Articolo 1608 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1645Articolo 1647
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Art. 1608. (( (Modalita' di avanzamento). )) ((1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025