Sentenza breve 15 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 15/02/2021, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 00208/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS- non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, di diniego riesame informazione interdittiva antimafia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente -OMISSIS-.
Con sentenza -OMISSIS-, è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed € 600 di multa, con pena sospesa, per i reati di falso ideologico e truffa a danno dello Stato.
La vicenda che ha dato luogo alla condanna riguarda la -OMISSIS-.
La Società ricorrente espone che gli -OMISSIS-, non dispongono di un numero sufficiente di -OMISSIS- per gli -OMISSIS- e pertanto ogni anno vengono acquistati 16 -OMISSIS-, tra quelli riservati dall’Amministrazione comunale alle -OMISSIS-, per permettere ai propri -OMISSIS- di usufruire gratuitamente delle-OMISSIS- altrimenti a -OMISSIS-.
La ricorrente espone che spesso i -OMISSIS- dimenticano di rendere il-OMISSIS- al momento della partenza, o lo smarriscono, ed i tempi di rilascio di un eventuale duplicato non sono brevi. Al fine di ovviare al rischio di rimanere senza-OMISSIS- durante la stagione estiva, in passato il -OMISSIS-ha riprodotto delle -OMISSIS-, conservando gli originali in un luogo sicuro, e per tale -OMISSIS-, che nel tempo ha anche comportato un aumento della quantità di-OMISSIS- disponibili senza il -OMISSIS- del relativo costo, è stato condannato per i reati di falso ideologico e truffa a danno dello Stato.
-OMISSIS-il rilascio dell’informazione antimafia anche per la -OMISSIS-, il cui socio accomandatario all’epoca era il Sig. -OMISSIS-.
La -OMISSIS-, essendo emersa l’irrogazione della predetta condanna relativa ad uno dei reati ostativi ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con provvedimento del -OMISSIS-, ha emesso l’informazione interdittiva antimafia.
Al fine di ottenere un riesame del provvedimento, la Società ha modificato il proprio assetto, ma la -OMISSIS- con nota -OMISSIS-, ha ritenuto sussistere la permanenza di una causa ostativa in quanto è stata prevista quale nuova socia accomandataria la coniuge convivente del Sig. -OMISSIS-, alla quale si estendono gli accertamenti antimafia da espletare ai sensi dell’art. 85, comma 2, lett. f) e comma 3, del D.lgs. n. 159 del 2011.
La Società ricorrente, alla luce dell’insufficienza della misura adottata, ha operato un’ulteriore modifica, cambiando la propria denominazione e intervenendo ancora sull’assetto societario attraverso l’attribuzione della veste di unico socio accomandatario al figlio non convivente, e della veste di soci accomandanti alla madre, al padre e alla moglie del socio accomandatario (doc. 16 del ricorso).
La -OMISSIS- con provvedimento-OMISSIS-, ha nuovamente negato la revisione della misura antimafia.
Nel provvedimento si afferma che:
- risulta palese come tale avvicendamento nelle cariche sociali sia stato effettuato con finalità precipuamente elusive in ragione del fatto che la direzione ed il controllo societario permangono saldamente nelle prerogative della medesima famiglia;
- il subentro di un soggetto formalmente incensurato è in sé un elemento neutro sintomatico della volontà di aggirare la normativa antimafia e ciò corrobora il rischio di infiltrazioni mafiose di cui è spia evidente il reato ostativo addebitato al Sig. -OMISSIS-;
- le modifiche apportate denotano l’intento di eludere la normativa antimafia, e permane la rilevanza della condanna che rappresenta la possibile esistenza del pericolo di permeabilità mafiosa, idonea a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate;
- il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al consolidato criterio del “ più probabile che non ”, che può essere integrato da dati di comune esperienza, evincibile dall’osservazione dei fenomeni quale è, innanzitutto, quello mafioso;
- il rischio che l’attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazioni mafiosa deve essere valutato in modo concreto ed attuale, sulla base di elementi quali i provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, i rapporti di parentela, le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella concreta gestione della stessa;
- a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche i rapporti di parentela laddove assumano un’intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica .
Tale provvedimento è impugnato con un unico motivo con il quale la Società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91, comma 5, e 84 commi 3 e 4, lett. f), del D.lgs. 6 settembre 11 n. 159, il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 41 della Costituzione, il difetto di presupposto, la contraddittorietà, l’illogicità ed il travisamento.
In sostanza la Società ricorrente deduce che nel caso di specie la -OMISSIS- ha respinto l’istanza di revisione della misura sulla base di argomenti, quali il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, immotivatamente riferiti alla fattispecie in esame, in cui oltre alla vicenda dei-OMISSIS-, non vi è alcun ulteriore pregiudizio penale o di polizia e pertanto non vi è alcun elemento concreto idoneo a fondare una prognosi di permeabilità mafiosa.
Si è costituito in giudizio il Ministero degli Interni insistendo sull’inidoneità delle modifiche societarie intervenute ad escludere il pericolo di condizionamento mafioso e chiedendo il conseguente rigetto della misura cautelare.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita in forma semplificata ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 60 cod. proc. amm..
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che l’intervento di una condanna definitiva per il reato previsto dall’art. 640, comma 2, n. 1), cod. pen., richiamato dall’art. 67, comma 8, del D.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2773), è ostativa in modo automatico e vincolato al rilascio della documentazione antimafia liberatoria. Questo profilo non è oggetto di contestazione nel ricorso che non ha impugnato il provvedimento di interdittiva antimafia.
Il provvedimento impugnato è il diniego di revisione dell’interdittiva richiesta dalla Società ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159 del 2011. Tale provvedimento, a differenza dell’interdittiva motivata con riferimento ad uno dei c.d. reati spia, è un atto discrezionale con il quale la -OMISSIS- è chiamata ad aggiornare l’esito dell’informazione ed a valutare se siano venute meno le circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La giurisprudenza Costituzionale (cfr. Corte Costituzionale, 26 marzo 2020, n. 57) ha sottolineato l’importanza e la centralità del riesame periodico delle interdittive antimafia a cui sono chiamate le autorità prefettizie. Sono infatti il carattere provvisorio della misura e la possibilità che la stessa possa essere rivista gli elementi che garantiscono il rispetto del principio di proporzionalità tra le esigenze di prevenzione cui risponde l’azione amministrativa in questa specifica materia e la inevitabile limitazione alla tutela della libertà di impresa e al diritto all’iniziativa economica garantito dall’art. 41 della Costituzione che una tale configurazione dell’istituto comporta.
L’esercizio di tale discrezionalità deve pertanto essere improntata ad una necessaria cautela e prudenza, in modo che sia assicurato il delicato equilibrio tra gli opposti interessi che fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. e alla libertà di impresa costituzionalmente garantita e, dall'altro, alla efficace repressione della criminalità organizzata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2010, n. 2460).
La giurisprudenza ha precisato ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565, paragrafo 12 in diritto) che “ l'equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale [...], richiedano alla -OMISSIS- una attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa ”.
Tale quadro deve emergere da una motivazione accurata in cui venga messo in risalto il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa posto a base dell'informativa che deve evidenziare fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali il giudice amministrativo, chiamato a verificare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole e più probabile che sussista il “ rischio ” di permeabilità dell'impresa, e non necessariamente l'avvenuta infiltrazione, da parte di associazioni mafiose, in applicazione di un giudizio probabilistico basato sulla regola del “ più probabile che non ”.
E’ stato affermato che il sistema della prevenzione amministrativa antimafia, in uno Stato di diritto democratico, deve rispettare l’irrinunciabile principio di legalità, non solo in senso formale ma anche sostanziale, sicché il giudice amministrativo, chiamato a sindacare il corretto esercizio del potere prefettizio nel prevenire l’infiltrazione mafiosa, deve farsi attento custode delle irrinunciabili condizioni di tassatività sostanziale e di tassatività processuale di questo potere per una tutela giurisdizionale piena ed effettiva di diritti aventi rango costituzionale, come quello della libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), nel necessario bilanciamento con l’altrettanto irrinunciabile, vitale, interesse dello Stato a contrastare l’insidia delle mafie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; id. 5 settembre 2019, n. 6105).
Tali profili assumono maggior rilevanza dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio 2019, n. 24, la quale, facendo propri i principi affermati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, ha sottolineato l’esigenza generale di rispettare, anche per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività sostanziale, inerenti alla precisione, alla determinatezza e alla prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale, che costituisce oggetto di prova, ed altrettanto essenziali garanzie di tassatività processuale, attinenti invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio.
Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, le difese prodotte in giudizio dall’Amministrazione e la documentazione depositata in atti, non lasciano trasparire la sussistenza di alcun elemento riferibile a pericoli di infiltrazione o condizionamento da parte della criminalità della Società ricorrente che la -OMISSIS- trae in modo incongruo unicamente dalla sopra citata condanna del Sig. -OMISSIS-.
L’Amministrazione - senza indicare circostanze di fatto ulteriori rispetto all’avvenuta -OMISSIS- dei-OMISSIS- del -OMISSIS- che ha condotto alla sentenza di condanna - afferma l’inidoneità delle modifiche societarie intervenute a giustificare il venir meno dei presupposti che avevano originariamente determinato l’adozione dell’interdittiva in relazione a pericoli di infiltrazione della criminalità genericamente enunciati, privi di riscontri nel sostrato fattuale che ha dato luogo alla misura preventiva di carattere vincolato ed automatico.
L’unico elemento che emerge è infatti la condanna del -OMISSIS-per aver -OMISSIS- i-OMISSIS- dei -OMISSIS- da consegnare agli -OMISSIS- delle -OMISSIS- della Società, fatto obiettivamente di per sé non sintomatico del pericolo di infiltrazione o condizionamento da parte della criminalità perché commesso senza il concorso di altre persone, neppure nella cerchia familiare, senza essere ispirato da terzi, in un contesto in cui tale condanna costituisce l’unico precedente penale a carico dell’interessato i cui i familiari sono incensurati, ed in cui non sono segnalate frequentazioni con persone pregiudicate o sulle quali gravino indizi di appartenenza alla criminalità.
Le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato secondo cui la condanna del -OMISSIS-costituisce una “ spia evidente ” del rischio d’infiltrazione mafiosa, così come la considerazione che dalla motivazione della sentenza “ emergano elementi di condizionamento delle associazioni mafiose ”, risultano pertanto decontestualizzate e prive di riscontri.
Conseguentemente il provvedimento impugnato è illegittimo perché la valutazione dell’idoneità del mutamento della struttura societaria a far venir meno le circostanze che avevano giustificato l’interdittiva, non deve essere compiuta in astratto, in relazione ad un pericolo di condizionamento o infiltrazione da parte della criminalità allo stato attuale privo di fatti sintomatici o anche solo di sospetti. Una tale valutazione va invece compiuta in concreto con riferimento alle specifiche circostanze che hanno dato luogo all’emissione della misura interdittiva.
In definitiva il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nel senso precisato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati coinvolti nel contenzioso.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.