [...]
domanda di garanzia nei confronti del Notaio Controparte_3 [...]
, a loro dire unica responsabile per i danni pretesi dagli attori;
Per_1 [...]
domanda di garanzia nei confronti del proprio Controparte_3 assicuratore Controparte_8
La causa venne decisa con sentenza n. 1113/2014 del 10.7.2014, con cui il
Tribunale di Agrigento:
- condannò , Controparte_3 Controparte_11 7
CP_1
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_4 CP_12
e della somma di € 58.969,91; Parte_1 Parte_2
- rigettò la domanda risarcitoria presentata da e Parte_1 nei confronti di e nei confronti di Parte_2 Controparte_6 CP_7
[...]
- respinse le domande di garanzia proposte, rispettivamente, da
[...]
nei confronti di nonché da Controparte_13 Controparte_7
nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni Controparte_3
s.p.a.;
- rigettò la domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 [...]
, , Controparte_3 Controparte_11 CP_4 CP_12
[...]
- condannò , Controparte_3 Controparte_14
, , in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...] CP_4 CP_12
e delle spese lite liquidate in complessivi € Parte_1 Parte_2
5.108,00, oltre accessori;
- condannò e in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in Controparte_6 complessivi € 3.500,00 per compenso professionale di avvocato, oltre accessori;
- condannò , , Controparte_3 CP_4 Parte_1
e in solido tra di loro, al rimborso in favore di Parte_2 CP_7 delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre accessori;
[...]
- condannò al rimborso in favore della Reale Controparte_3
Mutua di Assicurazioni s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000,00, oltre accessori;
- compensò le spese di lite tra da un lato e Controparte_6 [...]
, e dall'altro. Controparte_3 Controparte_11 CP_4
2. La sentenza venne impugnata con tre distinti atti di appello proposti, 8
rispettivamente, da (proc. n. di r.g. 1569/2014), Controparte_11
(proc. n. di r.g. 1600/2014) e (proc. n. Controparte_3 CP_4 di r.g. 398/015), poi riuniti, tutte domandando, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti. La
[...]
domandarono, inoltre, in via subordinata, di Controparte_13 essere garantite dal Notaio . Persona_1
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1734/2018 del 10.9.2018, accogliendo i gravami e in riforma della sentenza gravata, rigettò le domande originariamente proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della (già , della Controparte_11 Controparte_2 [...]
, di e compensando Controparte_3 CP_4 Controparte_12 interamente nei rapporti tra le parti appellanti e le appellate costituite le spese processuali dei due gradi del giudizio e confermando per il resto l'impugnata sentenza;
nulla dispose sulle spese d'appello nei confronti della parte non costituita e nei rapporti tra le altre parti.
3. Avverso tale decisione proposero ricorso per cassazione i coniugi e articolando sei motivi e lamentando, in definitiva: Parte_1 Parte_2
l'esclusione della responsabilità (anche) dei creditori – soddisfatti contestualmente al rogito e, altresì, presenti al fine di incassare il loro credito, sì che gli stessi avrebbero dovuto adoperarsi tempestivamente per fare estinguere la procedura, depositando atti di rinuncia regolari – tenuto conto, tra l'altro, dei principi di correttezza e buona fede;
l'esclusione della sussistenza del nesso causale tra il danno patito e la condotta inadempiente dei creditori;
la mancata considerazione che i creditori, essendo intervenuti al rogito notarile ed avendo ricevuto gli assegni di importo da loro stessi previamente indicati, avevano l'obbligo di fare estinguere nei confronti degli acquirenti l'esecuzione, laddove l'esecuzione è continuata per il ritardo con cui gli ex creditori hanno depositato le rinunce o per le modalità in cui è avvenuta la rinuncia. 9
Resistettero con separati controricorsi (già Controparte_11
, la e la società . Gli Controparte_15 Controparte_3 CP_4 intimati Controparte_7 Controparte_8 Controparte_16 non svolsero difese.
[...]
La Suprema Corte reputò fondati i motivi di censura osservando, innanzi tutto, che “A parte il rilievo che in caso di inadempimento contrattuale il terzo, il quale abbia colposamente o dolosamente arrecato un contributo causale alla condotta inadempiente di una delle parti, è tenuto al risarcimento del danno a titolo extracontrattuale in solido con il contraente inadempiente (v. Cass.,
8/1/1999, n. 108. Cfr. altresì Cass., 20/10/1983, n. 6160; Cass., 23/2/1978, n.
909 ), […] la surrogazione legale ex art. 1203, 1° co. n. 3, c.c. opera di diritto, perfezionandosi con il pagamento fatto al creditore originario ed essendo immediatamente efficace a favore del surrogato ( v. Cass., 14/3/2008, n. 6885 ),
[…] sicché (a differenza di quella volontaria) non occorre la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare né il consenso alla surroga del creditore soddisfatto ( v. Cass., 24/11/1981, n. 6240 ). Con particolare riferimento alla surrogazione legale a vantaggio dell'acquirente di un immobile ipotecato, […] il pagamento da parte dell'acquirente costituisce non già condizione sospensiva di efficacia bensì elemento costitutivo della surrogazione, sicché prima del pagamento non vi è un diritto dell'acquirente in attesa di divenire operativo in coincidenza con un suo atto potestativo ma un'astratta situazione di legittimazione realizzata in concreto con il compimento di tale atto,
e solo con il pagamento il terzo acquista il diritto (v. Cass., 2/12/1987, n.
9051)”. Rilevò inoltre che “L'estinzione dell'obbligazione del debitore nei confronti del creditore […] non si ripercuote automaticamente sul pignoramento
o sul processo di espropriazione forzata pendente, per la cancellazione della trascrizione del pignoramento essendo necessario il provvedimento di estinzione del giudice, sicché l'estinzione del processo esecutivo si verifica solo per effetto 10
della rinuncia del creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa ( v. Cass., 21/11/2017, n. 27545
). […] in tale ipotesi ( diversamente dalla cancellazione dell'ipoteca ) il consenso ex art. 1200 c.c. prende forma di rinunzia agli atti esecutivi, e al fine di consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento il creditore soddisfatto in base al principio di buona fede o correttezza deve, entro un termine ragionevolmente contenuto avuto riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti, rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore, sicché il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che risulti conseguentemente danneggiato ( v. Cass., 21/11/2017, n. 27545 )”. Ritenne, quindi, le argomentazioni esposte dal giudice d'appello e le conseguenti conclusioni raggiunte – tra cui: la necessità di tenere distinti i rapporti intercorrenti fra le parti con riguardo alla mancata coincidenza fra l'asserito titolare del diritto
( ) ed i soggetti contro cui la domanda era stata proposta;
CP_6
l'individuazione nel convenuto , venditore del cespite, quale unico CP_6 soggetto tenuto dal lato passivo a rispondere della lesione patrimoniale;
la ricostruzione del concreto rapporto, piuttosto che come rapporto complesso con più parti, come un accordo negoziale tra il venditore e gli acquirenti, caratterizzato da una delegatio solvendi ex art. 1269 cod. civ. in favore delle
Banche mediante gli assegni bancari circolari menzionati in sede di stipula dell'atto pubblico, in cui tuttavia gli accipientes non risultano essersi obbligati espressamente nei confronti dei delegati ad operarsi affinché il pignoramento perdesse efficacia in un termine prestabilito;
l'assenza di un vincolo diretto tra i creditori della procedura esecutiva e i coniugi e;
la Parte_1 Parte_2 mancanza di qualsivoglia nesso di causalità fra la condotta contestata ai creditori procedenti e il danno subito dagli attori e;
il collegamento Parte_1 Parte_2 11
di siffatto danno alla sola condotta del venditore , che aveva promesso CP_6
l'estinzione della procedura esecutiva facendosi, per ciò stesso, carico del rischio della mancanza o del non tempestivo prodursi di un siffatto evento;
l'esclusione, in difetto della prova di un siffatto tempestivo attivarsi del venditore o della omessa o insufficiente cooperazione dei creditori a fronte di una puntuale richiesta del debitore esecutato, della esistenza di una relazione causale giuridicamente rilevante tra le irregolarità formali o sostanziali che il giudice dell'esecuzione ha reputato ostative all'estinzione della procedura esecutiva e l'esito definitivamente negativo della procedura conclusasi con la vendita forzata dell'immobile – in contrasto con il richiamato principio in base al quale in conformità ai canoni di buona fede e correttezza per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento il creditore soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto.
Rilevò ancora, quanto alla ricostruzione del rapporto, l'omessa applicazione del principio in base al quale in tema di interpretazione dei contratti nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale va necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto), dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e quindi alla relativa causa concreta. Reputò, inoltre, le argomentazioni e conclusioni della Corte di merito “in contrasto con l'ulteriore principio secondo cui in presenza di una pluralità di rapporti fondamentale rilievo ai fini della relativa rispettiva interpretazione assume la considerazione dell'eventuale collegamento causale , tra di essi sussistenti […] Collegamento che già in base all'impugnata sentenza emerge invero ictu ocu/i, e che si caratterizza per
l'interesse che la complessiva operazione negoziale è volta a realizzare, la cui 12
causa concreta assume specifica e autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza
[…] A tale stregua, al di là della sussistenza di un «vincolo diretto tra i creditori della procedura esecutiva ed i sig.ri », va verificata la Controparte_9 effettiva sussistenza nella specie di un nesso di causalità ( anche ) , tra le condotte poste in essere da tutti i soggetti de quibus -ivi ricompresi pertanto i creditori procedenti- in adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, in coerenza con gli interessi che mediante la realizzazione della complessiva operazione negoziale essi hanno rispettivamente inteso funzionalmente tutelare,
e il danno subito dagli odierni ricorrenti. Con valutazione pertanto di tutte le conseguenze dannose, legate , all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica […] ma anche da un rapporto di causalità specifica […], cui in particolare gli odierni ricorrenti sono rimasti esposti a fronte ( anche ) dello specifico antecedente causale costituito del deposito da parte dei creditori procedenti di «dichiarazioni di rinuncia agli atti esecutivi […] prive dei requisiti di cui all'art. 306 c.p.c.». Ivi ricomprese, pertanto, quelle derivanti dalla conseguente mancata declaratoria di estinzione del processo esecutivo, con successiva vendita forzata dell'immobile, aggiudicazione e relativo trasferimento in favore di terzi”.
4. e hanno riassunto la causa dinanzi Parte_1 Parte_2 alla Corte di Appello di Palermo, chiedendo la condanna di
[...]
(già , Controparte_14 Controparte_2 Controparte_3
già , a risarcire il danno pari
[...] CP_4 Controparte_5 CP_1 all'importo pagato nell'atto notarile ai creditori procedenti e quindi ad €
135.000,00 o altro importo ritenuto dalla Corte, dandosi atto che nessuna domanda è avanzata nei confronti di , del Notaio Controparte_6 CP_7
e della citati al solo fine
[...] Controparte_10 dell'integrità della riassunzione. 13
Si sono costituiti e Controparte_11 Controparte_3
domandando il rigetto delle domande proposte dagli attori nei
[...] confronti di ciascuna di esse.
Le altre parti non si sono costituite.
La causa, con ordinanza del 12.2.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Compito rimesso al giudice del rinvio è di accertare, previa ricostruzione e annessa qualificazione della complessiva operazione negoziale intercorsa tra le parti, la ricorrenza di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti nella vicenda, in particolare, dai creditori del venditore, e le conseguenze dannose legate all'evento.
5.1. Risulta accertato, come pure rilevato dal Supremo Consesso, che in pendenza della procedura esecutiva attivata nei confronti di Controparte_6 dalla AN OP NI EN (oggi incorporata dalla Controparte_11
) e nella quale erano intervenuti gli ulteriori creditori ipotecari
[...]
, e gli odierni attori Controparte_3 CP_4 Controparte_5 stipularono con il predetto (venditore) un contratto preliminare di CP_6 compravendita immobiliare, cui aveva fatto seguito, in data 1.9.2009, la stipulazione del contratto definitivo, con intervento dinanzi al Notaio rogante anche dei suindicati creditori ai quali, in accordo con il venditore, gli acquirenti versarono, mediante assegni circolari ai medesimi creditori intestati e consegnati in occasione della stipulazione, l'ammontare necessario al soddisfacimento dei rispettivi crediti, ai fini dell'estinzione della procedura esecutiva, con pagamento diretto del residuo prezzo al venditore. È inoltre pacifico, e si evince dalla documentazione in atti (cfr. il tenore dell'ordinanza del G.E. del 15.9.2009), che le dichiarazioni di rinunzia agli atti esecutivi successivamente prodotte dai 14
creditori vennero reputate dal G.E. prive dei requisiti ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, inefficaci procedendosi dunque alla vendita forzata dell'immobile de quo, con aggiudicazione e trasferimento in favore di terzi.
Ebbene, con riferimento all'inquadramento della complessiva operazione negoziale avente ad oggetto la vendita dell'immobile con la contestuale dazione degli assegni, a cura degli acquirenti, ai creditori del venditore, degli importi atti ad estinguere la posizione debitoria gravante su in base alla pure CP_17 menzionata, nell'atto pubblico, transazione intercorsa tra quest'ultimo e le società creditrici, e con impegno inoltre del venditore ad acquisire dai creditori soddisfatti le dichiarazioni di quietanza e contestuale rinuncia agli atti del processo esecutivo pendente e annessa cancellazione delle formalità pregiudizievoli, vanno richiamati i criteri di interpretazione del contratto e della stessa prestazione contrattuale tutti esplicitati nella ordinanza della Suprema
Corte, che inducono a ravvisare nell'operazione negoziale indicata un collegamento tra i diversi accordi e/o rapporti – l'uno intercorrente tra gli acquirenti e il venditore e l'altro interessante la posizione dei creditori del venditore – altresì richiamati e consacrati nel corpo del medesimo documento negoziale, avuto riguardo allo scopo pratico perseguito e, quindi, alla relativa causa concreta. Quest'ultima è da individuarsi nel trasferimento della proprietà dell'immobile con il contestuale soddisfacimento delle ragioni vantate dai creditori del venditore , esecutato nella procedura esecutiva n. Controparte_6
69/2007 R.G.E. (anch'essa richiamata nel corpo del documento contrattuale), a mezzo dei pagamenti direttamente eseguiti dagli acquirenti nei confronti di ciascuno dei creditori, per tale via soddisfatti, e nella conseguente liberazione dell'immobile compravenduto dalle iscrizioni pregiudizievoli, a sua volta presupponente il rilascio, a cura dei medesimi creditori soddisfatti, di valide ed efficaci rinunce alla procedura esecutiva pendente.
Al di là dell'esistenza di un vincolo diretto tra i creditori della procedura 15
esecutiva e gli acquirenti e – dovendosi, del resto, Parte_1 Parte_2 riguardare il criterio letterale di interpretazione del negozio alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici indicati dalla legge e con esclusione di interpretazioni cavillose delle espressioni letterali, non rispondente alle intese raggiunte o in contrasto con la ragione pratica dell'affare, secondo le coordinate tracciate dalla Cassazione – la rinuncia agli atti del processo esecutivo risulta
“dovuta” dai predetti creditori nel contesto degli accordi raggiunti, sia perché soddisfatti con il pagamento immediatamente eseguito, peraltro all'atto della stipula del rogito, dai coniugi e e, quindi, sulla base della Parte_1 Parte_2 disciplina normativa della surrogazione legale, sia perché funzionale al completo conseguimento dell'interesse sotteso alla complessiva operazione negoziale e in base al canone generale di correttezza e buona fede che, tra l'altro, impone a ciascuna delle parti di adoperarsi, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, onde preservare l'interesse dell'altra parte.
Va poi considerato che, come ulteriormente sottolineato dal Supremo
Consesso, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento il creditore soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi, collegandosi alla rinuncia il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, necessario per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, e tale rinuncia deve intervenire senza alcuna sollecitazione del debitore nonché entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza dallo stesso creditore conosciuti, con la conseguenza che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato.
Nel caso in esame, i creditori, ben consapevoli dello stato della procedura pendente e pur avendo ottenuto la soddisfazione del proprio credito in occasione della vendita immobiliare de qua, hanno proceduto alla citata rinuncia in 16
maniera del tutto inidonea a determinare l'estinzione del processo esecutivo nei termini convenuti e indispensabili a realizzare l'interesse sotteso alla suddetta operazione negoziale. Ed invero, per come chiaramente evincesi dal tenore del provvedimento adottato dal G.E. in date 14-15 settembre 2009 in atti, per un verso, risultavano sottoposte alla condizione dell'incasso della somma dovuta dal debitore le dichiarazioni di rinuncia depositate dal creditore procedente
(oggi e dall'intervenuta e, per altro verso, Controparte_2 CP_18 CP_5 nessuna prova sul conferimento di apposita procura speciale per la rinuncia veniva offerta relativamente alle dichiarazioni di rinuncia presentate da e CP_4
a mezzo dei propri legali, laddove ai sensi degli Controparte_3 artt. 629 e 306 c.p.c. la rinuncia, per produrre l'effetto estintivo del processo esecutivo, deve provenire personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non producendo peraltro alcun effetto se avanzata con riserve o condizioni.
Tardiva si rivela del resto, tenuto conto dello stato della procedura e delle diverse attività compiute antecedentemente alla conclusione del contratto dell'1.9.2009 (cfr. anche il riferimento nel contratto di compravendita alle transazioni previamente intercorse e concluse tra il venditore e i creditori), la rinuncia non condizionata depositata dalla Controparte_11 soltanto dopo il menzionato provvedimento del G.E., in data 16.9.2009, a fronte della vendita già fissata per il 18 settembre 2009 e della necessità, comunque, altresì evidenziata nella citata ordinanza del G.E., del consenso al differimento delle operazioni di vendita da parte di coloro che avevano, nel frattempo, presentato offerte, in difetto del quale l'esecuzione è proseguita con la vendita del bene e l'aggiudicazione a terzi.
In conseguenza delle citate condotte, esclusivamente imputabili ai creditori procedente e intervenuti nel processo esecutivo - unici legittimati, del resto, in quanto tali, a porre in essere l'attività indicata (rinuncia agli atti) nel contesto della procedura esecutiva onde determinarne l'estinzione in base alla richiamata 17
disciplina impedendone la prosecuzione e la successiva vendita forzosa del bene
- gli odierni attori, nonostante l'eseguita prestazione di pagamento secondo quanto concordato, con il contestuale e collegato soddisfacimento delle ragioni dei medesimi creditori, non hanno ottenuto il trasferimento dell'immobile nei termini convenuti e ben conosciuti da tutti i soggetti che hanno partecipato all'affare, essendo stato il bene assegnato a terzi nella proseguita procedura esecutiva.
Mette appena conto rilevare che nessuna responsabilità circa la mancata realizzazione dell'interesse degli acquirenti può essere riconosciuta in capo al
Notaio rogante, per come invece preteso dagli appellanti Controparte_3
e discendendo, in ogni caso, il danno reclamato dai
[...] CP_4 coniugi e non dalla stipulazione dell'atto pubblico – Parte_1 Parte_2 comunque, valido, anche in base alla disciplina delineata dall'art. 2913 c.c., e non rifiutabile dal Notaio, che ha piuttosto l'obbligo, in concreto correttamente eseguito per come pure evincesi dal tenore del documento negoziale (che riporta tutte le iscrizioni e i vincoli gravanti sul bene, facendo pure espressa menzione della procedura esecutiva pendente), di verificare previamente se il bene è libero da vincoli pregiudiziali (cfr. Cass. 3893/1977) – bensì dalla mancata estinzione della procedura esecutiva, impedita dalle inefficaci e/o intempestive rinunce presentate dai creditori procedente e intervenuti, nonostante gli accordi intercorsi, cui è conseguito il trasferimento del bene a terzi.
Non è più discutibile, invece, nella presente sede, la posizione del venditore , in assenza di atti di impugnativa avverso il capo Controparte_6 della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di risarcimento nei suoi confronti avanzata, con assorbimento peraltro delle domande dal medesimo
“in via subordinata” proposte nel giudizio di primo grado e richiamate CP_6
(seppur con formula generica) nelle conclusioni rassegnate nel successivo giudizio di appello, ovvero non dipendenti dalle questioni decise nei capi cassati. 18
Le argomentazioni esposte sulle richieste di nella sentenza della CP_17
Corte di Appello (v. a pag. 15 della detta sentenza) poi cassata, non risultano comunque essere state oggetto di successiva impugnativa a cura dell'interessato.
5.2. Venendo ora al profilo dei danni risarcibili, essi si identificano – e in mancanza di censure avverso il capo della sentenza del Tribunale che ha negato la risarcibilità dei (pur originariamente pretesi, dagli attori) danni di natura non patrimoniale – con gli esborsi inutilmente sostenuti dagli acquirenti in esecuzione dell'accordo.
Ai fini della liquidazione del risarcimento richiesto, non può non tenersi conto del fatto che, come già indicato nella sentenza resa dal Tribunale di
Agrigento, non oggetto in parte qua di alcuna contestazione, gli attori hanno ammesso di avere ricevuto dal venditore quanto allo stesso assegnato CP_6 dopo la conclusione della procedura esecutiva, per complessivi euro 90.387,43.
Gli attori dunque, a fronte di un originario esborso di euro 135.000,00, hanno recuperato la detta somma di euro 90.387,43 e, pertanto, nei limiti della differenza tra i citati importi, oltre alle spese notarili affrontate, va ammesso il ristoro domandato, per come dettagliatamente ricostruito e riconosciuto dal
Tribunale.
L'importo liquidato dal primo Giudice deve essere confermato, non avendo la parte attrice proposto nei termini di rito specifica impugnativa avverso la citata quantificazione (cfr. le conclusioni rassegnate nei giudizi di appello riuniti e nel ricorso per cassazione), e dovendosi, comunque, tenere conto, ai fini della liquidazione del risarcimento, di quanto il danneggiato abbia riscosso in conseguenza del medesimo fatto illecito e in funzione di ristoro del pregiudizio patito conseguentemente al verificarsi dell'evento dannoso (anche arg. ex Cass.
S.U. 12565/2018).
6. Per le ragioni sin qui indicate, non può che concludersi nel senso della reiezione dei gravami interposti da Controparte_11 CP_3 19
e con la conferma della sentenza di primo Controparte_3 CP_4 grado.
7. Per ciò che attiene alle spese di lite, va innanzi tutto precisato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass.
7243/2006. Richiama tali principi, recentemente, Cass. 3798/2022 secondo cui peraltro la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite).
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, le appellanti
, e CP_3 Controparte_11 CP_11 Controparte_3 CP_4 vanno condannate a rifondere alla odierna parte attrice in riassunzione le spese processuali per il giudizio di legittimità, nonché per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
In base al medesimo criterio, le appellanti e Controparte_3 vanno inoltre condannate a rifondere in favore dell'appellata CP_4
le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo Controparte_7 secondo i su ricordati parametri, e con esclusione delle spese per il giudizio di rinvio e per il giudizio di legittimità, non avendo in tali sedi la predetta CP_7 svolto attività difensiva. 20
Per ciò che attiene alle altre parti processuali, si ritengono sussistenti i presupposti, considerati gli esiti complessivi del processo e le posizioni reciprocamente assunte dalle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le società appellanti ed , Controparte_6 nonché nei rapporti tra la e la Controparte_3 [...]
nei confronti della quale peraltro la predetta non ha CP_8 CP_3 reiterato l'originaria domanda di garanzia.
Non ricorrono poi le condizioni per la condanna dei “creditori procedenti” ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per come, invece, genericamente richiesto dagli odierni attori in riassunzione, in assenza di elementi da cui desumere l'eventuale ricorrenza dei presupposti applicativi della richiamata disposizione normativa, non esplicitati dagli istanti e non ravvisabili, comunque, nell'iniziativa di recupero delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado, annullata dalla Corte di Appello, di cui si fa menzione nella parte espositiva dell'atto di riassunzione.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta gli appelli interposti da Controparte_14
AN OP Sant'Angelo s.p.a. e avverso la sentenza n. CP_4
1113/2014 resa dal Tribunale di Agrigento in data 10.7.2014 e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
21
condanna Controparte_14 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_3 CP_4 dell'odierna parte attrice in riassunzione delle spese di lite che liquida in euro
8.000,00 per il giudizio di legittimità, euro 7.800,00 per il giudizio di appello ed euro 7.400,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; condanna AN OP Sant'Angelo s.p.a. e in solido tra CP_4 loro, a rifondere in favore di le spese del giudizio di appello Controparte_7 che si liquidano in complessivi euro 7.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra le società appellanti ed , nonché tra la AN OP Sant'Angelo Controparte_6
s.p.a. e la Controparte_8 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 25.7.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1284/2022 R.G. promosso in sede di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria Cremona CodiceFiscale_2
(pec: Email_1 attori in riassunzione, già appellati contro
(già , P. IVA Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Carlo Varvaro (pec: Email_2 convenuta in riassunzione, già appellante
e contro
P. IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio 2
Merlino (pec: Email_3 convenuta in riassunzione, già appellante nonché contro
P.IVA in persona del legale rappresentante CP_4 P.IVA_3 pro-tempore convenuta in riassunzione non costituita, già appellante
e contro
P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4 pro-tempore convenuta in riassunzione non costituita, già appellata contumace
e nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_6
C.F._3 convenuto in riassunzione non costituito, già appellato nonché di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_7
C.F._4 convenuta in riassunzione non costituita, già appellata
e di
P.IVA. in persona del Controparte_8 P.IVA_5 legale rappresentante pro-tempore convenuta in riassunzione non costituita, già appellata
Conclusioni per gli attori in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, quale giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa in accoglimento alla domanda proposta dai coniugi e , ed in applicazione dei Parte_1 Parte_2 principi di diritto affermati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 13342/2022, 3
preliminarmente
1) dare atto della avvenuta riassunzione della causa;
e quindi nel merito
2) statuire che i creditori procedenti hanno partecipato all'atto incassandosi le somme e quindi soddisfacendo il loro credito, così venendosi a realizzare un complesso rapporto trilaterale;
3) statuire che i creditori avevano l'obbligo di adoperarsi per fare estinguere la procedura esecutiva in modo tempestivo, obbligo al quale non hanno adempiuto;
4) statuire che quindi l'esecuzione è continuata per il colpevole ritardo con cui gli ex creditori hanno depositato le rinunce e per le modalità in cui è avvenuta la rinuncia, ha danneggiato la parte acquirente cioè i coniugi
; Controparte_9
5) statuire che il comportamento dei creditori procedenti soddisfatti ha danneggiato gli acquirenti cioè i coniugi stante che la Controparte_9 causa del negozio giuridico era liberare l'immobile, che gli acquirenti hanno acquistato dinanzi ai creditori procedenti o intervenuti, dal pignoramento immobiliare che hanno incassato le somme;
6) condannare in solido o chi di ragione e quindi Controparte_1
(già ),
[...] Controparte_2 Controparte_3
CP_
già , a risarcire il danno pari all'importo CP_4 Controparte_5 pagato nell'atto notarile ai creditori procedenti e quindi ad € 135.000,00 o all'importo che la Corte di Appello in diversa composizione ritiene dover condannare essendovi una responsabilità nella forma individuata dalla
Cassazione;
7) dare atto che nessuna domanda è avanzata nei confronti di CP_6
, Dott.ssa Notaio
[...] Controparte_7 Controparte_10
citati in riassunzione al solo fine dell'integrità della riassunzione
[...] 4
tenendo presente che anche in Cassazione il ricorso fu proposto contro i predetti, ma fu chiarito e specificato che nessuna domanda è stata avanzata nei loro confronti;
8) condannare chi di ragione alle spese legali di tutti i gradi di giudizio cioè di primo grado, di appello, di ricorso in Cassazione, di ricorso in riassunzione;
9) con espressa riserva da parte dei coniugi e di fare Parte_1 Parte_2 valere nei termini di prescrizione ogni altro diritto e risarcimento del danno derivante dall'ordinanza di Cassazione se non qua liquidata dalla Corte di
Appello in diversa composizione;
10) con espressa riserva di fare valere da parte dei coniugi CP_9
nei modi e nelle forme di legge le conseguenze positive che derivano
[...] dall'ordinanza di Cassazione per quanto afferisce all'opposizione a decreto ingiuntivo, alla provvisoria esecuzione ottenuta dalla AN OP
Sant'Angelo S.p.A., all'iscrizione di ipoteca nei quali procedimenti sono stati assistiti da altro difensore al quale è stata trasmessa da questo difensore e tramite i predetti coniugi ed in via diretta l'ordinanza per fare valere i diritti che ne conseguono;
11) condannare i creditori procedenti o chi di ragione al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, così come disposto dalla Corte
Costituzionale e dalla Cassazione, ad una somma idonea a risarcire il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni per : Controparte_11
“Chiede che la Corte di Appello respinga tutte le domande proposte dai signori e nei suoi confronti, in quanto in Parte_1 Parte_2 parte inammissibili ed in parte infondate, e conseguentemente li condanni al pagamento in suo favore delle spese del presente giudizio”.
Conclusioni per : Controparte_3 5
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: rigettare le domande formulate dai sig.ri e in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Salve le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e convennero dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Agrigento Esposito , la , la Parte_1 Controparte_11 [...]
, la la e il Notaio Controparte_3 Controparte_12 CP_4 CP_7 esponendo: di aver stipulato il 26.11.2008 con un
[...] Controparte_6 preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Licata in via
Gela n. 99, gravato da una serie di formalità (ipoteche volontarie e giudiziale) in favore, rispettivamente, di e AN Antonina Controparte_3
OP EN s.p.a. (oggi nonché di una Controparte_11 trascrizione da parte di AN NI OP EN s.p.a. incorporata nella che aveva altresì iniziato nei confronti del Controparte_11 debitore la procedura esecutiva n. 69/2007 R.G.E. dinanzi allo stesso CP_6
Tribunale di Agrigento nella quale erano intervenute la Controparte_3
e le società Killing e Tirabasso;
che in data 1.9.2009, sebbene la
[...] citata procedura esecutiva non fosse estinta né cancellate le dette ipoteche, si procedeva alla stipula del rogito in Notaio e che, in forza degli Persona_1 accordi intercorsi, avendo peraltro il venditore dichiarato di avere CP_6 perfezionato gli accordi transattivi con i suddetti creditori, i coniugi e Parte_1
provvedevano a versare il corrispettivo pattuito direttamente alle Parte_2 creditrici e la residua somma al venditore;
che eseguiti tali pagamenti, i creditori procedente e intervenuti chiedevano al G.E. di dichiarare estinta la procedura con cancellazione del pignoramento immobiliare ma il G.E., con provvedimento del 15.9.2009, dichiarava inefficaci le rinunce agli atti esecutivi presentate in 6
quanto quelle provenienti da e da erano sottoposte Controparte_2 CP_5 alla condizione dell'incasso della somma dovuta in violazione dell'art. 306 c.p.c. mentre quelle di e non erano state presentate CP_4 Controparte_3 personalmente ma a mezzo dei legali senza alcuna prova del conferimento di una procura speciale a rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.; che pertanto l'immobile acquistato dagli attori veniva egualmente sottoposto a vendita forzata e trasferito all'aggiudicatario giusta decreto del G.E. del 27.3.2010. Ritennero sussistente una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico di ciascuno dei soggetti evocati e domandarono, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale (€. 135.000,00 quale prezzo della compravendita oltre alle spese notarili) e non patrimoniale, patiti in conseguenza dei fatti sopra esposti, sostenendo, in subordine, sussistere l'obbligo del venditore Esposito di corrispondere agli attori il citato importo di €.
135.000,00 a titolo di indebito arricchimento.
Si costituirono i convenuti – ed eccezione della società rimasta CP_5 contumace – chiedendo, ciascuno, il rigetto delle richieste attoree e proponendo, inoltre: subordinata domanda riconvenzionale e di garanzia Controparte_6 nei confronti delle società , Controparte_3 Controparte_11
, e , che avevano incassato le somme corrisposte dagli
[...] CP_4 CP_5 attori per l'acquisto del bene, onde tenerlo indenne da qualsivoglia pretesa e con condanna al pagamento delle spese della procedura esecutiva;
e CP_4 [...]
domanda di garanzia nei confronti del Notaio Controparte_3 [...]
, a loro dire unica responsabile per i danni pretesi dagli attori;
Per_1 [...]
domanda di garanzia nei confronti del proprio Controparte_3 assicuratore Controparte_8
La causa venne decisa con sentenza n. 1113/2014 del 10.7.2014, con cui il
Tribunale di Agrigento:
- condannò , Controparte_3 Controparte_11 7
CP_1
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_4 CP_12
e della somma di € 58.969,91; Parte_1 Parte_2
- rigettò la domanda risarcitoria presentata da e Parte_1 nei confronti di e nei confronti di Parte_2 Controparte_6 CP_7
[...]
- respinse le domande di garanzia proposte, rispettivamente, da
[...]
nei confronti di nonché da Controparte_13 Controparte_7
nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni Controparte_3
s.p.a.;
- rigettò la domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 [...]
, , Controparte_3 Controparte_11 CP_4 CP_12
[...]
- condannò , Controparte_3 Controparte_14
, , in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...] CP_4 CP_12
e delle spese lite liquidate in complessivi € Parte_1 Parte_2
5.108,00, oltre accessori;
- condannò e in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in Controparte_6 complessivi € 3.500,00 per compenso professionale di avvocato, oltre accessori;
- condannò , , Controparte_3 CP_4 Parte_1
e in solido tra di loro, al rimborso in favore di Parte_2 CP_7 delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre accessori;
[...]
- condannò al rimborso in favore della Reale Controparte_3
Mutua di Assicurazioni s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000,00, oltre accessori;
- compensò le spese di lite tra da un lato e Controparte_6 [...]
, e dall'altro. Controparte_3 Controparte_11 CP_4
2. La sentenza venne impugnata con tre distinti atti di appello proposti, 8
rispettivamente, da (proc. n. di r.g. 1569/2014), Controparte_11
(proc. n. di r.g. 1600/2014) e (proc. n. Controparte_3 CP_4 di r.g. 398/015), poi riuniti, tutte domandando, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti. La
[...]
domandarono, inoltre, in via subordinata, di Controparte_13 essere garantite dal Notaio . Persona_1
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1734/2018 del 10.9.2018, accogliendo i gravami e in riforma della sentenza gravata, rigettò le domande originariamente proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della (già , della Controparte_11 Controparte_2 [...]
, di e compensando Controparte_3 CP_4 Controparte_12 interamente nei rapporti tra le parti appellanti e le appellate costituite le spese processuali dei due gradi del giudizio e confermando per il resto l'impugnata sentenza;
nulla dispose sulle spese d'appello nei confronti della parte non costituita e nei rapporti tra le altre parti.
3. Avverso tale decisione proposero ricorso per cassazione i coniugi e articolando sei motivi e lamentando, in definitiva: Parte_1 Parte_2
l'esclusione della responsabilità (anche) dei creditori – soddisfatti contestualmente al rogito e, altresì, presenti al fine di incassare il loro credito, sì che gli stessi avrebbero dovuto adoperarsi tempestivamente per fare estinguere la procedura, depositando atti di rinuncia regolari – tenuto conto, tra l'altro, dei principi di correttezza e buona fede;
l'esclusione della sussistenza del nesso causale tra il danno patito e la condotta inadempiente dei creditori;
la mancata considerazione che i creditori, essendo intervenuti al rogito notarile ed avendo ricevuto gli assegni di importo da loro stessi previamente indicati, avevano l'obbligo di fare estinguere nei confronti degli acquirenti l'esecuzione, laddove l'esecuzione è continuata per il ritardo con cui gli ex creditori hanno depositato le rinunce o per le modalità in cui è avvenuta la rinuncia. 9
Resistettero con separati controricorsi (già Controparte_11
, la e la società . Gli Controparte_15 Controparte_3 CP_4 intimati Controparte_7 Controparte_8 Controparte_16 non svolsero difese.
[...]
La Suprema Corte reputò fondati i motivi di censura osservando, innanzi tutto, che “A parte il rilievo che in caso di inadempimento contrattuale il terzo, il quale abbia colposamente o dolosamente arrecato un contributo causale alla condotta inadempiente di una delle parti, è tenuto al risarcimento del danno a titolo extracontrattuale in solido con il contraente inadempiente (v. Cass.,
8/1/1999, n. 108. Cfr. altresì Cass., 20/10/1983, n. 6160; Cass., 23/2/1978, n.
909 ), […] la surrogazione legale ex art. 1203, 1° co. n. 3, c.c. opera di diritto, perfezionandosi con il pagamento fatto al creditore originario ed essendo immediatamente efficace a favore del surrogato ( v. Cass., 14/3/2008, n. 6885 ),
[…] sicché (a differenza di quella volontaria) non occorre la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare né il consenso alla surroga del creditore soddisfatto ( v. Cass., 24/11/1981, n. 6240 ). Con particolare riferimento alla surrogazione legale a vantaggio dell'acquirente di un immobile ipotecato, […] il pagamento da parte dell'acquirente costituisce non già condizione sospensiva di efficacia bensì elemento costitutivo della surrogazione, sicché prima del pagamento non vi è un diritto dell'acquirente in attesa di divenire operativo in coincidenza con un suo atto potestativo ma un'astratta situazione di legittimazione realizzata in concreto con il compimento di tale atto,
e solo con il pagamento il terzo acquista il diritto (v. Cass., 2/12/1987, n.
9051)”. Rilevò inoltre che “L'estinzione dell'obbligazione del debitore nei confronti del creditore […] non si ripercuote automaticamente sul pignoramento
o sul processo di espropriazione forzata pendente, per la cancellazione della trascrizione del pignoramento essendo necessario il provvedimento di estinzione del giudice, sicché l'estinzione del processo esecutivo si verifica solo per effetto 10
della rinuncia del creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa ( v. Cass., 21/11/2017, n. 27545
). […] in tale ipotesi ( diversamente dalla cancellazione dell'ipoteca ) il consenso ex art. 1200 c.c. prende forma di rinunzia agli atti esecutivi, e al fine di consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento il creditore soddisfatto in base al principio di buona fede o correttezza deve, entro un termine ragionevolmente contenuto avuto riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti, rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore, sicché il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che risulti conseguentemente danneggiato ( v. Cass., 21/11/2017, n. 27545 )”. Ritenne, quindi, le argomentazioni esposte dal giudice d'appello e le conseguenti conclusioni raggiunte – tra cui: la necessità di tenere distinti i rapporti intercorrenti fra le parti con riguardo alla mancata coincidenza fra l'asserito titolare del diritto
( ) ed i soggetti contro cui la domanda era stata proposta;
CP_6
l'individuazione nel convenuto , venditore del cespite, quale unico CP_6 soggetto tenuto dal lato passivo a rispondere della lesione patrimoniale;
la ricostruzione del concreto rapporto, piuttosto che come rapporto complesso con più parti, come un accordo negoziale tra il venditore e gli acquirenti, caratterizzato da una delegatio solvendi ex art. 1269 cod. civ. in favore delle
Banche mediante gli assegni bancari circolari menzionati in sede di stipula dell'atto pubblico, in cui tuttavia gli accipientes non risultano essersi obbligati espressamente nei confronti dei delegati ad operarsi affinché il pignoramento perdesse efficacia in un termine prestabilito;
l'assenza di un vincolo diretto tra i creditori della procedura esecutiva e i coniugi e;
la Parte_1 Parte_2 mancanza di qualsivoglia nesso di causalità fra la condotta contestata ai creditori procedenti e il danno subito dagli attori e;
il collegamento Parte_1 Parte_2 11
di siffatto danno alla sola condotta del venditore , che aveva promesso CP_6
l'estinzione della procedura esecutiva facendosi, per ciò stesso, carico del rischio della mancanza o del non tempestivo prodursi di un siffatto evento;
l'esclusione, in difetto della prova di un siffatto tempestivo attivarsi del venditore o della omessa o insufficiente cooperazione dei creditori a fronte di una puntuale richiesta del debitore esecutato, della esistenza di una relazione causale giuridicamente rilevante tra le irregolarità formali o sostanziali che il giudice dell'esecuzione ha reputato ostative all'estinzione della procedura esecutiva e l'esito definitivamente negativo della procedura conclusasi con la vendita forzata dell'immobile – in contrasto con il richiamato principio in base al quale in conformità ai canoni di buona fede e correttezza per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento il creditore soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto.
Rilevò ancora, quanto alla ricostruzione del rapporto, l'omessa applicazione del principio in base al quale in tema di interpretazione dei contratti nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale va necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto), dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e quindi alla relativa causa concreta. Reputò, inoltre, le argomentazioni e conclusioni della Corte di merito “in contrasto con l'ulteriore principio secondo cui in presenza di una pluralità di rapporti fondamentale rilievo ai fini della relativa rispettiva interpretazione assume la considerazione dell'eventuale collegamento causale , tra di essi sussistenti […] Collegamento che già in base all'impugnata sentenza emerge invero ictu ocu/i, e che si caratterizza per
l'interesse che la complessiva operazione negoziale è volta a realizzare, la cui 12
causa concreta assume specifica e autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza
[…] A tale stregua, al di là della sussistenza di un «vincolo diretto tra i creditori della procedura esecutiva ed i sig.ri », va verificata la Controparte_9 effettiva sussistenza nella specie di un nesso di causalità ( anche ) , tra le condotte poste in essere da tutti i soggetti de quibus -ivi ricompresi pertanto i creditori procedenti- in adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, in coerenza con gli interessi che mediante la realizzazione della complessiva operazione negoziale essi hanno rispettivamente inteso funzionalmente tutelare,
e il danno subito dagli odierni ricorrenti. Con valutazione pertanto di tutte le conseguenze dannose, legate , all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica […] ma anche da un rapporto di causalità specifica […], cui in particolare gli odierni ricorrenti sono rimasti esposti a fronte ( anche ) dello specifico antecedente causale costituito del deposito da parte dei creditori procedenti di «dichiarazioni di rinuncia agli atti esecutivi […] prive dei requisiti di cui all'art. 306 c.p.c.». Ivi ricomprese, pertanto, quelle derivanti dalla conseguente mancata declaratoria di estinzione del processo esecutivo, con successiva vendita forzata dell'immobile, aggiudicazione e relativo trasferimento in favore di terzi”.
4. e hanno riassunto la causa dinanzi Parte_1 Parte_2 alla Corte di Appello di Palermo, chiedendo la condanna di
[...]
(già , Controparte_14 Controparte_2 Controparte_3
già , a risarcire il danno pari
[...] CP_4 Controparte_5 CP_1 all'importo pagato nell'atto notarile ai creditori procedenti e quindi ad €
135.000,00 o altro importo ritenuto dalla Corte, dandosi atto che nessuna domanda è avanzata nei confronti di , del Notaio Controparte_6 CP_7
e della citati al solo fine
[...] Controparte_10 dell'integrità della riassunzione. 13
Si sono costituiti e Controparte_11 Controparte_3
domandando il rigetto delle domande proposte dagli attori nei
[...] confronti di ciascuna di esse.
Le altre parti non si sono costituite.
La causa, con ordinanza del 12.2.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Compito rimesso al giudice del rinvio è di accertare, previa ricostruzione e annessa qualificazione della complessiva operazione negoziale intercorsa tra le parti, la ricorrenza di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti nella vicenda, in particolare, dai creditori del venditore, e le conseguenze dannose legate all'evento.
5.1. Risulta accertato, come pure rilevato dal Supremo Consesso, che in pendenza della procedura esecutiva attivata nei confronti di Controparte_6 dalla AN OP NI EN (oggi incorporata dalla Controparte_11
) e nella quale erano intervenuti gli ulteriori creditori ipotecari
[...]
, e gli odierni attori Controparte_3 CP_4 Controparte_5 stipularono con il predetto (venditore) un contratto preliminare di CP_6 compravendita immobiliare, cui aveva fatto seguito, in data 1.9.2009, la stipulazione del contratto definitivo, con intervento dinanzi al Notaio rogante anche dei suindicati creditori ai quali, in accordo con il venditore, gli acquirenti versarono, mediante assegni circolari ai medesimi creditori intestati e consegnati in occasione della stipulazione, l'ammontare necessario al soddisfacimento dei rispettivi crediti, ai fini dell'estinzione della procedura esecutiva, con pagamento diretto del residuo prezzo al venditore. È inoltre pacifico, e si evince dalla documentazione in atti (cfr. il tenore dell'ordinanza del G.E. del 15.9.2009), che le dichiarazioni di rinunzia agli atti esecutivi successivamente prodotte dai 14
creditori vennero reputate dal G.E. prive dei requisiti ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, inefficaci procedendosi dunque alla vendita forzata dell'immobile de quo, con aggiudicazione e trasferimento in favore di terzi.
Ebbene, con riferimento all'inquadramento della complessiva operazione negoziale avente ad oggetto la vendita dell'immobile con la contestuale dazione degli assegni, a cura degli acquirenti, ai creditori del venditore, degli importi atti ad estinguere la posizione debitoria gravante su in base alla pure CP_17 menzionata, nell'atto pubblico, transazione intercorsa tra quest'ultimo e le società creditrici, e con impegno inoltre del venditore ad acquisire dai creditori soddisfatti le dichiarazioni di quietanza e contestuale rinuncia agli atti del processo esecutivo pendente e annessa cancellazione delle formalità pregiudizievoli, vanno richiamati i criteri di interpretazione del contratto e della stessa prestazione contrattuale tutti esplicitati nella ordinanza della Suprema
Corte, che inducono a ravvisare nell'operazione negoziale indicata un collegamento tra i diversi accordi e/o rapporti – l'uno intercorrente tra gli acquirenti e il venditore e l'altro interessante la posizione dei creditori del venditore – altresì richiamati e consacrati nel corpo del medesimo documento negoziale, avuto riguardo allo scopo pratico perseguito e, quindi, alla relativa causa concreta. Quest'ultima è da individuarsi nel trasferimento della proprietà dell'immobile con il contestuale soddisfacimento delle ragioni vantate dai creditori del venditore , esecutato nella procedura esecutiva n. Controparte_6
69/2007 R.G.E. (anch'essa richiamata nel corpo del documento contrattuale), a mezzo dei pagamenti direttamente eseguiti dagli acquirenti nei confronti di ciascuno dei creditori, per tale via soddisfatti, e nella conseguente liberazione dell'immobile compravenduto dalle iscrizioni pregiudizievoli, a sua volta presupponente il rilascio, a cura dei medesimi creditori soddisfatti, di valide ed efficaci rinunce alla procedura esecutiva pendente.
Al di là dell'esistenza di un vincolo diretto tra i creditori della procedura 15
esecutiva e gli acquirenti e – dovendosi, del resto, Parte_1 Parte_2 riguardare il criterio letterale di interpretazione del negozio alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici indicati dalla legge e con esclusione di interpretazioni cavillose delle espressioni letterali, non rispondente alle intese raggiunte o in contrasto con la ragione pratica dell'affare, secondo le coordinate tracciate dalla Cassazione – la rinuncia agli atti del processo esecutivo risulta
“dovuta” dai predetti creditori nel contesto degli accordi raggiunti, sia perché soddisfatti con il pagamento immediatamente eseguito, peraltro all'atto della stipula del rogito, dai coniugi e e, quindi, sulla base della Parte_1 Parte_2 disciplina normativa della surrogazione legale, sia perché funzionale al completo conseguimento dell'interesse sotteso alla complessiva operazione negoziale e in base al canone generale di correttezza e buona fede che, tra l'altro, impone a ciascuna delle parti di adoperarsi, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, onde preservare l'interesse dell'altra parte.
Va poi considerato che, come ulteriormente sottolineato dal Supremo
Consesso, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento il creditore soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi, collegandosi alla rinuncia il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, necessario per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, e tale rinuncia deve intervenire senza alcuna sollecitazione del debitore nonché entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza dallo stesso creditore conosciuti, con la conseguenza che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato.
Nel caso in esame, i creditori, ben consapevoli dello stato della procedura pendente e pur avendo ottenuto la soddisfazione del proprio credito in occasione della vendita immobiliare de qua, hanno proceduto alla citata rinuncia in 16
maniera del tutto inidonea a determinare l'estinzione del processo esecutivo nei termini convenuti e indispensabili a realizzare l'interesse sotteso alla suddetta operazione negoziale. Ed invero, per come chiaramente evincesi dal tenore del provvedimento adottato dal G.E. in date 14-15 settembre 2009 in atti, per un verso, risultavano sottoposte alla condizione dell'incasso della somma dovuta dal debitore le dichiarazioni di rinuncia depositate dal creditore procedente
(oggi e dall'intervenuta e, per altro verso, Controparte_2 CP_18 CP_5 nessuna prova sul conferimento di apposita procura speciale per la rinuncia veniva offerta relativamente alle dichiarazioni di rinuncia presentate da e CP_4
a mezzo dei propri legali, laddove ai sensi degli Controparte_3 artt. 629 e 306 c.p.c. la rinuncia, per produrre l'effetto estintivo del processo esecutivo, deve provenire personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non producendo peraltro alcun effetto se avanzata con riserve o condizioni.
Tardiva si rivela del resto, tenuto conto dello stato della procedura e delle diverse attività compiute antecedentemente alla conclusione del contratto dell'1.9.2009 (cfr. anche il riferimento nel contratto di compravendita alle transazioni previamente intercorse e concluse tra il venditore e i creditori), la rinuncia non condizionata depositata dalla Controparte_11 soltanto dopo il menzionato provvedimento del G.E., in data 16.9.2009, a fronte della vendita già fissata per il 18 settembre 2009 e della necessità, comunque, altresì evidenziata nella citata ordinanza del G.E., del consenso al differimento delle operazioni di vendita da parte di coloro che avevano, nel frattempo, presentato offerte, in difetto del quale l'esecuzione è proseguita con la vendita del bene e l'aggiudicazione a terzi.
In conseguenza delle citate condotte, esclusivamente imputabili ai creditori procedente e intervenuti nel processo esecutivo - unici legittimati, del resto, in quanto tali, a porre in essere l'attività indicata (rinuncia agli atti) nel contesto della procedura esecutiva onde determinarne l'estinzione in base alla richiamata 17
disciplina impedendone la prosecuzione e la successiva vendita forzosa del bene
- gli odierni attori, nonostante l'eseguita prestazione di pagamento secondo quanto concordato, con il contestuale e collegato soddisfacimento delle ragioni dei medesimi creditori, non hanno ottenuto il trasferimento dell'immobile nei termini convenuti e ben conosciuti da tutti i soggetti che hanno partecipato all'affare, essendo stato il bene assegnato a terzi nella proseguita procedura esecutiva.
Mette appena conto rilevare che nessuna responsabilità circa la mancata realizzazione dell'interesse degli acquirenti può essere riconosciuta in capo al
Notaio rogante, per come invece preteso dagli appellanti Controparte_3
e discendendo, in ogni caso, il danno reclamato dai
[...] CP_4 coniugi e non dalla stipulazione dell'atto pubblico – Parte_1 Parte_2 comunque, valido, anche in base alla disciplina delineata dall'art. 2913 c.c., e non rifiutabile dal Notaio, che ha piuttosto l'obbligo, in concreto correttamente eseguito per come pure evincesi dal tenore del documento negoziale (che riporta tutte le iscrizioni e i vincoli gravanti sul bene, facendo pure espressa menzione della procedura esecutiva pendente), di verificare previamente se il bene è libero da vincoli pregiudiziali (cfr. Cass. 3893/1977) – bensì dalla mancata estinzione della procedura esecutiva, impedita dalle inefficaci e/o intempestive rinunce presentate dai creditori procedente e intervenuti, nonostante gli accordi intercorsi, cui è conseguito il trasferimento del bene a terzi.
Non è più discutibile, invece, nella presente sede, la posizione del venditore , in assenza di atti di impugnativa avverso il capo Controparte_6 della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di risarcimento nei suoi confronti avanzata, con assorbimento peraltro delle domande dal medesimo
“in via subordinata” proposte nel giudizio di primo grado e richiamate CP_6
(seppur con formula generica) nelle conclusioni rassegnate nel successivo giudizio di appello, ovvero non dipendenti dalle questioni decise nei capi cassati. 18
Le argomentazioni esposte sulle richieste di nella sentenza della CP_17
Corte di Appello (v. a pag. 15 della detta sentenza) poi cassata, non risultano comunque essere state oggetto di successiva impugnativa a cura dell'interessato.
5.2. Venendo ora al profilo dei danni risarcibili, essi si identificano – e in mancanza di censure avverso il capo della sentenza del Tribunale che ha negato la risarcibilità dei (pur originariamente pretesi, dagli attori) danni di natura non patrimoniale – con gli esborsi inutilmente sostenuti dagli acquirenti in esecuzione dell'accordo.
Ai fini della liquidazione del risarcimento richiesto, non può non tenersi conto del fatto che, come già indicato nella sentenza resa dal Tribunale di
Agrigento, non oggetto in parte qua di alcuna contestazione, gli attori hanno ammesso di avere ricevuto dal venditore quanto allo stesso assegnato CP_6 dopo la conclusione della procedura esecutiva, per complessivi euro 90.387,43.
Gli attori dunque, a fronte di un originario esborso di euro 135.000,00, hanno recuperato la detta somma di euro 90.387,43 e, pertanto, nei limiti della differenza tra i citati importi, oltre alle spese notarili affrontate, va ammesso il ristoro domandato, per come dettagliatamente ricostruito e riconosciuto dal
Tribunale.
L'importo liquidato dal primo Giudice deve essere confermato, non avendo la parte attrice proposto nei termini di rito specifica impugnativa avverso la citata quantificazione (cfr. le conclusioni rassegnate nei giudizi di appello riuniti e nel ricorso per cassazione), e dovendosi, comunque, tenere conto, ai fini della liquidazione del risarcimento, di quanto il danneggiato abbia riscosso in conseguenza del medesimo fatto illecito e in funzione di ristoro del pregiudizio patito conseguentemente al verificarsi dell'evento dannoso (anche arg. ex Cass.
S.U. 12565/2018).
6. Per le ragioni sin qui indicate, non può che concludersi nel senso della reiezione dei gravami interposti da Controparte_11 CP_3 19
e con la conferma della sentenza di primo Controparte_3 CP_4 grado.
7. Per ciò che attiene alle spese di lite, va innanzi tutto precisato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass.
7243/2006. Richiama tali principi, recentemente, Cass. 3798/2022 secondo cui peraltro la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite).
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, le appellanti
, e CP_3 Controparte_11 CP_11 Controparte_3 CP_4 vanno condannate a rifondere alla odierna parte attrice in riassunzione le spese processuali per il giudizio di legittimità, nonché per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
In base al medesimo criterio, le appellanti e Controparte_3 vanno inoltre condannate a rifondere in favore dell'appellata CP_4
le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo Controparte_7 secondo i su ricordati parametri, e con esclusione delle spese per il giudizio di rinvio e per il giudizio di legittimità, non avendo in tali sedi la predetta CP_7 svolto attività difensiva. 20
Per ciò che attiene alle altre parti processuali, si ritengono sussistenti i presupposti, considerati gli esiti complessivi del processo e le posizioni reciprocamente assunte dalle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le società appellanti ed , Controparte_6 nonché nei rapporti tra la e la Controparte_3 [...]
nei confronti della quale peraltro la predetta non ha CP_8 CP_3 reiterato l'originaria domanda di garanzia.
Non ricorrono poi le condizioni per la condanna dei “creditori procedenti” ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per come, invece, genericamente richiesto dagli odierni attori in riassunzione, in assenza di elementi da cui desumere l'eventuale ricorrenza dei presupposti applicativi della richiamata disposizione normativa, non esplicitati dagli istanti e non ravvisabili, comunque, nell'iniziativa di recupero delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado, annullata dalla Corte di Appello, di cui si fa menzione nella parte espositiva dell'atto di riassunzione.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta gli appelli interposti da Controparte_14
AN OP Sant'Angelo s.p.a. e avverso la sentenza n. CP_4
1113/2014 resa dal Tribunale di Agrigento in data 10.7.2014 e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
21
condanna Controparte_14 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_3 CP_4 dell'odierna parte attrice in riassunzione delle spese di lite che liquida in euro
8.000,00 per il giudizio di legittimità, euro 7.800,00 per il giudizio di appello ed euro 7.400,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; condanna AN OP Sant'Angelo s.p.a. e in solido tra CP_4 loro, a rifondere in favore di le spese del giudizio di appello Controparte_7 che si liquidano in complessivi euro 7.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra le società appellanti ed , nonché tra la AN OP Sant'Angelo Controparte_6
s.p.a. e la Controparte_8 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 25.7.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo