TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.6363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice CA LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6363/2023 R.G., promossa
DA
( , in persona del legale Parte_1 PartitaVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv.
LO DI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Padova, via Dante
n.88
OPPONENTE
CONTRO
(C.F e P.VA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.VA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Tortora
IO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Angri (SA), Corso Italia, n.
89
OPPOSTO oggetto: subappalto conclusioni: come precisate all' udienza del 18.11.2025: per l'opponente: “In via preliminare: disporsi l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria contrattualmente prevista ex art. 42 del contratto di appalto fonte del rapporto tra le parti in causa e trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo.
1 - Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la non fondatezza delle pretese creditizie di nei Controparte_1
confronti della per inesigibilità del credito e, conseguentemente, revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso e/o ogni ulteriore domanda formulata in concedendo termine dalla società ingiungente, odierna opposta, con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. – stante l'omissione di fatti rilevanti ai fini del decidere – al pagamento di una C somma in favore di . ritenuta equa e/o di giustizia. Parte_1
- Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli interessi moratori richiesti con ricorso ex art.633 c.p.c. per quanto concerne i rapporti di credito-debito sussistenti tra e Parte_1 CP_1 in virtù del contratto di subappalto oggetto di causa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo oggetto della presente
[...] opposizione in quanto sulla somma ingiunta sono richiesti gli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02.
- Nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo di composizione bonaria della lite ex art.26 del contratto di appalto 01.03.2022 con condanna di al pagamento di una somma Controparte_1 ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c., compensarsi (per importi corrispondenti) con il valore del credito che verrà eventualmente accertato in capo a all'esito del presente giudizio. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre rimborso spese generali 15%, nonchè C.P.A. ed VA come per legge.” per l'opposto: “ Voglia l'On.le Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza respinta, così provvedere:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1403/2023 del
7.11.2023, (R.G. 5588/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data 7.11.2023, dichiarandolo esecutivo;
- in subordine, condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 corrispondere a favore di l'importo di € 98.508,50 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, e spese Controparte_1 legali liquidate in Euro 406,50 per spese ed Euro 2.135,00 per compensi, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie generiche domande ed eccezioni svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa;
Controparte_1
- con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.11.2023 la società Parte_1
(nel proseguo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1403/2023
[...] Parte_2
(R.G. 5588/2023) del Tribunale di Ancona, emesso in data 7.11.2023 su ricorso della società CP_1
contenente l'ingiunzione nei confronti della opponente al pagamento dell'importo di €
[...] Parte_2
2 98.508,50, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle fatture e sino al saldo effettivo.
La vicenda trae origine dal contratto di subappalto stipulato in data 1.03.2022 tra la società CP_1
e la società (all. 2 parte opponente), avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori superbonus
[...] Parte_2
110% riguardanti il condominio “Rotondo 5/6” di via Rotondo n. 5/6 - 60041, Sassoferrato (AN).
In tale regolamento contrattuale, la società interveniva in qualità di General Contractor, quale Parte_2 titolare dell'appalto con il committente Condominio.
L'importo complessivo dei lavori in subappalto ammontava ad € 214.000,00 e il pagamento degli stessi era regolato dall'art. 21 del contratto per cui è causa.
In particolare, le parti avevano stabilito che per il pagamento di ogni SAL l'emissione di ciascuna fattura da parte della società subappaltatrice venisse subordinata alla preventiva autorizzazione Controparte_1 da parte della , resa all'esito della positiva cessione a titolo oneroso del credito fiscale del Parte_2
Condominio committente ad una piattaforma finanziaria.
La fattura n. 12/2022 dell' 1.08.2022 di € 64.254,25 (all. n. 3 parte opposta) veniva parzialmente pagata e presentava un saldo insoluto al 31.10.2022 di € 34.254,25, mentre la fattura n. 1/2023 del 19.01.2023 di
€ 64.254,25 (all. n. 6 parte opposta) rimaneva totalmente insoluta.
Di quanto accaduto in merito alle due fatture la informava la società Controparte_1 Parte_3 con la missiva inviata a mezzo pec del 28.10.2023 (all. n. 9 parte opposta) a firma del procuratore, la quale rimaneva tuttavia priva di riscontro.
Pertanto domandava e otteneva il decreto ingiuntivo qui opposto, n. 1403/2023 (R.G. Controparte_1
5588/2023) emesso dal Tribunale di Ancona, in data 7.11.2023.
Con atto di opposizione la società eccepisce: Parte_2
- in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione/ negoziazione, prevedendo l'art. 42 del contratto di subappalto il tentativo di composizione bonaria tra le parti, da espletare in via preventiva rispetto all'azione innanzi all'autorità giudiziaria;
- nel merito, l'inesigibilità del credito stante la violazione dell'art. 21 del contratto di subappalto, posto che il pagamento delle fatture – ancorché autorizzate da - non può avvenire senza che sia Parte_2 dapprima intervenuto l'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria ove il credito fiscale originato dal cantiere è stato appoggiato ai fini della sua liquidazione. In sostanza, secondo la tesi di parte opponente, la società subappaltatrice è dapprima autorizzata all'emissione della Controparte_1 fattura relativa ai lavori eseguiti – presupposto essenziale al fine di ottenere il riconoscimento del credito fiscale d'imposta – ma solo dopo che è intervenuto l'esito positivo della piattaforma finanziaria la società sub-appaltatrice può pretendere il pagamento della predetta fattura, in quanto il suo credito diviene esigibile solo a seguito di tale riscontro positivo da parte della piattaforma finanziaria;
3 - infine, parte opponente eccepisce l'erronea applicazione degli interessi moratori, riconosciuti nel decreto ingiuntivo come da domanda, ovvero nella misura maggiorata di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 e decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo effettivo.
L'opponente nel corso del giudizio non compariva a nessuna delle udienze fissate, neppure Parte_2 alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., deputata al tentativo di conciliazione tra le parti.
Il giudice formulava in corso di causa la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “definizione della causa mediante pagamento da parte di lla convenuta opposta Parte_1 ella somma portata dal decreto ingiuntivo, pari ad € 98.508,50, maggiorata degli interessi Controparte_1 moratori previsti dal novellato art. 1284 c.c. (art. 17, D.L. n. 132 del 12.9.2014, conv. con mod. dalla L. n. 162 del
10.11.2014) a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
La parte opposta dichiarava di accettare la proposta all'udienza all'uopo fissata del Controparte_1
6.03.2025.
L'opponente non compariva all'udienza deputata alla accettazione o rifiuto della proposta giudiziale del
6.03.2025 e si limitava a depositare irrituali note di udienza - non autorizzate dal giudice – in cui Pt_2
[...
comunicava di aver proposto domanda di concordato in continuità ex artt. 84 ss CCII e palesava quanto segue: “qualsivoglia proposta transattiva e di composizione amichevole della presente controversia non può essere adeguatamente valorizzata e/o essere suscettibile di accettazione poiché, nel prossimo immediato futuro, in caso di omologazione della domanda di concordato, ogni decisione in merito spetterà agli Organi della procedura concorsuale.”
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non è meritevole di accoglimento e deve pertanto essere Parte_2 integralmente rigettata, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di composizione bonaria della lite, per come previsto dall'art. 42 del contratto di subappalto (all. 2 parte opponente).
Deve infatti rammentarsi che nel caso di specie non trova applicazione né la mediazione obbligatoria - posto che il subappalto non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 - né la negoziazione assistita obbligatoria – posto che non ricorrono i presupposti ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014.
Vale osservare che le condizioni di procedibilità ostative alla invocazione della tutela giurisdizionale sono tipizzate, costituendo esse una deroga all'esercizio costituzionalmente garantito del diritto di agire in giudizio, ed in esse non rientra la clausola in questione che prevede l'esperimento di un
4 tentativo di conciliazione: “il patto che preveda l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione di una lite non comporta alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, atteso che i presupposti processuali per la validità del procedimento, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di sussistenza soltanto nella legge e non nell'autonomia privata, per cui soltanto il legislatore può derogare al principio del libero ed incondizionato esercizio dell'azione civile, ove non ricorra un patto compromissorio o una rinuncia all'azione stessa, e imporre condizioni di procedibilità. Ne consegue che l'inosservanza di una clausola contrattuale che obblighi le parti, prima di promuovere l'azione giudiziaria, ad esperire un tentativo di amichevole componimento della lite può determinare unicamente conseguenze di natura sostanziale, come
l'obbligazione di risarcimento del danno, ma non ha rilevanza nel sistema processuale e non comporta l'improcedibilità, neppure temporanea, dell'azione giudiziaria promossa senza aver ottemperato all'obbligo menzionato, non implicando detta clausola rinuncia alla tutela giurisdizionale” (Cass. 28 novembre 2008, n. 28402 e Trib. Torre Annunziata 30 maggio 2013).
Escluso dunque che vi siano condizioni di improcedibilità della domanda, la portata dell'art. 42 del contratto di subappalto deve essere comunque interpretata nel senso letterale: essa prevede che le parti,
e quindi ambo le parti, debbano tentare una conciliazione bonaria della lite.
Ebbene, lamenta che non abbia espletato il tentativo, ma non dimostra di Parte_2 Controparte_1 aver tentato per prima la conciliazione bonaria, rimanendo inerte a fronte della messa in mora a mezzo
PEC (all. 9 parte opposta) inoltrata dalla in data 28.10.2023. Controparte_1
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Anche il contegno processuale della parte opponente – valutabile dal giudice come argomento di prova ex art. 111 c.p.c. - dimostra come non sia mai esistita la volontà di parte opponente di Parte_2 addivenire ad una soluzione bonaria della lite, essendosi la stessa sottratta - in assenza di giustificazione alcuna – anche al tentativo di conciliazione previsto ex lege alla prima udienza di comparizione ex art. 183
c.p.c. del 12.11.2024, in cui non compariva personalmente, né mediante procuratore speciale Parte_2 all'uopo designato.
Il contegno processuale, non improntato a lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., si evidenzia altresì nella mancata risposta al tentativo di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., formulato in data 30.12.2024.
Del contenuto del deposito delle note di udienza del 06.03.2025 questo Tribunale non può infatti tenere conto, in quanto non autorizzate e irrituali, lesive del contraddittorio e del diritto di difesa della parte opposta unica comparsa all' udienza del 6.03.2025, e parimenti unica parte presente a Controparte_1 tutte le udienze del presente giudizio, integralmente disertate dalla opponente . Parte_2
Addivenendo al merito della controversia, la tesi di non è meritevole di accoglimento neppure Parte_2 per quanto attiene l'interpretazione dell'art. 21 del contratto di subappalto per cui è causa, che recita
5 testualmente: “I pagamenti saranno comunque autorizzati in data non antecedente all'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria. […] Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: Trenta (30) giorni f.m. a mezzo bonifico bancario, a seguito di autorizzazione alla fatturazione, ai conti correnti dedicati […]” (all. 2 parte opponente)
La prospettazione di parte opponente non può essere condivisa.
Si osservi che la lettura dell'art. 21 del contratto in esame deve essere effettuata integralmente, includendo anche l'ultimo capoverso in cui si prevede espressamente il termine di pagamento, di “Trenta giorni f.m.”,
a significare che il pagamento della fattura deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del mese successivo alla data di emissione della fattura autorizzata.
L'interpretazione del dettato contrattuale, a mente degli artt. 1362 e ss. c.c., non può arrestarsi ad una lettura atomistica delle singole clausole, ma deve fondarsi su una lettura complessiva del contratto (Cass. civ., sez. trib., 30/01/2018, n. 2267) e dell'intenzione comune dei contraenti, come evincibile dal significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7927).
Appare chiaro che l'interpretazione dell'art. 21 fornita dalla parte opponente sia atomistica e Parte_2 parziale, volta a rinvenire una causa di inesigibilità del credito manifestamente insussistente. Il termine per il pagamento delle fatture, e quindi l'esigibilità del credito da esse portato, dipende unicamente dalla autorizzazione da parte di – fatto che condiziona l'emissione stessa della fattura - e non è Parte_2 affatto subordinato all'esito positivo della due diligence espletata dalla piattaforma finanziaria.
È chiaro che la disposizione contrattuale consente la facoltà di di autorizzare i pagamenti – e Parte_4 quindi le fatture - una volta ottenuto l'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria, ma si tratta di una mera facoltà del General Contractor : laddove questi autorizzi Parte_2 le fatture anticipatamente rispetto al riscontro della piattaforma finanziaria non può dolersi che le stesse, una volta emesse, diano vita ad un credito esigibile nel termine di 30 giorni del mese successivo alla emissione.
si duole, in sostanza, del fatto di aver autorizzato le fatture in assenza di riscontro positivo Parte_2 da parte della piattaforma finanziaria;
detta doglianza è del tutto priva di pregio in quanto:
a) l'emissione delle autorizzazioni alla fatturazione è il frutto di una scelta intrapresa in via esclusiva dalla stessa , in base al principio di autoresponsabilità e di autotutela della propria sfera giuridica Parte_2 soggettiva. Come emerge dalla disposizione contrattuale di cui all'art. 21, la è del tutto Controparte_1 estranea alla procedura autorizzativa dei pagamenti, e quindi legittimata a ottenere le somme insolute, divenute esigibili nel termine di trenta giorni del mese successivo all'emissione di ciascuna fattura;
6 b) la tesi sostenuta dalla opponente non è suffragata da alcun elemento probatorio: parte Parte_2 opponente non fornisce prova del mancato esito positivo della due diligence, non chiarisce in cosa consista tale procedimento, e neppure specifica quale piattaforma finanziaria fosse incaricata di compierlo.
Certamente gli effetti del contratto - che spiega forza di legge tra e - non Parte_2 Controparte_1 possono essere inficiati dall' omissione procedurale di soggetti terzi, non specificamente individuati, e in ogni caso estranei al rapporto contrattuale per cui è causa.
In definitiva, l'omesso esito positivo della due diligence, ancorché comprovato, non avrebbe inficiato l'autorizzazione delle fatture concessa da , e quindi alcun effetto avrebbe spiegato sulla Parte_2 esigibilità del credito di Controparte_1
È fatto pacifico ex art. 115 c.p.c., poiché incontestato, che le fatture per cui è causa siano state autorizzate da . Parte_2
Parte opposta ha fornito la piena prova documentale della avvenuta autorizzazione delle Controparte_1 fatture da parte di (doc. 4,5,7,8 parte opposta) e della avvenuta emissione delle stesse ( doc. Parte_2
3 e 6 parte opposta) segnatamente: la prima fattura di importo pari ad € 64.254,25 è stata autorizzata in data 1.08.2022 (doc. 4 parte opposta), emessa in pari data e quindi saldata solo parzialmente per la somma di € 30.000,00 al 31.10.2023 (il residuo dovuto, in somma capitale, ammonta ad € 34.254,25).; la seconda fattura - di pari importo alla prima (€ 64.254,25) - è stata autorizzata in data 18.01.2023 (doc. 7 parte opposta), emessa in data 19.01.2023 e rimasta totalmente insoluta.
La documentazione prodotta da parte opposta volta a dimostrare che le fatture siano Controparte_1 state autorizzate è riconducibile al debitore e da quest'ultima del tutto incontestata: entrambe Parte_2 le autorizzazioni (doc. 4 e 7 parte opposta) recano l'intestazione della società , e la prima Parte_2 autorizzazione (doc. 4) reca anche la firma ed il timbro del responsabile di area della società. Sono state altresì prodotte le PEC provenienti da ed indirizzate a recanti in allegato Parte_2 Controparte_1
l'autorizzazione alla fatturazione (doc. 5 e 8 parte opposta).
L'opposizione spiegata da è pertanto infondata e meritevole di rigetto. Parte_2
Per quanto attiene gli interessi moratori, del pari le ragioni dell'opposizione sono infondate.
Sussiste il diritto di alla percezione degli interessi moratori sulle somme portate dalle Controparte_1 fatture insolute;
tale diritto si fonda sul disposto dell'art. 3 D. Lgs. 231/2002, a mente del quale “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile”; il successivo articolo 4 dispone, altresì, che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”; infine, l'art. 5 stabilisce che “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora”, i quali si ottengono aggiungendo al tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero dell'Economia la maggiorazione prevista dall' art. 2 del D. Lgs. n. 192/2012. 7 La normativa, infatti, è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi del processo civile (per tutte
Cass. 61/2023) e gli interessi maggiorati possono essere riconosciuti dal giudice soltanto su espressa richiesta (Cass. SU 12449/2024).
Nel caso di specie i crediti portati dal decreto ingiuntivo opposto nascono da fonte contrattuale qualificabile in termini di transazione commerciale, trattandosi del contratto di subappalto stipulato tra le due società e (doc. 2 parte opponente). Parte_2 Controparte_1
Il tasso di mora maggiorato, per tutte le ragioni sin qui dedotte, trova piena applicazione ai crediti azionati in via monitoria dalla opposta e decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine Controparte_1 di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo effettivo.
In definitiva, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1403/2023 (R.G. 5588/2023) del Tribunale di Ancona spiegata da è infondata e meritevole di rigetto, e trova pertanto integrale conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano ex DM
55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento da € 52.000,00 a
260.000, valori medi.
Ciò posto, va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della lite, questo Giudice – come osservato in apertura – con ordinanza del 30.12.2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “definizione della causa mediante pagamento da parte di Parte_1 lla convenuta opposta ella somma portata dal decreto ingiuntivo, pari
[...] Controparte_1 ad € 98.508,50, maggiorata degli interessi moratori previsti dal novellato art. 1284 c.c. (art. 17, D.L. n. 132 del
12.9.2014, conv. con mod. dalla L. n. 162 del 10.11.2014) a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
La proposta è stata accettata dall' opposta mentre la parte opponente non è comparsa Controparte_1 alla udienza a tale scopo deputata, limitandosi al deposito di note irrituali e non autorizzate.
Ebbene, è chiaro che l'opposta con l'accettazione della proposta giudiziale avrebbe conseguito Parte_2 il vantaggio di corrispondere minori somme: gli interessi maggiorati sarebbero decorsi unicamente dalla domanda monitoria e non invece dalla scadenza delle fatture, le spese di lite sarebbero state compensate, ed il giudizio si sarebbe ben potuto definire senza necessità di espletare la fase decisoria di scambio ex art. 189 c.p.c. e senza emissione della sentenza.
In considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, che inteso nella sua complessità è già gravato di una elevata mole di procedimenti pendenti, ed il cui carico è ampliamente inasprito da giudizi che ben potrebbero arrestarsi in via bonaria e conciliativa - senza ulteriore impiego di tempo e risorse da parte del sistema Giustizia - tale condotta processuale della un comportamento abusivo che merita Parte_5 di essere sanzionato a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c.
8 “La previsione di cui all'art. 185-bis c.p.c. nell'ottica del legislatore assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. Si attribuisce, infatti, al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata la quale mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni che verosimilmente potrebbero essere utilizzati al momento della decisione, si da ridurre i tempi di definizione del contenzioso.
In tale ottica, se è vero che le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, è anche vero che, se i criteri delineati con il provvedimento del giudice sono sostanzialmente confermati in sentenza, si deve affermare che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (a sostegno di tale assunto milita anche la disposizione di cui all'art. 91, comma I, seconda parte c.p.c.). Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, questo giudice a ritenere che nel caso di specie la mancata accettazione della proposta giudiziale configuri un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.. Si tratta, invero, di una forma di condanna ancorata esclusivamente alla valutazione del contegno della parte soccombente, laddove si ravvisino condotte processuali sleali o scorrette che si concretino in un utilizzo distorto e per fini diversi o deviati da quelli tipici dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento. Quanto alla liquidazione della somma "equitativamente determinata", non fissando la norma in parola alcun limite, deve ritenersi che la determinazione giudiziale debba osservare soltanto il criterio equitativo, "potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass., sez. VI - II, ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012).” (Trib. Pistoia, sent. 54/2018 del 30/01/2018; in senso conforme, Trib. Palermo, sent. 90/2025 del 9/01/2025,)
Ed ancora, “sussiste la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. nel caso di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. o, in generale, nel caso di mancata valutazione della medesima proposta con serietà ed attenzione” (Trib. Roma, 30/10/2014).
Secondo quanto disposto dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro
500 e non superiore ad euro 5.000.”
Alla luce della normativa vigente e delle considerazioni innanzi effettuate, si ritiene equo in ragione del valore della causa e delle spese di lite liquidate, prevedere a carico della parte soccombente Parte_2
l'obbligo di corrispondere in favore della opposta – a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c. - la Controparte_1 somma di € 1.000,00 equitativamente determinata;
ed in favore della cassa delle ammende – a norma dell'art. 96, co.4, c.p.c. - la somma di € 1.000,00 equitativamente determinata.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 6363/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1403/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona (R.G. 5588/2023),
2) NA l'opponente P. VA ) Parte_1 P.VA_3
a rimborsare alla parte opposta Cod. Fisc e P. VA , le spese di Controparte_1 P.VA_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
3) NA l' opponente P. VA ) Parte_1 P.VA_3
a corrispondere alla parte opposta Cod. Fisc e P. VA ), la somma Controparte_1 P.VA_2 di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
4) NA la parte la opponente (P. VA Parte_1
) a corrispondere alla cassa delle ammende la somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. P.VA_3
4, c.p.c.
Ancona, 18.12.2025
Il Giudice
CA LI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice CA LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6363/2023 R.G., promossa
DA
( , in persona del legale Parte_1 PartitaVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv.
LO DI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Padova, via Dante
n.88
OPPONENTE
CONTRO
(C.F e P.VA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.VA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Tortora
IO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Angri (SA), Corso Italia, n.
89
OPPOSTO oggetto: subappalto conclusioni: come precisate all' udienza del 18.11.2025: per l'opponente: “In via preliminare: disporsi l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria contrattualmente prevista ex art. 42 del contratto di appalto fonte del rapporto tra le parti in causa e trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo.
1 - Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la non fondatezza delle pretese creditizie di nei Controparte_1
confronti della per inesigibilità del credito e, conseguentemente, revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso e/o ogni ulteriore domanda formulata in concedendo termine dalla società ingiungente, odierna opposta, con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. – stante l'omissione di fatti rilevanti ai fini del decidere – al pagamento di una C somma in favore di . ritenuta equa e/o di giustizia. Parte_1
- Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli interessi moratori richiesti con ricorso ex art.633 c.p.c. per quanto concerne i rapporti di credito-debito sussistenti tra e Parte_1 CP_1 in virtù del contratto di subappalto oggetto di causa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo oggetto della presente
[...] opposizione in quanto sulla somma ingiunta sono richiesti gli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02.
- Nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo di composizione bonaria della lite ex art.26 del contratto di appalto 01.03.2022 con condanna di al pagamento di una somma Controparte_1 ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c., compensarsi (per importi corrispondenti) con il valore del credito che verrà eventualmente accertato in capo a all'esito del presente giudizio. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre rimborso spese generali 15%, nonchè C.P.A. ed VA come per legge.” per l'opposto: “ Voglia l'On.le Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza respinta, così provvedere:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1403/2023 del
7.11.2023, (R.G. 5588/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data 7.11.2023, dichiarandolo esecutivo;
- in subordine, condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 corrispondere a favore di l'importo di € 98.508,50 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, e spese Controparte_1 legali liquidate in Euro 406,50 per spese ed Euro 2.135,00 per compensi, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie generiche domande ed eccezioni svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa;
Controparte_1
- con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.11.2023 la società Parte_1
(nel proseguo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1403/2023
[...] Parte_2
(R.G. 5588/2023) del Tribunale di Ancona, emesso in data 7.11.2023 su ricorso della società CP_1
contenente l'ingiunzione nei confronti della opponente al pagamento dell'importo di €
[...] Parte_2
2 98.508,50, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle fatture e sino al saldo effettivo.
La vicenda trae origine dal contratto di subappalto stipulato in data 1.03.2022 tra la società CP_1
e la società (all. 2 parte opponente), avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori superbonus
[...] Parte_2
110% riguardanti il condominio “Rotondo 5/6” di via Rotondo n. 5/6 - 60041, Sassoferrato (AN).
In tale regolamento contrattuale, la società interveniva in qualità di General Contractor, quale Parte_2 titolare dell'appalto con il committente Condominio.
L'importo complessivo dei lavori in subappalto ammontava ad € 214.000,00 e il pagamento degli stessi era regolato dall'art. 21 del contratto per cui è causa.
In particolare, le parti avevano stabilito che per il pagamento di ogni SAL l'emissione di ciascuna fattura da parte della società subappaltatrice venisse subordinata alla preventiva autorizzazione Controparte_1 da parte della , resa all'esito della positiva cessione a titolo oneroso del credito fiscale del Parte_2
Condominio committente ad una piattaforma finanziaria.
La fattura n. 12/2022 dell' 1.08.2022 di € 64.254,25 (all. n. 3 parte opposta) veniva parzialmente pagata e presentava un saldo insoluto al 31.10.2022 di € 34.254,25, mentre la fattura n. 1/2023 del 19.01.2023 di
€ 64.254,25 (all. n. 6 parte opposta) rimaneva totalmente insoluta.
Di quanto accaduto in merito alle due fatture la informava la società Controparte_1 Parte_3 con la missiva inviata a mezzo pec del 28.10.2023 (all. n. 9 parte opposta) a firma del procuratore, la quale rimaneva tuttavia priva di riscontro.
Pertanto domandava e otteneva il decreto ingiuntivo qui opposto, n. 1403/2023 (R.G. Controparte_1
5588/2023) emesso dal Tribunale di Ancona, in data 7.11.2023.
Con atto di opposizione la società eccepisce: Parte_2
- in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione/ negoziazione, prevedendo l'art. 42 del contratto di subappalto il tentativo di composizione bonaria tra le parti, da espletare in via preventiva rispetto all'azione innanzi all'autorità giudiziaria;
- nel merito, l'inesigibilità del credito stante la violazione dell'art. 21 del contratto di subappalto, posto che il pagamento delle fatture – ancorché autorizzate da - non può avvenire senza che sia Parte_2 dapprima intervenuto l'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria ove il credito fiscale originato dal cantiere è stato appoggiato ai fini della sua liquidazione. In sostanza, secondo la tesi di parte opponente, la società subappaltatrice è dapprima autorizzata all'emissione della Controparte_1 fattura relativa ai lavori eseguiti – presupposto essenziale al fine di ottenere il riconoscimento del credito fiscale d'imposta – ma solo dopo che è intervenuto l'esito positivo della piattaforma finanziaria la società sub-appaltatrice può pretendere il pagamento della predetta fattura, in quanto il suo credito diviene esigibile solo a seguito di tale riscontro positivo da parte della piattaforma finanziaria;
3 - infine, parte opponente eccepisce l'erronea applicazione degli interessi moratori, riconosciuti nel decreto ingiuntivo come da domanda, ovvero nella misura maggiorata di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 e decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo effettivo.
L'opponente nel corso del giudizio non compariva a nessuna delle udienze fissate, neppure Parte_2 alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., deputata al tentativo di conciliazione tra le parti.
Il giudice formulava in corso di causa la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “definizione della causa mediante pagamento da parte di lla convenuta opposta Parte_1 ella somma portata dal decreto ingiuntivo, pari ad € 98.508,50, maggiorata degli interessi Controparte_1 moratori previsti dal novellato art. 1284 c.c. (art. 17, D.L. n. 132 del 12.9.2014, conv. con mod. dalla L. n. 162 del
10.11.2014) a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
La parte opposta dichiarava di accettare la proposta all'udienza all'uopo fissata del Controparte_1
6.03.2025.
L'opponente non compariva all'udienza deputata alla accettazione o rifiuto della proposta giudiziale del
6.03.2025 e si limitava a depositare irrituali note di udienza - non autorizzate dal giudice – in cui Pt_2
[...
comunicava di aver proposto domanda di concordato in continuità ex artt. 84 ss CCII e palesava quanto segue: “qualsivoglia proposta transattiva e di composizione amichevole della presente controversia non può essere adeguatamente valorizzata e/o essere suscettibile di accettazione poiché, nel prossimo immediato futuro, in caso di omologazione della domanda di concordato, ogni decisione in merito spetterà agli Organi della procedura concorsuale.”
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non è meritevole di accoglimento e deve pertanto essere Parte_2 integralmente rigettata, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di composizione bonaria della lite, per come previsto dall'art. 42 del contratto di subappalto (all. 2 parte opponente).
Deve infatti rammentarsi che nel caso di specie non trova applicazione né la mediazione obbligatoria - posto che il subappalto non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 - né la negoziazione assistita obbligatoria – posto che non ricorrono i presupposti ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014.
Vale osservare che le condizioni di procedibilità ostative alla invocazione della tutela giurisdizionale sono tipizzate, costituendo esse una deroga all'esercizio costituzionalmente garantito del diritto di agire in giudizio, ed in esse non rientra la clausola in questione che prevede l'esperimento di un
4 tentativo di conciliazione: “il patto che preveda l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione di una lite non comporta alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, atteso che i presupposti processuali per la validità del procedimento, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di sussistenza soltanto nella legge e non nell'autonomia privata, per cui soltanto il legislatore può derogare al principio del libero ed incondizionato esercizio dell'azione civile, ove non ricorra un patto compromissorio o una rinuncia all'azione stessa, e imporre condizioni di procedibilità. Ne consegue che l'inosservanza di una clausola contrattuale che obblighi le parti, prima di promuovere l'azione giudiziaria, ad esperire un tentativo di amichevole componimento della lite può determinare unicamente conseguenze di natura sostanziale, come
l'obbligazione di risarcimento del danno, ma non ha rilevanza nel sistema processuale e non comporta l'improcedibilità, neppure temporanea, dell'azione giudiziaria promossa senza aver ottemperato all'obbligo menzionato, non implicando detta clausola rinuncia alla tutela giurisdizionale” (Cass. 28 novembre 2008, n. 28402 e Trib. Torre Annunziata 30 maggio 2013).
Escluso dunque che vi siano condizioni di improcedibilità della domanda, la portata dell'art. 42 del contratto di subappalto deve essere comunque interpretata nel senso letterale: essa prevede che le parti,
e quindi ambo le parti, debbano tentare una conciliazione bonaria della lite.
Ebbene, lamenta che non abbia espletato il tentativo, ma non dimostra di Parte_2 Controparte_1 aver tentato per prima la conciliazione bonaria, rimanendo inerte a fronte della messa in mora a mezzo
PEC (all. 9 parte opposta) inoltrata dalla in data 28.10.2023. Controparte_1
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Anche il contegno processuale della parte opponente – valutabile dal giudice come argomento di prova ex art. 111 c.p.c. - dimostra come non sia mai esistita la volontà di parte opponente di Parte_2 addivenire ad una soluzione bonaria della lite, essendosi la stessa sottratta - in assenza di giustificazione alcuna – anche al tentativo di conciliazione previsto ex lege alla prima udienza di comparizione ex art. 183
c.p.c. del 12.11.2024, in cui non compariva personalmente, né mediante procuratore speciale Parte_2 all'uopo designato.
Il contegno processuale, non improntato a lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., si evidenzia altresì nella mancata risposta al tentativo di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., formulato in data 30.12.2024.
Del contenuto del deposito delle note di udienza del 06.03.2025 questo Tribunale non può infatti tenere conto, in quanto non autorizzate e irrituali, lesive del contraddittorio e del diritto di difesa della parte opposta unica comparsa all' udienza del 6.03.2025, e parimenti unica parte presente a Controparte_1 tutte le udienze del presente giudizio, integralmente disertate dalla opponente . Parte_2
Addivenendo al merito della controversia, la tesi di non è meritevole di accoglimento neppure Parte_2 per quanto attiene l'interpretazione dell'art. 21 del contratto di subappalto per cui è causa, che recita
5 testualmente: “I pagamenti saranno comunque autorizzati in data non antecedente all'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria. […] Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: Trenta (30) giorni f.m. a mezzo bonifico bancario, a seguito di autorizzazione alla fatturazione, ai conti correnti dedicati […]” (all. 2 parte opponente)
La prospettazione di parte opponente non può essere condivisa.
Si osservi che la lettura dell'art. 21 del contratto in esame deve essere effettuata integralmente, includendo anche l'ultimo capoverso in cui si prevede espressamente il termine di pagamento, di “Trenta giorni f.m.”,
a significare che il pagamento della fattura deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del mese successivo alla data di emissione della fattura autorizzata.
L'interpretazione del dettato contrattuale, a mente degli artt. 1362 e ss. c.c., non può arrestarsi ad una lettura atomistica delle singole clausole, ma deve fondarsi su una lettura complessiva del contratto (Cass. civ., sez. trib., 30/01/2018, n. 2267) e dell'intenzione comune dei contraenti, come evincibile dal significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7927).
Appare chiaro che l'interpretazione dell'art. 21 fornita dalla parte opponente sia atomistica e Parte_2 parziale, volta a rinvenire una causa di inesigibilità del credito manifestamente insussistente. Il termine per il pagamento delle fatture, e quindi l'esigibilità del credito da esse portato, dipende unicamente dalla autorizzazione da parte di – fatto che condiziona l'emissione stessa della fattura - e non è Parte_2 affatto subordinato all'esito positivo della due diligence espletata dalla piattaforma finanziaria.
È chiaro che la disposizione contrattuale consente la facoltà di di autorizzare i pagamenti – e Parte_4 quindi le fatture - una volta ottenuto l'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria, ma si tratta di una mera facoltà del General Contractor : laddove questi autorizzi Parte_2 le fatture anticipatamente rispetto al riscontro della piattaforma finanziaria non può dolersi che le stesse, una volta emesse, diano vita ad un credito esigibile nel termine di 30 giorni del mese successivo alla emissione.
si duole, in sostanza, del fatto di aver autorizzato le fatture in assenza di riscontro positivo Parte_2 da parte della piattaforma finanziaria;
detta doglianza è del tutto priva di pregio in quanto:
a) l'emissione delle autorizzazioni alla fatturazione è il frutto di una scelta intrapresa in via esclusiva dalla stessa , in base al principio di autoresponsabilità e di autotutela della propria sfera giuridica Parte_2 soggettiva. Come emerge dalla disposizione contrattuale di cui all'art. 21, la è del tutto Controparte_1 estranea alla procedura autorizzativa dei pagamenti, e quindi legittimata a ottenere le somme insolute, divenute esigibili nel termine di trenta giorni del mese successivo all'emissione di ciascuna fattura;
6 b) la tesi sostenuta dalla opponente non è suffragata da alcun elemento probatorio: parte Parte_2 opponente non fornisce prova del mancato esito positivo della due diligence, non chiarisce in cosa consista tale procedimento, e neppure specifica quale piattaforma finanziaria fosse incaricata di compierlo.
Certamente gli effetti del contratto - che spiega forza di legge tra e - non Parte_2 Controparte_1 possono essere inficiati dall' omissione procedurale di soggetti terzi, non specificamente individuati, e in ogni caso estranei al rapporto contrattuale per cui è causa.
In definitiva, l'omesso esito positivo della due diligence, ancorché comprovato, non avrebbe inficiato l'autorizzazione delle fatture concessa da , e quindi alcun effetto avrebbe spiegato sulla Parte_2 esigibilità del credito di Controparte_1
È fatto pacifico ex art. 115 c.p.c., poiché incontestato, che le fatture per cui è causa siano state autorizzate da . Parte_2
Parte opposta ha fornito la piena prova documentale della avvenuta autorizzazione delle Controparte_1 fatture da parte di (doc. 4,5,7,8 parte opposta) e della avvenuta emissione delle stesse ( doc. Parte_2
3 e 6 parte opposta) segnatamente: la prima fattura di importo pari ad € 64.254,25 è stata autorizzata in data 1.08.2022 (doc. 4 parte opposta), emessa in pari data e quindi saldata solo parzialmente per la somma di € 30.000,00 al 31.10.2023 (il residuo dovuto, in somma capitale, ammonta ad € 34.254,25).; la seconda fattura - di pari importo alla prima (€ 64.254,25) - è stata autorizzata in data 18.01.2023 (doc. 7 parte opposta), emessa in data 19.01.2023 e rimasta totalmente insoluta.
La documentazione prodotta da parte opposta volta a dimostrare che le fatture siano Controparte_1 state autorizzate è riconducibile al debitore e da quest'ultima del tutto incontestata: entrambe Parte_2 le autorizzazioni (doc. 4 e 7 parte opposta) recano l'intestazione della società , e la prima Parte_2 autorizzazione (doc. 4) reca anche la firma ed il timbro del responsabile di area della società. Sono state altresì prodotte le PEC provenienti da ed indirizzate a recanti in allegato Parte_2 Controparte_1
l'autorizzazione alla fatturazione (doc. 5 e 8 parte opposta).
L'opposizione spiegata da è pertanto infondata e meritevole di rigetto. Parte_2
Per quanto attiene gli interessi moratori, del pari le ragioni dell'opposizione sono infondate.
Sussiste il diritto di alla percezione degli interessi moratori sulle somme portate dalle Controparte_1 fatture insolute;
tale diritto si fonda sul disposto dell'art. 3 D. Lgs. 231/2002, a mente del quale “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile”; il successivo articolo 4 dispone, altresì, che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”; infine, l'art. 5 stabilisce che “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora”, i quali si ottengono aggiungendo al tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero dell'Economia la maggiorazione prevista dall' art. 2 del D. Lgs. n. 192/2012. 7 La normativa, infatti, è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi del processo civile (per tutte
Cass. 61/2023) e gli interessi maggiorati possono essere riconosciuti dal giudice soltanto su espressa richiesta (Cass. SU 12449/2024).
Nel caso di specie i crediti portati dal decreto ingiuntivo opposto nascono da fonte contrattuale qualificabile in termini di transazione commerciale, trattandosi del contratto di subappalto stipulato tra le due società e (doc. 2 parte opponente). Parte_2 Controparte_1
Il tasso di mora maggiorato, per tutte le ragioni sin qui dedotte, trova piena applicazione ai crediti azionati in via monitoria dalla opposta e decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine Controparte_1 di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo effettivo.
In definitiva, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1403/2023 (R.G. 5588/2023) del Tribunale di Ancona spiegata da è infondata e meritevole di rigetto, e trova pertanto integrale conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano ex DM
55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento da € 52.000,00 a
260.000, valori medi.
Ciò posto, va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della lite, questo Giudice – come osservato in apertura – con ordinanza del 30.12.2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “definizione della causa mediante pagamento da parte di Parte_1 lla convenuta opposta ella somma portata dal decreto ingiuntivo, pari
[...] Controparte_1 ad € 98.508,50, maggiorata degli interessi moratori previsti dal novellato art. 1284 c.c. (art. 17, D.L. n. 132 del
12.9.2014, conv. con mod. dalla L. n. 162 del 10.11.2014) a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
La proposta è stata accettata dall' opposta mentre la parte opponente non è comparsa Controparte_1 alla udienza a tale scopo deputata, limitandosi al deposito di note irrituali e non autorizzate.
Ebbene, è chiaro che l'opposta con l'accettazione della proposta giudiziale avrebbe conseguito Parte_2 il vantaggio di corrispondere minori somme: gli interessi maggiorati sarebbero decorsi unicamente dalla domanda monitoria e non invece dalla scadenza delle fatture, le spese di lite sarebbero state compensate, ed il giudizio si sarebbe ben potuto definire senza necessità di espletare la fase decisoria di scambio ex art. 189 c.p.c. e senza emissione della sentenza.
In considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, che inteso nella sua complessità è già gravato di una elevata mole di procedimenti pendenti, ed il cui carico è ampliamente inasprito da giudizi che ben potrebbero arrestarsi in via bonaria e conciliativa - senza ulteriore impiego di tempo e risorse da parte del sistema Giustizia - tale condotta processuale della un comportamento abusivo che merita Parte_5 di essere sanzionato a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c.
8 “La previsione di cui all'art. 185-bis c.p.c. nell'ottica del legislatore assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. Si attribuisce, infatti, al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata la quale mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni che verosimilmente potrebbero essere utilizzati al momento della decisione, si da ridurre i tempi di definizione del contenzioso.
In tale ottica, se è vero che le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, è anche vero che, se i criteri delineati con il provvedimento del giudice sono sostanzialmente confermati in sentenza, si deve affermare che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (a sostegno di tale assunto milita anche la disposizione di cui all'art. 91, comma I, seconda parte c.p.c.). Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, questo giudice a ritenere che nel caso di specie la mancata accettazione della proposta giudiziale configuri un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.. Si tratta, invero, di una forma di condanna ancorata esclusivamente alla valutazione del contegno della parte soccombente, laddove si ravvisino condotte processuali sleali o scorrette che si concretino in un utilizzo distorto e per fini diversi o deviati da quelli tipici dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento. Quanto alla liquidazione della somma "equitativamente determinata", non fissando la norma in parola alcun limite, deve ritenersi che la determinazione giudiziale debba osservare soltanto il criterio equitativo, "potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass., sez. VI - II, ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012).” (Trib. Pistoia, sent. 54/2018 del 30/01/2018; in senso conforme, Trib. Palermo, sent. 90/2025 del 9/01/2025,)
Ed ancora, “sussiste la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. nel caso di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. o, in generale, nel caso di mancata valutazione della medesima proposta con serietà ed attenzione” (Trib. Roma, 30/10/2014).
Secondo quanto disposto dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro
500 e non superiore ad euro 5.000.”
Alla luce della normativa vigente e delle considerazioni innanzi effettuate, si ritiene equo in ragione del valore della causa e delle spese di lite liquidate, prevedere a carico della parte soccombente Parte_2
l'obbligo di corrispondere in favore della opposta – a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c. - la Controparte_1 somma di € 1.000,00 equitativamente determinata;
ed in favore della cassa delle ammende – a norma dell'art. 96, co.4, c.p.c. - la somma di € 1.000,00 equitativamente determinata.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 6363/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1403/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona (R.G. 5588/2023),
2) NA l'opponente P. VA ) Parte_1 P.VA_3
a rimborsare alla parte opposta Cod. Fisc e P. VA , le spese di Controparte_1 P.VA_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
3) NA l' opponente P. VA ) Parte_1 P.VA_3
a corrispondere alla parte opposta Cod. Fisc e P. VA ), la somma Controparte_1 P.VA_2 di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
4) NA la parte la opponente (P. VA Parte_1
) a corrispondere alla cassa delle ammende la somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. P.VA_3
4, c.p.c.
Ancona, 18.12.2025
Il Giudice
CA LI
10