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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13333/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MOTTA GIOVANNI FILIPPO e , elettivamente domiciliato in VIA IPOGEO, 12 95123
CATANIA ITALIA, presso il difensore avv. MOTTA GIOVANNI FILIPPO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
FINOCCHIARO PIERGIORGIO e elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 43
CATANIA presso lo studio dell'avv. FINOCCHIARO PIERGIORGIO
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 11 Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 15/10/2021 la curatela del fallimento Parte_1
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa,
[...]
e chiedeva al Tribunale adito di volere: “… ritenere e dichiarare che il Sig. Parte_2
, nella sua qualità di IN della società poi fallita, è responsabile Parte_2 dei danni patiti dalla Curatela immediatamente conseguenti ai singoli atti di mala gestio siccome riscontrati e quantificati in € 198.997,82; e per l'effetto condannarlo al pagamento di tale somma in favore della Curatela, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese processuali. In ogni caso ed in via subordinata ritenere e dichiarare che il medesimo IN è comunque responsabile del danno causato dal mancato deposito delle scritture contabili e determinato dalla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, pari ad € 37.099,00; con la conseguente condanna al pagamento della predetta somma, o quella diversa che il Tribunale riterrà di determinare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestava in fatto e in diritto il fondamento della domanda proposta e ne chiedeva il rigetto.
Assegnati alle parti, su loro richiesta i termini di cui all'art. 183,6° co cpc e depositate le memorie, il
G.I., con ordinanza del 24 ottobre 2022 disponeva CTU contabile al fine di accertare gli addebiti indicati in citazione.
Espletata la CTU la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza dell'8.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Venendo all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto circa la carenza di legittimazione attiva della curatela all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali nelle ipotesi di società a responsabilità limitata occorre far rilevare che per giurisprudenza costante l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. può essere proposta, seppur non espressamente prevista, anche nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, dovendo trovare applicazione in via analogica anche a tale tipo di società delle norme dettate per le s.p.a.
Invero tanto nelle società per azioni, quanto nelle società a responsabilità limitata la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali costituisce un principio generale che funge da contrappeso alla responsabilità limitata dei soci.
pagina 2 di 11 Peraltro, tale interpretazione sistematica risulta pienamente confermata dal Nuovo Codice della Crisi
d'Impresa, nel quale l'art.389 co.2 prevede l'applicazione di talune disposizioni, tra le quali l'art. 378 sulla responsabilità degli amministratori.
Tale norma ha inserito all'art. 2476 c.c. dopo il quinto comma una disposizione che riproduce integralmente il contenuto dell'art.2394 c.c. e che, recependo l'interpretazione prevalente, ha espressamente previsto, anche per le società a responsabilità limitata, l'azione di responsabilità dei creditori sociali, con conseguente legittimazione ex art.146 L.F., nella formulazione tuttora vigente
(prima della applicazione dell'intero Codice della Crisi), del curatore fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità anche in tale ipotesi.
In relazione poi all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali formulata dalla difesa del convenuto, giova ricordare che il termine di prescrizione quinquennale
(decorrente dalla sentenza di fallimento dichiarata l'8/7/16) si è interrotto l'11/09/19, cioè con l'esperimento dell'azione intrapresa dal al fine di ottenere il sequestro conservativo ex Parte_1 art.671 cpc.
Il nuovo termine prescrizionale, pertanto, ha ripreso a decorrere dopo l'ordinanza resa il 22/10/19 che ha disposto il rigetto della misura cautelare reclamata e dunque , atteso che la notifica dell'atto introduttivo del procedimento de quo è avvenuta il 15/10/2021, la prescrizione non è maturata.
Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilità' esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt.
2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della pagina 3 di 11 compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c)
l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà).
Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno.
Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logico- giuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi.
Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni,
l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno.
I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il pagina 4 di 11 problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
Ciò premesso dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Con sentenza n.112 del 08/07/16 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della società
, con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT),avente come Parte_1 oggetto sociale la vendita all'ingrosso di prodotti alimentari.
La società ”, iscritta al n.04887800870 nella sezione Parte_1 ordinaria del registro delle imprese, venne costituita in data 06/04/2011 con capitale sociale di
€.10.000,00 sottoscritto come segue:
1. quote di nominali € 5.000,00 di cui Parte_2 versati € 1.250,00; 2. quota di nominali € 2.500,00 di cui versate € 625,00; 3. Parte_3
quota di nominali € 2.500,00 di cui versate € 625,00. Parte_4
Sin dalla data di costituzione e fino alla dichiarazione di fallimento l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società venne attribuita all'IN UN . Parte_2
La curatela attrice imputa all'organo gestorio convenuto i seguenti addebiti:
1. Mancate azioni promosse nei confronti dei soci per omesso versamento della somma residua sottoscritta e non versata pari a € 7.500,00; 2. Mancata consegna del saldo cassa al Curatore per € 4.918,07; 3. Mancata postergazione del rimborso dei finanziamenti ai soci per € 12.801,29; 4. Mancate azioni intraprese per il recupero di crediti verso clienti per complessivi € 173.997,82.
Orbene la espletata CTU, le cui conclusioni paiono del tutto condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici, ha permesso di accertare la fondatezza degli addebiti indicati in citazione.
In particolare con riferimento al primo addebito afferma il CTU che la società è stata costituita con un capitale sociale sottoscritto dai soci di euro 10.000, ma, di cui versato soltanto euro 2.500 e tale situazione è rimasta immutata sino alla declaratoria di fallimento. Tale circostanza ha determinato la violazione degli obblighi imposti dall'art. 2466 c.cc., di cui è chiamato a rispondere l'amministratore convenuto.
Quanto ai finanziamenti ai soci, sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla curatela e segnatamente del partitario contabile ““soci c/finanz. infruttiferi” relativo agli anni 2015 e 2016 il CTU evidenzia quanto segue: a) all'inizio dell'esercizio 2015 risulta un saldo contabile (avere) di euro
11.101 a titolo di finanziamenti infruttiferi concessi dai soci in anni precedenti;
in data 3 luglio 2015 risulta effettuato tramite banca un ulteriore finanziamento infruttifero di euro 1.600; sicché al
31/12/2015 i finanziamenti infruttiferi concessi dai soci ammontano a complessivi euro 12.701; b) nel corso del successivo esercizio 2016, in data 26 agosto, risulta effettuato un altro finanziamento infruttifero dai soci per euro 100.00 c) i complessivi finanziamenti soci di cui sub a) e sub b) di totali pagina 5 di 11 euro 12.801 risultano “contabilmente” restituiti per cassa, per la maggior parte, nel corso dell'anno
2015 ed il residuo nell'anno 2016, come da seguente prospetto sinottico. dalla documentazione in atti risulta che il saldo di tale conto al 31/12/2014 era di €.11.101,00 e successivamente i soci effettuarono ulteriori finanziamenti infruttiferi di €.1.600,00 nell'anno 2015 e di €.100,00 nell'anno 2016.
A tal proposito si evidenzia che in tale situazione -peraltro aggravata dalla struttura finanziaria della società poi fallita “gravemente squilibrata”- l'organo amministrativo ha violato il disposto dell'art.2467
c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Il rimborso, invero, è stato effettuato in presenza di deficit patrimoniale e nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, avendo la società operato nel periodo interessato ai rimborsi quando il patrimonio netto contabile era al di sotto del minimo legale (o addirittura con valori negativi).
Altro motivo di responsabilità, anch'esso acclarato dal CTU, è dato dalla circostanza che l'amministratore non ha mai inteso consegnare al curatore il saldo di cassa pari ad €.4.918,00 risultante al momento della declaratoria fallimentare (08/07/16).
Pertanto, in mancanza della dimostrazione da parte dell'organo gestorio, di una diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti, l'odierno convenuto deve essere considerato responsabile della dispersione dell'attivo societario.
In tal senso la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che “ …. a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria” (così testualmente Cass. n. 25631/2023 e nello stesso senso Cass. n.16952/2016 e Cass. n. 11703/97).
Con riferimento poi all'addebito relativo al mancato esercizio delle azioni volte al recupero dell'ingente credito di complessivi €.173.778,46 vantato dalla Supreme Int. srl nei confronti di due società estere (“SUPREME INTERNAT. con sede in Qatar per €.100.253,40 e “CHOCOLALA CP_1
COMPANY LLC” con sede negli Emirati Arabi per €.73.525,06), rileva sul punto la curatela attrice che il saldo del credito nei confronti dei suddetti clienti è rimasto invariato dal 2013 al 2016 e nulla ha fatto l'amministratore al fine di tentare il recupero delle somme in danno delle società extra-UE, neppur preoccupandosi -dopo l'avvenuto fallimento- di consegnare al curatore la relativa documentazione fiscale comprovante l'esistenza di tali crediti. pagina 6 di 11 Il CTU con riferimento al suddetto addebito ha precisato che: “risulta fondato, atteso che, sulla scorta Contr dei partitari clienti “Supreme Internat. e “Chocolaia Company LLC” in atti (v. docc.
8-9 citaz.) risulta documentato dalla curatela: - crediti da incassare per complessivi euro 173.778, formatesi Contr nell'anno 2013, di cui euro 100.253 relativi al cliente “ Internat. ed euro 73.525 relativi Pt_1 al cliente “Chocolaia Company LLC”; - il credito verso il cliente “Chocolaia Company LLC” risulta formato da tre fatture emesse nel mese di ottobre 2013 per totali euro 73.525 rimaste interamente Contr insolute;
- il credito verso il cliente “Supreme Internat. risulta formato da quattro fatture emesse, di cui: la prima fattura, numero 86 del 22/01/2013, di euro 59.401 risulta parzialmente incassata per euro 48.820 sicché residua un credito di euro 10.580; le altre tre fatture emesse il
23/01/2013 (numero 87) di euro 74.673, il 08/08/2013 (numero 88) di euro 10.500 ed il 13/08/2013
(numero 89) di euro 4.500 risultano interamente insolute;
sicché residua un complessivo credito ancora da incassare di euro 100.253 Infine, si segnala che gli indicati crediti costituiscono la totalità dei crediti verso clienti vantati dalla società fallita per come emerge dalla situazione patrimoniale economica dell'anno 2016 in atti (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 u.c. n. 2 c.p.c.) nella quale risulta un totale saldo di crediti v/clienti di euro 173.778 il quale corrisponde alla sommatoria dei crediti verso i due indicati clienti esteri”
E' palese nella specie la responsabilità dell'organo gestorio, non essendosi attivato per il recupero dei crediti e, in ogni caso, per non aver messo la Curatela in condizioni di recuperarli .
A nulla rilevano le contestazioni sollevate dal a tale addebito e basate su pretese lamentele Parte_2 mosse dalle società debitrici in ordine ai presunti difetti delle forniture di prodotti alimentari nonché sui continui inviti inoltrati al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Occorre, invero, affermare che le mancate azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti sono da addebitare esclusivamente all'incauta condotta dell'amministratore, sicuramente aggravata per aver effettuato nell'anno 2013 forniture di merce a credito a società estere per importi rilevanti Pt_5
(pari ad €.222.599,825),considerato che il volume d'affari della società poi fallita è stato - nel medesimo anno- di complessivi €.246.072,82, e senza tener conto del “rischio commerciale” per forniture a paesi extra UE, legato alla solvibilità ed affidabilità dei clienti ed al credito che il venditore concede a questi ultimi senza la garanzia di ottenere il pagamento dovuto alle scadenze concordate.
In tale ottica, accertata la sussistenza del danno (cioè del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società poi fallita), nonchè la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva dell'amministratore stesso, emerge in modo evidente che i comportamenti dello organo gestorio della integrano l'ipotesi di atti di mala gestio, idonei Parte_1
pagina 7 di 11 a determinare il dissesto patrimoniale della società ed a produrre danni a questa ultima ed ai creditori sociali.
Per quanto concerne poi il danno, in relazione al quale la Curatela attrice ha invocato il criterio in base ai danni specifici ascrivili alla condotta omissiva dell'amministratore ovvero in subordine la differenza attivo-passivo, va osservato che il criterio del deficit fallimentare può avere un utilizzo concreto in due sole fattispecie.
La prima è quella della mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita, situazione che determina l'impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e quindi il necessario ricorso ad un criterio scevro da agganci a precisi parametri.
La seconda è quella in cui il dissesto sia stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati.
Giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza del 06/05/2015, n.
9100 hanno affermato che : “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”
(v.: Cassazione civile sez. un., 06/05/2015, n. 9100). Discende che la sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è circostanza in sé non dirimente, ma, in un quadro più complesso di gravi inadempienze, colora ulteriormente la condotta dell'amministratore (an) in termini di ampiezza, avvalorando la sussistenza di una condotta generalizzata idonea a porsi come causa del danno lamentato, suscettibile di essere liquidato per via equitativa ove la detta mancata o irregolare tenuta delle scritture sociali impedisca l'accertamento degli specifici effetti dannosi (v. in motivazione ad es.:
Cassazione civile sez. I, 01/02/2018, n. 2500).
pagina 8 di 11 In coerenza a ciò, il giudice, quando si avvalga del criterio equitativo per la quantificazione del danno, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali (cfr.:
Cassazione civile sez. I, 16/01/2018, n. 832, cit.).
Inoltre secondo la giurisprudenza della SC, "nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore (V. per tutti Cass. 22/09/2021, n.256641, Cass. 17.05.21
n.13220, Cass.
9.04.21 n.9458).
Così anche la giurisprudenza di merito, secondo cui, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, se l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (App. Perugia, sez. I,
27/04/2021, n. 245), nonchè Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 08/01/2021, n. 90).
Nel caso in oggetto, ricorrono tutti i superiori presupposti: infatti, la curatela ha contestato all'amministratore convenuto specifiche condotte cagionevoli di danno ad essa eziologicamente riconducibile, , che ha poi precluso al CTU la possibilità di verificare compiutamente tale contestazione e, quindi, di accertare l'eventuale danno lamentato.
Ancora il CTU ha evidenziato la carenza delle te documentazione versata in atti, in quanto costituita soltanto dalla produzione di una minima parte della complessiva documentazione contabile consegnata dalla società fallita alla curatela.
Segnatamente, la curatela ha prodotto nell'odierno giudizio soltanto i seguenti documenti contabili: - bilancio d'esercizio al 31/12/2014; - situazione patrimoniale-economica degli anni 2015 e 2016; - Contr quattro partitari contabili, costituiti da: “Cassa contanti” anno 2016; cliente “Supreme Internat. anni 2012-2013; cliente “Chocolaia Company LLC” anno 2013, “Soci c/finanziamenti infruttiferi” anni
2015-2016 . pagina 9 di 11 Rileva tuttavia il CTU che, anche se la curatela avesse interamente prodotto la documentazione acquisita dalla società fallita, tenuto conto che tale società è stata costituita il 06/04/2011 con inizio attività il successivo 05/10/2011, tale documentazione sarebbe stata comunque insufficiente per ricostruire la gestione sociale sin dalla costituzione in quanto mancante dei libri sociali per tutti gli anni, delle scritture contabili dell'anno 2014 (libro giornale, registri IVA, partitari contabili, cespiti ammortizzabili), nonché dei bilancini di chiusura delle movimentazioni contabili e del libro inventari per tutti gli anni.
Pertanto poiché nel caso in oggetto risulta impossibile una puntuale, precisa valutazione del danno, gli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta omissiva dell'amministratore possono essere determinati in secondo il criterio, c.d. deficit fallimentare (corrispondente alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
E dunque , tenuto conto che nell'odierno procedimento risulta documentato un passivo fallimentare di complessivi euro 37.094 e che l'attivo fallimentare risulta pari a zero, il danno è pari a euro 37.094.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita ed ai suoi creditori nell'ambito della propria attività gestoria, quantificati complessivamente in € 37.094,00.
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e . liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, vanno poste a carico del convenuto e in favore dell'Erario, essendo la
Curatela ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della convenuta, quale soccombente.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13333/2021 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 37094,00 in favore Parte_2 della curatela attrice, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale;
-condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore dell'Erario , che liquida in € 6.225,00 per spese ( in esse compresi € 4.680,00 della CTU) e € 7.616,00 per compensi della fase di merito e €
4.000,00 per compensi della fase cautelare, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in data 15/5/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13333/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MOTTA GIOVANNI FILIPPO e , elettivamente domiciliato in VIA IPOGEO, 12 95123
CATANIA ITALIA, presso il difensore avv. MOTTA GIOVANNI FILIPPO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
FINOCCHIARO PIERGIORGIO e elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 43
CATANIA presso lo studio dell'avv. FINOCCHIARO PIERGIORGIO
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 11 Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 15/10/2021 la curatela del fallimento Parte_1
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa,
[...]
e chiedeva al Tribunale adito di volere: “… ritenere e dichiarare che il Sig. Parte_2
, nella sua qualità di IN della società poi fallita, è responsabile Parte_2 dei danni patiti dalla Curatela immediatamente conseguenti ai singoli atti di mala gestio siccome riscontrati e quantificati in € 198.997,82; e per l'effetto condannarlo al pagamento di tale somma in favore della Curatela, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese processuali. In ogni caso ed in via subordinata ritenere e dichiarare che il medesimo IN è comunque responsabile del danno causato dal mancato deposito delle scritture contabili e determinato dalla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, pari ad € 37.099,00; con la conseguente condanna al pagamento della predetta somma, o quella diversa che il Tribunale riterrà di determinare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestava in fatto e in diritto il fondamento della domanda proposta e ne chiedeva il rigetto.
Assegnati alle parti, su loro richiesta i termini di cui all'art. 183,6° co cpc e depositate le memorie, il
G.I., con ordinanza del 24 ottobre 2022 disponeva CTU contabile al fine di accertare gli addebiti indicati in citazione.
Espletata la CTU la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza dell'8.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Venendo all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto circa la carenza di legittimazione attiva della curatela all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali nelle ipotesi di società a responsabilità limitata occorre far rilevare che per giurisprudenza costante l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. può essere proposta, seppur non espressamente prevista, anche nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, dovendo trovare applicazione in via analogica anche a tale tipo di società delle norme dettate per le s.p.a.
Invero tanto nelle società per azioni, quanto nelle società a responsabilità limitata la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali costituisce un principio generale che funge da contrappeso alla responsabilità limitata dei soci.
pagina 2 di 11 Peraltro, tale interpretazione sistematica risulta pienamente confermata dal Nuovo Codice della Crisi
d'Impresa, nel quale l'art.389 co.2 prevede l'applicazione di talune disposizioni, tra le quali l'art. 378 sulla responsabilità degli amministratori.
Tale norma ha inserito all'art. 2476 c.c. dopo il quinto comma una disposizione che riproduce integralmente il contenuto dell'art.2394 c.c. e che, recependo l'interpretazione prevalente, ha espressamente previsto, anche per le società a responsabilità limitata, l'azione di responsabilità dei creditori sociali, con conseguente legittimazione ex art.146 L.F., nella formulazione tuttora vigente
(prima della applicazione dell'intero Codice della Crisi), del curatore fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità anche in tale ipotesi.
In relazione poi all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali formulata dalla difesa del convenuto, giova ricordare che il termine di prescrizione quinquennale
(decorrente dalla sentenza di fallimento dichiarata l'8/7/16) si è interrotto l'11/09/19, cioè con l'esperimento dell'azione intrapresa dal al fine di ottenere il sequestro conservativo ex Parte_1 art.671 cpc.
Il nuovo termine prescrizionale, pertanto, ha ripreso a decorrere dopo l'ordinanza resa il 22/10/19 che ha disposto il rigetto della misura cautelare reclamata e dunque , atteso che la notifica dell'atto introduttivo del procedimento de quo è avvenuta il 15/10/2021, la prescrizione non è maturata.
Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilità' esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt.
2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della pagina 3 di 11 compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c)
l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà).
Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno.
Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logico- giuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi.
Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni,
l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno.
I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il pagina 4 di 11 problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
Ciò premesso dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Con sentenza n.112 del 08/07/16 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della società
, con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT),avente come Parte_1 oggetto sociale la vendita all'ingrosso di prodotti alimentari.
La società ”, iscritta al n.04887800870 nella sezione Parte_1 ordinaria del registro delle imprese, venne costituita in data 06/04/2011 con capitale sociale di
€.10.000,00 sottoscritto come segue:
1. quote di nominali € 5.000,00 di cui Parte_2 versati € 1.250,00; 2. quota di nominali € 2.500,00 di cui versate € 625,00; 3. Parte_3
quota di nominali € 2.500,00 di cui versate € 625,00. Parte_4
Sin dalla data di costituzione e fino alla dichiarazione di fallimento l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società venne attribuita all'IN UN . Parte_2
La curatela attrice imputa all'organo gestorio convenuto i seguenti addebiti:
1. Mancate azioni promosse nei confronti dei soci per omesso versamento della somma residua sottoscritta e non versata pari a € 7.500,00; 2. Mancata consegna del saldo cassa al Curatore per € 4.918,07; 3. Mancata postergazione del rimborso dei finanziamenti ai soci per € 12.801,29; 4. Mancate azioni intraprese per il recupero di crediti verso clienti per complessivi € 173.997,82.
Orbene la espletata CTU, le cui conclusioni paiono del tutto condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici, ha permesso di accertare la fondatezza degli addebiti indicati in citazione.
In particolare con riferimento al primo addebito afferma il CTU che la società è stata costituita con un capitale sociale sottoscritto dai soci di euro 10.000, ma, di cui versato soltanto euro 2.500 e tale situazione è rimasta immutata sino alla declaratoria di fallimento. Tale circostanza ha determinato la violazione degli obblighi imposti dall'art. 2466 c.cc., di cui è chiamato a rispondere l'amministratore convenuto.
Quanto ai finanziamenti ai soci, sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla curatela e segnatamente del partitario contabile ““soci c/finanz. infruttiferi” relativo agli anni 2015 e 2016 il CTU evidenzia quanto segue: a) all'inizio dell'esercizio 2015 risulta un saldo contabile (avere) di euro
11.101 a titolo di finanziamenti infruttiferi concessi dai soci in anni precedenti;
in data 3 luglio 2015 risulta effettuato tramite banca un ulteriore finanziamento infruttifero di euro 1.600; sicché al
31/12/2015 i finanziamenti infruttiferi concessi dai soci ammontano a complessivi euro 12.701; b) nel corso del successivo esercizio 2016, in data 26 agosto, risulta effettuato un altro finanziamento infruttifero dai soci per euro 100.00 c) i complessivi finanziamenti soci di cui sub a) e sub b) di totali pagina 5 di 11 euro 12.801 risultano “contabilmente” restituiti per cassa, per la maggior parte, nel corso dell'anno
2015 ed il residuo nell'anno 2016, come da seguente prospetto sinottico. dalla documentazione in atti risulta che il saldo di tale conto al 31/12/2014 era di €.11.101,00 e successivamente i soci effettuarono ulteriori finanziamenti infruttiferi di €.1.600,00 nell'anno 2015 e di €.100,00 nell'anno 2016.
A tal proposito si evidenzia che in tale situazione -peraltro aggravata dalla struttura finanziaria della società poi fallita “gravemente squilibrata”- l'organo amministrativo ha violato il disposto dell'art.2467
c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Il rimborso, invero, è stato effettuato in presenza di deficit patrimoniale e nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, avendo la società operato nel periodo interessato ai rimborsi quando il patrimonio netto contabile era al di sotto del minimo legale (o addirittura con valori negativi).
Altro motivo di responsabilità, anch'esso acclarato dal CTU, è dato dalla circostanza che l'amministratore non ha mai inteso consegnare al curatore il saldo di cassa pari ad €.4.918,00 risultante al momento della declaratoria fallimentare (08/07/16).
Pertanto, in mancanza della dimostrazione da parte dell'organo gestorio, di una diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti, l'odierno convenuto deve essere considerato responsabile della dispersione dell'attivo societario.
In tal senso la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che “ …. a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria” (così testualmente Cass. n. 25631/2023 e nello stesso senso Cass. n.16952/2016 e Cass. n. 11703/97).
Con riferimento poi all'addebito relativo al mancato esercizio delle azioni volte al recupero dell'ingente credito di complessivi €.173.778,46 vantato dalla Supreme Int. srl nei confronti di due società estere (“SUPREME INTERNAT. con sede in Qatar per €.100.253,40 e “CHOCOLALA CP_1
COMPANY LLC” con sede negli Emirati Arabi per €.73.525,06), rileva sul punto la curatela attrice che il saldo del credito nei confronti dei suddetti clienti è rimasto invariato dal 2013 al 2016 e nulla ha fatto l'amministratore al fine di tentare il recupero delle somme in danno delle società extra-UE, neppur preoccupandosi -dopo l'avvenuto fallimento- di consegnare al curatore la relativa documentazione fiscale comprovante l'esistenza di tali crediti. pagina 6 di 11 Il CTU con riferimento al suddetto addebito ha precisato che: “risulta fondato, atteso che, sulla scorta Contr dei partitari clienti “Supreme Internat. e “Chocolaia Company LLC” in atti (v. docc.
8-9 citaz.) risulta documentato dalla curatela: - crediti da incassare per complessivi euro 173.778, formatesi Contr nell'anno 2013, di cui euro 100.253 relativi al cliente “ Internat. ed euro 73.525 relativi Pt_1 al cliente “Chocolaia Company LLC”; - il credito verso il cliente “Chocolaia Company LLC” risulta formato da tre fatture emesse nel mese di ottobre 2013 per totali euro 73.525 rimaste interamente Contr insolute;
- il credito verso il cliente “Supreme Internat. risulta formato da quattro fatture emesse, di cui: la prima fattura, numero 86 del 22/01/2013, di euro 59.401 risulta parzialmente incassata per euro 48.820 sicché residua un credito di euro 10.580; le altre tre fatture emesse il
23/01/2013 (numero 87) di euro 74.673, il 08/08/2013 (numero 88) di euro 10.500 ed il 13/08/2013
(numero 89) di euro 4.500 risultano interamente insolute;
sicché residua un complessivo credito ancora da incassare di euro 100.253 Infine, si segnala che gli indicati crediti costituiscono la totalità dei crediti verso clienti vantati dalla società fallita per come emerge dalla situazione patrimoniale economica dell'anno 2016 in atti (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 u.c. n. 2 c.p.c.) nella quale risulta un totale saldo di crediti v/clienti di euro 173.778 il quale corrisponde alla sommatoria dei crediti verso i due indicati clienti esteri”
E' palese nella specie la responsabilità dell'organo gestorio, non essendosi attivato per il recupero dei crediti e, in ogni caso, per non aver messo la Curatela in condizioni di recuperarli .
A nulla rilevano le contestazioni sollevate dal a tale addebito e basate su pretese lamentele Parte_2 mosse dalle società debitrici in ordine ai presunti difetti delle forniture di prodotti alimentari nonché sui continui inviti inoltrati al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Occorre, invero, affermare che le mancate azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti sono da addebitare esclusivamente all'incauta condotta dell'amministratore, sicuramente aggravata per aver effettuato nell'anno 2013 forniture di merce a credito a società estere per importi rilevanti Pt_5
(pari ad €.222.599,825),considerato che il volume d'affari della società poi fallita è stato - nel medesimo anno- di complessivi €.246.072,82, e senza tener conto del “rischio commerciale” per forniture a paesi extra UE, legato alla solvibilità ed affidabilità dei clienti ed al credito che il venditore concede a questi ultimi senza la garanzia di ottenere il pagamento dovuto alle scadenze concordate.
In tale ottica, accertata la sussistenza del danno (cioè del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società poi fallita), nonchè la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva dell'amministratore stesso, emerge in modo evidente che i comportamenti dello organo gestorio della integrano l'ipotesi di atti di mala gestio, idonei Parte_1
pagina 7 di 11 a determinare il dissesto patrimoniale della società ed a produrre danni a questa ultima ed ai creditori sociali.
Per quanto concerne poi il danno, in relazione al quale la Curatela attrice ha invocato il criterio in base ai danni specifici ascrivili alla condotta omissiva dell'amministratore ovvero in subordine la differenza attivo-passivo, va osservato che il criterio del deficit fallimentare può avere un utilizzo concreto in due sole fattispecie.
La prima è quella della mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita, situazione che determina l'impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e quindi il necessario ricorso ad un criterio scevro da agganci a precisi parametri.
La seconda è quella in cui il dissesto sia stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati.
Giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza del 06/05/2015, n.
9100 hanno affermato che : “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”
(v.: Cassazione civile sez. un., 06/05/2015, n. 9100). Discende che la sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è circostanza in sé non dirimente, ma, in un quadro più complesso di gravi inadempienze, colora ulteriormente la condotta dell'amministratore (an) in termini di ampiezza, avvalorando la sussistenza di una condotta generalizzata idonea a porsi come causa del danno lamentato, suscettibile di essere liquidato per via equitativa ove la detta mancata o irregolare tenuta delle scritture sociali impedisca l'accertamento degli specifici effetti dannosi (v. in motivazione ad es.:
Cassazione civile sez. I, 01/02/2018, n. 2500).
pagina 8 di 11 In coerenza a ciò, il giudice, quando si avvalga del criterio equitativo per la quantificazione del danno, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali (cfr.:
Cassazione civile sez. I, 16/01/2018, n. 832, cit.).
Inoltre secondo la giurisprudenza della SC, "nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore (V. per tutti Cass. 22/09/2021, n.256641, Cass. 17.05.21
n.13220, Cass.
9.04.21 n.9458).
Così anche la giurisprudenza di merito, secondo cui, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, se l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (App. Perugia, sez. I,
27/04/2021, n. 245), nonchè Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 08/01/2021, n. 90).
Nel caso in oggetto, ricorrono tutti i superiori presupposti: infatti, la curatela ha contestato all'amministratore convenuto specifiche condotte cagionevoli di danno ad essa eziologicamente riconducibile, , che ha poi precluso al CTU la possibilità di verificare compiutamente tale contestazione e, quindi, di accertare l'eventuale danno lamentato.
Ancora il CTU ha evidenziato la carenza delle te documentazione versata in atti, in quanto costituita soltanto dalla produzione di una minima parte della complessiva documentazione contabile consegnata dalla società fallita alla curatela.
Segnatamente, la curatela ha prodotto nell'odierno giudizio soltanto i seguenti documenti contabili: - bilancio d'esercizio al 31/12/2014; - situazione patrimoniale-economica degli anni 2015 e 2016; - Contr quattro partitari contabili, costituiti da: “Cassa contanti” anno 2016; cliente “Supreme Internat. anni 2012-2013; cliente “Chocolaia Company LLC” anno 2013, “Soci c/finanziamenti infruttiferi” anni
2015-2016 . pagina 9 di 11 Rileva tuttavia il CTU che, anche se la curatela avesse interamente prodotto la documentazione acquisita dalla società fallita, tenuto conto che tale società è stata costituita il 06/04/2011 con inizio attività il successivo 05/10/2011, tale documentazione sarebbe stata comunque insufficiente per ricostruire la gestione sociale sin dalla costituzione in quanto mancante dei libri sociali per tutti gli anni, delle scritture contabili dell'anno 2014 (libro giornale, registri IVA, partitari contabili, cespiti ammortizzabili), nonché dei bilancini di chiusura delle movimentazioni contabili e del libro inventari per tutti gli anni.
Pertanto poiché nel caso in oggetto risulta impossibile una puntuale, precisa valutazione del danno, gli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta omissiva dell'amministratore possono essere determinati in secondo il criterio, c.d. deficit fallimentare (corrispondente alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
E dunque , tenuto conto che nell'odierno procedimento risulta documentato un passivo fallimentare di complessivi euro 37.094 e che l'attivo fallimentare risulta pari a zero, il danno è pari a euro 37.094.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita ed ai suoi creditori nell'ambito della propria attività gestoria, quantificati complessivamente in € 37.094,00.
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e . liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, vanno poste a carico del convenuto e in favore dell'Erario, essendo la
Curatela ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della convenuta, quale soccombente.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13333/2021 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 37094,00 in favore Parte_2 della curatela attrice, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale;
-condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore dell'Erario , che liquida in € 6.225,00 per spese ( in esse compresi € 4.680,00 della CTU) e € 7.616,00 per compensi della fase di merito e €
4.000,00 per compensi della fase cautelare, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in data 15/5/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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