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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2795/2023 R.G. (cui è riunito il n. R.G. 2895/2023), posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/3/2025, vertente
TRA
) Parte_1 Pt_2
Avv.ti ROBERTO PESSI, , RAFFAELE Parte_3
FABOZZI e CP_1
appellante – (appellata nel giudizio n. 2895/2023)
E
Controparte_2
1
[...] Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA appellata - (appellante nel giudizio n. 2895/2023)
NONCHÈ
CP_3
Avv. PAOLA SCARLATO
Appellato (nel giudizio n. 2895/2023)
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5088/2023 pubblicata in data 17/05/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2023, Parte_1 Pt_2
) ha interposto tempestivo appello al fine di ottenere la riforma della
[...] sentenza in epigrafe che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha condannato al pagamento delle Controparte_2 Pt_1 differenze retributive pari a € 2.864,22, oltre all'accantonamento del TFR
e alla regolarizzazione dei contributi previdenziali presso l' ha CP_3 resistito al gravame la lavoratrice chiedendone il rigetto.
2. Con separato ricorso depositato il 17.11.2023, successivamente riunito, ha impugnato la medesima sentenza insistendo, Controparte_2 in parziale riforma della sentenza impugnata, nell'integrale accoglimento dell'originaria domanda;
ha resistito al gravame la società chiedendone il rigetto.
3. Costituendosi nel giudizio di appello proposto da , Controparte_2
l' si è rimesso alle decisione del Collegio sulle domande proposte. CP_3
2 Part
4. nelle more del giudizio, in data 17.12.2024, e Controparte_2 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, in virtù del quale hanno convenuto di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro al 30.12.2024, con l'impegno della società a corrispondere alla lavoratrice, a titolo di incentivo all'esodo, la somma di € 40.500,00, oltre al TFR e alle competenze accessorie, a fronte della rinuncia della ricorrente di ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro in lite dedotto, Part come meglio specificato nel verbale, della accettazione da parte di e della corrispettiva rinuncia da parte della società alle pretese azionate con il giudizio instaurato dinanzi a quarta Corte recante il n. R.G.
2795/2023.
4.1. Le parti hanno infine concordato di compensare interamente le spese legali.
5. Con nota depositata telematicamente in data 4.2.2025 i difensori della muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare CP_2 nell'interesse della propria assistita agli atti del procedimento n.
2895/2023
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale.
7. Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere tra e , avendo le parti rinunciato alle Parte_1 Controparte_2 rispettive domande e depositando verbale di conciliazione tra le parti in sede sindacale, nulla opponendo l' alla declaratoria di cessazione CP_3 della materia del conte.
8. Tale accordo, con carattere transattivo, generale e novativo definisce ogni controversia pendente tra la lavoratrice e la società datrice riconducibile ai rapporti di lavoro in lite dedotti, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in punto di spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e delle reciproche concessioni come trasfuse nell'accordo conciliativo.
3 9. Le spese vanno compensate anche quanto alla posizione dell' in CP_3 favore del quale non sono residuate statuizioni di condanna accessorie alla domanda principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
; Controparte_2
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Roma, 4/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2795/2023 R.G. (cui è riunito il n. R.G. 2895/2023), posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/3/2025, vertente
TRA
) Parte_1 Pt_2
Avv.ti ROBERTO PESSI, , RAFFAELE Parte_3
FABOZZI e CP_1
appellante – (appellata nel giudizio n. 2895/2023)
E
Controparte_2
1
[...] Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA appellata - (appellante nel giudizio n. 2895/2023)
NONCHÈ
CP_3
Avv. PAOLA SCARLATO
Appellato (nel giudizio n. 2895/2023)
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5088/2023 pubblicata in data 17/05/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2023, Parte_1 Pt_2
) ha interposto tempestivo appello al fine di ottenere la riforma della
[...] sentenza in epigrafe che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha condannato al pagamento delle Controparte_2 Pt_1 differenze retributive pari a € 2.864,22, oltre all'accantonamento del TFR
e alla regolarizzazione dei contributi previdenziali presso l' ha CP_3 resistito al gravame la lavoratrice chiedendone il rigetto.
2. Con separato ricorso depositato il 17.11.2023, successivamente riunito, ha impugnato la medesima sentenza insistendo, Controparte_2 in parziale riforma della sentenza impugnata, nell'integrale accoglimento dell'originaria domanda;
ha resistito al gravame la società chiedendone il rigetto.
3. Costituendosi nel giudizio di appello proposto da , Controparte_2
l' si è rimesso alle decisione del Collegio sulle domande proposte. CP_3
2 Part
4. nelle more del giudizio, in data 17.12.2024, e Controparte_2 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, in virtù del quale hanno convenuto di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro al 30.12.2024, con l'impegno della società a corrispondere alla lavoratrice, a titolo di incentivo all'esodo, la somma di € 40.500,00, oltre al TFR e alle competenze accessorie, a fronte della rinuncia della ricorrente di ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro in lite dedotto, Part come meglio specificato nel verbale, della accettazione da parte di e della corrispettiva rinuncia da parte della società alle pretese azionate con il giudizio instaurato dinanzi a quarta Corte recante il n. R.G.
2795/2023.
4.1. Le parti hanno infine concordato di compensare interamente le spese legali.
5. Con nota depositata telematicamente in data 4.2.2025 i difensori della muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare CP_2 nell'interesse della propria assistita agli atti del procedimento n.
2895/2023
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale.
7. Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere tra e , avendo le parti rinunciato alle Parte_1 Controparte_2 rispettive domande e depositando verbale di conciliazione tra le parti in sede sindacale, nulla opponendo l' alla declaratoria di cessazione CP_3 della materia del conte.
8. Tale accordo, con carattere transattivo, generale e novativo definisce ogni controversia pendente tra la lavoratrice e la società datrice riconducibile ai rapporti di lavoro in lite dedotti, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in punto di spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e delle reciproche concessioni come trasfuse nell'accordo conciliativo.
3 9. Le spese vanno compensate anche quanto alla posizione dell' in CP_3 favore del quale non sono residuate statuizioni di condanna accessorie alla domanda principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
; Controparte_2
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Roma, 4/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
4