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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22169/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Agerli Massimo, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Bertoli Germana e dell'avv. Liprandi Valeriomaria, CP_1 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza depositate in data 21.10.2024
Per il P.M. nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in PINO Parte_1 CP_1
TORINESE il 07/07/2012.
pagina 1 di 5 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO
TORINESE (atto n. 8, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.08.2006, il 23.11.2007 e Persona_1 Per_2 Per_3 il 29.01.2016.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
06.07.2020, omologata dal Tribunale di Torino in data 10.07.2020.
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2023 e Parte_1 CP_1 chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Con ordinanza del 22.08.2024 il Giudice Relatore richiedeva al Servizio Sociale e di competenti la trasmissione di relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori, CP_2 invitava i ricorrenti a definire il luogo prescelto di residenza anagrafica dei figli minori e Per_1 ed assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Per_2
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Quanto ai restanti profili di causa, va premesso che il figlio della coppia, , è divenuto Per_1 nelle more del giudizio maggiorenne ed è venuto meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
Per il resto, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti.
Ed invero, le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e di , acquisite agli CP_2 atti, hanno confermato che la genitorialità condivisa, mostrata fino ad oggi da entrambi i coniugi, ha permesso un sufficiente adattamento dei figli al nuovo assetto familiare e l'affidabilità e la continuità nel ruolo genitoriale, sembrano essere perseguite da entrambi i genitori, sulla base delle reciproche risorse personali, esigenze lavorative e di vita. Non sono emersi elementi di pregiudizio per i minori, unica criticità riscontrata essendo quella relativa agli aspetti di impulsività del minore ed al Per_2 rapporto più conflittuale con la madre. Il risulta aver consolidato nel tempo il rapporto coi CP_1 figli, i quali appaiono frequentare volentieri il genitore che dimostra attenzione e capacità di cogliere i loro bisogni. si è trasferito a vivere presso l'abitazione paterna dove, a dire del medesimo, ha Per_2 trovato maggiore serenità ed equilibrio ed entrambi i Servizi hanno valutato come positiva l'attuale collocazione di presso il padre, apparendo il genitore con il quale il ragazzo presenta al Per_2
pagina 2 di 5 momento un rapporto di maggiore condivisione e complicità (v. rel. SS del 15.10.24 e rel. NPI/Psicologia dell'8.10.24).
La condanna penale riportata dal (cfr. doc. 8) è, del resto, relativa a fatti risalenti ad CP_1 epoca anteriore alla separazione consensuale (cfr. decreto di omologa del 10.7.2020) ed al decreto del
25.2.2021 conclusivo del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino, con il quale già si era evidenziata l'evoluzione positiva della situazione del nucleo familiare ed il venir meno, con la separazione, della condizione di pregiudizio per i minori, in gran parte riconducibile al clima di elevata conflittualità all'interno della coppia genitoriale (cfr. doc. 7).
Alla luce di quanto sopra, non si rinvengono elementi ostativi all'accoglimento delle condizioni di divorzio concordate dalle parti.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 337-octies c.c., non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...] trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione paritetica presso entrambi i genitori per e prevalente presso la madre per La Per_2 Per_3 Pt_ bambina manterrà la residenza anagrafica presso la SI.ra avrà la residenza anagrafica Per_2 presso il padre.
DISPONE, con riguardo alle modalità di visita dei figli, che:
GI stia a settimane alterne presso ciascun genitore dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al mercoledì successivo al rientro a scuola;
TA stia con il padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre al giovedì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento il venerdì mattina a scuola nella sola settimana in cui il week-end sarà di competenza materna. Dal 2026 nella settimana in cui il week-end sarà di competenza paterna, starà con il padre sin dal Per_3 giovedì dall'uscita da scuola. Il regime di vista per diverrà corrispondente a quello dei Per_3 fratelli a partire dal 2027.
-per le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorrano ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni sino al 30 dicembre alle ore 22:00 e dal 30 dicembre alle ore
22:00 al primo giorno di ripresa delle lezioni.
Resta inteso che i ragazzi stiano con il genitore con cui non trascorreranno il primo periodo il 24 dicembre dalla mattina sino alla mattina del 25 dicembre.
-per le vacanze di carnevale ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
-per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
-per le altre festività infrasettimanali si applichi il calendario ordinario. pagina 3 di 5 -per le vacanze scolastiche estive i figli trascorrano con la madre, così come con il padre, tre settimane consecutive in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno (in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne, mentre in quelli dispari quelle paterne).
-ciascun figlio trascorrerà alternativamente di anno in anno, unitamente ai fratelli, il giorno del proprio compleanno con l'uno o con l'altro genitore. Pt_ DÀ ATTO che le parti dichiarano che la SI.ra rinuncia all'assegnazione dell'abitazione familiare che rilascerà in favore del SI. entro 45 giorni dalla stipula dell'atto notarile di cui al punto a CP_1 seguire. Pt_ DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. verserà alla SI.ra la somma di CP_1
€265.000,00 per l'acquisto/ristrutturazione dell'immobile nel quale la stessa si trasferirà e ove terrà con sé i figli, somma che verrà versata dal SI. direttamente al venditore in sede di rogito notarile CP_1 Pt_ con assegno circolare con riguardo al prezzo e alla sig.ra per l'eventuale differenza. Il sig. CP_1 si farà carico altresì delle spese notarili e di agenzia. Il sig. al momento della sottoscrizione CP_1 Pt_ del presente accordo versa alla SI.ra l'ulteriore somma di €50.000,00 con assegno circolare n. 0800060410 (la firma del presente ricorso rappresenta quietanza). I predetti versamenti sono da considerarsi complessivamente come assegno divorzile una tantumai sensi dell'art. 9 della l. 898/70.
DISPONE che il sig. quale contributo per il mantenimento dei figli, a decorrere dal mese di CP_1 Pt_ dicembre 2023, versi a favore della sig.ra entro il 5 di ogni mese la somma di €250,00 ciascuno per e , mentre per sino a quando non varrà anche per lei il calendario oggi Per_2 Per_1 Per_3 indicato per i fratelli, la somma di € 400,00. Le dette somme dovranno essere rivalutate annualmente secondo l'indice ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-Nel caso in cui un figlio dovesse permanere presso l'abitazione del padre per un periodo superiore rispetto alle settimane alterne e questo per oltre un mese, il contributo per il mantenimento del mese successivo verrà temporaneamente convertito in mantenimento diretto con il venir meno dell'obbligo Pt_ del sig. di corrispondere la relativa somma periodica alla sig.ra Il contributo verrà CP_1 ripristinato dal mese successivo a quello del ripristino del calendario così come regolamentato dalle presenti condizioni al punto 2).
-Nel caso in cui un figlio dovesse permanere presso l'abitazione della madre per un periodo superiore rispetto alle settimane alterne e questo per oltre un mese, il contributo per il mantenimento verrà temporaneamente elevato ad €400,00 dal mese successivo. Il contributo tornerà ad essere pari ad
€250,00 nel caso in cui venga nuovamente osservato il calendario così come regolamentato dalle presenti condizioni al punto 2) dal mese successivo.
-Con riguardo alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, il padre ne sosterrà l'80%, mentre il 20% residuo sarà a carico della madre. Tutte le predette spese dovranno essere previamente concordate, se non necessitate, e fiscalmente documentate, con espresso richiamo al protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il gatto ed il Per_4 Pt_ cagnolino UZ saranno a carico interamente della SI.ra che li terrà con sé. Si concorda che le sole spese veterinarie di saranno suddivise al 50%. Per_4
-Con decorrenza dal mese di dicembre 2023, in corrispondenza della revoca del contributo al Pt_ mantenimento della sig.ra (con il versamento della somma una tantum pari ad €50.000,00) ed alla riduzione del contributo al mantenimento dei figli, il sig. si farà carico di tutti i costi relativi CP_1 all'immobile sito in Pino Torinese (TO), Via Vignassa n. 5, int. 4, e ciò fino al rilascio di esso da parte Pt_ della SI.ra nei termini di cui al punto 4); pertanto, se il rilascio verrà ritardato, i costi Pt_ dell'abitazione maturati successivamente saranno a carico della SI.ra Resta inteso l'obbligo per la pagina 4 di 5 Pt_ sig.ra di saldare tutto quanto riferibile ai costi dell'abitazione maturati fino al mese di novembre Pt_ 2023. La sig.ra si impegna altresì a trasmettere tempestivamente le richieste di pagamento per i costi dell'abitazione al sig. relativamente al periodo in cui essi saranno di spettanza di CP_1 quest'ultimo.
-Per quanto riguarda il mobilio, il sig. si impegna ad acquistare i letti e gli arredi per le due CP_1 Pt_ future camere da letto dei ragazzi dell'immobile che verrà intestato alla sig.ra e per il resto le parti convengono che per arredare in parte l'immobile in questione:
- tavolo e sedie per la cucina li fornirà il sig. prelevandoli dalla casa di Torino della propria CP_1 madre;
- frigorifero, televisione del salone, lavatrice, asciugatrice e letto, comodini e cassettone della camera Pt_ da letto, tutti beni presenti nella casa di Pino Torinese, verranno lasciati alla sig.ra la quale potrà asportarli con il trasloco.
-Il veicolo Opel Mokka targato FH447DR, di proprietà del SI. verrà trasferita a titolo CP_1 Pt_ gratuito alla SI.ra Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre la data del rogito notarile di cui al punto n.
5. I costi della voltura saranno a carico del SI. CP_1
Laddove il passaggio di proprietà non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, l'autovettura dovrà essere restituita al SI. CP_1
-Le parti dichiarano che, con riguardo alla , c.f./p.i. , intestata al Controparte_3 P.IVA_1 Pt_ 100% alla SI.ra e di cui il SI. è amministratore delegato, si concorda quanto segue: la CP_1
SI.ra nata a [...] l'[...], C.F. si impegna, a semplice Parte_1 C.F._1 richiesta del SI. a deliberare la messa in liquidazione entro la fine del corrente anno della CP_1 società, nominando liquidatore il SI. o altro soggetto dal medesimo designato. In CP_1 alternativa ed entro lo stesso termine di fine anno, il SI. facendosi carico di tutti i relativi CP_1 costi e spese di qualunque natura e specie, potrà richiedere alla SI.ra il trasferimento a sé o Parte_1
a terza persona da lui designata del 100% delle proprie quote e senza compenso, stabilendosi sin d'ora che la trasferente verrà sollevata da eventuali debiti ed oneri finanziari o fiscali relativi alla predetta società, nulla pretendendo con riguardo ad eventuali crediti o utili tutti maturati e maturandi, e ciò a definizione di ogni questione economica e patrimoniale esistente tra le parti ed ancora eventualmente pendente con riguardo ai rapporti di dare/avere sorti in costanza di matrimonio, nonché anche a titolo transattivo ex art. 1965 c.c.
-Le parti chiedono che, agli effetti fiscali, la predetta cessione di quote societarie, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987 modificativa della l. 898/1970, integrato con la sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, con la Circolare del 29 maggio 2013, n. 18 e con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015.
-Con l'adempimento delle predette condizioni, che avranno efficacia sin dalla firma, le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a qualunque titolo o ragione.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22169/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Agerli Massimo, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Bertoli Germana e dell'avv. Liprandi Valeriomaria, CP_1 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza depositate in data 21.10.2024
Per il P.M. nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in PINO Parte_1 CP_1
TORINESE il 07/07/2012.
pagina 1 di 5 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO
TORINESE (atto n. 8, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.08.2006, il 23.11.2007 e Persona_1 Per_2 Per_3 il 29.01.2016.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
06.07.2020, omologata dal Tribunale di Torino in data 10.07.2020.
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2023 e Parte_1 CP_1 chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Con ordinanza del 22.08.2024 il Giudice Relatore richiedeva al Servizio Sociale e di competenti la trasmissione di relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori, CP_2 invitava i ricorrenti a definire il luogo prescelto di residenza anagrafica dei figli minori e Per_1 ed assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Per_2
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Quanto ai restanti profili di causa, va premesso che il figlio della coppia, , è divenuto Per_1 nelle more del giudizio maggiorenne ed è venuto meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
Per il resto, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti.
Ed invero, le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e di , acquisite agli CP_2 atti, hanno confermato che la genitorialità condivisa, mostrata fino ad oggi da entrambi i coniugi, ha permesso un sufficiente adattamento dei figli al nuovo assetto familiare e l'affidabilità e la continuità nel ruolo genitoriale, sembrano essere perseguite da entrambi i genitori, sulla base delle reciproche risorse personali, esigenze lavorative e di vita. Non sono emersi elementi di pregiudizio per i minori, unica criticità riscontrata essendo quella relativa agli aspetti di impulsività del minore ed al Per_2 rapporto più conflittuale con la madre. Il risulta aver consolidato nel tempo il rapporto coi CP_1 figli, i quali appaiono frequentare volentieri il genitore che dimostra attenzione e capacità di cogliere i loro bisogni. si è trasferito a vivere presso l'abitazione paterna dove, a dire del medesimo, ha Per_2 trovato maggiore serenità ed equilibrio ed entrambi i Servizi hanno valutato come positiva l'attuale collocazione di presso il padre, apparendo il genitore con il quale il ragazzo presenta al Per_2
pagina 2 di 5 momento un rapporto di maggiore condivisione e complicità (v. rel. SS del 15.10.24 e rel. NPI/Psicologia dell'8.10.24).
La condanna penale riportata dal (cfr. doc. 8) è, del resto, relativa a fatti risalenti ad CP_1 epoca anteriore alla separazione consensuale (cfr. decreto di omologa del 10.7.2020) ed al decreto del
25.2.2021 conclusivo del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino, con il quale già si era evidenziata l'evoluzione positiva della situazione del nucleo familiare ed il venir meno, con la separazione, della condizione di pregiudizio per i minori, in gran parte riconducibile al clima di elevata conflittualità all'interno della coppia genitoriale (cfr. doc. 7).
Alla luce di quanto sopra, non si rinvengono elementi ostativi all'accoglimento delle condizioni di divorzio concordate dalle parti.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 337-octies c.c., non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...] trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione paritetica presso entrambi i genitori per e prevalente presso la madre per La Per_2 Per_3 Pt_ bambina manterrà la residenza anagrafica presso la SI.ra avrà la residenza anagrafica Per_2 presso il padre.
DISPONE, con riguardo alle modalità di visita dei figli, che:
GI stia a settimane alterne presso ciascun genitore dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al mercoledì successivo al rientro a scuola;
TA stia con il padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre al giovedì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento il venerdì mattina a scuola nella sola settimana in cui il week-end sarà di competenza materna. Dal 2026 nella settimana in cui il week-end sarà di competenza paterna, starà con il padre sin dal Per_3 giovedì dall'uscita da scuola. Il regime di vista per diverrà corrispondente a quello dei Per_3 fratelli a partire dal 2027.
-per le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorrano ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni sino al 30 dicembre alle ore 22:00 e dal 30 dicembre alle ore
22:00 al primo giorno di ripresa delle lezioni.
Resta inteso che i ragazzi stiano con il genitore con cui non trascorreranno il primo periodo il 24 dicembre dalla mattina sino alla mattina del 25 dicembre.
-per le vacanze di carnevale ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
-per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
-per le altre festività infrasettimanali si applichi il calendario ordinario. pagina 3 di 5 -per le vacanze scolastiche estive i figli trascorrano con la madre, così come con il padre, tre settimane consecutive in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno (in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne, mentre in quelli dispari quelle paterne).
-ciascun figlio trascorrerà alternativamente di anno in anno, unitamente ai fratelli, il giorno del proprio compleanno con l'uno o con l'altro genitore. Pt_ DÀ ATTO che le parti dichiarano che la SI.ra rinuncia all'assegnazione dell'abitazione familiare che rilascerà in favore del SI. entro 45 giorni dalla stipula dell'atto notarile di cui al punto a CP_1 seguire. Pt_ DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. verserà alla SI.ra la somma di CP_1
€265.000,00 per l'acquisto/ristrutturazione dell'immobile nel quale la stessa si trasferirà e ove terrà con sé i figli, somma che verrà versata dal SI. direttamente al venditore in sede di rogito notarile CP_1 Pt_ con assegno circolare con riguardo al prezzo e alla sig.ra per l'eventuale differenza. Il sig. CP_1 si farà carico altresì delle spese notarili e di agenzia. Il sig. al momento della sottoscrizione CP_1 Pt_ del presente accordo versa alla SI.ra l'ulteriore somma di €50.000,00 con assegno circolare n. 0800060410 (la firma del presente ricorso rappresenta quietanza). I predetti versamenti sono da considerarsi complessivamente come assegno divorzile una tantumai sensi dell'art. 9 della l. 898/70.
DISPONE che il sig. quale contributo per il mantenimento dei figli, a decorrere dal mese di CP_1 Pt_ dicembre 2023, versi a favore della sig.ra entro il 5 di ogni mese la somma di €250,00 ciascuno per e , mentre per sino a quando non varrà anche per lei il calendario oggi Per_2 Per_1 Per_3 indicato per i fratelli, la somma di € 400,00. Le dette somme dovranno essere rivalutate annualmente secondo l'indice ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-Nel caso in cui un figlio dovesse permanere presso l'abitazione del padre per un periodo superiore rispetto alle settimane alterne e questo per oltre un mese, il contributo per il mantenimento del mese successivo verrà temporaneamente convertito in mantenimento diretto con il venir meno dell'obbligo Pt_ del sig. di corrispondere la relativa somma periodica alla sig.ra Il contributo verrà CP_1 ripristinato dal mese successivo a quello del ripristino del calendario così come regolamentato dalle presenti condizioni al punto 2).
-Nel caso in cui un figlio dovesse permanere presso l'abitazione della madre per un periodo superiore rispetto alle settimane alterne e questo per oltre un mese, il contributo per il mantenimento verrà temporaneamente elevato ad €400,00 dal mese successivo. Il contributo tornerà ad essere pari ad
€250,00 nel caso in cui venga nuovamente osservato il calendario così come regolamentato dalle presenti condizioni al punto 2) dal mese successivo.
-Con riguardo alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, il padre ne sosterrà l'80%, mentre il 20% residuo sarà a carico della madre. Tutte le predette spese dovranno essere previamente concordate, se non necessitate, e fiscalmente documentate, con espresso richiamo al protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il gatto ed il Per_4 Pt_ cagnolino UZ saranno a carico interamente della SI.ra che li terrà con sé. Si concorda che le sole spese veterinarie di saranno suddivise al 50%. Per_4
-Con decorrenza dal mese di dicembre 2023, in corrispondenza della revoca del contributo al Pt_ mantenimento della sig.ra (con il versamento della somma una tantum pari ad €50.000,00) ed alla riduzione del contributo al mantenimento dei figli, il sig. si farà carico di tutti i costi relativi CP_1 all'immobile sito in Pino Torinese (TO), Via Vignassa n. 5, int. 4, e ciò fino al rilascio di esso da parte Pt_ della SI.ra nei termini di cui al punto 4); pertanto, se il rilascio verrà ritardato, i costi Pt_ dell'abitazione maturati successivamente saranno a carico della SI.ra Resta inteso l'obbligo per la pagina 4 di 5 Pt_ sig.ra di saldare tutto quanto riferibile ai costi dell'abitazione maturati fino al mese di novembre Pt_ 2023. La sig.ra si impegna altresì a trasmettere tempestivamente le richieste di pagamento per i costi dell'abitazione al sig. relativamente al periodo in cui essi saranno di spettanza di CP_1 quest'ultimo.
-Per quanto riguarda il mobilio, il sig. si impegna ad acquistare i letti e gli arredi per le due CP_1 Pt_ future camere da letto dei ragazzi dell'immobile che verrà intestato alla sig.ra e per il resto le parti convengono che per arredare in parte l'immobile in questione:
- tavolo e sedie per la cucina li fornirà il sig. prelevandoli dalla casa di Torino della propria CP_1 madre;
- frigorifero, televisione del salone, lavatrice, asciugatrice e letto, comodini e cassettone della camera Pt_ da letto, tutti beni presenti nella casa di Pino Torinese, verranno lasciati alla sig.ra la quale potrà asportarli con il trasloco.
-Il veicolo Opel Mokka targato FH447DR, di proprietà del SI. verrà trasferita a titolo CP_1 Pt_ gratuito alla SI.ra Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre la data del rogito notarile di cui al punto n.
5. I costi della voltura saranno a carico del SI. CP_1
Laddove il passaggio di proprietà non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, l'autovettura dovrà essere restituita al SI. CP_1
-Le parti dichiarano che, con riguardo alla , c.f./p.i. , intestata al Controparte_3 P.IVA_1 Pt_ 100% alla SI.ra e di cui il SI. è amministratore delegato, si concorda quanto segue: la CP_1
SI.ra nata a [...] l'[...], C.F. si impegna, a semplice Parte_1 C.F._1 richiesta del SI. a deliberare la messa in liquidazione entro la fine del corrente anno della CP_1 società, nominando liquidatore il SI. o altro soggetto dal medesimo designato. In CP_1 alternativa ed entro lo stesso termine di fine anno, il SI. facendosi carico di tutti i relativi CP_1 costi e spese di qualunque natura e specie, potrà richiedere alla SI.ra il trasferimento a sé o Parte_1
a terza persona da lui designata del 100% delle proprie quote e senza compenso, stabilendosi sin d'ora che la trasferente verrà sollevata da eventuali debiti ed oneri finanziari o fiscali relativi alla predetta società, nulla pretendendo con riguardo ad eventuali crediti o utili tutti maturati e maturandi, e ciò a definizione di ogni questione economica e patrimoniale esistente tra le parti ed ancora eventualmente pendente con riguardo ai rapporti di dare/avere sorti in costanza di matrimonio, nonché anche a titolo transattivo ex art. 1965 c.c.
-Le parti chiedono che, agli effetti fiscali, la predetta cessione di quote societarie, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987 modificativa della l. 898/1970, integrato con la sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, con la Circolare del 29 maggio 2013, n. 18 e con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015.
-Con l'adempimento delle predette condizioni, che avranno efficacia sin dalla firma, le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a qualunque titolo o ragione.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 5 di 5