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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1572/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1572 dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 3389/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione
Civile, pubblicata il 21.09.2022
TRA
(c.fisc. e p.iva ) con sede in Salò (incorporante la società Parte_1 P.IVA_1
già , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 Controparte_2 amministrazione Dott. , rappresentata e difesa, con poteri tra loro disgiunti, dagli CP_3
AVV.TI NAPOLI MARIO, MAUTINO SABRINA e RESTA VINCENZO, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Piccinni, 210, presso lo studio dell'AVV. RESTA VINCENZO, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_4 P.IVA_2 del Consiglio pro tempore, corrente in Roma, e (C.F. , Controparte_5 P.IVA_3 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11.09.2024, che qui devono intendersi riportate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 luglio 2012, l' (prima Controparte_1
, proprietaria del “Centro Turistico San Nicola” di Peschici (FG), adibito a Controparte_2
camping, conveniva in giudizio la in persona del Controparte_4
del Consiglio p.t., il , in persona del Ministro p.t., il CP_6 Controparte_5
presso la in persona Controparte_7 Controparte_4
del Capo Dipartimento p.t., il del , in Controparte_8 Controparte_5
persona del Capo Dipartimento p.t., il , in persona del Capo p.t., al Controparte_9
fine di sentir accertare e dichiarare le loro responsabilità per aver omesso i comportamenti dovuti e ritardato gli interventi necessari allo spegnimento delle fiamme e al contenimento della diffusione dell'incendio che ha coinvolto la struttura di essa attrice e, per l'effetto, ottenere una generica condanna al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in separato giudizio.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva che, il 24 luglio 2007, era stata vittima del terrificante (e noto) incendio che aveva devastato il territorio di Peschici, che aveva colpito direttamente e drammaticamente il Centro Turistico San Nicola, causando danni ambientali e strutturali ingentissimi, nonché la perdita di tutti gli incassi della stagione estiva, che soleva protrarsi almeno fino alla prima metà di ottobre. In particolare, l' lamentava: 1) Controparte_1
la distruzione del 95% del patrimonio arboreo;
2) l'inquinamento della quasi totalità della superficie provocato dalla combustione delle auto, delle tende, dei campers e delle roulottes;
3) il danneggiamento irreversibile dell'intero impianto elettrico esterno;
4) il danneggiamento della recinzione perimetrale;
5) l'annerimento del residuo patrimonio arboreo, delle poche auto non andate distrutte e della maggior parte dei muretti in pietra dei terrazzamenti;
6) la distruzione dei paletti in legno a delimitazione delle aree;
7) la distruzione della maggior parte dei terminali dell'impianto antincendio;
8) il danneggiamento di n.2 macchine per la produzione di acqua calda;
9) il danneggiamento delle pompe di aereazione dell'impianto di depurazione;
10) il deterioramento del servizio igienico “Centauro Sud” e “Centauro Nord”; 11) i danni alla zona
“Andromeda”; 12) il danneggiamento del bar “Orione”; 13) il danneggiamento della zona
“Auriga”; 14) il danneggiamento dell'impianto telefonico e di illuminazione esterna;
15) il danneggiamento irrimediabile della macchina spazzatrice e del gruppo elettrogeno;
16) la perdita di quasi tutti gli estintori di varie dimensioni;
17) il danneggiamento della segnaletica direzionale interna ed esterna;
18) il danneggiamento della pavimentazione stradale in asfalto;
19) la distruzione di n. 216 autovetture, n. 76 campers, n. 113 roulottes e n. 79 tende di proprietà dei turisti;
la perdita degli incassi della stagione estiva e la riduzione di quelli relativi alle annate successive, pesantemente condizionati dalla vicenda di cui è causa.
2 Parte attrice sosteneva che l'illimitata diffusione delle fiamme era da addebitarsi alle omissioni e ai ritardi degli interventi delle amministrazioni convenute, deducendo che: - sin dalle ore 9:00 del mattino i dipendenti e i responsabili del Centro Turistico, essendosi accorti di un incendio circoscritto, divampato in una zona distante dal Centro stesso, avevano provveduto a chiedere il repentino intervento dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale e della Prefettura;
- avevano reiterato nelle ore successive la richiesta di soccorsi;
- solo intorno alle 12:30, quando l'incendio si era aggravato, erano sopraggiunti i Vigili del Fuoco che, tuttavia, avevano interrotto le operazioni di spegnimento dopo poco, a causa dell'esaurimento del liquido nel serbatoio, senza fare più ritorno. Conseguentemente, secondo l'attrice, la negligenza delle amministrazioni suddette, sotto il profilo della prevenzione (per aver omesso la predisposizione di un piano idoneo a fronteggiare l'emergenza estiva degli incendi) e sotto il profilo emergenziale (per aver omesso l'impiego di mezzi idonei) aveva rivestito efficienza causale esclusiva nella causazione dei danni subiti a seguito dell'incendio del 24 luglio 2007.
Costituendosi in giudizio, le amministrazioni convenute eccepivano: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del , del Controparte_7 Controparte_8
e del in quanto privi di soggettività giuridica e capacità
[...] Controparte_9
processuale; nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dell'espletamento delle prove testimoniali.
Con sentenza n. 3389/2022, pubblicata il 21.09.2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 17.10.2022, il
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, dichiarava, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del presso la Controparte_7 [...]
del ; Controparte_4 Controparte_10
nel merito, rigettava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente, condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato alla
[...]
in persona del Presidente del Consiglio p.t., e al , Controparte_4 Controparte_5
in persona del l' ha interposto tempestivo gravame, censurandola CP_11 Controparte_1
per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione e omessa applicazione delle norme da cui deriva la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Interni;
2) errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, ai fini dell'accertamento degli inadempimenti delle amministrazioni convenute;
3) liquidazione delle spese di lite, poste a carico di essa attrice in primo grado.
Ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata la responsabilità delle amministrazioni convenute nella causazione dei fatti dannosi
3 descritti in narrativa, condannare le medesime amministrazioni al generico risarcimento dei danni
(determinati da tali fatti) in favore della società attrice, (danni) da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% del presente grado di giudizio e con sentenza esecutiva come per legge”.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di giudizio in loro favore.
A seguito dell'udienza collegiale, svoltasi in presenza, in data 11 settembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione.
****
Il Tribunale, ritenuta sussistente la legittimazione passiva esclusivamente in capo al
[...]
ed alla a fondamento della decisione ha CP_12 Controparte_4
osservato che “…gli eventi avvenuti il 24.7.2007 interessavano un'area del Comune di Peschici di considerevoli dimensioni ricomprendente, anche, il centro turistico “San Nicola”. Le allegazioni della attrice, che non hanno trovato adeguato riscontro in sede istruttoria, si fondano sulla errata considerazione che l'operato delle convenute possa essere vagliato sulla scorta dei soli interventi realizzati, in maniera diretta, in favore del centro turistico;
questo, al momento dei fatti di causa, rappresentava una minima parte dell'area – tripartita e prossima al Comune di Peschici –interessata dal rogo. Le azioni poste in essere dalle convenute devono, dunque, essere vagliate – anche ai fini della esigibilità della distinta condotta che, secondo la , avrebbe impedito il prodursi e l'aggravarsi dei danni – tenendo conto della CP_1
complessiva situazione presente sui luoghi. Deve, altresì, precisarsi che la valutazione compiuta in questa sede non può che concernere quanto posto in essere dagli evocati in giudizio, non potendo aversi riguardo all'eventuale condotta adottata da soggetti estranei al procedimento. Dalla relazione del Ministero delle
Politiche agricole – Corpo forestale dello Stato allegata alla testimonianza del teste e richiamata dalla Tes_1
attrice con il deposito delle note conclusive autorizzate ( cfr. pagg. 10/22) si evincono elementi a supporto della ricostruzione fattuale fornita dalle Amministrazioni convenute. L'incendio veniva segnalato alla centrale operativa del Corpo forestale il 24.7.2007, alle ore 10.25, in località Madonna di Loreto;
i primi avvistamenti del rogo avvenivano all'incirca alle ore 9.30. Il rogo si sviluppava in località Calena e precisamente all'interno di un appezzamento di terreno di;
la sorella di quest'ultimo Persona_1
allertava alle 10.35 i Vigili del Fuoco. Sul posto interveniva prontamente il servizio antincendio regionale
(su cui infra) senza essere risolutivo;
il dotto erogatore dell'acqua del mezzo intervenuto prendeva, difatti, fuoco. E' opportuno precisare che, dalla relazione sull'adeguatezza delle misure di sicurezza antincendio prot. n. 3447/PV/G, emergono chiare una serie di inadempienze poste in essere dal Controparte_13
nella attuazione di sistemi di monitoraggio e prevenzione degli incendi nelle zone boschive ( “ In definiva va rilevato che, seppur caratterizzata da condizioni di eccezionalità climatica, l'emergenza di che trattasi avrebbe senz'altro avuto una evoluzione diversa e meno devastante se fossero state attuate le misure di
4 previsione e prevenzione del rischio di incendio boschivo individuate dal legislatore soprattutto in considerazione della particolare ubicazione del Comune di Peschici e della conseguente difficoltà di raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso in tempi congrui con l'evoluzione dell'incendio “). Orbene
- e per quanto riguarda le richieste di intervento presso il Centro turistico inoltrate ai Vigili del Fuoco - le dichiarazioni, sul punto, dei dipendenti della , escussi quali testi nel corso della fase istruttoria, CP_1
non possono ritenersi attendibili….dal prospetto riepilogativo degli interventi dei VV.FF del 24.7.2007… si evince che la richiesta di intervento presso la struttura di proprietà dell'attrice veniva effettuata alle ore
11.31; la II Squadra di GG lasciava la Sede, a seguito della segnalazione, alle ore 11.32, per arrivare sui luoghi alle ore 13.30. Come riportato dal rapporto redatto dai VVFF e documentato in atti “ durante
l'avvicinamento alla zona interessata si verificava un blocco stradale causato da un cavo elettrico pendolante ad altezza d'uomo, prontamente si rimuoveva il cavo ad una altezza sufficiente per consentire il nostro passaggio”. Contrariamente a quanto allegato da parte attorea e dichiarato dai testi escussi nel corso della fase istruttoria l'intervento dei Vigili del Fuoco presso il centro turistico si concludeva alle ore
17.25 (cfr. prospetto riepilogativo in atti). Le risultanze della richiamata documentazione, non oggetto di specifica contestazione ad opera della , sono state integralmente confermate da CP_1 Tes_2
– all'epoca dei fatti Caposquadra della Seconda squadra dei Vigili del Fuoco di GG - escusso
[...]
nel corso della udienza del 10.4.2014 il quale ha confermato le risultanze documentali e riferito che quel giorno la squadra da lui comandata era composta da cinque persone;
per l'intervento in zona Peschici partivano in quattro perché il quinto veniva incaricato di portare in zona un mezzo dotato di cisterna piena
d'acqua. Per quanto attiene al soccorso aereo - che la allega essere avvenuto a mezzo di un solo CP_1
velivolo che procedeva a tre lanci di acqua - ai sensi del disposto degli artt. 3 e 7 della l. n. 353/2000 richiamato anche da parte attorea, alle Regioni compete l'approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli Enti regionali assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo - con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo - le sale operative unificate permanenti (SOUP) avvalendosi, qualora necessario, della flotta aerea secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3 dell'art.
7. La dunque, nel caso in cui CP_14
l'incendio non possa essere affrontato con il solo intervento dei propri mezzi, è tenuta a richiedere tramite
SOUP al Dipartimento della Protezione civile il concorso della flotta aerea antincendio statale. Il 24.7.2007 la richiesta di intervento della flotta aerea perveniva dalla alle ore 11.52. Seguiva CP_15
l'intervento di un primo elicottero, inizialmente impiegato in attività su Vieste, alle ore 12.30 e, successivamente, di ulteriori due mezzi che - secondo le risultanze della documentazione in atti, non inficiate in maniera precipua dalle contestazioni di parte attorea - effettuavano sui luoghi di causa 109 lanci di acqua ( cfr. nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile -
Ufficio VII – attività aeronautica, in atti). L'impiego di tre mezzi aerei è confermato dalla relazione del
5 Ministero delle Politiche agricole, già richiamata, da cui si desume che ulteriori e precedenti richieste di intervento aereo venivano inoltrate alle ore 11.00 e alle ore 11.30 dal personale del Corpo forestale dello
Stato. I mezzi aerei prestavano l'attività di soccorso sino all'imbrunire. Sul punto, preme precisare che le allegazioni di parte attorea – su cui sarebbe gravato fornire prova degli elementi costitutivi dell'illecito - in ordine all'inidoneità degli interventi posti in essere dai soccorritori si fondano sull'assunto che questi si sarebbero dovuti concentrare sul centro turistico nonostante le dimensioni notevolissime del rogo che si propagava su tre distinti fronti tutti prossimi al Comune di Peschici. Le stesse, aventi ad oggetto la tipologia
e la quantità di interventi di soccorso, non possono che assumere valenza necessariamente parziale, non tenendo conto che l'emergenza in corso non sarebbe potuta essere affrontata se non agendo contestualmente su tutti i predetti fronti. Il 24.7.2007 venivano inoltrate – e la circostanza non è contestata - oltre 100 richieste di spegnimento a mezzo aereo di roghi propagati in Italia centrale, meridionale ed insulare.
Precedentemente alla richiesta di intervento nel Comune di Peschici, nel corso della mattinata del
24.7.2007, erano già pervenute 53 domande di intervento aereo;
tre di queste riguardanti la sola provincia di GG, allorquando un solo mezzo aereo coordinato dal Dipartimento era disponibile. Alcuna diversa condotta, nelle circostanze di tempo e luogo presenti al momento dei fatti di causa, sarebbe potuta essere posta in essere dalle convenute..”.
I.Va preliminarmente rigettata l'eccezione, sollevata dalle appellate per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello, di inammissibilità della domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c., proposta dalla società , ora sin dall'inizio CP_1 Parte_1
del giudizio di primo grado.
Al riguardo, giova richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel ribadire il tradizionale orientamento, tanto consolidato da costituire “diritto vivente”, ha confermato che, ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio, e che la condanna generica al risarcimento del danno presuppone l'avvenuto accertamento della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra questo ed il comportamento del responsabile, mentre è sufficiente che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica dell'esistenza delle conseguenze dannose, secondo l'art. 1223 cod. civ. (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/10/2022, n. 29862).
La diversa, precedente pronuncia delle Sezioni Unite, richiamata dalle appellate a fondamento dell'eccezione di inammissibilità della domanda (ordinanza n. 17984/22), costituisce un precedente isolato, espressamente disatteso e superato dalla successiva pronuncia delle Sezioni
Unite n. 29862/2022, citata, che ha dato seguito ad un orientamento granitico, essendo stato il principio più volte affermato sia dalle Sezioni Unite (in particolare da Sez. U, sentenza n. 12103
6 del 23/11/1995, che rappresentò la sentenza capostipite, e poi da Sez. U, sent. n. 390 del 2.6.2000;
Sez. U, sent. n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, sent. n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici della Corte (ex multis, Sez. 1, ordinanza n. 16776 del 24.5.2022; Sez. 2, ord. n. 19873 del 20.6.2022;
Sez. 2, ord. n. 10323 del 29.5.2020; Sez. 2, sent. n. 4962 del 04/04/2001; Sez. 3, ord. n. 4653 del
22.2.2021; Sez. 3, sent. n. 25113 del 24.10.2017, Sez. L, sent. n. 2262 del 16.2.2012; Sez. L, sent. n.
15154 del 5.7.2007).
La domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante è pertanto ammissibile.
II. 1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto sussistente la responsabilità delle Amministrazioni per gli eventi dannosi del 24 luglio
2007 occorsi al Centro Turistico San Nicola, lamentando l'erronea interpretazione e applicazione delle norme da cui discenderebbe la responsabilità delle appellate.
Più nel dettaglio, l'appellante ritiene che il Tribunale, in primo luogo, abbia erroneamente fondato il suo convincimento sul presupposto che l'operato delle convenute non potesse essere valutato solo in relazione agli interventi realizzati in maniera diretta in favore del Centro Turistico, che rappresentava una minima parte dell'area, prossima al Comune di Peschici, interessata dal rogo e che, pertanto, le azioni poste in essere dalle convenute in primo grado dovessero essere vagliate ai fini della esigibilità della condotta che “avrebbe impedito il prodursi e l'aggravarsi dei danni – tenendo conto della complessiva situazione presente sui luoghi”. In secondo luogo, ritiene che il
Tribunale sarebbe pervenuto a una motivazione contraddittoria, sostenendo che “la valutazione compiuta in questa sede non può che concernere quanto posto in essere dagli evocati in giudizio, non potendo aversi riguardo dell'eventuale condotta adottata dai soggetti estranei al procedimento”; pur rilevando, dall'esame della documentazione, una serie di inadempienze poste in essere dal nell'attuazione dei sistemi di monitoraggio e prevenzione degli incendi nelle Controparte_13
zone boschive, ha escluso la responsabilità della del Consiglio dei Ministri e del CP_4
Controparte_12
Diversamente, la difesa dell' sostiene che l'evoluzione devastante dell'incendio sia CP_1
da addebitare esclusivamente alle Amministrazioni, che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di incendi boschivi, che avrebbero imposto l'adozione di tutte le misure, a livello statale e locale, idonee e la predisposizione di un adeguato piano di soccorsi, volto a fronteggiare con tempestività l'incendio boschivo.
1a. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Dalla disamina della documentazione e, in particolare, dalla “Relazione sull'adeguatezza delle misure di sicurezza antincendio in dotazione al eschici” del Comado Provinciale Vigili del CP_13
Fuoco, prot. n. 3447/PV/G, emergono una serie di inadempimenti da parte del CP_13
1) mancato aggiornamento della pianificazione comunale di protezione civile dal 1995
[...]
7 e conseguente assenza di indicazioni dei contatti di servizio operativi ( i.e. indicazione utenze telefoniche non più esistenti); 2) mancato adeguamento della pianificazione alle “Linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” approvate con delibera regionale n. 255 del 7.03.2005; 3) mancata manifestazione di interesse all'acquisizione dei finanziamenti per “l'aggiornamento dei detti piani e il potenziamento dei mezzi e delle risorse di protezione civile, messi a disposizione dalla con deliberazione della G.R. n. 255 del 7.03.2006 CP_15
– 'Fondo Regionale di civile. Contributi per il potenziamento della protezione civile degli Enti CP_7
Locali' – e resa espressamente nota ai comuni con comunicazione del 03.08.2004 prot. n° 2205/PC dello stesso settore regionale di Protezione Civile.”; 4) assenza di procedure e risorse efficaci per fronteggiare i casi prevedibili di emergenza sul territorio del Comune di Peschici;
5) assenza di attività finalizzata alla verifica dell'effettiva affidabilità delle risorse umane e strumentali individuate nella pianificazione;
6) reiterazione del mancato rinnovamento del piano comunale di protezione civile “a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 2004 del 30.12.2005, di approvazione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006, adottata ai sensi della legge n° 353 del 21.11.2000 e della legge regionale n° 18 del 30.11.2000, che individua nel trimestre estivo (15 giugno – 15 settembre) il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi”; mancata attuazione delle attività di previsione e protezione disposte dalla a carico del CP_14
con l'art. 3 del D.P.G.R. 21.05.2007 n. 412 e, in particolare: “[..] i Comuni [..] entro il 1° CP_13
giugno 2007, lungo le vie ferroviarie, le strade e le autostrade di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della devono provvedere alla pulizia delle banchine, CP_15
cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione”; 7) omessa attività di vigilanza e controllo sull'osservanza dell'art. 6 D.P.G.R. del 21.05.2007 n. 412 da parte dei proprietari, gestori, conduttori di campeggi, di villaggi turistici e di alberghi, che imponeva loro di adottare misure di prevenzione idonee a limitare la diffusione degli incendi boschivi (i.e. realizzazione, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, di una fascia di protezione di larghezza di metri 20, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, nonché
l'adozione di idonei sistemi di difesa antincendio); 8) “omessa attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo”; 9) omesso recepimento della nota del 12.06.2006 prot. n° 6325 del Comando Provinciale VVF di GG (emessa a seguito di un'alluvione che aveva interessato la zona), ove il Sindaco veniva chiamato ad attuare adempimenti gestionali e di protezione civile che si sarebbero rilevati utili a fronteggiare l'incendio boschivo del 2007 di cui trattasi;
10) mancata risposta al questionario di ricognizione
8 del sistema di protezione civile predisposto in ambito provinciale con iniziativa della CP_16
, con nota del 12.09.2006 prot. n° 223/Area Prot. Civ. e successivi solleciti del 11.01.2007,
[...]
del 28.02.2007 e del 28.05.2007; mancata partecipazione all'incontro del 18.06.2007 presso il
“finalizzato alla sensibilizzazione ed all'offerta di collaborazione, Controparte_17
nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla a seguito dell'accertata insussistenza degli Controparte_16
apprestamenti di protezione civile presso la quasi generalità dei comuni della provincia di GG”.
Ebbene, tenuto conto dei suddetti inadempimenti, alla luce della copiosa normativa applicabile in materia di incendi boschivi, vigente all'epoca dei fatti, occorre individuare le competenze degli
Enti e dei Dipartimenti chiamati a intervenire, al fine di accertarne le eventuali responsabilità.
Il Servizio Nazionale di Protezione Civile ha un ruolo centrale per l'assolvimento dei compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti da calamità, catastrofi e altri eventi attraverso l'attività di previsione, prevenzione e soccorso in ordine alle situazioni di rischio.
La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive integrazioni e modifiche, “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile”, richiamando il quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, statuisce che: - le Regioni partecipano all'attuazione delle attività di protezione civile, provvedendo alla predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione e, all'art. 15, che ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile;
in particolare: - la (nel rispetto delle competenze ad CP_14
essa affidate) favorisce l'organizzazione di detta struttura;
- il Sindaco assurge ad autorità comunale di protezione civile;
sicché “3.[..] al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
4.Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.”.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della
Legge 15 marzo 1997 n. 59” – Capo VIII Protezione Civile - allo Stato (art. 107 del suddetto
Decreto) competono le funzioni operative riguardanti: “1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 24 febbraio 1993, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi
9 aerei degli incendi boschivi;
[..] g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali
e antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;”; l'art. 108 del medesimo Decreto, individua, in via residuale, le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, statuendo, in particolare, che le Regioni sono tenute: “1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato”; le Province devono provvedere: “1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225”; i Comuni devono ottemperare: “1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.”
La legge 21 novembre 2000 n. 353 – “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, nel rispetto delle previsioni del D.lgs del 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 117 Cost., richiama tutti gli enti competenti a svolgere “in modo coordinato le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei”; nello specifico: le Regioni – sul piano previsionale –
10 sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Governo, approvano il piano regionale, sottoposto a revisione annuale, per la programmazione delle attività volte a fronteggiare il pericolo di incendi boschivi (i.e. individuazione delle aree di rischio, attuazione di misure idonee a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendio, predisposizione di mezzi di controllo e vigilanza, disposizione delle operazioni sivicolturali di pulizia e manutenzione dei boschi, formazione e informazione, allocazione delle risorse, etc.); le Province, le Comunità montane ed i Comuni sono tenuti all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione sulla base delle attribuzioni stabilite dalle
Regioni. Sul piano emergenziale, alle Regioni compete il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali (mezzi per lo spegnimento da terra e mezzi aerei regionali), nonché
l'istituzione e la gestione delle sale operative unificate permanenti (SOUP) per l'attivazione delle squadre preposte allo spegnimento degli incendi (i.e. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale dello Stato etc.); al Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il COAU (Centro
Operativo Aereo Unificato) compete il coordinamento della flotta aerea antincendio dello Stato.
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai Compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L.
29 luglio 2003, n. 229 – la prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela di beni e dell'ambiente e, ferma restando la competenza di “altre” amministrazioni enti e organismi (in particolare, regioni, province ed enti comunali), è affidata alla competenza esclusiva del che esercita le attività di prevenzione, previsione e vigilanza Controparte_5
ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti emerge che lo Stato ha adempiuto agli obblighi previsti, emanando la normativa in materia di incendi e gli indirizzi per la redazione dei piani di prevenzione da parte delle amministrazioni periferiche. Anche le Province hanno svolto le attività attribuite ex lege, attraverso la . La si è altresì adeguata agli CP_16 CP_16 CP_14
indirizzi statali, ponendo in essere le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, secondo gli indirizzi statali, provvedendo in particolare all'aggiornamento dei piani.
Contrariamente, il come sopra specificato, è incorso in molteplici Controparte_13
inadempienze, non assolvendo reiteratamente alle competenze di legge, nonché alle attività di protezione individuate dalla (sub specie dall'art. 3 D.P.G.R. 21.05.07 n° 412). CP_14
Ebbene, a tal riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Stato (sent. n. 52 del 1999) ha chiarito che
“la finalità perseguita dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 in tema di situazioni di emergenza determinate da calamità naturali è di sollecitare, a fronte di eventi straordinari o tali da compromettere le condizioni di ordinato sviluppo della collettività, la mobilitazione generale dell'apparato pubblico nel suo complesso, integrando l'azione delle varie Autorità, senza precludere l'una all'altra l'esercizio delle ordinarie
11 prerogative e attribuzioni, quando tali attività possono risolversi in una concreta azione di contenimento o addirittura nel superamento dell'emergenza”.
Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche e normative, la Corte osserva che,
a fronte delle gravi inadempienze del e della situazione emergenziale di Controparte_13
grave pericolo per la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone e dell'ambiente – nota a tutte le Amministrazioni alla luce delle caratteristiche del territorio dello Stato Italiano e delle previsioni metereologiche che avrebbero caratterizzato la stagione estiva del 2007, nonché dei rischi di incendio boschivo individuati – è mancato, nel caso di specie, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, anche attraverso le Prefetture alle quali, tra l'altro, era nota l'inerzia del come si evince dai diversi solleciti, rimasti infruttuosi, che aveva Controparte_13
dovuto inviare in sede di ricognizione del sistema di protezione civile (nota prot. n° 223/Area
Prot. Civ.).
L'esercizio dei poteri sostitutivi avrebbe consentito, verosimilmente, il potenziamento della struttura di protezione civile, l'adeguamento e l'aggiornamento dei piani di previsione di incendio boschivo ai piani regionali e, di riflesso, agli indirizzi statali, una migliore informazione ai cittadini sui rischi e sui comportamenti da adottare, l'adeguamento del Comune alla misura individuata con DPGR del 21 maggio 2007 n. 412 all'art. 3, al fine di contenere la diffusione degli incendi attraverso le prescritte operazioni silvicolturali, ovvero di pulizia delle strade attraverso la rimozione della vegetazione nei tratti stradali di competenza comunale, la verifica attraverso i servizi di vigilanza ispettiva sull'osservanza dell'art. 6 del medesimo decreto da parte di strutture ricettive, come l' Controparte_2
Infatti, come sopra specificato, le Amministrazioni sono chiamate ad agire in modo coordinato;
ciò anche in forza dell'art. 11 del D.lgs n. 300 del 1999 e, nello specifico, del dettato costituzionale ex art. 120, II co. Cost., così come riformato dalla L. Costituzionale 3/2001, che prevede la sostituzione del Governo “a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, [..] nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 della L. 5 giugno 2003, n.
131.
Come rilevato anche a pag. 11 della relazione prot. n° 3447/PV/G del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di GG “seppur caratterizzata da eccezionalità climatica, l'emergenza di che trattasi avrebbe senz'altro avuto una evoluzione diversa e meno devastante se fossero state attuate le misure di previsione e di prevenzione del rischio d'incendio boschivo individuate dal legislatore, soprattutto in considerazione della particolare ubicazione del Comune di Peschici e della conseguente difficoltà di raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso in tempi congrui con l'evoluzione dell'incendio”.
12 Ad avviso del Collegio, con riguardo alla diffusione dell'incendio, la mancata adozione da parte del delle misure di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, e la Controparte_13
susseguente mancanza di esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo ha avuto una efficienza causale nell'evento dannoso.
L'appellante, inoltre, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato intempestivo l'intervento dei soccorsi.
Innanzitutto, occorre aver riguardo alla situazione emergenziale, venutasi a creare il 24.07.2007, che ha interessato una vasta area del Comune di Peschici, ove sorgeva il camping. Come si legge, infatti, nella relazione del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di GG, “nella sola giornata del 24 luglio è stato percorso da incendio il 49,93% della superficie totale” e sono state effettuate 100 richieste di intervento di mezzi aerei. Sul punto, la Corte condivide l'impianto motivazionale del giudice di prime cure, che afferma nella sentenza gravata: “Per valutare la congruità dell'azione di soccorso posta pare opportuno precisare che l'incendio divampato – preme ribadirlo
– al di fuori della struttura si sviluppava su tre distinti fronti e coinvolgeva un'area del Comune di Peschici stimabile in 7 km/q in una giornata, quella del 24.7.2007, connotata da temperature, nella zona interessata, intorno ai 45° e vento molto forte ( circostanze, queste, incontestate dalle parti costituite e provate della documentazione prodotta in atti dalle convenute)”.
Ciò considerato, alle luce delle risultanze istruttorie (Relazione del – Controparte_9
Comando Provinciale di GG, Prospetto riepilogativo interventi VV.F. del 24.07.2007, prove testimoniali;
che saranno meglio esplicate con la disamina del secondo motivo di appello), deve osservarsi che, nonostante l'estensione dell'incendio, le avversità metereologiche e la morfologia dei luoghi, l'intervento al Centro Turistico San Nicola operato dai Dipartimenti gestiti dalle
Amministrazioni appellate, fu tempestivo e, quindi, conforme al requisito dell'immediatezza richiesto dalla normativa vigente (dal momento che, alla richiesta dei mezzi aerei alle ore 11.30, seguiva l'uscita degli stessi dalla sede operativa dei VV.F. alle ore 11.32, con arrivo alla struttura alle ore 13:30), e congruo, in quanto dagli atti risulta che il soccorso si protraeva fino all'imbrunire.
Peraltro, nell'attesa che arrivassero i mezzi di soccorso e, dunque, nei primi momenti in cui l'incendio divampava all'interno del camping, l'appellante avrebbe dovuto fronteggiare l'incendio con i propri sistemi di spegnimento.
Invero, non può non prendersi in considerazione la condotta dell' ai fini della CP_1
ricostruzione del nesso eziologico tra i fatti dedotti, gli eventi dannosi occorsi al Centro Turistico
San Nicola e i danni subiti (e lamentati) dal medesimo. Infatti, la condotta colposa del danneggiato assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza
13 causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva e, in tal caso, tale da elidere il nesso eziologico e, conseguentemente, ridurre o escludere la debenza del risarcimento.
La Corte osserva che, dalla disamina del compendio probatorio, emerge che l' non CP_1
ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 6 del DPGR del 21.05.2007 n. 412, che imponeva,
a decorrere dal 1° giugno 2007, ai proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, la realizzazione di una fascia di protezione dalle aree boscate della larghezza di 20 metri, sgombra di erba secca, vegetazione, ogni materiale infiammabile e l'adozione di idonei sistemi antincendio
(“anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali”). Tale accertamento trova ulteriore riscontro in altre pronunce di questa Corte, che hanno valutato, seppure a diversi fini, in giudizi risarcitori (RG. n.
309/2016, definito con sentenza n. 1755 del 28.8.2019; R.G. n. 1216/2016, definito con sentenza n.
461 del 27.2.2020) intrapresi dai clienti del Camping, rimasti danneggiati a causa dell'incendio del 24 luglio 2007, la condotta tenuta da . CP_1
Tali pronunce, che hanno definito giudizi con parti parzialmente diverse, hanno acclarato, con l'autorità del giudicato, che, in occasione dell'incendio del 24 luglio 2007, la condotta di non è stata immune da censure. CP_1
Pertanto è doveroso, ad avviso dal Collegio, richiamare quanto statuito nelle sentenze pronunciate da questa Corte ( confermate dalla Suprema Corte) sui medesimi fatti di causa.
Con la sentenza n. 1755 del 28 agosto 2019 – richiamata quale precedente dalla seconda pronuncia suddetta (n. 461/1020) in applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - a definizione del giudizio incardinato da ospiti del Centro Turistico San Nicola, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio, in occasione del quale i turisti denunciavano la mancata adozione di misure di prevenzione e sicurezza e deducevano che l'incendio all'interno della struttura era stato alimentato dall'esplosione di un deposito di bombole a gas ivi presente, questa Corte ha statuito quanto segue: “Nel caso di specie, come si evince dalla videocassetta prodotta dalla stessa convenuta
( poi , il camping era ubicato a ridosso di una baia, posta a valle Controparte_2 Controparte_1
di una collina boscosa ed aveva come unica via di accesso una strada che attraversava quel bosco. La particolare conformazione dei luoghi, considerata altresì la particolare stagione climatica di utilizzo della struttura (quella estiva), rendeva pertanto necessaria la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire non solo la propagazione di incendi all'interno di essa, ma anche la diffusione alla stessa di incendi sviluppatisi al suo esterno, nonché di misure idonee a garantire l'incolumità degli ospiti nel caso in cui
l'incendio fosse comunque divampato, trattandosi di un evento tutt'altro che imprevisto e/o imprevedibile.
[…] Viceversa, l'appellata onde superare la presunzione di colpa a suo carico, avrebbe Controparte_2
dovuto dimostrare l'adozione in concreto di quelle specifiche misure di prevenzione che, a prescindere
14 dall'origine dell'incendio e dalle modalità della sua diffusione, avrebbero dovuto impedire che esso si propagasse alla struttura ricettiva dalla stessa gestita (quali, ad esempio, la normale pulizia delle fasce tagliafuoco, che sebbene esistenti, avrebbero dovuto essere di ampiezza idonea ad evitare anche il c.d. incendio “di chioma”; la eliminazione degli alberi e/o rami secchi presenti nell'area del camping;
l'attivazione di sistemi automatici di spegnimento;
la sistemazione dei veicoli presenti nella struttura in area scoperta a debita distanza l'uno dall'altro e dagli alberi, onde evitare la trasmissione delle fiamme;
la predisposizione di un piano e di adeguati mezzi di evacuazione via mare per l'ipotesi, verificatasi nella specie, di incendio dell'area boschiva circostante alla struttura;
[..]
Alcuni testi ( hanno sottolineato: che il personale del Centro Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_3 Tes_6 Tes_7
Turistico San Nicola non aveva adottato alcun procedimento per intervenire tempestivamente e per consentire agli ospiti di porre così in salvo i propri beni;
che gli stessi ospiti del Centro Turistico furono costretti ad organizzare di propria iniziativa un piano di evacuazione, senza alcuna indicazione da parte dei gestori o del personale;
che il Centro Turistico San Nicola aveva addirittura omesso di apporre all'interno del campeggio la cartellonistica indicante le procedure da seguire in caso di incendio;
che
l'impianto antincendio e gli idranti non erano funzionanti, che alcuni idranti erano addirittura privi del tubo necessario per l'allacciamento alla rete idrica;
che le condotte erano ancora arrotolate e che anche le docce e le bocchette antincendio erano senza acqua ed alcune pure già lesionate;
che l'impianto non era ancora in grado di funzionare prima ancora che scoppiasse l'incendio e che il fumo potesse essere scorto. Gli Tes_ Te Te stessi testi oltre che hanno dichiarato che il fumo dell'incendio poteva essere scorto dal Tes_5
campeggio già dalle ore 9.00-9.15 e, nonostante ciò, il personale della società appellata - per alcune ore e così fino a quando le fiamme non hanno interessato lo stesso campeggio - non si è concretamente attivato, essendosi limitato a divulgare tramite altoparlante alcuni messaggi tranquillizzanti, in quanto la situazione Te sarebbe stata sotto controllo. […] Il teste a altresì ricordato che il personale della protezione civile gli aveva riferito di essere stato avvisato solo alle ore 12.00 dal responsabile del campeggio. Tes Tes_ Diversi testi ( , e hanno poi confermato che all'esterno del Tes_3 Tes_11 Tes_4 Tes_5 Tes_6
Centro Turistico San Nicola mancava la fascia di protezione della larghezza di metri 20, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile;
che non vi erano i sistemi di difesa antincendio costituiti anche da dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai insorti ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali;
che il Centro Turistico San Nicola aveva omesso di bagnare il suolo al fine di limitare il propagarsi delle fiamme e non risultava dotato del Certificato di prevenzione per gli Incendi. Tes_ Aggiungasi, infine, che alcuni testi ( hanno pure riferito che dalle ore 9,00 del Tes_3 Tes_4 Tes_3
24.07.2007 i gestori del campeggio “La Gemma”, sito in località Baia di Manacora, avevano innaffiato con acqua tutta la zona boschiva del medesimo campeggio, bagnando pure tutto il suolo ed avevano fatto
15 fuoriuscire dalla struttura tutti gli ospiti con i loro mezzi;
che le fiamme dell'incendio del 24.07.2007 avevano oltrepassato l'area del campeggio “La Gemma”, sito in località Baia di Manacora, e non l'avevano interessata;
che gli ospiti di quella struttura non avevano, dunque, subito danni ai propri beni. Il che dimostra che il medesimo incendio non ha prodotto conseguenze nel limitrofo campeggio in questione per il fatto che i gestori di quest'ultimo hanno adottato quelle misure che sono state invece del tutto omesse dalla . Controparte_2
Pertanto, le condotte colpose ascrivibili all'appellante, consistite nella mancata adozione di misure di prevenzione prescritte dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 6 del D.P.G.R.
n. 412 del 21 maggio 2007, che avrebbero consentito di limitare la propagazione delle fiamme all'interno del Centro Turistico San Nicola - evento tutt'altro che imprevisto e/o imprevedibile, considerata l'ubicazione del medesimo e la morfologia dei luoghi - attraverso la creazione di una fascia di protezione dall'area boschiva, nonché di contenere i danni della sua diffusione con un intervento tempestivo, che avrebbe dovuto essere posto in essere già (nell'immediatezza, prima dell'arrivo dei soccorsi comunali, regionali e statali) all'interno della struttura attraverso i sistemi antincendio ed un piano programmatico (che avrebbe dovuto prevedere, ad esempio,
l'accensione degli impianti antincendio, lo spegnimento delle fiamme attraverso dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, l'isolamento dell'area interessata dall'incendio da oggetti infiammabili, quali le bombole di gas in uso dai turisti del campeggio, etc.) onde evitare la diffusione dell'incendio, hanno incidenza causale nella verificazione delle conseguenze dannose dell'evento per cui è causa.
Ciò considerato, la Corte ritiene che le condotte colpose sopra specificate, imputabili alle amministrazioni appellate e alla struttura appellante, hanno avuto efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso (diffusione illimitata dell'incendio boschivo presso il Centro
Turistico San Nicola).
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prove documentali e testimoniali) utilizzate dal
Tribunale ai fini della ricostruzione dei fatti e delle operazioni messe in atto dalle
Amministrazioni convenute.
Nel dettaglio, (già ) ritiene che il Tribunale abbia Parte_1 CP_1
acriticamente ricostruito i fatti di causa con quanto dedotto nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2
c.p.c. dalle Amministrazioni appellate e che abbia posto a fondamento della propria decisione solo talune prove.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il giudice di prime cure non ha ignorato le critiche portate al compendio probatorio versato in atti, ma ha motivatamente valutato le prove alla luce
16 delle argomentazioni addotte dalle parti in giudizio e la coerenza delle prove documentali con quelle testimoniali.
Invero, il Tribunale non ha errato nel valutare le prove addotte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal disposto dell'art. 116 c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “ In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere
e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.”
(Cass. sent. nn. 16497 del 2019; 13485 del 2014; 16499 del 2009).
Ad avviso del Collegio, vi è coerenza tra le prove documentali richiamate dal giudice di prime cure e le testimonianze rese. Invero, contrariamente a quanto assume l'appellante richiamando le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla medesima, è inverosimile che le richieste di intervento siano pervenute alle 9:00, quando le fiamme non avevano ancora raggiunto i luoghi prossimi al
Centro Turistico San Nicola. Infatti, dalla relazione del Comando Forestale dello Stato – Comando
Provinciale di GG, richiamata anche nella sentenza gravata, i primi avvistamenti del rogo si sono verificati alle ore 9:30, e l'incendio è stato segnalato alla centrale operativa del Corpo
- Comando Provinciale di GG alle ore 10:25 in località Madonna di Loreto. Controparte_9
Dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che la prima richiesta di intervento è stata effettuata alle 11:30, e l'arrivo dei soccorsi presso il Centro Turistico San Nicola è avvenuto alle ore 13:30. Tale ricostruzione dei fatti trova conferma nelle deposizioni rese dai testi Tes_2
e che risultano essere compatibili con il prospetto riepilogativo
[...] Testimone_13
interventi VV.FF. del 24.07.2007, oltre che con quanto emerso in sede istruttoria nei precedenti giudizi (già richiamati) definiti da questa Corte, che ha accertato che alle 9:00- 9:15 vi furono i primi avvistamenti del rogo e che il personale della protezione civile aveva riferito a un teste di essere stato avvisato solo alle ore 12:00 dal responsabile del campeggio.
Con riguardo al ritardo dei soccorsi contestato dall'appellante, fermo restando il concorso di colpa delle parti in causa nella causazione dell'evento dannoso per le condotte omissive tenute, che hanno reso favorevole la propagazione dell'incendio, la Corte ritiene che l'intervento delle
Amministrazioni appellate per lo spegnimento dell'incendio nell'intera area, risulti: 1) tempestivo, in quanto dall'istruttoria è emerso che, appena ricevuto l'allarme, la squadra dei
VV.FF. si è diretta verso il Centro Turistico San Nicola (nel dettaglio, ci ha impiegato 1 minuto;
17 cfr. prospetto riepilogativo VV.FF. del 24.07.2007 e dichiarazione del teste ) e il Testimone_2
lasso di tempo intercorso tra l'uscita dei mezzi e l'arrivo al Centro Turistico San Nicola è stato ostacolato da una circostanza imprevedibile ed estranea, non imputabile al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che è stata affrontata prontamente dal personale in servizio;
sul punto, nella testimonianza del si legge che, durante l'avvicinamento al luogo teatro dell'incendio, Tes_2
“fummo costretti ad arrestare la marcia del nostro mezzo a causa della presenza sulla strada di un cavo elettrico pendente all'altezza d'uomo; per procedere oltre dovemmo quindi rimuovere e spostare il cavo onde consentire il passaggio del nostro automezzo”; 2) si è svolto con modalità operative aderenti al dettato normativo vigente (in particolare, L. 225/1992, D.lgs. 112/1998 e L. 353/2000), poiché, verificata la gravità della situazione, emerge dalle risultanze istruttorie che la Sala Operativa della CP_15
(non potendo affrontare una tale emergenza esclusivamente con l'utilizzo dei propri
[...]
mezzi) alle 11:52 trasmetteva la prima richiesta di intervento al Dipartimento della Protezione
Civile (cfr. all.5 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c.), per l'intervento in concorso della flotta area di Stato per fronteggiare la diffusione dell'incendio a Peschici, ove è ubicato il Centro
Turistico San Nicola, attraverso il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato); alle 11:58 il Per_2
provvedeva a dirottare nei luoghi di causa l'elicottero Erickson Elvis S-64, già in precedenza impegnato in operazioni di spegnimento su altro fronte, a cui seguiva l'invio di un elicottero AB-
212 della Marina Militare, alle 12:52, e di un secondo elicottero Erikson S-64, alle 15:56, nonché successivamente di due elicotteri CH47 alle 17:55 e alle 17:57.
In definitiva, dalle risultanze fattuali e istruttorie esaminate con i primi due motivi di appello e,
a seguito dell'accertamento dei fatti ut sopra evidenziato – la Corte ritiene che le responsabilità vadano graduate nelle seguenti misure:
- 30% a carico dell'amministrazione comunale che, tuttavia, non è parte del presente giudizio, in virtù degli inadempimenti attestati nella “Relazione sull'adeguatezza delle misure di sicurezza antincendio in dotazione al di Peschici” del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. CP_13
n. 3447/PV/G (cfr. infra punti 1)-10) pagg. 5 e 6) e consistiti nella mancata predisposizione delle misure di protezione idonee a prevenire la diffusione degli incendi boschivi attraverso l'aggiornamento della pianificazione comunale del servizio di protezione civile e l'accaparramento di risorse finanziarie per il rafforzamento delle risorse umane e strumentali per fronteggiare le emergenze, nell'omessa attuazione degli indirizzi regionali e mancata vigilanza sull'osservanza delle delibere regionali sul territorio comunale (in particolare, della D.P.G.R. n.
412 del 21.05.2007), nonché sul mancato coordinamento con le Prefetture. Tali omissioni di fatto hanno, in primo luogo, agevolato la diffusione dell'incendio (assenza di un piano operativo, mancata pulizia delle banchine) e, in seconda battuta, impattato negativamente sull'esito positivo degli interventi di spegnimento del fuoco a livello locale (carenza delle risorse umane e
18 strumentali), che si sono rilevati immediatamente inadeguati, così aggravando la necessità di dispiegamento delle forze a livello nazionale. Se gestita con tempestività e maggiore efficienza, la situazione avrebbe potuto essere caratterizzata da una minore urgenza, e gli interventi regionali e nazionali avrebbero potuto assumere un ruolo marginale e sussidiario;
- 50% ascrivibile alla condotta omissiva di per non aver ottemperato alle Controparte_1
disposizioni dell'art. 6 D.P.G.R. n. 412/2007, che ha favorito la diffusione delle fiamme sia per la mancata pulizia delle banchine nelle zone di competenza che costeggiavano il camping, sia per non essersi dotata dei sistemi antincendio che avrebbero contenuto la diffusione delle fiamme, né provveduto ad allontanare dalle zone interessate i materiali infiammabili ed estremamente pericolosi (bombole di gas), rilevando così la mancata diligenza sia sul piano previsionale che emergenziale;
- 20% imputabile alla condotta omissiva delle Amministrazioni appellate, sotto il profilo della prevenzione e previsione, per non aver esercitato i poteri sostitutivi e vigilato sull'osservanza delle norme da parte degli enti periferici. Conseguentemente, il coordinamento tra gli enti periferici e lo Stato è risultato inadeguato e carente, nonostante il conclamato e noto pericolo di incendi boschivi sul territorio pugliese. Sul piano emergenziale, non si ravvisano condotte censurabili delle Amministrazioni;
la Corte ritiene che le stesse abbiano operato in modo corretto e adeguato e che le complicanze insorte – che hanno reso l'intervento inefficace – siano derivate dalla carenza dell'azione posta in essere sul piano previsionale.
Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante contesta la misura delle spese di lite liquidate nella sentenza gravata, ritenendola eccessiva.
Tale motivo deve ritenersi assorbito dal parziale accoglimento dell'appello, che comporta una rimodulazione della statuizione sulle spese di lite anche del primo grado di giudizio.
Per la complessità della vicenda, sia sotto il profilo giuridico che fattuale, la Corte liquida le spese secondo i parametri disciplinati dal DM 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione “indeterminabile – complessità alta”, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado di appello, per la quale vanno applicati i valori minimi, nella misura indicata in dispositivo.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello e della corresponsabilità delle parti nella causazione dell'evento di cui è causa, secondo la graduazione delle colpe sopra riportata, la Corte pone le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4 a carico delle Amministrazioni appellate, in solido tra loro, con compensazione tra le parti dei residui 3/4.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato alla Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del CP_4
Consiglio p.t., e al , in persona del Ministro p.t., avverso la sentenza n. Controparte_5
3389/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il 21.09.2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 17.10.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara la responsabilità delle appellate, nella causazione dell'evento dannoso descritto in parte motiva, nella misura del 20% e, per l'effetto, le condanna al risarcimento dei conseguenti danni patiti dall'appellante, da liquidarsi in separato giudizio;
2. Compensa in ragione di ¾ le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna le appellanti al pagamento del residuo quarto che liquida, nella misura già ridotta:
- per il primo grado in € 136,25 per esborsi ed € 3.525,75 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- per il secondo grado in € 194,25 per esborsi ed € 3.038,5 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 18 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1572 dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 3389/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione
Civile, pubblicata il 21.09.2022
TRA
(c.fisc. e p.iva ) con sede in Salò (incorporante la società Parte_1 P.IVA_1
già , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 Controparte_2 amministrazione Dott. , rappresentata e difesa, con poteri tra loro disgiunti, dagli CP_3
AVV.TI NAPOLI MARIO, MAUTINO SABRINA e RESTA VINCENZO, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Piccinni, 210, presso lo studio dell'AVV. RESTA VINCENZO, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_4 P.IVA_2 del Consiglio pro tempore, corrente in Roma, e (C.F. , Controparte_5 P.IVA_3 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11.09.2024, che qui devono intendersi riportate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 luglio 2012, l' (prima Controparte_1
, proprietaria del “Centro Turistico San Nicola” di Peschici (FG), adibito a Controparte_2
camping, conveniva in giudizio la in persona del Controparte_4
del Consiglio p.t., il , in persona del Ministro p.t., il CP_6 Controparte_5
presso la in persona Controparte_7 Controparte_4
del Capo Dipartimento p.t., il del , in Controparte_8 Controparte_5
persona del Capo Dipartimento p.t., il , in persona del Capo p.t., al Controparte_9
fine di sentir accertare e dichiarare le loro responsabilità per aver omesso i comportamenti dovuti e ritardato gli interventi necessari allo spegnimento delle fiamme e al contenimento della diffusione dell'incendio che ha coinvolto la struttura di essa attrice e, per l'effetto, ottenere una generica condanna al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in separato giudizio.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva che, il 24 luglio 2007, era stata vittima del terrificante (e noto) incendio che aveva devastato il territorio di Peschici, che aveva colpito direttamente e drammaticamente il Centro Turistico San Nicola, causando danni ambientali e strutturali ingentissimi, nonché la perdita di tutti gli incassi della stagione estiva, che soleva protrarsi almeno fino alla prima metà di ottobre. In particolare, l' lamentava: 1) Controparte_1
la distruzione del 95% del patrimonio arboreo;
2) l'inquinamento della quasi totalità della superficie provocato dalla combustione delle auto, delle tende, dei campers e delle roulottes;
3) il danneggiamento irreversibile dell'intero impianto elettrico esterno;
4) il danneggiamento della recinzione perimetrale;
5) l'annerimento del residuo patrimonio arboreo, delle poche auto non andate distrutte e della maggior parte dei muretti in pietra dei terrazzamenti;
6) la distruzione dei paletti in legno a delimitazione delle aree;
7) la distruzione della maggior parte dei terminali dell'impianto antincendio;
8) il danneggiamento di n.2 macchine per la produzione di acqua calda;
9) il danneggiamento delle pompe di aereazione dell'impianto di depurazione;
10) il deterioramento del servizio igienico “Centauro Sud” e “Centauro Nord”; 11) i danni alla zona
“Andromeda”; 12) il danneggiamento del bar “Orione”; 13) il danneggiamento della zona
“Auriga”; 14) il danneggiamento dell'impianto telefonico e di illuminazione esterna;
15) il danneggiamento irrimediabile della macchina spazzatrice e del gruppo elettrogeno;
16) la perdita di quasi tutti gli estintori di varie dimensioni;
17) il danneggiamento della segnaletica direzionale interna ed esterna;
18) il danneggiamento della pavimentazione stradale in asfalto;
19) la distruzione di n. 216 autovetture, n. 76 campers, n. 113 roulottes e n. 79 tende di proprietà dei turisti;
la perdita degli incassi della stagione estiva e la riduzione di quelli relativi alle annate successive, pesantemente condizionati dalla vicenda di cui è causa.
2 Parte attrice sosteneva che l'illimitata diffusione delle fiamme era da addebitarsi alle omissioni e ai ritardi degli interventi delle amministrazioni convenute, deducendo che: - sin dalle ore 9:00 del mattino i dipendenti e i responsabili del Centro Turistico, essendosi accorti di un incendio circoscritto, divampato in una zona distante dal Centro stesso, avevano provveduto a chiedere il repentino intervento dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale e della Prefettura;
- avevano reiterato nelle ore successive la richiesta di soccorsi;
- solo intorno alle 12:30, quando l'incendio si era aggravato, erano sopraggiunti i Vigili del Fuoco che, tuttavia, avevano interrotto le operazioni di spegnimento dopo poco, a causa dell'esaurimento del liquido nel serbatoio, senza fare più ritorno. Conseguentemente, secondo l'attrice, la negligenza delle amministrazioni suddette, sotto il profilo della prevenzione (per aver omesso la predisposizione di un piano idoneo a fronteggiare l'emergenza estiva degli incendi) e sotto il profilo emergenziale (per aver omesso l'impiego di mezzi idonei) aveva rivestito efficienza causale esclusiva nella causazione dei danni subiti a seguito dell'incendio del 24 luglio 2007.
Costituendosi in giudizio, le amministrazioni convenute eccepivano: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del , del Controparte_7 Controparte_8
e del in quanto privi di soggettività giuridica e capacità
[...] Controparte_9
processuale; nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dell'espletamento delle prove testimoniali.
Con sentenza n. 3389/2022, pubblicata il 21.09.2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 17.10.2022, il
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, dichiarava, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del presso la Controparte_7 [...]
del ; Controparte_4 Controparte_10
nel merito, rigettava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente, condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato alla
[...]
in persona del Presidente del Consiglio p.t., e al , Controparte_4 Controparte_5
in persona del l' ha interposto tempestivo gravame, censurandola CP_11 Controparte_1
per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione e omessa applicazione delle norme da cui deriva la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Interni;
2) errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, ai fini dell'accertamento degli inadempimenti delle amministrazioni convenute;
3) liquidazione delle spese di lite, poste a carico di essa attrice in primo grado.
Ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata la responsabilità delle amministrazioni convenute nella causazione dei fatti dannosi
3 descritti in narrativa, condannare le medesime amministrazioni al generico risarcimento dei danni
(determinati da tali fatti) in favore della società attrice, (danni) da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% del presente grado di giudizio e con sentenza esecutiva come per legge”.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di giudizio in loro favore.
A seguito dell'udienza collegiale, svoltasi in presenza, in data 11 settembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione.
****
Il Tribunale, ritenuta sussistente la legittimazione passiva esclusivamente in capo al
[...]
ed alla a fondamento della decisione ha CP_12 Controparte_4
osservato che “…gli eventi avvenuti il 24.7.2007 interessavano un'area del Comune di Peschici di considerevoli dimensioni ricomprendente, anche, il centro turistico “San Nicola”. Le allegazioni della attrice, che non hanno trovato adeguato riscontro in sede istruttoria, si fondano sulla errata considerazione che l'operato delle convenute possa essere vagliato sulla scorta dei soli interventi realizzati, in maniera diretta, in favore del centro turistico;
questo, al momento dei fatti di causa, rappresentava una minima parte dell'area – tripartita e prossima al Comune di Peschici –interessata dal rogo. Le azioni poste in essere dalle convenute devono, dunque, essere vagliate – anche ai fini della esigibilità della distinta condotta che, secondo la , avrebbe impedito il prodursi e l'aggravarsi dei danni – tenendo conto della CP_1
complessiva situazione presente sui luoghi. Deve, altresì, precisarsi che la valutazione compiuta in questa sede non può che concernere quanto posto in essere dagli evocati in giudizio, non potendo aversi riguardo all'eventuale condotta adottata da soggetti estranei al procedimento. Dalla relazione del Ministero delle
Politiche agricole – Corpo forestale dello Stato allegata alla testimonianza del teste e richiamata dalla Tes_1
attrice con il deposito delle note conclusive autorizzate ( cfr. pagg. 10/22) si evincono elementi a supporto della ricostruzione fattuale fornita dalle Amministrazioni convenute. L'incendio veniva segnalato alla centrale operativa del Corpo forestale il 24.7.2007, alle ore 10.25, in località Madonna di Loreto;
i primi avvistamenti del rogo avvenivano all'incirca alle ore 9.30. Il rogo si sviluppava in località Calena e precisamente all'interno di un appezzamento di terreno di;
la sorella di quest'ultimo Persona_1
allertava alle 10.35 i Vigili del Fuoco. Sul posto interveniva prontamente il servizio antincendio regionale
(su cui infra) senza essere risolutivo;
il dotto erogatore dell'acqua del mezzo intervenuto prendeva, difatti, fuoco. E' opportuno precisare che, dalla relazione sull'adeguatezza delle misure di sicurezza antincendio prot. n. 3447/PV/G, emergono chiare una serie di inadempienze poste in essere dal Controparte_13
nella attuazione di sistemi di monitoraggio e prevenzione degli incendi nelle zone boschive ( “ In definiva va rilevato che, seppur caratterizzata da condizioni di eccezionalità climatica, l'emergenza di che trattasi avrebbe senz'altro avuto una evoluzione diversa e meno devastante se fossero state attuate le misure di
4 previsione e prevenzione del rischio di incendio boschivo individuate dal legislatore soprattutto in considerazione della particolare ubicazione del Comune di Peschici e della conseguente difficoltà di raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso in tempi congrui con l'evoluzione dell'incendio “). Orbene
- e per quanto riguarda le richieste di intervento presso il Centro turistico inoltrate ai Vigili del Fuoco - le dichiarazioni, sul punto, dei dipendenti della , escussi quali testi nel corso della fase istruttoria, CP_1
non possono ritenersi attendibili….dal prospetto riepilogativo degli interventi dei VV.FF del 24.7.2007… si evince che la richiesta di intervento presso la struttura di proprietà dell'attrice veniva effettuata alle ore
11.31; la II Squadra di GG lasciava la Sede, a seguito della segnalazione, alle ore 11.32, per arrivare sui luoghi alle ore 13.30. Come riportato dal rapporto redatto dai VVFF e documentato in atti “ durante
l'avvicinamento alla zona interessata si verificava un blocco stradale causato da un cavo elettrico pendolante ad altezza d'uomo, prontamente si rimuoveva il cavo ad una altezza sufficiente per consentire il nostro passaggio”. Contrariamente a quanto allegato da parte attorea e dichiarato dai testi escussi nel corso della fase istruttoria l'intervento dei Vigili del Fuoco presso il centro turistico si concludeva alle ore
17.25 (cfr. prospetto riepilogativo in atti). Le risultanze della richiamata documentazione, non oggetto di specifica contestazione ad opera della , sono state integralmente confermate da CP_1 Tes_2
– all'epoca dei fatti Caposquadra della Seconda squadra dei Vigili del Fuoco di GG - escusso
[...]
nel corso della udienza del 10.4.2014 il quale ha confermato le risultanze documentali e riferito che quel giorno la squadra da lui comandata era composta da cinque persone;
per l'intervento in zona Peschici partivano in quattro perché il quinto veniva incaricato di portare in zona un mezzo dotato di cisterna piena
d'acqua. Per quanto attiene al soccorso aereo - che la allega essere avvenuto a mezzo di un solo CP_1
velivolo che procedeva a tre lanci di acqua - ai sensi del disposto degli artt. 3 e 7 della l. n. 353/2000 richiamato anche da parte attorea, alle Regioni compete l'approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli Enti regionali assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo - con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo - le sale operative unificate permanenti (SOUP) avvalendosi, qualora necessario, della flotta aerea secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3 dell'art.
7. La dunque, nel caso in cui CP_14
l'incendio non possa essere affrontato con il solo intervento dei propri mezzi, è tenuta a richiedere tramite
SOUP al Dipartimento della Protezione civile il concorso della flotta aerea antincendio statale. Il 24.7.2007 la richiesta di intervento della flotta aerea perveniva dalla alle ore 11.52. Seguiva CP_15
l'intervento di un primo elicottero, inizialmente impiegato in attività su Vieste, alle ore 12.30 e, successivamente, di ulteriori due mezzi che - secondo le risultanze della documentazione in atti, non inficiate in maniera precipua dalle contestazioni di parte attorea - effettuavano sui luoghi di causa 109 lanci di acqua ( cfr. nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile -
Ufficio VII – attività aeronautica, in atti). L'impiego di tre mezzi aerei è confermato dalla relazione del
5 Ministero delle Politiche agricole, già richiamata, da cui si desume che ulteriori e precedenti richieste di intervento aereo venivano inoltrate alle ore 11.00 e alle ore 11.30 dal personale del Corpo forestale dello
Stato. I mezzi aerei prestavano l'attività di soccorso sino all'imbrunire. Sul punto, preme precisare che le allegazioni di parte attorea – su cui sarebbe gravato fornire prova degli elementi costitutivi dell'illecito - in ordine all'inidoneità degli interventi posti in essere dai soccorritori si fondano sull'assunto che questi si sarebbero dovuti concentrare sul centro turistico nonostante le dimensioni notevolissime del rogo che si propagava su tre distinti fronti tutti prossimi al Comune di Peschici. Le stesse, aventi ad oggetto la tipologia
e la quantità di interventi di soccorso, non possono che assumere valenza necessariamente parziale, non tenendo conto che l'emergenza in corso non sarebbe potuta essere affrontata se non agendo contestualmente su tutti i predetti fronti. Il 24.7.2007 venivano inoltrate – e la circostanza non è contestata - oltre 100 richieste di spegnimento a mezzo aereo di roghi propagati in Italia centrale, meridionale ed insulare.
Precedentemente alla richiesta di intervento nel Comune di Peschici, nel corso della mattinata del
24.7.2007, erano già pervenute 53 domande di intervento aereo;
tre di queste riguardanti la sola provincia di GG, allorquando un solo mezzo aereo coordinato dal Dipartimento era disponibile. Alcuna diversa condotta, nelle circostanze di tempo e luogo presenti al momento dei fatti di causa, sarebbe potuta essere posta in essere dalle convenute..”.
I.Va preliminarmente rigettata l'eccezione, sollevata dalle appellate per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello, di inammissibilità della domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c., proposta dalla società , ora sin dall'inizio CP_1 Parte_1
del giudizio di primo grado.
Al riguardo, giova richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel ribadire il tradizionale orientamento, tanto consolidato da costituire “diritto vivente”, ha confermato che, ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio, e che la condanna generica al risarcimento del danno presuppone l'avvenuto accertamento della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra questo ed il comportamento del responsabile, mentre è sufficiente che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica dell'esistenza delle conseguenze dannose, secondo l'art. 1223 cod. civ. (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/10/2022, n. 29862).
La diversa, precedente pronuncia delle Sezioni Unite, richiamata dalle appellate a fondamento dell'eccezione di inammissibilità della domanda (ordinanza n. 17984/22), costituisce un precedente isolato, espressamente disatteso e superato dalla successiva pronuncia delle Sezioni
Unite n. 29862/2022, citata, che ha dato seguito ad un orientamento granitico, essendo stato il principio più volte affermato sia dalle Sezioni Unite (in particolare da Sez. U, sentenza n. 12103
6 del 23/11/1995, che rappresentò la sentenza capostipite, e poi da Sez. U, sent. n. 390 del 2.6.2000;
Sez. U, sent. n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, sent. n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici della Corte (ex multis, Sez. 1, ordinanza n. 16776 del 24.5.2022; Sez. 2, ord. n. 19873 del 20.6.2022;
Sez. 2, ord. n. 10323 del 29.5.2020; Sez. 2, sent. n. 4962 del 04/04/2001; Sez. 3, ord. n. 4653 del
22.2.2021; Sez. 3, sent. n. 25113 del 24.10.2017, Sez. L, sent. n. 2262 del 16.2.2012; Sez. L, sent. n.
15154 del 5.7.2007).
La domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante è pertanto ammissibile.
II. 1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto sussistente la responsabilità delle Amministrazioni per gli eventi dannosi del 24 luglio
2007 occorsi al Centro Turistico San Nicola, lamentando l'erronea interpretazione e applicazione delle norme da cui discenderebbe la responsabilità delle appellate.
Più nel dettaglio, l'appellante ritiene che il Tribunale, in primo luogo, abbia erroneamente fondato il suo convincimento sul presupposto che l'operato delle convenute non potesse essere valutato solo in relazione agli interventi realizzati in maniera diretta in favore del Centro Turistico, che rappresentava una minima parte dell'area, prossima al Comune di Peschici, interessata dal rogo e che, pertanto, le azioni poste in essere dalle convenute in primo grado dovessero essere vagliate ai fini della esigibilità della condotta che “avrebbe impedito il prodursi e l'aggravarsi dei danni – tenendo conto della complessiva situazione presente sui luoghi”. In secondo luogo, ritiene che il
Tribunale sarebbe pervenuto a una motivazione contraddittoria, sostenendo che “la valutazione compiuta in questa sede non può che concernere quanto posto in essere dagli evocati in giudizio, non potendo aversi riguardo dell'eventuale condotta adottata dai soggetti estranei al procedimento”; pur rilevando, dall'esame della documentazione, una serie di inadempienze poste in essere dal nell'attuazione dei sistemi di monitoraggio e prevenzione degli incendi nelle Controparte_13
zone boschive, ha escluso la responsabilità della del Consiglio dei Ministri e del CP_4
Controparte_12
Diversamente, la difesa dell' sostiene che l'evoluzione devastante dell'incendio sia CP_1
da addebitare esclusivamente alle Amministrazioni, che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di incendi boschivi, che avrebbero imposto l'adozione di tutte le misure, a livello statale e locale, idonee e la predisposizione di un adeguato piano di soccorsi, volto a fronteggiare con tempestività l'incendio boschivo.
1a. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Dalla disamina della documentazione e, in particolare, dalla “Relazione sull'adeguatezza delle misure di sicurezza antincendio in dotazione al eschici” del Comado Provinciale Vigili del CP_13
Fuoco, prot. n. 3447/PV/G, emergono una serie di inadempimenti da parte del CP_13
1) mancato aggiornamento della pianificazione comunale di protezione civile dal 1995
[...]
7 e conseguente assenza di indicazioni dei contatti di servizio operativi ( i.e. indicazione utenze telefoniche non più esistenti); 2) mancato adeguamento della pianificazione alle “Linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” approvate con delibera regionale n. 255 del 7.03.2005; 3) mancata manifestazione di interesse all'acquisizione dei finanziamenti per “l'aggiornamento dei detti piani e il potenziamento dei mezzi e delle risorse di protezione civile, messi a disposizione dalla con deliberazione della G.R. n. 255 del 7.03.2006 CP_15
– 'Fondo Regionale di civile. Contributi per il potenziamento della protezione civile degli Enti CP_7
Locali' – e resa espressamente nota ai comuni con comunicazione del 03.08.2004 prot. n° 2205/PC dello stesso settore regionale di Protezione Civile.”; 4) assenza di procedure e risorse efficaci per fronteggiare i casi prevedibili di emergenza sul territorio del Comune di Peschici;
5) assenza di attività finalizzata alla verifica dell'effettiva affidabilità delle risorse umane e strumentali individuate nella pianificazione;
6) reiterazione del mancato rinnovamento del piano comunale di protezione civile “a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 2004 del 30.12.2005, di approvazione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006, adottata ai sensi della legge n° 353 del 21.11.2000 e della legge regionale n° 18 del 30.11.2000, che individua nel trimestre estivo (15 giugno – 15 settembre) il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi”; mancata attuazione delle attività di previsione e protezione disposte dalla a carico del CP_14
con l'art. 3 del D.P.G.R. 21.05.2007 n. 412 e, in particolare: “[..] i Comuni [..] entro il 1° CP_13
giugno 2007, lungo le vie ferroviarie, le strade e le autostrade di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della devono provvedere alla pulizia delle banchine, CP_15
cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione”; 7) omessa attività di vigilanza e controllo sull'osservanza dell'art. 6 D.P.G.R. del 21.05.2007 n. 412 da parte dei proprietari, gestori, conduttori di campeggi, di villaggi turistici e di alberghi, che imponeva loro di adottare misure di prevenzione idonee a limitare la diffusione degli incendi boschivi (i.e. realizzazione, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, di una fascia di protezione di larghezza di metri 20, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, nonché
l'adozione di idonei sistemi di difesa antincendio); 8) “omessa attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo”; 9) omesso recepimento della nota del 12.06.2006 prot. n° 6325 del Comando Provinciale VVF di GG (emessa a seguito di un'alluvione che aveva interessato la zona), ove il Sindaco veniva chiamato ad attuare adempimenti gestionali e di protezione civile che si sarebbero rilevati utili a fronteggiare l'incendio boschivo del 2007 di cui trattasi;
10) mancata risposta al questionario di ricognizione
8 del sistema di protezione civile predisposto in ambito provinciale con iniziativa della CP_16
, con nota del 12.09.2006 prot. n° 223/Area Prot. Civ. e successivi solleciti del 11.01.2007,
[...]
del 28.02.2007 e del 28.05.2007; mancata partecipazione all'incontro del 18.06.2007 presso il
“finalizzato alla sensibilizzazione ed all'offerta di collaborazione, Controparte_17
nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla a seguito dell'accertata insussistenza degli Controparte_16
apprestamenti di protezione civile presso la quasi generalità dei comuni della provincia di GG”.
Ebbene, tenuto conto dei suddetti inadempimenti, alla luce della copiosa normativa applicabile in materia di incendi boschivi, vigente all'epoca dei fatti, occorre individuare le competenze degli
Enti e dei Dipartimenti chiamati a intervenire, al fine di accertarne le eventuali responsabilità.
Il Servizio Nazionale di Protezione Civile ha un ruolo centrale per l'assolvimento dei compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti da calamità, catastrofi e altri eventi attraverso l'attività di previsione, prevenzione e soccorso in ordine alle situazioni di rischio.
La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive integrazioni e modifiche, “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile”, richiamando il quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, statuisce che: - le Regioni partecipano all'attuazione delle attività di protezione civile, provvedendo alla predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione e, all'art. 15, che ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile;
in particolare: - la (nel rispetto delle competenze ad CP_14
essa affidate) favorisce l'organizzazione di detta struttura;
- il Sindaco assurge ad autorità comunale di protezione civile;
sicché “3.[..] al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
4.Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.”.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della
Legge 15 marzo 1997 n. 59” – Capo VIII Protezione Civile - allo Stato (art. 107 del suddetto
Decreto) competono le funzioni operative riguardanti: “1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 24 febbraio 1993, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi
9 aerei degli incendi boschivi;
[..] g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali
e antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;”; l'art. 108 del medesimo Decreto, individua, in via residuale, le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, statuendo, in particolare, che le Regioni sono tenute: “1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato”; le Province devono provvedere: “1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225”; i Comuni devono ottemperare: “1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.”
La legge 21 novembre 2000 n. 353 – “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, nel rispetto delle previsioni del D.lgs del 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 117 Cost., richiama tutti gli enti competenti a svolgere “in modo coordinato le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei”; nello specifico: le Regioni – sul piano previsionale –
10 sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Governo, approvano il piano regionale, sottoposto a revisione annuale, per la programmazione delle attività volte a fronteggiare il pericolo di incendi boschivi (i.e. individuazione delle aree di rischio, attuazione di misure idonee a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendio, predisposizione di mezzi di controllo e vigilanza, disposizione delle operazioni sivicolturali di pulizia e manutenzione dei boschi, formazione e informazione, allocazione delle risorse, etc.); le Province, le Comunità montane ed i Comuni sono tenuti all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione sulla base delle attribuzioni stabilite dalle
Regioni. Sul piano emergenziale, alle Regioni compete il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali (mezzi per lo spegnimento da terra e mezzi aerei regionali), nonché
l'istituzione e la gestione delle sale operative unificate permanenti (SOUP) per l'attivazione delle squadre preposte allo spegnimento degli incendi (i.e. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale dello Stato etc.); al Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il COAU (Centro
Operativo Aereo Unificato) compete il coordinamento della flotta aerea antincendio dello Stato.
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai Compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L.
29 luglio 2003, n. 229 – la prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela di beni e dell'ambiente e, ferma restando la competenza di “altre” amministrazioni enti e organismi (in particolare, regioni, province ed enti comunali), è affidata alla competenza esclusiva del che esercita le attività di prevenzione, previsione e vigilanza Controparte_5
ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti emerge che lo Stato ha adempiuto agli obblighi previsti, emanando la normativa in materia di incendi e gli indirizzi per la redazione dei piani di prevenzione da parte delle amministrazioni periferiche. Anche le Province hanno svolto le attività attribuite ex lege, attraverso la . La si è altresì adeguata agli CP_16 CP_16 CP_14
indirizzi statali, ponendo in essere le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, secondo gli indirizzi statali, provvedendo in particolare all'aggiornamento dei piani.
Contrariamente, il come sopra specificato, è incorso in molteplici Controparte_13
inadempienze, non assolvendo reiteratamente alle competenze di legge, nonché alle attività di protezione individuate dalla (sub specie dall'art. 3 D.P.G.R. 21.05.07 n° 412). CP_14
Ebbene, a tal riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Stato (sent. n. 52 del 1999) ha chiarito che
“la finalità perseguita dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 in tema di situazioni di emergenza determinate da calamità naturali è di sollecitare, a fronte di eventi straordinari o tali da compromettere le condizioni di ordinato sviluppo della collettività, la mobilitazione generale dell'apparato pubblico nel suo complesso, integrando l'azione delle varie Autorità, senza precludere l'una all'altra l'esercizio delle ordinarie
11 prerogative e attribuzioni, quando tali attività possono risolversi in una concreta azione di contenimento o addirittura nel superamento dell'emergenza”.
Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche e normative, la Corte osserva che,
a fronte delle gravi inadempienze del e della situazione emergenziale di Controparte_13
grave pericolo per la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone e dell'ambiente – nota a tutte le Amministrazioni alla luce delle caratteristiche del territorio dello Stato Italiano e delle previsioni metereologiche che avrebbero caratterizzato la stagione estiva del 2007, nonché dei rischi di incendio boschivo individuati – è mancato, nel caso di specie, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, anche attraverso le Prefetture alle quali, tra l'altro, era nota l'inerzia del come si evince dai diversi solleciti, rimasti infruttuosi, che aveva Controparte_13
dovuto inviare in sede di ricognizione del sistema di protezione civile (nota prot. n° 223/Area
Prot. Civ.).
L'esercizio dei poteri sostitutivi avrebbe consentito, verosimilmente, il potenziamento della struttura di protezione civile, l'adeguamento e l'aggiornamento dei piani di previsione di incendio boschivo ai piani regionali e, di riflesso, agli indirizzi statali, una migliore informazione ai cittadini sui rischi e sui comportamenti da adottare, l'adeguamento del Comune alla misura individuata con DPGR del 21 maggio 2007 n. 412 all'art. 3, al fine di contenere la diffusione degli incendi attraverso le prescritte operazioni silvicolturali, ovvero di pulizia delle strade attraverso la rimozione della vegetazione nei tratti stradali di competenza comunale, la verifica attraverso i servizi di vigilanza ispettiva sull'osservanza dell'art. 6 del medesimo decreto da parte di strutture ricettive, come l' Controparte_2
Infatti, come sopra specificato, le Amministrazioni sono chiamate ad agire in modo coordinato;
ciò anche in forza dell'art. 11 del D.lgs n. 300 del 1999 e, nello specifico, del dettato costituzionale ex art. 120, II co. Cost., così come riformato dalla L. Costituzionale 3/2001, che prevede la sostituzione del Governo “a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, [..] nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 della L. 5 giugno 2003, n.
131.
Come rilevato anche a pag. 11 della relazione prot. n° 3447/PV/G del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di GG “seppur caratterizzata da eccezionalità climatica, l'emergenza di che trattasi avrebbe senz'altro avuto una evoluzione diversa e meno devastante se fossero state attuate le misure di previsione e di prevenzione del rischio d'incendio boschivo individuate dal legislatore, soprattutto in considerazione della particolare ubicazione del Comune di Peschici e della conseguente difficoltà di raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso in tempi congrui con l'evoluzione dell'incendio”.
12 Ad avviso del Collegio, con riguardo alla diffusione dell'incendio, la mancata adozione da parte del delle misure di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, e la Controparte_13
susseguente mancanza di esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo ha avuto una efficienza causale nell'evento dannoso.
L'appellante, inoltre, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato intempestivo l'intervento dei soccorsi.
Innanzitutto, occorre aver riguardo alla situazione emergenziale, venutasi a creare il 24.07.2007, che ha interessato una vasta area del Comune di Peschici, ove sorgeva il camping. Come si legge, infatti, nella relazione del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di GG, “nella sola giornata del 24 luglio è stato percorso da incendio il 49,93% della superficie totale” e sono state effettuate 100 richieste di intervento di mezzi aerei. Sul punto, la Corte condivide l'impianto motivazionale del giudice di prime cure, che afferma nella sentenza gravata: “Per valutare la congruità dell'azione di soccorso posta pare opportuno precisare che l'incendio divampato – preme ribadirlo
– al di fuori della struttura si sviluppava su tre distinti fronti e coinvolgeva un'area del Comune di Peschici stimabile in 7 km/q in una giornata, quella del 24.7.2007, connotata da temperature, nella zona interessata, intorno ai 45° e vento molto forte ( circostanze, queste, incontestate dalle parti costituite e provate della documentazione prodotta in atti dalle convenute)”.
Ciò considerato, alle luce delle risultanze istruttorie (Relazione del – Controparte_9
Comando Provinciale di GG, Prospetto riepilogativo interventi VV.F. del 24.07.2007, prove testimoniali;
che saranno meglio esplicate con la disamina del secondo motivo di appello), deve osservarsi che, nonostante l'estensione dell'incendio, le avversità metereologiche e la morfologia dei luoghi, l'intervento al Centro Turistico San Nicola operato dai Dipartimenti gestiti dalle
Amministrazioni appellate, fu tempestivo e, quindi, conforme al requisito dell'immediatezza richiesto dalla normativa vigente (dal momento che, alla richiesta dei mezzi aerei alle ore 11.30, seguiva l'uscita degli stessi dalla sede operativa dei VV.F. alle ore 11.32, con arrivo alla struttura alle ore 13:30), e congruo, in quanto dagli atti risulta che il soccorso si protraeva fino all'imbrunire.
Peraltro, nell'attesa che arrivassero i mezzi di soccorso e, dunque, nei primi momenti in cui l'incendio divampava all'interno del camping, l'appellante avrebbe dovuto fronteggiare l'incendio con i propri sistemi di spegnimento.
Invero, non può non prendersi in considerazione la condotta dell' ai fini della CP_1
ricostruzione del nesso eziologico tra i fatti dedotti, gli eventi dannosi occorsi al Centro Turistico
San Nicola e i danni subiti (e lamentati) dal medesimo. Infatti, la condotta colposa del danneggiato assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza
13 causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva e, in tal caso, tale da elidere il nesso eziologico e, conseguentemente, ridurre o escludere la debenza del risarcimento.
La Corte osserva che, dalla disamina del compendio probatorio, emerge che l' non CP_1
ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 6 del DPGR del 21.05.2007 n. 412, che imponeva,
a decorrere dal 1° giugno 2007, ai proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, la realizzazione di una fascia di protezione dalle aree boscate della larghezza di 20 metri, sgombra di erba secca, vegetazione, ogni materiale infiammabile e l'adozione di idonei sistemi antincendio
(“anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali”). Tale accertamento trova ulteriore riscontro in altre pronunce di questa Corte, che hanno valutato, seppure a diversi fini, in giudizi risarcitori (RG. n.
309/2016, definito con sentenza n. 1755 del 28.8.2019; R.G. n. 1216/2016, definito con sentenza n.
461 del 27.2.2020) intrapresi dai clienti del Camping, rimasti danneggiati a causa dell'incendio del 24 luglio 2007, la condotta tenuta da . CP_1
Tali pronunce, che hanno definito giudizi con parti parzialmente diverse, hanno acclarato, con l'autorità del giudicato, che, in occasione dell'incendio del 24 luglio 2007, la condotta di non è stata immune da censure. CP_1
Pertanto è doveroso, ad avviso dal Collegio, richiamare quanto statuito nelle sentenze pronunciate da questa Corte ( confermate dalla Suprema Corte) sui medesimi fatti di causa.
Con la sentenza n. 1755 del 28 agosto 2019 – richiamata quale precedente dalla seconda pronuncia suddetta (n. 461/1020) in applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - a definizione del giudizio incardinato da ospiti del Centro Turistico San Nicola, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio, in occasione del quale i turisti denunciavano la mancata adozione di misure di prevenzione e sicurezza e deducevano che l'incendio all'interno della struttura era stato alimentato dall'esplosione di un deposito di bombole a gas ivi presente, questa Corte ha statuito quanto segue: “Nel caso di specie, come si evince dalla videocassetta prodotta dalla stessa convenuta
( poi , il camping era ubicato a ridosso di una baia, posta a valle Controparte_2 Controparte_1
di una collina boscosa ed aveva come unica via di accesso una strada che attraversava quel bosco. La particolare conformazione dei luoghi, considerata altresì la particolare stagione climatica di utilizzo della struttura (quella estiva), rendeva pertanto necessaria la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire non solo la propagazione di incendi all'interno di essa, ma anche la diffusione alla stessa di incendi sviluppatisi al suo esterno, nonché di misure idonee a garantire l'incolumità degli ospiti nel caso in cui
l'incendio fosse comunque divampato, trattandosi di un evento tutt'altro che imprevisto e/o imprevedibile.
[…] Viceversa, l'appellata onde superare la presunzione di colpa a suo carico, avrebbe Controparte_2
dovuto dimostrare l'adozione in concreto di quelle specifiche misure di prevenzione che, a prescindere
14 dall'origine dell'incendio e dalle modalità della sua diffusione, avrebbero dovuto impedire che esso si propagasse alla struttura ricettiva dalla stessa gestita (quali, ad esempio, la normale pulizia delle fasce tagliafuoco, che sebbene esistenti, avrebbero dovuto essere di ampiezza idonea ad evitare anche il c.d. incendio “di chioma”; la eliminazione degli alberi e/o rami secchi presenti nell'area del camping;
l'attivazione di sistemi automatici di spegnimento;
la sistemazione dei veicoli presenti nella struttura in area scoperta a debita distanza l'uno dall'altro e dagli alberi, onde evitare la trasmissione delle fiamme;
la predisposizione di un piano e di adeguati mezzi di evacuazione via mare per l'ipotesi, verificatasi nella specie, di incendio dell'area boschiva circostante alla struttura;
[..]
Alcuni testi ( hanno sottolineato: che il personale del Centro Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_3 Tes_6 Tes_7
Turistico San Nicola non aveva adottato alcun procedimento per intervenire tempestivamente e per consentire agli ospiti di porre così in salvo i propri beni;
che gli stessi ospiti del Centro Turistico furono costretti ad organizzare di propria iniziativa un piano di evacuazione, senza alcuna indicazione da parte dei gestori o del personale;
che il Centro Turistico San Nicola aveva addirittura omesso di apporre all'interno del campeggio la cartellonistica indicante le procedure da seguire in caso di incendio;
che
l'impianto antincendio e gli idranti non erano funzionanti, che alcuni idranti erano addirittura privi del tubo necessario per l'allacciamento alla rete idrica;
che le condotte erano ancora arrotolate e che anche le docce e le bocchette antincendio erano senza acqua ed alcune pure già lesionate;
che l'impianto non era ancora in grado di funzionare prima ancora che scoppiasse l'incendio e che il fumo potesse essere scorto. Gli Tes_ Te Te stessi testi oltre che hanno dichiarato che il fumo dell'incendio poteva essere scorto dal Tes_5
campeggio già dalle ore 9.00-9.15 e, nonostante ciò, il personale della società appellata - per alcune ore e così fino a quando le fiamme non hanno interessato lo stesso campeggio - non si è concretamente attivato, essendosi limitato a divulgare tramite altoparlante alcuni messaggi tranquillizzanti, in quanto la situazione Te sarebbe stata sotto controllo. […] Il teste a altresì ricordato che il personale della protezione civile gli aveva riferito di essere stato avvisato solo alle ore 12.00 dal responsabile del campeggio. Tes Tes_ Diversi testi ( , e hanno poi confermato che all'esterno del Tes_3 Tes_11 Tes_4 Tes_5 Tes_6
Centro Turistico San Nicola mancava la fascia di protezione della larghezza di metri 20, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile;
che non vi erano i sistemi di difesa antincendio costituiti anche da dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai insorti ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali;
che il Centro Turistico San Nicola aveva omesso di bagnare il suolo al fine di limitare il propagarsi delle fiamme e non risultava dotato del Certificato di prevenzione per gli Incendi. Tes_ Aggiungasi, infine, che alcuni testi ( hanno pure riferito che dalle ore 9,00 del Tes_3 Tes_4 Tes_3
24.07.2007 i gestori del campeggio “La Gemma”, sito in località Baia di Manacora, avevano innaffiato con acqua tutta la zona boschiva del medesimo campeggio, bagnando pure tutto il suolo ed avevano fatto
15 fuoriuscire dalla struttura tutti gli ospiti con i loro mezzi;
che le fiamme dell'incendio del 24.07.2007 avevano oltrepassato l'area del campeggio “La Gemma”, sito in località Baia di Manacora, e non l'avevano interessata;
che gli ospiti di quella struttura non avevano, dunque, subito danni ai propri beni. Il che dimostra che il medesimo incendio non ha prodotto conseguenze nel limitrofo campeggio in questione per il fatto che i gestori di quest'ultimo hanno adottato quelle misure che sono state invece del tutto omesse dalla . Controparte_2
Pertanto, le condotte colpose ascrivibili all'appellante, consistite nella mancata adozione di misure di prevenzione prescritte dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 6 del D.P.G.R.
n. 412 del 21 maggio 2007, che avrebbero consentito di limitare la propagazione delle fiamme all'interno del Centro Turistico San Nicola - evento tutt'altro che imprevisto e/o imprevedibile, considerata l'ubicazione del medesimo e la morfologia dei luoghi - attraverso la creazione di una fascia di protezione dall'area boschiva, nonché di contenere i danni della sua diffusione con un intervento tempestivo, che avrebbe dovuto essere posto in essere già (nell'immediatezza, prima dell'arrivo dei soccorsi comunali, regionali e statali) all'interno della struttura attraverso i sistemi antincendio ed un piano programmatico (che avrebbe dovuto prevedere, ad esempio,
l'accensione degli impianti antincendio, lo spegnimento delle fiamme attraverso dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, l'isolamento dell'area interessata dall'incendio da oggetti infiammabili, quali le bombole di gas in uso dai turisti del campeggio, etc.) onde evitare la diffusione dell'incendio, hanno incidenza causale nella verificazione delle conseguenze dannose dell'evento per cui è causa.
Ciò considerato, la Corte ritiene che le condotte colpose sopra specificate, imputabili alle amministrazioni appellate e alla struttura appellante, hanno avuto efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso (diffusione illimitata dell'incendio boschivo presso il Centro
Turistico San Nicola).
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prove documentali e testimoniali) utilizzate dal
Tribunale ai fini della ricostruzione dei fatti e delle operazioni messe in atto dalle
Amministrazioni convenute.
Nel dettaglio, (già ) ritiene che il Tribunale abbia Parte_1 CP_1
acriticamente ricostruito i fatti di causa con quanto dedotto nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2
c.p.c. dalle Amministrazioni appellate e che abbia posto a fondamento della propria decisione solo talune prove.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il giudice di prime cure non ha ignorato le critiche portate al compendio probatorio versato in atti, ma ha motivatamente valutato le prove alla luce
16 delle argomentazioni addotte dalle parti in giudizio e la coerenza delle prove documentali con quelle testimoniali.
Invero, il Tribunale non ha errato nel valutare le prove addotte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal disposto dell'art. 116 c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “ In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere
e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.”
(Cass. sent. nn. 16497 del 2019; 13485 del 2014; 16499 del 2009).
Ad avviso del Collegio, vi è coerenza tra le prove documentali richiamate dal giudice di prime cure e le testimonianze rese. Invero, contrariamente a quanto assume l'appellante richiamando le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla medesima, è inverosimile che le richieste di intervento siano pervenute alle 9:00, quando le fiamme non avevano ancora raggiunto i luoghi prossimi al
Centro Turistico San Nicola. Infatti, dalla relazione del Comando Forestale dello Stato – Comando
Provinciale di GG, richiamata anche nella sentenza gravata, i primi avvistamenti del rogo si sono verificati alle ore 9:30, e l'incendio è stato segnalato alla centrale operativa del Corpo
- Comando Provinciale di GG alle ore 10:25 in località Madonna di Loreto. Controparte_9
Dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che la prima richiesta di intervento è stata effettuata alle 11:30, e l'arrivo dei soccorsi presso il Centro Turistico San Nicola è avvenuto alle ore 13:30. Tale ricostruzione dei fatti trova conferma nelle deposizioni rese dai testi Tes_2
e che risultano essere compatibili con il prospetto riepilogativo
[...] Testimone_13
interventi VV.FF. del 24.07.2007, oltre che con quanto emerso in sede istruttoria nei precedenti giudizi (già richiamati) definiti da questa Corte, che ha accertato che alle 9:00- 9:15 vi furono i primi avvistamenti del rogo e che il personale della protezione civile aveva riferito a un teste di essere stato avvisato solo alle ore 12:00 dal responsabile del campeggio.
Con riguardo al ritardo dei soccorsi contestato dall'appellante, fermo restando il concorso di colpa delle parti in causa nella causazione dell'evento dannoso per le condotte omissive tenute, che hanno reso favorevole la propagazione dell'incendio, la Corte ritiene che l'intervento delle
Amministrazioni appellate per lo spegnimento dell'incendio nell'intera area, risulti: 1) tempestivo, in quanto dall'istruttoria è emerso che, appena ricevuto l'allarme, la squadra dei
VV.FF. si è diretta verso il Centro Turistico San Nicola (nel dettaglio, ci ha impiegato 1 minuto;
17 cfr. prospetto riepilogativo VV.FF. del 24.07.2007 e dichiarazione del teste ) e il Testimone_2
lasso di tempo intercorso tra l'uscita dei mezzi e l'arrivo al Centro Turistico San Nicola è stato ostacolato da una circostanza imprevedibile ed estranea, non imputabile al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che è stata affrontata prontamente dal personale in servizio;
sul punto, nella testimonianza del si legge che, durante l'avvicinamento al luogo teatro dell'incendio, Tes_2
“fummo costretti ad arrestare la marcia del nostro mezzo a causa della presenza sulla strada di un cavo elettrico pendente all'altezza d'uomo; per procedere oltre dovemmo quindi rimuovere e spostare il cavo onde consentire il passaggio del nostro automezzo”; 2) si è svolto con modalità operative aderenti al dettato normativo vigente (in particolare, L. 225/1992, D.lgs. 112/1998 e L. 353/2000), poiché, verificata la gravità della situazione, emerge dalle risultanze istruttorie che la Sala Operativa della CP_15
(non potendo affrontare una tale emergenza esclusivamente con l'utilizzo dei propri
[...]
mezzi) alle 11:52 trasmetteva la prima richiesta di intervento al Dipartimento della Protezione
Civile (cfr. all.5 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c.), per l'intervento in concorso della flotta area di Stato per fronteggiare la diffusione dell'incendio a Peschici, ove è ubicato il Centro
Turistico San Nicola, attraverso il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato); alle 11:58 il Per_2
provvedeva a dirottare nei luoghi di causa l'elicottero Erickson Elvis S-64, già in precedenza impegnato in operazioni di spegnimento su altro fronte, a cui seguiva l'invio di un elicottero AB-
212 della Marina Militare, alle 12:52, e di un secondo elicottero Erikson S-64, alle 15:56, nonché successivamente di due elicotteri CH47 alle 17:55 e alle 17:57.
In definitiva, dalle risultanze fattuali e istruttorie esaminate con i primi due motivi di appello e,
a seguito dell'accertamento dei fatti ut sopra evidenziato – la Corte ritiene che le responsabilità vadano graduate nelle seguenti misure:
- 30% a carico dell'amministrazione comunale che, tuttavia, non è parte del presente giudizio, in virtù degli inadempimenti attestati nella “Relazione sull'adeguatezza delle misure di sicurezza antincendio in dotazione al di Peschici” del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. CP_13
n. 3447/PV/G (cfr. infra punti 1)-10) pagg. 5 e 6) e consistiti nella mancata predisposizione delle misure di protezione idonee a prevenire la diffusione degli incendi boschivi attraverso l'aggiornamento della pianificazione comunale del servizio di protezione civile e l'accaparramento di risorse finanziarie per il rafforzamento delle risorse umane e strumentali per fronteggiare le emergenze, nell'omessa attuazione degli indirizzi regionali e mancata vigilanza sull'osservanza delle delibere regionali sul territorio comunale (in particolare, della D.P.G.R. n.
412 del 21.05.2007), nonché sul mancato coordinamento con le Prefetture. Tali omissioni di fatto hanno, in primo luogo, agevolato la diffusione dell'incendio (assenza di un piano operativo, mancata pulizia delle banchine) e, in seconda battuta, impattato negativamente sull'esito positivo degli interventi di spegnimento del fuoco a livello locale (carenza delle risorse umane e
18 strumentali), che si sono rilevati immediatamente inadeguati, così aggravando la necessità di dispiegamento delle forze a livello nazionale. Se gestita con tempestività e maggiore efficienza, la situazione avrebbe potuto essere caratterizzata da una minore urgenza, e gli interventi regionali e nazionali avrebbero potuto assumere un ruolo marginale e sussidiario;
- 50% ascrivibile alla condotta omissiva di per non aver ottemperato alle Controparte_1
disposizioni dell'art. 6 D.P.G.R. n. 412/2007, che ha favorito la diffusione delle fiamme sia per la mancata pulizia delle banchine nelle zone di competenza che costeggiavano il camping, sia per non essersi dotata dei sistemi antincendio che avrebbero contenuto la diffusione delle fiamme, né provveduto ad allontanare dalle zone interessate i materiali infiammabili ed estremamente pericolosi (bombole di gas), rilevando così la mancata diligenza sia sul piano previsionale che emergenziale;
- 20% imputabile alla condotta omissiva delle Amministrazioni appellate, sotto il profilo della prevenzione e previsione, per non aver esercitato i poteri sostitutivi e vigilato sull'osservanza delle norme da parte degli enti periferici. Conseguentemente, il coordinamento tra gli enti periferici e lo Stato è risultato inadeguato e carente, nonostante il conclamato e noto pericolo di incendi boschivi sul territorio pugliese. Sul piano emergenziale, non si ravvisano condotte censurabili delle Amministrazioni;
la Corte ritiene che le stesse abbiano operato in modo corretto e adeguato e che le complicanze insorte – che hanno reso l'intervento inefficace – siano derivate dalla carenza dell'azione posta in essere sul piano previsionale.
Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante contesta la misura delle spese di lite liquidate nella sentenza gravata, ritenendola eccessiva.
Tale motivo deve ritenersi assorbito dal parziale accoglimento dell'appello, che comporta una rimodulazione della statuizione sulle spese di lite anche del primo grado di giudizio.
Per la complessità della vicenda, sia sotto il profilo giuridico che fattuale, la Corte liquida le spese secondo i parametri disciplinati dal DM 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione “indeterminabile – complessità alta”, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado di appello, per la quale vanno applicati i valori minimi, nella misura indicata in dispositivo.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello e della corresponsabilità delle parti nella causazione dell'evento di cui è causa, secondo la graduazione delle colpe sopra riportata, la Corte pone le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4 a carico delle Amministrazioni appellate, in solido tra loro, con compensazione tra le parti dei residui 3/4.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato alla Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del CP_4
Consiglio p.t., e al , in persona del Ministro p.t., avverso la sentenza n. Controparte_5
3389/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il 21.09.2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 17.10.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara la responsabilità delle appellate, nella causazione dell'evento dannoso descritto in parte motiva, nella misura del 20% e, per l'effetto, le condanna al risarcimento dei conseguenti danni patiti dall'appellante, da liquidarsi in separato giudizio;
2. Compensa in ragione di ¾ le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna le appellanti al pagamento del residuo quarto che liquida, nella misura già ridotta:
- per il primo grado in € 136,25 per esborsi ed € 3.525,75 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- per il secondo grado in € 194,25 per esborsi ed € 3.038,5 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 18 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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