TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1500/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 5.6.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Marco Volorio
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1 -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con relative annotazioni;
-nulla per assegni tra i coniugi;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
Omegna (VB) in data 28.6.1970 con;
che dall'unione erano nati tre figli, Controparte_1 Per_1
e tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e che il Tribunale di Per_2 Per_3
Verbania aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto depositato in data
3.2.1990, ha convenuto il marito davanti all'intestato Tribunale per sentir Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni di cui al ricorso
(nulla per assegni tra i coniugi).
Comparsa personalmente alla prima udienza davanti al giudice istruttore di data 25.2.2025, la ricorrente ha confermato il ricorso, nel mentre il resistente non si è costituito in giudizio -sicché ne è stata dichiarata la contumacia-, ma è comparso personalmente in udienza, dichiarando di aderire alle domande formulate dalla moglie e chiedendo l'impegno di quest'ultima a cedergli gratuitamente la sua quota di un mezzo di un piccolo terreno sito in Comune di Vignone (catasto terreni, fg 5, particella 270, partita 283, reddito domenicale euro 0,27, reddito agrario 0,37). Parte ricorrente si è resa disponibile ad effettuare questa cessione.
Su richiesta di parte ricorrente è stato concesso un rinvio all'udienza del 11.3.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, e nella quale il giudice ha dato atto del deposito delle note scritte contenenti le conclusioni come riportate in epigrafe. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
La richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge ed in particolare il periodo di legge di ininterrotta separazione.
Questa circostanza è stata d'altronde confermata dalla ricorrente e non contestata dal resistente.
Tutto ciò induce a ritenere che oramai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
Le condizioni di divorzio rassegnate dalla ricorrente possono venire integralmente accolte in quanto non ci sono interessi di figli da tutelare e, trattandosi nello specifico di diritti disponibili, parte resistente avrebbe dovuto costituirsi ritualmente in giudizio per formulare domanda di assegno divorzile in proprio favore, dimostrandone i presupposti per la concessione.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Comune di Omegna (VB) in data 28.6.1970 alla seguente condizione: Controparte_1
-nulla per assegni tra i coniugi;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Omegna (VB) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 43, parte seconda, serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1970.
-Spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 11.3.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
3