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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati: dott.ssa Paola DEMARIA Presidente dott.ssa Silvia SEMINI Giudice rel. dott.ssa Simona GAMBACORTA Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA PARZIALE DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 20904/21 R.G. promossa da c.f. , anche nella veste di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale agricola corrente in Cavour, Via Pellosa n. 7,
[...]
P. IVA in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 [...]
e c.f. , anche nella veste di titolare Pt_2 Parte_3 C.F._2 dell'omonima impresa individuale agricola corrente in Cavour Via del Pascolo n. 38, tutti elettivamente domiciliati in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 11, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Debernardi, che li rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
– ATTORI – contro c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliate in Pinerolo, Via Buniva n. 85, presso e C.F._4 nello studio dell'avv. Monica Bernardoni che unitamente e disgiuntamente all'avv.
RI ZZ le rappresenta e difende per deleghe in calce alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico pagina 1 di 17 - CONVENUTE -
, c.f. elettivamente domiciliato in Pinerolo, Via CP_3 C.F._5
Trieste n. 8, presso e nello studio dell'avv. Monica Ferrari, che lo rappresenta e difende per procura depositata telematicamente con la comparsa di costituzione
- CONVENUTO -
, c.f. , elettivamente domiciliata in Cuneo, Via CP_4 C.F._6
Savigliano n. 5, presso e nello studio dell'avv. Antonio Dell'Aversana, che la rappresenta e difende per delega 12.7.2025 in calce alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA - avv. ALESIANI Cinzia, in qualità di curatore speciale di , c.f. Parte_4
per decreto 26.4.2022 del Giudice Tutelare, con studio in Torino, C.F._7
Via Vittorio Amedeo II n. 19, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- CONVENUTO -
c.f. , quale genitore esercente la potestà CP_5 C.F._8 genitoriale sul figlio , c.f. Persona_1 C.F._9
- CONVENUTA CONTUMACE - con la costituzione in giudizio di c.f. Controparte_6
, e dei soci , c.f. e P.IVA_2 CP_6 C.F._10 [...]
, c.f. (Fall. n. 198/15 – Tribunale di Torino) in persona CP_7 C.F._11 del Curatore dott. , elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Controparte_8
Emanuele II n. 94, presso e nello studio dell'avv. Nicola Bottero, che lo rappresenta e difende per procura alle liti 10.12.2024 rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c., da considerarsi apposta alla comparsa di costituzione e inviata telematicamente
- INTERVENUTO -
OGGETTO: azione surrogatoria finalizzata ad ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi
Conclusioni delle parti
Per parte attrice (come da note scritte 14.7.2025):
pagina 2 di 17 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riconoscere agli attori le spese legali maturate dall'introduzione del giudizio fino alla riassunzione dello stesso, comprensive di quelle relative alla procedura di mediazione delegata dal Giudice, di spese vive, comprensive degli oneri di trascrizione della domanda giudiziale, oltre a oneri, IVA, CPA e rimborso spese forfettario, come per legge;
si chiede che le spese legali siano distratte ex art. 93
Cpc a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di averle interamente anticipate.”
Per i convenuti (come da note scritte 14.7.2025): CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto come da eccezioni e motivi in atti ed assolvere le esponenti da ogni richiesta.
In via di stretto subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori anche nei confronti delle convenute esponenti, contenere la riduzione nei limiti di ciò che sopravanzi la quota di riserva delle stesse sommata alla quota disponibile, fatta, ove occorra, applicazione dell'art. 560 c.c. e fatto sempre salvo il diritto ex art. 540 c.c. in capo alla convenuta (coniuge del de cuius), CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.”
Per il convenuto : CP_3
“Nel merito Respingere le domande attoree tutte per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
- Sulla declaratoria di nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime di e e sulla domanda di reintegrazione CP_7 CP_6 della quota lesa a favore di questi ultimi respingere le domande tutte perchè infondate in fatto e in diritto e perchè non coinvolgono la quota ereditata da . CP_3
- Conseguentemente respingere la domanda di pronuncia di scioglimento in natura della comunione ereditaria di cui alla domanda in subordine di parte attrice.
In ogni caso
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura di legge, oneri accessori.”
pagina 3 di 17 Per la convenuta (come da note scritte 14.7.2025): CP_4
“contrariis reiectis, Voglia codesto Ill.mo Tribunale: Nel merito:
1) In via principale
- dichiarare inammissibile l'azione di riduzione promossa dagli attori in via surrogatoria, fatta propria dal TO “ e dei soci Controparte_6 [...]
e ” costituitosi in riassunzione, ex art. 2900 c.c. per difetto di CP_6 CP_7 legittimazione attiva in capo agli attori;
- dichiarare improcedibile il presente procedimento stante la riapertura del TO
“ e dei soci e Controparte_6 CP_6 [...]
” perché la domanda di accertamento del credito avanzata dagli attori è di CP_7 competenza esclusiva del giudice fallimentare;
2) In via Subordinata
- nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibili le domande attoree fatte proprie dal TO “ Controparte_6
e dei soci e ” costituitosi in riassunzione nonché
[...] CP_6 CP_7 procedibile il presente giudizio respingere le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
3) In via di ulteriore subordine
- ridurre ex art. 558 c.c. le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva spettante al sig. di cui ha beneficiato la sig.ra sulla base CP_6 CP_4 del valore del relictum ereditario al momento dell'apertura della successione così come dovesse risultare accertato all'esito dell'istruttoria di causa, reintegrandolo della quota lesa;
4) In ogni caso con il favore delle spese e gli onorari del presente giudizio di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore antistatario
Avv. Antonio Dell'Aversana.”
Per il convenuto rappresentato dal curatore speciale (come da note Parte_4 scritte 11.7.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) in via preliminare:
pagina 4 di 17 - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del minore, per mancanza di autorizzazione del G.T. ad accettare il legato e/o precisare la posizione del minore legatario incapace, senza previa autorizzazione del giudice tutelare;
- respingersi l'istanza di parte attrice e del ex art. 481 e/o 650 c.c. e in CP_6 subordine nel caso di fissazione del termine ex art. 481 c.c. indicare la parte tenuta alla presentazione del ricorso al G.T.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di riduzione esercitata dagli attori e ricorrenti in riassunzione ai sensi dell'art. 2900 c.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dal TO costituito in riassunzione;
2) nel merito:
- rigettare le domande di parte attrice principale e in riassunzione perché infondate in fatto e in diritto;
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e Iva come per legge”
Per il (come da note scritte 14.7.2025): Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa, se del caso, rimessione in termini del TO ai sensi dell'art. 153
c.p.c. per i motivi dedotti in atti e in udienza, riservata l'ammissione di ogni successiva ed eventuale istanza o deduzione istruttoria,
In via preliminare
- dichiarare improcedibili e/o inammissibili e/o improponibili le domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento formulate nei confronti dei falliti signori
[...]
e ; CP_6 CP_7
- fissare, se del caso, al minore un termine ex artt. 481 e/o 650 c.c. Parte_4 entro il quale egli dichiari di accettare o rinunciare all'attribuzione testamentaria a lui devoluta dal de cuius . Persona_2
Nel merito
- ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del sig. Per_2
al momento del decesso e, previa declaratoria della nullità delle disposizioni
[...] testamentarie del de cuius nella parte in cui ledono le quote di riserva dei signori CP_7
pagina 5 di 17 e , disporre il reintegro delle quote lese, condannando i CP_7 CP_6 convenuti beneficiari delle disposizioni lesive a provvedervi ai sensi di legge;
- pronunciare ove necessario lo scioglimento in natura della comunione ereditaria che verrà a determinarsi in capo ai signori e e degli altri CP_7 CP_6 convenuti per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius e/o condannare i beneficiari delle disposizioni lesive a compensare in denaro l'esponente per l'equivalente delle quote di riserva dei legittimari pretermessi.
In via istruttoria
- ordinare l'esibizione ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. ai convenuti e/o all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di successione di comprensiva di tutta la Persona_2 documentazione ivi allegata ed, in particolare, delle dichiarazioni di consistenza bancarie relative ai rapporti bancari intrattenuti in vita dal de cuius;
- ordinare l'esibizione ex artt. 210 e/o 213 C.p.c. ai convenuti e/o all'Automobile Club
d'Italia e/o al competente Ufficio della Motorizzazione Civile dei dati relativi a tutti i veicoli e macchinari registrati che erano di proprietà del de cuius al momento del decesso;
- disporre apposita CTU la quale, esaminati gli atti e i documenti di causa, assunte informazioni anche presso terzi ai sensi dell'art. 194 c.p.c., eseguiti gli opportuni accertamenti ed ispezioni: (i) accerti il complessivo valore dell'asse ereditario del signor e determini il valore delle singole attribuzioni testamentarie e la Persona_2 relativa quota disponibile ex art. 556 c.c.; (ii) accerti il complessivo valore delle comunioni ereditarie che verranno a formarsi in favore dei legittimari pretermessi CP_7
e per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius CP_6
e determini l'agevole divisibilità degli immobili oggetto di tali comunioni.
In ogni caso con il favore delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, anche quale titolare della Parte_1 omonima impresa individuale agricola, quale legale rappresentante della Parte_2
e anche nella veste di Controparte_9 Parte_3 titolare dell'omonima impresa individuale, hanno convenuto in giudizio avanti a questo pagina 6 di 17 Tribunale , CP_7 CP_6 Controparte_1 CP_3
(nella sua qualità di genitore, unitamente a Controparte_2 CP_5 [...]
, del minore ), (in proprio e in qualità di CP_7 Persona_1 CP_4 genitore, unitamente a , del minore , dichiarando di CP_6 Parte_4 agire in surrogazione dei propri debitori, e , per ottenere la CP_7 CP_6 riduzione delle disposizioni testamentarie del loro padre, , deceduto Persona_2 in data 29.7.2019, in quanto eredi legittimari totalmente pretermessi.
Gli attori, creditori nei confronti di e di ingenti somme di denaro in CP_6 CP_7 dipendenza dei rapporti intercorsi con la società Cereal Cavour di ON MA e già dichiarata fallita unitamente ai soci con sentenza del Tribunale Controparte_6 di Torino n. 212 del 9.6.2015, hanno riferito di vantare crediti rimasti insoddisfatti dal riparto finale del fallimento (chiuso il 22.8.2019, con conseguente cancellazione della dal registro delle imprese in data 1.10.2019) e di volere agire nei CP_6 confronti dei soci tornati in bonis: hanno quindi allegato che i due debitori risultavano essere stati totalmente estromessi dalla successione del padre, , Persona_2 deceduto in data 29.7.2019, padre anche di e , coniuge CP_3 Controparte_2 della convenuta , nonno di (figlio di Controparte_1 Persona_1 CP_7
e ) e di (figlio di ) e suocero di CP_5 Parte_4 CP_6 CP_4
; hanno riferito che il de cuius aveva disposto delle proprie sostanze con
[...] testamento pubblico con cui aveva beneficiato esclusivamente tutti gli altri convenuti ed escluso i figli e , i quali avevano prestato acquiescenza al testamento, così CP_7 CP_6 pregiudicando i diritti dei loro creditori.
Gli attori hanno quindi descritto i crediti vantati nei confronti di e CP_7 CP_6
(quantificando i crediti rimasti non soddisfatti dal fallimento in € 51.628,29 per Pt_1
€ 55.879,69 per la ed € 75.385,39 per
[...] Parte_5 Parte_3
); hanno riferito del contenuto del testamento di , e dichiarato di
[...] Persona_2 agire in surrogatoria, quale unica via percorribile per soddisfare il proprio credito, esercitando al posto dei debitori l'azione di riduzione a loro spettante ex art. 557 c.c. in qualità di legittimari totalmente pretermessi;
hanno ritenuto sussistere tutti i presupposti di cui all'art. 2900 c.c., ovvero i) il credito nei confronti di e , ii) CP_6 CP_7
l'inerzia di questi ultimi, i quali totalmente esclusi dalla successione paterna, nonostante pagina 7 di 17 l'entità del patrimonio caduto in successione, hanno omesso di agire per fare valere i diritti loro riservati, iii) la natura patrimoniale dell'azione di riduzione e l'ammissibilità del suo esercizio da parte dei creditori dei legittimari pretermessi come riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16623/19).
Essendo legittimari del de cuius la moglie e i quattro figli, gli attori hanno quindi determinato la quota di ciascuno di questi ultimi in 1/8 ex art. 542 c.c.; hanno dato atto che nei pubblici registri non risultava alcun atto di liberalità compiuto dal de cuius e che ai fini della ricostruzione del relictum il patrimonio ereditario immobiliare era particolarmente ingente come da relazione di stima allegata;
hanno infine domandato, in subordine all'accoglimento dell'azione di riduzione, la divisione della comunione ereditaria, con applicazione degli artt. 560 e 561 c.c., ed hanno concluso chiedendo a) accertarsi il credito residuo e condannare i debitori al pagamento del dovuto, b), in subordine, ricostruire il valore dell'asse ereditario, dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei loro debitori e disporre il reintegro della quota lesa, c), in ulteriore subordine, disporre lo scioglimento in natura della comunione ereditaria, conseguente alla riduzione delle disposizioni testamentarie residue.
Contumaci e , si sono costituiti in giudizio Persona_1 CP_4 CP_7
e (questi anche quale genitore esercente la potestà sul minore
[...] CP_6
), con comparse di costituzione separate, in cui hanno eccepito il difetto Parte_4 di legittimazione degli attori alla proposizione dell'azione di riduzione, ritenendo non condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata da controparte, ed in subordine hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2900 c.c., ritenendo non assolto l'onere probatorio a carico degli attori (in punto prova del credito ma anche quantificazione del relictum); preliminarmente, CP_6
ha eccepito l'opportunità di nominare un curatore speciale per il figlio, stante il
[...] palese conflitto di interessi nei confronti di entrambi i genitori (del padre potenzialmente controparte e della madre in quanto coerede).
Anche e nella propria comparsa di costituzione Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dei creditori di Parte_6
, ritenendo l'azione di riduzione compresa tra quelle che, secondo l'art. 2900 c.c.,
[...]
“per loro natura o per disposizione di legge non possono essere esercitate se non dal
pagina 8 di 17 loro titolare”; hanno ritenuto in ogni caso insussistenti i presupposti di cui all'art. 2900
c.c. ed infondata l'azione di riduzione, osservando in particolare come le convenute, all'esito delle disposizioni testamentarie di , avevano conseguito beni Persona_2 per un importo persino inferiore alla loro quota di legittima: hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, invocando in subordine l'art. 560 c.c. e il diritto ex art. 540 c.c. in capo alla convenuta , coniuge del de cuius. CP_1
Analoghe difese sono state svolte dal convenuto CP_3
In corso di causa, all'esito dell'udienza di prima comparizione, è stata dichiarata la contumacia di e;
rinviata l'udienza, si è costituita in Persona_1 CP_4 giudizio l'avv. Cinzia ALESIANI, quale curatore speciale e difensore del minore Pt_4
, rilevando a) la carenza di legittimazione passiva del minore in quanto
[...]
l'accettazione del legato a lui destinato non risultava mai essere stata autorizzata dal
Giudice Tutelare, essendo minorenne, b) il mancato esperimento della Pt_4 procedura di mediazione obbligatoria, c) la carenza di legittimazione attiva per non essere l'azione di riduzione testamentaria esperibile in via surrogatoria.
Assegnato alle parti termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, dopo alcuni rinvii pendendo trattative sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.; sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno, con ordinanza 4.7.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della riapertura del fallimento della e dei soci illimitatamente Controparte_6 responsabili e (disposta con sentenza n. 260/24 del CP_7 CP_6
28.6.2024).
Riassunto il processo, si è costituito in giudizio il Controparte_6
e dei soci e personalmente,
[...] CP_6 CP_7 facendo proprie le domande di reintegrazione del patrimonio dei falliti avanzate, in linea di subordine, da parte attrice.
A scioglimento della riserva sulle istanze tutte formulate dalle parti, con ordinanza
26.5.2025 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni (essendo stata ritenuta l'opportunità di rimettere al collegio le questioni tutte illustrate nella predetta ordinanza), udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: alla scadenza, lette le note scritte depositate e dato atto della costituzione di CP_4
pagina 9 di 17 (la quale ha eccepito la carenza di legittimazione di parte attrice e l'improcedibilità CP_4 delle domande dalla stessa svolte), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Sull'intervenuta dichiarazione di riapertura del fallimento
Come sopra riportato, in data 16 giugno 2015 il Tribunale di Torino aveva dichiarato il fallimento della e dei soci Controparte_6 [...]
e personalmente;
il fallimento si era chiuso con provvedimento CP_6 CP_7 del Tribunale di Torino del 22 agosto 2019 a seguito della ripartizione finale dell'attivo
(cfr. docc. 9 e 10 fasc. attoreo); con successiva sentenza n. 260/24, pubblicata il
28.6.2024, il Tribunale di Torino, su ricorso di , ha dichiarato la riapertura CP_6 del e dei soci CP_6 Controparte_10 illimitatamente responsabili, in considerazione delle poste attive verosimilmente conseguenti all'accoglimento dell'azione surrogatoria promossa nel presente procedimento (cfr. doc. 5 fasc. ). CP_6
Su espressa autorizzazione del Giudice Delegato, il si è quindi costituito nel CP_6 presente giudizio, dichiarato interrotto a seguito della sentenza n. 260/24 ai sensi dell'art. 43 L. Fall. (normativa applicabile ratione temporis, ai sensi degli artt. 389-390
CCII, costituendo la riapertura del fallimento ipotesi di reviviscenza della procedura concorsuale originaria – cfr. Cass. n. 21846/17): “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore … L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”.
Come affermato unanimemente dalla giurisprudenza, “L'apertura del fallimento (quindi della liquidazione giudiziale che ne aggiorna l'archetipo) determina l'"interruzione del processo" (co. 3, art. 43, L. Fall. e art. 143 CCII): da lì in avanti il fallito perde la disponibilità dei propri beni e rapporti ed è coerentemente e tendenzialmente privato, in parallelo, della capacità di stare in giudizio nelle cause che li concernono. Il curatore, in forza di un congegno di sostituzione processuale, si avvicenda all'insolvente nei giudizi promossi ante procedura, tanto da doverli riassumere;
egli deve rendersi, nel mentre,
pagina 10 di 17 parte diligente nel promuovere i processi volti al recupero di beni o crediti alla massa fallimentare” (cfr. Cass. civ. n. 22566/24).
Ne deriva che i convenuti e hanno perso la capacità di stare in CP_6 CP_7 giudizio nell'ambito del presente procedimento, nel quale si è invero costituito il
'TO della e dei soci e Controparte_6 CP_6 in persona del Curatore. CP_7
*************
Sull'improcedibilità delle domande attoree
Ai sensi dell'art. 52 L. Fall., “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ..., nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
Costituisce principio generale della disciplina delle procedure concorsuali l'esclusiva competenza del Tribunale fallimentare in merito a qualsiasi domanda di verifica di posizioni attive, da chiunque vantate, nei confronti del debitore poi dichiarato fallito:
“L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l.fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di questione litis ingressus impediens” (cfr. Cass. n. 11021/23); ancora, “Per azioni che derivano dal fallimento, a norma della cosiddetta Legge fallimentare, articolo 24 (Rd n. 267 del 1942), debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (cfr.
Cass. n. 22105/23).
Ne deriva pertanto l'improcedibilità non solo della domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento del credito nei confronti dei convenuti, oggi dichiarati falliti, CP_7
pagina 11 di 17 e , ma anche della domanda di riduzione da loro svolta ai sensi dell'art. CP_7 CP_6
2900 c.c., dal momento che l'accertamento del credito costituisce insostituibile antecedente logico dell'azione surrogatoria.
*************
Sulla costituzione del TO e sulle domande da questo svolte
Come già detto, il in persona del Curatore, Controparte_6 si è costituito in giudizio “al fine di ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie del sig. che ledono le quote di riserva dei falliti pretermessi (signori Persona_2
e , figli del de cuius) e la reintegrazione di queste ultime”, CP_7 CP_6 dichiarando di fare proprie – pur discostandosene “in ragione della funzione istituzionale della Procedura di tutela dell'intero ceto creditorio ed a garanzia della par condicio creditorum” - le domande formulate dagli attori in via subordinata, ovverosia le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle quote di legittima degli stessi, pretermessi dall'eredità paterna, e la reintegrazione delle stesse.
Nel formulare tali conclusioni, il ha precisato che la pretesa riduzione delle CP_6 disposizioni testamentarie residue viene avanzata non in via surrogatoria, ma per effetto dello spossessamento fallimentare che priva il fallito della disponibilità dei suoi beni e per effetto della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuita al Curatore dall'art. 43 L.F.; in subordine, il CP_6 ha formulato istanza di rimessione in termini (essendo al momento della riapertura già decorsi i termini processuali ex artt. 166 e 183, 6° comma c.p.c.) al fine di espletare compiutamente tutte le proprie difese.
Sul punto, si ritiene di richiamare l'orientamento giurisprudenziale, già ricordato nell'ordinanza 26.5.2025, secondo cui “l'esercizio della facoltà del curatore di subentrare
L. Fall. ex art. 66, nell'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito lite pendente non è soggetto ai limiti preclusivi stabiliti per formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado … è sufficiente, al contrario, che il curatore si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c. per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 614/16, Cass. n.
27382/22).
pagina 12 di 17 In particolare, come autorevolmente osservato dalla Suprema Corte a far data dalla pronuncia resa a Sezioni Unite (n. 29420/08), il curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio con cui il singolo creditore esercita un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. nei confronti del debitore in bonis a seguito del fallimento di quest'ultimo, subentrando nella posizione processuale di tale creditore: “benché tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, ciò "non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende;
pertanto, laddove all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema decidendum), deve ritenersi che l'iniziativa del curatore non dia luogo all'esercizio di una nuova azione e, conseguentemente, all'instaurazione di un nuovo giudizio, atteso che le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce nell'ambito del giudizio già introdotto dal singolo creditore, che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova” (cfr. Cass.
n. 35529/22).
Tale principio opera evidentemente anche nel caso di specie, trattandosi di azione surrogatoria svolta da alcuni (dei) creditori a tutela della loro posizione individuale, donde l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini (come richiesto in subordine dal ) e l'ammissibilità – allo stato - delle domande svolte dal CP_6
(con le precisazioni di seguito svolte in punto ammissibilità dell'azione di CP_6 riduzione proposta dai creditori del legittimatorio pretermesso).
*************
pagina 13 di 17 Sulla legittimazione passiva di Parte_4
Nell'ambito della presente sentenza parziale, è altresì possibile esaminare la questione relativa alla legittimazione di , minorenne all'epoca Parte_4 dell'instaurazione del giudizio.
Egli è stato convenuto in giudizio quale beneficiario del seguente legato (disposto in suo favore dal nonno paterno):
- per la quota di ½ della nuda proprietà del terreno sito in Cavour e censito al catasto Terreni al foglio 24, mappali 408, 454, 456;
- per la quota di ¼ della proprietà dell'immobile sito in Cavour, via Nuova, 33, censito al catasto Fabbricati al foglio 24, mappale 331, subb. 1-10, in ragione di comproprietà di ½;
- per la quota di ¼ della proprietà del terreno di Cavour e censito al catasto terreni al foglio 24, mappale 212;
- per la quota di 1/8 della nuda proprietà dell'immobile sito in Cavour, via Nuova,
33, foglio 24, mappale 410, subb. 2-3;
- per la quota di 1/8 del terreno sito in Cavour e censito al catasto terreni al foglio
24, mappale 407.
Nel costituirsi giudizio, il curatore speciale nominato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, per non essere stato il legato oggetto di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.
Ora, premesso che per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass. n. 10435/25) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, come noto l'art. 320 c.c. prevede i legati fra le disposizioni la cui accettazione (da parte dei genitori esercenti la relativa responsabilità) è sottoposta all'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Come già osservato in corso di causa (cfr. ordinanza 26.5.2025) la dottrina maggioritaria
è orientata nel senso di ritenere che la previsione dell'autorizzazione del giudice tutelare non alteri la sequenza procedimentale cui dà luogo la disposizione a titolo di legato, ovvero all'apertura della successione il legatario incapace acquisisce ipso iure l'oggetto del legato: l'accettazione di cui all'art. 320 c.c. non è dunque un atto necessario per l'acquisto, ma un atto che conferma e rende irrevocabile l'acquisto già avvenuto.
pagina 14 di 17 Vi è poi da dire che è ormai maggiorenne (essendo nato il [...]): Parte_4 se è vero che dal punto di vista processuale “Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata
l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio” (cfr. Cass. n.
30701/18), dal punto di vista sostanziale la maggiore età del legatario consente di ritenere ultronea – nella presente decisione – ogni ulteriore valutazione.
3.
Sulla disciplina delle spese di lite
La dichiarazione di improcedibilità della domanda svolta in via principale dagli attori originari nei confronti di e e di conseguenza delle domande CP_6 CP_7 di riduzione testamentaria svolte, determina l'esigenza di una statuizione in punto spese, relativa alla posizione processuale degli attori, definita con la presente pronuncia: nel caso di cumulo litisconsortile di causa, infatti, la sentenza che definisca integralmente la controversia nei confronti di una delle parti deve considerarsi sentenza definitiva e contenere pertanto sia la pronuncia sulle spese sia una espressa statuizione di separazione (cfr. Cass. n. 10242/21).
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistere i presupposti per l'integrale compensazione per le seguenti considerazioni.
Da un lato gli attori hanno chiesto l'accertamento dei crediti da loro vantati nei confronti di e , e quindi la loro condanna in solido al pagamento: come CP_6 CP_7 visto, ogni accertamento risulta precluso nella presente sede, in conseguenza della riapertura del fallimento, dal che consegue che i convenuti , in quanto falliti, CP_7 hanno perso la capacità di stare in giudizio e nessuna pronuncia di condanna – neppure in punto spese di lite - può essere emessa nei loro confronti.
In secondo luogo, benchè nelle proprie conclusioni (quali rassegnate in atto di citazione) gli attori abbiano chiesto 'nel merito, in subordine' di ridurre le disposizioni testamentarie lesivi delle quote riservate ai convenuti e , in realtà essi hanno CP_7 CP_6 inteso esperire in via surrogatoria l'azione di riduzione: tale è l'oggetto della causa, quale pagina 15 di 17 da loro indicato a pag. 2 dell'atto di citazione ('azione surrogatoria finalizzata ad ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei creditori dei legittimari pretermessi'), ed ancora, a pag. 3, si precisa che “Con la presente causa gli attori intendono agire in surrogazione dei propri debitori per la riduzione delle disposizioni testamentarie del signor lesive della quota di legittima, al fine di Persona_2 reintegrare la garanzia patrimoniale dei signori e su cui potersi CP_7 CP_6 soddisfare in via esecutiva in forza dei loro crediti”.
Quanto sopra precisato in ordine alla domanda svolta dagli attori, non può non tenersi conto del fatto che la questione dell'ammissibilità dell'azione di riduzione, esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso, risolta positivamente dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 16623/19, è stata tuttavia rimessa alle Sezioni
Unite con ordinanza n. 23/25 della Sezione II della Corte di Cassazione, il che appare sufficiente a giustificare la pronuncia di compensazione delle spese di lite tra gli attori e le parti convenute.
Nei rapporti tra il e le parti convenute, invece, si dispone con separata CP_6 ordinanza la prosecuzione del giudizio, rimettendosi al definitivo ogni pronuncia in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale,
1) definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dagli attori , Parte_1 [...]
e , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: Pt_2 Parte_3
- dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite;
2) pronunciando nel contraddittorio tra il Controparte_6
e dei soci e , ed i convenuti
[...] CP_6 CP_7 CP_1
, , , avv. Alesiani Cinzia quale
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 curatore speciale di , quale genitore esercente la potestà Parte_4 CP_5 sul figlio : Persona_1
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) dispone altresì con distinta ordinanza in data odierna la separazione delle cause ex art. 279, 2° comma, n. 5 c.p.c.
pagina 16 di 17 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Semini dott.ssa Paola Demaria
Minuta redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati: dott.ssa Paola DEMARIA Presidente dott.ssa Silvia SEMINI Giudice rel. dott.ssa Simona GAMBACORTA Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA PARZIALE DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 20904/21 R.G. promossa da c.f. , anche nella veste di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale agricola corrente in Cavour, Via Pellosa n. 7,
[...]
P. IVA in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 [...]
e c.f. , anche nella veste di titolare Pt_2 Parte_3 C.F._2 dell'omonima impresa individuale agricola corrente in Cavour Via del Pascolo n. 38, tutti elettivamente domiciliati in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 11, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Debernardi, che li rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
– ATTORI – contro c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliate in Pinerolo, Via Buniva n. 85, presso e C.F._4 nello studio dell'avv. Monica Bernardoni che unitamente e disgiuntamente all'avv.
RI ZZ le rappresenta e difende per deleghe in calce alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico pagina 1 di 17 - CONVENUTE -
, c.f. elettivamente domiciliato in Pinerolo, Via CP_3 C.F._5
Trieste n. 8, presso e nello studio dell'avv. Monica Ferrari, che lo rappresenta e difende per procura depositata telematicamente con la comparsa di costituzione
- CONVENUTO -
, c.f. , elettivamente domiciliata in Cuneo, Via CP_4 C.F._6
Savigliano n. 5, presso e nello studio dell'avv. Antonio Dell'Aversana, che la rappresenta e difende per delega 12.7.2025 in calce alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA - avv. ALESIANI Cinzia, in qualità di curatore speciale di , c.f. Parte_4
per decreto 26.4.2022 del Giudice Tutelare, con studio in Torino, C.F._7
Via Vittorio Amedeo II n. 19, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- CONVENUTO -
c.f. , quale genitore esercente la potestà CP_5 C.F._8 genitoriale sul figlio , c.f. Persona_1 C.F._9
- CONVENUTA CONTUMACE - con la costituzione in giudizio di c.f. Controparte_6
, e dei soci , c.f. e P.IVA_2 CP_6 C.F._10 [...]
, c.f. (Fall. n. 198/15 – Tribunale di Torino) in persona CP_7 C.F._11 del Curatore dott. , elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Controparte_8
Emanuele II n. 94, presso e nello studio dell'avv. Nicola Bottero, che lo rappresenta e difende per procura alle liti 10.12.2024 rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c., da considerarsi apposta alla comparsa di costituzione e inviata telematicamente
- INTERVENUTO -
OGGETTO: azione surrogatoria finalizzata ad ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi
Conclusioni delle parti
Per parte attrice (come da note scritte 14.7.2025):
pagina 2 di 17 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riconoscere agli attori le spese legali maturate dall'introduzione del giudizio fino alla riassunzione dello stesso, comprensive di quelle relative alla procedura di mediazione delegata dal Giudice, di spese vive, comprensive degli oneri di trascrizione della domanda giudiziale, oltre a oneri, IVA, CPA e rimborso spese forfettario, come per legge;
si chiede che le spese legali siano distratte ex art. 93
Cpc a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di averle interamente anticipate.”
Per i convenuti (come da note scritte 14.7.2025): CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto come da eccezioni e motivi in atti ed assolvere le esponenti da ogni richiesta.
In via di stretto subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori anche nei confronti delle convenute esponenti, contenere la riduzione nei limiti di ciò che sopravanzi la quota di riserva delle stesse sommata alla quota disponibile, fatta, ove occorra, applicazione dell'art. 560 c.c. e fatto sempre salvo il diritto ex art. 540 c.c. in capo alla convenuta (coniuge del de cuius), CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.”
Per il convenuto : CP_3
“Nel merito Respingere le domande attoree tutte per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
- Sulla declaratoria di nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime di e e sulla domanda di reintegrazione CP_7 CP_6 della quota lesa a favore di questi ultimi respingere le domande tutte perchè infondate in fatto e in diritto e perchè non coinvolgono la quota ereditata da . CP_3
- Conseguentemente respingere la domanda di pronuncia di scioglimento in natura della comunione ereditaria di cui alla domanda in subordine di parte attrice.
In ogni caso
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura di legge, oneri accessori.”
pagina 3 di 17 Per la convenuta (come da note scritte 14.7.2025): CP_4
“contrariis reiectis, Voglia codesto Ill.mo Tribunale: Nel merito:
1) In via principale
- dichiarare inammissibile l'azione di riduzione promossa dagli attori in via surrogatoria, fatta propria dal TO “ e dei soci Controparte_6 [...]
e ” costituitosi in riassunzione, ex art. 2900 c.c. per difetto di CP_6 CP_7 legittimazione attiva in capo agli attori;
- dichiarare improcedibile il presente procedimento stante la riapertura del TO
“ e dei soci e Controparte_6 CP_6 [...]
” perché la domanda di accertamento del credito avanzata dagli attori è di CP_7 competenza esclusiva del giudice fallimentare;
2) In via Subordinata
- nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibili le domande attoree fatte proprie dal TO “ Controparte_6
e dei soci e ” costituitosi in riassunzione nonché
[...] CP_6 CP_7 procedibile il presente giudizio respingere le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
3) In via di ulteriore subordine
- ridurre ex art. 558 c.c. le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva spettante al sig. di cui ha beneficiato la sig.ra sulla base CP_6 CP_4 del valore del relictum ereditario al momento dell'apertura della successione così come dovesse risultare accertato all'esito dell'istruttoria di causa, reintegrandolo della quota lesa;
4) In ogni caso con il favore delle spese e gli onorari del presente giudizio di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore antistatario
Avv. Antonio Dell'Aversana.”
Per il convenuto rappresentato dal curatore speciale (come da note Parte_4 scritte 11.7.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) in via preliminare:
pagina 4 di 17 - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del minore, per mancanza di autorizzazione del G.T. ad accettare il legato e/o precisare la posizione del minore legatario incapace, senza previa autorizzazione del giudice tutelare;
- respingersi l'istanza di parte attrice e del ex art. 481 e/o 650 c.c. e in CP_6 subordine nel caso di fissazione del termine ex art. 481 c.c. indicare la parte tenuta alla presentazione del ricorso al G.T.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di riduzione esercitata dagli attori e ricorrenti in riassunzione ai sensi dell'art. 2900 c.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dal TO costituito in riassunzione;
2) nel merito:
- rigettare le domande di parte attrice principale e in riassunzione perché infondate in fatto e in diritto;
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e Iva come per legge”
Per il (come da note scritte 14.7.2025): Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa, se del caso, rimessione in termini del TO ai sensi dell'art. 153
c.p.c. per i motivi dedotti in atti e in udienza, riservata l'ammissione di ogni successiva ed eventuale istanza o deduzione istruttoria,
In via preliminare
- dichiarare improcedibili e/o inammissibili e/o improponibili le domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento formulate nei confronti dei falliti signori
[...]
e ; CP_6 CP_7
- fissare, se del caso, al minore un termine ex artt. 481 e/o 650 c.c. Parte_4 entro il quale egli dichiari di accettare o rinunciare all'attribuzione testamentaria a lui devoluta dal de cuius . Persona_2
Nel merito
- ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del sig. Per_2
al momento del decesso e, previa declaratoria della nullità delle disposizioni
[...] testamentarie del de cuius nella parte in cui ledono le quote di riserva dei signori CP_7
pagina 5 di 17 e , disporre il reintegro delle quote lese, condannando i CP_7 CP_6 convenuti beneficiari delle disposizioni lesive a provvedervi ai sensi di legge;
- pronunciare ove necessario lo scioglimento in natura della comunione ereditaria che verrà a determinarsi in capo ai signori e e degli altri CP_7 CP_6 convenuti per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius e/o condannare i beneficiari delle disposizioni lesive a compensare in denaro l'esponente per l'equivalente delle quote di riserva dei legittimari pretermessi.
In via istruttoria
- ordinare l'esibizione ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. ai convenuti e/o all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di successione di comprensiva di tutta la Persona_2 documentazione ivi allegata ed, in particolare, delle dichiarazioni di consistenza bancarie relative ai rapporti bancari intrattenuti in vita dal de cuius;
- ordinare l'esibizione ex artt. 210 e/o 213 C.p.c. ai convenuti e/o all'Automobile Club
d'Italia e/o al competente Ufficio della Motorizzazione Civile dei dati relativi a tutti i veicoli e macchinari registrati che erano di proprietà del de cuius al momento del decesso;
- disporre apposita CTU la quale, esaminati gli atti e i documenti di causa, assunte informazioni anche presso terzi ai sensi dell'art. 194 c.p.c., eseguiti gli opportuni accertamenti ed ispezioni: (i) accerti il complessivo valore dell'asse ereditario del signor e determini il valore delle singole attribuzioni testamentarie e la Persona_2 relativa quota disponibile ex art. 556 c.c.; (ii) accerti il complessivo valore delle comunioni ereditarie che verranno a formarsi in favore dei legittimari pretermessi CP_7
e per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius CP_6
e determini l'agevole divisibilità degli immobili oggetto di tali comunioni.
In ogni caso con il favore delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, anche quale titolare della Parte_1 omonima impresa individuale agricola, quale legale rappresentante della Parte_2
e anche nella veste di Controparte_9 Parte_3 titolare dell'omonima impresa individuale, hanno convenuto in giudizio avanti a questo pagina 6 di 17 Tribunale , CP_7 CP_6 Controparte_1 CP_3
(nella sua qualità di genitore, unitamente a Controparte_2 CP_5 [...]
, del minore ), (in proprio e in qualità di CP_7 Persona_1 CP_4 genitore, unitamente a , del minore , dichiarando di CP_6 Parte_4 agire in surrogazione dei propri debitori, e , per ottenere la CP_7 CP_6 riduzione delle disposizioni testamentarie del loro padre, , deceduto Persona_2 in data 29.7.2019, in quanto eredi legittimari totalmente pretermessi.
Gli attori, creditori nei confronti di e di ingenti somme di denaro in CP_6 CP_7 dipendenza dei rapporti intercorsi con la società Cereal Cavour di ON MA e già dichiarata fallita unitamente ai soci con sentenza del Tribunale Controparte_6 di Torino n. 212 del 9.6.2015, hanno riferito di vantare crediti rimasti insoddisfatti dal riparto finale del fallimento (chiuso il 22.8.2019, con conseguente cancellazione della dal registro delle imprese in data 1.10.2019) e di volere agire nei CP_6 confronti dei soci tornati in bonis: hanno quindi allegato che i due debitori risultavano essere stati totalmente estromessi dalla successione del padre, , Persona_2 deceduto in data 29.7.2019, padre anche di e , coniuge CP_3 Controparte_2 della convenuta , nonno di (figlio di Controparte_1 Persona_1 CP_7
e ) e di (figlio di ) e suocero di CP_5 Parte_4 CP_6 CP_4
; hanno riferito che il de cuius aveva disposto delle proprie sostanze con
[...] testamento pubblico con cui aveva beneficiato esclusivamente tutti gli altri convenuti ed escluso i figli e , i quali avevano prestato acquiescenza al testamento, così CP_7 CP_6 pregiudicando i diritti dei loro creditori.
Gli attori hanno quindi descritto i crediti vantati nei confronti di e CP_7 CP_6
(quantificando i crediti rimasti non soddisfatti dal fallimento in € 51.628,29 per Pt_1
€ 55.879,69 per la ed € 75.385,39 per
[...] Parte_5 Parte_3
); hanno riferito del contenuto del testamento di , e dichiarato di
[...] Persona_2 agire in surrogatoria, quale unica via percorribile per soddisfare il proprio credito, esercitando al posto dei debitori l'azione di riduzione a loro spettante ex art. 557 c.c. in qualità di legittimari totalmente pretermessi;
hanno ritenuto sussistere tutti i presupposti di cui all'art. 2900 c.c., ovvero i) il credito nei confronti di e , ii) CP_6 CP_7
l'inerzia di questi ultimi, i quali totalmente esclusi dalla successione paterna, nonostante pagina 7 di 17 l'entità del patrimonio caduto in successione, hanno omesso di agire per fare valere i diritti loro riservati, iii) la natura patrimoniale dell'azione di riduzione e l'ammissibilità del suo esercizio da parte dei creditori dei legittimari pretermessi come riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16623/19).
Essendo legittimari del de cuius la moglie e i quattro figli, gli attori hanno quindi determinato la quota di ciascuno di questi ultimi in 1/8 ex art. 542 c.c.; hanno dato atto che nei pubblici registri non risultava alcun atto di liberalità compiuto dal de cuius e che ai fini della ricostruzione del relictum il patrimonio ereditario immobiliare era particolarmente ingente come da relazione di stima allegata;
hanno infine domandato, in subordine all'accoglimento dell'azione di riduzione, la divisione della comunione ereditaria, con applicazione degli artt. 560 e 561 c.c., ed hanno concluso chiedendo a) accertarsi il credito residuo e condannare i debitori al pagamento del dovuto, b), in subordine, ricostruire il valore dell'asse ereditario, dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei loro debitori e disporre il reintegro della quota lesa, c), in ulteriore subordine, disporre lo scioglimento in natura della comunione ereditaria, conseguente alla riduzione delle disposizioni testamentarie residue.
Contumaci e , si sono costituiti in giudizio Persona_1 CP_4 CP_7
e (questi anche quale genitore esercente la potestà sul minore
[...] CP_6
), con comparse di costituzione separate, in cui hanno eccepito il difetto Parte_4 di legittimazione degli attori alla proposizione dell'azione di riduzione, ritenendo non condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata da controparte, ed in subordine hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2900 c.c., ritenendo non assolto l'onere probatorio a carico degli attori (in punto prova del credito ma anche quantificazione del relictum); preliminarmente, CP_6
ha eccepito l'opportunità di nominare un curatore speciale per il figlio, stante il
[...] palese conflitto di interessi nei confronti di entrambi i genitori (del padre potenzialmente controparte e della madre in quanto coerede).
Anche e nella propria comparsa di costituzione Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dei creditori di Parte_6
, ritenendo l'azione di riduzione compresa tra quelle che, secondo l'art. 2900 c.c.,
[...]
“per loro natura o per disposizione di legge non possono essere esercitate se non dal
pagina 8 di 17 loro titolare”; hanno ritenuto in ogni caso insussistenti i presupposti di cui all'art. 2900
c.c. ed infondata l'azione di riduzione, osservando in particolare come le convenute, all'esito delle disposizioni testamentarie di , avevano conseguito beni Persona_2 per un importo persino inferiore alla loro quota di legittima: hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, invocando in subordine l'art. 560 c.c. e il diritto ex art. 540 c.c. in capo alla convenuta , coniuge del de cuius. CP_1
Analoghe difese sono state svolte dal convenuto CP_3
In corso di causa, all'esito dell'udienza di prima comparizione, è stata dichiarata la contumacia di e;
rinviata l'udienza, si è costituita in Persona_1 CP_4 giudizio l'avv. Cinzia ALESIANI, quale curatore speciale e difensore del minore Pt_4
, rilevando a) la carenza di legittimazione passiva del minore in quanto
[...]
l'accettazione del legato a lui destinato non risultava mai essere stata autorizzata dal
Giudice Tutelare, essendo minorenne, b) il mancato esperimento della Pt_4 procedura di mediazione obbligatoria, c) la carenza di legittimazione attiva per non essere l'azione di riduzione testamentaria esperibile in via surrogatoria.
Assegnato alle parti termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, dopo alcuni rinvii pendendo trattative sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.; sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno, con ordinanza 4.7.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della riapertura del fallimento della e dei soci illimitatamente Controparte_6 responsabili e (disposta con sentenza n. 260/24 del CP_7 CP_6
28.6.2024).
Riassunto il processo, si è costituito in giudizio il Controparte_6
e dei soci e personalmente,
[...] CP_6 CP_7 facendo proprie le domande di reintegrazione del patrimonio dei falliti avanzate, in linea di subordine, da parte attrice.
A scioglimento della riserva sulle istanze tutte formulate dalle parti, con ordinanza
26.5.2025 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni (essendo stata ritenuta l'opportunità di rimettere al collegio le questioni tutte illustrate nella predetta ordinanza), udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: alla scadenza, lette le note scritte depositate e dato atto della costituzione di CP_4
pagina 9 di 17 (la quale ha eccepito la carenza di legittimazione di parte attrice e l'improcedibilità CP_4 delle domande dalla stessa svolte), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Sull'intervenuta dichiarazione di riapertura del fallimento
Come sopra riportato, in data 16 giugno 2015 il Tribunale di Torino aveva dichiarato il fallimento della e dei soci Controparte_6 [...]
e personalmente;
il fallimento si era chiuso con provvedimento CP_6 CP_7 del Tribunale di Torino del 22 agosto 2019 a seguito della ripartizione finale dell'attivo
(cfr. docc. 9 e 10 fasc. attoreo); con successiva sentenza n. 260/24, pubblicata il
28.6.2024, il Tribunale di Torino, su ricorso di , ha dichiarato la riapertura CP_6 del e dei soci CP_6 Controparte_10 illimitatamente responsabili, in considerazione delle poste attive verosimilmente conseguenti all'accoglimento dell'azione surrogatoria promossa nel presente procedimento (cfr. doc. 5 fasc. ). CP_6
Su espressa autorizzazione del Giudice Delegato, il si è quindi costituito nel CP_6 presente giudizio, dichiarato interrotto a seguito della sentenza n. 260/24 ai sensi dell'art. 43 L. Fall. (normativa applicabile ratione temporis, ai sensi degli artt. 389-390
CCII, costituendo la riapertura del fallimento ipotesi di reviviscenza della procedura concorsuale originaria – cfr. Cass. n. 21846/17): “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore … L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”.
Come affermato unanimemente dalla giurisprudenza, “L'apertura del fallimento (quindi della liquidazione giudiziale che ne aggiorna l'archetipo) determina l'"interruzione del processo" (co. 3, art. 43, L. Fall. e art. 143 CCII): da lì in avanti il fallito perde la disponibilità dei propri beni e rapporti ed è coerentemente e tendenzialmente privato, in parallelo, della capacità di stare in giudizio nelle cause che li concernono. Il curatore, in forza di un congegno di sostituzione processuale, si avvicenda all'insolvente nei giudizi promossi ante procedura, tanto da doverli riassumere;
egli deve rendersi, nel mentre,
pagina 10 di 17 parte diligente nel promuovere i processi volti al recupero di beni o crediti alla massa fallimentare” (cfr. Cass. civ. n. 22566/24).
Ne deriva che i convenuti e hanno perso la capacità di stare in CP_6 CP_7 giudizio nell'ambito del presente procedimento, nel quale si è invero costituito il
'TO della e dei soci e Controparte_6 CP_6 in persona del Curatore. CP_7
*************
Sull'improcedibilità delle domande attoree
Ai sensi dell'art. 52 L. Fall., “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ..., nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
Costituisce principio generale della disciplina delle procedure concorsuali l'esclusiva competenza del Tribunale fallimentare in merito a qualsiasi domanda di verifica di posizioni attive, da chiunque vantate, nei confronti del debitore poi dichiarato fallito:
“L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l.fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di questione litis ingressus impediens” (cfr. Cass. n. 11021/23); ancora, “Per azioni che derivano dal fallimento, a norma della cosiddetta Legge fallimentare, articolo 24 (Rd n. 267 del 1942), debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (cfr.
Cass. n. 22105/23).
Ne deriva pertanto l'improcedibilità non solo della domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento del credito nei confronti dei convenuti, oggi dichiarati falliti, CP_7
pagina 11 di 17 e , ma anche della domanda di riduzione da loro svolta ai sensi dell'art. CP_7 CP_6
2900 c.c., dal momento che l'accertamento del credito costituisce insostituibile antecedente logico dell'azione surrogatoria.
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Sulla costituzione del TO e sulle domande da questo svolte
Come già detto, il in persona del Curatore, Controparte_6 si è costituito in giudizio “al fine di ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie del sig. che ledono le quote di riserva dei falliti pretermessi (signori Persona_2
e , figli del de cuius) e la reintegrazione di queste ultime”, CP_7 CP_6 dichiarando di fare proprie – pur discostandosene “in ragione della funzione istituzionale della Procedura di tutela dell'intero ceto creditorio ed a garanzia della par condicio creditorum” - le domande formulate dagli attori in via subordinata, ovverosia le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle quote di legittima degli stessi, pretermessi dall'eredità paterna, e la reintegrazione delle stesse.
Nel formulare tali conclusioni, il ha precisato che la pretesa riduzione delle CP_6 disposizioni testamentarie residue viene avanzata non in via surrogatoria, ma per effetto dello spossessamento fallimentare che priva il fallito della disponibilità dei suoi beni e per effetto della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuita al Curatore dall'art. 43 L.F.; in subordine, il CP_6 ha formulato istanza di rimessione in termini (essendo al momento della riapertura già decorsi i termini processuali ex artt. 166 e 183, 6° comma c.p.c.) al fine di espletare compiutamente tutte le proprie difese.
Sul punto, si ritiene di richiamare l'orientamento giurisprudenziale, già ricordato nell'ordinanza 26.5.2025, secondo cui “l'esercizio della facoltà del curatore di subentrare
L. Fall. ex art. 66, nell'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito lite pendente non è soggetto ai limiti preclusivi stabiliti per formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado … è sufficiente, al contrario, che il curatore si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c. per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 614/16, Cass. n.
27382/22).
pagina 12 di 17 In particolare, come autorevolmente osservato dalla Suprema Corte a far data dalla pronuncia resa a Sezioni Unite (n. 29420/08), il curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio con cui il singolo creditore esercita un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. nei confronti del debitore in bonis a seguito del fallimento di quest'ultimo, subentrando nella posizione processuale di tale creditore: “benché tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, ciò "non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende;
pertanto, laddove all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema decidendum), deve ritenersi che l'iniziativa del curatore non dia luogo all'esercizio di una nuova azione e, conseguentemente, all'instaurazione di un nuovo giudizio, atteso che le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce nell'ambito del giudizio già introdotto dal singolo creditore, che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova” (cfr. Cass.
n. 35529/22).
Tale principio opera evidentemente anche nel caso di specie, trattandosi di azione surrogatoria svolta da alcuni (dei) creditori a tutela della loro posizione individuale, donde l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini (come richiesto in subordine dal ) e l'ammissibilità – allo stato - delle domande svolte dal CP_6
(con le precisazioni di seguito svolte in punto ammissibilità dell'azione di CP_6 riduzione proposta dai creditori del legittimatorio pretermesso).
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pagina 13 di 17 Sulla legittimazione passiva di Parte_4
Nell'ambito della presente sentenza parziale, è altresì possibile esaminare la questione relativa alla legittimazione di , minorenne all'epoca Parte_4 dell'instaurazione del giudizio.
Egli è stato convenuto in giudizio quale beneficiario del seguente legato (disposto in suo favore dal nonno paterno):
- per la quota di ½ della nuda proprietà del terreno sito in Cavour e censito al catasto Terreni al foglio 24, mappali 408, 454, 456;
- per la quota di ¼ della proprietà dell'immobile sito in Cavour, via Nuova, 33, censito al catasto Fabbricati al foglio 24, mappale 331, subb. 1-10, in ragione di comproprietà di ½;
- per la quota di ¼ della proprietà del terreno di Cavour e censito al catasto terreni al foglio 24, mappale 212;
- per la quota di 1/8 della nuda proprietà dell'immobile sito in Cavour, via Nuova,
33, foglio 24, mappale 410, subb. 2-3;
- per la quota di 1/8 del terreno sito in Cavour e censito al catasto terreni al foglio
24, mappale 407.
Nel costituirsi giudizio, il curatore speciale nominato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, per non essere stato il legato oggetto di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.
Ora, premesso che per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass. n. 10435/25) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, come noto l'art. 320 c.c. prevede i legati fra le disposizioni la cui accettazione (da parte dei genitori esercenti la relativa responsabilità) è sottoposta all'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Come già osservato in corso di causa (cfr. ordinanza 26.5.2025) la dottrina maggioritaria
è orientata nel senso di ritenere che la previsione dell'autorizzazione del giudice tutelare non alteri la sequenza procedimentale cui dà luogo la disposizione a titolo di legato, ovvero all'apertura della successione il legatario incapace acquisisce ipso iure l'oggetto del legato: l'accettazione di cui all'art. 320 c.c. non è dunque un atto necessario per l'acquisto, ma un atto che conferma e rende irrevocabile l'acquisto già avvenuto.
pagina 14 di 17 Vi è poi da dire che è ormai maggiorenne (essendo nato il [...]): Parte_4 se è vero che dal punto di vista processuale “Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata
l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio” (cfr. Cass. n.
30701/18), dal punto di vista sostanziale la maggiore età del legatario consente di ritenere ultronea – nella presente decisione – ogni ulteriore valutazione.
3.
Sulla disciplina delle spese di lite
La dichiarazione di improcedibilità della domanda svolta in via principale dagli attori originari nei confronti di e e di conseguenza delle domande CP_6 CP_7 di riduzione testamentaria svolte, determina l'esigenza di una statuizione in punto spese, relativa alla posizione processuale degli attori, definita con la presente pronuncia: nel caso di cumulo litisconsortile di causa, infatti, la sentenza che definisca integralmente la controversia nei confronti di una delle parti deve considerarsi sentenza definitiva e contenere pertanto sia la pronuncia sulle spese sia una espressa statuizione di separazione (cfr. Cass. n. 10242/21).
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistere i presupposti per l'integrale compensazione per le seguenti considerazioni.
Da un lato gli attori hanno chiesto l'accertamento dei crediti da loro vantati nei confronti di e , e quindi la loro condanna in solido al pagamento: come CP_6 CP_7 visto, ogni accertamento risulta precluso nella presente sede, in conseguenza della riapertura del fallimento, dal che consegue che i convenuti , in quanto falliti, CP_7 hanno perso la capacità di stare in giudizio e nessuna pronuncia di condanna – neppure in punto spese di lite - può essere emessa nei loro confronti.
In secondo luogo, benchè nelle proprie conclusioni (quali rassegnate in atto di citazione) gli attori abbiano chiesto 'nel merito, in subordine' di ridurre le disposizioni testamentarie lesivi delle quote riservate ai convenuti e , in realtà essi hanno CP_7 CP_6 inteso esperire in via surrogatoria l'azione di riduzione: tale è l'oggetto della causa, quale pagina 15 di 17 da loro indicato a pag. 2 dell'atto di citazione ('azione surrogatoria finalizzata ad ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei creditori dei legittimari pretermessi'), ed ancora, a pag. 3, si precisa che “Con la presente causa gli attori intendono agire in surrogazione dei propri debitori per la riduzione delle disposizioni testamentarie del signor lesive della quota di legittima, al fine di Persona_2 reintegrare la garanzia patrimoniale dei signori e su cui potersi CP_7 CP_6 soddisfare in via esecutiva in forza dei loro crediti”.
Quanto sopra precisato in ordine alla domanda svolta dagli attori, non può non tenersi conto del fatto che la questione dell'ammissibilità dell'azione di riduzione, esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso, risolta positivamente dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 16623/19, è stata tuttavia rimessa alle Sezioni
Unite con ordinanza n. 23/25 della Sezione II della Corte di Cassazione, il che appare sufficiente a giustificare la pronuncia di compensazione delle spese di lite tra gli attori e le parti convenute.
Nei rapporti tra il e le parti convenute, invece, si dispone con separata CP_6 ordinanza la prosecuzione del giudizio, rimettendosi al definitivo ogni pronuncia in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale,
1) definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dagli attori , Parte_1 [...]
e , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: Pt_2 Parte_3
- dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite;
2) pronunciando nel contraddittorio tra il Controparte_6
e dei soci e , ed i convenuti
[...] CP_6 CP_7 CP_1
, , , avv. Alesiani Cinzia quale
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 curatore speciale di , quale genitore esercente la potestà Parte_4 CP_5 sul figlio : Persona_1
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) dispone altresì con distinta ordinanza in data odierna la separazione delle cause ex art. 279, 2° comma, n. 5 c.p.c.
pagina 16 di 17 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Semini dott.ssa Paola Demaria
Minuta redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
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