Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4173 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele C.F._1
D'Annunzio n. 41, presso e nello studio dell'Avv. CAMPISANO VALENTINA
CONSOLAZIONE, del foro di Catania, (c.f.: ), pec: C.F._2
che la rappresenta e difende Email_1
per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. LO C.F._3
PRESTI ANDREA, del Foro di Catania, (C.F.: fax: C.F._4
0942981105, pec: , con studio Email_2
legale in Catania, Via Scandurra n. 6, e LA di Sicilia (ME), Via
Giuseppe Ragno n. 26, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
LA di Sicilia (ME), via Giuseppe Ragno n. 26; PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 16.10.2024, premesso che da Parte_1
una relazione sentimentale con era nato a [...], in Controparte_1
data 11.06.2015, un figlio di nome che a seguito della Persona_1
cessazione della relazione sentimentale il Tribunale di Messina, con decreto del'08.05.2018, aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio ad Per_1
entrambi i genitori con domiciliazione presso il padre ed aveva disciplinato i rapporti con la madre prevedendo incontri protetti;
che con decreto del
23.03.2021 il Tribunale di Messina, preso atto del consolidamento del rapporto madre - figlio, aveva modificato i tempi di permanenza del figlio minore con la madre, prevedendo che lo stesso potesse pernottare a casa della madre una volta al mese secondo un calendario concordato dai genitori, sotto la vigilanza del
Servizio Sociale del Comune di LA di Sicilia e che lo stesso potesse permanere presso la madre una volta al mese con modalità non protetta ed in altre occasioni;
che il Tribunale, con il medesimo provvedimento, aveva posto a carico della 'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 50,00 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
che il suddetto provvedimento era stato confermato dalla Corte di Appello in sede di reclamo con decreto del
20.05.2022; che il rapporto madre - figlio si era sempre di più consolidato nel corso degli anni ed ella aveva dimostrato di avere acquisito una piena capacità genitoriale, avendo seguito tutti i percorsi suggeriti dai Servizi incaricati;
che su accordo delle parti erano state modificate le modalità di incontro tra il minore e la madre, soprattutto a seguito del trasferimento della deducente a
[...]
; che recentemente il minore, dopo un terribile incidente che lo aveva CP_2
visto coinvolto, aveva espresso il desiderio di andare a vivere con la madre, con la quale ormai risiedeva dal 30.08.2024, anche in conseguenza delle gravi
2 condizioni di salute del padre, rimasto vittima del medesimo incidente, il quale, peraltro, nell'occorso aveva tenuto una condotta che aveva esposto il figlio minore a pericolo;
che il minore aveva maturato un fortissimo legame Per_1
con i fratelli, conviventi con la madre e nati da altre relazioni;
che il minore necessitava di attenzioni e cure costanti, essendo ancora profondamente scosso dall'incidente che aveva lasciato postumi ad una gamba, ed ella era in grado di assicurare al figlio una migliore assistenza di quella che avrebbe potuto fornirgli l'anziana nonna paterna, con la quale il minore aveva sostanzialmente vissuto;
che ella svolgeva attività lavorativa presso un'azienda agricola ed era in grado di provvedere adeguatamente alle esigenze dei tre figli minori;
tutto ciò premesso, chiedeva che, previo ascolto del minore, fosse disposto il collocamento prevalente del figlio presso la madre, che fossero disciplinate le visite Per_1
del padre e che fosse posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di €
300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero, che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.01.2025 si costituiva il quale rilevava che la er anni non Controparte_1 Pt_1
si era occupata del figlio , tanto che la stessa era stata condannata per Per_1
il reato previsto e punito dall'art. 570 c.p. ed ancora era imputata del reato di cui all'art. 570 bis c.p.. Osservava che il recente cambiamento della madre era probabilmente volto a mutare il probabile esito del giudizio penale e che la stessa stava strumentalizzando l'incidente automobilistico, nel quale il figlio minore era rimasto vittima. Rilevava, peraltro, che la on lo aveva Pt_1
neppure avvisato del trasferimento del figlio a casa sua, avvenuto quando egli era ancora ricoverato, e che il minore, dopo aveva vissuto per un breve periodo con la madre, all'inizio dell'anno scolastico era tornato a vivere con il padre, pur
3 avendo egli consentito spontaneamente alla madre di tenere il figlio anche in giornate ulteriori rispetto a quelle previste. Evidenziava, poi, che egli non aveva alcuna responsabilità nel sinistro che aveva visto coinvolti lui ed il figlio, essendo stato questo causato esclusivamente dalla condotta di guida colpevole di una novantenne che viaggiava a velocità sostenuta. Osservava, inoltre, che non vi erano elementi per affermare che la vesse dimostrato una piena Pt_1
capacità genitoriale e che avesse superato le criticità in precedenza manifestate.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza del 04.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, disponeva l'ascolto del figlio minore e richiedeva Servizio Sociale di LA di Sicilia di valutare in che misura gli attuali tempi di permanenza del minore con la madre avessero giovato all'equilibrio psicofisico del figlio, nonché di verificare, anche con la collaborazione del Consultorio Familiare competente, se fossero state superate le criticità in passato evidenziate in ordine alle capacità educative della madre.
In data 25.02.2025 il Servizio Sociale del Comune di LA di Sicilia trasmetteva la relazione richiesta, nella quale evidenziava la necessità di rivalutare l'attuale assetto della frequentazione del minore, suggerendo l'estensione dei periodi di permanenza con la madre, per un progressivo riequilibrio delle relazioni familiari ed una gestione più armoniosa della vita del minore.
All'udienza del 13.03.2025 il Giudice delegato effettuava l'ascolto del minore ed alla successiva udienza del 24.04.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice riservava di riferire al collegio per la decisione.
4 Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori possono essere in ogni tempo modificati
“qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei
“giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Nella fattispecie in esame la ha chiesto che il figlio minore Pt_1
fosse collocato prevalentemente presso di lei sulla base del rilievo che Per_1
la permanenza del minore con lei era stata sperimentata di fatto dopo un sinistro stradale che aveva visto coinvolti il minore ed il padre e che in tale occasione il figlio aveva maturato un fortissimo legame con i fratelli, conviventi Per_1
con la madre, ed aveva consolidato il rapporto con lei, tanto da desiderare fortemente una modifica della disciplina dei tempi di permanenza previsti nei provvedimenti vigenti. La ha, quindi, osservato che lei aveva Pt_1
dimostrato di avere acquisito una piena capacità genitoriale ed aveva seguito tutti i percorsi suggeriti dai Servizi incaricati, sicché non vi era più l'effettiva esigenza di mantenere la collocazione prevalente presso il padre. Il CP_1
ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, mettendo in dubbio tanto
5 l'effettiva acquisizione da parte della di competenze genitoriali in Pt_1
passato ritenute carenti, per il disinteresse da quest'ultima mostrato nei confronti del figlio , quanto la volontà del figlio di permanere stabilmente a casa Per_1
della madre, evidenziando che il minore, venuta meno la necessità di essere accudito dalla madre a seguito del menzionato sinistro stradale nel quale egli aveva subito gravi lesioni, era tornato a vivere con lui.
Rileva il collegio che l'istruttoria compiuta abbia in larga parte confortato la ricostruzione dei fatti fornita dalla Infatti, il figlio , Pt_1 Per_1
all'udienza del 13.03.2025, ha riferito che il 3 luglio 2024 aveva subito un bruttissimo incidente a seguito del quale era stato ricoverato in ospedale per due mesi ed in tale occasione la mamma gli era stata molto vicina;
che dopo le sue dimissioni, avvenute il 30 agosto 2024, egli aveva iniziato a frequentare i genitori con modalità diverse che in passato (“stavo con la mamma dal lunedì al giovedì e con papà dal giovedì pomeriggio alla domenica sera, quando mamma veniva a prendermi”; che tale soluzione era per lui molto soddisfacente perché poteva stare sia con papà che con mamma;
che il giorno di Natale 2024 i suoi genitori avevano litigato e le modalità di incontro tra lui e la mamma erano state ripristinate come in precedenza;
che egli aveva il forte desiderio che fossero
“stabilite modalità di permanenza con entrambi i genitori analoghe a quelle sperimentate tra settembre 2024 e Natale 2024, perché avevo la possibilità di stare con entrambi i genitori un tempo abbastanza ampio”.
Nell'esame delle dichiarazioni del figlio minore occorre tenere presente che il legislatore della cosiddetta “Riforma Cartabia” ha introdotto nel primo comma dell'art. 473 bis .4 c.p.c., una previsione innovativa, che impone al giudice di tenere in considerazione le opinioni del minore in correlazione con il livello di comprensione del minore (il legislatore ha richiamato, infatti, i due criteri già menzionati nella prima parte della norma per riconoscere il diritto all'ascolto, vale a dire l'età e la maturità del minore). Naturalmente nella
6 valutazione delle dichiarazioni rese dal minore capace di discernimento e, quindi, dotato di maturità sufficiente, si deve comunque riconoscere al giudice la possibilità di discostarsi dalle indicazioni ricevute, poiché, comunque, appare prioritaria l'esigenza di realizzare il preminente interesse del minore, che potrebbe non essere collimante con quanto da lui richiesto, ma la portata innovativa della menzionata disposizione si coglie proprio nel fatto che, in questo caso, è ineludibile una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore. Orbene, nel caso in esame il minore ha espresso la propria volontà con piena consapevolezza, maturità e convinzione, sicché per potersi discostare da quanto da lui richiesto dovrebbe essere accertato che la soluzione proposta potrebbe pregiudicarlo. Nondimeno, non vi sono elementi per ritenere che un collocamento più prolungato presso la madre possa arrecare danno al suo sviluppo psicofisico, tenuto conto del fatto che le condotte di disinteresse della nei confronti del figlio sono Pt_1
ormai piuttosto risalenti nel tempo, che nel corso degli anni i rapporti tra madre e figlio si sono sempre più intensificati sotto la vigilanza dei Servizi, che la permanenza del figlio presso la madre per un periodo più prolungato non è apparso pregiudizievole neppure ai genitori quando ve ne è stata la necessità a causa del ricovero del padre. D'altronde, i Servizi Sociali incaricati di verificare se fossero state superate le criticità in passato evidenziate in ordine alle capacità educative della madre hanno implicitamente ravvisato che la vesse Pt_1
progressivamente implementato le sue capacità genitoriali, tanto che gli stessi
Servizi hanno sottolineato la necessità di rivalutare l'attuale assetto della frequentazione del minore, suggerendo l'estensione dei periodi di permanenza con la madre.
Ritiene, pertanto, il collegio che possa stabilirsi che il minore
[...]
, nato a [...] in data [...] starà con la mamma, Per_2
dalle ore 22,00 della domenica di ogni settimana sino al Parte_1
7 giovedì successivo, quando verrà riaccompagnato a scuola dalla madre, mentre starà con il padre, dall'orario di uscita da scuola del Controparte_1
giovedì di ogni settimana, sino alla successiva domenica sera alle ore 22,00.
Ritiene il collegio che non vi siano, invece, i presupposti per modificare l'attuale “collocazione privilegiata” presso il padre, anche ai fini del cosiddetto
“mantenimento indiretto”. Si deve premettere che, per giurisprudenza costante
(vedi da ultimo Cass. civ. 16.06.2021 n. 17221) l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori, in quanto il giudice, in concreto, ben può discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall'altro del diritto di entrambi i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. In ogni caso, una ripartizione dei tempi di permanenza in modo paritario non implica di per sé l'eliminazione del regime della cosiddetta
“collocazione privilegiata” del figlio minore presso un genitore, che implica l'attribuzione ad uno dei due genitori della responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie della prole. Invero, al regime della “collocazione privilegiata” si contrappone il regime della “collocazione paritaria”, che pone i genitori sullo stesso piano non solo con riferimento ai tempi di permanenza della prole con ciascuno di loro ma anche con riferimento all'assolvimento in via diretta o attraverso una suddivisione equilibrata degli obblighi genitoriali previsti dall'art. 315 bis c.c. (sotti il profilo speculare dei diritti del figlio) e dall'art. 316 bis c.c.; sennonché tale ultimo regime, anche laddove ritenuto in astratto come più opportuno per il figlio, può in concreto avere possibilità di riuscita soltanto in presenza di una serie di fattori concorrenti, quali non soltanto
8 la vicinanza logistica, ma soprattutto la concordia tra le parti e la disponibilità a mantenere un clima costruttivo e di collaborazione, che è proprio ciò che nella maggior parte dei casi di disgregazione della unità familiare risulta invece mancare. Nella fattispecie in esame la disciplina dei tempi di permanenza del figlio minore con entrambi i genitori prevede ampi tempi di permanenza con la madre, la previsione di una collocazione “privilegiata” presso il padre appare, comunque, giustificata dalla necessità di attribuire a quest'ultimo la responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie del figlio, non modificando sul punto l'attuale situazione ed essendovi il rischio, adottando una diversa soluzione, di favorire il genitore meno collaborativo e più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva dello stesso minore.
Inoltre, ai fini di una crescita equilibrata il minore ha bisogno soprattutto di ordine, stabilità, e assenza di conflittualità, e ciò indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno di una famiglia ancora unita ovvero con due genitori che hanno affrontato il percorso della separazione, ordine e stabilità che vengono garantiti soprattutto attraverso una suddivisione equilibrata delle responsabilità specifiche con riferimento alla gestione ordinaria del figlio, pur mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con la prole. Nondimeno, in considerazione degli ampi tempi di permanenza del minore con la madre, appare congruo revocare l'assegno a suo tempo stabilito a carico di ed a favore di a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente e della soccombenza reciproca, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., dispone che il minore nato a [...] in data [...] stia con la madre, Persona_2
9 dalle ore 22,00 della domenica di ogni settimana sino al Parte_1
giovedì successivo, quando verrà riaccompagnato a scuola dalla madre, mentre stia con il padre, dall'orario di uscita da scuola del giovedì Controparte_1
di ogni settimana, sino alla successiva domenica sera alle ore 22,00; conferma la collocazione privilegiata del predetto minore presso il padre in ragione dell'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie del figlio;
revoca l'assegno posto a carico di ed a Parte_1
favore di a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Controparte_1
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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