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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta: dott.ssa Gisella Dedato Presidente relatore dott. Staglianò Giuseppe Consigliere dott.ssa Garufi Caterina Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 6445 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 6467 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Militerni Giuseppe Mario, Parte_1
come da procura in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Galano Monica, Controparte_1
come da procura in atti
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Roberto e dall'Avv. Rossi Franco, come da procura in atti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1127/2021 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 05/10/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “ ha adito il Tribunale di Viterbo Controparte_1
(inizialmente innanzi la Sezione Specializzata Agraria) per sentire riconoscere, in suo favore, il diritto di prelazione agraria con riguardo alla compravendita operata il r.g. n. 1 13.11.2017 di un terreno sito in Barbarano Romano già di proprietà di Parte_1
e ceduto alla (di seguito ); Parte_2 Parte_2 in particolare con l'atto introduttivo deduceva che nel caso in esame sussistevano in suo favore i presupposti di cui agli art. 7 Legge n. 817/1971 e 8 Legge n. 590/1965 considerando che: a) i fondi compravenduti erano contigui ai suoi;
b) nel biennio precedente non aveva venduto altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire
1.000,00; c) sul fondo compravenduto non era insediato alcun affittuario, mezzadro o colono coltivatore diretto;
d) il fondo per il quale si intendeva esercitare la prelazione, in aggiunta agli altri posseduti non superava il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, considerando che egli, unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare (moglie e due figlie) aveva una capacità lavorativa tale da poter attendere personalmente alla coltivazione di tutti i fondi di proprietà, anche in aggiunta a quelli contigui sui quali si intende oggi esercitare il diritto di prelazione.
Costituendosi in giudizio la SO. , contestava la domanda svolta facendo CP_2
rilevare, in via preliminare, la incompetenza della Sezione Specializzata Agraria;
nel merito l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto di prelazione in esame. Chiedeva, inoltre, d'essere autorizzata a chiamare in garanzia
, suo dante causa in merito alla vendita del terreno in esame per essere Parte_1
manlevata in caso di accoglimento della domanda.
costituendosi in giudizio, contestava le domande svolte nei suoi Parte_1 confronti, facendo rilevare in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in ragione dell'inidoneità della procura ad litem rilasciata al fine della domanda di riscatto oltre che la omessa trascrizione del titolo di proprietà del nei registri CP_1 immobiliari, circostanza, questa, che non legittimava l'esperimento della domanda proposta. Contestava, infine, la presenza dei presupposti di cui all'art. 8 legge n.
590/1965 in ragione del fatto che sul terreno in esame preesisteva un coltivatore diretto
( ) il quale sin dal 2014 coltivava il fondo in esame in virtù di un Persona_1 contratto preliminare del 15.3.2014 precedente l'atto di vendita del 13.11.2017. Per tale ragione, secondo i convenuti, il possesso ultra biennale del promittente acquirente realizzava la fattispecie ostativa dell'insorgere del diritto di prelazione prevista CP_2
proprio dall'art.7 della legge 817/1971.
Nel corso del processo dopo la rimessione della causa al giudice ordinario del
Tribunale (non potendosi ammettere nel caso in esame, la competenza della Sezione
r.g. n. 2 Specializzata Agraria, Cass. VI, n. 15136/2016) e dopo l'assunzione delle prove richieste (testimonianze e documenti) all'udienza del 20.05.2021 la causa veniva trattenuta decisione.
La domanda è fondata e, pertanto può essere accolta.
Preliminarmente deve ritenersi infondata la questione preliminare sollevata da parte convenuta in relazione alla inidoneità della procura rilasciata dal al CP_1 suo procuratore al fine dell'esercizio del diritto di prelazione oggi invocato. Secondo parte convenuta, infatti, la procura alle liti rilasciata, come nel caso in esame, su foglio separato era del tutto inidonea a svolgere la funzione tipica riconosciuta alla dichiarazione di riscatto da intendere quale negozio unilaterale recettizio.
In merito a tale questione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale dichiarazione possa essere espressa anche mediante la notifica dell'atto introduttivo purché sottoscritto dalla parte o, ancora, con procura conferita al difensore e posta a margine o in calce all'atto, in ogni caso in modo che la contestualità tra mandato e atto sia idonea a garantire che la parte, con la sottoscrizione della procura, abbia fatto propri gli effetti sostanziali derivanti dall'atto giudiziario (Cass. III, n. 8264/2014). Nel caso in esame, invece, si è dedotto, il non aveva né sottoscritto l'atto di CP_1
citazione, né aveva espressamente conferito al proprio difensore anche poteri di natura sostanziale tali da giustificare l'esercizio del diritto di riscatto;
né, infine, la procura era stata conferita con atto posto a margine o in calce dell'atto introduttivo, ma in un separato atto, seppur collocato in maniera immediatamente successiva a quello introduttivo.
Ritiene questo Tribunale, che la procura in esame sia qualificabile come atto posto in calce trattandosi di atto redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, allegato, poi, al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è stato notificato.
Infatti, ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c. “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia…. Inoltre, il D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, art. 18, comma 5, ha aggiunto che: “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è
r.g. n. 3 notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” (cfr. Cass. SSUU nn. 10266/2018 e m15852/2019).
Nel caso in esame risulta che l'atto di citazione e la procura erano parti di su documento informatico che seppur tra loro separati, erano risultati allegati al messaggio di posta elettronica certificata utilizzata per la notifica dell'atto (cfr allegato semplice difensore soc. ). CP_2
Passando alle valutazioni di merito, deve ritenersi che la domanda formulata da parte attrice possa essere accolta sussistendo tutti i requisiti richiesti dagli artt. 8 l.
590/65 e 7 l. 817/71. In particolare l'art.8 della legge 590/65 dispone che “in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, …
l'affittuario, … a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 1000, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia … mentre l'art. 7 legge n.817 / 71 che il detto diritto di prelazione, con spetta anche “…. al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti...”
Nella fattispecie in esame l'odierno attore ha fornito prova di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per legittimamente esercitare il diritto di prelazione (la qualità di coltivatore diretto, di proprietario dei fondi confinanti che coltiva direttamente da oltre due anni e l'assenza di vendita di fondi rustici nei due anni precedenti all'esercizio del diritto di prelazione per cui causa e la capacità lavorativa).
A tal riguardo può dirsi che parte istante abbia fornito adeguata prova con riguardo alla sua qualità di coltivatore diretto, all'attività agricola svolta per un biennio sul fondo da lui posseduto ed alla capacità produttiva svolta della sua famiglia, considerando al riguardo le dichiarazioni testimoniali rese acquisite nel corso del giudizio in merito al tempo ed all'attività svolta dal sul suo fondo (cfr CP_1
testimonianze di e ud. 17.12.2020 visura allegata atto Testimone_1 Testimone_2
citazione e).
Del pari appare sufficientemente provato l'ulteriore quesito relativo alla mancata vendita da parte dell'odierno istante e nel biennio precedente, di altri fondi rustici di r.g. n. 4 imponibile fondiario superiore a lire mille preclude il diritto di prelazione (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria) considerando il deposito di ispezioni ipotecarie fino al 20.11.2018 e l'assenza di documentazione contraria a tale dato.
Al contrario non si ritengono soddisfatti i presupposti necessari per contrastare l'operatività del predetto art. 7 ossia la presenza, sul fondo riscattato, di un affittuario coltivatore diretto che escluderebbe in radice la prelazione del confinante.
In merito a tale aspetto si è rappresentato che sul terreno in esame preesisteva un coltivatore diretto ( ), il quale sin dal 2014 coltivava il fondo in esame. A Persona_1 tal riguardo si deduceva che l'atto di vendita del 13.11.2017 era stato, infatti, preceduto da un contratto preliminare del 15.3.2014 ( al quale era stato attribuita data certa), concluso tra il venditore e , promittente acquirente per sé Pt_1 Persona_1
o per persona da nominare, in virtù del quale il aveva acquisito il pieno CP_2
possesso dei terreni, coltivandoli e facendone propri i frutti. Per tale ragione, secondo i convenuti, il possesso ultra-biennale del promittente acquirente realizzava la CP_2
fattispecie ostativa dell'insorgere del diritto di prelazione prevista proprio dall'art.7 della legge 817/1971.
Tali deduzioni non appaiono fondate in quanto la pregressa stipulazione da parte del con il di un contratto preliminare di compravendita dei terreni in Pt_1 CP_2
esame non vale a soddisfare i requisiti richiesti per escludere la prelazione del confinante
La ratio della legge mira chiaramente a favorire l'accesso alla proprietà fondiaria in capo al coltivatore della terra ed a favorire altresì l'ampliamento e l'accorpamento fondiario delle imprese dirette coltivatrici, per cui appare di primario rilievo che risulti non solo un effettivo svolgimento dell'attività agricola in modo stabile e continuativo, ma che essa, inoltre, avvenga sulla base delle relazioni contrattuali indicate dalla stessa norma.
Infatti l'art. 7 L. n. 817/1971 seppur abbia riconosciuto la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita”, ha altresì stabilito - in maniera chiara e tassativa – che tale diritto può essere riconosciuto
“purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
A tal riguardo, non appaiono, inoltre, condivisibili le argomentazioni espresse dalla dottrina ed esposte dal procuratore del non risultando supportate da Pt_1
orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche considerando il concreto pericolo che r.g. n. 5 contratti come quello in esame possano concludersi con il principale intento di eludere l'applicazione della normativa in esame.
Infine, non sono apparse fondate le contestazioni svolte dai convenuti con riguardo all'assenza della trascrizione del titolo di proprietà in favore del , CP_1
considerando la sola natura dichiarativa di tale adempimento.
Quanto alla presente decisione, di natura dichiarativa circa il riconoscimento del diritto, dovrà inoltre contenere una statuizione, costituente condizione sospensiva, relativa al prezzo che parte attrice dovrà corrispondere, limitatamente all'importo del prezzo corrisposto dalla convenuta società, non anche le spese notarili e di registrazione (Cass.n. 8997/2005) né gli interessi compensativi o corrispettivi (Cass. n.
492/2001).
La disciplina del pagamento del prezzo deve poi seguire le modalità e termini di cui all'art. un. l. n. 2/1979 interpretativa dell'art. 8 legge n. 590/1965.
Infine, appare fondata la domanda di garanzia svolta dalla convenuta società
nei riguardi del CP_2 Pt_1
Infatti, dalla documentazione depositata in atti risulta che il sia in sede di Pt_1
preliminare (art.4), che in sede di rogito (art.3 u. cpv), aveva garantito l'inesistenza di
"persone aventi diritto alla prelazione in base alla vigente normativa in materia".
Pertanto, la convenuta deve essere tenuta indenne per le spese già Parte_2
sostenute, limitatamente ai soli importi riguardanti le spese di contratto, non essendovi stata allegazione alcuna in merito alle ulteriori voci dedotte da tale parte convenuta.
Alla luce delle considerazioni finora svolte, la domanda appare provata e, pertanto, può essere accolta.
Spese come da soccombenza e quantificate in euro 13.430,00 (parametro da
52mila a 260 mila, valori medi in relazione alle quattro fasi di legge) considerando le rispettive posizioni processuali.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1. accoglie la domanda principale di parte attrice e per l'effetto dichiara ai sensi dell'art. 7 della Legge 817/1971 e dell'art. 8 della Legge 590/1965:
a) il trasferimento a titolo di proprietà in favore di (CF. Controparte_1
), del fondo rustico oggetto di riscatto: terreno agricolo sito in C.F._1
Barbarano Romano, località Macchia Cesata, della superficie catastale complessiva di
Ha.
2.94.95 censito al Catasto terreni del Comune di Barbarano Romani al foglio 13,
r.g. n. 6 particelle: 23 (seminativo Ha 1.01.80 cl 2 RD.E. 55,20 RA.E.18,40); 97 (seminativo are
50.70 cl 2 RD.E. 27,49 RA.E.9,16); 99 (vigneto are 89,70, cl 1, RD.E. 74,12
RA.E.30,11); 147 (vigneto are 52,75, cl 1, RD.E. 43,59 RA.E.17,71), terreni oggi intestati alla società convenuta Parte_2
( ) e già descritti in atto di vendita per Notaio in data 13.11.2017 P.IVA_1 Per_2
e trascritto il 20.11.2017;
b) la corresponsione del prezzo di euro 210.000,00 da parte di CP_1
secondo le modalità di cui alla Legge n. 2/1979;
[...]
3. Condanna la al pagamento Parte_2
delle spese processuali in favore di , spese che si liquidano in euro Controparte_1
13.430,00 oltre Iva, CPA e 15% spese processuali.
4. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
spese che si liquidano in euro 13.430,00 Parte_2
oltre Iva, CPA e 15% spese processuali.
5. Condanna a tenere indenne la Parte_1 Parte_3 dalle voci di danno, oneri e spese derivanti dall'accoglimento
[...]
della presente domanda di riscatto oltre che dal pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di;
Controparte_1
4) Manda al Direttore dell'Agenzia del Territorio di eseguire, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello (R.G. n. 6445/2021), Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“- in via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi esposti nel presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata (Tribunale Civile di Viterbo n.
1127 del 5 ottobre 2021, notificata in data 11 ottobre 2021) riconoscendo la totale infondatezza della domanda di riscatto del fondo agricolo proposta dal Sig. , CP_1
con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e con restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- sempre nel merito, e per effetto dell'accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata rigettando tutte le domande di garanzia svolte dalla in quanto del tutto prive di Parte_4
fondamento;
- ordinare al Conservatore dei RRII di Viterbo la cancellazione della trascrizione r.g. n. 7 della citazione e della sentenza, con esonero da responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Sempre avverso tale sentenza ha proposto appello (causa R.G. n. 6467/2021) la rassegnando le seguenti Parte_5 conclusioni: “-(..) in via preliminare, la nullità per difetto dello ius postulandi, invalidità ed inefficacia della procura ad litem e quindi la nullità della citazione introduttiva del giudizio notificata via pec il 19 novembre 2018; - nel merito respingere la domanda di riscatto perché infondata in fatto e diritto;
-nell'inconcessa ipotesi di rigetto del gravame, salva impugnazione, confermare la sentenza di condanna del chiamato in causa a garantire e tenere indenne la Pt_1 Parte_3
dalle voci di danno, oneri e spese derivanti dall'accoglimento
[...]
della presente domanda di riscatto oltre che dal pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di;
- ordinare al Conservatore dei Controparte_1
RRII di Viterbo la cancellazione della trascrizione della citazione con esonero da responsabilità. Condannare l'attore al pagamento delle spese del doppio grado con gli accessori di legge.
Vinte le spese anche nei confronti del chiamato in causa . Pt_1
La in qualità di appellata Parte_5
nel giudizio R.G. n. 6445/2021, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Per quanto concerne il rapporto processuale tra l'attore , la CP_1
convenuta ed il chiamato in garanzia Parte_3 Pt_1
-accogliere l'impugnazione proposta dalla convenuta riscattata con il CP_2
proprio Atto di Appello e quindi:
- in via preliminare, dichiarare la nullità / inefficacia della Citazione introduttiva della causa di riscatto per difetto di valida ed efficace procura;
- in via gradata, nel merito, salvo gravame, rigettare in ogni caso la domanda di riscatto perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
- ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei RR.II. di Viterbo la cancellazione della trascrizione della citazione per riscatto del . CP_1
- porre a carico dell'attore le spese tutte ( e del doppio CP_1 CP_2 Pt_1
grado di giudizio).
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra la convenuta ed Parte_3
il chiamato in garanzia Pt_1
- nell'inconcessa ipotesi di rigetto del gravame, salva impugnazione, condannare r.g. n. 8 a risarcire il danno, omesso dal Tribunale, nella misura di € 1.000,00 Parte_1
(mille) per il trasferimento dell'ipoteca;
- confermare per il resto la sentenza di condanna a carico dello stesso Pt_1
secondo le statuizioni di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo qui riportati e trascritti
"Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
spese che si liquidano in euro 13.430,00 Parte_2
oltre Iva, CPA e 15% spese processuali.
Condanna a tenere indenne la Parte_1 Parte_3
dalle voci di danno, oneri e spese derivanti dall'accoglimento della
[...]
presente domanda di riscatto oltre che al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di .” Controparte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si contestano le Controparte_1 avverse deduzioni e si insiste per il rigetto dell'appello, e la conferma della decisione del Tribunale di Viterbo anche per quel che riguarda le spese di lite.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.”
Riuniti i due giudizi ex art. 335 c.p.c., secondo cui “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”, la causa, all'udienza del 19 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c.
La e hanno censurato la sentenza, in Parte_3 Parte_1
primo luogo, per aver ritenuto che avesse validamente proposto la Controparte_1 domanda di riscatto attraverso l'instaurazione del giudizio, nonostante la sua evidente nullità, in quanto i difensori che avevano sottoscritto l'atto di citazione non erano muniti di legittimazione sostanziale e nonostante non si potesse ritenere che con la firma della procura alle liti l'attore avesse fatto proprio il contenuto dell'atto di citazione, in quanto essa non era stata redatta né a margine, né in calce, ma su un foglio separato non congiunto materialmente all'atto di citazione.
La trasmissione degli atti per via telematica in luogo del deposito manuale non può modificare, ad avviso degli appellanti, le norme relative alle modalità di rilascio della procura (a margine, in calce o con foglio separato congiunto materialmente alla procura).
Secondo gli appellanti, a fronte di una procura cartacea, il Tribunale “ha stravolto la realtà fattuale sull'origine analogica della procura “considerandola”, contro la r.g. n. 9 evidente realtà fattuale, come diversamente originata da copia informatica mentre è nata ed è stata utilizzata tal quale è, cioè cartacea. (…) Gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte Suprema sul tema relativo alla forma e al contenuto del mandato processuale con effetti sostanziali (come nel riscatto immobiliare) non possono essere messi nel nulla dal mezzo di trasmissione telematico e tantomeno possono essere travolti da un Decreto Ministeriale che detta soltanto le modalità di
“consegna”, di “invio” all'ufficio di un atto giudiziario. Le regole sulla trasmissione e la consegna telematica degli atti all'Ufficio non riguardano né la portata, né la forma e il contenuto dell'atto trasmesso. La portata, gli effetti dell'atto non sono dettate dalle regole tecniche di invio all'Ufficio, bensì dal diritto processuale e sostanziale, sia per quanto riguarda l'atto in sé, sia per il relativo mandato al difensore. In definitiva, il quesito cui è chiamata a rispondere l'adita Corte di Appello sono i seguenti: “Le modalità di trasmissione degli atti che sostituiscono il deposito manuale/fisico degli stessi presso l'ufficio giudiziario, comportano la modifica delle modalità di rilascio della procura con effetti traslativi sostanziali?” “Le nuove procedure - puramente tecniche - comportano una modifica della forma e delle modalità di rilascio della procura relativa ad un processo civile e quindi ad una domanda giudiziale finalizzata a conseguire effetti traslativi?”.
In sostanza, secondo gli appellanti, la domanda di riscatto deve essere rigettata,
“in quanto nulla per inesistenza del mandato a favore di difensori che hanno sottoscritto l'atto iniziale del giudizio muniti soltanto di mandato a patrocinare ma non di mandato avente effetti negoziali traslativi”.
La censura è infondata.
Premette la Corte che il diritto di riscatto di un immobile rientra nel novero dei diritti potestativi e si esercita attraverso dichiarazione unilaterale recettizia, di carattere negoziale, che determina l'acquisto della proprietà dell'immobile a favore del retraente.
Tale manifestazione negoziale può essere effettuata anche con l'atto di citazione, diretto a far valere il diritto di riscatto.
In tal caso, in difetto di una specifica procura sostanziale al difensore volta a legittimarlo ad effettuare la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, in rappresentanza del retraente, è necessario che la procura alle liti sia redatta in calce o a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di riscattare l'immobile, in quanto la parte, con la sottoscrizione della procura, fa proprio tale contenuto.
r.g. n. 10 Tanto premesso, ad avviso degli appellanti, nel caso di specie, la procura cartacea redatta su foglio separato non è stata congiunta materialmente all'atto di citazione, donde non può ritenersi redatta in calce allo stesso, con la conseguenza che l'attore, con la sottoscrizione della procura, non ha fatto proprio il contenuto dell'atto di citazione.
Né, sempre secondo la prospettazione degli appellanti, le nuove procedure di trasmissione e consegna telematica degli atti, che sostituiscono il deposito manuale/fisico degli stessi presso l'ufficio giudiziario, possono incidere, modificandole, sulle modalità di rilascio della procura.
Osserva la Corte che la prospettazione degli appellanti parte da un presupposto erroneo, ossia che sia necessaria una congiunzione materiale fra l'atto di citazione e la procura redatta in via cartacea su un foglio separato, affinché la procura possa ritenersi apposta in calce all'atto di citazione.
In realtà, alla luce della normativa richiamata dal Tribunale, la congiunzione materiale non è necessaria, essendo sufficiente la congiunzione virtuale affinché la procura venga considerata rilasciata in calce, e ciò anche nell'ipotesi, in cui, in difetto di procura digitale, venga trasmessa dal difensore che si costituisce telematicamente la copia informatica per immagine della procura cartacea redatta su foglio separato autenticata, come avvenuto nel caso in esame.
La procura alle liti, disciplinata dall'art. 83 del codice di procedura civile, ha subito una graduale trasformazione dovuta all'introduzione delle tecnologie informatiche in ambito giuridico, con particolare riguardo alla firma digitale e al deposito telematico degli atti.
Alla procura cartacea, con firma autografa dell'avvocato e della parte conferente l'incarico, si è affiancata nel tempo una procura digitale, ossia un documento informatico sottoscritto digitalmente.
Qualora il cliente non può apporre la firma digitale, per non avere il necessario dispositivo, è necessario: - predisporre la procura cartacea;
- farla firmare al cliente e certificarne l'autenticità; - creare una copia informatica del documento effettuando una scansione con salvataggio in formato PDF.
Le modifiche apportate dalla L. n. 69/2009 all'art. 83 c.p.c. equiparano la procura su documento informatico separato a quella cartacea congiunta materialmente all'atto quando ciò avvenga “mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Le semplici azioni di inserimento della procura nella busta telematica del PCT o r.g. n. 11 nella notifica via PEC assieme all'atto di riferimento rientrano proprio in tali fattispecie e valgono quindi come “congiunzioni” a tutti gli effetti, anche se in questo caso si tratta di congiunzioni virtuali e non materiali.
Nel caso di copia per immagine di una procura cartacea l'art. 83 stabilisce che:
“(..) Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
In materia di notifica telematica inoltre l'art. 18 del DM n. 44/2011 stabilisce che
“La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”.
In sostanza, in forza della normativa appena richiamata, la trasmissione di una copia per immagine della procura redatta su supporto cartaceo e autenticata è equiparata ad una procura speciale apposta in calce all'atto di citazione. (in tal senso,
Cass. sentenza n. 15852/2019).
Gli appellanti hanno eccepito, altresì, che, in ogni caso, l'attore non avesse nell'atto di citazione dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione.
Osserva la Corte che tale affermazione è smentita dagli atti.
Si legge nell'atto di citazione “(..) con la presente azione il Sig. intende CP_1
esercitare, come in effetti esercita, il proprio diritto di prelazione ed il succedaneo diritto di riscatto del fondo contiguo (..)”.
Entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza, per avere il Tribunale ritenuta provata testimonialmente la capacità lavorativa dell'attore e della sua famiglia, costituente uno tra i presupposti necessari per il diritto di prelazione, nonostante tale presupposto fosse rimasto privo di ogni supporto probatorio, essendosi i testimoni limitati a dichiarare che l'attore coltivava i fondi di sua proprietà confinanti con quelli di causa.
, oltre a contestare il dedotto difetto di prova, ha in ogni caso Controparte_1 ritenuto superabile ciò in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.
r.g. n. 12 La censura è fondata.
Si premette che per l'operatività del diritto di prelazione deve ricorrere la condizione che il fondo per il quale viene esercitata la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia.
Trattasi di prescrizione congruente con la trasparente ratio legis, che è quella di incoraggiare lo sviluppo della piccola proprietà contadina, favorendone la formazione.
Il rapporto tra la superficie del fondo e la capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia è una caratteristica essenziale della figura del coltivatore diretto, presente nella definizione dettata dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
L'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, nell'indicare le condizioni richieste perché il coltivatore diretto abbia il diritto di prelazione, aggiunge quindi un elemento importante, disponendo che per verificare il rispetto di questo rapporto bisogna tenere conto sia del fondo che il coltivatore diretto intende acquistare nell'esercizio della prelazione, sia dei fondi che eventualmente siano già di sua proprietà (o in enfiteusi).
Infatti, se sommando i fondi già posseduti con quelli da acquistare si dovesse superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, l'acquirente perde i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione.
La prelazione agraria è strumento di natura in parte pubblicistica che va a comprimere la libertà negoziale e contrattuale delle parti e che può essere ammesso e riconosciuto soltanto negli stretti limiti previsti dalla normativa, e quindi in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge stessa.
La giurisprudenza ha precisato che l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore, per scongiurare intenti speculativi e salvaguardare le finalità sociali dell'istituto (Cass. n. 15899 del 20 luglio 2011), specificando che le norme sulla prelazione e riscatto hanno carattere imperativo e sono di stretta interpretazione, non suscettibili di interpretazione analogica od estensiva. Esse non possono trovare applicazione al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto apportano una deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà.
Il requisito relativo alla capacità lavorativa, secondo il regime della lella legge testé citata, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire necessario presupposto per l'operatività del diritto di prelazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di r.g. n. 13 non contestazione di cui all'art.115 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, non ha Controparte_1
provato la propria capacità lavorativa e quella della sua famiglia, in quanto i testimoni,
e come correttamente rilevato dagli appellanti, si sono Testimone_1 Testimone_2
limitati a dichiarare che da oltre venti anni coltivava i fondi Controparte_1
limitrofi a quelli di causa in parte per la produzione di nocciole ed in parte per la produzione di foraggio.
Tale lacuna probatoria non può essere colmata con quanto risulta dalla perizia di parte del 3 giugno 2019, a firma del dott. , la quale è priva Persona_3 di autonomo valore probatorio, costituendo un'allegazione della parte che, in quanto tale, va solo ad integrare le deduzioni contenute negli atti introduttivi del giudizio.
In conclusione, in difetto di supporti probatori in merito alla capacità lavorativa del nucleo familiare e non potendo operare il principio di non contestazione, non vi sono i presupposti per l'operatività del diritto di prelazione, con la conseguenza che la domanda di non era accoglibile. Controparte_1
Per tal motivo, in riforma della sentenza, deve rigettarsi la domanda proposta da
. Controparte_1
Assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
La natura della controversia, il comportamento processuale tenuto in primo grado dagli odierni appellanti, i quali non hanno contestato in modo specifico la capacità lavorativa dell'attore e del suo nucleo familiare, il rilievo d'ufficio della natura imperativa delle norme dettate in materia di prelazione agraria, che esclude l'operatività della norma di cui all'art. 115 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio, che del presente giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
r.g. n. 14 - compensa le spese di lite del giudizio di primo grado, nonché del presente giudizio.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 15