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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 68/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] , C.F._1
elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via XXIX Maggio, 132, presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Trivisonno, C.F. , dalla quale è C.F._2
rappresentato e difeso,
Attore
Contro la (C.F. ), in persona del Presidente pro tempore rap- CP_1 P.IVA_1
presentata e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso
(C.F. ; fax: 0874604343; pec: nei cui uffici, P.IVA_2 Email_1 ope legis domicilia in Campobasso, alla via Insorti d 'Ungheria n. 74
Convenuta
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle
1 motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la al fine di ottenere il ristoro dei danni, CP_1
asseritamente subìti negli anni 2018 e 2019, alle colture presenti sui terreni aziendali di proprieta' attorea e causati dai cinghiali.
I danni lamentati dal ricorrente erano oggetto di apposita denuncia, presentata il 16 luglio
2018 con protocollo n. 94425/18 ed in data 05 luglio 2019 con protocollo n. 83757/19 in conformità alla L.R. 1 febbraio 1983, n.6 e s.m.i., recante norme in materia di risarcimento danni arrecati da cinghiali e da altre specie animali alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico (Cfr.all.02 produzione attorea).
A seguito delle denunce anzidette, i funzionari regionali, (con visto Parte_2 del Direttore del Servizio, ) ed accertavano per l'anno 2018 e Persona_1 Persona_2
per l'anno 2019 un danno alle colture constatando che “i danni summenzionati sono stati causati da cinghiali, specie appartenente a quella prevista dalla legge regionale 01/02/83 n. 6 (…)”
(Cfr. all. n.03 produzione attorea).
I funzionari regionali, successivamente, provvedevano alla stima dei danni quantificandoli in euro 7.488,00 per l'anno 2018 e per l'anno 2019 (all.03), come indicato dal Tariffario
Regionale (all. 06), ma, nonostante i predetti funzionari avessero redatto il verbale contenente la quantificazione dei danni, l'attore non otteneva alcun risarcimento per il danno patito.
Secondo la ricostruzione di parte attrice i danni provocati dai cinghiali erano riscontrabili dal fatto che gli ungulati avevano in larga parte mangiato il raccolto oltre ad aver creato numerose buche di differente diametro.
Stante l'inerzia della l'attore, in data 17.11.2021, diffidava la CP_1 CP_1
(cfr. all. 04 prod. attorea) e le proponeva un invito a concludere una convenzione di
[...]
negoziazione assistita, senza avere risposta alcuna (cfr. all. 05). L'attore, poi, diffidava anche la Provincia di Campobasso, con missiva in data 18.11.2021, ma, quest'ultima
2 escludeva la propria responsabilità rilevando che le competenze in materia di fauna selvatica appartengono in via esclusiva alla (cfr. all. 06). CP_1
A fondamento dell'azione giudiziaria proposta, in particolare, veniva posta la condotta omissiva colposa della per la mancata adozione di misure preventive, CP_1
adeguate a ridurre e/o contenere i danni da fauna selvatica, nonostante la chiara posizione di garanzia attribuitale dalla legge e confermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Con comparsa, in data 31.03.2022 , si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione, l'omessa specificazione di una condotta illecita a sè imputabile , escludendo ogni addebito di responsabilità e ritenendo neppure astrattamente esigibile, nei propri confronti, un'attività di controllo sulla fauna selvatica;
eccepiva, inoltre, la mancanza di prove del danno .
Evidenziava, inoltre, la convenuta, la mancata applicazione di misure che, se adottate dal danneggiato, avrebbero evitato il prevedibile attraversamento sui fondi da parte dei cinghiali;
concludeva per il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, per la limitazione del quantum chiesto, in ragione del sostenuto concorso di colpa.
Con comparsa del 30.08.2022, vi era la costituzione in giudizio di un nuovo difensore, per parte attrice. Venivano ammessi ed espletati gli adempimenti di cui all'di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., all'esito dei quali veniva disposta l'acquisizione di tutti i documenti depositati dalle parti e veniva disposta ctu tecnica con il dott. . Persona_3
All'esito dell'avvenuto deposito della ctu la causa veniva rinviata al 5.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza anzidetta, precisate le conclusioni , la causa veniva trattenuta in decisione.
************
Ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, la domanda merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Fatto :
L'attore, , in qualità di affittuario di un'azienda agricola di Ha. Parte_1
21.63.43, sita in agro del Comune di MA, in data 16 luglio 2018 segnalava alla
3 Regione Molise che la coltura in atto su una porzione dei terreni da lui condotti il giorno
12 luglio 2018 era stata danneggiata probabilmente dai cinghiali.
Successivamente in data 5 luglio 2019 denunciava, sempre alla che la CP_1 coltura in atto su terreni da lui condotti il giorno 4 luglio 2019 era stata nuovamente danneggiata, probabilmente da cinghiali e chiedeva il risarcimento dei danni.
Nella denuncia del 16 luglio 2018 l'attore dichiarava che era stata danneggiata la coltura di grano duro, per una superficie di Ha. 12.14.18.
In seguito alla suddetta denuncia il tecnico della Dott. , CP_1 Persona_4 effettuava un sopralluogo sui terreni in questione e constatava che i danni lamentati dall'attore erano addebitabili al passaggio e allo stazionamento dei cinghiali.
Infatti, nel verbale di accertamento e stima dei danni stilato in data 18 luglio 2018 e' scritto che “i danni summenzionati sono stati causati da cinghiali, specie animale appartenente a quella prevista dalla L.R. 01/02/83 n.6, modificata dalla L.R. n.23/95 e dalla L.R. n.25 del 03/08/99”.
Sempre nello stesso verbale il tecnico specificava che era stata danneggiata la coltivazione di grano duro, percentualizzava i danni nella misura del 38% e riportava il conteggio della stima dei suddetti danni, con riferimento al prezziario stabilito dalla Giunta Regionale del nella seduta del 2 marzo 2009, quantificandoli in € 1.800,00 CP_1
Nella successiva denuncia di danno, relativa agli eventi del 4 luglio 2019, l'attore comunicava sempre alla che la coltura di favino, in atto sulle particelle di CP_1 terreno,per una superficie di Ha. 12.14.18 era stata danneggiata, probabilmente da cinghiali.
Anche questa volta,il tecnico della p.a. , effettuava il CP_1 Parte_2 relativo sopralluogo sui fondi indicati e nel verbale di accertamento e stima dei danni del
27 agosto 2020, che sostituiva quello redatto in precedenza in sede di sopralluogo, riportava che la coltura di favino era stata danneggiata dai cinghiali nella misura del 65%
e, trattandosi di coltura biologica, rimodulava la quantificazione dei danni, facendo riferimento ai prezzi correnti di mercato, come novellato all'Art. 1 par. 4 del DM n. 31908 del 29,12. 2016 ,(prezzi massimi della produzione per il valore assicurabile al mercato agevolato), fissandola in complessivi € 5.688,00.
4 In definitiva, in seguito ai due eventi, i funzionari della effettuavano una CP_1
stima dei danni subiti dalle colture attoree, per il 2018 ed il 2019, per un importo complessivo di € 7.488,00 così distinto
Primo evento del 12 luglio 2018 : € 1.800,00 Secondo evento del 4 luglio 2019 :€ 5.688,00, per un totale di € 7.488,00.
In primis et ante omnia non merita accoglimento l'eccezione preliminare di parte convenuta in ordine ad un asserito difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
Risulta oramai acclarato da un orientamento giurisprudenziale consolidato che in ipotesi di pregiudizio arrecato alle imprese agricole, il diritto al risarcimento del danno competente al titolare dell'interesse leso dev'essere qualificato come una posizione giuridica soggettiva attiva di diritto perfetto.
Ed infatti, la S. C. si è espressa in ordine all'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento di talché è unanimemente accettata la giurisdizione del Giudice
Ordinario quale giudice competente a conoscere dei giudizi fondati su pretese risarcitorie per danni causati dalla fauna selvatica (sentenza pilota, Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio 2006 n.
10803. In tale pronuncia, con riferimento ad ipotesi di danno verificatesi in un
[...]
, la Corte ha affermato: «Per tali danni, in effetti, la Legge Quadro sulle aree protette n. CP_2
394 del 1991, art. 15, comma 3, ha stabilito che “L' parco è tenuto a indennizzare i danni CP_3 provocati dalla fauna selvatica del ”, e le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto al CP_2 riguardo che: a) la norma prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del nel termine di novanta giorni dal loro CP_2 verificarsi;
b) la pretesa al detto risarcimento ha la natura di diritto soggettivo perfetto, che perciò non abbisogna per ottenere tutela di integrazioni e completamenti da parte delle leggi regionali istitutive di parchi naturali;
e non è suscettibile di variazioni o modifiche in funzione di termini diversi, quali indennizzo o indennità, o altri ancora utilizzati da queste leggi, riferendosi tutti necessariamente ad una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto;
c) il diritto al risarcimento, infatti, è indipendente ed autonomo dalla situazione soggettiva lesa, pur quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di interesse legittimo (Cass. sez. un. 500/1999), fondandosi il suo riconoscimento su una lettura dell'art. 2043 cod. civ., che riferisce il carattere dell'ingiustizia al danno e non alla condotta;
di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è la condotta colposa, ma l'evento
5 dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento (Cass. sez. un.
19200/2004; 5417/2004; 12901/1998)».
La materia in esame e' regolata dalla legge n. 157 del 1992, dal d.lgs. n. 267 del 2000, dalla legge regionale n.19 del 1990 e dalla legge regionale n.6 del 1983 con s.m.ei.. CP_1 CP_1
Il predetto assetto normativo attribuisce alla il conferimento dei poteri che CP_1
le consentono di esercitare funzioni di programmazione e coordinamento in materia di attività faunistico e venatoria. Inoltre, viene precisato che la dispone di un CP_1 potere di controllo rispetto alle funzioni amministrative esercitate in materia dalla
Provincia. Il dato normativo è stato poi aggiornato con la legge n. 56 del 2014, recepita dalla con legge regionale n. 18 del 2015, che ha riallocato, a livello CP_1 regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca.
In particolare, la legge n.56 del 2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale.
In definitiva, emerge, dalla normativa vigente, che la è titolare di un CP_1
potere, conferito ex lege, impositivo di un obbligo di controllo della fauna selvatica al fine di prevenire i danni provocati ai terzi, come, tra l'altro, confermato dalla legge regionale n.
6 del 1983, che in materia di danni alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico prevede la legittimazione passiva della in tema di risarcimento danni CP_1
provocati dalla fauna selvatica.
La materia è disciplinata dalla legge regionale n. 6 del 1983 e s.m e i. rubricata
“Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi”.
In particolare, l'art. 1 della legge de qua stabilisce che: <La provvede al risarcimento CP_1
dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole dal cinghiale
e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di ecsicanus); - UP AP (canis lupus italicus); - CE (cervuselaphus); - UI EA (aquila chrjsaetos)>>.
Nessun dubbio residua, sulla base della normativa vigente in materia, nonche' del consolidato orientamento della S.C., in ordine alla legittimazione passiva della CP_1
La condotta omissiva colposa della deriva dalla mancata adozione di CP_1
misure preventive adeguate ed idonee a ridurre e/o contenere i danni provocati dalla fauna selvatica stante la sua posizione di garanzia derivante dalla legge (in particolare, 6 legge regionale n. 6 del 1983 e s.m.i., la legge regionale 19 del 1993 e s.m.i., CP_1 CP_1
Legge Delrio recepita dalla con legge regionale n. 18 del 2015(la legge 56 CP_1
del 2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale), che ha riallocato, a livello regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca ).
L'attore ha posto a fondamento della domanda avanzata, tra l'altro, i verbali di accertamento redatti dai funzionari della CP_1
L'iter procedimentale prescritto, nei casi come quello in esame prevede, nella prima fase, la presentazione della denuncia danni, presso il Dipartimento,
[...]
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7
a cui segue l'accertamento espletato dai
[...] CP_1
funzionari incaricati dal Responsabile di servizio, i quali rilevano i lamentati danni provocati dalla fauna selvatica e ne quantificano l'ammontare, con la stesura del verbale di accertamento e stima dei danni, conformandosi ai parametri previsti dal c.d. Tariffario regionale approvato con Delibera di Giunta della del 2009. CP_1
Nel caso di specie, l'attore ha presentato per la sua azienda la denuncia danni per la perdita delle colture aziendali;
successivamente alla sua segnalazione, il funzionario incaricato ha svolto il relativo sopralluogo ed ha accertato che il danneggiamento delle colture aziendali è stato provocato “da cinghiali”.(Cfr. allegato alla citazione depositata i verbali accertamento effettuati dal funzionario della regione CP_1
Ciò ha consentito la redazione del c.d. verbale di accertamento e stima danni, che ha previsto la liquidazione del danno per le annualita' dal 2018 al 2019 per un importo complessivo pari ad euro 7.488,00.
Il predetto importo risulta confermato anche dal ctu, dott. , Persona_3
nell'elaborato peritale depositato, che ha quantificato i danni in misura maggiore rispetto a quelli contenuti nel verbale di accertamento del funzionario regionale e che, nelle conclusioni della propria indagine, afferma testualmente(Cfr. pag.8 ctu) : “… C O N C L U
S I O N I In risposta ai quesiti posti: 1) Si è accertata la sussistenza dei danni lamentati dall'attore, tutti imputabili all'azione devastante dei cinghiali. 2) I suddetti danni sono stati stimati in complessivi € 9.836,00;3) Il sottoscritto, ha tentato di risolvere bonariamente la vertenza che, però 7 non ha avuto esito positivo, in quanto entrambe le parti in lite, con motivazioni differenti, hanno preferito affidarsi alle decisioni dell'On.le Magistrato… (STIMA DEI DANNI) Non avendo oggi la possibilità di verificare sia le superfici di terreno interessate dai vari eventi, sia la misura in cui le due colture sono state danneggiate, vengono confermate le superfici e le percentuali di danno per ogni coltura riportati nei verbali di accertamento redatti dai tecnici della CP_1
- I mancati redditi sono stati ricavati sulla base del conteggio della P.L.V. delle due colture danneggiate e dei loro prezzi di mercato, riferiti all'epoca dei vari eventi, che vanno dall'anno 2018 all'anno 2019.
- I suddetti prezzi sono stati calcolati sulla scorta sia delle informazioni fornite dai produttori agricoli e dai rivenditori grossisti della e sia del listino dei prezzi medi elaborati CP_1 dalle Camere di Commercio di Bologna e di Foggia, e sono stati fissati per il grano duro, varietà
“Cappelli” in €39,00/ql, in considerazione della sua maggiore quotazione rispetto a tutte le altre varietà ed in € 36,00/ql per il favino da seme, in linea per quest'ultimo col prezzo riportato dal tecnico della nel verbale di accertamento e stima dei danni, dopo la rimodulazione CP_1 dei conteggi.- ”(Cfr. ctu pagg. 3-8)
Va' opportunamente rimarcato che il ctu, nell'espletamento dell'incarico peritale affidatogli, ribadisce di essersi basato sui verbali redatti dai funzionari regionali che avevano effettuato il sopralluogo nell'immediatezza degli eventi ed evidenzia quanto segue: “…L'azienda agricola, condotta dall'attore è ubicata in agro del Parte_1 comune di MA;
ha una superficie di Ha. 21.63.43 ed è costituita nella quasi totalità da terreni seminativi, mentre la parte residua è rappresentata da oliveto e da bosco. Si compone di più appezzamenti relativamente vicini tra di loro, distanti solo pochi chilometri dal lago di
Guardialfiera, area protetta di notevole superficie, con divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività venatoria, dove i cinghiali trovano rifugio e possono riprodursi indisturbati per, poi, irradiarsi nell'intero circondato e, quindi, sui fondi condotti dall'attore.I terreni hanno buona esposizione, giacitura in pendenza e buona fertilità, conforme a quella degli altri terreni della zona. La superficie destinata a seminativo è coltivata parte a grano duro e parte a leguminose da granella, nel rispetto di una ordinaria rotazione, alternando colture miglioratrici a colture depauperanti. In occasione dell'evento del 12 luglio 2018 fu danneggiata, come già innanzi detto, una superficie di terreno di
Ha. 12.14.18 coltivata a grano duro. In merito alla suddetta cultivar è d'obbligo precisare che nel verbale di accertamento e stima dei danni, redatto dal tecnico della Regione dott. agr. CP_1 [...]
è specificato erroneamente che il prodotto danneggiato, coltivato biologicamente, era Per_2
8 rappresentato dalla cultivar “ , varietà che non viene più coltivata sul territorio nazionale Pt_3 da più di un ventennio e che oggi trova riscontro solo in qualche area ristretta della Sicilia orientale.
In realtà il prodotto danneggiato si identificava nella varietà “Cappelli”, cosi come si è potuto constatare dalla fattura rilasciata all'attore nell'anno 2016 per l' acquisto del seme della suddetta varietà, il cui prodotto fu poi utilizzato per le semine degli anni successivi, come documentato sulle schede materie prime, vidimare dall'Organismo di controllo per il biologico Suolo e Salute, nonché dalla fattura datata 19/11/2018, relativa alla vendita del suddetto prodotto.In riferimento, invece, all'evento del 4 luglio 2019 nulla si eccepisce in merito a quanto riportato nel verbale di accertamento e stima dei danni, a firma del . Controparte_8
IN RISPOSTA AI QUESITI In risposta ai quesiti n° 1 e n° 2)1) Il C.T.U, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali. accerti la sussistenza dei danni lamentati e, in caso positivo, proceda alla stima degli stessi.2) Riferisca quant'altro utile ai fini del giudizio.
I danni lamentati dall'attore si sono verificati, come sopra riportato, in Parte_1 data 12 luglio 2018 e 4 luglio 2019 ed hanno interessato colture erbacee tutte con ciclo di vita annuale.Di conseguenza, in sede di sopralluogo, a distanza di diversi anni dagli eventi, sulle varie particelle di terreno indicate nelle denunce di danno non si sono più riscontrate le colture all'epoca danneggiate, perché sostituite negli anni successivi con altre cultivar nell'ambito di un'ordinaria rotazione.Ne consegue che per accertare la sussistenza o meno dei danni lamentati si è dovuto fare riferimento esclusivamente agli atti di causa ed in particolare ai verbali di accertamento e stima dei danni redatti dai tecnici incaricati della dott. CP_1 agr. e p.a. , ad essi allegati. Dalla lettura dei suddetti Persona_2 Parte_2 verbali si evince in maniera chiara ed inconfutabile la sussistenza dei danni lamentati dall'attore, imputabili tutti all'azione devastante dei cinghiali.Nei due verbali, infatti, come già innanzi detto, così si legge: “si è accertato, altresì, che i danni summenzionati sono stati causati dai cinghiali, specie animale appartenente a quella prevista dalla L.R. 01/02/83 n.6 modificata dalla L.R. n.25/95
e dalla L.R. n.5 del 03/08/99”.(Cfr. ctu)
Non sono meritevoli di accoglimento le deduzioni svolte in ordine ad una possibile condotta di concorso colposo, ex art. 1227 cc , dell'attore nella causazione degli eventi non essendo stata compiuta alcuna istruttoria al riguardo. Tra l'altro, e' notorio che nessuna efficacia hanno nei confronti dei cinghiali le misure predisposte dai proprietari delle
9 aziende agricole che si avvalgono a proprie spese di vari strumenti, a titolo esemplificativo sia con dissuasori visivi (sagome di rapaci, palloni spaventapasseri e nastri rifrangenti) sia con dissuasori acustici (cannoncini a gas), cio' anche per la presenza eccessiva degli animali selvatici e per l'assuefazione da parte dei predatori.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, dalla documentazione prodotta e dalla ctu espletata, la domanda attorea merita accoglimento. Risultano, infatti, confermati gli accertamenti svolti dai funzionari regionali nei verbali depositati agli atti a seguito dei sopralluoghi effettuati.
In merito alla quantificazione dei danni appare corretta la liquidazione dell'importo determinato dai funzionari regionali nei verbali depositati in atti, cio' sia per aver gli stessi effettuato i relativi sopralluoghi e, quindi, anche le stime dei danni, nella immediatezza degli eventi, sia anche in ragione dell'effetto limitativo e contenitivo della domanda, effettuato da parte attrice, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, datato 21.12.2021, mai modificate e contenute nell'importo di euro 7.488,00 (“ 1)
Condannare la al pagamento del risarcimento dei danni provocati dalla fauna CP_1 selvatica sul fondo dell'attore, il tutto per la somma complessiva di € 7.488,00 oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi.2) Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge ”(Cfr atto di citazione pag. 9) .
Le spese di lite, ivi comprese quelle della ctu, seguono il principio di soccombenza sono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/22 e s.m.e i. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della estrema semplicità e serialita' delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti tutti del 50%);
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1
in persona del leg. Rappr.te p.t, al pagamento in favore di parte attrice della
[...] somma di euro 7.488,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice che liquida complessivamente in euro 264,00 per spese vive anticipate, euro 10 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e cap se dovuti come per legge;
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta CP_1
Così deciso in Campobasso, lì 18 luglio 2025
Il G. O.
Filomena Girardi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] , C.F._1
elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via XXIX Maggio, 132, presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Trivisonno, C.F. , dalla quale è C.F._2
rappresentato e difeso,
Attore
Contro la (C.F. ), in persona del Presidente pro tempore rap- CP_1 P.IVA_1
presentata e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso
(C.F. ; fax: 0874604343; pec: nei cui uffici, P.IVA_2 Email_1 ope legis domicilia in Campobasso, alla via Insorti d 'Ungheria n. 74
Convenuta
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle
1 motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la al fine di ottenere il ristoro dei danni, CP_1
asseritamente subìti negli anni 2018 e 2019, alle colture presenti sui terreni aziendali di proprieta' attorea e causati dai cinghiali.
I danni lamentati dal ricorrente erano oggetto di apposita denuncia, presentata il 16 luglio
2018 con protocollo n. 94425/18 ed in data 05 luglio 2019 con protocollo n. 83757/19 in conformità alla L.R. 1 febbraio 1983, n.6 e s.m.i., recante norme in materia di risarcimento danni arrecati da cinghiali e da altre specie animali alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico (Cfr.all.02 produzione attorea).
A seguito delle denunce anzidette, i funzionari regionali, (con visto Parte_2 del Direttore del Servizio, ) ed accertavano per l'anno 2018 e Persona_1 Persona_2
per l'anno 2019 un danno alle colture constatando che “i danni summenzionati sono stati causati da cinghiali, specie appartenente a quella prevista dalla legge regionale 01/02/83 n. 6 (…)”
(Cfr. all. n.03 produzione attorea).
I funzionari regionali, successivamente, provvedevano alla stima dei danni quantificandoli in euro 7.488,00 per l'anno 2018 e per l'anno 2019 (all.03), come indicato dal Tariffario
Regionale (all. 06), ma, nonostante i predetti funzionari avessero redatto il verbale contenente la quantificazione dei danni, l'attore non otteneva alcun risarcimento per il danno patito.
Secondo la ricostruzione di parte attrice i danni provocati dai cinghiali erano riscontrabili dal fatto che gli ungulati avevano in larga parte mangiato il raccolto oltre ad aver creato numerose buche di differente diametro.
Stante l'inerzia della l'attore, in data 17.11.2021, diffidava la CP_1 CP_1
(cfr. all. 04 prod. attorea) e le proponeva un invito a concludere una convenzione di
[...]
negoziazione assistita, senza avere risposta alcuna (cfr. all. 05). L'attore, poi, diffidava anche la Provincia di Campobasso, con missiva in data 18.11.2021, ma, quest'ultima
2 escludeva la propria responsabilità rilevando che le competenze in materia di fauna selvatica appartengono in via esclusiva alla (cfr. all. 06). CP_1
A fondamento dell'azione giudiziaria proposta, in particolare, veniva posta la condotta omissiva colposa della per la mancata adozione di misure preventive, CP_1
adeguate a ridurre e/o contenere i danni da fauna selvatica, nonostante la chiara posizione di garanzia attribuitale dalla legge e confermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Con comparsa, in data 31.03.2022 , si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione, l'omessa specificazione di una condotta illecita a sè imputabile , escludendo ogni addebito di responsabilità e ritenendo neppure astrattamente esigibile, nei propri confronti, un'attività di controllo sulla fauna selvatica;
eccepiva, inoltre, la mancanza di prove del danno .
Evidenziava, inoltre, la convenuta, la mancata applicazione di misure che, se adottate dal danneggiato, avrebbero evitato il prevedibile attraversamento sui fondi da parte dei cinghiali;
concludeva per il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, per la limitazione del quantum chiesto, in ragione del sostenuto concorso di colpa.
Con comparsa del 30.08.2022, vi era la costituzione in giudizio di un nuovo difensore, per parte attrice. Venivano ammessi ed espletati gli adempimenti di cui all'di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., all'esito dei quali veniva disposta l'acquisizione di tutti i documenti depositati dalle parti e veniva disposta ctu tecnica con il dott. . Persona_3
All'esito dell'avvenuto deposito della ctu la causa veniva rinviata al 5.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza anzidetta, precisate le conclusioni , la causa veniva trattenuta in decisione.
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Ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, la domanda merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Fatto :
L'attore, , in qualità di affittuario di un'azienda agricola di Ha. Parte_1
21.63.43, sita in agro del Comune di MA, in data 16 luglio 2018 segnalava alla
3 Regione Molise che la coltura in atto su una porzione dei terreni da lui condotti il giorno
12 luglio 2018 era stata danneggiata probabilmente dai cinghiali.
Successivamente in data 5 luglio 2019 denunciava, sempre alla che la CP_1 coltura in atto su terreni da lui condotti il giorno 4 luglio 2019 era stata nuovamente danneggiata, probabilmente da cinghiali e chiedeva il risarcimento dei danni.
Nella denuncia del 16 luglio 2018 l'attore dichiarava che era stata danneggiata la coltura di grano duro, per una superficie di Ha. 12.14.18.
In seguito alla suddetta denuncia il tecnico della Dott. , CP_1 Persona_4 effettuava un sopralluogo sui terreni in questione e constatava che i danni lamentati dall'attore erano addebitabili al passaggio e allo stazionamento dei cinghiali.
Infatti, nel verbale di accertamento e stima dei danni stilato in data 18 luglio 2018 e' scritto che “i danni summenzionati sono stati causati da cinghiali, specie animale appartenente a quella prevista dalla L.R. 01/02/83 n.6, modificata dalla L.R. n.23/95 e dalla L.R. n.25 del 03/08/99”.
Sempre nello stesso verbale il tecnico specificava che era stata danneggiata la coltivazione di grano duro, percentualizzava i danni nella misura del 38% e riportava il conteggio della stima dei suddetti danni, con riferimento al prezziario stabilito dalla Giunta Regionale del nella seduta del 2 marzo 2009, quantificandoli in € 1.800,00 CP_1
Nella successiva denuncia di danno, relativa agli eventi del 4 luglio 2019, l'attore comunicava sempre alla che la coltura di favino, in atto sulle particelle di CP_1 terreno,per una superficie di Ha. 12.14.18 era stata danneggiata, probabilmente da cinghiali.
Anche questa volta,il tecnico della p.a. , effettuava il CP_1 Parte_2 relativo sopralluogo sui fondi indicati e nel verbale di accertamento e stima dei danni del
27 agosto 2020, che sostituiva quello redatto in precedenza in sede di sopralluogo, riportava che la coltura di favino era stata danneggiata dai cinghiali nella misura del 65%
e, trattandosi di coltura biologica, rimodulava la quantificazione dei danni, facendo riferimento ai prezzi correnti di mercato, come novellato all'Art. 1 par. 4 del DM n. 31908 del 29,12. 2016 ,(prezzi massimi della produzione per il valore assicurabile al mercato agevolato), fissandola in complessivi € 5.688,00.
4 In definitiva, in seguito ai due eventi, i funzionari della effettuavano una CP_1
stima dei danni subiti dalle colture attoree, per il 2018 ed il 2019, per un importo complessivo di € 7.488,00 così distinto
Primo evento del 12 luglio 2018 : € 1.800,00 Secondo evento del 4 luglio 2019 :€ 5.688,00, per un totale di € 7.488,00.
In primis et ante omnia non merita accoglimento l'eccezione preliminare di parte convenuta in ordine ad un asserito difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
Risulta oramai acclarato da un orientamento giurisprudenziale consolidato che in ipotesi di pregiudizio arrecato alle imprese agricole, il diritto al risarcimento del danno competente al titolare dell'interesse leso dev'essere qualificato come una posizione giuridica soggettiva attiva di diritto perfetto.
Ed infatti, la S. C. si è espressa in ordine all'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento di talché è unanimemente accettata la giurisdizione del Giudice
Ordinario quale giudice competente a conoscere dei giudizi fondati su pretese risarcitorie per danni causati dalla fauna selvatica (sentenza pilota, Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio 2006 n.
10803. In tale pronuncia, con riferimento ad ipotesi di danno verificatesi in un
[...]
, la Corte ha affermato: «Per tali danni, in effetti, la Legge Quadro sulle aree protette n. CP_2
394 del 1991, art. 15, comma 3, ha stabilito che “L' parco è tenuto a indennizzare i danni CP_3 provocati dalla fauna selvatica del ”, e le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto al CP_2 riguardo che: a) la norma prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del nel termine di novanta giorni dal loro CP_2 verificarsi;
b) la pretesa al detto risarcimento ha la natura di diritto soggettivo perfetto, che perciò non abbisogna per ottenere tutela di integrazioni e completamenti da parte delle leggi regionali istitutive di parchi naturali;
e non è suscettibile di variazioni o modifiche in funzione di termini diversi, quali indennizzo o indennità, o altri ancora utilizzati da queste leggi, riferendosi tutti necessariamente ad una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto;
c) il diritto al risarcimento, infatti, è indipendente ed autonomo dalla situazione soggettiva lesa, pur quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di interesse legittimo (Cass. sez. un. 500/1999), fondandosi il suo riconoscimento su una lettura dell'art. 2043 cod. civ., che riferisce il carattere dell'ingiustizia al danno e non alla condotta;
di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è la condotta colposa, ma l'evento
5 dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento (Cass. sez. un.
19200/2004; 5417/2004; 12901/1998)».
La materia in esame e' regolata dalla legge n. 157 del 1992, dal d.lgs. n. 267 del 2000, dalla legge regionale n.19 del 1990 e dalla legge regionale n.6 del 1983 con s.m.ei.. CP_1 CP_1
Il predetto assetto normativo attribuisce alla il conferimento dei poteri che CP_1
le consentono di esercitare funzioni di programmazione e coordinamento in materia di attività faunistico e venatoria. Inoltre, viene precisato che la dispone di un CP_1 potere di controllo rispetto alle funzioni amministrative esercitate in materia dalla
Provincia. Il dato normativo è stato poi aggiornato con la legge n. 56 del 2014, recepita dalla con legge regionale n. 18 del 2015, che ha riallocato, a livello CP_1 regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca.
In particolare, la legge n.56 del 2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale.
In definitiva, emerge, dalla normativa vigente, che la è titolare di un CP_1
potere, conferito ex lege, impositivo di un obbligo di controllo della fauna selvatica al fine di prevenire i danni provocati ai terzi, come, tra l'altro, confermato dalla legge regionale n.
6 del 1983, che in materia di danni alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico prevede la legittimazione passiva della in tema di risarcimento danni CP_1
provocati dalla fauna selvatica.
La materia è disciplinata dalla legge regionale n. 6 del 1983 e s.m e i. rubricata
“Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi”.
In particolare, l'art. 1 della legge de qua stabilisce che: <La provvede al risarcimento CP_1
dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole dal cinghiale
e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di ecsicanus); - UP AP (canis lupus italicus); - CE (cervuselaphus); - UI EA (aquila chrjsaetos)>>.
Nessun dubbio residua, sulla base della normativa vigente in materia, nonche' del consolidato orientamento della S.C., in ordine alla legittimazione passiva della CP_1
La condotta omissiva colposa della deriva dalla mancata adozione di CP_1
misure preventive adeguate ed idonee a ridurre e/o contenere i danni provocati dalla fauna selvatica stante la sua posizione di garanzia derivante dalla legge (in particolare, 6 legge regionale n. 6 del 1983 e s.m.i., la legge regionale 19 del 1993 e s.m.i., CP_1 CP_1
Legge Delrio recepita dalla con legge regionale n. 18 del 2015(la legge 56 CP_1
del 2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale), che ha riallocato, a livello regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca ).
L'attore ha posto a fondamento della domanda avanzata, tra l'altro, i verbali di accertamento redatti dai funzionari della CP_1
L'iter procedimentale prescritto, nei casi come quello in esame prevede, nella prima fase, la presentazione della denuncia danni, presso il Dipartimento,
[...]
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7
a cui segue l'accertamento espletato dai
[...] CP_1
funzionari incaricati dal Responsabile di servizio, i quali rilevano i lamentati danni provocati dalla fauna selvatica e ne quantificano l'ammontare, con la stesura del verbale di accertamento e stima dei danni, conformandosi ai parametri previsti dal c.d. Tariffario regionale approvato con Delibera di Giunta della del 2009. CP_1
Nel caso di specie, l'attore ha presentato per la sua azienda la denuncia danni per la perdita delle colture aziendali;
successivamente alla sua segnalazione, il funzionario incaricato ha svolto il relativo sopralluogo ed ha accertato che il danneggiamento delle colture aziendali è stato provocato “da cinghiali”.(Cfr. allegato alla citazione depositata i verbali accertamento effettuati dal funzionario della regione CP_1
Ciò ha consentito la redazione del c.d. verbale di accertamento e stima danni, che ha previsto la liquidazione del danno per le annualita' dal 2018 al 2019 per un importo complessivo pari ad euro 7.488,00.
Il predetto importo risulta confermato anche dal ctu, dott. , Persona_3
nell'elaborato peritale depositato, che ha quantificato i danni in misura maggiore rispetto a quelli contenuti nel verbale di accertamento del funzionario regionale e che, nelle conclusioni della propria indagine, afferma testualmente(Cfr. pag.8 ctu) : “… C O N C L U
S I O N I In risposta ai quesiti posti: 1) Si è accertata la sussistenza dei danni lamentati dall'attore, tutti imputabili all'azione devastante dei cinghiali. 2) I suddetti danni sono stati stimati in complessivi € 9.836,00;3) Il sottoscritto, ha tentato di risolvere bonariamente la vertenza che, però 7 non ha avuto esito positivo, in quanto entrambe le parti in lite, con motivazioni differenti, hanno preferito affidarsi alle decisioni dell'On.le Magistrato… (STIMA DEI DANNI) Non avendo oggi la possibilità di verificare sia le superfici di terreno interessate dai vari eventi, sia la misura in cui le due colture sono state danneggiate, vengono confermate le superfici e le percentuali di danno per ogni coltura riportati nei verbali di accertamento redatti dai tecnici della CP_1
- I mancati redditi sono stati ricavati sulla base del conteggio della P.L.V. delle due colture danneggiate e dei loro prezzi di mercato, riferiti all'epoca dei vari eventi, che vanno dall'anno 2018 all'anno 2019.
- I suddetti prezzi sono stati calcolati sulla scorta sia delle informazioni fornite dai produttori agricoli e dai rivenditori grossisti della e sia del listino dei prezzi medi elaborati CP_1 dalle Camere di Commercio di Bologna e di Foggia, e sono stati fissati per il grano duro, varietà
“Cappelli” in €39,00/ql, in considerazione della sua maggiore quotazione rispetto a tutte le altre varietà ed in € 36,00/ql per il favino da seme, in linea per quest'ultimo col prezzo riportato dal tecnico della nel verbale di accertamento e stima dei danni, dopo la rimodulazione CP_1 dei conteggi.- ”(Cfr. ctu pagg. 3-8)
Va' opportunamente rimarcato che il ctu, nell'espletamento dell'incarico peritale affidatogli, ribadisce di essersi basato sui verbali redatti dai funzionari regionali che avevano effettuato il sopralluogo nell'immediatezza degli eventi ed evidenzia quanto segue: “…L'azienda agricola, condotta dall'attore è ubicata in agro del Parte_1 comune di MA;
ha una superficie di Ha. 21.63.43 ed è costituita nella quasi totalità da terreni seminativi, mentre la parte residua è rappresentata da oliveto e da bosco. Si compone di più appezzamenti relativamente vicini tra di loro, distanti solo pochi chilometri dal lago di
Guardialfiera, area protetta di notevole superficie, con divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività venatoria, dove i cinghiali trovano rifugio e possono riprodursi indisturbati per, poi, irradiarsi nell'intero circondato e, quindi, sui fondi condotti dall'attore.I terreni hanno buona esposizione, giacitura in pendenza e buona fertilità, conforme a quella degli altri terreni della zona. La superficie destinata a seminativo è coltivata parte a grano duro e parte a leguminose da granella, nel rispetto di una ordinaria rotazione, alternando colture miglioratrici a colture depauperanti. In occasione dell'evento del 12 luglio 2018 fu danneggiata, come già innanzi detto, una superficie di terreno di
Ha. 12.14.18 coltivata a grano duro. In merito alla suddetta cultivar è d'obbligo precisare che nel verbale di accertamento e stima dei danni, redatto dal tecnico della Regione dott. agr. CP_1 [...]
è specificato erroneamente che il prodotto danneggiato, coltivato biologicamente, era Per_2
8 rappresentato dalla cultivar “ , varietà che non viene più coltivata sul territorio nazionale Pt_3 da più di un ventennio e che oggi trova riscontro solo in qualche area ristretta della Sicilia orientale.
In realtà il prodotto danneggiato si identificava nella varietà “Cappelli”, cosi come si è potuto constatare dalla fattura rilasciata all'attore nell'anno 2016 per l' acquisto del seme della suddetta varietà, il cui prodotto fu poi utilizzato per le semine degli anni successivi, come documentato sulle schede materie prime, vidimare dall'Organismo di controllo per il biologico Suolo e Salute, nonché dalla fattura datata 19/11/2018, relativa alla vendita del suddetto prodotto.In riferimento, invece, all'evento del 4 luglio 2019 nulla si eccepisce in merito a quanto riportato nel verbale di accertamento e stima dei danni, a firma del . Controparte_8
IN RISPOSTA AI QUESITI In risposta ai quesiti n° 1 e n° 2)1) Il C.T.U, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali. accerti la sussistenza dei danni lamentati e, in caso positivo, proceda alla stima degli stessi.2) Riferisca quant'altro utile ai fini del giudizio.
I danni lamentati dall'attore si sono verificati, come sopra riportato, in Parte_1 data 12 luglio 2018 e 4 luglio 2019 ed hanno interessato colture erbacee tutte con ciclo di vita annuale.Di conseguenza, in sede di sopralluogo, a distanza di diversi anni dagli eventi, sulle varie particelle di terreno indicate nelle denunce di danno non si sono più riscontrate le colture all'epoca danneggiate, perché sostituite negli anni successivi con altre cultivar nell'ambito di un'ordinaria rotazione.Ne consegue che per accertare la sussistenza o meno dei danni lamentati si è dovuto fare riferimento esclusivamente agli atti di causa ed in particolare ai verbali di accertamento e stima dei danni redatti dai tecnici incaricati della dott. CP_1 agr. e p.a. , ad essi allegati. Dalla lettura dei suddetti Persona_2 Parte_2 verbali si evince in maniera chiara ed inconfutabile la sussistenza dei danni lamentati dall'attore, imputabili tutti all'azione devastante dei cinghiali.Nei due verbali, infatti, come già innanzi detto, così si legge: “si è accertato, altresì, che i danni summenzionati sono stati causati dai cinghiali, specie animale appartenente a quella prevista dalla L.R. 01/02/83 n.6 modificata dalla L.R. n.25/95
e dalla L.R. n.5 del 03/08/99”.(Cfr. ctu)
Non sono meritevoli di accoglimento le deduzioni svolte in ordine ad una possibile condotta di concorso colposo, ex art. 1227 cc , dell'attore nella causazione degli eventi non essendo stata compiuta alcuna istruttoria al riguardo. Tra l'altro, e' notorio che nessuna efficacia hanno nei confronti dei cinghiali le misure predisposte dai proprietari delle
9 aziende agricole che si avvalgono a proprie spese di vari strumenti, a titolo esemplificativo sia con dissuasori visivi (sagome di rapaci, palloni spaventapasseri e nastri rifrangenti) sia con dissuasori acustici (cannoncini a gas), cio' anche per la presenza eccessiva degli animali selvatici e per l'assuefazione da parte dei predatori.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, dalla documentazione prodotta e dalla ctu espletata, la domanda attorea merita accoglimento. Risultano, infatti, confermati gli accertamenti svolti dai funzionari regionali nei verbali depositati agli atti a seguito dei sopralluoghi effettuati.
In merito alla quantificazione dei danni appare corretta la liquidazione dell'importo determinato dai funzionari regionali nei verbali depositati in atti, cio' sia per aver gli stessi effettuato i relativi sopralluoghi e, quindi, anche le stime dei danni, nella immediatezza degli eventi, sia anche in ragione dell'effetto limitativo e contenitivo della domanda, effettuato da parte attrice, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, datato 21.12.2021, mai modificate e contenute nell'importo di euro 7.488,00 (“ 1)
Condannare la al pagamento del risarcimento dei danni provocati dalla fauna CP_1 selvatica sul fondo dell'attore, il tutto per la somma complessiva di € 7.488,00 oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi.2) Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge ”(Cfr atto di citazione pag. 9) .
Le spese di lite, ivi comprese quelle della ctu, seguono il principio di soccombenza sono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/22 e s.m.e i. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della estrema semplicità e serialita' delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti tutti del 50%);
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1
in persona del leg. Rappr.te p.t, al pagamento in favore di parte attrice della
[...] somma di euro 7.488,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice che liquida complessivamente in euro 264,00 per spese vive anticipate, euro 10 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e cap se dovuti come per legge;
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta CP_1
Così deciso in Campobasso, lì 18 luglio 2025
Il G. O.
Filomena Girardi
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