Art. 1608. (( (Modalita' di avanzamento). )) ((1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo))
a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo))